TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1498/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA LUPI
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILVIA LUPI
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 10/7/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/7/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/04/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Portoferraio (LI) in data 17 settembre 2022 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/7/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/7/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili matrimonio
2 alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Portoferraio (LI) in data 17 settembre 2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 14 parte 2 serie A).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) La casa coniugale sita in Portoferraio, Località Calata Italia - di proprietà della famiglia della signora - resterà alla medesima che vi CP_1 continuerà ad abitare.
3 4) I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto alla divisione dei beni mobili comuni.
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1498/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dall'avv. Parte_1 C.F._1
SILVIA LUPI
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SILVIA LUPI
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 10/7/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/7/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
1 FATTO
Con ricorso in data 28/04/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l. 29.12.2022,
n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in
Portoferraio (LI) in data 17 settembre 2022 e di non esser dalla loro unione nati figli.
Con provvedimento in data 17/5/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/7/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/7/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili matrimonio
2 alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Portoferraio (LI) in data 17 settembre 2022 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 14 parte 2 serie A).
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I ricorrenti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti;
3) La casa coniugale sita in Portoferraio, Località Calata Italia - di proprietà della famiglia della signora - resterà alla medesima che vi CP_1 continuerà ad abitare.
3 4) I coniugi dichiarano inoltre di aver provveduto alla divisione dei beni mobili comuni.
Spese al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
4