Rigetto
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/05/2025, n. 4742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4742 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 04742/2025REG.PROV.COLL.
N. 09586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9586 del 2024, proposto da
Comune di Mondragone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Condominio Pineta Prisconte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 05426/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Condominio Pineta Prisconte;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 12 maggio 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Vista la nota in data 12 maggio 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il Cons. Marco Valentini;
Viste le conclusioni della parte appellata, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originario ricorrente, odierno appellato, ha chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:
1) Ordinanza n. 21 del 12 ottobre 2023, notificata il 10 novembre 2023, di rimozione di n. 2 cancelli carrabili posizionati al confine della Pineta Prisconte p.lla 649, foglio 39, larghezza m. 4,80 cadauno ed altezza m. 1,70 con apertura automatica a distanza;
2) Determina n. 413 del 16 marzo 2017, richiamata nel provvedimento impugnato;
3) Delibera C.C. n. 27 del 13 ottobre 2016, richiamata nella Determina n. 413 del 16/03/2017;
4) Ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti della ricorrente.
Il primo giudice ha:
a) accolto il ricorso quanto all’ordinanza di demolizione che, per l’effetto, ha annullato;
b) dichiarato il ricorso improcedibile quanto ai provvedimenti sub 2 e 3 dell’epigrafe.
Avanti il primo giudice, l’amministrazione evocata in giudizio ha difeso il provvedimento impugnato richiamando l’ assenza di autorizzazione all’installazione dei cancelli, sia edilizia che paesaggistica; l’esistenza di vincoli, in base al vigente PRG, in quanto fascia costiera e di interesse archeologico; la considerazione che i cancelli impediscono l’accesso su una strada ad uso pubblico, uso pubblico “cristallizzato” con Determina n. 413 del 16 marzo 2017, e l’accesso all’area demaniale marittima.
Secondo il TAR, la prima censura proposta dal ricorrente, relativa all’omessa considerazione che il Parco è stato realizzato all’esito di un piano di lottizzazione debitamente autorizzato dalla competente Soprintendenza, è fondata.
Tale piano è stato approvato in data 17 giugno 1964 dal Comune di Mondragone e assentito dalla Soprintendenza in data 22 aprile 1967 (prot. 3474 nota n. 570).
Poiché tanto negli atti istruttori quanto negli atti difensivi il Comune si limita a insistere sulla necessità dell’autorizzazione paesaggistica senza in alcun modo considerare i previ atti di assenso del Comune e delle Autorità tutorie che la parte ricorrente afferma esistenti, fornendo anche documentazione a conforto della propria tesi, risulta evidente al primo giudice la carenza dell'istruttoria condotta dal Comune.
Ad avviso del TAR, risulta fondata anche la seconda censura: il P.R.G. è del 1999, ben successivo alla risalente lottizzazione dell’area, di tal che anche il contrasto con tale strumento urbanistico avrebbe dovuto essere valutato in rapporto agli atti autorizzativi precedenti (piano di lottizzazione e relativo parere favorevole della Soprintendenza).
Parimenti fondata è, per il TAR, la terza censura, con la quale la parte ricorrente ha smentito che sia stato adottato un atto con cui la strada è stata adibita a uso pubblico.
Quanto al regime autorizzatorio per la realizzazione di cancelli, è stato a più riprese affermato che si tratta di interventi di «finitura degli spazi esterni» che rientrano nell’art. 6 co. e-ter) del d.P.R. n. 380/2001.
Per il primo giudice, l’ente locale avrebbe dovuto precisare le ragioni per cui riteneva necessaria l’autorizzazione paesistica nel caso di specie allorché, nella maggior parte dei casi, l’apposizione dei cancelli costituisce edilizia libera che neppure richiede l’autorizzazione paesistica.
Conclude la sentenza impugnata evidenziando che l’accoglimento del ricorso riguarda l’ordinanza di demolizione e i relativi presupposti ma non implica alcuna valutazione in merito all’interesse pubblico all’uso della strada in questione né, tantomeno, preclude all’ente locale di utilizzare gli strumenti che la legge gli affida per riservare la strada a un uso pubblico.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 dicembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituita in giudizio la parte appellata.
In data 7 aprile 2025 ha depositato memoria la parte appellante.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stato dedotto:
ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. MOTIVAZIONE ERRONEA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. CARENTE ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL DPR N. 380 DEL 2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 146, DEL D.L.VO N. 42 DEL 2004. VIOLAZIONE E FALSA DEGLI ARTT. 823, 824 E 825 C.C.. ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COSTITUZIONE. ERRONEA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO
L’appellante ritiene la sentenza impugnata palesemente illogica ed erronea in quanto risultato di una lettura parziale e superficiale sia dagli atti istruttori che di quelli difensivi.
In particolare:
-I cancelli oggetto dell’ordinanza n. 21 del 12 ottobre 2023 impugnata con il ricorso in primo grado impedirebbero, come risulta chiaramente dal verbale di sopralluogo del 12 ottobre 2023, l’accesso e la fruizione degli spazi pubblici nonché in maniera ancora più grave limiterebbero l’accesso all’area demaniale marittima che risulterebbe irraggiungibile e non fruibile e di conseguenza di uso esclusivo del condominio.
La realizzazione non può essere sanata ai sensi dell’art. 167 e 181 del d. lgs. 42/2004 nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato su un tratto di strada ad uso pubblico, cristallizzato con determina n. 413 del 16 marzo 2017.
-in maniera assorbente e dirimente, la natura dell’intervento limiterebbe l’accesso e la fruizione degli spazi pubblici nonché in maniera ancora più grave limiterebbe l’accesso all’area demaniale marittima.
L’ordinanza impugnata in primo grado risponde all’esigenza di rimuovere gli ostacoli al libero transito esercitato dalla collettività per l’accesso all’area demaniale marittima denotando l’esercizio di autotutela possessoria di diritto pubblico in applicazione degli artt. 823, 824 e 825 c.c., che attribuiscono al Comune il potere di tutelare anche in via amministrativa i beni demaniali e i diritti demaniali sui beni altrui, quali le servitù di uso pubblico.
Nel caso di specie, anche se si considerasse la natura privatistica della strada sulla quale sono stati apposti i cancelli, il Comune fa valere la tutela del diritto di pubblico passaggio su strada vicinale, fattispecie che rientra tra i diritti di uso pubblico contemplati, unitamente alle servitù prediali pubbliche, all’art. 825 c.c. (diritti demaniali su beni altrui);
-il territorio di Mondragone è interessato dal vincolo paesaggistico e, pertanto la presenza di cancelli senza la preventiva autorizzazione semplificata è da considerarsi illegittima e pertanto va disposta la loro rimozione.
Le opere realizzate dal ricorrente in primo grado, infatti, si inseriscono in un contesto territoriale protetto.
Conclude l’appellante con la richiesta di riforma della sentenza di primo grado-
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che alcune statuizioni della sentenza di primo grado non sono state contestate in appello.
Si tratta della riconosciuta non necessità della autorizzazione paesaggistica a seguito dei precedenti atti di assenso, della carenza di istruttoria per non aver valutato la preesistenza della lottizzazione al sopravvenuto P.R.G., della qualificazione dell’intervento come edilizia libera e della presenza di ulteriori strumenti a disposizione del Comune per le finalità dichiarate.
Ciò non rende l’appello inammissibile nel suo complesso anche se la definitività di tali statuizioni assume rilievo in sede di esame dell’appello.
L’appello è privo di fondamento.
Al riguardo, va considerato che i cancelli oggetto dell’ordinanza n. 21 del 12 ottobre 2023 sono risultati, dall’accertamento svolto in primo grado, già previsti nel piano di lottizzazione debitamente autorizzato dalla competente Soprintendenza.
Tale piano è stato approvato in data 17 giugno 1964 dal Comune di Mondragone e assentito dalla Soprintendenza in data 22 aprile 1967.
La circostanza non è contestata in appello, ragione per la quale non sembrano fondate le doglianze del Comune afferenti prevalentemente i profili paesaggistici ed edilizi in presenza di un intervento considerato come di edilizia libera, la cui realizzazione era prevista fin dall’originario progetto.
Da tali elementi emerge la contraddittorietà tra le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado, basate essenzialmente su profili edilizi e paesaggistici e i motivi del ricorso in appello, che disvelano il vero interesse perseguito dall’amministrazione, consistente nel rimuovere un ostacolo che impedisce l’accesso all’area demaniale marittima.
Quanto all’uso pubblico della strada o comunque alla appena menzionata necessità di consentire l’accesso e la fruizione degli spazi pubblici nonché l’accesso all’area demaniale marittima, già il primo giudice ha correttamente evidenziato che l’accoglimento del ricorso riguarda l’ordinanza di demolizione e i relativi presupposti, ma non implica alcuna valutazione in merito all’interesse pubblico all’uso della strada in questione né, tantomeno, preclude all’ente locale di utilizzare gli strumenti che la legge gli affida per riservare la strada a un uso pubblico, strumenti che pertanto restano rimessi all’amministrazione per la loro eventuale adozione.
L’appello, pertanto, va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
respinge l 'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO