TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/12/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4098/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. AR NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/9/2025 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n.23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Il sig. rimarrà ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare di sua Parte_1 esclusiva proprietà;
3. la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_2
Pescia, Via Trento n. 28. 4. La Sig.ra si obbliga ad accollarsi, anche formalmente, il mutuo residuo, manlevando Parte_2 indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto di credito. Parte_1
5. I mobili e gli arredi della casa coniugale restano assegnati al sig. in sua esclusiva Parte_1 proprietà, fatti salvi altri beni che le parti hanno indicato in separato atto, per i quali, si impegnano sin da ora, per il tramite di terzi, a dividersi.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo l'uno all'altra.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso i Sigg.ri dichiarano di non aver più Parte_3 nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione. 1
8. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescia (PT) il 7/10/2000, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Pescia (PT) in data 7/10/2000, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescia (PT) all'Atto Numero 60, Parte 2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2000; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 26/11/2025. Il Presidente estensore
AR NE Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. AR NE Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/11/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 18/9/2025 da (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FABIANA PIERONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), via Romana n.23, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza, scambiandosi fin da ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2. Il sig. rimarrà ad abitare nell'immobile adibito a casa familiare di sua Parte_1 esclusiva proprietà;
3. la sig.ra continuerà ad abitare nell'abitazione di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_2
Pescia, Via Trento n. 28. 4. La Sig.ra si obbliga ad accollarsi, anche formalmente, il mutuo residuo, manlevando Parte_2 indenne il sig. da ogni pretesa da parte dell'Istituto di credito. Parte_1
5. I mobili e gli arredi della casa coniugale restano assegnati al sig. in sua esclusiva Parte_1 proprietà, fatti salvi altri beni che le parti hanno indicato in separato atto, per i quali, si impegnano sin da ora, per il tramite di terzi, a dividersi.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non richiedono un contributo l'uno all'altra.
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso i Sigg.ri dichiarano di non aver più Parte_3 nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo e/o ragione. 1
8. I coniugi decidono e dichiarano di dare immediata attuazione alle clausole sopra concordate, sin dalla sottoscrizione del presente atto». MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pescia (PT) il 7/10/2000, dal quale non sono nati figli - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede: a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
n Pescia (PT) in data 7/10/2000, debitamente trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescia (PT) all'Atto Numero 60, Parte 2, Serie A, Volume 1, Ufficio 1, dell'Anno 2000; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pescia (PT) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze. Così deciso in Lucca, il 26/11/2025. Il Presidente estensore
AR NE Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
2