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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 17.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA
, nella causa civile iscritta al N. 4067/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dagli avvocati Vincenzo Vallefuoco e Michele Truppi ed Parte_1 sso il loro studio lega sito in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Nicoletta CP_1 amente domiciliata come in atti OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 15/07/2020 la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2020 del 28.01.2020 con il quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di €. 3.478,50 a CP_1 titolo di indennità di sostitutiva di preavviso, oltre rivalutazione interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente eccepiva il ne bis in idem atteso che tale domanda era stata già proposta da detta società in via riconvenzionale attraverso l'opposizione proposta dalla stessa avverso altro decreto ingiuntivo n. n. 1019/2017, emesso in data 02.08.2017, con il quale si condannava la società al pagamento, in favore del , della somma lorda di € 11.384,33, titolo Parte_1 di trattamento di fine rapporto. Evidenziava, invero, che in tale ricorso in opposizione (rubricato RG
N. 8278/2017 ) la società chiedeva di aver diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, determinata in due mensilità pari ad €. 3.534,04; titolo che domandava di accertare e compensare con il maggior dovuto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto.
Asseriva inoltre l'insussistenza di detto credito atteso che le dimissioni del lavoratore era intervenute per giusta causa.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva per il rigetto dello stesso con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
***********
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
E' stata acquisita sentenza n. 1780/2021 pubbl. il 14/06/2021 con la quale, all'esito del giudizio contrassegnato dal n.r.g. 8278/2017, veniva rigettata l'opposizione per tardività della proposizione della stessa e confermata la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto senza che venisse esaminata l'eccezione di compensazione sollevata.
Come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità l'efficacia di giudicato acquistata dalla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo, per effetto della tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, resta limitata alla perdita di disponibilità di una garanzia di immediata e pronta esecuzione. Vi è una insussistenza di un giudicato negativo sui crediti fatti valere in riconvenzionale dall'opponente, ben potendo quelle stesse domande essere separatamente azionate con autonomo atto di citazione monitoria (Cfr. Corte di Cassazione . sez. III, 21 aprile 2010, n. 9442 conforme Cass. sez. II, 02 agosto
2008, n. 11602).
Va confutato l'assunto che l'inammissibilità della proposta opposizione precluda sempre e tout court l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate.
Nella specie la domanda di indennità di mancato preavviso, proposta dalla società, non appariva inscindibilmente connessa a quella azionato con il pregresso giudizio monitorio (con il quale il lavoratore aveva richiesto il tfr) in quanto ben poteva essere proposta con una autonoma azione giudiziaria.
Ne consegue, quindi, che non risulta preclusa la possibilità per l' di proporre CP_1 nuovamente la domanda di condanna del lavoratore della percezione dell'indennità di mancato preavviso.
2 Sul punto la parte opponente ha dedotto che le dimissioni del lavoratore sono avvenuta per giusta causa dipesa dal mancato pagamento delle retribuzioni.
Ora, va anzitutto evidenziato che il particolare rigore formale previsto dalla legge 604/66 che impone la specificazione dei motivi opera solo in relazione alle ipotesi di risoluzione poste in essere dal datore di lavoro, sicché, ove a recedere sia il lavoratore, può tenersi conto anche di ragioni non esposte nella relativa comunicazione o, addirittura, successive (v. Cass. sez. lav.
5.2.93 n. 1434, e 20.4.99 n. 3898).
Tanto precisato, deve altresì evidenziarsi che il mancato pagamento delle retribuzioni è considerato quale giusta causa di dimissioni, ove sia reiterato o comunque intollerabile (Cass. n. 16067/2003; Cass.
n. 5146/1998).
Ebbene, come si evince dalla Diffida Accertativa in atti , emessa all'esito dell'istanza del lavoratore, si legge, la parte datoriale ha omesso di effettuare i pagamenti che “dalla documentazione esaminata sono emersi elementi obiettivi, certi ed idonei, dai quali risulta che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere gli importi dovuti al lavoratore , …. E riguardanti la retribuzione della mensilità di ottobre 2016 con.. dei ratei di 13 ma Parte_1 mensilità anno 2016, residuo ferie non godute, residuo premessi per riduzione orario ed elemento perequativo metalmeccanici per tutto il periodo di lavoro prestato con un importo totale di €. 14.322,56” come da prospetto che veniva allegato al verbale di diffida (cfr. allegato produzione parte opponente).
Tenuto conto che è stato documentato il mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, di numerosi emolumenti, ne deriva che la società non ha diritto all'indennità di preavviso atteso che le dimissioni del risultano rassegnate per giusta causa. Parte_1
Per tali ragioni l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 90/2020 del
28.01.2020
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Vincenzo Vallefuoco e Michele
Truppi
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
3
, nella causa civile iscritta al N. 4067/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” e vertente TRA
, rapp.to e difeso dagli avvocati Vincenzo Vallefuoco e Michele Truppi ed Parte_1 sso il loro studio lega sito in Benevento, alla Piazza Risorgimento n.13 OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa dall'avvocato Nicoletta CP_1 amente domiciliata come in atti OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 15/07/2020 la parte opponente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 90/2020 del 28.01.2020 con il quale il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ingiungeva il pagamento, in favore della della somma di €. 3.478,50 a CP_1 titolo di indennità di sostitutiva di preavviso, oltre rivalutazione interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente eccepiva il ne bis in idem atteso che tale domanda era stata già proposta da detta società in via riconvenzionale attraverso l'opposizione proposta dalla stessa avverso altro decreto ingiuntivo n. n. 1019/2017, emesso in data 02.08.2017, con il quale si condannava la società al pagamento, in favore del , della somma lorda di € 11.384,33, titolo Parte_1 di trattamento di fine rapporto. Evidenziava, invero, che in tale ricorso in opposizione (rubricato RG
N. 8278/2017 ) la società chiedeva di aver diritto all'indennità sostitutiva di preavviso, determinata in due mensilità pari ad €. 3.534,04; titolo che domandava di accertare e compensare con il maggior dovuto al lavoratore a titolo di trattamento di fine rapporto.
Asseriva inoltre l'insussistenza di detto credito atteso che le dimissioni del lavoratore era intervenute per giusta causa.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo di accogliere l'opposizione e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese di lite con distrazione ed al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte opposta che resisteva all'avverso ricorso deducendo la sua infondatezza e concludeva per il rigetto dello stesso con condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del
30-06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022.
All'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
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L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
E' stata acquisita sentenza n. 1780/2021 pubbl. il 14/06/2021 con la quale, all'esito del giudizio contrassegnato dal n.r.g. 8278/2017, veniva rigettata l'opposizione per tardività della proposizione della stessa e confermata la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto senza che venisse esaminata l'eccezione di compensazione sollevata.
Come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità l'efficacia di giudicato acquistata dalla statuizione contenuta nel decreto ingiuntivo, per effetto della tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, resta limitata alla perdita di disponibilità di una garanzia di immediata e pronta esecuzione. Vi è una insussistenza di un giudicato negativo sui crediti fatti valere in riconvenzionale dall'opponente, ben potendo quelle stesse domande essere separatamente azionate con autonomo atto di citazione monitoria (Cfr. Corte di Cassazione . sez. III, 21 aprile 2010, n. 9442 conforme Cass. sez. II, 02 agosto
2008, n. 11602).
Va confutato l'assunto che l'inammissibilità della proposta opposizione precluda sempre e tout court l'esame del merito delle domande riconvenzionali con essa spiegate.
Nella specie la domanda di indennità di mancato preavviso, proposta dalla società, non appariva inscindibilmente connessa a quella azionato con il pregresso giudizio monitorio (con il quale il lavoratore aveva richiesto il tfr) in quanto ben poteva essere proposta con una autonoma azione giudiziaria.
Ne consegue, quindi, che non risulta preclusa la possibilità per l' di proporre CP_1 nuovamente la domanda di condanna del lavoratore della percezione dell'indennità di mancato preavviso.
2 Sul punto la parte opponente ha dedotto che le dimissioni del lavoratore sono avvenuta per giusta causa dipesa dal mancato pagamento delle retribuzioni.
Ora, va anzitutto evidenziato che il particolare rigore formale previsto dalla legge 604/66 che impone la specificazione dei motivi opera solo in relazione alle ipotesi di risoluzione poste in essere dal datore di lavoro, sicché, ove a recedere sia il lavoratore, può tenersi conto anche di ragioni non esposte nella relativa comunicazione o, addirittura, successive (v. Cass. sez. lav.
5.2.93 n. 1434, e 20.4.99 n. 3898).
Tanto precisato, deve altresì evidenziarsi che il mancato pagamento delle retribuzioni è considerato quale giusta causa di dimissioni, ove sia reiterato o comunque intollerabile (Cass. n. 16067/2003; Cass.
n. 5146/1998).
Ebbene, come si evince dalla Diffida Accertativa in atti , emessa all'esito dell'istanza del lavoratore, si legge, la parte datoriale ha omesso di effettuare i pagamenti che “dalla documentazione esaminata sono emersi elementi obiettivi, certi ed idonei, dai quali risulta che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere gli importi dovuti al lavoratore , …. E riguardanti la retribuzione della mensilità di ottobre 2016 con.. dei ratei di 13 ma Parte_1 mensilità anno 2016, residuo ferie non godute, residuo premessi per riduzione orario ed elemento perequativo metalmeccanici per tutto il periodo di lavoro prestato con un importo totale di €. 14.322,56” come da prospetto che veniva allegato al verbale di diffida (cfr. allegato produzione parte opponente).
Tenuto conto che è stato documentato il mancato pagamento, da parte del datore di lavoro, di numerosi emolumenti, ne deriva che la società non ha diritto all'indennità di preavviso atteso che le dimissioni del risultano rassegnate per giusta causa. Parte_1
Per tali ragioni l'opposizione merita accoglimento e, per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 90/2020 del
28.01.2020
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge con distrazione in favore degli avvocati Vincenzo Vallefuoco e Michele
Truppi
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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