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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 11/08/2020 al n. 1497/2020
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.07.1978, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Massimo Boscolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Galleria degli
Scrovegni n. 7, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 20 (C.F. ), con sede legale in Torino, Controparte_3 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 158, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Gianni Solinas
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Delle Industrie 19/C
Venezia-Marghera come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
06/04/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In totale riforma della sentenza n. 474/2020 pubblicata il 9.3.2020 del
Tribunale di Treviso che qui si impugna, in accoglimento dei motivi d'appello
proposti, voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Venezia:
A) accertarsi e dichiararsi che il contratto di mutuo ipotecario 20.01.2012 n.
67205 rep. notaio ed i successivi atti di erogazione e di utilizzo Persona_1
di mutuo di cui è causa, prevedono Tassi di Interessi Effettivi Globali (TEG)
usurari; dichiararsi che la clausola per interessi è nulla e che non sono dovuti
interessi per il rimborso del finanziamento. Conseguentemente condannarsi la
banca convenuta, anche a titolo di risarcimento dei danni, a restituire
all'attrice/appellante tutti gli interessi pagati nella misura complessiva di €
438.239,60; con gli interessi legali sulla detta somma dalla domanda al saldo.
B) Dichiararsi la nullità, perché indeterminata, della clausola che regola il
pagina 2 di 20 tasso di interesse per la fase di ammortamento nel contratto 20.01.2012 n.
67205 rep. notaio e nei successivi atti di erogazione e di utilizzo Persona_1
di mutuo di cui è causa e comunque l'inadempimento contrattuale della banca
per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per le ragioni
illustrate nella citazione d'appello già dedotte in primo grado.
Conseguentemente disporsi il ricalcolo del piano finanziario di rimborso con
l'applicazione alternativamente dei tassi indicati nell'art. 117 TUB comma 7 o
dei tassi legali ex art. 1284 c.c.. ovvero altro tasso come sarà accertato. All'esito
del ricalcolo determinarsi l'esatto dare /avere tra le parti alla data di estinzione
anticipata per surroga, condannando la con venuta, anche a titolo di CP_4
risarcimento dei danni, a versare all'attrice la differenza tra quanto versato e
l'importo dovuto sulla base del detto ricalcolo nella misura indicata dal CTU
nella relazione 28.09.2023; quindi alternativamente:
- € 312.328,34 per l'ipotesi di applicazione del tasso ex art. 117 TUB
- € 321.724,07 per l'ipotesi di applicazione del tasso euribor 3M
- € 279.274,54 per l'ipotesi di applicazione dell'interesse legale ex art. 1284, 1
comma. Con gli interessi legali sulle dette somme dalla domanda al saldo. D)
Spese e competenze di causa dei due gradi del giudizio interamente rifusi
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e
per l'effetto confermarsi in toto la sentenza n. 474/2020 del Tribunale di Treviso,
con conseguente rigetto di tutte le domande Avversarie;
In via incidentale
condizionata:
pagina 3 di 20 per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo
d'appello principale, rigettare comunque la domanda attorea, in accoglimento
dell'appello incidentale formulato dalla applicando, in riforma parziale CP_4
della Sentenza gravata, la corretta categoria dei “mutui bilanciati” all'atto di
utilizzo del 2013 (e degli “altri finanziamenti” all'atto iniziale del 2012), con
conseguente rigetto in ogni caso della domanda attorea;
In via istruttoria: Si
insiste per l'integrazione della CTU svoltasi nel presente grado di giudizio sul
tema dell'indeterminatezza secondo quanto già esposto nelle note del 8.11.2023.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU svolta da
parte Appellante sul tema dell'usura, per i motivi già esposti nel procedimento
di primo grado e per i motivi già esposti in atti, chiedendo che tenga conto
dell'appello incidentale quanto alla “categoria d'importo” da considerare ai
fini dell'usura, salva migliore formulazione del quesito;
In ogni caso: con condanna delle spese al doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
, con atto di citazione notificato il 08.05.2017 conveniva davanti Parte_1
al Tribunale di Treviso Controparte_5
per ottenere, dichiarata la
[...]
nullità dei contratti di credito sottoscritti, la condanna alla restituzione delle competenze indebitamente addebitate.
I rapporti oggetto delle domande attoree erano il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 20.01.2012 n. 67025 rep. per l'importo di Euro 2.892.000,00 per consentirgli la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e pagina 4 di 20 biogas e l'atto, denominato di utilizzo di mutuo, stipulato in data 18.10.2013 con il quale gli era stata erogata l'ultima tranche del prestito, pari ad Euro 278.400,00
(la somma di Euro 2.613.300,00 era stata erogata in tre tranche nel corso del
2012).
Secondo l'attore il TEG di entrambi i contratti – che rientravano nello schema del c.d. mutuo SAL (stato avanzamento lavori) - era superiore alla soglia prevista dal decreto ministeriale, emanato in attuazione della legge n. 108 del 1996, in vigore all'epoca della loro stipula (dovendo a tal fine tenersi conto, tra i vari oneri connessi all'erogazione del credito, delle somme versate per le assicurazioni sull'immobile). Chiedeva, pertanto, la restituzione di Euro
438.200,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Riteneva, in subordine, che il contratto stipulato nel 2012 fosse nullo per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in quanto mancante dell'indicazione del tasso di interesse da applicare al piano finanziario di rimborso. Le parti avevano, infatti, rinviato per la definizione delle condizioni economiche ad un successivo atto, limitandosi a stabilire che gli interessi sarebbero stati determinati in misura pari all'Euribor 3 M, maggiorato di uno
spread di cui non era stata indicata la percentuale. Tale omissione costituiva violazione dell'art. 117, comma 4, TUB e delle Istruzioni per la vigilanza delle
Banche emanate dalla AN d'AL in attuazione della delibera CICR 4.3.2003
che richiedevano, per il caso di determinazione del saggio del finanziamento da parte di atti successivi, l'esistenza di riferimenti predeterminati univoci e vincolanti. Inoltre, la nullità così prodottasi non era stata sanata dalla scrittura del
18.01.2013 (c.d. atto di utilizzo del mutuo) con la quale la cliente aveva “subito
pagina 5 di 20 l'imposizione del tasso di interesse deciso dalla AN;
peraltro in modo
palesemente iagulatorio tanto che il tasso colà indicato è addirittura superiore
al tasso di mora stabilito nel contratto”.
Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti eliminando tutti gli interessi ovvero rideterminando l'obbligazione restitutoria ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB oppure nei limiti del saggio legale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a Controparte_5
.
[...]
Si costituiva in giudizio la convenuta (incorporata durante il giudizio in
[...]
, che chiedeva il rigetto delle domande, osservando, tra l'altro, Controparte_6
che la categoria cui fare riferimento per le verifiche sull'usura non era quella dei mutui, bensì quella “altri finanziamenti”.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. . Persona_2
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 474/2020, pronunciata il 3.3.2020,
che rigettava le domande attoree.
Quanto alla domanda svolta in via principale, il giudice, pur ritenendo di dover fare riferimento alla categoria dei mutui a tasso variabile, escludeva la natura usuraria della pattuizione (quella contenuta nel c.d. atto di utilizzo stipulato nel
2013, che era l'unico oggetto del quesito formulato al C.T.U.) in quanto il costo dell'assicurazione (contro gli incendi) rilevante ai fini delle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della AN
d'AL (in realtà dalla nota metodologica allegata al D.M. 24.12.2009 di rilevazione dei tassi soglia riguardanti il I trimestre 2010 citata nell'elaborato pagina 6 di 20 peritale n.d.t. ) e dalle FAQ del mese di novembre 2010, era solo quello del premio pagato per il primo anno.
Pure la doglianza inerente il mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza bancaria veniva ritenuta infondata in quanto “Il rapporto tra i due
atti è tale per cui solo con l'atto del 18/10/2013 può dirsi perfezionato il
contratto di mutuo ed è solo con riferimento a tale atto che sussistono obblighi
informativi di cui discute parte attrice” e con l'atto del 20.01.2012 la parte mutuataria non aveva “ricevuto la disponibilità materiale della somma;
ma
neppure ha ricevuto la disponibilità giuridica di tale somma” che sarebbe stata erogata solo alle condizioni contrattualmente previste. Inoltre, gli interessi da versare nel periodo di preammortamento erano sufficientemente determinati.
*****
2. L'APPELLO DI Pt_1 Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a due Parte_1
motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato l'erronea modalità di calcolo del TEG in quanto i costi assicurativi avrebbero dovuto essere interamente computati ai sensi del punto C4 n. 5 delle Istruzioni di AN d'AL che includeva nel calcolo tali spese senza alcuna limitazione. Inoltre, il significato della nota metodologica citata dal C.T.U. (peraltro non più riprodotta nei successivi D.M. di rilevazione del tasso soglia) non era stato compreso dal primo giudice, dal momento che con essa l'Organo di Vigilanza aveva voluto disporre per il solo caso in cui il costo assicurativo degli anni successivi al primo fosse obiettivamente difficile da stimare. Inoltre, le FAQ non costituiscono fonte di diritto e la rilevanza integrale pagina 7 di 20 dei costi assicurativi risultava confermata dalle Istruzioni della AN d'AL del luglio del 2016 che, fornendo una “sorta di interpretazione autentica” delle precedenti indicazioni, avevano disposto che solo nel caso di obiettive difficoltà
di stima degli oneri assicurativi per il furto e l'incendio relativi all'intera durata del contratto era possibile includere nel calcolo unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno.
L'appellante ha argomentato l'assoluta rilevanza della questione dal momento che, tenendo conto dell'intero costo assicurativo, il TEG contrattuale sarebbe stato pari all'8.996% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente in data
18.10.2013, pari all'8.850%.
2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria del T.U.B. e dell'art. 1284 c.c., sollecitando il ricalcolo del piano finanziario di ammortamento. sul punto ha sostanzialmente Pt_1
riproposto le doglianze formulate con la citazione del primo grado in ordine alla mancata indicazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo del 20.01.2012.
Ha al riguardo evidenziato che:
- il tasso completo è stato indicato solo con l'atto del 18.10.2013, stipulato quando egli aveva ricevuto ed utilizzato, per terminare l'opera, l'intero importo finanziato con il contratto del 20.01.2012;
- il primo giudice ha escluso che l'atto del 20.01.2012 possa essere qualificato come mutuo senza, tuttavia, indicare a quale diversa fattispecie contrattuale era ascrivibile;
- il contratto intervenuto in data 20.01.2012 costituisce nel suo complesso unitario un contratto di mutuo di scopo che si perfeziona nel momento in pagina 8 di 20 cui si forma l'accordo di modo che l'erogazione rappresenta solo l'esecuzione dell'obbligazione posta a carico del mutuante, mentre il mutuatario assume l'obbligo di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione ha avuto luogo;
- il contratto di mutuo si era perfezionato quanto meno con le consegne parziali avvenute precedentemente al c.d. atto di utilizzo;
- il ragionamento seguito dal Tribunale finisce per rimettere all'esclusiva volontà del finanziatore la successiva determinazione del tasso di interesse da applicare al piano di ammortamento “così che il mutuatario
si troverebbe nella condizione di dover accettare l'imposizione del tasso
avendo nel frattempo già ricevuto e speso l'importo finanziato”;
- le parti avrebbero potuto inserire già nel primo contratto il TAN,
trattandosi solo di indicare lo spread;
- la nullità così prodottasi non è stata sanata con l'indicazione del tasso di interesse, che è avvenuta solo con la scrittura del 18.10.2013, essendo,
invece, a tale scopo necessaria la stipula di una transazione di carattere novativo;
in mancanza di siffatto accordo trova applicazione l'orientamento secondo cui la nullità, l'inesistenza o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto incontroverso determina indipendentemente da ogni impugnativa automaticamente l'inutilità del successivo accordo.
2.3 ha chiesto, in conseguenza dell'appello proposto, la restituzione di Pt_1
Euro 393.624,15 o in subordine di Euro 361.742,00 oltre interessi.
*****
pagina 9 di 20
3. LE DIFESE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
La richiamando sostanzialmente le difese del primo grado, ha chiesto il CP_4
rigetto del gravame,
Ha evidenziato che l'atto del 2012 è una sorta di preliminare di mutuo e che il contratto si è perfezionato con l'atto di utilizzo del 18.10.2013, che ha definitivamente determinato le condizioni economiche “meramente ipotetiche
ed indicative nel testo negoziale programmatico iniziale costituito dal contratto
del 20.01.2012”
Inoltre, non si è prodotta alcuna nullità in quanto il contratto si sviluppa in due fasi:
- una prima fase di preammortamento normata dal contratto condizionato del 20.01.2012 e dalle successive erogazioni, che non prevede la restituzione del capitale, ma solo il pagamento degli interessi sulle somme erogate;
- una seconda fase di ammortamento normata con l'atto di utilizzo del
18.10.2013 che prevede l'inizio della restituzione anche del capitale.
ha, infine, formulato appello incidentale condizionato Controparte_6
riguardante la categoria nella quale far rientrare, ai fini della verifica del carattere usurario della pattuizione, il contratto stipulato nel 2013, posto che il Tribunale
avrebbe dovuto prendere come riferimento la categoria “altri finanziamenti”.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del
22.02.2023 che ha disposto consulenza tecnica, con incarico affidato al pagina 10 di 20 professionista già nominato in primo grado, al fine di rideterminare la misura degli interessi pattuiti sulla base dei seguenti criteri:
- conferma degli interessi di preammortamento contrattualmente previsti;
- ricalcolo degli interessi della fase di ammortamento, dovuti sulla somma di Euro 2.613,600,00, al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, al tasso legale ovvero (secondo quanto precisato con l'ordinanza del
Consigliere Delegato resa all'udienza di conferimento dell'incarico del
6.4.2023) con il tasso Euribor 3 M;
- conferma degli interessi pattuiti con l'atto di utilizzo di mutuo del
18.10.2013 sulla somma di Euro 278.400,00 (erogata per effetto della stipula di tale contratto).
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate all'udienza del 5.12.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 23.11.2023.
*****
5. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
Il Tribunale ha correttamente escluso la natura usuraria della pattuizione intercorsa con il c.d. atto di utilizzo del mutuo in quanto, sulla base del principio di omogeneità valorizzato dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis Cass. sez. 3, ordinanza n. 29794 del 19/11/2024), la verifica sul rispetto della legge n. 108 del 1996 deve avvenire facendo applicazione delle
Istruzioni della AN d'AL.
pagina 11 di 20 E' pur vero che, come rilevato dall'appellante, le Istruzioni della AN d'AL
del 2009 al punto C4 n. 5 prevedono l'inclusione delle spese di assicurazione senza alcuna specificazione. Tuttavia, come ricordato dal C.T.U., le previsioni contenute nelle citate Istruzioni sono state integrate dalla nota metodologica allegata al D.M. 24/12/2009 che, con riferimento al leasing, ha evidenziato la necessità di tener conto del solo premio assicurativo versato nel primo anno. La
mancata ripetizione di tale prescrizione nelle note metodologiche allegate ai
D.M. di rilevazione dei tassi soglia successivamente emanati non può, al contrario di quanto ritenuto dal , essere interpretata come un Pt_1
ripensamento da parte dell'Organo di Vigilanza, dal momento che nelle FAQ del novembre 2010 la stessa AN d'AL ha precisato che tale previsione andava estesa ai mutui. La questione circa l'assenza di valore vincolante delle c.d.
Frequently Agreed Questions, sulla quale l'appellante ha pure dedotto, non è
dirimente giacché non si tratta di riconoscere a tali risposte la natura di fonte di diritto (che pacificamente non hanno). Tali precisazioni rilevano piuttosto per la corretta interpretazione della generale clausola contenuta nelle citate Istruzioni
del 2009.
La precisazione, contenuta nelle Istruzioni del 2016 dell'Organo di Vigilanza,
secondo cui “Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi
per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile
includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al
primo anno”, non ha valore di interpretazione autentica delle indicazioni del
2009/2010, trattandosi piuttosto di un revirement rispetto al precedente orientamento. Si ricorda che la citata nota metodologica prevedeva, invece, con pagina 12 di 20 formulazione chiaramente divergente da quella adottata nel 2016, che “(..) tenuto
conto della difficoltà di stima degli oneri assicurativi relativi all'intera durata
del contratto, la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati dal 1° trimestre 2010
dovrà essere effettuata includendo nel TEG il premio assicurativo relativo
unicamente al primo anno.” Quindi, le difficoltà di stima (poco importa in questa sede se presenti sempre ovvero in alcuni casi) hanno costituito il presupposto sulla cui base AN d'AL nel 2009-2010 (quindi in epoca anteriore alla stipula del contratto esaminato) ha inteso disporre, in via generale,
nei termini di cui sopra, con la precisazione che qui si discute delle sole polizze incendio, essendo pacifico che per altri tipi di polizze, come quella c.d. all risk
pure stipulata nel caso di specie, deve tenersi conto dell'intero ammontare del premio corrisposto (ed il dott. così ha proceduto nell'elaborato Per_2
depositato nel corso del giudizio di primo grado).
Sulla base di quanto accertato dal C.T.U. in primo grado, se si tiene conto delle spese dell'assicurazione incendio nei limiti indicati nel primo elaborato peritale,
il tasso pattuito, anche inquadrando il c.d. atto di utilizzo del 2013 nella categoria dei mutui a tasso variabile, non supera la soglia di legge. Pertanto, tale motivo d'appello principale è respinto e l'appello incidentale della rimane CP_4
assorbito.
*****
6. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
6.1 L'operazione conclusa presenta indubbiamente una certa complessità sia
Cont per l'utilizzo di uno schema negoziale, il c.d. mutuo a non compiutamente normato nel nostro ordinamento sia per la presenza nel caso di specie di clausole pagina 13 di 20 che, come si dirà, rendono ancor più particolare la regolamentazione del rapporto tra le parti.
6.2. Il contratto stipulato in data 20.01.2012, contrariamente a quanto ritenuto da
, non può essere qualificato come una sorta di “preliminare di Controparte_6
mutuo” innanzitutto in quanto le parti hanno assunto specifici impegni. Infatti:
- la si è assunta l'impegno di mutuare, previa presentazione della CP_4
documentazione tecnica meglio indicata in contratto, la somma di Euro
2.892.000,00 (riservandosi, invece, la facoltà di effettuare due erogazioni parziali dell'importo di Euro 1.156.800,00);
- sono stati pattuiti gli interessi relativi alla fase di pre-ammortamento;
- sono state disciplinate, sia pure non compiutamente come si dirà, le condizioni economiche della fase di ammortamento;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (che le parti hanno espressamente qualificato “mutuo) è stata costituita ipoteca sui beni di un terzo ( ) per la somma di Euro 5.784.000,00; Persona_3
- la parte mutuataria si è obbligata a chiedere al Gestore dei Servizi Energetici
GSE spa la tariffa incentivante prevista dalla legge n. 244/2007 e dal D.M.
18.12.2008 ed a cedere tali crediti a garanzia, pro solvendo, a
[...]
Controparte_5 CP_3
Si ricorda, inoltre, che la parola mutuo viene costantemente utilizzata nel testo contrattuale e che le parti hanno espressamente previsto (articolo 1, comma 2)
che tale negozio “viene regolato dalle norme in materia di credito fondiario
contenute nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (art. 38 e seguenti)
(..)”
pagina 14 di 20 6.3 Circa la fase di ammortamento, le parti hanno rimandato la definizione degli interessi all'atto di utilizzo, precisando, però, che tali accessori sarebbero stati determinati in misura pari al parametro EURIBOR a 3 (mesi) maggiorato di uno spread.
L'atto di mutuo presenta, quindi, la peculiarità di non prevedere una compiuta disciplina del tasso di interesse relativamente alla fase di ammortamento
(destinata ad aprirsi, per espressa previsione contrattuale, entro il 20.1.2013).
E' noto che, ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, tutti i contratti di credito indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata. In base alla disciplina sul mutuo, che costituisce pur sempre la tipologia contrattuale di riferimento (in quanto è quella richiamata dalle parti e comunque è quella più
affine al negozio stipulato che pur presenta elementi di atipicità), la pattuizione del tasso di interesse deve essere al più contestuale all'erogazione.
La scelta di fare applicazione della disciplina codicistica del mutuo è altresì
conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sia pure per decidere altre tipologie di controversie, ha pacificamente ricondotto la figura in esame a tale schema contrattuale (ex plurimis Cass. sez. 3 , ordinanza n. 34116
del 06/12/2023 che in motivazione ha ribadito che “Il mutuo è contratto di
natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di
danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica
disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi
sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un
autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da
pagina 15 di 20 determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della
medesima al patrimonio di quest'ultimo”).
Naturalmente, nulla avrebbe vietato alle parti di precisare già con il contratto di mutuo il tasso di interesse anche in quanto l'art. 1832 c.c. prevede espressamente la possibilità di stipulare una promessa di mutuo, sicché è lecita, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la pattuizione di clausole che diventeranno operative solo con la successiva dazione delle somme di denaro.
Costituisce, invece, limite invalicabile dell'autonomia privata in tale materia
(anche per quanto prevede l'art. 117 TUB) la fissazione delle condizioni contrattuali in un momento successivo all'erogazione delle somme giacché il contratto si è già perfezionato e, con la consegna della res, l'unica obbligazione che deve essere adempiuta è quella restitutoria del mutuatario.
6.4. Fatte tali premesse, è indubbio che la citata clausola contenuta nell'art. 3
dell'atto di mutuo risulta incompleta in quanto non indica l'importo dello spread.
La in ragione di tale omissione, avrebbe allora potuto (e dovuto) all'atto CP_4
delle singole erogazioni integrare la disciplina negoziale, concordando,
limitatamente alle somme che andava via via mettendo a disposizione del
, gli interessi che avrebbero dovuto essere corrisposti dal mutuatario Pt_1
nella successiva fase.
La mancata indicazione dello spread dà luogo ad una nullità parziale della clausola dal momento che uno dei due indicatori (il tasso Euribor 3 M) è certo e determinabile, mentre, invece, come detto, l'altro non è stato determinato né
risulta in altro modo determinabile.
pagina 16 di 20 6.5 Si tratta a questo punto di chiarire le ragioni e gli effetti di tale omissione,
partendo dal presupposto che l'appellata, quale operatore qualificato, non poteva non essere consapevole degli obblighi nascenti dall'art. 117 TUB.
Si può così ritenere che la quando ha proceduto alle ricordate erogazioni CP_4
abbia inteso limitare l'obbligazione restitutoria del all'unico indicatore Pt_1
compiutamente indicato, vale a dire il parametro Euribor a tre mesi, con conseguente necessità di ritenere sussistente, per l'importo di Euro 2.613.600,00
e quanto alla fase di ammortamento, l'obbligo di corresponsione degli interessi solamente nel limite testé indicato.
6.5. Il c.d. atto di utilizzo stipulato in data 18.10.2013 (quindi, in epoca successiva al termine finale indicato nel contratto di mutuo del 2012)
nell'interpretazione che ne ha dato l'appellata avrebbe lo scopo di regolamentare il saggio di interesse relativo alla restituzione di somme che, però, per oltre il
90%, erano già state, da tempo, erogate in favore del mutuatario nonché da questi spese per la realizzazione dell'opera finanziata. Infatti, nell'atto di utilizzo viene dato atto che “la AN ha accertato, e la parte mutuataria concorda e
conferma, che il Progetto è stato interamente realizzato come da scheda tecnica
allegata al citato contratto di mutuo”.
Tuttavia, il tasso di interesse relativo alla fase di ammortamento che è stato ivi stabilito, per quanto sopra detto, non può che essere riferito alle sole somme che dovevano essere erogate e che vennero in effetti erogate in tale fase (pari ad Euro
278.400,00). E' solo relativamente a tali somme che il mutuo può ritenersi perfezionato con l'atto di utilizzo, essendo per il resto l'operazione conclusa (si pagina 17 di 20 ribadisce che il mutuo è un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con la consegna della somma mutuata).
E', inoltre, pacifica l'assenza di qualunque volontà novativa/transattiva in capo al , sicché tali previsioni non possono incidere sullo svolgimento di un Pt_1
rapporto contrattuale che, ai fini che qui interessano, era già definito e per il quale, si ripete, la AN, ove fosse stata interessata a conseguire una remunerazione maggiore rispetto a quella testé indicata, avrebbe dovuto inserire nei singoli atti di quietanza fatti sottoscrivere al mutuatario specifiche previsioni sul tasso di interesse dovuto a partire dal 20.01.2013 (data di inizio della fase di ammortamento secondo quanto inizialmente previsto).
6.6 La ricostruzione dei rapporti nei termini prospettati dalla AN,
comporterebbe di dover ritenere la fissazione dello spread elemento essenziale per la determinazione del tasso di interesse della fase di ammortamento con la conseguenza che l'intera clausola contenuta nell'art.2, comma 2, del contratto di mutuo del 2012 sarebbe nulla per contrasto con l'art. 117, comma 4, TUB e la previsione negoziale del 2013 si porrebbe in contrasto con il divieto di convalida previsto dall'art. 1424 c.c. .
Risulta, pertanto, preferibile, anche per il principio di conservazione degli effetti del contratto, l'interpretazione che si è fornita nei precedenti paragrafi.
6.6. La misura degli interessi dovuta dal deve, pertanto, essere Pt_1
rideterminata. Invero, applicando il solo tasso Euribor 3 M relativamente al periodo dal 18.10.2013 al 23.3.2016 (data in cui il mutuo venne estinto anticipatamente), risulta che l'appellante ha corrisposto, sulla somma di Euro
2.615.600,00, Euro 328.984,15 a titolo di interessi. Posto che, riconoscendo il pagina 18 di 20 solo tasso Euribor 3 M, l'ammontare degli accessori dovuti è pari ad Euro
7.260.09, l'appellata è tenuta a restituire la somma di Euro 321.724,07 sulla quale vanno riconosciuti, per le considerazioni esposte dalla Corte di Cassazione
con l'ordinanza n. 61/2023, gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
*****
7. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
va condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Controparte_6
gradi, liquidate per il primo grado in Euro 16.000,00 per compenso ed Euro
1.241,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.000,00 per compenso ed Euro 805,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese delle consulenze espletate vanno poste definitivamente a carico della
CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 474/2020 Pt_1 Controparte_6
pronunciata in data 3.3.2020 dal Tribunale di Treviso e sull'appello incidentale di accoglie il primo per quanto di ragione, dichiara Controparte_6
assorbito il secondo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna la appellata a restituire all'appellante Euro 321.724,07 oltre CP_4
ad interessi ex art. 1284, comma IV, cod. civ. dal 08.05.2017 al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 16.000,00 per compenso ed Euro 1.241,00 per pagina 19 di 20 esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.000,00 per compenso ed Euro 805,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese delle C.T.U. svolte in entrambi i gradi a carico di
[...]
Controparte_6
Venezia, 8 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 11/08/2020 al n. 1497/2020
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
21.07.1978, rappresentato e difeso in causa dall'avv. Massimo Boscolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, Galleria degli
Scrovegni n. 7, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
-appellante-
CONTRO
GIÀ Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 20 (C.F. ), con sede legale in Torino, Controparte_3 P.IVA_1
Piazza San Carlo n. 158, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Gianni Solinas
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Delle Industrie 19/C
Venezia-Marghera come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
avente per oggetto: ANri (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
06/04/2023, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
In totale riforma della sentenza n. 474/2020 pubblicata il 9.3.2020 del
Tribunale di Treviso che qui si impugna, in accoglimento dei motivi d'appello
proposti, voglia l'ill.ma Corte D'Appello di Venezia:
A) accertarsi e dichiararsi che il contratto di mutuo ipotecario 20.01.2012 n.
67205 rep. notaio ed i successivi atti di erogazione e di utilizzo Persona_1
di mutuo di cui è causa, prevedono Tassi di Interessi Effettivi Globali (TEG)
usurari; dichiararsi che la clausola per interessi è nulla e che non sono dovuti
interessi per il rimborso del finanziamento. Conseguentemente condannarsi la
banca convenuta, anche a titolo di risarcimento dei danni, a restituire
all'attrice/appellante tutti gli interessi pagati nella misura complessiva di €
438.239,60; con gli interessi legali sulla detta somma dalla domanda al saldo.
B) Dichiararsi la nullità, perché indeterminata, della clausola che regola il
pagina 2 di 20 tasso di interesse per la fase di ammortamento nel contratto 20.01.2012 n.
67205 rep. notaio e nei successivi atti di erogazione e di utilizzo Persona_1
di mutuo di cui è causa e comunque l'inadempimento contrattuale della banca
per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per le ragioni
illustrate nella citazione d'appello già dedotte in primo grado.
Conseguentemente disporsi il ricalcolo del piano finanziario di rimborso con
l'applicazione alternativamente dei tassi indicati nell'art. 117 TUB comma 7 o
dei tassi legali ex art. 1284 c.c.. ovvero altro tasso come sarà accertato. All'esito
del ricalcolo determinarsi l'esatto dare /avere tra le parti alla data di estinzione
anticipata per surroga, condannando la con venuta, anche a titolo di CP_4
risarcimento dei danni, a versare all'attrice la differenza tra quanto versato e
l'importo dovuto sulla base del detto ricalcolo nella misura indicata dal CTU
nella relazione 28.09.2023; quindi alternativamente:
- € 312.328,34 per l'ipotesi di applicazione del tasso ex art. 117 TUB
- € 321.724,07 per l'ipotesi di applicazione del tasso euribor 3M
- € 279.274,54 per l'ipotesi di applicazione dell'interesse legale ex art. 1284, 1
comma. Con gli interessi legali sulle dette somme dalla domanda al saldo. D)
Spese e competenze di causa dei due gradi del giudizio interamente rifusi
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
In via principale: rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e
per l'effetto confermarsi in toto la sentenza n. 474/2020 del Tribunale di Treviso,
con conseguente rigetto di tutte le domande Avversarie;
In via incidentale
condizionata:
pagina 3 di 20 per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del primo motivo
d'appello principale, rigettare comunque la domanda attorea, in accoglimento
dell'appello incidentale formulato dalla applicando, in riforma parziale CP_4
della Sentenza gravata, la corretta categoria dei “mutui bilanciati” all'atto di
utilizzo del 2013 (e degli “altri finanziamenti” all'atto iniziale del 2012), con
conseguente rigetto in ogni caso della domanda attorea;
In via istruttoria: Si
insiste per l'integrazione della CTU svoltasi nel presente grado di giudizio sul
tema dell'indeterminatezza secondo quanto già esposto nelle note del 8.11.2023.
Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione/integrazione della CTU svolta da
parte Appellante sul tema dell'usura, per i motivi già esposti nel procedimento
di primo grado e per i motivi già esposti in atti, chiedendo che tenga conto
dell'appello incidentale quanto alla “categoria d'importo” da considerare ai
fini dell'usura, salva migliore formulazione del quesito;
In ogni caso: con condanna delle spese al doppio grado di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
, con atto di citazione notificato il 08.05.2017 conveniva davanti Parte_1
al Tribunale di Treviso Controparte_5
per ottenere, dichiarata la
[...]
nullità dei contratti di credito sottoscritti, la condanna alla restituzione delle competenze indebitamente addebitate.
I rapporti oggetto delle domande attoree erano il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 20.01.2012 n. 67025 rep. per l'importo di Euro 2.892.000,00 per consentirgli la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica e pagina 4 di 20 biogas e l'atto, denominato di utilizzo di mutuo, stipulato in data 18.10.2013 con il quale gli era stata erogata l'ultima tranche del prestito, pari ad Euro 278.400,00
(la somma di Euro 2.613.300,00 era stata erogata in tre tranche nel corso del
2012).
Secondo l'attore il TEG di entrambi i contratti – che rientravano nello schema del c.d. mutuo SAL (stato avanzamento lavori) - era superiore alla soglia prevista dal decreto ministeriale, emanato in attuazione della legge n. 108 del 1996, in vigore all'epoca della loro stipula (dovendo a tal fine tenersi conto, tra i vari oneri connessi all'erogazione del credito, delle somme versate per le assicurazioni sull'immobile). Chiedeva, pertanto, la restituzione di Euro
438.200,00 oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.
Riteneva, in subordine, che il contratto stipulato nel 2012 fosse nullo per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria in quanto mancante dell'indicazione del tasso di interesse da applicare al piano finanziario di rimborso. Le parti avevano, infatti, rinviato per la definizione delle condizioni economiche ad un successivo atto, limitandosi a stabilire che gli interessi sarebbero stati determinati in misura pari all'Euribor 3 M, maggiorato di uno
spread di cui non era stata indicata la percentuale. Tale omissione costituiva violazione dell'art. 117, comma 4, TUB e delle Istruzioni per la vigilanza delle
Banche emanate dalla AN d'AL in attuazione della delibera CICR 4.3.2003
che richiedevano, per il caso di determinazione del saggio del finanziamento da parte di atti successivi, l'esistenza di riferimenti predeterminati univoci e vincolanti. Inoltre, la nullità così prodottasi non era stata sanata dalla scrittura del
18.01.2013 (c.d. atto di utilizzo del mutuo) con la quale la cliente aveva “subito
pagina 5 di 20 l'imposizione del tasso di interesse deciso dalla AN;
peraltro in modo
palesemente iagulatorio tanto che il tasso colà indicato è addirittura superiore
al tasso di mora stabilito nel contratto”.
Chiedeva, pertanto, previa rideterminazione dei rapporti di dare/avere tra le parti eliminando tutti gli interessi ovvero rideterminando l'obbligazione restitutoria ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB oppure nei limiti del saggio legale, la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a Controparte_5
.
[...]
Si costituiva in giudizio la convenuta (incorporata durante il giudizio in
[...]
, che chiedeva il rigetto delle domande, osservando, tra l'altro, Controparte_6
che la categoria cui fare riferimento per le verifiche sull'usura non era quella dei mutui, bensì quella “altri finanziamenti”.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato al dott. . Persona_2
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 474/2020, pronunciata il 3.3.2020,
che rigettava le domande attoree.
Quanto alla domanda svolta in via principale, il giudice, pur ritenendo di dover fare riferimento alla categoria dei mutui a tasso variabile, escludeva la natura usuraria della pattuizione (quella contenuta nel c.d. atto di utilizzo stipulato nel
2013, che era l'unico oggetto del quesito formulato al C.T.U.) in quanto il costo dell'assicurazione (contro gli incendi) rilevante ai fini delle verifiche sul rispetto della legge n. 108 del 1996, secondo quanto previsto dalle Istruzioni della AN
d'AL (in realtà dalla nota metodologica allegata al D.M. 24.12.2009 di rilevazione dei tassi soglia riguardanti il I trimestre 2010 citata nell'elaborato pagina 6 di 20 peritale n.d.t. ) e dalle FAQ del mese di novembre 2010, era solo quello del premio pagato per il primo anno.
Pure la doglianza inerente il mancato rispetto della normativa in materia di trasparenza bancaria veniva ritenuta infondata in quanto “Il rapporto tra i due
atti è tale per cui solo con l'atto del 18/10/2013 può dirsi perfezionato il
contratto di mutuo ed è solo con riferimento a tale atto che sussistono obblighi
informativi di cui discute parte attrice” e con l'atto del 20.01.2012 la parte mutuataria non aveva “ricevuto la disponibilità materiale della somma;
ma
neppure ha ricevuto la disponibilità giuridica di tale somma” che sarebbe stata erogata solo alle condizioni contrattualmente previste. Inoltre, gli interessi da versare nel periodo di preammortamento erano sufficientemente determinati.
*****
2. L'APPELLO DI Pt_1 Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a due Parte_1
motivi.
2.1 Con il primo ha lamentato l'erronea modalità di calcolo del TEG in quanto i costi assicurativi avrebbero dovuto essere interamente computati ai sensi del punto C4 n. 5 delle Istruzioni di AN d'AL che includeva nel calcolo tali spese senza alcuna limitazione. Inoltre, il significato della nota metodologica citata dal C.T.U. (peraltro non più riprodotta nei successivi D.M. di rilevazione del tasso soglia) non era stato compreso dal primo giudice, dal momento che con essa l'Organo di Vigilanza aveva voluto disporre per il solo caso in cui il costo assicurativo degli anni successivi al primo fosse obiettivamente difficile da stimare. Inoltre, le FAQ non costituiscono fonte di diritto e la rilevanza integrale pagina 7 di 20 dei costi assicurativi risultava confermata dalle Istruzioni della AN d'AL del luglio del 2016 che, fornendo una “sorta di interpretazione autentica” delle precedenti indicazioni, avevano disposto che solo nel caso di obiettive difficoltà
di stima degli oneri assicurativi per il furto e l'incendio relativi all'intera durata del contratto era possibile includere nel calcolo unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno.
L'appellante ha argomentato l'assoluta rilevanza della questione dal momento che, tenendo conto dell'intero costo assicurativo, il TEG contrattuale sarebbe stato pari all'8.996% e, quindi, superiore al tasso soglia vigente in data
18.10.2013, pari all'8.850%.
2.2 Con il secondo motivo ha eccepito la violazione della normativa sulla trasparenza bancaria del T.U.B. e dell'art. 1284 c.c., sollecitando il ricalcolo del piano finanziario di ammortamento. sul punto ha sostanzialmente Pt_1
riproposto le doglianze formulate con la citazione del primo grado in ordine alla mancata indicazione del tasso di interesse nel contratto di mutuo del 20.01.2012.
Ha al riguardo evidenziato che:
- il tasso completo è stato indicato solo con l'atto del 18.10.2013, stipulato quando egli aveva ricevuto ed utilizzato, per terminare l'opera, l'intero importo finanziato con il contratto del 20.01.2012;
- il primo giudice ha escluso che l'atto del 20.01.2012 possa essere qualificato come mutuo senza, tuttavia, indicare a quale diversa fattispecie contrattuale era ascrivibile;
- il contratto intervenuto in data 20.01.2012 costituisce nel suo complesso unitario un contratto di mutuo di scopo che si perfeziona nel momento in pagina 8 di 20 cui si forma l'accordo di modo che l'erogazione rappresenta solo l'esecuzione dell'obbligazione posta a carico del mutuante, mentre il mutuatario assume l'obbligo di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione ha avuto luogo;
- il contratto di mutuo si era perfezionato quanto meno con le consegne parziali avvenute precedentemente al c.d. atto di utilizzo;
- il ragionamento seguito dal Tribunale finisce per rimettere all'esclusiva volontà del finanziatore la successiva determinazione del tasso di interesse da applicare al piano di ammortamento “così che il mutuatario
si troverebbe nella condizione di dover accettare l'imposizione del tasso
avendo nel frattempo già ricevuto e speso l'importo finanziato”;
- le parti avrebbero potuto inserire già nel primo contratto il TAN,
trattandosi solo di indicare lo spread;
- la nullità così prodottasi non è stata sanata con l'indicazione del tasso di interesse, che è avvenuta solo con la scrittura del 18.10.2013, essendo,
invece, a tale scopo necessaria la stipula di una transazione di carattere novativo;
in mancanza di siffatto accordo trova applicazione l'orientamento secondo cui la nullità, l'inesistenza o comunque l'esaurimento del preesistente titolo rimasto incontroverso determina indipendentemente da ogni impugnativa automaticamente l'inutilità del successivo accordo.
2.3 ha chiesto, in conseguenza dell'appello proposto, la restituzione di Pt_1
Euro 393.624,15 o in subordine di Euro 361.742,00 oltre interessi.
*****
pagina 9 di 20
3. LE DIFESE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.
La richiamando sostanzialmente le difese del primo grado, ha chiesto il CP_4
rigetto del gravame,
Ha evidenziato che l'atto del 2012 è una sorta di preliminare di mutuo e che il contratto si è perfezionato con l'atto di utilizzo del 18.10.2013, che ha definitivamente determinato le condizioni economiche “meramente ipotetiche
ed indicative nel testo negoziale programmatico iniziale costituito dal contratto
del 20.01.2012”
Inoltre, non si è prodotta alcuna nullità in quanto il contratto si sviluppa in due fasi:
- una prima fase di preammortamento normata dal contratto condizionato del 20.01.2012 e dalle successive erogazioni, che non prevede la restituzione del capitale, ma solo il pagamento degli interessi sulle somme erogate;
- una seconda fase di ammortamento normata con l'atto di utilizzo del
18.10.2013 che prevede l'inizio della restituzione anche del capitale.
ha, infine, formulato appello incidentale condizionato Controparte_6
riguardante la categoria nella quale far rientrare, ai fini della verifica del carattere usurario della pattuizione, il contratto stipulato nel 2013, posto che il Tribunale
avrebbe dovuto prendere come riferimento la categoria “altri finanziamenti”.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
La causa, trattenuta in decisione, è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del
22.02.2023 che ha disposto consulenza tecnica, con incarico affidato al pagina 10 di 20 professionista già nominato in primo grado, al fine di rideterminare la misura degli interessi pattuiti sulla base dei seguenti criteri:
- conferma degli interessi di preammortamento contrattualmente previsti;
- ricalcolo degli interessi della fase di ammortamento, dovuti sulla somma di Euro 2.613,600,00, al saggio di cui all'art. 117, comma 7, TUB, al tasso legale ovvero (secondo quanto precisato con l'ordinanza del
Consigliere Delegato resa all'udienza di conferimento dell'incarico del
6.4.2023) con il tasso Euribor 3 M;
- conferma degli interessi pattuiti con l'atto di utilizzo di mutuo del
18.10.2013 sulla somma di Euro 278.400,00 (erogata per effetto della stipula di tale contratto).
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni formulate all'udienza del 5.12.2024, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza collegiale del 23.11.2023.
*****
5. DECISIONE SUL PRIMO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
Il Tribunale ha correttamente escluso la natura usuraria della pattuizione intercorsa con il c.d. atto di utilizzo del mutuo in quanto, sulla base del principio di omogeneità valorizzato dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità
(ex plurimis Cass. sez. 3, ordinanza n. 29794 del 19/11/2024), la verifica sul rispetto della legge n. 108 del 1996 deve avvenire facendo applicazione delle
Istruzioni della AN d'AL.
pagina 11 di 20 E' pur vero che, come rilevato dall'appellante, le Istruzioni della AN d'AL
del 2009 al punto C4 n. 5 prevedono l'inclusione delle spese di assicurazione senza alcuna specificazione. Tuttavia, come ricordato dal C.T.U., le previsioni contenute nelle citate Istruzioni sono state integrate dalla nota metodologica allegata al D.M. 24/12/2009 che, con riferimento al leasing, ha evidenziato la necessità di tener conto del solo premio assicurativo versato nel primo anno. La
mancata ripetizione di tale prescrizione nelle note metodologiche allegate ai
D.M. di rilevazione dei tassi soglia successivamente emanati non può, al contrario di quanto ritenuto dal , essere interpretata come un Pt_1
ripensamento da parte dell'Organo di Vigilanza, dal momento che nelle FAQ del novembre 2010 la stessa AN d'AL ha precisato che tale previsione andava estesa ai mutui. La questione circa l'assenza di valore vincolante delle c.d.
Frequently Agreed Questions, sulla quale l'appellante ha pure dedotto, non è
dirimente giacché non si tratta di riconoscere a tali risposte la natura di fonte di diritto (che pacificamente non hanno). Tali precisazioni rilevano piuttosto per la corretta interpretazione della generale clausola contenuta nelle citate Istruzioni
del 2009.
La precisazione, contenuta nelle Istruzioni del 2016 dell'Organo di Vigilanza,
secondo cui “Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi
per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile
includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al
primo anno”, non ha valore di interpretazione autentica delle indicazioni del
2009/2010, trattandosi piuttosto di un revirement rispetto al precedente orientamento. Si ricorda che la citata nota metodologica prevedeva, invece, con pagina 12 di 20 formulazione chiaramente divergente da quella adottata nel 2016, che “(..) tenuto
conto della difficoltà di stima degli oneri assicurativi relativi all'intera durata
del contratto, la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati dal 1° trimestre 2010
dovrà essere effettuata includendo nel TEG il premio assicurativo relativo
unicamente al primo anno.” Quindi, le difficoltà di stima (poco importa in questa sede se presenti sempre ovvero in alcuni casi) hanno costituito il presupposto sulla cui base AN d'AL nel 2009-2010 (quindi in epoca anteriore alla stipula del contratto esaminato) ha inteso disporre, in via generale,
nei termini di cui sopra, con la precisazione che qui si discute delle sole polizze incendio, essendo pacifico che per altri tipi di polizze, come quella c.d. all risk
pure stipulata nel caso di specie, deve tenersi conto dell'intero ammontare del premio corrisposto (ed il dott. così ha proceduto nell'elaborato Per_2
depositato nel corso del giudizio di primo grado).
Sulla base di quanto accertato dal C.T.U. in primo grado, se si tiene conto delle spese dell'assicurazione incendio nei limiti indicati nel primo elaborato peritale,
il tasso pattuito, anche inquadrando il c.d. atto di utilizzo del 2013 nella categoria dei mutui a tasso variabile, non supera la soglia di legge. Pertanto, tale motivo d'appello principale è respinto e l'appello incidentale della rimane CP_4
assorbito.
*****
6. DECISIONE SUL SECONDO MOTIVO D'APPELLO PRINCIPALE
6.1 L'operazione conclusa presenta indubbiamente una certa complessità sia
Cont per l'utilizzo di uno schema negoziale, il c.d. mutuo a non compiutamente normato nel nostro ordinamento sia per la presenza nel caso di specie di clausole pagina 13 di 20 che, come si dirà, rendono ancor più particolare la regolamentazione del rapporto tra le parti.
6.2. Il contratto stipulato in data 20.01.2012, contrariamente a quanto ritenuto da
, non può essere qualificato come una sorta di “preliminare di Controparte_6
mutuo” innanzitutto in quanto le parti hanno assunto specifici impegni. Infatti:
- la si è assunta l'impegno di mutuare, previa presentazione della CP_4
documentazione tecnica meglio indicata in contratto, la somma di Euro
2.892.000,00 (riservandosi, invece, la facoltà di effettuare due erogazioni parziali dell'importo di Euro 1.156.800,00);
- sono stati pattuiti gli interessi relativi alla fase di pre-ammortamento;
- sono state disciplinate, sia pure non compiutamente come si dirà, le condizioni economiche della fase di ammortamento;
- a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (che le parti hanno espressamente qualificato “mutuo) è stata costituita ipoteca sui beni di un terzo ( ) per la somma di Euro 5.784.000,00; Persona_3
- la parte mutuataria si è obbligata a chiedere al Gestore dei Servizi Energetici
GSE spa la tariffa incentivante prevista dalla legge n. 244/2007 e dal D.M.
18.12.2008 ed a cedere tali crediti a garanzia, pro solvendo, a
[...]
Controparte_5 CP_3
Si ricorda, inoltre, che la parola mutuo viene costantemente utilizzata nel testo contrattuale e che le parti hanno espressamente previsto (articolo 1, comma 2)
che tale negozio “viene regolato dalle norme in materia di credito fondiario
contenute nel Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (art. 38 e seguenti)
(..)”
pagina 14 di 20 6.3 Circa la fase di ammortamento, le parti hanno rimandato la definizione degli interessi all'atto di utilizzo, precisando, però, che tali accessori sarebbero stati determinati in misura pari al parametro EURIBOR a 3 (mesi) maggiorato di uno spread.
L'atto di mutuo presenta, quindi, la peculiarità di non prevedere una compiuta disciplina del tasso di interesse relativamente alla fase di ammortamento
(destinata ad aprirsi, per espressa previsione contrattuale, entro il 20.1.2013).
E' noto che, ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB, tutti i contratti di credito indicano il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticata. In base alla disciplina sul mutuo, che costituisce pur sempre la tipologia contrattuale di riferimento (in quanto è quella richiamata dalle parti e comunque è quella più
affine al negozio stipulato che pur presenta elementi di atipicità), la pattuizione del tasso di interesse deve essere al più contestuale all'erogazione.
La scelta di fare applicazione della disciplina codicistica del mutuo è altresì
conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, sia pure per decidere altre tipologie di controversie, ha pacificamente ricondotto la figura in esame a tale schema contrattuale (ex plurimis Cass. sez. 3 , ordinanza n. 34116
del 06/12/2023 che in motivazione ha ribadito che “Il mutuo è contratto di
natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di
danaro (o di altra cosa fungibile) ovvero con il conseguimento della giuridica
disponibilità di questa da parte del mutuatario, la quale può ritenersi
sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un
autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da
pagina 15 di 20 determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della
medesima al patrimonio di quest'ultimo”).
Naturalmente, nulla avrebbe vietato alle parti di precisare già con il contratto di mutuo il tasso di interesse anche in quanto l'art. 1832 c.c. prevede espressamente la possibilità di stipulare una promessa di mutuo, sicché è lecita, anche ai sensi dell'art. 1322 c.c., la pattuizione di clausole che diventeranno operative solo con la successiva dazione delle somme di denaro.
Costituisce, invece, limite invalicabile dell'autonomia privata in tale materia
(anche per quanto prevede l'art. 117 TUB) la fissazione delle condizioni contrattuali in un momento successivo all'erogazione delle somme giacché il contratto si è già perfezionato e, con la consegna della res, l'unica obbligazione che deve essere adempiuta è quella restitutoria del mutuatario.
6.4. Fatte tali premesse, è indubbio che la citata clausola contenuta nell'art. 3
dell'atto di mutuo risulta incompleta in quanto non indica l'importo dello spread.
La in ragione di tale omissione, avrebbe allora potuto (e dovuto) all'atto CP_4
delle singole erogazioni integrare la disciplina negoziale, concordando,
limitatamente alle somme che andava via via mettendo a disposizione del
, gli interessi che avrebbero dovuto essere corrisposti dal mutuatario Pt_1
nella successiva fase.
La mancata indicazione dello spread dà luogo ad una nullità parziale della clausola dal momento che uno dei due indicatori (il tasso Euribor 3 M) è certo e determinabile, mentre, invece, come detto, l'altro non è stato determinato né
risulta in altro modo determinabile.
pagina 16 di 20 6.5 Si tratta a questo punto di chiarire le ragioni e gli effetti di tale omissione,
partendo dal presupposto che l'appellata, quale operatore qualificato, non poteva non essere consapevole degli obblighi nascenti dall'art. 117 TUB.
Si può così ritenere che la quando ha proceduto alle ricordate erogazioni CP_4
abbia inteso limitare l'obbligazione restitutoria del all'unico indicatore Pt_1
compiutamente indicato, vale a dire il parametro Euribor a tre mesi, con conseguente necessità di ritenere sussistente, per l'importo di Euro 2.613.600,00
e quanto alla fase di ammortamento, l'obbligo di corresponsione degli interessi solamente nel limite testé indicato.
6.5. Il c.d. atto di utilizzo stipulato in data 18.10.2013 (quindi, in epoca successiva al termine finale indicato nel contratto di mutuo del 2012)
nell'interpretazione che ne ha dato l'appellata avrebbe lo scopo di regolamentare il saggio di interesse relativo alla restituzione di somme che, però, per oltre il
90%, erano già state, da tempo, erogate in favore del mutuatario nonché da questi spese per la realizzazione dell'opera finanziata. Infatti, nell'atto di utilizzo viene dato atto che “la AN ha accertato, e la parte mutuataria concorda e
conferma, che il Progetto è stato interamente realizzato come da scheda tecnica
allegata al citato contratto di mutuo”.
Tuttavia, il tasso di interesse relativo alla fase di ammortamento che è stato ivi stabilito, per quanto sopra detto, non può che essere riferito alle sole somme che dovevano essere erogate e che vennero in effetti erogate in tale fase (pari ad Euro
278.400,00). E' solo relativamente a tali somme che il mutuo può ritenersi perfezionato con l'atto di utilizzo, essendo per il resto l'operazione conclusa (si pagina 17 di 20 ribadisce che il mutuo è un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con la consegna della somma mutuata).
E', inoltre, pacifica l'assenza di qualunque volontà novativa/transattiva in capo al , sicché tali previsioni non possono incidere sullo svolgimento di un Pt_1
rapporto contrattuale che, ai fini che qui interessano, era già definito e per il quale, si ripete, la AN, ove fosse stata interessata a conseguire una remunerazione maggiore rispetto a quella testé indicata, avrebbe dovuto inserire nei singoli atti di quietanza fatti sottoscrivere al mutuatario specifiche previsioni sul tasso di interesse dovuto a partire dal 20.01.2013 (data di inizio della fase di ammortamento secondo quanto inizialmente previsto).
6.6 La ricostruzione dei rapporti nei termini prospettati dalla AN,
comporterebbe di dover ritenere la fissazione dello spread elemento essenziale per la determinazione del tasso di interesse della fase di ammortamento con la conseguenza che l'intera clausola contenuta nell'art.2, comma 2, del contratto di mutuo del 2012 sarebbe nulla per contrasto con l'art. 117, comma 4, TUB e la previsione negoziale del 2013 si porrebbe in contrasto con il divieto di convalida previsto dall'art. 1424 c.c. .
Risulta, pertanto, preferibile, anche per il principio di conservazione degli effetti del contratto, l'interpretazione che si è fornita nei precedenti paragrafi.
6.6. La misura degli interessi dovuta dal deve, pertanto, essere Pt_1
rideterminata. Invero, applicando il solo tasso Euribor 3 M relativamente al periodo dal 18.10.2013 al 23.3.2016 (data in cui il mutuo venne estinto anticipatamente), risulta che l'appellante ha corrisposto, sulla somma di Euro
2.615.600,00, Euro 328.984,15 a titolo di interessi. Posto che, riconoscendo il pagina 18 di 20 solo tasso Euribor 3 M, l'ammontare degli accessori dovuti è pari ad Euro
7.260.09, l'appellata è tenuta a restituire la somma di Euro 321.724,07 sulla quale vanno riconosciuti, per le considerazioni esposte dalla Corte di Cassazione
con l'ordinanza n. 61/2023, gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
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7. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
va condannata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i Controparte_6
gradi, liquidate per il primo grado in Euro 16.000,00 per compenso ed Euro
1.241,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.000,00 per compenso ed Euro 805,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Le spese delle consulenze espletate vanno poste definitivamente a carico della
CP_4
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. 474/2020 Pt_1 Controparte_6
pronunciata in data 3.3.2020 dal Tribunale di Treviso e sull'appello incidentale di accoglie il primo per quanto di ragione, dichiara Controparte_6
assorbito il secondo e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna la appellata a restituire all'appellante Euro 321.724,07 oltre CP_4
ad interessi ex art. 1284, comma IV, cod. civ. dal 08.05.2017 al saldo;
- condanna l'appellata alla rifusione delle spese di lite dell'appellante, che liquida per il primo grado in Euro 16.000,00 per compenso ed Euro 1.241,00 per pagina 19 di 20 esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e per il grado d'appello in Euro 14.000,00 per compenso ed Euro 805,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese delle C.T.U. svolte in entrambi i gradi a carico di
[...]
Controparte_6
Venezia, 8 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
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