Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 14391/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv.to Rallo Abram;
Parte_1
-RICORRENTE- contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Simeoni Gianluca;
Controparte_1
-CONVENUTO-
e contro
, rappresentata e difesa dall'avv.to Silvestrini Elisa;
Controparte_2
-CONVENUTA-
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, contumace;
Controparte_3
-CONVENUTA-
Oggetto: divisione di beni in comunione.
Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 16.1.2025, ha concluso come da prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. nonché opponendosi alla richiesta ex art. 1111 c.c. circa la dilazione della divisione:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa
e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
a) Nella creduta ipotesi di accertamento della comoda divisibilità dell'immobile in due porzioni separate pronunciare lo scioglimento della comunione, formare i lotti, comprensivi degli arredi di pertinenza dell'immobile, secondo il diritto di ciascuno dei condividenti e disporne l'attribuzione in natura, con ogni altra consequenziale pronuncia di legge o di
1
b) Nella non creduta ipotesi in cui la divisione in natura dell'immobile non fosse ritenuta possibile, disporre l'assegnazione dell'immobile al condividente che ne faccia eventuale richiesta con conseguente compensazione della metà del valore all'altro condividente;
nel caso in cui nessuno dei condividenti formulasse domanda di assegnazione dell'intera quota dell'immobile, procedersi alla vendita dell'immobile a terzi;
c) In ogni caso, stante la decisione dei SInori e di Controparte_1 Controparte_2
non entrare in mediazione, condannarsi entrambi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della SI , incluso il rimborso delle spese Parte_1
sostenute per il procedimento di mediazione;
d) Si chiama ad intervenire nel presente giudizio anche la società titolare Controparte_3
del diritto ipotecario di garanzia che grava l'intera comproprietà indivisa dell'immobile, compresa dunque la porzione di immobile in comproprietà indivisa della SI
[...]
, perché la divisione abbia effetto nei suoi confronti, ed affinché possa CP_2
esercitare tutti i tutti i diritti ad essa riconosciuti dalla legge, in particolare dall'articolo
1113 codice civile;
e) Si chiama ad intervenire nel presente giudizio anche il SI. , in quanto Controparte_1
soggetto ad oggi formalmente titolare del diritto di assegnazione della casa coniugale, seppure tale diritto non abbia più ragione di esistere per i motivi che abbiamo già indicatio, ai sensi del terzo comma dell'art. 1113 c.c.; ed in quanto titolare del mutuo ipotecario e quindi debitore nei confronti della soc. CP_3
In via istruttoria.
Si chiede ammettersi una CTU tecnica diretta ad accertare la comoda divisibilità dell'immobile in comproprietà, e diretta a formare i lotti separati, comprensivi degli arredi di pertinenza dell'immobile e del garage, che sono in comproprietà e non in proprietà esclusiva del SI.
, corrispondenti al diritto di comproprietà dei condividendi per la loro Controparte_1
assegnazione in proprietà esclusiva a ciascuno di loro;
si chiede che il CTU valuti il valore commerciale dell'intero immobile, con gli arredi di pertinenza, e dei singoli lotti che verranno formati, e che determini i conguagli a favore/carico dei singoli condividenti assegnatari.
Si suggerisce la nomina quale CTU, laddove iscritto all'albo del Tribunale di NE, dell'arch. il quale ha già periziato l'immobile in passato, lo conosce già ed ha già Persona_1
raccolto la documentazione necessaria alla stima e, che era, tra l'altro, il tecnico di fiducia del SI.
.”. Controparte_1
2 Il procuratore di parte convenuta , all'udienza del 16.1.2025, ha concluso Controparte_1 riportandosi “a quanto dedotto in comparsa di costituzione e nella successiva memoria depositata”.
Nella comparsa di costituzione e risposta dimessa il 18.3.2024 chiedeva:
“I) Accertarsi il difetto di titolarità passiva del diritto controverso e la carenza di legittimazione passiva del SI. Controparte_1
II) Rigettarsi in ogni caso le domande formulate dalla SI.ra Parte_1
III) Spese e competenze di lite integralmente rifuse”.
E nella prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. insisteva per l'accoglimento delle medesime conclusioni.
Il procuratore di parte convenuta , all'udienza del 16.1.2025, ha concluso Controparte_2
richiamandosi “a quanto dedotto e alle conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria depositata, anche in punto di non comoda divisibilità dell'immobile”.
Nella comparsa di costituzione e risposta dimessa il 18.3.2024 chiedeva:
“I) Rigettarsi le domande formulate dalla Sig.ra Parte_1
II) In via subordinata disporsi la sospensione del presente giudizio, concedendo la dilazione massima prevista dall'art. 1111, I co. c.c.
III) Spese e competenze di lite integralmente rifuse”.
E nella prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. insisteva per l'accoglimento delle medesime conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'odierna ricorrente rilevava che, con atto pubblico notarile del
26.4.2002, ella ed il SI. , coniugi in regime di separazione dei beni, avrebbero Controparte_1
acquistato per quote indivise uguali l'unità immobiliare in NE-Mestre catastalmente censita come al ricorso.
Osservato come gli acquirenti avrebbero provveduto al completamento dei lavori di finitura dell'immobile, acquistato al grezzo avanzato, parte ricorrente affermava che, contestualmente all'acquisto dell'immobile, gli stessi avrebbero stipulato con l'allora un Parte_2
contratto di mutuo fondiario di durata ventennale per un importo di € 207.000,00 dal 1°.
7.2002 al
30.6.2022, da rimborsare in n. 40 rate semestrali posticipate, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno.
Per procurarsi la restante provvista necessaria all'acquisto e al restauro del predetto immobile, i coniugi - avrebbero venduto l'immobile di cui erano comproprietari sito in NE- Pt_1 CP_1
Mestre (atto di compravendita del 26.4.2002).
Successivamente avrebbero poi acquistato un garage destinato a pertinenza dell'abitazione (atto di
3 compravendita del 3.8.2005).
Richiamato l'intervenuto acquisto degli arredi che attualmente si trovano all'interno degli immobili a cura dei comproprietari, la SI.ra rilevava che dovrebbero quindi essere valutati e divisi Pt_1
insieme all'immobile medesimo, andando a corredo delle unità immobiliari risultanti dalla divisione.
Parte ricorrente proseguiva asserendo che, con sentenza n. 250/2018, pubblicata il 1°.2.2018, la
Corte d'Appello di NE avrebbe assegnato la casa familiare al SI. , con l'arredo e le CP_1
suppellettili pertinenti affinché vi abitasse con la LI, all'epoca quindicenne, SI.ra
[...]
CP_2
Sul punto, la ricorrente osservava però che, nel primo grado di giudizio (sentenza n. 1464/2017, pubblicata il 3.7.2017), il presente Tribunale le avrebbe assegnato la medesima abitazione affinché ella vi convivesse con la LI.
Provvedeva, quindi, a richiamare la relazione tecnica di fattibilità del 1°.
4.2010 a firma dell'arch.
, il quale avrebbe concluso per la divisibilità dell'immobile in parola. Persona_1
Sempre avuto riguardo al predetto immobile, la ricorrente riferiva che, con atto di donazione del
4.10.2021, il SI. avrebbe donato alla LI la propria quota indivisa del 50%. Controparte_1
Pertanto, attualmente, all'esito di tale cessione, l'unità immobiliare, il garage e gli arredi che in essi si trovano, sarebbero cointestati alla SI.ra e alla madre, odierna ricorrente, Controparte_2
per la quota di 1/2 di piena proprietà ciascuna.
Atteso che la beneficiaria finale del provvedimento di assegnazione previsto con la sentenza della
Corte d'Appello di NE, la SI.ra vanterebbe già un diritto di Controparte_2
comproprietà indivisa sull'immobile e sugli arredi insieme alla madre, quest'ultima si doleva che l'anzidetto provvedimento non avrebbe più ragione di essere.
Ad ogni modo, eccepiva che risulterebbe comunque pacifico il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione sull'immobile gravato da un provvedimento di assegnazione emanato in sede di separazione coniugale. Ciò considerando che la persistenza potrebbe semmai incidere sulla valutazione dell'immobile laddove dovesse essere assegnato al coniuge non assegnatario o ad un terzo.
Inoltre, ritenuta la divisibilità in natura dell'immobile, asseriva che la SI.ra Controparte_2
potrebbe abitare la porzione assegnatale in proprietà esclusiva all'esito della divisione in natura,
“così rendendo ulteriormente superfluo ogni provvedimento di assegnazione della casa coniugale”.
Tanto premesso, la SI.ra affermava di riservarsi di richiedere al Tribunale competente la Pt_1
dichiarazione di estinzione del diritto di assegnazione della casa coniugale al SI.
[...]
. Questo in ragione della comproprietà dell'immobile della SI.ra CP_1 CP_1 CP_2
4 conseguita alla cessione da parte del SI. nonché alla possibilità della stessa di Controparte_1
abitare la porzione di immobile che le verrebbe assegnata in proprietà esclusiva.
Sempre per quanto concerne la SI.ra parte ricorrente rilevava che da Controparte_2
settembre 2022 quest'ultima vivrebbe a Roma, ove frequenterebbe l'Università LUISS Guido Carli, recandosi solo saltuariamente a NE-Mestre (paese in cui avrebbe mantenuto la propria residenza).
Per quanto concerne il contratto di mutuo stipulato dagli allora coniugi - , parte Pt_1 CP_1
ricorrente affermava che la società contraente originario, avrebbe ceduto il proprio Parte_2
credito residuo a Controparte_3
Quest'ultima, poi, avrebbe incaricato IN IA s.p.a. della riscossione dei crediti ceduti, quale
Parte_3
Infine, la SI.ra dichiarava d'aver promosso dinanzi alla Camera Arbitrale di NE la Pt_1
procedura di mediazione sia nei confronti dei SI.ri e sia Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di quale terzo creditore legittimato ad intervenire nella procedura Controparte_3
divisionale.
Tale procedimento si sarebbe tuttavia concluso con esito negativo “stante la asserita carenza di presupposti sostenuta dalle parti chiamate, SI.ri ed ”. Controparte_1 CP_2
Con comparsa di costituzione e risposta dimessa il 18.3.2024, richiamato l'oggetto del presente procedimento, il SI. eccepiva di abitare ed utilizzare gli immobili di cui in Controparte_1
causa, unitamente alla LI, in forza del provvedimento di assegnazione della Corte d'Appello di
NE (sentenza n. 250/2018 pubblicata il 1°.2.2018).
Considerando poi come egli non sarebbe più proprietario dei predetti immobili avendo donato la propria quota di proprietà alla LI nel 2021, si doleva di non essere litisconsorte necessario nel presente giudizio ex art. 784 c.p.c. oltre a non avere alcuna titolarità né legittimazione passiva relativamente al diritto controverso.
Deduceva, inoltre, che l'iniziativa di parte ricorrente integrerebbe gli estremi di un abuso del diritto, inserendosi in un contesto di rapporti familiari ad alta conflittualità. A supporto, il SI. CP_1
deduceva il tempismo dell'avvio del procedimento, successivo all'instaurazione del giudizio R.G. n.
9830/2022 Tribunale di NE, volto alla condanna della SI.ra al pagamento delle “spese Pt_1
non versate per anni a titolo di mantenimento della LI e alla restituzione delle somme percepite dal marito per il mantenimento della LI nel lungo periodo in cui risiedeva presso CP_2
il padre e che quindi non hanno avuto la destinazione cui erano dirette, per un totale di più di
80.000,00 euro”.
Relativamente al presente giudizio, parte convenuta si doleva del fatto che non apporterebbe alcun
5 vantaggio per parte ricorrente, attesi: la sua residenza altrove;
la titolarità di altri immobili da parte della stessa;
la sussistenza dell'ipoteca a garanzia del debito residuo contratto dagli allora coniugi
- per l'acquisto della casa coniugale. Pt_1 CP_1
Sostenendo che la destinazione dell'immobile assegnatogli in sede di separazione affinché vi abitasse con la LI non potrebbe mutare all'esito del presente giudizio, il SI. eccepiva CP_1
che la SI.ra seppur iscritta all'università di Roma, continuerebbe ad avere Controparte_2
presso la sua residenza di NE-Mestre il centro dei suoi interessi e della sua vita di relazione.
Quest'ultima, inoltre, continuerebbe a frequentare il Conservatorio Benedetto Marcello di NE, oltre a seguire le lezioni universitarie dalla propria residenza di NE-Mestre.
Quindi, a replica delle istanze della ricorrente volte ad ottenere la divisione dell'immobile con assegnazione di una metà a sé e dell'altra alla LI e relativa eliminazione dell'assegnazione attualmente in essere sull'intero compendio, parte convenuta SI. eccepiva l'integrazione CP_1
dell'art. 1112 c.c..
Evidenziava, in particolare, che tale norma impedirebbe la richiesta di scioglimento della comunione nei casi in cui le cose, laddove divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate.
Ancora, nell'opporsi al giudizio divisionale, il SI. precisava che la questione circa la CP_1
divisibilità dell'immobile sarebbe già stata affrontata nell'ambito del giudizio di separazione. In tale sede, l'ing. e l'arch. , ausiliari della SI.ra , avrebbero CP_4 Controparte_5 Pt_1
concluso per l'insussistenza delle condizioni per la divisibilità dell'immobile. Inoltre, l'arch.
avrebbe attestato la destinazione a soffitta del piano sottotetto. Persona_2
Su tali assunti, in via subordinata e stante la non comoda divisibilità dell'immobile, il convenuto chiedeva la sospensione della divisione con concessione della dilazione massima prevista ex art. 1111 c.c..
Evidenziava, inoltre, come, a causa del provvedimento di assegnazione, l'eventuale cessione a terzi del compendio comporterebbe il deprezzamento dell'immobile, con conseguente minore possibilità di soddisfacimento del creditore ipotecario.
Dichiarava di aderire a tutte le deduzioni, argomentazioni e conclusioni della convenuta SI.ra
. Controparte_2
Precisava, infine, d'aver aderito alla mediazione, analogamente alla LI. Dolendosi, però, che in tale sede non sarebbero stati ravvisati i presupposti per giungere ad una soluzione conciliativa e richiamando altresì che la questione della divisione sarebbe stata affrontata infruttuosamente anche in fase di separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta dimessa il 18.3.2024, ripercorse le ragioni di lite introdotte dalla SI.ra , si costituiva in giudizio la SI.ra . Pt_1 Controparte_2
6 Dolendosi del fatto che l'iniziativa di parte ricorrente costituirebbe un attacco a sé e al padre ed escludendo il vantaggio di alcuna delle parti, in via subordinata al rigetto delle domande di parte ricorrente, la SI.ra formulava richiesta di congrua dilazione alla richiesta di scioglimento CP_1
ex art. 1111 primo comma c.c..
A supporto di tale domanda, la convenuta affermava d'essere stata coinvolta sin dai suoi sei anni nelle dinamiche conflittuali scaturite dalla separazione dei genitori, lamentando l'atteggiamento
“apertamente ostile e non interessato della madre” nei propri confronti, che l'avrebbe costretta ad avviare, unitamente al padre, il giudizio R.G. n. 9830/2022 dinanzi al presente Tribunale, avente ad oggetto la condanna della madre al pagamento delle spese non versate a titolo di mantenimento della LI e alla restituzione delle somme percepite dal marito per il mantenimento della LI nel periodo in cui quest'ultima avrebbe risieduto presso lo stesso.
Analogamente a quanto già riferito dal SI. nella propria comparsa, la convenuta CP_1
evidenziava la tempistica dell'introduzione del presente giudizio.
Quindi, dolendosi della possibile profilazione degli estremi di un abuso del diritto, provvedeva ad elencare le ragioni per cui la presente causa non gioverebbe ad alcuna delle parti. E, anzi, a contrario, la convenuta eccepiva che l'introduzione del giudizio avrebbe portato uno “stato di profondo malessere e svilimento per l'azione avviata dalla madre nei suoi confronti” (e nei confronti del SI. ) nonché “visto risvegliare le pretese del creditore ipotecario e minacciare CP_1
quindi il suo diritto di proprietà e la conseguente disponibilità dell'abitazione in cui attualmente risiede assieme al padre”.
Precisava, poi, che ella non godrebbe di alcuna disponibilità economica e che neanche il padre ricoprirebbe una stabile occupazione lavorativa, oltre al fatto che quest'ultimo indirizzerebbe le proprie disponibilità economiche al fine di portare avanti il progetto di studi della LI.
Relativamente al debito ipotecario, la SI convenuta osservava che la procedura di recupero del credito contratto dai propri genitori per l'acquisto della casa familiare sarebbe stata dormiente fino all'avvio della presente iniziativa divisionale.
I ratei del mutuo contratto il 26.4.2002 per € 207.000,00 sarebbero sempre stati pagati dal SI.
, eccezion fatta per qualche contributo da parte della SI.ra “in Controparte_1 Pt_1 concomitanza con l'avvio del giudizio di separazione”.
Il convenuto vi avrebbe provveduto in via esclusiva anche dopo la separazione, anticipando anche le quote spettanti alla SI.ra (per il cui rimborso sarebbe attualmente pendente un Pt_1
procedimento giudiziario).
A ulteriore supporto del “disinteresse della SI.ra rispetto all'immobile” oltre all'allegato Pt_1
mancato pagamento delle rate del mutuo, la SI.ra eccepiva che nel 2016 il padre avrebbe CP_1
7 sottoscritto una richiesta di sospensione del mutuo, con contestuale bonifico alla Banca di una quota di interessi di mora e spese.
La SI.ra , però, si sarebbe rifiutata di accordare la propria sottoscrizione. Pt_1
A causa delle sopravvenute difficoltà, il SI. non avrebbe poi potuto versare con regolarità CP_1
le rate ma avrebbe comunque continuato a mantenere i contatti con la per la definizione della Pt_2
pendenza e, in accordo con il nuovo creditore, Intesa Sanpaolo, avrebbe trasmesso una proposta di transazione a saldo e stralcio, provvedendo contestualmente al versamento di un'ulteriore somma.
Tale proposta, però, non sarebbe stata accettata.
Eccepiva, sul punto, che i vari tentativi di estinzione del debito avrebbero trovato il totale disinteresse della SI.ra , la quale avrebbe “addirittura ostacolato il SI. negando la Pt_1 CP_1 sospensione e la rinegoziazione del mutuo con (IntesaSanPaolo)”, oltre al fatto che le Parte_2
attuali trattative sarebbero in stallo per l'indisponibilità della stessa a concorrere alla proposta definitoria, con relativo aumento della somma da offrire al creditore.
Inoltre, la convenuta rilevava come la SI.ra non avrebbe mai provveduto al pagamento delle Pt_1
spese condominiali ordinarie e straordinarie relative al periodo di abitazione nella casa familiare di cui è causa.
La SI.ra avrebbe vissuto nell'immobile dal 2010 al 2014 con la LI e da sola dal 2014 al Pt_1
1°.
2.2018 mentre la SI.ra viveva con il padre. CP_1
Ancora, a tal riguardo, l'odierna convenuta contestava che “Per tutto il periodo in cui la SI.ra
ha vissuto nell'immobile (2010-2018) non ha mai ritenuto di avviare il giudizio divisionale, Pt_1 scelta che invece ha voluto intraprendere proprio oggi, quando l'immobile è occupato dalla LI”
e richiamava che la ricorrente avrebbe rifiutato la vendita a terzi dell'immobile giacché “non risulta praticabile per via del forte attaccamento di ( ) alla sua casa …”. CP_2 Controparte_2
Ritenendo pacifica la sussistenza del provvedimento di assegnazione in essere sull'intero immobile indiviso, parte convenuta SI.ra ne escludeva il pregiudizio dalle risultanze della presente CP_1
causa e precludeva in tal sede qualsivoglia decisione relativa alla sua modifica o revoca.
A conferma della perdurante esistenza dei presupposti per l'assegnazione e a supporto della richiesta di congrua dilazione della domanda di scioglimento ex art. 1111 primo comma c.c., parte convenuta esplicitava l'esistenza di un collegamento stabile con l'abitazione familiare in cui convivrebbe con il padre.
In punto di diritto, la SI.ra richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità CP_1
secondo cui il diritto al mantenimento e all'assegnazione della casa coniugale a favore del figlio non ancora autosufficiente economicamente sussisterebbe quand'anche costui dovesse allontanarsi per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo dovesse rimanere un punto di
8 riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle eSIenze del figlio.
A tanto ricollegava l'assoluta infondatezza di quanto ex adverso dedotto sul punto.
Per quanto concerne la comoda divisibilità del compendio immobiliare ravvisato dall'odierna ricorrente, la SI.ra provvedeva innanzitutto a richiamare la definizione di “indivisibilità”. CP_1
Eccepiva, pertanto, come nel caso de quo, oltre ai costi necessari per rendere autonomi i due piani, la divisione comporterebbe la realizzazione di un piano-appartamento e di un piano-soffitta, con ciò configurando proprio una delle ipotesi di indivisibilità enucleate a livello giurisprudenziale.
Rilevava, ancora, come la “divisibilità” del bene sarebbe stata proposta dal SI. in sede di CP_1
separazione con l'unico scopo di permettere alla LI di godere della vicinanza di entrambi i genitori. Tale ipotesi, tuttavia, sarebbe stata osteggiata dalla SI.ra nonché esclusa dall'ing. Pt_1
e dall'arch. , consulenti della SI, che avrebbero concluso CP_4 Controparte_5
sostenendo l'insussistenza delle condizioni per la divisibilità dell'immobile.
A tanto si sarebbe aggiunta anche l'attestazione dell'arch. (“che assieme al Persona_2
padre Arch. ha progettato e realizzato l'intera ricostruzione dell'intero Controparte_6 condominio di cui fa parte l'immobile di cui è causa”) per cui il piano sottotetto Controparte_7
sarebbe destinato a soffitta.
Sostenendo, dunque, il non doversi procedere alla divisione, la SI.ra contestava la relativa CP_1
richiesta di parte ricorrente, escludeva la sussistenza di possibili vantaggi per quest'ultima e si doleva della violazione dell'art. 1111 c.c..
La convenuta, inoltre, asseriva che a causa del provvedimento di assegnazione l'eventuale cessione ai terzi dell'intero compendio comporterebbe il deprezzamento dell'immobile con conseguente minore possibilità di soddisfacimento del debito nei confronti del creditore ipotecario.
Appurata l'indivisibilità dell'immobile, parte convenuta insisteva per la sospensione della divisione con concessione della massima dilazione ex art. 1111 c.c. ed eccepiva che la domanda di divisione andrebbe a configurare l'ipotesi di cui all'art. 1112 c.c..
In punto di mediazione, la convenuta riferiva d'aver aderito al procedimento, analogamente al padre ma che, in tale sede non sarebbero stati ravvisati i presupposti per giungere ad una soluzione conciliativa.
A conclusione della propria comparsa, la SI.ra si opponeva alla nomina dell'arch. CP_1 [...]
quale c.t.u., chiedendo la nomina di altro soggetto e, relativamente ai beni mobili presenti Per_1
nell'appartamento, ne evidenziava l'appartenenza esclusiva al SI. , con Controparte_1
conseguente esclusione dal presente giudizio divisionale.
All'udienza del 28.3.2024, il Giudice discuteva con i difensori delle parti sulle varie posizioni.
9 L'avvocato di parte ricorrente chiedeva, impregiudicati i diritti di udienza, termine per prendere posizione sulle comparse di costituzione ex art. 281 duodecies comma quarto c.p.c., preferibilmente pari a venti giorni a memoria.
L'avvocato delle parti convenute costituite non si opponeva.
I difensori si riportavano ai rispetti atti.
Il Giudice, sussistendo giustificato motivo e non essendo contestata la concessione dei termini, concedeva alle parti i termini di cui all'art. 281 duodecies c.p.c. e fissava udienza per la prosecuzione del processo.
Dichiarava, infine, la contumacia di Controparte_3
Con prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. dimessa il 17.4.2024, l'odierna ricorrente prendeva posizione sulle argomentazioni difensive svolte dai convenuti.
Sulle argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio della SI.ra Controparte_2
la ricorrente replicava innanzitutto all'asserzione per cui ella si sarebbe disinteressata della
[...]
LI.
Eccepiva, semmai, essere vero il contrario, dal momento che sarebbe stata la convenuta a rifiutare i contatti della madre e ne individuava la giustificazione nella perenne presenza del padre nella vita della SI.ra . Controparte_2
A supporto, oltre a descriverne i profili social, l'odierna ricorrente richiamava la sentenza di separazione di primo grado ove sarebbe stata riconosciuta nella LI l'esistenza della sindrome di alienazione parentale a causa del comportamento del padre, “riuscito a far sì che la LI rifiutasse ogni contatto con la madre”.
Concludeva quindi con rinvio al procedimento R.G. n. 9830/2022 pendente dinanzi al presente
Tribunale, procedimento azionato dalla propria LI e che la vedrebbe convenuta.
Ancora, a replica dell'affermazione per cui il presente giudizio integrerebbe un abuso del diritto, ribadito che l'immobile oggetto di divisione, attualmente in comproprietà tra la SI.ra
[...]
(per donazione dal padre) e la SI.ra , sarebbe ipotecato a garanzia di un mutuo CP_2 Pt_1
con un debito residuo che nessuna delle due parti mutuatarie starebbe pagando da anni, la ricorrente evidenziava essere imminente l'inizio di una procedura esecutiva da parte della Banca creditrice.
Inoltre, richiamando quanto allegato dai convenuti sulle rispettive situazioni economico- patrimoniali, escludeva la possibilità di riprendere a pagare il mutuo.
Tanto premesso, la SI.ra osservava come proprio la presente procedura divisionale potrebbe Pt_1
consentire alla LI il mantenimento della proprietà di un immobile a lei unicamente intestato. Ciò considerato che l'immobile sarebbe già nato suddiviso in due unità, poi unite, e che tanto consentirebbe di assegnarle la porzione più grande in natura e di assegnare la porzione di minori
10 dimensioni alla LI, SI.ra Successivamente, con il ricavato della vendita Controparte_2
della porzione più grande, si sanerebbe per intero il mutuo residuo, mentre l'eventuale residuo conguaglio una volta saldato il mutuo verrebbe versato alla LI (con riserva poi di agire nei confronti del SI. per quanto di sua competenza). Controparte_1
L'odierna ricorrente proseguiva quindi dolendosi della decisione del SInore convenuto di donare alla LI la propria porzione di immobile nonché della irrilevanza del “continuo riferimento di controparte alle vicissitudini passate”.
Sulle affermazioni relative al provvedimento di assegnazione dell'immobile al SI. , CP_1
replicava non trattarsi della sede giusta per discutere dell'esistenza dei suoi presupposti, limitandosi ad evidenziare che l'esistenza di un provvedimento di assegnazione non ostacolerebbe la domanda di divisione in natura del medesimo e dimettendo giurisprudenza di legittimità sul punto.
A tal riguardo, concludeva affermando che “In sostanza la divisione immobiliare è possibile anche in presenza di un provvedimento di assegnazione, sull'immobile assegnato in natura al comproprietario non titolare del diritto di assegnazione graverà detto vincolo, fino a quando
l'assegnazione non verrà revocata, e ciò inciderà sulla determinazione del valore di tale porzione”.
Sulla richiesta di dilazione della divisione ex art. 1111 c.c., richiamati il disposto codicistico e relative pronunce di legittimità, parte ricorrente escludeva la rilevanza dell'esclusivo interesse della SI.ra a voler continuare a vivere “in oltre 300 metri quadrati” per Controparte_2
dilazionare la divisione.
Tanto in quanto l'interesse obiettivo della comunione sarebbe piuttosto da individuarsi nella divisione in natura dell'immobile con vendita di una delle due porzioni, così da scongiurare la vendita all'asta dell'intero bene (procedura esecutiva imminente e minacciata dalla Banca, creditore ipotecario).
Su tali premesse individuava nella concessione della dilazione la certezza di un pregiudizio obiettivo per l'intera comunione.
Sulle argomentazioni di cui alla comparsa di costituzione in giudizio del SI. , Controparte_1
invece, oltre a riportarsi a quanto già finora dedotto, parte ricorrente individuava le questioni diverse rispetto alla costituzione dell'altra parte convenuta in:
- la richiesta di impedimento alla divisione fondata sull'art. 1112 c.c.;
- la richiesta di accertamento della carenza di legittimazione passiva del SI. nel giudizio CP_1
divisionale di un immobile di cui non sarebbe più comproprietario.
Relativamente alla prima doglianza, parte ricorrente eccepiva che il richiamo sarebbe del tutto improprio assunto che “se due appartamenti uniti servono ad abitazione, lo stesso uso avranno i due appartamenti separati” e che la previsione si applicherebbe a casi ben diversi.
11 Relativamente alla seconda doglianza, insistendo per la sussistenza della legittimazione passiva del SI. , parte ricorrente ribadiva che egli sarebbe cointestatario del mutuo Controparte_1
ipotecario contratto con la con ipoteca sull'immobile oggetto di divisione. Pt_2
In qualità di debitore nei confronti della Banca sarebbe quindi interessato alla definizione del presente giudizio divisionale, discutendosi altresì della permanenza dell'ipoteca iscritta sull'immobile dal suo creditore. Ciò anche per un ipotetico suo subingresso nell'ipoteca laddove dovesse provvedere da solo al pagamento del residuo mutuo.
Con prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. dimessa il 26.4.2024, parte convenuta SI.ra
, provvedeva innanzitutto a reiterare la richiesta di sospensione del giudizio ex Controparte_2
art. 1111 primo comma c.c., evidenziando che la norma in questione attribuirebbe al giudice il potere discrezionale di sospendere la divisione in caso di pregiudizio, da intendersi anche come pericolo di danno, anche non notevole, agli interessi della comunione.
A tal riguardo, rilevava che sarebbe già stato dato atto che, stanti l'assenza di richieste di assegnazione e la non comoda divisibilità dell'immobile (“immobile su due piani di cui il superiore non abitabile”), il bene verrebbe messo all'asta e, nella determinazione del prezzo di vendita, inciderebbe negativamente il provvedimento di assegnazione in essere emesso dalla Corte
d'Appello di NE.
Infatti, per pacifica giurisprudenza, il valore del bene dovrebbe essere decurtato, posto che il terzo acquirente dell'intero diverrebbe titolare di un diritto di proprietà il cui godimento sarebbe limitato dalla presenza del provvedimento di assegnazione.
Ancora, a sostegno della richiesta di sospensione ex art. 1111 primo comma c.c., la convenuta allegava l'assenza di concreta utilità per la SI.ra , oltre alla naturale transitorietà del Pt_1
provvedimento di assegnazione della casa coniugale in essere.
Richiamata quindi l'erogazione a proprio favore di una borsa di studio per i meriti universitari, parte convenuta asseriva che simili circostanze farebbero presumere l'ultimazione del proprio percorso di studi entro il termine della concedenda sospensione e l'auspicabile raggiungimento dell'indipendenza economica a seguito dell'approdo nel mondo del lavoro.
A replica della memoria della ricorrente, parte convenuta SI.ra evidenziava Controparte_2
l'inconferenza e l'offensività delle argomentazioni “nella parte in cui definiscono allusivamente
“malsana” la relazione tra il padre e la LI”, riservandosene ogni più opportuna conseguente azione.
Ancora, a riprova dell'abuso del diritto e delle sole ripercussioni negative delle iniziative processuali dell'odierna ricorrente, precisava esserle stato notificato l'atto di precetto propedeutico al pignoramento immobiliare da parte del creditore ipotecario, successivamente all'avvio del
12 presente giudizio.
Sui rapporti con la madre, la convenuta osservava che la SI.ra , oltre ad opporsi alla richiesta Pt_1
di sospensione del presente giudizio divisionale si sarebbe opposta a quella di adeguamento dell'assegno di mantenimento chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della relativa domanda ed avrebbe richiesto che la LI “si accontenti di comprimere la sua quota del 50% di proprietà accontentandosi di vivere nel sottotetto non abitabile dell'immobile”, il cui valore sarebbe inferiore rispetto alla quota del 50% spettantele e che, comunque, continuerebbe ad essere gravato da ipoteca ed oggetto dell'imminente pignoramento.
Sul punto, parte convenuta osservava che nello stesso atto di compravendita si ravviserebbe la descrizione “immobile posto al piano secondo e sottotetto”.
Pertanto, osservava come la via più naturale per la definizione della situazione sarebbe piuttosto ravvisabile nella donazione da parte della SI.ra della propria quota alla LI e nel Pt_1
successivo saldo del mutuo residuo da parte dei SInori , con abbandono del Pt_1 CP_1
presente giudizio.
Ancora, commentando il richiamo giurisprudenziale introdotto da parte ricorrente, la SI.ra
[...]
eccepiva che lo stesso confermerebbe come, in caso di vendita al terzo di un CP_2
immobile gravato da provvedimento di assegnazione, il valore dell'immobile dovrebbe essere decurtato per la presenza del provvedimento limitativo del godimento del terzo. Ragione per cui sarebbe stata chiesta la sospensione del giudizio ex art. 1111 primo comma c.c..
Infine, relativamente all'art. 1112 c.c., la convenuta ribadiva la prova documentale secondo cui l'immobile “che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto non copre una superficie di 300 mq, ma di 170 mq” si comporrebbe di secondo piano e sottotetto. Evidenziava dunque trattarsi di fattispecie a cui conseguirebbe la sostanziale indivisibilità dell'immobile, posto che, altrimenti, si sarebbe in presenza di porzioni che sotto l'aspetto economico-funzionale risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero nonché di beni che, comunque, a seguito della divisione cesserebbero di servire all'uso a cui sono attualmente destinati.
Con prima memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. dimessa il 26.4.2024, parte convenuta SI.
[...]
richiamava innanzitutto quanto già dedotto relativamente alla propria carenza di CP_1
legittimazione passiva. Evidenziava, comunque, l'irrilevanza della circostanza per cui egli sarebbe condebitore solidale nel rapporto di mutuo e assegnatario dell'immobile in forza del provvedimento reso in sede di separazione.
Ribadiva, poi, la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 1111 primo comma c.c. atteso il pregiudizio che la sua prosecuzione comporterebbe per gli interessi della comunione.
Sul punto, infatti, richiamate la presenza dell'ipoteca sul compendio, l'assenza di richieste di
13 assegnazione del bene e l'impossibilità di creare lotti omogenei, il convenuto ne deduceva la necessità di ricorrere alla vendita a terzi, con conseguente decurtazione del prezzo di vendita per la presenza del provvedimento di assegnazione reso in sede di separazione a limitazione del godimento del terzo acquirente.
Precisava, poi, la possibilità di motivare la sospensione sul rilievo che la ricorrente non avrebbe alcun concreto interesse al presente giudizio e che la concessione della proroga darebbe la possibilità alla SI.ra di completare il corso di studi universitari e di accedere Controparte_2
al mondo del lavoro, facendo verosimilmente venir meno il provvedimento di assegnazione, con conseguente esclusione della causa di deprezzamento dell'immobile.
Eccependo l'inconferenza e l'offensività delle argomentazioni svolte nella memoria della ricorrente laddove verrebbe allusivamente definita come “malsana” la relazione tra il SI. e la LI, CP_1
riservandosi ogni più opportuna conseguente azione, il convenuto rilevava come “la falsità delle avverse deduzioni circa un'asserita alienazione genitoriale posta in essere dal padre è stata confermata dalla Corte d'Appello di NE con propria sentenza del 1°.02.2018 (cfr. doc. 4 avv.)
e dal Tribunale di NE nella causa r.g. n. 9830/22, con implicito rigetto della domanda di risarcimento danni per asserita alienazione genitoriale”.
Ancora, a riprova “dell'abuso del diritto e delle sole ripercussioni negative delle iniziative processuali della SI.ra ”, il convenuto rappresentava che, successivamente all'avvio del Pt_1
presente giudizio, il creditore ipotecario avrebbe notificato l'atto di precetto, propedeutico al pignoramento immobiliare.
Ribadiva, inoltre, come, oltre ad opporsi alla richiesta di sospensione del presente giudizio divisionale, l'odierna ricorrente si sarebbe opposta anche alla richiesta di adeguamento dell'assegno di mantenimento e al pagamento delle spese straordinarie, chiedendo che la relativa domanda venisse dichiarata inammissibile.
Parte convenuta SI. insisteva, pertanto, nell'individuare quale “via più naturale per la CP_1 definizione della situazione” che anche la SI.ra provvedesse a donare la propria quota alla Pt_1
LI e che poi entrambi i genitori saldassero il mutuo residuo, con abbandono del presente giudizio.
e sollecitando tale ipotesi, osservava che la richiesta di sospensione potrebbe servire CP_8
anche a percorrere tale via.
Sul mutuo, il SInore convenuto rappresentava essere stato l'unico ad aver provveduto al pagamento dei relativi ratei e degli acconti che avrebbero accompagnato negli anni le varie richieste di definizione della posizione. Tanto a differenza della SI.ra la quale si sarebbe completamente Pt_1
disinteressata alla questione dei pagamenti e alle proposte formulate dal SI. per la CP_1
14 definizione a saldo e stralcio del dovuto.
A conclusione, per quanto concerne il citato art. 1112 c.c., parte convenuta ribadiva che emergerebbe documentalmente la composizione dell'immobile di secondo piano e sottotetto, con sostanziale indivisibilità dello stesso.
Ribadiva, inoltre, che i mobili presenti all'interno dell'appartamento sarebbero di sua esclusiva proprietà.
All'udienza del 16.5.2024 l'avvocato di parte ricorrente faceva presente che avrebbe CP_3
notificato atto di precetto e comunicato l'inizio della procedura esecutiva immobiliare perché una sospensione sarebbe pregiudizievole perché comporterebbe la messa in vendita dell'intero immobile.
Laddove fosse divisibile, il pignoramento potrebbe essere ridotto ad una delle due porzioni e l'altra si salverebbe dalla vendita.
Si riportava quindi agli atti depositati.
L'avvocato delle parti convenute costituite contestava quanto affermato da controparte.
I difensori, comunque, si riportavano a quanto dedotto e richiesto.
Il Giudice si riservava.
Con provvedimento del 3.12.2024, a scioglimento della riserva che precede, considerato che occorre una decisione assunta con sentenza, anche perché, in osservanza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, occorre una decisione che le parti, se del caso, possano impugnare senza incertezze interpretative, il Giudice fissava udienza per discussione ex art. 281 terdecies
c.p.c..
All'udienza del 16.1.2025, l'avvocato di parte ricorrente concludeva come da conclusioni della memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. e si opponeva alla richiesta ex art. 1111 c.c. circa la dilazione della divisione.
Comunque, chiedeva che si procedesse alla perizia d'ufficio circa l'accertamento della divisibilità dell'immobile.
L'avvocato di parte convenuta SI.ra si richiamava a quanto dedotto e alle Controparte_2
conclusioni riportate nella comparsa di costituzione e nella successiva memoria depositata, anche in punto di non comoda divisibilità dell'immobile. Ribadiva che la dilazione sarebbe a vantaggio di tutte le parti.
Chiedeva la dilazione massima di 5 anni dalla data della pronuncia.
L'avvocato di parte convenuta SI. , si riportava a quanto dedotto in comparsa di Controparte_1
costituzione e nella successiva memoria depositata.
Il Giudice si ritirava in camera di conSIlio.
15 Orbene, anticipando le conclusioni, si ritiene sussistano i presupposti di cui all'art. 1111 primo comma ultimo periodo c.c. per la concessione del termine dilatorio per la proponibilità della domanda di immediato scioglimento della comunione de qua.
In via preliminare, deve osservarsi che, già con provvedimento del 3.12.2024, lo scrivente Giudice ha ravvisato la necessità di una decisione assunta con sentenza, anche in osservanza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Nel ribadire che l'unico modulo decisionale perseguibile è unicamente quello della sentenza, si evidenzia che l'invocata applicazione da parte dei convenuti costituiti dell'art. 1111 primo comma ultimo periodo c.c. e l'allegata sussistenza delle ragioni a fondamento di una congrua dilazione, porrebbe quale “oggetto di contestazione lo stesso an dividendum sit, ragion per cui, anche sulla base del disposto dell'art. 785 c.p.c., deve statuirsi con sentenza (questo essendo il senso dell'inciso: “provvede a norma dell'art. 187”)” (cfr. sent. Tribunale di Arezzo, 17.7.2019, n. 627).
D'altronde, poi, la legge ragiona di dilazione dello scioglimento e non di sospensione del processo ed è noto che l'istituto della sospensione ha una portata eccezionale non estensibile analogicamente.
Passando al merito della decisione sulla dilazione dello scioglimento della comunione, si prendono le mosse dalla questione inerente l'immediata divisibilità o meno della comunione suddetta.
La questione è ampiamente controversa tra le parti.
La documentazione dimessa in giudizio sembrerebbe confermare una valutazione di non comoda divisibilità del compendio immobiliare oggetto di causa, in comproprietà tra l'odierna ricorrente e la SI.ra . CP_1
Sulla comoda divisibilità ex art. 720 c.c., correttamente le parti convenute richiamano i pacifici approdi giurisprudenziali, e di merito e di legittimità, tali per cui si renderebbe necessario guardare alla possibilità di un agile frazionamento del bene, senza sensibile deprezzamento e nel rispetto della sua destinazione (cfr. ex plurimis sent. Tribunale di Trieste 16.5.2024, n. 492 che richiama le recenti Cass. civile, sez. II, 4.10.2023, n. 27984 e Cass. civile, sez. II, 28.7.2021, n. 21612).
Si veda, infatti, come la relazione a firma dell'ing. e dell'arch. (doc. 4 comparsa CP_4 CP_5
SI. ) si concludeva nel senso dell'esclusione delle condizioni per la divisibilità dell'unità CP_1 immobiliare, “sia ai sensi della applicabilità della L.R. 12/99 sia per una comoda divisibilità del bene”.
L'attestazione a firma dell'arch. (doc. 5 comparsa SI. ) evidenziava Persona_2 CP_1
poi la destinazione a soffitta del piano sottotetto.
D'altronde, la stessa relazione a firma dell'arch. (doc. 6 ricorrente) condiziona la suddivisione Per_1
del bene in due unità immobiliari al recupero del sottotetto ai fini abitativi ex L.R. 12/1999, affermazione che, però, stride con la poc'anzi richiamata definizione giurisprudenziale di comoda
16 divisibilità.
In ogni caso, basti dire che la conflittualità sul punto specifico sarebbe dipanabile con una perizia d'ufficio ma lo svolgimento della stessa sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto della dilazione che qui si applica, visto che di fatto non si dilazionerebbe la domanda se la si istruisse sul punto e ciò, in astratto, sarebbe assorbente di ogni considerazione sulla questione della divisibilità.
Vi è poi da considerare il provvedimento di assegnazione a casa familiare che attualmente grava sull'immobile (sentenza n. 250/2018 Corte d'Appello di NE), nonché le conseguenze pregiudizievoli prospettate in merito al controvalore del bene indiviso che sarebbe inferiore a quello effettivo, attesa la già menzionata destinazione.
Non essendo state avanzate richieste di assegnazione del bene (v. anche esplicita deduzione in tal senso a p. 2 delle rispettive memorie ex art. 281 duodecies c.p.c. delle parti convenute) tale circostanza acquisirebbe rilevanza preminente, atteso l'inevitabile scioglimento della comunione mediante ricorso alla vendita a terzi.
Laddove dovesse essere accolta la domanda di immediato scioglimento della comunione si tratta di tutta evidenza di circostanze che nuocerebbero agli interessi obiettivi della comunione.
Ritenendo di poter valorizzare, in particolare, il carattere naturalmente transitorio del provvedimento di assegnazione a casa familiare gravante sul bene, si concede pertanto la dilazione ex art. 1111 primo comma ultimo periodo c.c., determinandola con riguardo alla beneficiaria dello stesso.
La SI.ra è nata il [...] ed è iscritta alla facoltà di giurisprudenza, Controparte_2
indirizzo universitario di durata quinquennale.
Negli atti di causa è stato ampiamente documentato il suo percorso accademico, in linea con il programma di studi.
Si ritiene che la dilazione debba essere concessa fino al 28.3.2028, data in cui la SI.ra compirà 25 anni.
Si tratta di dilazione congrua considerato che si tiene conto, da un lato, dell'eSIenza della ragazza di poter terminare, serenamente, gli studi universitari e verosimilmente di coronare anche il desiderio di terminare quelli del Conservatorio e, dall'altro, dell'eSIenza della comunione ad addivenire ad un epilogo in tempi comunque consoni a vicende immobiliari complesse, come la presente.
Atteso che la previsione codicistica precisa che la dilazione, oltre che “congrua”, debba essere “in ogni caso non superiore a cinque anni”, si ritiene che tale termine risulti adeguato anche rispetto alle tempistiche del presente procedimento giudiziario, iscritto a ruolo il 10.10.2023.
Per quanto riguarda la legittimazione passiva del SI. , contestata dallo stesso, vale quanto CP_1
17 segue:
- il SInore è la parte cui l'immobile è stato assegnato dal Giudice della famiglia e come tale è parte nei confronti della quale vi è un interesse giuridicamente apprezzabile all'estensione del contraddittorio del giudizio divisorio su quello stesso immobile;
- il SInore è parte mutuataria e datrice di ipoteca con riferimento sempre allo stesso immobile.
Sulle spese di lite, si rigetta la domanda promossa da parte ricorrente di “condannarsi entrambi, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della SI , incluso il Parte_1 rimborso delle spese sostenute per il procedimento di mediazione”.
Con verbale di mediazione il mediatore dà atto della circostanza per cui “La parte invitata qui rappresentata dall'avv.to Elisa Silvestrini ritiene che non sussiste il presupposto per proseguire nella mediazione” (cfr. doc. 9 ricorrente).
Nel contesto del normale espletamento di una ricerca di definizione stragiudiziale di una vertenza non si ravvisa in tale condotta una “decisione dei SInori e Controparte_1 Controparte_2
di non entrare in mediazione” (v. conclusioni ricorrente) genericamente attribuita da parte
[...]
ricorrente agli odierni convenuti costituiti e non meglio coltivata in atti.
Si precisa, innanzi tutto, che parte ricorrente nulla avrebbe dimesso ad attestazione dell'esborso per le spese di mediazione.
Si consideri, poi, l'esito del presente giudizio che, di fatto, si è attestato sulla chiusura in limine, prima delle questioni propriamente di merito, del contenzioso, allo stato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 52.000,01 a
€ 260.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
Si ritiene di compensare per metà le spese di lite con riferimento alla posizione del SI.
[...]
, visto il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 14391/2023:
- ravvisati i presupposti di cui all'art. 1111 primo comma ultimo periodo c.c., dichiara l'improponibilità della domanda di immediato scioglimento della comunione e ne dispone la relativa dilazione fino al 28.3.2028;
- condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta, SI.ra le spese Controparte_2
di lite che si liquidano in complessivi € 8.433,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
18 - condanna parte ricorrente a rimborsare a parte convenuta, SI. , le spese di Controparte_1
lite che si liquidano, al netto della compensazione parziale per metà, in complessivi € 4.216,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
NE, 21.1.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
19