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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/10/2025, n. 2588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2588 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Della Rocca - Ricorrente – contro
, in Controparte_1
persona del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Bauer
- Convenuto -
OGGETTO: indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato il 29.9.23, il ricorrente di cui in epigrafe, chiedeva la riliquidazione del TFS.
L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha CP_1
concluso per il rigetto della domanda avendo provveduto alla suddetta riliquidazione.
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta e a mezzo ctu contabile, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
In particolare l ha effettivamente provveduto alla riliquidazione in data 9.10.23, CP_1
quindi in epoca successiva al deposito del ricorso, ma il pagamento effettuato, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, è satisfattivo della pretesa attorea. Si è infatti espletata la ctu che ha consentito di accertare che null'altro è dovuto al ricorrente rispetto a quanto già versato.
Pertanto può certamente essere dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del pagamento effettuato.
Quanto alle spese, va detto che esse possono essere integralmente compensate atteso che il pagamento è sicuramente successivo al deposito del ricorso ma l'importo versato, contestato dal ricorrente, è invece del tutto corretto, sicchè vi è reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede.
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Spese compensate
3. Spese di ctu in solido a carico di entrambe le parti
Taranto, 9.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Taranto sezione lavoro
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art. 429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' Avv. Della Rocca - Ricorrente – contro
, in Controparte_1
persona del legale rapprese. pro tempore, rappr. e dif. dall' avv. Bauer
- Convenuto -
OGGETTO: indebito
Fatto e diritto
Con atto depositato il 29.9.23, il ricorrente di cui in epigrafe, chiedeva la riliquidazione del TFS.
L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie ed ha CP_1
concluso per il rigetto della domanda avendo provveduto alla suddetta riliquidazione.
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta e a mezzo ctu contabile, all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato.
In particolare l ha effettivamente provveduto alla riliquidazione in data 9.10.23, CP_1
quindi in epoca successiva al deposito del ricorso, ma il pagamento effettuato, a differenza di quanto dedotto dal ricorrente, è satisfattivo della pretesa attorea. Si è infatti espletata la ctu che ha consentito di accertare che null'altro è dovuto al ricorrente rispetto a quanto già versato.
Pertanto può certamente essere dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione del pagamento effettuato.
Quanto alle spese, va detto che esse possono essere integralmente compensate atteso che il pagamento è sicuramente successivo al deposito del ricorso ma l'importo versato, contestato dal ricorrente, è invece del tutto corretto, sicchè vi è reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede.
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Spese compensate
3. Spese di ctu in solido a carico di entrambe le parti
Taranto, 9.10.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE