CA
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1
, con sede a Roccafluvione (AP), Via della Quercia Antica n. 3, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di SC IC (C.F.: Pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Email_1
SC IC, Via Dino Angelini n.62
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Caprile del foro di VA (CF: - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Email_2
Pietro Cantalamessa (C.F. pec: , C.F._3 Email_3 sito ad SC IC (AP), C.so Vittorio Emanuele n. 21
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 394/2023 emessa dal Tribunale di SC IC nel procedimento R.G. n. 971/2022 in materia di contratto di trasporto, pubblicata in data
19.06.2023.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta dalla
[...]
che in qualità di assicuratore dell' aveva richiesto in surrogazione CP_1 Controparte_2
l'accertamento della responsabilità contrattuale della per Parte_1 la causazione dei danni cagionati alla società assicurata e, di conseguenza, la restituzione dell'indennità alla stessa erogata, pari ad € 59.500.
La contumace in primo grado, impugnava la predetta decisione e Parte_1 prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva la mancata instaurazione del contraddittorio in primo grado a seguito della nullità della notifica dell'atto di citazione, il quale non era stato ricevuto ed esaminato dalla ditta individuale “in quanto la posta certificata
è gestita dal suo commercialista e l'ha mai comunicata e fatta leggere”.
Il motivo è infondato in quanto appare comprovata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, stante la sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione, generata dal gestore dell'indirizzo pec del destinatario e prodotta da parte appellata, la quale ha valore legale e costituisce prova della compiuta consegna ai sensi degli art. 4, comma 6, e 6, comma 3, D.P.R. 68/2005.
Del resto, l'affidamento della gestione della posta elettronica ad un terzo o, comunque, la mancata lettura dell'atto notificato non inficia la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del corretto indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado poiché non risultava comprovata la sussistenza di un contratto di trasporto di merci tra la predetta ditta e l' con conseguente insussistenza di Controparte_2 responsabilità a suo carico, da imputare soltanto alla condotta negligente del conducente dell'automezzo.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n.
3587; 12/10/2018, n. 25584)” (cfr. Cassazione civile sez. I - 02/09/2024, n. 23479).
Per di più, in materia di contratto di trasporto, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 1693
c.c., secondo cui il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli pag. 2/4 per il trasporto, dal momento in cui le riceve fino a quello della riconsegna al destinatario, salvo la prova del caso fortuito.
Pertanto, l'onere probatorio pone a carico del vettore la “prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo allo stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore” (Cassazione civile sez. III - 13/05/2024, n.
12971).
Svolte tali premesse, nel caso di specie, la sussistenza del contratto di trasporto e l'avvenuta consegna della merce risultano comprovate dal documento di trasporto di cui all'art 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, prodotto in primo grado dall'appellata (doc. 2 atto di citazione di primo grado) e sottoscritto dalle parti contraenti, il quale indica il mittente della merce, ossia l' e il vettore incaricato del trasporto, ovvero la Controparte_2 Parte_1
Tuttavia, l'appellante non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito, non risultando tale la condotta negligente del conducente dell'automezzo poiché il vettore risponde del fatto colposo degli ausiliari, della cui opera si avvale nell'adempimento dell'obbligazione di trasporto, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Alla luce di tali rilievi, il vettore non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, con conseguente responsabilità contrattuale per i danni patiti dalla società mittente per l'avaria della merce consegnata alla destinataria la quale rendeva gli alimenti Controparte_3 all' per assenza di conformità (doc. 3 atto di citazione di primo grado). Controparte_2
Con il terzo motivo di censura, l'appellante deduceva l'erronea determinazione dell'indennizzo da parte del giudice di primo grado in quanto l'importo liquidato risultava eccessivo rispetto al reale valore della merce, stante l'assenza di documentazione in grado di comprovare l'entità del danno patito dalla società mittente e in considerazione dell'avvenuta corresponsione di €
5.500 da parte della in favore dell' Controparte_4 Controparte_2
Il motivo è infondato in quanto la valutazione del primo giudice sul quantum dell'indennizzo, corrisposto dall'appellata alla società assicurata a seguito del sinistro e pari ad € 59.500, risulta giustificato dal corrispettivo pattuito tra l' e la per la Controparte_2 Controparte_3 vendita della merce, pari ad € 74.102, così come comprovato dal documento di trasporto (doc.
2 atto di citazione di primo grado).
L'appellante, d'altronde, ha contestato in modo generico la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla congruità dell'indennizzo corrisposto dall'appellata, senza fornire alcuna prova in merito all'asserito minor valore della merce.
Ferma l'inammissibilità della produzione documentale (doc. 2) da parte dell'appellante, contumace in primo grado, ai sensi della preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., ad ogni modo, non risulta comprovata l'avvenuta corresponsione di € 5.500 da parte della compagnia assicurativa della in favore dell' Parte_1 Controparte_2
L'appello, quindi, risulta infondato e le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
pag. 3/4 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della ed avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 in epigrafe, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
9.603,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona lì 21.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Rel.
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Dott. Cesare Marziali Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 647 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
, in persona del legale rappresentate pro tempore Parte_1
, con sede a Roccafluvione (AP), Via della Quercia Antica n. 3, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Alessandro Angelozzi del Foro di SC IC (C.F.: Pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito ad Email_1
SC IC, Via Dino Angelini n.62
APPELLANTE
CONTRO
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Caprile del foro di VA (CF: - PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata nello studio dell'Avv. Email_2
Pietro Cantalamessa (C.F. pec: , C.F._3 Email_3 sito ad SC IC (AP), C.so Vittorio Emanuele n. 21
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 394/2023 emessa dal Tribunale di SC IC nel procedimento R.G. n. 971/2022 in materia di contratto di trasporto, pubblicata in data
19.06.2023.
Conclusioni: vedi note scritte di precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, accoglieva la domanda proposta dalla
[...]
che in qualità di assicuratore dell' aveva richiesto in surrogazione CP_1 Controparte_2
l'accertamento della responsabilità contrattuale della per Parte_1 la causazione dei danni cagionati alla società assicurata e, di conseguenza, la restituzione dell'indennità alla stessa erogata, pari ad € 59.500.
La contumace in primo grado, impugnava la predetta decisione e Parte_1 prospettava le doglianze di seguito riportate.
Si costituiva l'appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con il primo motivo di censura, l'appellante deduceva la mancata instaurazione del contraddittorio in primo grado a seguito della nullità della notifica dell'atto di citazione, il quale non era stato ricevuto ed esaminato dalla ditta individuale “in quanto la posta certificata
è gestita dal suo commercialista e l'ha mai comunicata e fatta leggere”.
Il motivo è infondato in quanto appare comprovata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, stante la sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna della notificazione, generata dal gestore dell'indirizzo pec del destinatario e prodotta da parte appellata, la quale ha valore legale e costituisce prova della compiuta consegna ai sensi degli art. 4, comma 6, e 6, comma 3, D.P.R. 68/2005.
Del resto, l'affidamento della gestione della posta elettronica ad un terzo o, comunque, la mancata lettura dell'atto notificato non inficia la regolarità della notificazione effettuata nei confronti del corretto indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi previsti dalla legge.
Con il secondo motivo, l'appellante deduceva l'errata ricostruzione di fatto e di diritto da parte del giudice di primo grado poiché non risultava comprovata la sussistenza di un contratto di trasporto di merci tra la predetta ditta e l' con conseguente insussistenza di Controparte_2 responsabilità a suo carico, da imputare soltanto alla condotta negligente del conducente dell'automezzo.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di legittimità “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; Cass., Sez. VI, 11/02/2021, n.
3587; 12/10/2018, n. 25584)” (cfr. Cassazione civile sez. I - 02/09/2024, n. 23479).
Per di più, in materia di contratto di trasporto, risulta applicabile quanto previsto dall'art. 1693
c.c., secondo cui il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli pag. 2/4 per il trasporto, dal momento in cui le riceve fino a quello della riconsegna al destinatario, salvo la prova del caso fortuito.
Pertanto, l'onere probatorio pone a carico del vettore la “prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo allo stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito e della forza maggiore” (Cassazione civile sez. III - 13/05/2024, n.
12971).
Svolte tali premesse, nel caso di specie, la sussistenza del contratto di trasporto e l'avvenuta consegna della merce risultano comprovate dal documento di trasporto di cui all'art 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, prodotto in primo grado dall'appellata (doc. 2 atto di citazione di primo grado) e sottoscritto dalle parti contraenti, il quale indica il mittente della merce, ossia l' e il vettore incaricato del trasporto, ovvero la Controparte_2 Parte_1
Tuttavia, l'appellante non ha dimostrato la sussistenza del caso fortuito, non risultando tale la condotta negligente del conducente dell'automezzo poiché il vettore risponde del fatto colposo degli ausiliari, della cui opera si avvale nell'adempimento dell'obbligazione di trasporto, ai sensi dell'art. 1228 c.c.
Alla luce di tali rilievi, il vettore non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, con conseguente responsabilità contrattuale per i danni patiti dalla società mittente per l'avaria della merce consegnata alla destinataria la quale rendeva gli alimenti Controparte_3 all' per assenza di conformità (doc. 3 atto di citazione di primo grado). Controparte_2
Con il terzo motivo di censura, l'appellante deduceva l'erronea determinazione dell'indennizzo da parte del giudice di primo grado in quanto l'importo liquidato risultava eccessivo rispetto al reale valore della merce, stante l'assenza di documentazione in grado di comprovare l'entità del danno patito dalla società mittente e in considerazione dell'avvenuta corresponsione di €
5.500 da parte della in favore dell' Controparte_4 Controparte_2
Il motivo è infondato in quanto la valutazione del primo giudice sul quantum dell'indennizzo, corrisposto dall'appellata alla società assicurata a seguito del sinistro e pari ad € 59.500, risulta giustificato dal corrispettivo pattuito tra l' e la per la Controparte_2 Controparte_3 vendita della merce, pari ad € 74.102, così come comprovato dal documento di trasporto (doc.
2 atto di citazione di primo grado).
L'appellante, d'altronde, ha contestato in modo generico la valutazione effettuata dal giudice di prime cure sulla congruità dell'indennizzo corrisposto dall'appellata, senza fornire alcuna prova in merito all'asserito minor valore della merce.
Ferma l'inammissibilità della produzione documentale (doc. 2) da parte dell'appellante, contumace in primo grado, ai sensi della preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., ad ogni modo, non risulta comprovata l'avvenuta corresponsione di € 5.500 da parte della compagnia assicurativa della in favore dell' Parte_1 Controparte_2
L'appello, quindi, risulta infondato e le spese di causa seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.
pag. 3/4 Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti della ed avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 in epigrafe, così provvede:
- Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in €
9.603,00, oltre spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge;
- Dà atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Ancona lì 21.07.2025
IL PRESIDENTE Est.
Gianmichele Marcelli
pag. 4/4