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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/08/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 872/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'Avv. B. Bertolone giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9459/2023, pubblicata il 26 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , e esponevano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- erano state assunte in ruolo dal quali vincitrici di concorso come Controparte_3 dirigente farmacista di seconda fascia;
- il ministero non aveva loro pagato l'incentivo previsto dall'art. 7 della L. n. 362/1999, spettante in origine al personale dirigenziale non appartenente al ruolo sanitario, ma all'attualità spettante a tutti i dirigenti, essendo venuto meno nell'ente il ruolo sanitario di livello dirigenziale ed essendo stato istituito presso ciascuna amministrazione il ruolo di dirigenti poi suddiviso, in relazione alle competenze istituzionali, in apposite sezioni;
- con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3320/2017 era stato loro riconosciuto il diritto di percepire l'emolumento in questione e l'amministrazione datrice di lavoro era stata condannata a pagare gli arretrati maturati fino al 2011;
- tuttavia, dal 2012 fino al 2018 l'amministrazione non aveva pagato il dovuto a tal titolo, sebbene avessero raggiunti gli obiettivi previsti al fine e sebbene per detto arco temporale l'emolumento fosse stato pagato ai dirigenti non appartenenti al ruolo sanitario in servizio alla data del 24 dicembre 2004.
Pertanto, domandavano:
“Dichiarare e ritenere che l'art. 7 della legge 14 ott. 1999, n. 362 va applicato in favore di tutti i dirigenti del ministero della salute non appartenenti al ruolo sanitario e pertanto anche in favore delle ricorrenti che a norma delle leggi e dei Contratti collettivi nazionali e integrativi applicati al resistente e richiamati nelle premesse del presente ricorso CP_1
e dei rispettivi contratti individuali di lavoro, sono state inquadrate nel ruolo dei dirigenti di II fascia del;
per l'effetto, in forza degli Accordi convenuti con le Controparte_1
OO.SS. concernenti l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999, richiamati nelle narrativa del presente ricorso, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore al pagamento in favore della dr.sa della complessiva somma Parte_2 di €. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e
2 rivalutazione monetaria;
in favore della dr.sa della complessiva Parte_3 somma di €. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in favore della dr.sa della complessiva somma di Parte_1
€. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva Controparte_1 le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3320/2017 è stata cassata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 15138/2023, che ha respinto l'originaria domanda delle lavoratrici;
- nel merito, va condiviso quanto osservato dalla menzionata ordinanza, pur se impugnata per revocazione. Infatti, il presupposto per la corresponsione dell'emolumento rivendicato dalle ricorrenti per il periodo oggetto di causa è uguale a quello dedotto nel giudizio tra le parti esitato dalla detta ordinanza, relativo al precedente arco temporale.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 aprile
2024 , e chiedevano che, in riforma della Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, formulavano i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4,
e 118, comma 1, disp. att. cpc;
b) omessa considerazione che i precedenti richiamati nell'ordinanza n. 15138/2023 della
Suprema Corte riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto del contendere nel presente giudizio;
c) riproposizione delle questioni di merito non esaminate dal Giudice di primo grado.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L' appello è infondato.
7. Osserva la Corte che con ordinanza della Suprema Corte n. 15138/2023 è stato accolto il ricorso proposto dal e respinta l'originaria domanda di merito delle odierne appellanti, Controparte_1 accolta in appello, di riconoscimento delle “somme spettanti ai sensi dell'art. 7 L. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi” in relazione al periodo a scadere al 2011, anteriore al periodo dedotto nel presente giudizio.
8. Questa pronuncia del Giudice di legittimità è stata impugnata per revocazione dalle lavoratrici, ma il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 21107/2024,
3 con la conseguenza che, tra le parti, è ormai definitiva la statuita insussistenza del loro diritto all'emolumento in questione.
9. Si tratta di giudicato esterno che ben può essere rilevato anche d'ufficio da questa Corte, valendo in tema il seguente principio di diritto: “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della
Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cpc;
l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem".
(v. Cass. n. 16589/2021, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 cpc).
10. Il dictum portato dall'ordinanza n. 15138/2023 preclude di affermare l'esistenza del diritto dell'appellante all'emolumento oggetto di causa anche in relazione al periodo dedotto in questo giudizio, successivo a quello esaminato dal precedente inter partes.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato in tema il seguente principio di diritto: “In ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con
l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto
o ne modifichi il regolamento. Infatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. n.
17223/2020, n. 20765/2018, n. 8379/2020, n. 10430/2023).
11. Nondimeno, nel caso di specie non emerge dagli atti, né tanto meno è stato evidenziato dalle appellanti, alcun elemento di novità che abbia modificato in loro favore il quadro normativo o fattuale della fattispecie di riferimento.
4 12. Pertanto, la sentenza appellata dev'essere confermata con questa diversa motivazione, restando assorbito l'esame da parte della Corte delle altre questioni dibattute in giudizio.
13. L'appello va quindi respinto.
14. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito complessivo di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
15. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna le appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida unitariamente in € 9.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 872/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 con l'Avv. B. Bertolone giusta procura in atti
APPELLANTI
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante il pro tempore, con l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2 per legge
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 9459/2023, pubblicata il 26 ottobre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso , e esponevano: Parte_1 Parte_2 Parte_3
- erano state assunte in ruolo dal quali vincitrici di concorso come Controparte_3 dirigente farmacista di seconda fascia;
- il ministero non aveva loro pagato l'incentivo previsto dall'art. 7 della L. n. 362/1999, spettante in origine al personale dirigenziale non appartenente al ruolo sanitario, ma all'attualità spettante a tutti i dirigenti, essendo venuto meno nell'ente il ruolo sanitario di livello dirigenziale ed essendo stato istituito presso ciascuna amministrazione il ruolo di dirigenti poi suddiviso, in relazione alle competenze istituzionali, in apposite sezioni;
- con sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3320/2017 era stato loro riconosciuto il diritto di percepire l'emolumento in questione e l'amministrazione datrice di lavoro era stata condannata a pagare gli arretrati maturati fino al 2011;
- tuttavia, dal 2012 fino al 2018 l'amministrazione non aveva pagato il dovuto a tal titolo, sebbene avessero raggiunti gli obiettivi previsti al fine e sebbene per detto arco temporale l'emolumento fosse stato pagato ai dirigenti non appartenenti al ruolo sanitario in servizio alla data del 24 dicembre 2004.
Pertanto, domandavano:
“Dichiarare e ritenere che l'art. 7 della legge 14 ott. 1999, n. 362 va applicato in favore di tutti i dirigenti del ministero della salute non appartenenti al ruolo sanitario e pertanto anche in favore delle ricorrenti che a norma delle leggi e dei Contratti collettivi nazionali e integrativi applicati al resistente e richiamati nelle premesse del presente ricorso CP_1
e dei rispettivi contratti individuali di lavoro, sono state inquadrate nel ruolo dei dirigenti di II fascia del;
per l'effetto, in forza degli Accordi convenuti con le Controparte_1
OO.SS. concernenti l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999, richiamati nelle narrativa del presente ricorso, condannare il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore al pagamento in favore della dr.sa della complessiva somma Parte_2 di €. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e
2 rivalutazione monetaria;
in favore della dr.sa della complessiva Parte_3 somma di €. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in favore della dr.sa della complessiva somma di Parte_1
€. 119.301,56 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
2. Nel contraddittorio con il , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva Controparte_1 le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3320/2017 è stata cassata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 15138/2023, che ha respinto l'originaria domanda delle lavoratrici;
- nel merito, va condiviso quanto osservato dalla menzionata ordinanza, pur se impugnata per revocazione. Infatti, il presupposto per la corresponsione dell'emolumento rivendicato dalle ricorrenti per il periodo oggetto di causa è uguale a quello dedotto nel giudizio tra le parti esitato dalla detta ordinanza, relativo al precedente arco temporale.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 aprile
2024 , e chiedevano che, in riforma della Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, formulavano i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione degli artt. 132, comma 2 n. 4,
e 118, comma 1, disp. att. cpc;
b) omessa considerazione che i precedenti richiamati nell'ordinanza n. 15138/2023 della
Suprema Corte riguardano una fattispecie diversa da quella oggetto del contendere nel presente giudizio;
c) riproposizione delle questioni di merito non esaminate dal Giudice di primo grado.
4. Il depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. Controparte_1
5. All'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L' appello è infondato.
7. Osserva la Corte che con ordinanza della Suprema Corte n. 15138/2023 è stato accolto il ricorso proposto dal e respinta l'originaria domanda di merito delle odierne appellanti, Controparte_1 accolta in appello, di riconoscimento delle “somme spettanti ai sensi dell'art. 7 L. n. 362/1999 e degli accordi sindacali attuativi” in relazione al periodo a scadere al 2011, anteriore al periodo dedotto nel presente giudizio.
8. Questa pronuncia del Giudice di legittimità è stata impugnata per revocazione dalle lavoratrici, ma il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 21107/2024,
3 con la conseguenza che, tra le parti, è ormai definitiva la statuita insussistenza del loro diritto all'emolumento in questione.
9. Si tratta di giudicato esterno che ben può essere rilevato anche d'ufficio da questa Corte, valendo in tema il seguente principio di diritto: “Il giudicato esterno formatosi a seguito di una sentenza della
Corte di cassazione è rilevabile d'ufficio anche nell'ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cpc;
l'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del ne bis in idem".
(v. Cass. n. 16589/2021, alla cui ampia e puntuale motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 cpc).
10. Il dictum portato dall'ordinanza n. 15138/2023 preclude di affermare l'esistenza del diritto dell'appellante all'emolumento oggetto di causa anche in relazione al periodo dedotto in questo giudizio, successivo a quello esaminato dal precedente inter partes.
Difatti, la Suprema Corte ha affermato in tema il seguente principio di diritto: “In ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con
l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto
o ne modifichi il regolamento. Infatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. n.
17223/2020, n. 20765/2018, n. 8379/2020, n. 10430/2023).
11. Nondimeno, nel caso di specie non emerge dagli atti, né tanto meno è stato evidenziato dalle appellanti, alcun elemento di novità che abbia modificato in loro favore il quadro normativo o fattuale della fattispecie di riferimento.
4 12. Pertanto, la sentenza appellata dev'essere confermata con questa diversa motivazione, restando assorbito l'esame da parte della Corte delle altre questioni dibattute in giudizio.
13. L'appello va quindi respinto.
14. Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito complessivo di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
15. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
PQM
Respinge l'appello.
Condanna le appellanti a rifondere alla parte appellata le spese del secondo grado di giudizio, che liquida unitariamente in € 9.000,00 oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L.
n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
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