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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2816/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SALADINO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LAUDICINA VITO)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 25/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera prot. n. CP_1 241/2024 del 7.8.2024 e invocando la tutela prevista dall'art. 3 del d. lgs. 23/2015, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota prot. n. 229/2024, consegnata brevi manu, al ricorrente è stato contestato che “In data odierna abbiamo spiacevolmente appreso, tramite le relazioni giornaliere dei suoi superiori gerarchici, nonché da parte di una molteplicità di Suoi colleghi di lavoro ove Ella è adibito che la S.V parrebbe aver tenuto una condotta incompatibile con i suoi doveri di prestatore di lavoro.
Abbiamo purtroppo preso atto, infatti, che in data odierna, 25 luglio 2024, alle ore 9,40 circa la S.V. si trovava all'interno del Centro Comunale di Raccolta a servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato ove, durante lo svolgimento di attività lavorativa, avviava una animata discussione verbale con un altro prestatore di lavoro, suo collega sig. Parte_2
L'alterco verbale era contraddistinto da toni riottosi, molto accesi e condito da reciproche minacce tra i due lavoratori coinvolti.
Dopo qualche secondo, poi, la S.V. ed il predetto decidevate di passare alle vie di fatto, Parte_2 trasformando così l'alterco verbale in una furibonda rissa, con lanci di sacchetti di spazzatura (nello specifico pannolini) lancio di pietre, calci e pugni.
L'incresciosa vicenda veniva a cessare solo ed esclusivamente grazie all'intervento di altre 3 (tre) operatori sig.ri
, e i quali erano al momento presenti ed hanno assistito ai Parte_3 Controparte_2 Parte_4 fatti sopra narrati.
Non contento, dopo l'intervento degli altri operatori e nonostante il Sig. manifestava una grossa Pt_2 fuoriuscita di sangue dal naso, la S.V. provava reiteratamente a colpirlo proferendogli contro testuali parole: “ti rumpo u culo”. A quel punto, il nostro referente aziendale, Sig. , decideva di mandarLa a casa ed interrompere la Sua Pt_3 giornata lavorativa”.
La datrice di lavoro in data 7.8.2024 ha intimato al ricorrente il licenziamento impugnato.
***
Deve rilevarsi, in relazione alla descrizione fattuale contenuta nella contestazione disciplinare, che alla prima fase dell'alterco, durante l'operazione di scarico dei rifiuti, ha assistito Parte_3 il quale ha riferito che la lite tra il ricorrente e il collega era iniziata verbalmente per poi Pt_2 proseguire “con calci, pugni, spintoni ecc” inoltre, confermando il contenuto dei capitoli della memoria della resistente, il teste ha precisato “sono stato aggredito a novembre 2024 e quindi assumo farmaci che mi creano delle difficoltà di memoria pertanto posso solo confermare quello che ho già dichiarato negli scritti”; successivamente, la lite
è proseguita all'interno del CCR alla presenza anche di e i quali, Parte_4 Controparte_2 oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'amministratore e legale rappresentante della convenuta in data 30.7.2024, hanno dichiarato “Io ho assistito alla lite dal momento in cui il è entrato Pt_1 all'interno del ccr dove io stavo lavorando, sentivo delle voci all'esterno, ma non capivo chi erano e stavo lavorando;
ho visto entrare il sig. sudato e in stato di agitazione, io gli dissi di darsi una rinfrescata, mentre lui si sciacquava è entrato il Pt_1 sig. anche lui agitato e con del sangue in viso, diceva parolacce al sig. che non voglio ripetere comunque erano Pt_2 Pt_1
“ ti rompo ecc….” e dalle parolacce è passato all'azione contro il sig. che all'inizio lo spingeva via, poi il sig. Pt_1
ha iniziato a dargli spintoni e calci, io dicevo ad entrambi di smetterla, io non mi sono neanche avvicinata per Pt_2 paura di esser colpita;
la lite è durata circa 10 minuti e poi sono andati via. I colleghi e cercavano di Pt_3 CP_2 separarli, finalmente li hanno allontanati e il sig. ha detto al sig. di andare a casa, questo è tutto ciò che Pt_3 Pt_2 ho visto.” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025) e “Io sono arrivato quando Parte_4 erano ancora fuori dal ccr, ho visto che correva e che lo inseguiva, tempo che ho fermato la macchina e sono Pt_1 Pt_2 entrato dentro il ccr, ho visto che si battibeccavano, aveva del sangue che gli usciva dal naso, entrambi Pt_2 reciprocamente minacciavano l'altro di morte, diceva che gli aveva dato due schiaffi, mi sono messo in Pt_2 CP_2 mezzo per dividerli, appena hanno spinto pure me mi sono levato e sono andato a lavorare;
erano presenti all'interno del ccr la sig.ra e , anche loro hanno cercato di dividerli, quando sono andato via ancora loro litigavano Parte_4 Pt_3 dicendo parolacce.” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025). Controparte_2
L'istruttoria esperita ha quindi comprovato la sussistenza delle condotte contestate che, oltre che violative dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché dello specifico dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., integrano quelle specificamente contemplate dall'art. 73, comma 1, lett. F, così come integrato dall'art. 68, comma 3, punto G), lett. e., dell'Ipotesi di verbale di accordo di settore per i dipendenti di cui al CCNL Fise-Assoambiente del 18.05.2022, ossia “vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi sul luogo di lavoro”, per le quali è espressamente prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né può dubitarsi della idoneità delle condotte contestate e accertate - vuoi nel procedimento disciplinare, vuoi in giudizio - a recidere il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro, considerato che sono state poste in essere per un lungo lasso di tempo (circa 15 minuti) sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e alla presenza di tre colleghi, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad assumere un contegno consono alle superiori previsioni normative e convenzionali, senza che possano rilevare le circostanze che hanno connotato l'assunzione del lavoratore alle dipendenze della convenuta, risultano certo che il ricorrente ha anche causato una lesione fisica al collega Pt_2
Il licenziamento risulta pertanto legittimo.
**** Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2816/2025 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. SALADINO FRANCESCO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. LAUDICINA VITO)
- resistente -
Avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione
A seguito dell'udienza del 25/06/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.077,00, oltre
IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della convenuta, dichiaratosi antistatario.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24.2.2025 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
[...] deducendo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato con lettera prot. n. CP_1 241/2024 del 7.8.2024 e invocando la tutela prevista dall'art. 3 del d. lgs. 23/2015, col favore delle spese di lite.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato.
Con nota prot. n. 229/2024, consegnata brevi manu, al ricorrente è stato contestato che “In data odierna abbiamo spiacevolmente appreso, tramite le relazioni giornaliere dei suoi superiori gerarchici, nonché da parte di una molteplicità di Suoi colleghi di lavoro ove Ella è adibito che la S.V parrebbe aver tenuto una condotta incompatibile con i suoi doveri di prestatore di lavoro.
Abbiamo purtroppo preso atto, infatti, che in data odierna, 25 luglio 2024, alle ore 9,40 circa la S.V. si trovava all'interno del Centro Comunale di Raccolta a servizio dei comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato ove, durante lo svolgimento di attività lavorativa, avviava una animata discussione verbale con un altro prestatore di lavoro, suo collega sig. Parte_2
L'alterco verbale era contraddistinto da toni riottosi, molto accesi e condito da reciproche minacce tra i due lavoratori coinvolti.
Dopo qualche secondo, poi, la S.V. ed il predetto decidevate di passare alle vie di fatto, Parte_2 trasformando così l'alterco verbale in una furibonda rissa, con lanci di sacchetti di spazzatura (nello specifico pannolini) lancio di pietre, calci e pugni.
L'incresciosa vicenda veniva a cessare solo ed esclusivamente grazie all'intervento di altre 3 (tre) operatori sig.ri
, e i quali erano al momento presenti ed hanno assistito ai Parte_3 Controparte_2 Parte_4 fatti sopra narrati.
Non contento, dopo l'intervento degli altri operatori e nonostante il Sig. manifestava una grossa Pt_2 fuoriuscita di sangue dal naso, la S.V. provava reiteratamente a colpirlo proferendogli contro testuali parole: “ti rumpo u culo”. A quel punto, il nostro referente aziendale, Sig. , decideva di mandarLa a casa ed interrompere la Sua Pt_3 giornata lavorativa”.
La datrice di lavoro in data 7.8.2024 ha intimato al ricorrente il licenziamento impugnato.
***
Deve rilevarsi, in relazione alla descrizione fattuale contenuta nella contestazione disciplinare, che alla prima fase dell'alterco, durante l'operazione di scarico dei rifiuti, ha assistito Parte_3 il quale ha riferito che la lite tra il ricorrente e il collega era iniziata verbalmente per poi Pt_2 proseguire “con calci, pugni, spintoni ecc” inoltre, confermando il contenuto dei capitoli della memoria della resistente, il teste ha precisato “sono stato aggredito a novembre 2024 e quindi assumo farmaci che mi creano delle difficoltà di memoria pertanto posso solo confermare quello che ho già dichiarato negli scritti”; successivamente, la lite
è proseguita all'interno del CCR alla presenza anche di e i quali, Parte_4 Controparte_2 oltre ad aver confermato il contenuto delle dichiarazioni rese all'amministratore e legale rappresentante della convenuta in data 30.7.2024, hanno dichiarato “Io ho assistito alla lite dal momento in cui il è entrato Pt_1 all'interno del ccr dove io stavo lavorando, sentivo delle voci all'esterno, ma non capivo chi erano e stavo lavorando;
ho visto entrare il sig. sudato e in stato di agitazione, io gli dissi di darsi una rinfrescata, mentre lui si sciacquava è entrato il Pt_1 sig. anche lui agitato e con del sangue in viso, diceva parolacce al sig. che non voglio ripetere comunque erano Pt_2 Pt_1
“ ti rompo ecc….” e dalle parolacce è passato all'azione contro il sig. che all'inizio lo spingeva via, poi il sig. Pt_1
ha iniziato a dargli spintoni e calci, io dicevo ad entrambi di smetterla, io non mi sono neanche avvicinata per Pt_2 paura di esser colpita;
la lite è durata circa 10 minuti e poi sono andati via. I colleghi e cercavano di Pt_3 CP_2 separarli, finalmente li hanno allontanati e il sig. ha detto al sig. di andare a casa, questo è tutto ciò che Pt_3 Pt_2 ho visto.” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025) e “Io sono arrivato quando Parte_4 erano ancora fuori dal ccr, ho visto che correva e che lo inseguiva, tempo che ho fermato la macchina e sono Pt_1 Pt_2 entrato dentro il ccr, ho visto che si battibeccavano, aveva del sangue che gli usciva dal naso, entrambi Pt_2 reciprocamente minacciavano l'altro di morte, diceva che gli aveva dato due schiaffi, mi sono messo in Pt_2 CP_2 mezzo per dividerli, appena hanno spinto pure me mi sono levato e sono andato a lavorare;
erano presenti all'interno del ccr la sig.ra e , anche loro hanno cercato di dividerli, quando sono andato via ancora loro litigavano Parte_4 Pt_3 dicendo parolacce.” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 15.5.2025). Controparte_2
L'istruttoria esperita ha quindi comprovato la sussistenza delle condotte contestate che, oltre che violative dei generali doveri di correttezza e buona fede, nonché dello specifico dovere di diligenza previsto dall'art. 2104 c.c., integrano quelle specificamente contemplate dall'art. 73, comma 1, lett. F, così come integrato dall'art. 68, comma 3, punto G), lett. e., dell'Ipotesi di verbale di accordo di settore per i dipendenti di cui al CCNL Fise-Assoambiente del 18.05.2022, ossia “vie di fatto contro i propri superiori, i colleghi, i collaboratori ovvero risse fra colleghi sul luogo di lavoro”, per le quali è espressamente prevista la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Né può dubitarsi della idoneità delle condotte contestate e accertate - vuoi nel procedimento disciplinare, vuoi in giudizio - a recidere il vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere nel rapporto di lavoro, considerato che sono state poste in essere per un lungo lasso di tempo (circa 15 minuti) sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e alla presenza di tre colleghi, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre il ricorrente ad assumere un contegno consono alle superiori previsioni normative e convenzionali, senza che possano rilevare le circostanze che hanno connotato l'assunzione del lavoratore alle dipendenze della convenuta, risultano certo che il ricorrente ha anche causato una lesione fisica al collega Pt_2
Il licenziamento risulta pertanto legittimo.
**** Le spese di lite, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico di parte convenuta, in ossequio al principio della soccombenza.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 25/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno