(Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
Con ordinanza del 25 giugno 2025, il Tribunale di Arezzo ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 281, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), nella parte in cui vincola la pronuncia sull'esdebitazione al momento contestuale alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. La norma, nella sua formulazione attuale, precluderebbe al debitore di accedere al beneficio dell'esdebitazione una volta intervenuta la chiusura, in contrasto – secondo i giudici aretini – con i principi e i criteri direttivi della Legge delega n. 155/2017, violando l'art. 76 Cost. La pronuncia apre uno scenario di rilievo sistemico sul diritto al …
Leggi di più…Codice di procedura civile - Tutti i codici Titolo I: DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE Capo I: DELL'INTRODUZIONE DELLA CAUSA Sezione I: DELLA CITAZIONE E DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI Art. 163. Contenuto della citazione La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere: 1 l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; 2 il nome, il cognome, la residenza e il …
Leggi di più…Libro IV - MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 272 Limitazioni alle liberta' della persona 1. Le liberta' della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. Art. 273. Condizioni generali di applicabilita' delle misure 1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 . 2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza …
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