Art. 281.
(Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
(Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione).
L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.