Articolo 281 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 281.
(Esecuzione della pubblicita' dell'atto di costituzione).

L'ufficio, al quale e' richiesta la pubblicita' della costituzione della societa' di armamento, provvede alla esecuzione delle formalita' indicate nell'articolo 256.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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