Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 11438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11438 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2774 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IL LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Melo Da Bari, 166;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, non costituita in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del provvedimento Prot.SDA datato 13 Dicembre 2021 del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio IV - Gestione del Personale, a firma del Direttore Generale, comunicato in data 14 dicembre 2021 con Prot.nr.m_dg.DOG.14/12/2021.0262205.U, con cui è stato espresso il diniego alla richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare avanzata dalla odierna ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota prot.10/11/2021.0002099.U del 10/11/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LI IL il 30/5/2022:
per l’annullamento
del provvedimento prot. nr. m_dg.DOG.28/03/2022.0081129.U del 25 marzo 2022, comunicato a mezzo pec in data 28 marzo 2022), adottato dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio IV - Gestione del Personale, con cui ha confermato in sede di riesame, in riscontro all'istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, il diniego alla richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare già rappresentato con nota del 13 dicembre 2021; nonché
di ogni altro atto al medesimo presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto nonché di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale notificato in data 14 febbraio 2022 ed esattamente: del Provvedimento Prot.SDA datato 13 Dicembre 2021 del Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale del personale e della formazione - Ufficio IV - Gestione del Personale, a firma del Direttore Generale, comunicato in data 14 dicembre 2021 con Prot.nr. m_dg.DOG.14/12/2021.0262205.U, con cui è stato espresso il diniego alla richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare avanzata dalla odierna ricorrente, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota prot.10/11/2021.0002099.U del 10/11/2021 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 giugno 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della nota in data 6 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Considerato che le spese di lite possano essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della complessità in fatto della controversia;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo Giuseppe Allegretta | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO