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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Antonella Izzo Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4404 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 15-5-2025, vertente tra
, elettivamente domiciliato in Broccostella (FR), Via Stella n. 36/B, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Emiliano Tersigni, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Colleferro (RM), Via Galileo Galilei n. 6, presso lo studio dell'Avv. Michela Orefice, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellato -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 2288/18, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore del sig. , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, della somma di Euro 11.165,00, oltre interessi calcolati ai sensi del d.lgs. n. 231/02 (e successive modifiche) e spese processuali, a titolo di lavori edili e di ristrutturazione effettuati presso l'abitazione dello stesso attore, sita in
Carpineto Romano, Via dei Volsci n. 38.
Il sig. sosteneva che la domanda fosse già stata oggetto di scrutinio nell'ambito CP_1 di un precedente giudizio (R.G. n. 1801/15), definito con sentenza n. 1270/18, passata in giudicato, nell'ambito del quale il sig. aveva ammesso che la somma in Pt_1 questione, per la quale aveva emesso la fattura n. 5/2014, aveva ad oggetto un compenso aggiuntivo per dei lavori “extra” effettuati nell'ambito dell'esecuzione di un 3
contratto di appalto stipulato dalle parti in data 25/11/2011; inoltre, dopo aver affermato che nel corso di detto giudizio aveva anche dato la prova dell'integrale versamento del corrispettivo contrattualmente concordato dalle parti, e dopo aver ribadito che era stato il sig. a rendersi inadempiente ai propri obblighi Pt_1 contrattuali, l'opponente eccepiva che la fattura prodotta non era in grado di dimostrare l'esistenza del preteso credito.
Pertanto, il sig. concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del CP_1 decreto opposto e, comunque, la revoca del medesimo, con condanna dell'opposto alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. contestava le asserzioni dell'opponente, Parte_1 affermando che la fattura aveva ad oggetto il mancato versamento di compensi relativi a variazioni ordinate dal committente durante l'opera di manutenzione straordinaria del suo immobile, ed eccependo che tale pretesa, pur essendo stata avanzata già nel precedente giudizio, non era mai stata valutata nel merito;
pertanto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano escussi i testimoni addotti dalle parti, il Tribunale, con sentenza n. 907/20, sostenendo che le lavorazioni extracontrattuali non avessero modificato “la natura dell'opera commissionata
(manutenzione straordinaria)” e che vi fosse una “incertezza processuale del loro valore”, riteneva che esse avessero integrato delle “variazioni non incidenti sulla causa petendi del precedente processo”, ravvisando, quindi, l'esistenza di un precedente giudicato, in quanto entrambi i processi avevano avuto ad oggetto “la medesima azione”; quindi revocava il decreto opposto, compensando tra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Dopo aver ricostruito capillarmente tutti gli antecedenti di causa, l'appellante lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove il Tribunale, sulla base di motivazioni inconferenti circa la natura delle variazioni ordinate dal sig. in CP_1 4
corso di rapporto, era giunto alla conclusione che nel caso di specie la domanda fosse coperta dal giudicato.
In particolare, l'appellante evidenziava che la sentenza n. 1270/18, passata in giudicato e con la quale era stata definita l'originaria opposizione proposta dal sig. CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2581/14, si era limitata a dichiarare l'inammissibilità del mutamento di domanda effettuato dallo stesso sig. nel corso del giudizio di Pt_1 opposizione, rigettando, al contempo, le domande riconvenzionali proposte in tale sede dall'opponente; ne conseguiva che, pur avendo disposto la revoca del decreto opposto, il giudicante, in realtà, nei confronti della nuova domanda avanzata in corso di giudizio dall'opposto, si era limitato ad adottare soltanto una pronunzia in rito, tale da non pregiudicare la sua riproposizione nell'ambito di un giudizio diverso.
Quindi, nel ribadire che la fattura n. 5/2014 ineriva a lavori che “costituivano opere aggiuntive rispetto a quelle previste nell'originario contratto di appalto”, che erano state commissionate dal sig. “nel corso dell'esecuzione dei lavori contrattuali” e CP_1 che avevano dato luogo a “variazioni di notevole entità, il cui ammontare [era] stato tale da superare il sesto del prezzo complessivo originariamente convenuto” (e la cui esecuzione era stata anche confermata dal direttore dei lavori, nominato dallo stesso committente), il sig. concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata Pt_1 sentenza e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 2288/18 del Tribunale di
Velletri, con condanna del sig. alla rifusione delle spese di lite. CP_1
Costituitosi in giudizio, il sig. , “in primis”, ribadiva l'eccezione di Parte_1 inammissibilità della domanda, già accolta dal giudice di primo grado, sostenendo che il Tribunale di Velletri, in occasione della pronunzia della sentenza n. 1270/18, fosse entrato nel merito della domanda proposta dal sig. , con conseguente formazione Pt_1 del giudicato sulla stessa;
inoltre, dopo aver sostenuto che con detta sentenza il
Tribunale avesse già accertato l'avvenuto integrale pagamento dei lavori in questione, effettuati dal sig. in esecuzione dell'originario contratto di appalto, ribadiva che Pt_1 la somma riportata nella fattura posta a base del decreto ingiuntivo non fosse dovuta perché da lui già integralmente versata, in quanto, come previsto dal contratto, dall'importo nominalmente indicato di 50.000,00 Euro, andava detratto “sia il costo per la posa in opera delle copertine per porte e finestre”, “sia il costo per rinforzo con 5
rete elettrosaldata o lavorazione similare dei pilastri centrali del piano garage fino all'appartamento superiore”, che la ditta appaltatrice si era impegnata ad effettuare gratuitamente;
il tutto come “confermato e riportato anche nelle note tecnico contabili redatte dall'Arch. in data 25.6.2013”, rimesso sia alla committenza che Tes_1 alla ditta del sig. . Parte_1
Infine l'appellato, dopo aver contestato di aver mai operato alcun riconoscimento delle opere indicate dal sig. , sia riguardo alla loro esecuzione sia in relazione al loro Pt_1 costo o valore, avendo invece proceduto ad apposita contestazione in ogni sede processuale, evidenziava che il sig. solo in occasione del presente giudizio aveva Pt_1 prodotto, per la prima volta, “il c.d. 2° aggiornamento contabile” del Direttore dei lavori datato 3/7/2013, che egli comunque aveva contestato, in uno con il conteggio dattiloscritto ad esso allegato, non “sottoscritto né concordato dalle parti”.
Pertanto, l'appellato concludeva chiedendo, in via principale, il rigetto dell'appello e, in via subordinata, che fosse accertato che la somma riportata nel decreto opposto era stata da lui integralmente pagata;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva altresì che fosse accertato che nessun altra somma fosse da lui dovuta per i lavori in questione e, da ultimo, che fosse accertato l'inadempimento contrattuale del sig. , con Pt_1 condanna del medesimo al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa;
il tutto con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 15/5/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata decisa dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della richiesta dell'appellato volta ad ottenere l'accertamento dell'asserito inadempimento contrattuale del sig. e la Pt_1 conseguente sua condanna al risarcimento del danno, trattandosi, a differenza delle altre richieste avanzate in via subordinata, ritualmente formulate in occasione dell'opposizione al decreto ingiuntivo e, comunque, nelle note ex art. 183 c.p.c. (ed oggi 6
da ritenersi riproposte in questa fase del giudizio ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), di domanda avanzata solo con le memorie conclusive di primo grado del 16/10/2014 e, quindi, tardivamente.
L'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.
In primo luogo, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante di prime cure (sentenza n. 907/20), va escluso che nel caso di specie possa essere ravvisata l'esistenza di un giudicato, come tale preclusivo dell'esame della domanda proposta dal sig. . Pt_1
Infatti, dall'esame della precedente sentenza n. 1270/18, emerge chiaramente che il
Tribunale, in occasione di tale pronunzia, muovendo dal condivisibile assunto secondo cui “l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarla domandando una somma minore di quella richiesta con l'ingiunzione, purché non modifichi la causa petendi”, rilevò espressamente che il sig. , nel Pt_1 corso del giudizio, aveva “invocato un contratto diverso da quello concluso il
25.11.2011 quale causa petendi della somma portata dalla fattura n. 5/2014”, con la conseguenza che, essendo mutato il fatto generatore del diritto di credito, la nuova pretesa si era risolta in un “inammissibile mutamento della domanda”, cui doveva pertanto conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto (n. 2581/14).
Ne deriva che tale specifica statuizione, essendosi limitata a rilevare l'inammissibilità del mutamento dell'originaria domanda su cui era stato fondato il ricorso per decreto ingiuntivo, ebbe ad oggetto solo un aspetto di natura processuale, senza estendersi –a differenza di quanto avvenuto per le domande riconvenzionali avanzate dal sig. CP_1 che furono rigettate- al merito della vicenda.
Ne consegue che tale domanda, in precedenza dichiarata semplicemente inammissibile con una pronunzia di mero rito, ben poteva -come, del resto, avvenuto- essere riproposta in un diverso giudizio.
Ciò premesso, passando al merito della vicenda, va immediatamente evidenziato che il sig. aveva senz'altro la facoltà di produrre nel presente giudizio documenti non Pt_1 versati nel precedente giudizio di opposizione n. 1801/15, all'esito del quale venne 7
dichiarata -per le ragioni sopra rammentate- l'inammissibilità della domanda riformulata nel presente giudizio.
Inoltre va altresì rilevato che, in occasione della sua escussione in qualità di testimone,
l'Arch. direttore dei lavori nominato all'epoca direttamente dall'odierno Tes_1 appellato, dopo aver dichiarato di aver contestato al sig. , anche personalmente, Pt_1
“la durata e l'esecuzione dei lavori” commissionatigli dal sig. ha CP_1 espressamente riconosciuto la nota contabile del 3/7/2013 prodotta dall'odierno appellante (“Riconosco la nota contabile (secondo aggiornamento contabile) da me redatta e depositata al n. 3 del fascicolo di parte opposta”), senza evidenziare alcuna alterazione del relativo contenuto.
Orbene, anche a voler non considerare l'elenco dei lavori indicati nel conteggio dattiloscritto allegato alla nota contabile del 3/7/2013, dal confronto tra l'elencazione dei lavori contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo (poi ribadita nell'atto di appello)
e le lavorazioni menzionate nella stessa nota contabile, redatta su carta intestata dell'Arch. e da costui, per sua espressa ammissione, personalmente Tes_1 redatta, emerge quanto segue:
risultano essere state depennate sulla nota contabile le seguenti somme:
Euro 650,00, per “manodopera posa telai porte e finestre”;
Euro 2.450,00, per “differenza quantità intonaci mq. 70”, richiesta che risulta motivatamente “respinta” in quanto il lavoro era stato “accettato e sottoscritto a corpo”;
al contrario, coincidono con le voci ad oggi ancora reclamate dal sig. , e sono Pt_1 state anche regolarmente considerate sulla nota contabile come dovute, le seguenti lavorazioni:
1) “Preventivo n.
1-alleggerimento della pavimentazione, rinforzo solaio e scavo esterno”, pari ad Euro 3.600,00;
2) “Preventivo n.
2-scavo esterno per la protezione del muro maestro”, pari ad
Euro 1.600,00;
3) “Preventivo n.
4-facciata versante via dei Volsci”, pari ad Euro 3.200,00; 8
4) “Preventivo n.
5.facciata versante ingresso appartamento”, pari ad Euro
2.800,00; invece, riguardo alla somma attualmente reclamata dal sig. per il “pavimento Pt_1 lastricato ingresso cantina e massetto interno”, nella nota contabile del 3/7/2013 le voci “pavimentazione tratto antistante cantina” (per Euro 250,00) e “Massetto cantina” (per complessivi Euro 1.000,00) risultano essere state computate in detrazione, mentre la somma riportata sulla stessa nota quale “Preventivo n.
3-rinforzo delle binate versante via G. Matteotti” (pari ad Euro 500,00) non risulta essere stata oggetto di domanda (vedi pagg. 4 e 5 dell'atto di appello).
Pertanto, tenuto conto:
che le somme di cui ai suindicati punti 1-4 risultano essere state espressamente riconosciute come dovute nella nota contabile del 3/7/2013, riconosciuta dallo stesso teste Arch. addotto dal committente;
Tes_1
che la sentenza n. 1270/18 –a differenza di quanto sostenuto dal sig. non ha CP_1 mai accertato l'intervenuto versamento di tali somme da parte del committente;
che l'odierno appellato, che si è limitato a dichiarare genericamente di aver integralmente versato il dovuto, non ha dimostrato neanche nel presente giudizio, come invece sarebbe stato suo onere, di averle pagate;
si deve concludere nel senso che il sig. sia tutt'ora creditore, nei confronti del sig. Pt_1
delle somme richieste per gli interventi edilizi descritti ai sopra indicati punti CP_1
1-4, il cui complessivo ammontare può essere riconosciuto soltanto nei limiti del domandato, pari ad Euro 11.165,00; su tale complessiva somma sono anche dovuti gli interessi legali ai sensi del d.lgs. n. 231/02, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Da quanto sopra deriva che l'appello dev'essere accolto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il sig. dev'essere condannato al pagamento, in Controparte_1 favore del sig. , della somma di Euro 11.165,00, oltre interessi legali ai Parte_1 sensi del d.lgs. n. 231/02, da calcolarsi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in misura media per entrambi i gradi di giudizio, facendo applicazione dello scaglione concernente le cause di valore 9
tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00, ad eccezione della voce trattazione/istruttoria per la fase di appello, che viene liquidata nei minimi.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello proposto da , titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Velletri n. 907/20 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di Euro 11.165,00, oltre
[...] Parte_1 interessi legali ai sensi del d.lgs. n. 231/02, dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che, per il primo grado, vengono liquidate in Euro 1.701,00 per compensi professionali,
e per il grado di appello in Euro 4.888,00 per compensi professionali e in Euro 355,50 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Roma, lì 19-5-2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò