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Sentenza 24 giugno 2024
Sentenza 24 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2024, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2024 |
Testo completo
n. 1921/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 1921 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3
Controparte_3 minorenne
4 Persona_1
[...]
5 Controparte_4
[...] 6
[...]
Controparte_5
7 Controparte_6
minorenne-
[...]
8 Persona_2 inorenne-
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 06.06.2024
I. Con ricorso depositato in data 31.01.2024
1. nato a [...] – RS – BRASILE il 18/04/2001, Controparte_1
Codice Fiscale e Registro Generale 91041221107, residente in [...]C.F._1
MARIA BUSATIA TODESCHINI, 886, PARAÍ – RS– BRASILE;
2. nato a [...] – RS – BRASILE il Controparte_2
02/07/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 1040698308, C.F._2 residente in [...], 886, PARAÍ – RS – BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di genitore esercente la postestà genitoriale sulla figlia minore
3. nata a [...] – RS – BRASILE il 15/01/2009, Controparte_3 che è anche rappresentata dalla madre, esercente la postestà genitoriale, Sig.
Codice Fiscale e Registro Persona_3 PartitaIVA_1
Generale 4044253112
4. nato a [...]ÇALVES – RS – Persona_1 BRASILE il 12/07/1990, Codice Fiscale e Registro Generale 9067648932, C.F._3 residente in [...], 1001, BENTO GONÇALVES
– RS – BRASILE;
5 . , nata a [...] Controparte_4 GONÇALVES – RS – BRASILE il 20/11/1983, Codice Fiscale e Registro C.F._4 Generale 2067645255, residente in [...], 865, BENTO
GONÇALVES – RS – BRASILE;
che agisce in proprio, nonchè nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori,
6. , nato a [...]ÇALVES – RS – Controparte_8
BRASILE il 01/06/2017, 7. , nato a [...]ÇALVES – RS – Controparte_6
BRASILE il 26/06/2019 8. , nato a [...]ÇALVES – RS – Persona_2 BRASILE 10/12/2022, rappresentati anche dal padre sig. Persona_4
, Codice Fiscale e Registro Generale 1063564353;
[...] PartitaIVA_2
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Venezia il formulando le Controparte_7 seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1) CP_1 Controparte_3
2) 3) 4) Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 5) , 6)
[...] Controparte_4 [...]
, 7) e 8) Controparte_8 Controparte_6
, per discendenza diretta dall'italiano Persona_2
, per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai Persona_5 propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 2
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_7 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
.
A sostegno della domanda precisavano che
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il Persona_5 19/02/1872 a SO NO , il quale si univa in matrimonio in, 07/12/1904 in
ALFREDO CHAVES – RS – BRASILE, , senza mai naturalizzarsi e Persona_6 moriva il 12/10/1939 in NOVA PRATA – RS – BRASILE
-dall'unione di e nasceva Persona_5 Persona_6
in data 27/04/1900, in ALFREDO CHAVES – RS – Persona_7 BRASILE il quale sposava in ALFREDO CHAVES – RS – BRASILE, in data 30/07/1924,
; Persona_8
-dalla predetta unione nasceva in data 10/06/1935, in Persona_9
NOVA PRATA – RS – BRASILE il quale si sposava in Controparte_9
, in data 04/06/1960, con e
[...] Persona_10 moriva il 16/02/2018 in PARAÍ – RS – BRASILE;
-dall'unione di e Persona_9 Persona_10 ascevano:
[...]
in data 12/06/1961, in PARAÍ – SP – Parte_1
BRASILE il quale si sposava in , in data Controparte_9
17/07/1982, con dalla quale Persona_11 divorziava il 31/01/2006. Dalla predetta unione nasceva:
➢ (odierno Controparte_4 ricorrente) in data 20/11/1983, in Controparte_9 che si sposava in in data Controparte_9
25/09/2015, con e dalla cui unione Persona_4 nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in Controparte_8 data 01/06/2017, in BRASILE Controparte_9
✓ (odierno ricorrente) Controparte_6 in data 26/06/2019, in CAXIAS DO SUL – RS – BRASILE
✓ (odierno Persona_2 ricorrente) in data 10/12/2022, in CAXIAS DO SUL – RS –
BRASILE
• in data 13/02/1963, in PARAÍ – RS – BRASILE il Persona_12 quale, si sposava in BENTO GONÇALVES – RS – BRASILE, in data 19/09/1987, con Dall'unione nasceva Controparte_10
➢ (odierno ricorrente) Persona_13 in data 12/07/1990, in BENTO GONÇALVES
Dott. Giovanni Calasso 3
• (odierno ricorrente) in data 02/07/1969, in NOVA Controparte_2
BASSANO – RS – BRASILE. Questi sposava in PARAÍ – RS – BRASILE, in data 30/01/1998, Dalla predetta unione nascevano: Parte_2 (odierno ricorrente) in data Persona_14
18/04/2001, in PARAÍ – RS – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data Controparte_3
15/01/2009, in PARAÍ – RS – BRASILE
- avevano inoltrato via mail in data Agosto e settembre 2023 la propria istanza volta al riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia di Porto
Alegre, ufficio consolare territorialmente competente per il caso di specie senza alcun riscontro;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del procedimento in data 18.04.2024;
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso Controparte_7 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 4
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene questo Giudice che nel caso de quo sussista una soccombenza parziale del in ragione del fatto che i ricorrenti sono obbligati -o per CP_7 il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale. A tal riguardo, in altri analoghi giudizi, il , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_7 distrettuale dello Stato, ha precisato che: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Ciò premesso poiché i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . CP_7 Rimangono, per le ragioni sopra dette, a carico dei ricorrenti gli onorari e le spese iniziali di iscrizione a ruolo beneficiando gli stessi della esenzione della tassa prevista dalla Legge 89 del 23.06.2014 in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) Spese come in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 17,50
Lecce-Venezia, 5 giugno 2024.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 1921 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
.
N. Ricorrenti Difensore 1 Controparte_1
[...]
2 Controparte_2
3
Controparte_3 minorenne
4 Persona_1
[...]
5 Controparte_4
[...] 6
[...]
Controparte_5
7 Controparte_6
minorenne-
[...]
8 Persona_2 inorenne-
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Dott. Giovanni Calasso 1
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 06.06.2024
I. Con ricorso depositato in data 31.01.2024
1. nato a [...] – RS – BRASILE il 18/04/2001, Controparte_1
Codice Fiscale e Registro Generale 91041221107, residente in [...]C.F._1
MARIA BUSATIA TODESCHINI, 886, PARAÍ – RS– BRASILE;
2. nato a [...] – RS – BRASILE il Controparte_2
02/07/1969, Codice Fiscale e Registro Generale 1040698308, C.F._2 residente in [...], 886, PARAÍ – RS – BRASILE, che agisce sia per proprio conto si nella qualità di genitore esercente la postestà genitoriale sulla figlia minore
3. nata a [...] – RS – BRASILE il 15/01/2009, Controparte_3 che è anche rappresentata dalla madre, esercente la postestà genitoriale, Sig.
Codice Fiscale e Registro Persona_3 PartitaIVA_1
Generale 4044253112
4. nato a [...]ÇALVES – RS – Persona_1 BRASILE il 12/07/1990, Codice Fiscale e Registro Generale 9067648932, C.F._3 residente in [...], 1001, BENTO GONÇALVES
– RS – BRASILE;
5 . , nata a [...] Controparte_4 GONÇALVES – RS – BRASILE il 20/11/1983, Codice Fiscale e Registro C.F._4 Generale 2067645255, residente in [...], 865, BENTO
GONÇALVES – RS – BRASILE;
che agisce in proprio, nonchè nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sui figli minori,
6. , nato a [...]ÇALVES – RS – Controparte_8
BRASILE il 01/06/2017, 7. , nato a [...]ÇALVES – RS – Controparte_6
BRASILE il 26/06/2019 8. , nato a [...]ÇALVES – RS – Persona_2 BRASILE 10/12/2022, rappresentati anche dal padre sig. Persona_4
, Codice Fiscale e Registro Generale 1063564353;
[...] PartitaIVA_2
hanno convenuto innanzi al Tribunale di Venezia il formulando le Controparte_7 seguenti conclusioni:
1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 1) CP_1 Controparte_3
2) 3) 4) Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 5) , 6)
[...] Controparte_4 [...]
, 7) e 8) Controparte_8 Controparte_6
, per discendenza diretta dall'italiano Persona_2
, per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai Persona_5 propri discendenti sino agli odierni ricorrenti;
2) ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
Dott. Giovanni Calasso 2
3) in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed Controparte_7 onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.
.
A sostegno della domanda precisavano che
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il Persona_5 19/02/1872 a SO NO , il quale si univa in matrimonio in, 07/12/1904 in
ALFREDO CHAVES – RS – BRASILE, , senza mai naturalizzarsi e Persona_6 moriva il 12/10/1939 in NOVA PRATA – RS – BRASILE
-dall'unione di e nasceva Persona_5 Persona_6
in data 27/04/1900, in ALFREDO CHAVES – RS – Persona_7 BRASILE il quale sposava in ALFREDO CHAVES – RS – BRASILE, in data 30/07/1924,
; Persona_8
-dalla predetta unione nasceva in data 10/06/1935, in Persona_9
NOVA PRATA – RS – BRASILE il quale si sposava in Controparte_9
, in data 04/06/1960, con e
[...] Persona_10 moriva il 16/02/2018 in PARAÍ – RS – BRASILE;
-dall'unione di e Persona_9 Persona_10 ascevano:
[...]
in data 12/06/1961, in PARAÍ – SP – Parte_1
BRASILE il quale si sposava in , in data Controparte_9
17/07/1982, con dalla quale Persona_11 divorziava il 31/01/2006. Dalla predetta unione nasceva:
➢ (odierno Controparte_4 ricorrente) in data 20/11/1983, in Controparte_9 che si sposava in in data Controparte_9
25/09/2015, con e dalla cui unione Persona_4 nascevano:
✓ (odierno ricorrente) in Controparte_8 data 01/06/2017, in BRASILE Controparte_9
✓ (odierno ricorrente) Controparte_6 in data 26/06/2019, in CAXIAS DO SUL – RS – BRASILE
✓ (odierno Persona_2 ricorrente) in data 10/12/2022, in CAXIAS DO SUL – RS –
BRASILE
• in data 13/02/1963, in PARAÍ – RS – BRASILE il Persona_12 quale, si sposava in BENTO GONÇALVES – RS – BRASILE, in data 19/09/1987, con Dall'unione nasceva Controparte_10
➢ (odierno ricorrente) Persona_13 in data 12/07/1990, in BENTO GONÇALVES
Dott. Giovanni Calasso 3
• (odierno ricorrente) in data 02/07/1969, in NOVA Controparte_2
BASSANO – RS – BRASILE. Questi sposava in PARAÍ – RS – BRASILE, in data 30/01/1998, Dalla predetta unione nascevano: Parte_2 (odierno ricorrente) in data Persona_14
18/04/2001, in PARAÍ – RS – BRASILE
➢ (odierno ricorrente) in data Controparte_3
15/01/2009, in PARAÍ – RS – BRASILE
- avevano inoltrato via mail in data Agosto e settembre 2023 la propria istanza volta al riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia di Porto
Alegre, ufficio consolare territorialmente competente per il caso di specie senza alcun riscontro;
II Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione della pendenza del procedimento in data 18.04.2024;
III Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso Controparte_7 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del
Dott. Giovanni Calasso 4
d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti.
Per quanto concerne le spese di lite, ritiene questo Giudice che nel caso de quo sussista una soccombenza parziale del in ragione del fatto che i ricorrenti sono obbligati -o per CP_7 il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale. A tal riguardo, in altri analoghi giudizi, il , a mezzo dell'Avvocatura Controparte_7 distrettuale dello Stato, ha precisato che: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”. Ciò premesso poiché i ricorrenti non possono essere gravati delle spese vive successive alla decisione essendo gli stessi stati costretti, per le ragioni sopra esposte, a promuovere il presente giudizio, pur sussistendo ragioni per compensare i meri onorari di lite (come precisato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato), le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sugli stessi e, quindi, vanno poste a carico del . CP_7 Rimangono, per le ragioni sopra dette, a carico dei ricorrenti gli onorari e le spese iniziali di iscrizione a ruolo beneficiando gli stessi della esenzione della tassa prevista dalla Legge 89 del 23.06.2014 in via amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) Spese come in motivazione.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale alle ore 17,50
Lecce-Venezia, 5 giugno 2024.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6