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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Quarta sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4816/2024 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonioe vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Paola Astarita (C.F. e Maria Grazia Apreda (C.F. C.F._2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Meta (NA) C.F._3 alla Via Cristoforo Colombo n. 6
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._4
Antonio Esposito (C.F. ) e Angela Aiello (C.F. C.F._5
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Meta (NA) C.F._6 alla Via S.E. De Martino n. 4
RESISTENTE
NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 12.05.2025, in ragione dell'accordo raggiunto, i coniugi concludevano chiedendo che la causa fosse rimessa in decisione al collegio IL Pm concludeva in data 24 giugno 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2024, conveniva in giudizio Parte_1
per sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario da loro contratto in Sorrento (NA) in data 01.05.1988 (atto n. 61, parte II, serie A, anno 1988) e dal quale erano nati tre figli: Per_1
in data 08.12.1992, in data 01.02.1995 ed in data
[...] Per_2 Per_3
23.12.2003, tutti attualmente maggiorenni. A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 1105/2017 pubblicata in data 18.04.2017 e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo l'accordo raggiunto dagli stessi e, dunque, affidando la figlia minore ad Per_3 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre cui veniva assegnata la casa coniugale, obbligo del padre di concorrere al mantenimento della figlia versando a la somma mensile di euro 500,00 ed Controparte_1 euro 125,00 per il mantenimento di ciascun figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat. Non essendosi da allora i coniugi più riconciliati,
[...]
chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del Pt_1 matrimonio, con revoca dell'assegno di mantenimento per i figli Persona_1
e , poiché entrambi divenuti economicamente indipendenti, e riduzione Per_2 dell'assegno di mantenimento per la figlia ad euro 300,00 mensili in Per_3 ragione del peggioramento della propria condizione economica. Si costituiva in giudizio, in data 14.02.2025, aderendo alla Controparte_1 richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulato dal ricorrente ma chiedendo la conferma in toto delle condizioni di cui alla separazione non essendo mutate le posizioni economiche di tutti i componenti del nucleo familiare. Nel corso dell'udienza di comparizione del 12.05.2025, il giudice delegato verificata la regolarità della notifica del ricorso e dei provvedimenti successivi alla resistente , procedeva all'audizione delle parti e dava atto Controparte_1 dell'esito negativo del tentativo di conciliazione. Dunque, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni del loro divorzio, la causa veniva rimessa in decisione al collegio previa trasmissione degli atti al P.M. Il PM concludeva in data 24 giugno 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ritiene il collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sorrento (NA) in data 01.05.1988 da e Parte_1 CP_1
.
[...]
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione. In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale recante n. rg. 2717/2013 conclusosi con sentenza n. 2717/2013, pubblicata il 18.04.2017 e passata in giudicato. È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in abitazioni differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Sorrento (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, come già anticipato, le parti sono addivenute ad un accordo formalizzato nel corso dell'udienza del 12.05.2025 il quale, non contrastando con norme inderogabili, può senz'altro essere recepito dal Tribunale e posto alla base della presente decisione nei termini riportati in dispositivo. In particolare, le parti hanno previsto la revoca del mantenimento di euro 125,00 per i figli , di anni 33, e , di anni 30, essendo pacifico Persona_1 Per_2 che gli stessi siano divenuti economicamente indipendenti, il primo poiché svolge l'attività di pasticciere, ed il secondo in quanto personal trainer. I coniugi sono altresì addivenuti ad un accordo in ordine al quantum dovuto dal padre per il mantenimento figlia , studentessa universitaria di 22 anni, fissando lo Per_3 stesso in euro 460,00 mensili. Con l'accordo raggiunto, le parti hanno altresì dichiarato di aver proceduto ad una ricognizione congiunta dei rispettivi rapporti di dare e di aver ed al netto delle mensilità di aprile da corrispondersi in conformità al mantenimento fino ad ora vigente, hanno dato atto di null'altro avere da pretendere l'uno dall'altra per i rapporti pregressi. Infine, tenuto conto della natura della causa e del raggiunto accordo dalle parti, le spese di lite possono essere interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, VI sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) in Sorrento (NA) in data 01.05.1988 (atto n. 61, parte C.F._4
II, serie A, anno 1988);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Sorrento di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile, atto n. 60 parte II, serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 1997);
3) assegna la casa coniugale sita in Piano di Sorrento (NA) alla Via Cavone n. 71 a , la quale l'abiterà unitamente alla figlia , Controparte_1 Per_3 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
4) dato atto che i figli maggiori della coppia, e , sono Persona_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, si obbliga a Parte_1 versare a , entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo Controparte_1 di € 460,00 a titolo di concorso al mantenimento della sola figlia , Per_3 maggiorenne ma non economicamente indipendente, rivalutabile secondo indici Istat in ragione d'anno a decorrere dall'1.05.2026, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui determinazione le parti fanno riferimento al protocollo sottoscritto dal COA presso l'intestato tribunale;
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano