TRIB
Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/06/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8567/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8567/2022 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Gabriella Ercoli contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CONVENUTI CP_2 C.F._2 con l'avv. Luca Carobbio
CONCLUSIONI
Per parte attrice: NEL MERITO:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità della scrittura privata denominata “Accettazione di
Vendita”, eventualmente anche ex art. 1427 cc. e/o per vessatorietà del patto e/o con ogni altra declaratoria del caso che il Giudice dovesse ritenere di dovere pronunciare in relazione alla narrativa e alle conclusioni formulate:
pagina 1 di 5 a) In via principale: condannare la convenuta soc. in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla integrale restituzione della provvigione versata da parte attrice ed ammontante ad € 58.560,00 iva compresa, in favore di parte attrice;
b) In via subordinata: condannare la convenuta in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di € 39.345,00 iva compresa, in favore di parte attrice;
c) condannare il convenuto , al pagamento delle somme di cui ai precedenti CP_2
punti a) o b), in via solidale, ovvero alternativa in ogni caso di mancata restituzione/pagamento, per qualsiasi motivo, delle somme da parte della società convenuta, nonché al risarcimento del danno anche non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa al Giudice, nella misura ritenuta di giustizia e che in questa sede si indica nella misura di € 10.000,00.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con rifusione integrale delle spese di lite, compreso rimborso forfettario, spese generali, anticipazioni esenti ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiede ammettersi prova per testi come da memoria istruttoria depositata.
Per parte convenuta:
In principalità e nel merito: respingersi le richieste attoree, infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: in caso di rimessione sul ruolo istruttorio ammettere le prove per interpello di parte attrice e per testi sulle seguenti circostanze: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore premesso che:
- in data 22.6.20 egli aveva stipulato contratto preliminare di compravendita con CP_4
e , in qualità di venditori, avente ad oggetto le unità immobiliari site in
[...] Parte_2
Comune di Iseo (BS) via Mier 33 e catastalmente identificate al fg. 24 part. 414 sub. 1, sub 2 e pagina 2 di 5 sub 3;
- era intervenuta, quale mediatrice immobiliare nell'affare, l' Controparte_1
(di seguito ) presso la sede della quale egli aveva sottoscritto
[...] Controparte_1
proposta di acquisto dell'immobile nella quale era prevista, in favore della agenzia, la dazione di una provvigione pari ad € 48.000,00 oltre IVA e, quindi, complessivamente € 58.560,00 integralmente dallo stesso versati;
- il contratto definitivo in un primo momento non veniva stipulato essendo sorta controversia tra le parti a seguito della scoperta della presenza di difformità edilizie nell'immobile, tanto che era stata instaurata procedura di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia (n. 582/21) con il coinvolgimento di tutte le parti compresa l'agenzia intermediatrice;
- nel corso delle discussioni apertesi nell'ambito della procedura di mediazione egli aveva scoperto che, l'agenzia, “traendo in inganno tutte le parti” e, diversamente dagli accordi precedentemente intervenuti, aveva incassato la provvigione da entrambi i contraenti;
- la procedura di mediazione si era conclusa con un accordo intervenuto tra esso attore e i venditori e successivamente era stato perfezionato il contratto definitivo di compravendita;
tutto ciò premesso, ritenendo palesemente eccessiva la complessiva somma percepita da
(€ 88.000,00 oltre IVA) in relazione a detta compravendita, e configurando Controparte_1
nel comportamento di , legale rappresentante della società, una vera e propria CP_2
truffa in danno delle parti, conveniva in giudizio e lo al fine di Controparte_1 CP_2 dichiarare la nullità/annullamento del contratto stipulato con l'agenzia per vizio del consenso o comunque stante la “vessatorietà del patto”, con conseguente condanna di Controparte_1 alla restituzione della provvigione versata da esso attore pari ad € 58.560,00 IVA compresa o, in subordine, dell'inferiore somma di € 39.345,00, importo corrispondente alla “differenza tra
l'abnorme e ingiustificata somma di € 58.560,00 (iva compresa) versata a titolo di caparra e la equa provvigione pari al 3% (di legge) eventualmente ritenuta ….dovuta all'agenzia e calcolata non sulla somma di € 530.000,00 quale prezzo di compravendita pattuito nel
pagina 3 di 5 preliminare, bensì sulla somma di € 525.000,00 che è stato in definitiva il vero e definitivo prezzo di compravendita a seguito della procedura di mediazione…”. Formulava altresì domanda di risarcimento del danno morale nei confronti del solo . Con le spese. CP_2
Si costituivano i convenuti contestando le deduzioni avversarie;
in particolare, in fatto, deducevano che mai era stato riferito alle parti che le spese di mediazione sarebbero state accollate da una sola delle parti né ciò era mai stato oggetto di trattativa;
al contrario, l'attore aveva, in sede di conferimento dell'incarico all'agenzia, sottoscritto un documento nel quale aveva accettato di riconoscere in favore della stessa la provvigione di € 48.000,00 oltre IVA, somma effettivamente corrisposta a seguito di emissione della relativa fattura da parte di
. Controparte_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande vanno rigettate.
L'attore in primo luogo chiede pronunciarsi l'annullamento del contratto stipulato con l'agenzia per vizio del consenso;
a fondamento della domanda, deduce che Controparte_1
“mentendo e traendo in inganno tutte le parti”, aveva incassato la Controparte_1
provvigione per l'intermediazione della compravendita da entrambe le parti, così percependo complessivamente l'importo “abnorme” di € 88.000,00 oltre IVA;
in particolare, sostiene l'attore che , in persona del rappresentante legale , lo aveva Controparte_1 CP_2
convinto, con non meglio specificati raggiri, che la provvigione sarebbe stata interamente a carico della parte venditrice mentre ai venditori era stato riferito che la provvigione sarebbe stata a carico del solo acquirente.
La tesi dell'attore è però smentita documentalmente dal contenuto dell'accordo stipulato con l'agenzia.
Nella proposta di acquisto sottoscritta dal (doc. 2 attore), infatti, la clausola 6 Pt_1
(compenso di mediazione e restituzione somme) rimanda all'allegato A) per la quantificazione della provvigione spettante all'agenzia; nel suddetto allegato (doc. 5 convenuta), sottoscritto pagina 4 di 5 sempre dal il corrispettivo per l'attività di mediazione è espressamente previsto in € Pt_1
48.000,00 oltre IVA. Ad ulteriore conferma, la fattura emessa da (doc. 3 Controparte_1
attore), all'esito della stipula del preliminare, è stata espressamente accettata dal e Pt_1
regolarmente saldata da quest'ultima.
A ciò va aggiunto che parte attrice, su cui gravava l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento per dimostrare sia l'affermato vizio nel processo formativo del consenso sia la condotta di controparte che tale vizio avrebbe determinato.
Infondata è anche la domanda di annullamento dell'accordo “in quanto vessatorio”; in primo luogo, va evidenziata la genericità della stessa allegazione non avendo l'attore neppure indicato la clausola contrattuale da ritenersi vessatoria non potendo ritenersi tale il contratto nel suo complesso;
secondariamente, è da escludere che tale vizio possa attenere alla misura della provvigione essendo stata quest'ultima determinata liberamente tra le parti (v. anche art. 34
Codice del Consumo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa (e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria) ed esclusa la maggiorazione richiesta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6713,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 07/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8567/2022 promossa da:
(C.F. ) ATTORE Parte_1 C.F._1 con l'avv. Gabriella Ercoli contro
(C.F. e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) CONVENUTI CP_2 C.F._2 con l'avv. Luca Carobbio
CONCLUSIONI
Per parte attrice: NEL MERITO:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione, accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità della scrittura privata denominata “Accettazione di
Vendita”, eventualmente anche ex art. 1427 cc. e/o per vessatorietà del patto e/o con ogni altra declaratoria del caso che il Giudice dovesse ritenere di dovere pronunciare in relazione alla narrativa e alle conclusioni formulate:
pagina 1 di 5 a) In via principale: condannare la convenuta soc. in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla integrale restituzione della provvigione versata da parte attrice ed ammontante ad € 58.560,00 iva compresa, in favore di parte attrice;
b) In via subordinata: condannare la convenuta in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione della somma di € 39.345,00 iva compresa, in favore di parte attrice;
c) condannare il convenuto , al pagamento delle somme di cui ai precedenti CP_2
punti a) o b), in via solidale, ovvero alternativa in ogni caso di mancata restituzione/pagamento, per qualsiasi motivo, delle somme da parte della società convenuta, nonché al risarcimento del danno anche non patrimoniale ex art. 2059 c.c. di cui si chiede la liquidazione in via equitativa al Giudice, nella misura ritenuta di giustizia e che in questa sede si indica nella misura di € 10.000,00.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con rifusione integrale delle spese di lite, compreso rimborso forfettario, spese generali, anticipazioni esenti ed accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Chiede ammettersi prova per testi come da memoria istruttoria depositata.
Per parte convenuta:
In principalità e nel merito: respingersi le richieste attoree, infondate in fatto e in diritto.
In via istruttoria: in caso di rimessione sul ruolo istruttorio ammettere le prove per interpello di parte attrice e per testi sulle seguenti circostanze: […]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'attore premesso che:
- in data 22.6.20 egli aveva stipulato contratto preliminare di compravendita con CP_4
e , in qualità di venditori, avente ad oggetto le unità immobiliari site in
[...] Parte_2
Comune di Iseo (BS) via Mier 33 e catastalmente identificate al fg. 24 part. 414 sub. 1, sub 2 e pagina 2 di 5 sub 3;
- era intervenuta, quale mediatrice immobiliare nell'affare, l' Controparte_1
(di seguito ) presso la sede della quale egli aveva sottoscritto
[...] Controparte_1
proposta di acquisto dell'immobile nella quale era prevista, in favore della agenzia, la dazione di una provvigione pari ad € 48.000,00 oltre IVA e, quindi, complessivamente € 58.560,00 integralmente dallo stesso versati;
- il contratto definitivo in un primo momento non veniva stipulato essendo sorta controversia tra le parti a seguito della scoperta della presenza di difformità edilizie nell'immobile, tanto che era stata instaurata procedura di mediazione avanti all'Organismo di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Brescia (n. 582/21) con il coinvolgimento di tutte le parti compresa l'agenzia intermediatrice;
- nel corso delle discussioni apertesi nell'ambito della procedura di mediazione egli aveva scoperto che, l'agenzia, “traendo in inganno tutte le parti” e, diversamente dagli accordi precedentemente intervenuti, aveva incassato la provvigione da entrambi i contraenti;
- la procedura di mediazione si era conclusa con un accordo intervenuto tra esso attore e i venditori e successivamente era stato perfezionato il contratto definitivo di compravendita;
tutto ciò premesso, ritenendo palesemente eccessiva la complessiva somma percepita da
(€ 88.000,00 oltre IVA) in relazione a detta compravendita, e configurando Controparte_1
nel comportamento di , legale rappresentante della società, una vera e propria CP_2
truffa in danno delle parti, conveniva in giudizio e lo al fine di Controparte_1 CP_2 dichiarare la nullità/annullamento del contratto stipulato con l'agenzia per vizio del consenso o comunque stante la “vessatorietà del patto”, con conseguente condanna di Controparte_1 alla restituzione della provvigione versata da esso attore pari ad € 58.560,00 IVA compresa o, in subordine, dell'inferiore somma di € 39.345,00, importo corrispondente alla “differenza tra
l'abnorme e ingiustificata somma di € 58.560,00 (iva compresa) versata a titolo di caparra e la equa provvigione pari al 3% (di legge) eventualmente ritenuta ….dovuta all'agenzia e calcolata non sulla somma di € 530.000,00 quale prezzo di compravendita pattuito nel
pagina 3 di 5 preliminare, bensì sulla somma di € 525.000,00 che è stato in definitiva il vero e definitivo prezzo di compravendita a seguito della procedura di mediazione…”. Formulava altresì domanda di risarcimento del danno morale nei confronti del solo . Con le spese. CP_2
Si costituivano i convenuti contestando le deduzioni avversarie;
in particolare, in fatto, deducevano che mai era stato riferito alle parti che le spese di mediazione sarebbero state accollate da una sola delle parti né ciò era mai stato oggetto di trattativa;
al contrario, l'attore aveva, in sede di conferimento dell'incarico all'agenzia, sottoscritto un documento nel quale aveva accettato di riconoscere in favore della stessa la provvigione di € 48.000,00 oltre IVA, somma effettivamente corrisposta a seguito di emissione della relativa fattura da parte di
. Controparte_1
Senza l'espletamento di attività istruttoria, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 6.3.25 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le domande vanno rigettate.
L'attore in primo luogo chiede pronunciarsi l'annullamento del contratto stipulato con l'agenzia per vizio del consenso;
a fondamento della domanda, deduce che Controparte_1
“mentendo e traendo in inganno tutte le parti”, aveva incassato la Controparte_1
provvigione per l'intermediazione della compravendita da entrambe le parti, così percependo complessivamente l'importo “abnorme” di € 88.000,00 oltre IVA;
in particolare, sostiene l'attore che , in persona del rappresentante legale , lo aveva Controparte_1 CP_2
convinto, con non meglio specificati raggiri, che la provvigione sarebbe stata interamente a carico della parte venditrice mentre ai venditori era stato riferito che la provvigione sarebbe stata a carico del solo acquirente.
La tesi dell'attore è però smentita documentalmente dal contenuto dell'accordo stipulato con l'agenzia.
Nella proposta di acquisto sottoscritta dal (doc. 2 attore), infatti, la clausola 6 Pt_1
(compenso di mediazione e restituzione somme) rimanda all'allegato A) per la quantificazione della provvigione spettante all'agenzia; nel suddetto allegato (doc. 5 convenuta), sottoscritto pagina 4 di 5 sempre dal il corrispettivo per l'attività di mediazione è espressamente previsto in € Pt_1
48.000,00 oltre IVA. Ad ulteriore conferma, la fattura emessa da (doc. 3 Controparte_1
attore), all'esito della stipula del preliminare, è stata espressamente accettata dal e Pt_1
regolarmente saldata da quest'ultima.
A ciò va aggiunto che parte attrice, su cui gravava l'onere della prova, non ha fornito alcun elemento per dimostrare sia l'affermato vizio nel processo formativo del consenso sia la condotta di controparte che tale vizio avrebbe determinato.
Infondata è anche la domanda di annullamento dell'accordo “in quanto vessatorio”; in primo luogo, va evidenziata la genericità della stessa allegazione non avendo l'attore neppure indicato la clausola contrattuale da ritenersi vessatoria non potendo ritenersi tale il contratto nel suo complesso;
secondariamente, è da escludere che tale vizio possa attenere alla misura della provvigione essendo stata quest'ultima determinata liberamente tra le parti (v. anche art. 34
Codice del Consumo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile e complessità bassa (e minimo per la fase istruttoria in assenza di attività istruttoria) ed esclusa la maggiorazione richiesta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 6713,00 oltre spese gen., IVA e CPA come per legge.
Brescia, 07/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 5 di 5