TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 dicembre 2024, iscritta al n. 3071 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 elettivamente domiciliata in BO, alla Via Brenta n. 1, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. C.F._2
112, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Gaggioli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20.9.2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15 luglio 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte II, serie C, n. 33).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio , Persona_1
a BO il 12 agosto 2014; che sono separati per effetto della sentenza n. 81/2025 emessa dal Tribunale di BO e pubblicata in data 24 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 15 luglio 2017 in Tuscania, trascritto nel Registro dei matrimoni di detto Comune dell'anno 2017 al n. 33 parte 2, serie B, ordinando al Comune di Tuscania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio:
2- Affidare il figlio minor ad entrambi i coniugi in via congiunta Persona_1
affinché ne curino di comune accordo l'educazione e la crescita nel rispetto dei suoi desideri ed inclinazioni.
3- Disporre che il minore sia collocato in prevalenza presso l'abitazione della madre e che il padre possa tenerlo con sé con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, che saranno concordati di volta in volta secondo le esigenze di lavoro del padre e della madre, andando a prenderlo a scuola e tenendolo con sé anche a dormire, accompagnandolo a scuola la mattina successiva o a casa della madre nei periodi di chiusura della scuola;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore
10 in periodo non scolastico o dall'uscita dalla scuola in periodo scolastico sino alla domenica sera dopo cena entro le ore 22;
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
4- Sempre con riguardo al minore statuire inoltre che: per le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio e con l'altro il 25 ed il 26 dicembre ed il 6 gennaio e così di seguito;
in occasione delle festività pasquali trascorra un anno con un genitore ed un anno con l'altro - e così di seguito alternativamente - la Pasqua e la pasquetta e che le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) saranno trascorse dal minore alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascuno dei coniugi potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il minore in occasione delle vacanze estive scolastiche. I periodi saranno comunicati all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e che, nel periodo o periodi che il minore trascorrerà con la madre, gli incontri con il padre sono sospesi;
dare atto che i ricorrenti potranno, di comune accordo, in ragione di specifiche esigenze del minore o degli stessi, modificare di volta in volta il calendario degli incontri e le modalità come qui concordati.
5- Disporre, in ragione della collocazione prevalente del minore presso la madre, che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio e fino al raggiungimento Per_1
dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo di euro 500,00 mensili. Detta somma sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dall'inizio del secondo anno dal dì della pubblicazione della sentenza parziale.
6- Statuire che i coniugi sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il minore, che saranno determinate secondo il
Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di BO ed il Tribunale di
BO che le parti dichiarano di conoscere e che qui si richiama.
7- Dare atto altresì che il sig riconosciuto l'apporto che la sig.ra Parte_2
ha dato alla famiglia in corso di coniugio anche dedicandosi in Parte_1
prevalenza alla crescita del bambino a scapito della sua crescita lavorativa ed altresì
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
alla possibilità dello stesso sig. di espletare la propria attività lavorativa, Parte_2
incrementandola sia con riguardo ai tempi sia con riguardo alla possibilità di intraprendere una seconda attività di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1
partire della emissione della sentenza di divorzio in poi a titolo di una tantum divorzile, il complessivo importo di euro 20.000,00= con le seguenti modalità: euro
10.000 nel mese di emissione della sentenza di divorzio ed euro 1.000 mensili dal mese successivo fino al saldo dei 20.000 euro totali e che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, che viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
8- Dare atto che la casa già coniugale sita in Sutri., loc. S. Anna n.1 è rimasta nella disponibilità del sig Parte_2
9- Dare atto che i coniugi, ad eccezione di quanto previsto sub 7) hanno definito, in sede di separazione, ogni rapporto di natura patrimoniale tra di essi intervenuto in corso di coniugio ad eccezione della divisione di beni, suppellettili, arredi ed elettrodomestici siti nella casa già coniugale che effettueranno quando la sig.ra si trasferirà in altra abitazione tenendo presenti le esigenze del Parte_1
figlio minor ”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in BO, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 5 di 5
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 4 dicembre 2024, iscritta al n. 3071 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 elettivamente domiciliata in BO, alla Via Brenta n. 1, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Rita Maria Portincasa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, al Viale Parioli n. C.F._2
112, presso lo studio dell'Avv. Eleonora Gaggioli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 20.9.2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15 luglio 2017 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Tuscania (VT), parte II, serie C, n. 33).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione è nato il figlio , Persona_1
a BO il 12 agosto 2014; che sono separati per effetto della sentenza n. 81/2025 emessa dal Tribunale di BO e pubblicata in data 24 febbraio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1- Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 15 luglio 2017 in Tuscania, trascritto nel Registro dei matrimoni di detto Comune dell'anno 2017 al n. 33 parte 2, serie B, ordinando al Comune di Tuscania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio:
2- Affidare il figlio minor ad entrambi i coniugi in via congiunta Persona_1
affinché ne curino di comune accordo l'educazione e la crescita nel rispetto dei suoi desideri ed inclinazioni.
3- Disporre che il minore sia collocato in prevalenza presso l'abitazione della madre e che il padre possa tenerlo con sé con le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, che saranno concordati di volta in volta secondo le esigenze di lavoro del padre e della madre, andando a prenderlo a scuola e tenendolo con sé anche a dormire, accompagnandolo a scuola la mattina successiva o a casa della madre nei periodi di chiusura della scuola;
a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore
10 in periodo non scolastico o dall'uscita dalla scuola in periodo scolastico sino alla domenica sera dopo cena entro le ore 22;
Pag. 2 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
4- Sempre con riguardo al minore statuire inoltre che: per le festività natalizie il minore trascorrerà alternativamente con un genitore il 24 dicembre, il 31 dicembre ed il 1° gennaio e con l'altro il 25 ed il 26 dicembre ed il 6 gennaio e così di seguito;
in occasione delle festività pasquali trascorra un anno con un genitore ed un anno con l'altro - e così di seguito alternativamente - la Pasqua e la pasquetta e che le altre festività civili e religiose (25 aprile, 1°maggio, 2 giugno, 1° novembre ed 8 dicembre) saranno trascorse dal minore alternativamente con ciascuno dei genitori;
ciascuno dei coniugi potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con il minore in occasione delle vacanze estive scolastiche. I periodi saranno comunicati all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno e che, nel periodo o periodi che il minore trascorrerà con la madre, gli incontri con il padre sono sospesi;
dare atto che i ricorrenti potranno, di comune accordo, in ragione di specifiche esigenze del minore o degli stessi, modificare di volta in volta il calendario degli incontri e le modalità come qui concordati.
5- Disporre, in ragione della collocazione prevalente del minore presso la madre, che il sig. corrisponda alla sig.ra a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo per il mantenimento del figlio e fino al raggiungimento Per_1
dell'indipendenza economica dello stesso, l'importo di euro 500,00 mensili. Detta somma sarà versata anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza di divorzio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a partire dall'inizio del secondo anno dal dì della pubblicazione della sentenza parziale.
6- Statuire che i coniugi sostengano, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il minore, che saranno determinate secondo il
Protocollo sottoscritto dall'Ordine degli Avvocati di BO ed il Tribunale di
BO che le parti dichiarano di conoscere e che qui si richiama.
7- Dare atto altresì che il sig riconosciuto l'apporto che la sig.ra Parte_2
ha dato alla famiglia in corso di coniugio anche dedicandosi in Parte_1
prevalenza alla crescita del bambino a scapito della sua crescita lavorativa ed altresì
Pag. 3 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
alla possibilità dello stesso sig. di espletare la propria attività lavorativa, Parte_2
incrementandola sia con riguardo ai tempi sia con riguardo alla possibilità di intraprendere una seconda attività di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, si obbliga a versare alla sig.ra a Parte_1
partire della emissione della sentenza di divorzio in poi a titolo di una tantum divorzile, il complessivo importo di euro 20.000,00= con le seguenti modalità: euro
10.000 nel mese di emissione della sentenza di divorzio ed euro 1.000 mensili dal mese successivo fino al saldo dei 20.000 euro totali e che le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, che viene effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
8- Dare atto che la casa già coniugale sita in Sutri., loc. S. Anna n.1 è rimasta nella disponibilità del sig Parte_2
9- Dare atto che i coniugi, ad eccezione di quanto previsto sub 7) hanno definito, in sede di separazione, ogni rapporto di natura patrimoniale tra di essi intervenuto in corso di coniugio ad eccezione della divisione di beni, suppellettili, arredi ed elettrodomestici siti nella casa già coniugale che effettueranno quando la sig.ra si trasferirà in altra abitazione tenendo presenti le esigenze del Parte_1
figlio minor ”. Per_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi del figlio.
Pag. 4 di 5 - TRIBUNALE DI VITERBO -
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Tuscania
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi Parte_1
e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in BO, nella camera di consiglio del 26 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
Pag. 5 di 5