Art. 1.
Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all' articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 aprile 1976, n. 219 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le dizioni contenute nell' articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223 : "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218"".
Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, operatori di esercizio, precedentemente collocati nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di esercizio e tecnici della carriera esecutiva in base all' articolo 1 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376 , a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono promossi, in soprannumero ad esaurimento, alla qualifica di operatore superiore, parametro 218. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 20 aprile 1976, n. 219 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le dizioni contenute nell' articolo 1 della legge 19 maggio 1975, n. 223 : "Gli impiegati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore superiore, parametro 218" devono intendersi, rispettivamente, come "Gli impiegati delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni" e "alla qualifica di operatore principale o equiparata, parametro 218"".