Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/06/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, all'udienza del 17 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8057/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mazzaglia, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,- codice fiscale rappresentato e difeso dalla dottoressa P.IVA_1
GN DA ,nella qualità di funzionaria delegata, ai sensi dell'art. 10 d.l. n°203 del
30/09/2005, n°203, convertito nella legge n° 248 del 2/12/2005,
-resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – accertamento requisiti assegno invalidità civile
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 23 agosto 2024 la ricorrente esponeva che in data 23 gennaio 2023 inoltrava domanda alla Commissione Medica dell'ASL di Catania per l'accertamento degli stati di invalidità civile onde essere sottoposta a visita medica collegiale per il riconoscimento del proprio grado di invalidità e di portatore di handicap in situazione di gravità;
di essere stata riconosciuta invalida in misura solo del 68%;
che essendo tale valutazione errata, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art.445-bis c.p.c.
che la CTU nominata confermava il giudizio espresso dalla Commissione.
1
“accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti Parte_1 sanitari per beneficiare del riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità, oltre che dell'ASSEGNO DI INVALIDITA' CIVILE in base al previo accertamento di verifica dell'esistenza dei requisiti sanitari che la legge preveda in tale materia, ossia di riduzione permanente della propria capacità lavorativa con una percentuale di invalidita' di almeno il 74%, e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio..”.
Si costituiva l' con memoria del 21.112024 e contestava la prospettazione avversaria. CP_2
Disposto l'espletamento di una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, la causa alla odierna udienza, in forza delle risultanze peritali, viene decisa nei termini che seguono, sulle conclusioni formulate da parte ricorrente a verbale.
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Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è in questo giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
2 Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, la CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che il ricorrente fosse affetto da patologie che ne determinavano una invalidità nella misura del 68%
e di conseguenza anche portatrice di handicap in situazione di non gravità.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo che la Parte_1
CTU nominata nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetta.
La CTU ora nominata nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando l'attribuzione all'opponente della predetta percentuale di invalidità e negando la sussistenza dei presupposti della richiesta prestazione.
In particolare la consulente dell'ufficio, muovendo dalla diagnosi di “Cardiopatia ipertensiva e moderata valvulopatia in soggetto già sottoposto a remota chiusura del Dotto di . Pregresso Per_1 ictus cerebrale con lieve emiparesi dx” ha quindi concluso nel senso che dette affezioni determinano una invalidità totale del 62% (settanta) alla luce delle vigenti tabelle ministeriali di cui al D.M del
5.2.92; quadro che conduce ad escludere anche la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 3 c. 3 della l. n. 104/92.
La relazione di CTU, peraltro incontestata nelle sue conclusioni ed immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8057/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
3 dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_2 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Catania 17 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Laura Renda
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