TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3789 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3881/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3881/2021 promossa da: con gli avv.ti SABRINA MOLTENI e EMILIANO TORCHIA Parte_1
PARTE ATTOREA
CONTRO
, con gli avv.ti MICHAEL BUSE e FANIA DAL ZOTTO Controparte_1
CP_2 [...]
Controparte_3
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per la parte attorea:
“Piaccia al Tribunale di Milano, ogni avversa eccezione respinta e disattesa, così giudicare:
NEL MERITO: previi gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare l' Controparte_1
, per le ragioni di cui in narrativa, al pagamento, in favore di della somma di
[...] Parte_1
€ 52.966,15 ovvero di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda istruttoria, oltre interessi al saggio legale dal dì del sinistro e dal dì dei singoli pagamenti al dì della pagina 1 di 6 domanda e al saggio maggiorato di cui all'art. 1284, co. 4 cod. civ. dal dì della domanda al dì del soddisfo;
IN PUNTO SPESE: con vittoria delle spese oltre Generali, IVA e C.P.A., e con l'ulteriore maggiorazione del 30%, essendo la citazione dell'11/01/2021 depositata con modalità telematiche, redatta con tecniche che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti nonché la navigazione all'interno dell'atto stesso secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come introdotto dall'art. 1, comma 1 lett. b D.M. 8 marzo 2018, n. 37.
Con distrazione delle spese legali ex art. 93 c.p.c., pro - quota ai sottoscritti avvocati, che si dichiarando anticipatari ed antistatari.
Si chiede inoltre la rifusione della quota parte delle spese di TU (euro 1.776,32 lorde, giusta fatture del TU n. 57 del 28.06.2023 e n. 102 del 10.07.2023 allegate) e la rifusione delle spese di CT (euro
1862,60 lorde, giusta fatture Dott. n. 29 del 02.03.2023 e n. 64 del 27.06.2023 allegate); Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca parziale dell'ordinanza in data 11/12/2022 e dell'ordinanza in data 13/12/2023, ai fini della prova del danno da fermo tecnico, ammettere i capitoli di prova orale n.
4), n. 5), n. 6), n. 7), n. 12), n. 13), n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, comma 2 c.p.c. di parte attrice datata 03/12/2021.”
Per l' : Controparte_1
“nel merito: rigettare le domande di parte attrice di accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo estero perché infondate;
nel merito in via subordinata: accertare il diverso grado di colpa dei conducenti coinvolti e per l'effetto ridurre le pretese attoree;
Per_ in via istruttoria: disporsi integrazione della TU depositata dall'Ing. al fine di accertare l'incidenza causale dell'eccesso di velocità della Tesla in relazione alle possibili conseguenze della collisione e quantificare il costo e durata delle riparazioni del medesimo veicolo Tesla relativamente ai danni che sarebbero derivati se la collisione fosse avvenuta con le stesse modalità del caso reale ma con velocità della Tesla non superiore a 50 km/h (cfr. TU, pag.28); ancora in via istruttoria: rigettarsi la prova per testi chiesta da parte attrice;
in ogni caso: spese e compensi rifusi.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio l' , Parte_1 Controparte_1
e affermando: che in data 23/9/2018 si era Controparte_4 Controparte_3 verificato un sinistro stradale tra l'autovettura Tesla facente capo alla società attorea in qualità di utilizzatrice in forza di un contratto di leasing e l'autovettura Mini con targa straniera di proprietà di pagina 2 di 6 ed assicurata con la summenzionata compagnia straniera, e chiedendo la Controparte_4
Contr condanna dell' l risarcimento dei danni lamentati.
L , costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree. Controparte_1
non si è costituito in giudizio ed è contumace relativamente all'azione diretta Controparte_4
Contr esercitata nei confronti dell'
Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le istanze di prova orale avanzate dalla parte attorea nella relativa memoria di cui all'art. 183 co. 6, n. 2 cpc, posto che i capitoli dedotti sono relativi a circostanze di carattere generico, valutativo e documentale (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14) e di carattere generico e valutativo (cap. 6, 7, 13); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio in relazione sia alla dinamica del sinistro sia ai danni subiti nell'incidente dal veicolo facente capo alla parte attorea.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto della valutazione, come previsto dall'art. 195 cpc, delle osservazioni formulate dalla parte convenuta sulla relazione peritale- il TU ha accertato in relazione alla dinamica del sinistro:
o che l'incidente si era verificato “nella zona urbana di Milano, nel Piazzale Cimitero
Monumentale, al bivio tra via Luigi Novo e via Procaccini” e che “il tratto di strada interessato dal sinistro è gravato da limite di velocità di 50 km/h”;
o che il conducente dell'autovettura Tesla percorreva “il Piazzale Cimitero Monumentale
a Milano in direzione di via Luigi Nono” e che “giunto all'altezza del bivio, il cui ramo sinistro conduce verso la via Procaccini” manteneva “una velocità compresa tra 62 e 78 km/h, apprestandosi ad imboccare la via Luigi Nono”, “mantenendosi in prossimità della mezzeria della carreggiata (sulla destra rispetto alla linea virtuale di mezzeria)”;
o che nella parte sinistra della carreggiata l'autovettura Mini “a velocità moderata” procedeva “verso la via Luigi Nono mantenendosi in prossimità della mezzeria della carreggiata (a sinistra rispetto alla linea virtuale di mezzeria)”;
o che la Tesla effettuava una “manovra di sorpasso a destra” della e che CP_6 quest'ultima, nel momento in cui veniva affiancata dall'autovettura Tesla in fase di sorpasso, deviava “verso destra, andando ad intersecare la traiettoria della Tesla”;
o che “entrambi i conducenti hanno concorso alla produzione del sinistro”, ponendo in essere i seguenti comportamenti “imprudenti”: il conducente delle Tesla procedeva ad una “velocità superiore al limite vigente e non commisurata alle circostanze di tempo e
pagina 3 di 6 di luogo” ed il conducente della ambiava traiettoria “spostandosi da sinistra verso CP_6
destra sulla carreggiata, senza assicurarsi preventivamente di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada”, e segnatamente al conducente della Tesla “che aveva già̀ occupato la parte di carreggiata” che il conducente della si apprestava ad impegnare”; CP_6
- dagli elementi sopra esposti emerge che entrambi i conducenti hanno tenuto un comportamento imprudente idoneo a concorrere nella determinazione dell'incidente, in quanto il conducente della Tesla al momento del sinistro procedeva ad una “velocità superiore al limite vigente e non commisurata alle circostanze di tempo e di luogo”, mentre il conducente della aveva CP_6
“cambiato traiettoria, spostandosi da sinistra verso destra sulla carreggiata, senza assicurarsi preventivamente di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada” e su tale ultimo aspetto il TU ha precisato che l'“arrivo della Tesla da tergo” era “certamente avvistabile” dal conducente della ne consegue che in relazione CP_6 alla causazione dell'incidente appare sussistere un concorso di colpa di entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, nella misura del 50%;
- con riferimento ai danni subiti nel sinistro in oggetto dal veicolo facente capo alla parte attorea, la consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, considerata l'intrinseca coerenza ed il carattere esauriente dell'indagine svolta- ha accertato “con riguardo ai costi di riparazione” che “parte attrice ha presentato la fattura di acconto (doc.9 –
16.880,36 € + IVA) e la fattura di saldo (doc.10 – 13.810,56 € + IVA) relative alla riparazione da parte della carrozzeria/officina autorizzata TESLA, il cui importo Controparte_7 ammonta complessivamente a € 30.690,92 € oltre IVA”, valutando: che “i ricambi elencati” sono “coerenti con i danni documentati e riferibili al sinistro in esame”; che “il costo dei ricambi (ai quali la carrozzeria ha applicato uno sconto del 10%) appare congruo ai prezzi di mercato”; e che “il costo della manodopera (10.494,00 €) in considerazione della tariffa oraria applicata dalle officine autorizzate TESLA (110,00 € + IVA) corrisponde a 95,4 ore, quantità che risulta congrua in relazione alle attività di meccanica e carrozzeria necessarie alla riparazione”;
- il costo del canone pattuito nel contratto di leasing stipulato in relazione all'autovettura successivamente incidentata ed altri costi contrattualmente previsti nell'accordo di locazione finanziaria non costituiscono voce di danno risarcibile, in quanto l'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito, ed altri obblighi pattuiti in relazione al bene, derivano dal contratto stipulato dalla parte attorea precedentemente al sinistro e quindi i costi derivanti pagina 4 di 6 dall'adempimento di tali obblighi non costituiscono una spesa che derivi causalmente dal sinistro e perciò non ne costituiscono una “conseguenza” ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c.;
- tenuto conto di quanto accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio in relazione ai costi di riparazione del veicolo, considerato che nella comparsa conclusionale la parte attorea ha ridotto ad Euro 34.742,12 l'ammontare della richiesta relativa ai costi di riparazione e che quanto Contr dedotto a precisazione della limitazione dell'importo richiesto non è stato contestato dall' e tenuto conto della sussistenza di un concorso di colpa nella causazione del sinistro nella misura pari al 50%, si liquida in favore della parte attorea l'importo di Euro 17.371,06, somma liquidata in moneta attuale;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento di danno e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto l' deve essere Controparte_1
condannato al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 17.371,06, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore degli avv.ti Controparte_1
Sabrina Molteni ed Emiliano Torchia, procuratori della parte attorea, vista l'istanza di questi ultimi, liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 1.862,60.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico dell' Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna l' al pagamento in favore della parte attorea della Controparte_1
somma di Euro 17.371,06, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna l alla rifusione in favore degli avv.ti Sabrina Molteni Controparte_1
ed Emiliano Torchia, procuratori della parte attorea, delle spese di lite liquidate in Euro 786,00 per pagina 5 di 6 esborsi ed Euro 3.800,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali al
15%, oltre ad iva e cpa, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo ctp nella misura di Euro 1.862,60;
3. pone a carico dell' le spese della ctu espletata. Controparte_1
Milano, 08/05/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 6 di 6