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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 10/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Vincenza Maniaci ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 819/2023 avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione promossa da
SE IS, nato a [...] il [...] (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Paratore, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio Territoriale ICQRF Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore.
- OPPOSTA CONTUMACE
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.06.2024, depositate regolarmente le note scritte da parte opponente nella dichiarata contumacia dell'ASP opposta, il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, il giudizio trae origine dalla domanda proposta da CO RI, per l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 2023/0097 del 20.06.2023, notificata il 28.06.2023, con la quale il Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste intimava il pagamento della sanzione amministrativa pari ad € 17.582,06 irrogata per la violazione
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degli artt. 2 e 3 della legge n.898 del 23/12/1986, per sanzione amministrativa, adottata in virtù del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n.504/14 di Prot.
Sez. P.G./2017 del 27.05.2019, redatto dalla Sezione di Polizia Giudiziaria – Carabinieri
- Unità Tutela Forestale Ambientale Agroalimentare per ritenuta indebita percezione per le campagne 2012 e 2103 di aiuti comunitari. La contestazione della suddetta violazione veniva effettuata mediante notifica in data 11.06.2019.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza sulla scorta dei seguenti motivi: in via preliminare deducendo di avere impugnato presso il Tribunale di Catania, la cartella di pagamento n. 29320200036734326000, avente ruolo n. 3777/2020 inerente il recupero, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell' l'Agea, della sorte capitale di € 37.368,44 di detti contributi, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica e che in quel giudizio non sono stati prodotti gli atti prodromici sottesi alla cartella.
1) Carenza del potere di emissione dell'ordinanza ingiunzione, trattandosi di somme erogate dall'A.G.E.A. (AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura), ente statale con propria autonomia che svolge funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore nell'ambito dell'erogazione dei fondi dell'Unione europea ai produttori agricoli.
2) Illegittimità della pretesa per decadenza, per essere stata la somma complessiva di €
17.582,06 erogata dall'A.G.E.A. nelle date 07.01.2013 (per € 9.083,13), 24.01.2014 (per
€ 8.164,19) e 30.06.2014 (per € 334,74) mentre il verbale di contestazione è stato notificato l'11.06.2019 oltre il termine di novanta giorni ex art. 14 Legge n.689 del 1981.
3) Prescrizione, ex art. 28 L. 689/81, del diritto a riscuotere le somme a titolo di sanzioni amministrative dal giorno della commessa violazione alla notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 11/06/2019 in relazione a quanto corrisposto in data
07.01.2013 e 24.01.2014 dovendosi al più rideterminare la sanzione solo sulla somma pari per € 334,74 erogata in data 24/05/2019.
Con decreto del 03.08.2023 veniva sospesa l'ordinanza ingiunzione impugnata e fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 127 ter c.p.c. per il 10.10.2023.
Sebbene regolarmente destinatario della notifica del ricorso e del decreto del 03.06.2023 il MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
– Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e Repressione frodi dei prodotti agroalimentari non riteneva di costituirsi in giudizio e ne veniva, conseguentemente, dichiarata la contumacia.
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L'opposizione è fondata, nei termini di seguito esplicitati.
Per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a Sezioni Unite dalla
Suprema Corte ( n. 26242-3/2014; n. 9936/2014).
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante. Prova che nella specie non è stata fornita, restando il Ministero opposto
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contumace ed omettendo le allegazioni a suo carico richieste con il decreto del
03.08.2023.
Sul punto ritiene questo Giudice che, sulla scorta degli atti prodotti e degli elementi di causa, in mancanza di ulteriori prove fornite in sede di giudizio, il Ministero opposto non ha dato prova delle ragioni dell'irrogata sanzione.
Pertanto, in mancanza di molteplici elementi legittimanti l'adottata ingiunzione, non può ritenersi raggiunta la prova circa la legittimità e correttezza dell'accertamento e della procedura sanzionatoria.
In ogni caso va peraltro rilevato come nel merito l'opposizione risulti comunque fondata atteso che l'Amministrazione in forza dell'onere della prova su di essa gravante non ha fornito alcuna prova - nei termini sopra detti – della sussistenza delle violazioni contestate.
Le ragioni della decisione e la contumacia del Ministero opposto, costituiscono giustificato motivo per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da CO RI annulla l'ordinanza ingiunzione n. 2023/0097 del 20.06.2023, notificata il 28.06.2023, emessa dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ed ogni atto ad essa prodromico e conseguente;
Compensa interamente le spese di giudizio.
Così deciso in Enna il 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Vincenza Maniaci
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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