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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 18/06/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1332/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 18.6.2025
PROMOSSO DA
Parte_1
avv. TENTARELLI Ettore, V.le L. Muzii, 100 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv.ti DE MARZO Manuela e DI GREGORIO Pier Paolo, c/o , V.le Marconi 334 - Pescara CP_1
OGGETTO: INFORTUNIO SUL LAVORO
Conclusioni: come da verbale in data 18.6.2025.
Con ricorso depositato il 29.7.2024 conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1 il riconoscimento della inabilità permanente al lavoro derivata da un infortunio sul lavoro in data
21.12.2020, in misura superiore rispetto a quella già accertata in sede amministrativa (12%, che aveva comportato la costituzione di una rendita per una invalidità complessiva del 24%, tenuto conto del quadro invalidante di natura extralavorativa di cui l'assicurata era portatrice per atrofia muscolare spinale tipo III), ed il conseguente adeguamento dell'indennizzo ovvero della rendita di legge. Tanto “(…) a decorrere dalla data di costituzione della rendita stessa o, in subordine dalla data della revisione”. Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto resisteva alla domanda, riportandosi agli accertamenti compiuti in sede amministrativa. In via preliminare l' deduceva l'inammissibilità l'opposizione avverso l'originario CP_1 provvedimento del 23.9.2021 che aveva accertato la suddetta percentuale del 12% (in quanto tardivamente proposta in sede amministrativa in violazione del termine di 60 giorni dalla decisione e di cui all'art. 104 del D.P.R. 1124/1965), con conseguente ammissibilità della presente CP_1 domanda (che comunque l'Ente contestava nel merito) solo con decorrenza dalla data del procedimento di revisione (che si era concluso con provvedimento in data 23.11.2023 di conferma dell'invalidità già accertata al 23.9.2021) Era espletata una consulenza tecnica d'ufficio. Quindi in data odierna, avuta luogo la discussione della causa, la controversia viene decisa con sentenza con motivazione contestuale letta in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il C.T.U., sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, è pervenuto alla conclusione che i postumi dell'infortunio “de quo” comportano inabilità permanente al lavoro nella seguente misura: 15% con decorrenza dalla revisione in data 24.10.2023; con conseguente aggiornamento della rendita per una invalidità complessiva del 28%.
Il CTU in particolare ha reso le seguenti conclusioni: “La ricorrente in conseguenza e Parte_1 per causa dell'infortunio sul lavoro di cui è rimasta vittima in data 21/12/2020 ha riportato la seguente menomazione “Esiti di frattura sovracondiloidea femore sinistro trattata chirurgicamente con residua limitazione funzionale flesso-estensoria ginocchio omolaterale” valutata dall' CP_1 nella misura pari al 12% con conseguente costituzione di una rendita pari al 24% tenuto conto del quadro invalidante di natura extralavorativa di cui l'assicurata era portatrice (atrofia muscolare spinale tipo III). All'esito delle indagini tecniche eseguite è stato possibile documentare un'apprezzabile evoluzione peggiorativa del quadro invalidante secondario al predetto infortunio sul lavoro, attualmente valutabile nella misura del 15% (quindici per cento), con conseguente aggiornamento della rendita al 28% (ventotto per cento) a decorrere dall'epoca della revisione passiva del 24/10/2023”. Inoltre, nel valutare le osservazioni medico-legali sottopostele dalla difesa attorea, il CTU ha reso i seguenti chiarimenti: “(…) osservazioni alla relazione di CTU medico legale (…) In esse si contestano le conclusioni valutative rassegnate dalla scrivente sia in ordine alla quantificazione del grado invalidante ascrivibile alla lesione secondaria all'infortunio sul lavoro oggetto di valutazione, sia in ordine alla valutazione complessiva della rendita (tenuto conto della preesistenza extralavorativa), sia in ordine alla decorrenza (…) Passando ad analizzare in dettaglio le osservazioni mosse dal procuratore della ricorrente si precisa come la determinazione del danno complessivo pari al 28% non possa essere posizionata all'epoca della data di costituzione della rendita (16/09/2021) in quanto nel mese di aprile 2022 l'assicurata ha subito un nuovo intervento chirurgico a carico dell'arto inferiore sinistro che di fatto rappresenta l'unico elemento valido per poter sostenere una effettiva evoluzione peggiorativa del quadro invalidante residuato a carico dell'arto lesionato in occasione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa. In tal senso pertanto si ribadisce come il quadro invalidante pari al 15%, stimato dalla scrivente per gli esiti menomativi dell'infortunio sul lavoro oggetto di valutazione, debba necessariamente essere posizionato all'epoca della revisione (24/10/2023) e di conseguenza l'aggiornamento della rendita al 28% va necessariamente posizionato alla medesima epoca. Per quanto concerne invece le contestazioni mosse dal procuratore in ordine alla metodologia valutativa utilizzata da questo CTU sia per la stima del quadro invalidante residuato a carico dell'arto inferiore sinistro a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dalla perizianda che del conseguente grado invalidante complessivo, tenuto conto della preesistenza extralavorativa, duole precisare quanto segue. Secondo i consolidati criteri di valutazione previsti dalla dottrina medico legale per gli esiti menomativi della lesione riportata dalla perizianda in occasione dell'infortunio sul lavoro per cui è causa (frattura diafisaria femore sinistro) si è dovuto necessariamente procedere per analogia utilizzando le voci menomative disponibili nell'ambito delle tabelle di legge di cui al DM 12 luglio 2000 ed in particolare: -la voce n. 272 “Esiti di frattura di femore apprezzabili con indagini strumentali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale” per cui è prevista una valutazione fino a 8%; -la voce n. 273 “Anchilosi rettilinea del ginocchio (180°)” per cui è prevista una valutazione pari al 23%. Orbene tenuto conto dei predetti riferimenti valutativi, integrati con gli elementi valutativi emersi nel corso delle operazioni peritali, si deve necessariamente concludere per una valutazione intermedia pari al 15% per la effettiva menomazione residuata a carico della perizianda come dettagliatamente descritta: “Esiti di frattura sovracondiloidea femore sinistro trattata chirurgicamente con residua limitazione funzionale flesso-estensoria del ginocchio omolaterale”. Per quanto riguarda infine la valutazione complessiva della rendita pari al 28% indicata da questo CTU si precisa come essa derivi dalla corretta applicazione della formula Gabrielli prevista nei casi di specie, sempre secondo consolidata dottrina medico legale, ovvero DA = (capacità preesistente - capacità residuata dopo l'infortunio) / capacità preesistente. Orbene tenuto conto che il quadro menomativo preesistente derivante dalla infermità di natura neurodegenerativa di cui l'infortunata risultava essere portatrice (atrofia muscolare spinale – SMA – tipo 3), sulla scorta degli elementi valutativi emergenti dalla documentazione sanitaria versata in atti (relazione specialistica del 25/11/2020 citata dallo stesso procuratore nelle proprie osservazioni), può essere ragionevolmente stimato nella misura del 45% - per analogia con la voce tabellare n. 146
(paraparesi con deficit di forza lieve, deambulazione deficitaria possibile senza appoggio) - ne deriva una valutazione complessiva pari al 27,27% che questo CTU ha inteso arrotondare per eccesso (28%) alla luce della indubbia concorrenza delle menomazioni sulla funzione ortostatica e deambulatoria. In tal senso pertanto si rendono i chiarimenti richiesti e si confermano le conclusioni valutative rassegnate nella relazione di CTU medico legale già trasmessa alle parti le quali si intendono rafforzare con le presenti note suppletive”. Ritiene il giudicante di doversi conformare a tali conclusioni, adeguatamente motivate.
La domanda va dunque accolta nei sensi innanzi indicati, con le conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Ne consegue altresì l'assorbimento di ogni eccezione preliminare sollevata dall' , alla luce CP_1 della decorrenza accertata dal CTU. Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza.
Non sembra infatti potersi disporre la compensazione delle spese del giudizio domandata dall' , non ricorrendo una ipotesi di soccombenza (parziale) dell'attore, considerato che nel CP_1 ricorso la decorrenza “dalla data della revisione” è stata comunque specificamente richiesta, seppure in via subordinata, e non trattandosi di domanda autonoma e distinta rispetto a quella avanzata in via principale (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26043 del 17/11/2020, Rv. 659920 - 01). Le spese di ctu vengono poste ad integrale carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
dichiara che presenta postumi di infortunio sul lavoro in data 21.12.2020 che Parte_1 comportano inabilità generica lavorativa nella seguente misura: 15% con decorrenza dalla revisione in data 24.10.2023; con conseguente aggiornamento della rendita per una invalidità complessiva del 28%, con la suddetta decorrenza;
per l'effetto condanna l' ad adeguare e corrispondere la relativa rendita con pari CP_1 decorrenza, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991; condanna l' a rifondere alla parte attrice le spese del giudizio, che liquida in complessivi CP_1
€1.800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore di: avv. TENTARELLI Ettore;
pone ad integrale carico dell' le spese di ctu, come separatamente liquidate. CP_1
Così deciso in data 18.6.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Andrea Pulini)