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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 436/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 436/2025 promosso da:
rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo del Foro di Ragusa, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modica (RG) alla Via Sorda Sampieri, n. 27;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio , chiedendo Parte_1 CP_2
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire le somme erogate dall a CP_2
sulla pensione di inabilità civile n. 044-560003914375, per il periodo CP_3
da gennaio 2022 a novembre 2024, pari ad euro 7.791,19, oggetto della nota del CP_2
18.11.2024.
Eccepiva, anzitutto, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, nel merito, la non ripetibilità dell'indebito.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, richiamando i principi elaborati dalla S.C. sulla irripetibilità dell'indebito assistenziale e, in particolare, Cass. 24180/2022, Cass.
n. 13223/2020 e Cass. 28771/2018, evidenziava che, trattandosi di indebito assistenziale, esso risultava ripetibile solo a partire dal momento di adozione del formale provvedimento di accertamento portato ad effettiva conoscenza del percipiente - e, quindi, nel caso di specie, dal momento della ricezione della nota oggetto del presente giudizio – e, ciò, ad eccezione delle ipotesi suscettibili di escludere qualsivoglia affidamento dell'accipiens; ipotesi non sussistenti nel caso di specie, avendo l'istante sempre comunicato all'Erario i propri redditi.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via cautelare, ritenute le tempistiche, all'instaurazione del contraddittorio si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad CP_2
€. 7.791,19 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da Gennaio 2022 a Novembre 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' CP_2
b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto CP_2
eventualmente recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte CP_2
ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista CP_2
per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.
- In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 28.05.2025, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
L rilevava l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione e deduceva, nel CP_1
merito, che, trattandosi di prestazione collegata al reddito, esisteva, in materia, una discrasia fisiologica inevitabile tra l'erogazione della prestazione ed l'appurabilità del dato reddituale, non imputabile all , evidenziando, dunque, la Controparte_4
tempestività dell'azione d recupero e la ripetibilità dell'indebito.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Giova premettere che l'azione esperita, correttamente qualificata, è di accertamento negativo del diritto dell di ripetere le somme erogate. CP_2 Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di CP_2
restituire le somme percepite e di cui nega la natura indebita.
Sulla base di tali premesse, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per mancanza di motivazione.
Sul punto, si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Ente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, L. n. 2248 del 1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai, in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
2.3. Ciò posto, l'indebito oggetto di causa è scaturito dall'accertamento dell'insussistenza, a far data dal gennaio 2022, dei requisiti reddituali contemplati dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale in godimento.
L'indebito in esame riguarda, dunque, una prestazione di natura assistenziale
(pensione di inabilità civile) erogata dall in difetto del requisito reddituale. CP_2
Parte ricorrente, a supporto della domanda, ha evidenziato - tra l'altro - la propria buona fede e difetto di dolo, nonché l'errore in cui è incorso l che ha erogato la CP_2
prestazione indebita, pur avendo conoscenza della situazione reddituale dell'assicurato.
2.4. A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tema di indebito assistenziale (così come in materia di indebito previdenziale), l'istante, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del proprio obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. sent. n. 198/2011; sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie di ripetizione dell'indebito, con carico sul pensionato, v. Cass. n. 18046 del 4.8.2010, n. 15550/2019).
Nella fattispecie in controversia, il ricorrente non ha contestato l'accertata insussistenza, a far data dal gennaio 2022, dei requisiti reddituali contemplati dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale in godimento;
di talché, non sussistendo il diritto dell'istante alla fruizione della prestazione assistenziale, l'indagine deve spostarsi sul versante della irripetibilità di somme certamente indebite.
2.5. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, con la sentenza n. 15759/2019, la S.C. ha ribadito il fermo principio (v. già Cass. sent. n. 28771/2018, n. 11921/2015, n.
1446/2008), secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono di regola destinate a soddisfare bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1); detto regime si fonda, per le prestazioni previdenziali, su una disciplina derogatoria (L. n. 88 del 1989 e s.m.) che, alla luce dell'art. 38 Cost., individua un principio di settore, in forza del quale è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431), mentre, per le prestazioni assistenziali, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale per l'insorgenza del diritto (v., quanto alla disciplina ad hoc: l'art. 3 ter D.L.
n. 850 del 1976, conv. L. n. 29 del 1977, che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
l'art. 3, co. 9 D.L. n.
173 del 1988 conv. L. n. 291 del 1988, secondo cui, con decreto del Ministro del
Tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza in capo al beneficiario dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità e per disporne la revoca in caso d'insussistenza di tali requisiti senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
l'art. 37, co. 8 L. n. 448 del 1998, che prevede la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e, dunque, con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell;
l'art. 5, co. 4 e 5 D.P.R. n. 698 del 1994, secondo cui gli organi CP_2
preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti;
l'art. 20 L. n. 102 del 2009, che demanda all di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei CP_2
titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità).
Orbene, l'art. 13 L. n. 412 del 1991, che ha novellato l'art. 52, L. n. 88 del 1989, concerne dichiaratamente le prestazioni previdenziali, sicché non è applicabile al caso di specie, che involge una prestazione assistenziale.
Per contro, la disciplina della ripetibilità, in materia, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, pur postulando i diversi regimi, quale minimo comune denominatore, la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass. civ. n. 24180/2022).
Sul punto, è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre
2018, che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1° ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048), e, quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, risultando, invece, abrogata la
L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, D.P.R.
n. 698 del 1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e, ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
- specifiche regole ricorrono, poi, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, poiché, in tal caso, l'art. 37, co. 8, della L. n. 448 del 1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e, dunque, con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell CP_2
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n. 26036 del 2019, secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e, ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e Cass. n. 13223 del 2020, ove è statuito
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28771/2018, ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Ancora, con la sentenza n. 13223 del 2020, la Suprema Corte ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall ”, e, CP_2
ancora, “in nessun caso, si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_2
quindi l già conosce. In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n.
326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_2
allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l CP_2
conosce o ha l'onere di conoscere”.
Orbene, l'indebito in esame, comunicato dall con la lettera del 18.11.2024, CP_1
riguarda il periodo da gennaio 2022 a novembre 2024 e trae origine dal mutamento della situazione reddituale del ricorrente.
Non è stato contestato che parte ricorrente, durante il periodo controverso, abbia assolto gli obblighi di comunicazione previsti in materia, presentando, più nello specifico, il Modello 730 e la Certificazione Unica.
L era, quindi, a conoscenza della situazione reddituale del sig. CP_1 CP_3
relativa al periodo dal gennaio 20202 al novembre 2024.
L'amministrazione, peraltro, non ha dedotto, né provato elementi idonei a configurare il dolo o ad escludere l'affidamento dell'assicurato.
La prestazione non dovuta si riferisce al periodo da gennaio 2022 a novembre 2024 e il provvedimento di recupero è successivo (18.11.2024). CP_2
Ne deriva che, trattandosi di indebito assistenziale, le somme risultano ripetibili solo dal momento di adozione del formale provvedimento di accertamento portato ad effettiva conoscenza del percipiente e, quindi, nel caso di specie, dal momento della ricezione della nota oggetto del presente giudizio.
Ne discende, pertanto, l'irripetibilità dell'indebito di euro 7.791,19, oggetto della nota del 18.11.2024, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens - non potendosi CP_2
applicare l'art. 2033 c.c. - né sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato.
In conclusione, il ricorso va accolto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa è compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e che non è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara irripetibili le somme erogate dall a sulla pensione di CP_2 CP_3
inabilità civile n. 044-560003914375, per il periodo da gennaio 2022 a novembre
2024, pari ad euro 7.791,19, oggetto della nota del 18.11.2024. CP_2
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00, oltre CP_2
IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 436/2025 promosso da:
rappresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso, Parte_1
dagli Avv.ti Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo del Foro di Ragusa, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Modica (RG) alla Via Sorda Sampieri, n. 27;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 28.04.2025 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio , chiedendo Parte_1 CP_2
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire le somme erogate dall a CP_2
sulla pensione di inabilità civile n. 044-560003914375, per il periodo CP_3
da gennaio 2022 a novembre 2024, pari ad euro 7.791,19, oggetto della nota del CP_2
18.11.2024.
Eccepiva, anzitutto, l'illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, e, nel merito, la non ripetibilità dell'indebito.
Sotto tale ultimo profilo, in particolare, richiamando i principi elaborati dalla S.C. sulla irripetibilità dell'indebito assistenziale e, in particolare, Cass. 24180/2022, Cass.
n. 13223/2020 e Cass. 28771/2018, evidenziava che, trattandosi di indebito assistenziale, esso risultava ripetibile solo a partire dal momento di adozione del formale provvedimento di accertamento portato ad effettiva conoscenza del percipiente - e, quindi, nel caso di specie, dal momento della ricezione della nota oggetto del presente giudizio – e, ciò, ad eccezione delle ipotesi suscettibili di escludere qualsivoglia affidamento dell'accipiens; ipotesi non sussistenti nel caso di specie, avendo l'istante sempre comunicato all'Erario i propri redditi.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- In via cautelare, ritenute le tempistiche, all'instaurazione del contraddittorio si chiede che venga sospesa l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati;
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall' in p.l.r.t. pari ad CP_2
€. 7.791,19 o nella diversa o maggiore somma ritenuta di giustizia per il periodo che va da Gennaio 2022 a Novembre 2024, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' CP_2
b) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l' – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto CP_2
eventualmente recuperato e trattenuto dall' o restituito in buona fede da parte CP_2
ricorrente, maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista CP_2
per i collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi già da ora antistatari.
- In estremo subordine compensare le spese legali considerata la giurisprudenza favorevole in tema di indebito assistenziale”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 28.05.2025, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del CP_2
ricorso.
L rilevava l'infondatezza dell'eccepito vizio di motivazione e deduceva, nel CP_1
merito, che, trattandosi di prestazione collegata al reddito, esisteva, in materia, una discrasia fisiologica inevitabile tra l'erogazione della prestazione ed l'appurabilità del dato reddituale, non imputabile all , evidenziando, dunque, la Controparte_4
tempestività dell'azione d recupero e la ripetibilità dell'indebito.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 10.06.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, dunque, accolto per le ragioni di seguito indicate.
2.2. Giova premettere che l'azione esperita, correttamente qualificata, è di accertamento negativo del diritto dell di ripetere le somme erogate. CP_2 Oggetto del giudizio, detto altrimenti, non è certamente la legittimità del provvedimento dell ma la sussistenza o meno dell'obbligo del ricorrente di CP_2
restituire le somme percepite e di cui nega la natura indebita.
Sulla base di tali premesse, va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di illegittimità della comunicazione di indebito per mancanza di motivazione.
Sul punto, si rileva, invero, che la più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non sussistono argomentate ragioni per discostarsi, ha statuito che dalla natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato deriva che l'inosservanza, da parte del competente Ente previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla L. n. 241 del 1990, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza alcuna sul rapporto obbligatorio avente ad oggetto tale prestazione, dal momento che il rapporto giuridico previdenziale, nascendo ex lege al verificarsi dei requisiti previsti, è interamente devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non operando in proposito i divieti riconducibili alla previsione dell'art. 4, L. n. 2248 del 1865, all. E, e ne ha logicamente derivato che, stante l'indifferenza del procedimento amministrativo rispetto alla consistenza della sua situazione soggettiva, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale su eventuali disfunzioni procedimentali addebitabili all'istituto o su una carente o insufficiente motivazione del provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai, in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (in questi termini, espressamente, Cass. nn. 2804 del 2003 e 9986 del 2009, alle quali ha dato seguito, tra le più recenti, Cass. n. 20604 del 2014).
2.3. Ciò posto, l'indebito oggetto di causa è scaturito dall'accertamento dell'insussistenza, a far data dal gennaio 2022, dei requisiti reddituali contemplati dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale in godimento.
L'indebito in esame riguarda, dunque, una prestazione di natura assistenziale
(pensione di inabilità civile) erogata dall in difetto del requisito reddituale. CP_2
Parte ricorrente, a supporto della domanda, ha evidenziato - tra l'altro - la propria buona fede e difetto di dolo, nonché l'errore in cui è incorso l che ha erogato la CP_2
prestazione indebita, pur avendo conoscenza della situazione reddituale dell'assicurato.
2.4. A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tema di indebito assistenziale (così come in materia di indebito previdenziale), l'istante, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del proprio obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (Cass. sent. n. 198/2011; sulla ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie di ripetizione dell'indebito, con carico sul pensionato, v. Cass. n. 18046 del 4.8.2010, n. 15550/2019).
Nella fattispecie in controversia, il ricorrente non ha contestato l'accertata insussistenza, a far data dal gennaio 2022, dei requisiti reddituali contemplati dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale in godimento;
di talché, non sussistendo il diritto dell'istante alla fruizione della prestazione assistenziale, l'indagine deve spostarsi sul versante della irripetibilità di somme certamente indebite.
2.5. Tanto premesso, osserva il Tribunale che, con la sentenza n. 15759/2019, la S.C. ha ribadito il fermo principio (v. già Cass. sent. n. 28771/2018, n. 11921/2015, n.
1446/2008), secondo cui il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono di regola destinate a soddisfare bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n.
1); detto regime si fonda, per le prestazioni previdenziali, su una disciplina derogatoria (L. n. 88 del 1989 e s.m.) che, alla luce dell'art. 38 Cost., individua un principio di settore, in forza del quale è esclusa la ripetizione se l'erogazione non sia addebitabile al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431), mentre, per le prestazioni assistenziali, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale per l'insorgenza del diritto (v., quanto alla disciplina ad hoc: l'art. 3 ter D.L.
n. 850 del 1976, conv. L. n. 29 del 1977, che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
l'art. 3, co. 9 D.L. n.
173 del 1988 conv. L. n. 291 del 1988, secondo cui, con decreto del Ministro del
Tesoro, sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza in capo al beneficiario dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità e per disporne la revoca in caso d'insussistenza di tali requisiti senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;
l'art. 37, co. 8 L. n. 448 del 1998, che prevede la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e, dunque, con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell;
l'art. 5, co. 4 e 5 D.P.R. n. 698 del 1994, secondo cui gli organi CP_2
preposti alla concessione dei benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti;
l'art. 20 L. n. 102 del 2009, che demanda all di accertare la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei CP_2
titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità).
Orbene, l'art. 13 L. n. 412 del 1991, che ha novellato l'art. 52, L. n. 88 del 1989, concerne dichiaratamente le prestazioni previdenziali, sicché non è applicabile al caso di specie, che involge una prestazione assistenziale.
Per contro, la disciplina della ripetibilità, in materia, muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale, pur postulando i diversi regimi, quale minimo comune denominatore, la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (Cass. civ. n. 24180/2022).
Sul punto, è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre
2018, che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1° ottobre
2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass.
28 marzo 2006, n. 7048), e, quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (secondo cui “con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”, risultando, invece, abrogata la
L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, D.P.R.
n. 698 del 1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e, ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto
2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
- specifiche regole ricorrono, poi, per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari, poiché, in tal caso, l'art. 37, co. 8, della L. n. 448 del 1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, e, dunque, con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell CP_2
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass. n. 26036 del 2019, secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e, ciò, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” e Cass. n. 13223 del 2020, ove è statuito
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione, comunque, non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”.
A tale ultimo riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 28771/2018, ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Ancora, con la sentenza n. 13223 del 2020, la Suprema Corte ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall ”, e, CP_2
ancora, “in nessun caso, si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che CP_2
quindi l già conosce. In questa ipotesi, l'affidamento riposto dal pensionato CP_1 nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso CP_1
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 D.L. n. 269 del 2003 conv. in L. n.
326 del 2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica CP_2
allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l CP_2
conosce o ha l'onere di conoscere”.
Orbene, l'indebito in esame, comunicato dall con la lettera del 18.11.2024, CP_1
riguarda il periodo da gennaio 2022 a novembre 2024 e trae origine dal mutamento della situazione reddituale del ricorrente.
Non è stato contestato che parte ricorrente, durante il periodo controverso, abbia assolto gli obblighi di comunicazione previsti in materia, presentando, più nello specifico, il Modello 730 e la Certificazione Unica.
L era, quindi, a conoscenza della situazione reddituale del sig. CP_1 CP_3
relativa al periodo dal gennaio 20202 al novembre 2024.
L'amministrazione, peraltro, non ha dedotto, né provato elementi idonei a configurare il dolo o ad escludere l'affidamento dell'assicurato.
La prestazione non dovuta si riferisce al periodo da gennaio 2022 a novembre 2024 e il provvedimento di recupero è successivo (18.11.2024). CP_2
Ne deriva che, trattandosi di indebito assistenziale, le somme risultano ripetibili solo dal momento di adozione del formale provvedimento di accertamento portato ad effettiva conoscenza del percipiente e, quindi, nel caso di specie, dal momento della ricezione della nota oggetto del presente giudizio.
Ne discende, pertanto, l'irripetibilità dell'indebito di euro 7.791,19, oggetto della nota del 18.11.2024, dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens - non potendosi CP_2
applicare l'art. 2033 c.c. - né sussistendo alcuna allegazione in relazione al dolo comprovato.
In conclusione, il ricorso va accolto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi previsti nel D.M. 55/2014, tenuto conto che il valore della causa è compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 e che non è stata espletata la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara irripetibili le somme erogate dall a sulla pensione di CP_2 CP_3
inabilità civile n. 044-560003914375, per il periodo da gennaio 2022 a novembre
2024, pari ad euro 7.791,19, oggetto della nota del 18.11.2024. CP_2
2. Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.865,00, oltre CP_2
IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Parma, il 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri