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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3638/2025
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3638 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, TRA La n° 52/2022 del Tribunale Parte_1 di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa
, p.iva. , elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_1
Salerno presso lo studio dell'avv. Giovanni Rago sito in Via Leopoldo Cassese,12 che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti;
ATTRICE E
, cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' Controparte_2
(n. 39/25 del Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore), codice fiscale in persona del C.F._2 curatore, dott.ssa elettivamente domiciliata presso il CP_3 domicilio digitale dell'avv. Francesco Pecoraro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI come da verbale in atti. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la Parte_3 nonchè Controparte_2 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiari
[...] ex art. 2901 cod. civ. e quindi inefficace nei confronti della Curatela del n° 52/2022 del Tribunale di Salerno, Parte_1
l'atto per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, Per_1 trascritto il 16/1 l n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , cod. fisc. Controparte_2 bile riportato C.F._2 nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. CP_1
nato il [...], cod. fisc.
[...] C.F._3 bordinata, simulato ex art. 141 e quindi inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento n° Parte_1
52/2022 del Tribunale di Salerno, l'atto per nota del Per_1 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, trascritto il 16/1 l n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la Controparte_2
, cod. fisc.
[...] C.F._2 proprietà del bene immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
Condanni i convenuti, in via subordinata e C.F._3 otesi in cui non sia più in possesso dei beni oggetto del presente giudizio, alla restituzione per equivalente monetario per la somma di Euro 200.000,00 oltre accessori come per legge, o di altra somma che l'adito Giudice riterrà secondo equità o, in alternativa quantifichi detta somma a titolo di risarcimento del danno;
Condanni i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno”. A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava:
• che in data 14/07/2022 la veniva dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Salerno;
• che essendo emersa dal cassetto fiscale della società un'operazione di cessione di crediti da “sismabonus” in data 06/02/2023 per un importo di Euro 372.670,76 con la società Controparte_2
, la Curatela procedeva al recupero del credito ed,
[...]
a tal fine, con provvedimento del 31/07/2023 il G.D. accoglieva la proposta transattiva con cui la , a definizione CP_2 della insorgenda lite, proponeva il pagamento di Euro 200.000,00 - di cui Euro 30.000,00 versate al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo ed Euro 170.000,00 in 14 rate mensili di pari importo a partire dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo che interveniva in data 02/08/2023 - con l'espressa previsione all'art. 4, della decadenza della dal beneficio della rateizzazione, nel CP_2 caso in cui si fosse resa inadempiente;
• che avendo la debitrice corrisposto la sola somma di € 139.287,39 a fronte di Euro 200.000,00 pattuiti, nonostante le rassicurazioni comunicate dalla stessa in data 10/09/2024, nel perdurare dell'inadempimento, la Curatela chiedeva ed otteneva in data 25/01/2025 ingiunzione di pagamento n° 175/2025 dal Tribunale di Salerno per Euro 233.383,76 oltre accessori come per legge -
dichiarata esecutiva in data13/03/2025 - cui seguiva notifica di atto di pignoramento mobiliare presso terzi in data 31/03/2025 che aveva esito negativo;
• che dalle ispezioni ipotecarie effettate dalla curatela emergeva che in data 14/10/2024, giusto atto per Notar rep. 90815, Racc. Per_1
44849, la debitrice alienava al prezzo di Euro 120.000,00 in favore di all'epoca diciottene, il bene che aveva acquistato Controparte_1 solo due anni prima per Euro 165.000,00 senza ricevere alcun importo e senza premunirsi di alcuna garanzia;
• che l'atto impugnato evidenziava un chiaro disegno distrattivo ovvero simulatorio in danno dei creditori atteso, oltretutto, che detta dismissione avveniva in un momento di crisi finanziaria della e che l'acquirente non aveva mai provveduto al CP_2 trasferimento della propria residenza presso l'immobile acquistato come “prima casa” e che la debitrice non era in possesso di ulteriori beni;
• che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio, in data 12.11.25, mediante deposito di comparsa di intervento, la
[...]
(n. 39/25 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore) che, premesso che, con sentenza del 14 ottobre 2025, depositata il 16 ottobre 2025, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della n. Controparte_2
39/2025 si surrogava nella posizione processuale dell'attore originario facendo propria la domanda già formulata dalla Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
[...]
Dichiarare revocato ai sensi degli artt. 165 CCII e 2901 c.c. e quindi inefficace nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale della Controparte_2
, l'atto di
[...] rogato dal Notaio (rep. n. 90815, racc. n. 44849), Persona_2 trascritto presso l' mobiliare di Napoli 2 in data 16 ottobre 2024 (R.G. n. 49828, R.P. n. 39204), con il quale la sig.ra
, in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_2
”, codice Controparte_2 fiscale trasferiva la proprietà dei beni immobili, C.F._2 situati alla via Piano del Principe, n. 121-125 riportati nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al foglio 13, particella 2692, sub 49, cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 13, particella 2692, sub 84, cat. C/6, consistenza mq 15, in favore del Sig. CP_1
nato il [...] a [...], codice fiscale
[...]
; IN VIA SUBORDINATA Dichiarare simulato ex art. C.F._1
1414 c.c. e ss. e quindi inefficace nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale della Controparte_2
, il medesimo
[...]
2024; IN VIA EVENTUALE Condannare i convenuti, in via subordinata e solidale tra loro, nell'ipotesi in cui non sia più in possesso dei beni oggetto del presente giudizio, alla restituzione per equivalente monetario per la somma di Euro 200.000,00 oltre accessori come per legge, o di altra somma che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà secondo equità, a titolo di risarcimento del danno;
IN OGNI CASO Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dalla per Parte_1 sopravvenuta carenza di le i, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale
[...]
”. Controparte_2
Non si costituiva, sebbene ritualmente evocato in giudizio, CP_1
del quale, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 19.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_1
che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è
[...] costituito. Sempre preliminarmente, rilevato che con sentenza del 14 ottobre 2025, depositata il 16 ottobre 2025, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della n. 39/2025, Controparte_2 debitrice e convenuta nel presente giudizio, e che in data 12.11.25 è intervenuto nel presente giudizio la
[...]
, va Controparte_2 dichiarata la perdita della legittimazione a proseguire l'azione proposta dalla n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno e la conseguente improcedibilità della relativa domanda. Ed invero, come chiarito, anche recentemente, dalla Corte di legittimità, "qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L.Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio" (cfr. Cassazione civile sez. un., 17/12/2008, n.29420; Cassazione civile sez. I, 09/05/2025, n.12303). Tale principio trova il proprio fondamento nella considerazione che l'azione revocatoria ordinaria, pur non essendo propriamente un'azione esecutiva, “è naturalmente orientata a finalità esecutive” e, quando il debitore sia un imprenditore commerciale dichiarato fallito, “il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori”. Tanto premesso, occorre ora procedere all'esame della domanda principale. Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento. Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_4 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033). L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass.
7.05.2015 n. 9170). L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina 12.1.2022 n. 30). Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “L'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605). Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1. Preesistenza di un credito Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N. 12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999). Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00). Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e documentato di vantare un credito derivante da una cessione di crediti da "sismabonus" del 06.02.2023 per un importo di Euro 372.670,76, oggetto di transazione in data 02.08.2023 (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice) e di decreto ingiuntivo n. 175/2025 del 25.01.2025, divenuto esecutivo in data 13/03/2025 (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice). 2) Esistenza di un atto dispositivo Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare del 14/10/2024, per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. Per_1
44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , Controparte_2 cod. fisc. trasferiva la proprietà del bene C.F._2 immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig.
nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
(cfr. all.11 in produzione di parte attrice). C.F._3
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi. La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187). Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c.. 3) Eventus damni Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni. Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione. Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla Curatela del
. Parte_1
Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005). Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902). In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina 12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012). Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass. 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass. 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass. 26331/2008 e Cass. 9092/1998).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass. 19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”. (cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497). Ciò detto, nel caso in esame, la Curatela attrice ha provato che il diritto per il quale si agisce in revocatoria è sotteso al credito derivante da una cessione di crediti da "sismabonus" del 06.02.2023 per un importo di Euro 372.670,76, oggetto di transazione in data 02.08.2023 (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice), sorto anteriormente all'atto revocando. Può, inoltre, ritenersi che l'atto di compravendita del 14/10/2024 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori della , atteso CP_2 che la Curatela attrice ha provato che il convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su altri beni (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice) e di aver già avviato azioni esecutive mobiliari presso terzi che hanno avuto esito negativo (cfr. all.ti 9 e 10 in produzione di parte attrice). D'altra parte, il convenuto, decidendo di non costituirsi, non ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740 c.c. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni. 4) Scientia damni L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni. Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262). Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005). Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento. L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis). L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova, 03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286). Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n. 28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I, 09/02/2023, n.67). Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi. A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che la Controparte_2
fosse consapevole del pregiudizio che stava
[...] arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 14.10.2024, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice. Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti certamente nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del 14.10.24 è stato stipulato dopo che la stessa , in data 28/07/2023, aveva CP_2 inviato alla curatela una proposta transattiva, a definizione della insorgenda lite con riferimento all'operazione di cessione di crediti da “sismabonus” del 06/02/2023 per l'importo di Euro 372.670,76 e dopo che in data 02/08/2023 veniva sottoscritto il relativo atto di transazione (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice). L'atto dispositivo, inoltre, è stato posto in essere dopo che in data 05/09/2024, stante l'inadempimento della , la Curatela aveva CP_2 inviato alla stessa formale atto di messa in mora (cfr. all.5 in produzione di parte attrice) e dopo che la , in Controparte_2 data 10/09/2024, aveva comunicato la volontà di adempiere (cfr. all.6 in produzione di parte attrice). Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo all'acquirente la sproporzione tra il prezzo convenuto in € 120.000,00 (cfr. all. 11 in produzione di parte attrice) per immobili acquistati dalla venditrice due anni prima al prezzo di € 165.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice), oltre che le modalità di pagamento, atteso che il trasferimento di proprietà è avvenuto senza ricevere alcun importo e senza premunirsi di alcuna garanzia, avendo le parti convenuto, all'art. 1, che tale somma sarebbe stata pagata in 40 rate mensili da euro 3.000,00 ciascuna, scadenti il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 novembre 2024, con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale in favore di parte venditrice all'art. 10. Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili, di indubbia capacità patrimoniale, in ragione della giovane età (ventuno anni), rileva, altresì, la circostanza che lo stesso non abbia mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 15 in produzione di parte attrice). Per tutte quante le ragioni esposte, dunque, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 14.10.24 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita per notar Per_1 del 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la
[...]
, cod. fisc. Controparte_2 C.F._2 trasferiva la proprietà del bene immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il Controparte_1
17/12/2003, cod. fisc. C.F._3
Non può essere accolta, infine, la domanda proposta dalla Curatela soltanto in via subordinata ed eventuale, senza aver ulteriormente allegato e documentato con riferimento all'impossibilità materiale di restituzione del bene. All'accoglimento della domanda principale segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza. In punto di spese, queste sono compensate integralmente tra le parti in ragione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla
[...]
(n. 39/25 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore), codice fiscale in C.F._2 persona del curatore, dott.ssa intervenuta in surroga CP_3 della n° 52/2022 del Tribunale Parte_1 di Salerno, in persona del curatore, Dott.ssa , p.iva. Parte_2
, nei confronti di cod. fisc. P.IVA_1 Controparte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione C.F._1 disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di cod. fisc. Controparte_1
; C.F._1
2. DICHIARA la perdita della legittimazione a proseguire l'azione proposta dalla Curatela n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno e, per l'effetto, l'improcedibilità della relativa domanda;
3. ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale TERMOIDRAULICA NAZIONALE di (n. 39/25 Controparte_2 del Tribunale di Nocera Inferiore), codice fiscale dell'atto di compravendita dell'atto di C.F._2 compravendita per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. Per_1
44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , Controparte_2 cod. fisc. trasferiva la proprietà del bene C.F._2 immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
C.F._3
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
5. ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità. Così deciso in Salerno, 28.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante
TRIBUNALE DI SALERNO TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno - 3^ Sezione civile in composizione monocratica in persona della Dott.ssa Giuseppina Valiante ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3638 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2025, avente ad oggetto “azione revocatoria ex art. 2901 c.c.”, TRA La n° 52/2022 del Tribunale Parte_1 di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa
, p.iva. , elettivamente domiciliata in Parte_2 P.IVA_1
Salerno presso lo studio dell'avv. Giovanni Rago sito in Via Leopoldo Cassese,12 che la rappresenta e difende in virtù di procura versata in atti;
ATTRICE E
, cod. fisc. , Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE NONCHE' Controparte_2
(n. 39/25 del Tribunale di
[...]
Nocera Inferiore), codice fiscale in persona del C.F._2 curatore, dott.ssa elettivamente domiciliata presso il CP_3 domicilio digitale dell'avv. Francesco Pecoraro, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
INTERVENTORE
CONCLUSIONI come da verbale in atti. CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Salerno la Parte_3 nonchè Controparte_2 CP_1 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiari
[...] ex art. 2901 cod. civ. e quindi inefficace nei confronti della Curatela del n° 52/2022 del Tribunale di Salerno, Parte_1
l'atto per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, Per_1 trascritto il 16/1 l n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , cod. fisc. Controparte_2 bile riportato C.F._2 nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. CP_1
nato il [...], cod. fisc.
[...] C.F._3 bordinata, simulato ex art. 141 e quindi inefficace nei confronti della Curatela del Fallimento n° Parte_1
52/2022 del Tribunale di Salerno, l'atto per nota del Per_1 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, trascritto il 16/1 l n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la Controparte_2
, cod. fisc.
[...] C.F._2 proprietà del bene immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
Condanni i convenuti, in via subordinata e C.F._3 otesi in cui non sia più in possesso dei beni oggetto del presente giudizio, alla restituzione per equivalente monetario per la somma di Euro 200.000,00 oltre accessori come per legge, o di altra somma che l'adito Giudice riterrà secondo equità o, in alternativa quantifichi detta somma a titolo di risarcimento del danno;
Condanni i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno”. A sostegno della domanda, la curatela attrice rappresentava:
• che in data 14/07/2022 la veniva dichiarata fallita dal Parte_1
Tribunale di Salerno;
• che essendo emersa dal cassetto fiscale della società un'operazione di cessione di crediti da “sismabonus” in data 06/02/2023 per un importo di Euro 372.670,76 con la società Controparte_2
, la Curatela procedeva al recupero del credito ed,
[...]
a tal fine, con provvedimento del 31/07/2023 il G.D. accoglieva la proposta transattiva con cui la , a definizione CP_2 della insorgenda lite, proponeva il pagamento di Euro 200.000,00 - di cui Euro 30.000,00 versate al momento della sottoscrizione dell'atto transattivo ed Euro 170.000,00 in 14 rate mensili di pari importo a partire dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo che interveniva in data 02/08/2023 - con l'espressa previsione all'art. 4, della decadenza della dal beneficio della rateizzazione, nel CP_2 caso in cui si fosse resa inadempiente;
• che avendo la debitrice corrisposto la sola somma di € 139.287,39 a fronte di Euro 200.000,00 pattuiti, nonostante le rassicurazioni comunicate dalla stessa in data 10/09/2024, nel perdurare dell'inadempimento, la Curatela chiedeva ed otteneva in data 25/01/2025 ingiunzione di pagamento n° 175/2025 dal Tribunale di Salerno per Euro 233.383,76 oltre accessori come per legge -
dichiarata esecutiva in data13/03/2025 - cui seguiva notifica di atto di pignoramento mobiliare presso terzi in data 31/03/2025 che aveva esito negativo;
• che dalle ispezioni ipotecarie effettate dalla curatela emergeva che in data 14/10/2024, giusto atto per Notar rep. 90815, Racc. Per_1
44849, la debitrice alienava al prezzo di Euro 120.000,00 in favore di all'epoca diciottene, il bene che aveva acquistato Controparte_1 solo due anni prima per Euro 165.000,00 senza ricevere alcun importo e senza premunirsi di alcuna garanzia;
• che l'atto impugnato evidenziava un chiaro disegno distrattivo ovvero simulatorio in danno dei creditori atteso, oltretutto, che detta dismissione avveniva in un momento di crisi finanziaria della e che l'acquirente non aveva mai provveduto al CP_2 trasferimento della propria residenza presso l'immobile acquistato come “prima casa” e che la debitrice non era in possesso di ulteriori beni;
• che sussistevano, pertanto, i presupposti di cui all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio, in data 12.11.25, mediante deposito di comparsa di intervento, la
[...]
(n. 39/25 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore) che, premesso che, con sentenza del 14 ottobre 2025, depositata il 16 ottobre 2025, il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della n. Controparte_2
39/2025 si surrogava nella posizione processuale dell'attore originario facendo propria la domanda già formulata dalla Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN
[...]
Dichiarare revocato ai sensi degli artt. 165 CCII e 2901 c.c. e quindi inefficace nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale della Controparte_2
, l'atto di
[...] rogato dal Notaio (rep. n. 90815, racc. n. 44849), Persona_2 trascritto presso l' mobiliare di Napoli 2 in data 16 ottobre 2024 (R.G. n. 49828, R.P. n. 39204), con il quale la sig.ra
, in qualità di titolare dell'impresa individuale Controparte_2
”, codice Controparte_2 fiscale trasferiva la proprietà dei beni immobili, C.F._2 situati alla via Piano del Principe, n. 121-125 riportati nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al foglio 13, particella 2692, sub 49, cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 13, particella 2692, sub 84, cat. C/6, consistenza mq 15, in favore del Sig. CP_1
nato il [...] a [...], codice fiscale
[...]
; IN VIA SUBORDINATA Dichiarare simulato ex art. C.F._1
1414 c.c. e ss. e quindi inefficace nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale della Controparte_2
, il medesimo
[...]
2024; IN VIA EVENTUALE Condannare i convenuti, in via subordinata e solidale tra loro, nell'ipotesi in cui non sia più in possesso dei beni oggetto del presente giudizio, alla restituzione per equivalente monetario per la somma di Euro 200.000,00 oltre accessori come per legge, o di altra somma che codesto Ecc.mo Tribunale riterrà secondo equità, a titolo di risarcimento del danno;
IN OGNI CASO Dichiarare l'improcedibilità della domanda proposta dalla per Parte_1 sopravvenuta carenza di le i, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore della Curatela della Liquidazione Giudiziale
[...]
”. Controparte_2
Non si costituiva, sebbene ritualmente evocato in giudizio, CP_1
del quale, pertanto, deve esserne dichiarata la contumacia.
[...]
All'udienza del 19.11.2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di CP_1
che, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è
[...] costituito. Sempre preliminarmente, rilevato che con sentenza del 14 ottobre 2025, depositata il 16 ottobre 2025, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della n. 39/2025, Controparte_2 debitrice e convenuta nel presente giudizio, e che in data 12.11.25 è intervenuto nel presente giudizio la
[...]
, va Controparte_2 dichiarata la perdita della legittimazione a proseguire l'azione proposta dalla n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno e la conseguente improcedibilità della relativa domanda. Ed invero, come chiarito, anche recentemente, dalla Corte di legittimità, "qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L.Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio" (cfr. Cassazione civile sez. un., 17/12/2008, n.29420; Cassazione civile sez. I, 09/05/2025, n.12303). Tale principio trova il proprio fondamento nella considerazione che l'azione revocatoria ordinaria, pur non essendo propriamente un'azione esecutiva, “è naturalmente orientata a finalità esecutive” e, quando il debitore sia un imprenditore commerciale dichiarato fallito, “il pregiudizio che giustifica l'esercizio dell'azione revocatoria si riflette necessariamente sulla posizione dell'intera massa dei creditori”. Tanto premesso, occorre ora procedere all'esame della domanda principale. Giova rammentare che l'azione revocatoria qui invocata da parte attorea rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento. Va rilevato, inoltre, che “La L. Fall., art. 66, comma 1, prevede espressamente che "il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile". Il rinvio così compiuto alle norme civilistiche in materia di azione revocatoria attesta la natura derivata dell'azione proposta dal curatore ex art. 66, la quale, pur nella particolarità Pt_4 del suo esercizio nell'ambito di una procedura concorsuale, rimane comunque retta dai requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c.. Il che significa che l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui l'azione trae origine, ma non modifica i presupposti (se non nei termini in cui gli stessi vanno verificati) a cui è correlato l'accoglimento dell'azione e la sua natura di mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale.” (Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.36033). L'art. 66 L.F. ripropone, dunque, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza con quest'ultima è l'ambito di efficacia, in quanto, la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione; i presupposti e l'efficacia dell'azione sono invece le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento (Cass.
7.05.2015 n. 9170). L'azione esercitata dal Curatore conserva, dunque, tutti gli elementi costitutivi richiesti dall'art. 2901 c.c. e cioè l'esistenza del credito, il presupposto oggettivo dell'eventus damni e quelli soggettivi del consilium fraudis o della scientia damni. (cfr. Corte di Appello di Messina 12.1.2022 n. 30). Più recentemente, è stato ulteriormente precisato che “L'innesto dell'azione revocatoria ordinaria in una procedura fallimentare ne determina la trasformazione da strumento di tutela individuale del singolo creditore a strumento di tutela collettiva della massa, comportando, pur nel silenzio della legge, un diverso atteggiarsi sia dei presupposti sia degli effetti dell'azione. In particolare muta il presupposto oggettivo, che va individuato nella lesione della garanzia patrimoniale offerta dai beni del debitore al momento del compimento dell'atto e ancora esistente a quello della proposizione dell'azione. Lesione, in termini di insufficienza di tali beni a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie, da verificarsi con riferimento all'insieme dei creditori. Ancora, la dichiarazione di inefficacia dell'atto si estende nei confronti dell'intera massa dei creditori, anteriori o posteriori all'atto, nonché determina direttamente, come per la revocatoria fallimentare, il recupero del bene al patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare”. (cfr. Cassazione civile sez. III, 18/09/2025, n.25605). Tanto premesso, sussistono, nella fattispecie in esame, tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1. Preesistenza di un credito Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza al momento del compimento dell'atto impugnato per revocazione - di una ragione o aspettativa di credito in capo all'attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. S.U. ordinanza n.9440/2004; Cass. Sent. N. 12678/2001; Cass. Sent. N. 12144/1999). Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass. civ. n. 7452/00; n. 2104/00). Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie in esame, parte attrice ha allegato e documentato di vantare un credito derivante da una cessione di crediti da "sismabonus" del 06.02.2023 per un importo di Euro 372.670,76, oggetto di transazione in data 02.08.2023 (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice) e di decreto ingiuntivo n. 175/2025 del 25.01.2025, divenuto esecutivo in data 13/03/2025 (cfr. all. 7 in produzione di parte attrice). 2) Esistenza di un atto dispositivo Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori, salvo che l'attore non sia in grado di provare in radice il carattere fittizio dell'alienazione mediante la diversa azione di simulazione. Tanto premesso, nel caso di specie, la prova dell'atto dispositivo emerge per tabulas dall'atto di compravendita immobiliare del 14/10/2024, per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. Per_1
44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , Controparte_2 cod. fisc. trasferiva la proprietà del bene C.F._2 immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig.
nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
(cfr. all.11 in produzione di parte attrice). C.F._3
Invero, nessun dubbio che, nel caso di specie, l'atto oggetto della prospettata domanda revocatoria rientri nel novero degli atti dispositivi. La compravendita di immobili, infatti, integra un atto dispositivo di carattere traslativo del diritto di proprietà su beni in favore dell'acquirente, idoneo a provocare una modificazione peggiorativa nel patrimonio del dante causa e, come tale, suscettibile di revocatoria. Il periculum damni, infatti, può attenere tanto a profili quantitativi quanto a profili qualitativi e dunque sia all'entità della garanzia patrimoniale, sia alla qualità dei beni che ne formano oggetto: "qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di un bene facilmente aggredibile esecutivamente e non distraibile dal debitore (es.: un immobile) con bene distraibile (es.: denaro) o non altrettanto facilmente aggredibile dal creditore" (Tribunale Lecce, 21/01/2019, n.187). Orbene, risulta sussistente il secondo requisito di operatività della tutela ex art. 2901 c.c.. 3) Eventus damni Accertata la sussistenza in capo all'odierna attrice di una ragione di credito anteriore all'atto dispositivo, deve procedersi all'accertamento dell'ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, il cd. eventus damni. Il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno), va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione. Si deve rammentare che l'onere di provare l'elemento c.d. "oggettivo" dell'azione revocatoria - così come quello "soggettivo"- grava su chi agisce in revocatoria e, dunque, nel caso di specie, sulla Curatela del
. Parte_1
Tale prova può ritenersi raggiunta anche per mezzo di presunzioni semplici, ai sensi dell'art.2729 c.c. (arg. da Cass.civ. n.2748/2005). Il periculum damni o eventus damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221; Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902). In particolare, con riferimento a tale presupposto, la giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. (cfr., Corte di Appello Messina 12.1.2022 n. 30; Cass. civ., 27.3.2007, n. 7507; Cass. civ., 29.3.2007, n. 7767; Cass. civ., 4.7.2006, n. 15265).
“A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro” (Cass. n. 1896 del 2012). Con particolare riferimento all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2022, n. 1489), ha avuto già modo di ribadire che “il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni” (in tal senso anche Cass. 2253/2015, nonché Cass. 19515/2019, Cass. 3871/2019, Cass. 2336/2018, Cass. 1366/2017; Cass. 1902/2015; Cass. 8931/2013, Cass. 26331/2008 e Cass. 9092/1998).
“Ai fini del verificarsi del presupposto dell'eventus damni è poi necessario che la curatela dimostri non solo il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocando, ma anche che quest'ultimo abbia oggettivamente reso più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori. A tal proposito deve aggiungersi che
“in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'"eventus damni", incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa. Ne consegue che in tale evenienza il fallimento è onerato di fornire la prova che il patrimonio residuo del debitore fallito era di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (Cass. 9565/2018, Cass. 19515/2019, Cass. 8931/2013). Sicché il principio normalmente applicato in tema di revocatoria ordinaria, secondo cui l'inesistenza del rischio di incapienza incombe sul convenuto (cfr. Cass. 2651/2013), non può trovare applicazione quando tale azione sia proposta dal fallimento”. (cfr. Trib. Napoli Nord, 06.02.2023 n. 497). Ciò detto, nel caso in esame, la Curatela attrice ha provato che il diritto per il quale si agisce in revocatoria è sotteso al credito derivante da una cessione di crediti da "sismabonus" del 06.02.2023 per un importo di Euro 372.670,76, oggetto di transazione in data 02.08.2023 (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice), sorto anteriormente all'atto revocando. Può, inoltre, ritenersi che l'atto di compravendita del 14/10/2024 impugnato ha certamente mutato qualitativamente e quantitativamente il patrimonio del debitore, rendendo molto improbabile la soddisfazione dei creditori della , atteso CP_2 che la Curatela attrice ha provato che il convenuto non risulta proprietario o titolare di altro diritto reale su altri beni (cfr. all. 13 in produzione di parte attrice) e di aver già avviato azioni esecutive mobiliari presso terzi che hanno avuto esito negativo (cfr. all.ti 9 e 10 in produzione di parte attrice). D'altra parte, il convenuto, decidendo di non costituirsi, non ha provato di essere in possesso di ulteriori beni utili a soddisfare la garanzia creditoria di cui all'art. 2740 c.c. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, può ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni. 4) Scientia damni L'azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito richiede anche il presupposto della scientia damni. Il presupposto della scientia damni implica la mera conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata, ai sensi dell'art. 2740 c.c., a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (c.d. consilium fraudis), né la partecipazione del terzo o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass. Civ., 1.6.2000, n. 7262). Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata naturalmente la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005). Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora infatti l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento. L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora invece l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. Participatio fraudis). L'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221; Corte appello Genova, 03/11/2020, n. 1020). Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Tribunale Latina, 07/09/2020 n.1619). Nel caso di atti a titolo oneroso, la giurisprudenza è favorevole al ricorso alle presunzioni semplici anche per fornire la prova non agevole della partecipatio fraudis del terzo (Cass. Civ. 18\01\2019 n.1286). Con particolare riferimento alla prova della consapevolezza da parte del terzo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Ord. n. 28423 del 15/10/2021; in tal senso anche Tribunale Piacenza sez. I, 09/02/2023, n.67). Orbene, avuto riguardo al caso di specie, in considerazione dell'anteriorità del preteso credito rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, ai fini dell'accoglimento della domanda è quindi sufficiente la prova che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie nel momento in cui sono stati posti in essere gli atti dispositivi. A tal proposito, si osserva che, non può esservi dubbio alcuno che la Controparte_2
fosse consapevole del pregiudizio che stava
[...] arrecando ai creditori, nel momento in cui stipulava l'atto di compravendita immobiliare del 14.10.2024, alla luce della documentazione versata in atti dalla curatela attrice. Invero, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti, che depongono nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte dell'alienante, possono essere rinvenuti certamente nella collocazione temporale dell'atto dispositivo: l'atto impugnato del 14.10.24 è stato stipulato dopo che la stessa , in data 28/07/2023, aveva CP_2 inviato alla curatela una proposta transattiva, a definizione della insorgenda lite con riferimento all'operazione di cessione di crediti da “sismabonus” del 06/02/2023 per l'importo di Euro 372.670,76 e dopo che in data 02/08/2023 veniva sottoscritto il relativo atto di transazione (cfr. all. 4 in produzione di parte attrice). L'atto dispositivo, inoltre, è stato posto in essere dopo che in data 05/09/2024, stante l'inadempimento della , la Curatela aveva CP_2 inviato alla stessa formale atto di messa in mora (cfr. all.5 in produzione di parte attrice) e dopo che la , in Controparte_2 data 10/09/2024, aveva comunicato la volontà di adempiere (cfr. all.6 in produzione di parte attrice). Si ritiene, poi, fortemente sintomatico della sussistenza della scientia damni in capo al convenuto e del consilium fraudis in capo all'acquirente la sproporzione tra il prezzo convenuto in € 120.000,00 (cfr. all. 11 in produzione di parte attrice) per immobili acquistati dalla venditrice due anni prima al prezzo di € 165.000,00 (cfr. all. 12 in produzione di parte attrice), oltre che le modalità di pagamento, atteso che il trasferimento di proprietà è avvenuto senza ricevere alcun importo e senza premunirsi di alcuna garanzia, avendo le parti convenuto, all'art. 1, che tale somma sarebbe stata pagata in 40 rate mensili da euro 3.000,00 ciascuna, scadenti il giorno 15 di ogni mese a partire dal 15 novembre 2024, con espressa rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale in favore di parte venditrice all'art. 10. Infine, quanto al requisito della conoscenza del pregiudizio in capo al terzo acquirente dei beni immobili, di indubbia capacità patrimoniale, in ragione della giovane età (ventuno anni), rileva, altresì, la circostanza che lo stesso non abbia mai trasferito la residenza nell'immobile acquistato (cfr. all. 15 in produzione di parte attrice). Per tutte quante le ragioni esposte, dunque, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare del 14.10.24 deve trovare accoglimento e conseguentemente deve dichiararsi l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto di compravendita per notar Per_1 del 14/10/2024, rep. 90815, racc. 44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la
[...]
, cod. fisc. Controparte_2 C.F._2 trasferiva la proprietà del bene immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il Controparte_1
17/12/2003, cod. fisc. C.F._3
Non può essere accolta, infine, la domanda proposta dalla Curatela soltanto in via subordinata ed eventuale, senza aver ulteriormente allegato e documentato con riferimento all'impossibilità materiale di restituzione del bene. All'accoglimento della domanda principale segue l'ordine di trascrizione della relativa sentenza. In punto di spese, queste sono compensate integralmente tra le parti in ragione della particolarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda revocatoria proposta dalla
[...]
(n. 39/25 del Controparte_2
Tribunale di Nocera Inferiore), codice fiscale in C.F._2 persona del curatore, dott.ssa intervenuta in surroga CP_3 della n° 52/2022 del Tribunale Parte_1 di Salerno, in persona del curatore, Dott.ssa , p.iva. Parte_2
, nei confronti di cod. fisc. P.IVA_1 Controparte_1
, ogni altra domanda, eccezione e deduzione C.F._1 disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia di cod. fisc. Controparte_1
; C.F._1
2. DICHIARA la perdita della legittimazione a proseguire l'azione proposta dalla Curatela n° 52/2022 del Parte_1
Tribunale di Salerno e, per l'effetto, l'improcedibilità della relativa domanda;
3. ACCOGLIE la domanda di revocatoria e, per l'effetto, DICHIARA l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. e art. 66 L.F., nei confronti della massa dei creditori della Liquidazione Giudiziale TERMOIDRAULICA NAZIONALE di (n. 39/25 Controparte_2 del Tribunale di Nocera Inferiore), codice fiscale dell'atto di compravendita dell'atto di C.F._2 compravendita per notar del 14/10/2024, rep. 90815, racc. Per_1
44849, trascritto il 16/10/2024, al n° Reg. Gen. 49828, Reg. Part. 39204 con cui, la , Controparte_2 cod. fisc. trasferiva la proprietà del bene C.F._2 immobile riportato nel N.C.E.U. del Comune di Poggiomarino (NA), al Foglio 13, particella 2692, sub. 49. Cat. A/2, classe 4, vani 4, nonché locale ad uso garage riportato nel N.C.E.U. del comune di Poggiomarino (SA) al Foglio 13, p.lla 2692, sub. 84, Cat. C/6, Mq.15 in favore del sig. nato il [...], cod. fisc. Controparte_1
C.F._3
4. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
5. ORDINA al Conservatore dei R.R. II. competente per territorio di trascrivere la presente pronunzia, con esonero da ogni responsabilità. Così deciso in Salerno, 28.11.2025 Il Giudice Dott.ssa Giuseppina Valiante