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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
3) dott.ssa Carlotta Calvosa - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di riassunzione ai sensi dell'articolo 392 c.p.c. iscritto al n. 1188/2024, in seguito a cassazione, con ordinanza della Suprema Corte n. 9432/2023 pubblicata il 5 aprile 2023, della sentenza di appello n. 3631/2020 emessa da questa Corte il 9 luglio 2020 avverso la sentenza n. 989/2018 del Tribunale di Tivoli, emessa nella causa civile di separazione personale tra e iscritta al n. 5645/2013 del Ruolo Parte_1 Parte_2
Generale tra
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Rulli del Foro di Roma (c.f. congiuntamente e disgiuntamente all'avv. C.F._2
Guido Pascucci (c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3
primo, in Roma, in Via Algajola n. 22, in virtù di procura speciale alle liti depositata con l'atto di riassunzione
RICORRENTE in riassunzione e
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_4
(Argentina) in data 24 febbraio 1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Natale VINCI (c.f. ), CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma (RM), alla Via Taranto, n. 90 in forza di mandato rilasciato su foglio separato
RESISTENTE in riassunzione nonché PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Conclusioni: per il ricorrente in riassunzione:
1) Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le conclusioni rassegnate dal Signor nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in Parte_2 data 19 aprile 2019 nel procedimento presso la Corte d'Appello n. 7270/2018 R.G instaurato dalla resistente, limitatamente alle richieste inerenti il mantenimento per la coniuge e, quindi, confermare la sentenza di separazione del Tribunale Civile di Tivoli n.
989/2018 emessa nel procedimento 5645/2013 che ha stabilito che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, revocare il diritto in capo alla Signora di percepire il contributo al mantenimento da parte del Signor Pt_1 con decorrenza dall'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Roma Parte_2
depositata in data 21 luglio 2020.
2) In ogni caso, condannare il resistente alla rifusione di spese e compensi del giudizio di
Cassazione, dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio.
3) Con riserva di integrare e modificare le proprie domande anche all'esito della condotta processuale della resistente.
4) Con salvezza di ogni diritto e facoltà di istanze istruttorie e ulteriori produzioni documentali.
Per la resistente in riassunzione:
In via preliminare: rigettare, sempre e comunque, il ricorso in riassunzione proposto dal sig. confermando la sentenza n. 3631/2020 emessa dalla Corte di Appello di Parte_2
Roma all'esito del procedimento n. 7270/2018 e pubblicata in data 21 luglio 2020, respingendo altresì la richiesta di condanna della parte resistente alla rifusione delle spese
e dei compensi del giudizio di Cassazione, dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio e prevedendo la condanna del ricorrente, sig. , alla rifusione delle Parte_2
ridette spese in favore della signora . Pt_1
In via subordinata: qualora la Ecc.ma Corte di Appello in intestazione dovesse ritenere di dover operare la revisione o l'annullamento dell'importo dovuto alla signora da Pt_1
parte del sig. a titolo di assegno di mantenimento personale, prevedere che Parte_2
alcuna restituzione debba essere operata dalla odierna resistente a far data dalla emissione della sentenza n. 3631/2020, pubblicata in data 21 luglio 2020, considerando che a tale data, intercorreva un importante squilibrio tra i redditi dei coniugi e che, ad oggi, non risulta provata o intervenuta alcuna modificazione tale da giustificare l'eliminazione del ridetto assegno di mantenimento, condannando il ricorrente alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio svoltosi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze.
In data 2 maggio 2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con sentenza n. 989/2018 del 26 giugno 2018 il Tribunale Tivoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione personale tra i coniugi e Parte_1
, ha: dichiarato la separazione personale dei coniugi;
rigettato la Parte_3
domanda di addebito formulata dal resistente;
disposto che ciascuno dei coniugi avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento;
affidato a entrambi i genitori il figlio all'epoca ancora minore, (nato il [...]), con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa coniugale e disciplina delle frequentazioni del minore con il padre;
posto a carico del un assegno mensile Parte_2 di € 1.400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_2 Per_1 corrispondere alla e un assegno mensile di € 400,00 quale contributo per il Pt_1 mantenimento della figlia da corrispondere direttamente a quest'ultima; posto a Per_3
carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie concernenti la prole (€ 700,00 per ciascuno); compensato per intero tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , nella parte in cui non Parte_1
era stato riconosciuto in suo favore l'assegno di mantenimento a carico del coniuge, lamentando che il primo giudice: non aveva valutato la testimonianza del suo presunto compagno, il quale aveva escluso l'esistenza di un rapporto di convivenza con la Pt_1
non aveva considerato che la in primo grado aveva tempestivamente contestato il Pt_1
contenuto e le risultanze della relazione investigativa depositata dal con relative Parte_2
foto allegate;
aveva erroneamente posto a carico della un onere di contestazione Pt_1 dell'avversa difesa non sussistente in relazione alla domanda, alle argomentazioni e alle deduzioni della ricorrente;
aveva fondato la propria decisione su una relazione di parte non confermata nel corso del giudizio e avente ad oggetto un'attività investigativa svolta in un brevissimo arco temporale;
aveva disatteso, senza alcuna motivazione, il provvedimento emesso dal Giudice Istruttore il 4 aprile 2016, in sede di modifica delle condizioni di separazione;
aveva erroneamente richiamato il parametro dell'”autosufficienza economica”, anziché quello dei “redditi adeguati” , al quale va rapportato l'assegno di mantenimento;
aveva posto l'accento sulla partecipazione societaria della ricorrente, seppure minoritaria e non effettiva e sulla comproprietà di terreni che lo stesso aveva indicato come Parte_2
improduttivi.
La appellante ha quindi chiesto alla Corte di Appello di Roma di riconoscere in suo favore l'assegno di mantenimento nella misura di € 1.500,00 al mese, o in quella da determinarsi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza appellata, e di ordinare all'ente erogatore della pensione dell'obbligato il versamento diretto di detta somma.
L'appellato, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e, in via incidentale, ha invocato il collocamento del figlio ancora minorenne presso il padre.
Con sentenza n. 3631/2020 emessa il 9 luglio 2020 e pubblicata il 21 luglio 2020 questa
Corte, in riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto in favore della il diritto Pt_1
a percepire l'assegno di mantenimento a carico del coniuge separato, nella misura di €
800,00 al mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza appellata, ha rigettato l'appello incidentale e ha parzialmente compensato tra le parti le spese di primo grado (1/3), ponendo la rimanente quota (2/3) a carico del e infine ha posto Parte_2 interamente a carico di quest'ultimo il pagamento delle spese del grado di appello.
In particolare, questa Corte, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia di assegno di mantenimento, ha evidenziato che: non risultava dimostrata né la stabile relazione more uxorio della con un altro uomo né lo Pt_1 svolgimento di un'attività lavorativa della suddetta presso il suo preteso compagno;
i terreni dei quali la era comproprietaria con il coniuge risultavano essere improduttivi e Pt_1
quanto alle quote di partecipazione della appellata alla società lo stesso Pt_4 Parte_2
aveva affermato che non vi erano utili da distribuire e che la società era gravata da debiti, tanto che l'unico immobile di cui la società era intestataria era stato venduto per ripianare i debiti;
il aveva nel triennio 2015/2017 un reddito netto medio annuo di € 4.900,00, Parte_2
comprensivo del canone relativo all'immobile di sua proprietà in Roma, Piazza Argentina, concesso in locazione a terzi;
non era stata documentata la vendita di tale immobile, da parte del per l'acquisto di un nuovo bene, né la contrazione di un mutuo con rata Parte_2 mensile di € 1.453,00; non erano stati documentati i movimenti contabili relativi ai conti correnti intestati al presso BPM e Intesa San Paolo;
il era proprietario Parte_2 Parte_2 di un appartamento sul Monte Terminillo, di una villa in Formello, costituente l'ex casa coniugale, di alcuni terreni agricoli nel Comune di Foligno del 50%, di alcuni terreni in
Argentina e del 70% delle quote della società Nirvana s.r.l., donde la evidente differenza reddituale rispetto alla moglie, titolare solo di una quota di terreni agricoli e di una società improduttiva, e con una posizione economico-lavorativa piuttosto precaria.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione , Parte_2
formulando i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 156 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 C.C. 115 c.p.c. e 156 C.C. in relazione all'art. 360 n.3, 4 e 5 c.p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5
c.p.c. - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia: valutazione della casa coniugale;
4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: omessa valutazione del mutuo ai fini del mantenimento.
Ha chiesto di cassare la sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui “determina in € 800,00 mensili oltre alla rivalutazione annuale ISTAT l'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in favore della , da parte di Parte_1 Parte_2
che condanna al relativo pagamento nel domicilio di lei a decorrere dalla
[...] sentenza gravata, e per il futuro, entro il giorno 5 di ogni mese”.
La Suprema Corte, con ordinanza n. 9432/2023 pubblicata il 5 aprile 2023, ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarato assorbito il quarto e rinviato la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso depositato il 27 giugno 2023 ha provveduto a riassumere il Parte_2
giudizio di appello, così concludendo:
1) Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita accogliere le conclusioni rassegnate dal Signor nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in Parte_2 data 19 aprile 2019 nel procedimento presso la Corte d'Appello n. 7270/2018 R.G instaurato dalla resistente, limitatamente alle richieste inerenti il mantenimento per la coniuge e, quindi, confermare la sentenza di separazione del Tribunale Civile di Tivoli n.
989/2018 emessa nel procedimento 5645/2013 che ha stabilito che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento e, per l'effetto, revocare il diritto in capo alla Signora di percepire il contributo al mantenimento da parte del Signor Pt_1 con decorrenza dall'emissione della sentenza della Corte d'Appello di Roma Parte_2
depositata in data 21 luglio 2020. 2) In ogni caso, condannare il resistente alla rifusione di spese e compensi del giudizio di
Cassazione, dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio.
3) Con riserva di integrare e modificare le proprie domande anche all'esito della condotta processuale della resistente.
4) Con salvezza di ogni diritto e facoltà di istanze istruttorie e ulteriori produzioni documentali.
Fissata per la comparizione delle parti l'udienza del 24 settembre 2024, successivamente differita di ufficio al 15 maggio 2025, con memoria depositata il 27 giugno 2024 si è costituita in giudizio chiedendo: Parte_1
In via preliminare: rigettare, sempre e comunque, il ricorso in riassunzione proposto dal sig. confermando la sentenza n. 3631/2020 emessa dalla Corte di Appello di Parte_2
Roma all'esito del procedimento n. 7270/2018 e pubblicata in data 21 luglio 2020, respingendo altresì la richiesta di condanna della parte resistente alla rifusione delle spese
e dei compensi del giudizio di Cassazione, dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio e prevedendo la condanna del ricorrente, sig. , alla rifusione delle Parte_2
ridette spese in favore della signora . In via subordinata: qualora la Ecc.ma Corte Pt_1 di Appello in intestazione dovesse ritenere di dover operare la revisione o l'annullamento dell'importo dovuto alla signora da parte del sig. a titolo di assegno di Pt_1 Parte_2
mantenimento personale, prevedere che alcuna restituzione debba essere operata dalla odierna resistente a far data dalla emissione della sentenza n. 3631/2020, pubblicata in data
21 luglio 2020, considerando che a tale data, intercorreva un importante squilibrio tra i redditi dei coniugi e che, ad oggi, non risulta provata o intervenuta alcuna modificazione tale da giustificare l'eliminazione del ridetto assegno di mantenimento, condannando il ricorrente alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio svoltosi innanzi alla
Suprema Corte di Cassazione, nonché dei precedenti gradi e del presente grado di giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze.
Con decreto del 16 aprile 2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 con il deposito di brevi note, ai sensi degli artt.
127 ter e 128 c.p.c..
Il P.G. in data 2 maggio 2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, “I limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio - che è un processo chiuso, tendente a una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione di quella cassata - sono fissati esclusivamente dalla sentenza di annullamento, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio e sebbene i poteri del giudice del rinvio siano di diversa ampiezza a seconda che la sentenza di appello sia stata cassata per violazione di legge, per vizi di motivazione o per l'una o l'altro ipotesi, resta però che non è ammesso un nuovo e diverso accertamento dei fatti sui quali è fondata la sentenza di annullamento” (Cassazione civile sez. II - 03/01/2019, n. 10).
Recentemente, la Cassazione ha affermato che “In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa” (Cass. 3 marzo 2022, n. 7091).
Stante tale premessa, deve rilevarsi che nel caso di specie la Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e ha ritenuto assorbito il quarto.
In particolare, la Cassazione ha rilevato che:
in merito alla regolamentazione dell'assegno di separazione, la Corte d'Appello, pur richiamando chiaramente i principi sanciti dalla Suprema Corte, non li ha successivamente applicati, omettendo di indagare sul tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, “affidando le sue valutazioni ad un giudizio comparativo, di tipo ragionieristico, in ordine alla consistenza dei patrimoni e dei redditi dei coniugi, così facendo una falsa applicazione dei principi sopra ricordati e qui di nuovo riaffermati, in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento”;
in merito all'assegnazione della casa coniugale, la Corte di Cassazione ha statuito che il
“godimento della casa familiare costituisce un valore economico.” del quale il Giudice deve tenere conto per la determinazione del mantenimento, invero la Corte d'Appello pur avendo avuto conoscenza dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie, “si è poi dimenticata di apprezzarne il valore ai fini di quantificare l'assegno di mantenimento in favore della
”; Pt_1 in merito alla misura dell'assegno, la Suprema Corte ha rilevato che la stessa va determinata non solo “valutando i redditi dell'obbligato”, ma anche “altre circostante non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti”;
in merito all'omissione della Corte d'Appello rispetto alla valutazione del rateo mensile di mutuo a carico del Signor tale motivazione rimane “assorbita dall'accoglimento Parte_2 dei primi tre motivi” e dai principi giurisprudenziali in essi richiamati.
Nello scrutinare i singoli motivi di ricorso, la Corte di legittimità ha espressamente richiamato i seguenti principi di diritto ai quali questa Corte dovrà attenersi ai fini della decisione:
La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cass. 12196/2017; Cass. 4327/2022);
In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli. (Cassazione civile sez. VI, 17/12/2015, n.25420);
In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.
(Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, n.20858; conforme anche Cass. 21/09/2022, n. 27599);
l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5605; Cassazione civile sez. I, 26/06/2019, n.17098);
L'art. 156, secondo comma, cod. civ., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno non solo valutando i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 24 aprile 2007 n. 9915; Cass. n. 18547/2006; Cass. n. 9878/2006; Cass.
23071/2005; Cass. 6712/2005).
Ciò posto, relativamente alla questione della dedotta convivenza more uxorio della Pt_1
con un nuovo compagno, quale circostanza che l'odierno ricorrente indica come ostativa al riconoscimento dell'assegno di mantenimento, rileva questa Corte che secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, “In tema di crisi familiare, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno
l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno.
La prova dell'esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere assegno. Dalla prova della stabilità e continuità della convivenza può presumersi, salvo prova contraria, che le risorse economiche siano state messe in comune;
ma nel caso in cui difetti la coabitazione, la prova dovrà essere rigorosa, dovendosi dimostrare che, stante il comune progetto di vita, i partner si prestano assistenza morale e materiale. (Cass. n. 34728/2023). Nel caso di specie, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta adeguatamente dimostrato che dopo la separazione la abbia instaurato un rapporto Pt_1
di convivenza more uxorio con , sicché non può ritenersi operante alcuna CP_1
presunzione di contribuzione economica di quest'ultimo nei confronti della odierna resistente, idonea ad escludere il diritto della alla percezione dell'assegno di Pt_1
mantenimento. Sul punto, invero, il teste sentito all'udienza del 4 aprile 2016, pur CP_1
avendo ammesso di avere una relazione sentimentale con la ha tuttavia decisamente Pt_1
escluso di avere con la stessa una convivenza (Sono il compagno della sig.ra ma Pt_1
non convivo con lei).
Né l'esistenza di un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, che secondo l'assunto del sarebbe Parte_2
stato intrapreso dalla sua ex consorte con il potrebbe essere desunto dalle tre fotografie CP_1
contenute nella relazione investigativa depositata dal contestata dalla e Parte_2 Pt_1 non confermata dal suo autore nel corso dell'istruttoria, che ritraggono la donna dietro il bancone della pizzeria ove lavorava il nei pressi della cassa o intenta a servire un CP_1
avventore, trattandosi di elementi privi di consistenza probatoria, che non documentano affatto la partecipazione dell'interessata all'attività economica in questione, né dimostrano la sussistenza di un regolare contratto di lavoro, né l'eventuale trattamento economico assicurato alla Pt_1
In ogni caso, non risulta correttamente raggiunta la prova dell'esistenza di un incremento delle capacità economiche della in conseguenza del rapporto sentimentale da lei a Pt_1 suo tempo intrattenuto con Quest'ultimo, invero, nel corso della suddetta udienza, ha CP_1
dichiarato testualmente “Non è vero quanto mi si legge al cap. 1; facevo parte di una società
– – di cui ero socio al 25%; ero responsabile di un punto vendita in Controparte_2
Cerveteri ma ora non faccio più parte della società. Allo stato non esercito alcuna attività.
La sig.ra non ha mai lavorato in detta pizzeria e in passato veniva solo a trovarmi Pt_1
nel locale e in caso di necessità, all'occorrenza, mi dava una mano”. ADR: Ho ceduto la mia quota nel luglio 2013; tale cessione è avvenuta a favore dei miei fratelli che, insieme a mio nipote, sono gli unici soci della società. Sono stato assunto come dipendente dalla predetta società per circa un anno;
poi sono stato licenziato”. ADR: “la sig.ra non Pt_1
è mai stata compensata per l'opera occasionale svolta nella pizzeria e non ha più avuto modo di collaborare per la società predetta;
ADR: la sig.ra aveva lavorato dopo, Pt_1
quando ero solo un dipendente. Ho chiesto ripetutamente ai miei fratelli di assumere la sig.ra ma ciò non è accaduto. ADR: non è questo il motivo della cessazione del Pt_1 rapporto di lavoro tra me e la società: ADR: circa un anno fa è cessato il rapporto di lavoro con la : per circa un mese-un mese e mezzo (nell'anno 2014, a Parte_5 giugno, luglio) c'è stato un contratto per poche ore settimanali tra la e la società Pt_1 con un compenso di € 500,00 al mese che però la sig.ra non ha mai percepito”. Pt_1
In definitiva, difettando la prova in ordine ad una convivenza more uxorio, ad una comune progettualità di vita con il nuovo compagno e a un incremento economico certo, effettivo e stabile che sarebbe derivato alla dalla sua relazione affettiva con il non può Pt_1 CP_1
ritenersi venuto meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato.
In ordine al pregresso tenore di vita del nucleo familiare prima della crisi coniugale, va rilevato in questa sede che nel corso del matrimonio, durato circa quindici anni (dal 1998 al
2013) il quale pilota di Alitalia e proprietario di diversi beni immobili, tra i quali Parte_2
la casa familiare, costituita da una villa di circa 230 mq. in località Formello di Roma e, all'epoca, un immobile in Piazza Argentina locato a terzi a un canone molto elevato, nonché titolare di una consistente quota di una società commerciale (70%), ha certamente potuto assicurare alla moglie e ai suoi tre figli uno stile di vita agiato, tanto da consentire alla di non svolgere alcuna attività lavorativa e di poter così provvedere alla numerosa Pt_1
prole, anche per sopperire gli impegni lavorativi del coniuge.
Tale tenore di vita deve quindi continuare ad essere assicurato alla odierna resistente, anche in regime di separazione, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, in capo al
Parte_2
Ritenuto sussistente il diritto della alla percezione dell'assegno di mantenimento, ai Pt_1
fini della relativa quantificazione dell'assegno deve quindi anche in sede di riassunzione necessariamente tenersi conto della valutazione comparativa delle situazioni economico- patrimoniali delle parti.
Emerge, invero, dagli atti causa, che nel 2023 il attualmente pensionato, ha Parte_2
dichiarato un reddito imponibile di € 54.386,00 (imposta lorda € 16.286,00), nel 2022 un reddito imponibile di € 53.572,00,00 (imposta lorda € 16.677,00), nel 2021 un reddito imponibile di € 55.928,00 (imposta lorda € 16.739,00), con un reddito netto medio mensile, su dodici mesi, di circa € 3.200,00.
Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa nella presente fase del giudizio in data 3 ottobre 2024 il ricorrente ha dichiarato di essere pensionato, di essere proprietario di un immobile in Formello, di un appartamento in Roma, Via delle Gondole, gravato da mutuo fino al 2043, e di un immobile in Rieti, località Terminillo, di essere amministratore unico e titolare della quota del 70% della società Immobiliare Nirvana s.r.l., proprietaria di tre immobili, di essere titolare di conto correnti presso Intesa San Paolo, MPS e BPM, di cui uno cointestato a . Il suddetto è gravato mensilmente da una rata di Controparte_3 mutuo di € 1.435,00, contratto per l'acquisto dell'appartamento ove egli attualmente vive.
La ha dichiarato di svolgere saltuariamente attività lavorativa quale addetta alle Pt_1 pulizie presso la casa di riposo per anziani “Villa Alba”, percependo € 300,00 circa al mese di retribuzione, di non aver presentato negli ultimi anni dichiarazione dei redditi, di percepire mensilmente € 460,00 per un pignoramento immobiliare da lei effettuato nei confronti del a causa dell'omesso versamento dell'assegno di mantenimento, e di convivere con Parte_2
suo figlio , maggiorenne ma non ancora indipendente dal punto di vista economico. Per_1
Ella risulta titolare della quota del 30% della società dalla quale dichiara di non Pt_4
ricevere utili, nonché assegnataria della casa coniugale, costituita da una villa della superficie di circa 230 mq, interamente di proprietà del coniuge.
Dalla esposta situazione economico-patrimoniale delle parti emerge un indubbio squilibrio tra il e la essendo il primo titolare di un reddito mensile fisso, da Parte_2 Pt_1
pensione, proprietario di ben tre beni immobili e amministratore, nonché socio di maggioranza (70%), di una società commerciale proprietaria di tre immobili, e la seconda, invece, titolare di un reddito da lavoro di appena € 300,00 al mese.
Tenuto conto della perdurante funzione assistenziale dell'assegno di mantenimento fino allo scioglimento del matrimonio, della attuale situazione reddituale e patrimoniale del del fatto che quest'ultimo è gravato da una rata di mutuo di oltre € 1.400,00 al Parte_2
mese, della mancanza di redditi certi e costanti e dell'età della (attualmente di anni Pt_1
cinquantacinque), del godimento esclusivo, da parte della stessa, della casa familiare di notevole prestigio e valore reddituale, di proprietà del coniuge, ritiene questa Corte che la misura dell'assegno mensile di mantenimento a carico della odierna resistente vada fissata in € 400,00, importo da ritenersi congruo anche in reazione alla astratta capacità lavorativa dimostrata dalla la quale ha trovato lavoro, sia pure in maniera precaria, presso una Pt_1
casa di riposo per anziani.
La decorrenza del relativo obbligo va stabilita dalla data di pubblicazione della sentenza n.
989/2018 del Tribunale di Tivoli (3 luglio 2018).
Va sottolineato, avendo la resistente sullo specifico punto formulato espressa domanda, che non possono essere restituite le somme che la ha eventualmente ricevuto in Pt_1
eccedenza, a titolo di assegno di mantenimento, in virtù della precedente pronuncia di questa
Corte, cassata in sede di legittimità. Al riguardo, giova richiamare la pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui Nell'ambito dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato — e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti — dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere due diverse ipotesi. Nel caso in cui vi sia una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per
l'assegno di mantenimento o divorzile opera la “condictio indebiti”, ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate. Nel caso, invece, in cui si proceda sia ad una rivalutazione — sotto il profilo dell'an debeatur — con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia ad una semplice rimodulazione al ribasso — sotto il profilo del quantum —
, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile alla luce del principio di solidarietà post-coniugale e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica. Al di fuori, dunque, dei casi da ultimo citati, in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità. (Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914).
Il complessivo esito della lite, che ha visto in primo grado rigettata la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della in secondo grado Pt_1
riconosciuto tale assegno in favore della stessa (statuizione poi cassata); nel grado di legittimità accolti i primi tre motivi di ricorso formulati dal e assorbito il terzo;
Parte_2
nella presente fase accolta la domanda di determinazione dell'assegno in misura più ridotta
(€ 400,00) rispetto a quella riconosciuta con la precedente pronuncia di questa Corte e richiesta dalla resistente in riassunzione (€ 800,00), si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'articolo 92 c.p.c. per la integrale compensazione delle spese di primo grado, del precedente giudizio di appello e del giudizio di legittimità, nonché di quelle della presente fase di riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sul ricorso in riassunzione ai sensi dell'articolo 392 c.p.c depositato da il 27 giugno 2023, in seguito a cassazione con rinvio della precedente Parte_2
sentenza di questa Corte n. 3631/2020 pubblicata il 21 luglio 2020, così dispone:
1) in parziale riforma della sentenza n. 989/2018 del Tribunale di Tivoli, depositata in data 3 luglio 2018 (capo 3) determina nella misura di € 400,00 al mese l'assegno di mantenimento in favore di e a carico di , a far data Parte_1 Parte_2
dalla pubblicazione della sentenza n. 989/2018 del Tribunale di Tivoli (3 luglio 2018), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT FOI;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del primo grado, del precedente giudizio di appello, del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott. Sofia Rotunno)