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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1113 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2020
TRA
(P.I. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Oddo P.IVA_1
appellante
E
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
nata il [...] a [...] c.f. , e
[...] C.F._2 Controparte_3
nata il [...] a [...] c.f. , rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Giacomo Palermo;
appellati
Conclusioni dell'appellante: “In via preliminare: rigettare l'eccezione di inammissibilità
dell'appello perché infondata in fatto e diritto;
in via principale nel merito: accogliere per i motivi
tutti edotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto riformare in toto e annullare la sentenza
del Tribunale di Agrigento - n. 501/2020 pubblicata in data 1.7.2020 e in pari data notificata;
riformando la stessa anche nella parte relativa alla condanna alle spese legali;
Con vittoria delle
spese di lite di ambo i gradi di giudizio.”.
Conclusioni degli appellati: “ 1) in via preliminare ed in rito dichiarare inammissibile,
improcedibile, e comunque rigettare per le motivazioni di cui in comparsa di risposta,
l'appello proposto dall , così come le richieste istruttorie ivi contenute;
Parte_1
2) nel merito respingere l'appello proposto dall' perché infondato in Parte_1
fatto e in diritto, di conseguenza confermando la sentenza gravata;
3) condannare parte
appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio,
oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, con distrazione delle stesse in favore del
sottoscritto difensore antistatario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 501/2020 dell'1 luglio 2020 il Tribunale di Agrigento condannava l (nel prosieguo solo a corrispondere agli Parte_1 Pt_1 3
attori e , nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia Controparte_1 CP_2
minore , nata il [...], la somma di euro 9.580,00, a titolo di Controparte_3
danno non patrimoniale nelle diverse voci che si diranno, ed euro 1.131,00 a titolo di rimborso spese mediche, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 23.8.2013 al soddisfo,
nonché a rifondere le spese di lite, con distrazione a favore del difensore antistatario;
poneva infine definitivamente a carico della convenuta il costo della consulenza medico- Pt_1
legale svolta nel corso del giudizio.
La proponeva appello con citazione rivolta agli attori n.q., sollecitando l'integrale Pt_1
riforma della decisione.
Si costituivano i coniugi deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_2
dell'appello, in quanto non rivolto alla figlia, già divenuta maggiorenne, e, in ogni caso,
chiedendone il rigetto. A seguito di ordinanza di remissione sul ruolo del 17.11.2023,
emessa ai sensi degli artt.164-350 c.p.c., la provvedeva alla evocazione di Pt_1 [...]
la quale si costituiva in giudizio con l'assistenza del medesimo Controparte_3
patrocinatore dei genitori, facendo proprie le contestazioni avverso il gravame.
Alla data del 9.7.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
************
In merito alla infondatezza della deduzione della difesa dei circa la Parte_2
assoluta invalidità della vocatio in ius effettuata inizialmente dall'appellante, in quanto non rivolta alla effettiva controparte già a quella data maggiorenne, con correlata impossibilità di 4
sanatoria e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, può essere sufficiente richiamare le motivazioni della ordinanza del 17.11.2023. Per completezza, va aggiunto che tale evocazione in giudizio – comunque effettuata nei confronti della
[...]
, seppure per tramite dei di lei genitori, ex rappresentanti legali – deve Controparte_3
ritenersi integrare una ipotesi di mera nullità, anche avuto riguardo alla costante tendenza della giurisprudenza di legittimità volta a circoscrivere ad ipotesi estreme l'area della inesistenza (v. Cass. S.U. 14916/16, 6743/19), configurandosi come vizio passibile di sanatoria, in presenza di costituzione in giudizio dell'effettivo contraddittore, in via spontanea o a seguito di rinnovazione della citazione disposta in forza dell'attuale formulazione dell'art.164 c.p.c. (arg. ex Cass. 23213/2015)
Venendo al merito della causa, va dato atto che il giudice di prime cure ha sviluppato un percorso motivazionale che può compendiarsi nei termini che seguono: 1) ravvisava,
aderendo integralmente alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., la responsabilità della Pt_1
per mala pratica sanitaria, e ciò per avere il medico in servizio presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di Ribera, in data 23.8.2023, negligentemente effettuato una diagnosi incompleta in relazione ai danni fisici riportati dalla adolescente a causa di un incidente occorsole quello stesso giorno sulla spiaggia, diagnosi che aveva dato luogo ad “un grande
prolungamento dello stato di malattia ed anche della fase riabilitativa con persistenza di
residui funzionali“; 2) riconosceva, sempre sulla scorta delle indicazioni dell'ausiliario, un danno biologico del 3%, che liquidava in base a propri parametri equitativi nell'importo di euro 4.500,00 (euro 1.500,00 a punto), e un periodo in invalidità temporanea (totale di gg 7; 5
parziale al 75% di gg 30; parziale al 50% di gg 60 e parziale al 25% di gg 120) liquidato,
sempre in via equitativa, nell'importo complessivo di euro 3.580,00, cui aggiungeva il ristoro del danno morale nell'ammontare di euro 1.500,00 (1/3 del danno biologico), su cui rivalutazione e interessi, secondo il criterio di calcolo esplicitato nella motivazione del provvedimento;
3) poneva integralmente a carico la tutte le spese mediche “sostenute Pt_1
in conseguenza dell'incidente”, nell'ammontare documentato di euro 1.131,00, su cui i prefati accessori.
L'appellante ha contestato, in sintesi, che il giudicante: 1) avesse recepito acriticamente,
senza fornire una effettiva motivazione, le valutazioni del c.t.u., omettendo di valutare,
sebbene ne avesse fatto espressa riserva nella fase istruttoria, le sue osservazioni alla consulenza di ufficio le quali avevano tra l'altro evidenziato, senza ottenere adeguata risposta dall'ausiliario, come quest'ultimo non avesse esplicitato il rapporto di causalità tra la diagnosi inadeguata e le lesioni, né specificato il contenuto del danno iatrogeno addebitatole - e ciò tenuto conto che la causa primaria delle lesioni era pur sempre da imputare all'incidente in spiaggia - nonché le indagini strumentali esaminate e i baremes utilizzati;
2) nella liquidazione del danno biologico e da invalidità temporanea non avesse applicato i parametri normativi stabili dal combinato disposto degli artt. 139 D.L.vo n.209/2005 e 7 Legge n.24/2017, con le conseguenti ricadute in relazione alla liquidazione del danno morale, effettuata senza alcun riferimento alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della danneggiata, alla entità della sofferenza e del turbamento d'animo; 3) le aveva addossato per intero il rimborso delle spese mediche senza, anche qui, escludere 6
quelle che la parte danneggiata avrebbe dovuto comunque sostenere a seguito dell'infortunio originario.
Delle repliche a tali doglianze fornite dalle controparti si darà conto nel corso dell'esame delle singole questioni.
Ciò posto, l'appello è fondato solo nei limiti che si diranno.
Devono innanzitutto essere disattese, alla luce del contenuto dei “chiarimenti” forniti già in primo grado dal c.t.u. in risposta alle osservazioni della le contestazioni alle Pt_1
valutazioni espresse dal prefato ausiliario, fatte proprie dal Tribunale “per relationem” con un richiamo che in questa sede appare necessario esplicitare.
Per quel che riguarda l'an della responsabilità, il perito evidenziava che il sanitario del
Pronto Soccorso, diagnosticando alla ragazza, infortunatasi quello stesso giorno a causa di un corpo contundente (un frammento di vetro) nascosto tra la sabbia, semplicemente un
“trauma con successiva ferita lacero contusa cute regione posteriore collo piede sinistro”;
e, quindi, effettuando la sutura e disponendo medicazione a giorni alterni con rimozione dei punti a distanza di una settimana, senza invece rilevare, come poi pacificamente emerso, la presenza di una parziale rottura del tendine di Achille, aveva mostrato evidente negligenza.
La lesione tendinea, infatti, sarebbe agevolmente emersa effettuando “una visita medica
appropriata”, in grado di valutare i segni clinici in sede di contrazione dei muscoli dell'area interessata alla ferita e i correlati sintomi (tra cui: “dolore, gonfiore intorno alla zona,
incapacità di piegare il piede, incapacità di alzarsi sulla punta dei piedi, e rumore di
schiocco durante la rottura”), anche eventualmente richiedendo l'immediata esecuzione di 7
esami strumentali o di consulenze specialistiche. Va osservato che la sussistenza di tale negligenza non risulta sostanzialmente contestata dall'appellante.
Quanto alle conseguenze di tale omessa diagnosi, il c.t.u. aveva modo di chiarire che “lo
stato di flogosi persistente dovuto alla rottura parziale tendinea non diagnosticata ha
peggiorato ed acuito la impotenza funzionale, ha provocato una reazione infiammatoria
cronica con rallentamento e non fisiologica cicatrizzazione nella zona sede dei punti di
sutura e l'effetto finale e' stato un evidente ritardo nella guarigione con le relative sequele
evidenziate nella visita medico legale”, aggiungendo che un “altro iter clinico sicuramente
avrebbero messo in condizioni la perizianda di avere attuata una diagnosi in tempi celeri e
quindi una prognosi diversa con tempi di guarigione migliori e senza postumi. Quindi il non
aver attuato una approfondita visita medica ha differito la diagnosi della perizianda e
ritardato di conseguenza la guarigione della lesione stessa e lasciato dei postumi funzionali
ed estetici ancora ora evidenti” (seconda e quarta pagina dei “chiarimenti”).
Il c.t.u. riteneva che, in caso di diagnosi corretta e, quindi, di adeguato trattamento, la guarigione si sarebbe raggiunta in termini molto più brevi - quantificati nell'ultima pagina dell'elaborato principale in circa un mese – e non avrebbe lasciato postumi. Orbene, tali conclusioni, frutto di puntuali valutazioni medico- legali in alcun modo smentite sul piano tecnico-scientifico dalla parte appellante, vanno condivise.
Analogamente è a dirsi in relazione alla individuazione del danno estetico e di quello funzionale residuati (“In atto la perizianda lamenta sintomatologia algica, e deficit di
funzionalita' ai movimenti attivi piede sx, rigidita'del tendine sx la sera e dolore quando 8
esegue una corsa sostenuta. Alla visita medico legale si evidenzia presenza di cicatrice
trasversale a circa 4 dita dal tallone, dolenzia alla digitopressione in special modo alla
digitopressione profonda alla regione posteriore collo piede sx , possibile la flessione e la
estensione dell'articolazione del piede anche se ai gradi estremi, quando aumenta la
tensione del tendine posteriore, accusa dolore. Quindi in atto danno estetico dovuto alla
cicatrice e danno funzionale dovuto agli esiti della tendinopatia”, ibidem, terzo foglio in risposta alla terza domanda) e alla loro stima.
Il danno biologico è stato infatti quantificato dal c.t.u., sulla scorta dell'esame diretto e della documentazione clinica espressamente menzionata nel corpo della relazione (senza alcun richiamo a documenti ulteriori come parrebbe alludere l'appellante), nella misura del 3%, di cui 1% in relazione all'esito cicatriziale (già nella certificato del 25.10.2013 a firma di un medico di una struttura specialistica pubblica, la dott.ssa , veniva dato atto della Per_1
presenza di una “cicatrice ipertrofica”, la cui cattiva conformazione appare pienamente riconducibile al processo infiammatorio sopra indicato) ed il 2% per i danni funzionali,
mediante applicazione di valori prossimi ai minimi del range tabellare (v. sulla scelta di tali parametri la risposta fornita dal c.t.u. alla quarta domanda delle osservazioni della . Pt_1
Anche in questo caso le doglianze si presentano meramente assertive e prive di riferimenti alternativi.
Il gravame coglie, invece, nel segno nel censurare la parte della sentenza di primo grado relativa alla liquidazione delle varie voci di pregiudizio. 9
Per quanto attiene al danno biologico, la liquidazione, lungi dal fondarsi su criteri equitativi,
avrebbe dovuto infatti essere operata applicando le tabelle di cui all'art.139 del D.Lvo
n.209/2005 che conducono, ad oggi, tenuto conto della età della danneggiata alla data del fatto illecito (12 anni), alla determinazione di un importo ammontante ad euro 3.376,18.
In relazione al danno da inabilità temporanea, va effettivamente rilevato che la liquidazione non ha tenuto conto del danno “differenziale”, correlato al fatto che la infortunata, anche in caso di corretta terapia della lesione tendinea, avrebbe dovuto subire una periodo di malattia
– secondo la valutazione il prof. specialista della società di assicurazioni che, per Per_2
conto della aveva inizialmente preso in carico la pratica, avrebbe dovuto disporsi una Pt_1
terapia conservativa consistente nella immobilizzazione della caviglia per consentire la piena cicatrizzazione della lesione tendinea - che, alla luce della stima fatta dal c.t.u., può, come detto, quantificarsi in trenta giorni.
Pertanto, tali giorni vanno sottratti al periodo di inabilità temporanea complessivamente indicato dal c.t.u., imputando i primi sette alla invalidità totale imposta della stessa prescrizione del sanitario del P.S. di Ribera a seguito della necessità di assicurare il buon esito della sutura della ferita e gli ulteriori ventitrè al secondo periodo di invalidità
temporanea.
Anche in relazione al periodo di inabilità temporanea che va, quindi, imputato alla negligenza medica (giorni 7 di inabilità parziale al 75%; giorni 60 di inabilità parziale al
50%; giorni 120 di inabilità parziale al 25%) si impone la applicazione delle tabelle normative, le quali, a seguito degli aggiornamenti di cui al D.M. 16.7.2024, conducono oggi 10
a determinare il relativo risarcimento nell'importo di euro 3.604,41 (sulla applicazione anche di ufficio in appello della rivalutazione sui debiti di valore, v., inter alia: Cass.
6711/2021).
Fondata è poi la doglianza in ordine alla liquidazione del danno morale. Va infatti premesso che, nel caso di lesioni di lieve entità di cui al citato art.139 del D.L.vo n. 209/2005, il ristoro di tale tipologia di pregiudizio deve ritenersi di regola compreso in quello del danno biologico, spettando al danneggiato allegare e provare l'esistenza di una sofferenza psico-
fisica di particolare intensità che giustifichi un risarcimento supplementare (Cass.
6444/2023).
Nella vicenda in esame siffatto onere assertivo, prima ancora che probatorio, non risulta essere stato assolto, cosicché il pregiudizio di natura strettamente morale deve ritenersi già
valutato nell'ambito della liquidazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente,
liquidazione che comunque tiene conto dell'età del soggetto leso.
Anche il motivo di gravame che contesta l'intera riferibilità delle spese mediche al danno aggiuntivo imputabile alla omessa diagnosi della lesione tendinea si presenta accoglibile. A
tale riguardo, la circostanza che il c.t.u. abbia attestato la “congruità” di tali spese rispetto all'iter terapeutico e riabilitativo cui si sottopose la giovane non fa Controparte_3
venire meno la necessità di escludere dal risarcimento quelle spese che sarebbe stato comunque necessario sostenere per riparare la lesione anche nel caso di diagnosi adeguata.
Queste ultime, tenuto conto della descrizione fattane anche dal c.t.u. e anche alla luce della 11
relazione del prof. Morini prodotta in primo grado dagli stessi attori, possono quantificarsi nella misura di metà dell'importo complessivo.
In conclusione, l'importo del risarcimento del danno biologico e di quello da invalidità
temporanea va rideterminato nell'ammontare già attualizzato di euro 6.980,59.
Come già indicato dal primo giudice, su tale importo, devalutato alla data alla data dell'evento dannoso (23.8.2013) e rivalutato anno per anno, vanno ricalcolati i già
riconosciuti interessi compensativi al saggio legale, che si provvede già a calcolare in questa sede nell'importo di euro 831,75, così pervenendosi alla cifra finale di euro 7.812,34, su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
Anche l'importo delle spese mediche, per come ridotto, sarà soggetto, costituendo anch'esso debito di valore (inter alia Cass. 2111/21), a rivalutazione e interessi compensativi al saggio legale per come stabilito, senza rilievi, nella sentenza di primo grado,
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi, ad una valutazione complessiva dell'esito della controversia (che ben avrebbe potuto essere definita già in sede stragiudiziale), che la sostanziale soccombenza della - di cui è stata ribadita in questo Pt_1
grado la responsabilità, salva una modesta riduzione del quantum risarcitorio - conduce a mantenere ferma la relativa statuizione resa in primo grado e a disporre la condanna della anche per questo grado, sia nei confronti della danneggiata sia dei di lei genitori, Pt_1
erroneamente evocati.
Tali spese si liquidano per come in dispositivo, tenuto conto della assistenza congiunta e della sostanziale coincidenza delle difese dei applicando i parametri Parte_2 12
tariffari stabiliti in relazione al valore della causa (nei valori minimi per la fase di
“trattazione”, medi per le altre fasi). Di esse si dispone la distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza n. 501/2020 emessa l'1.7.2020 dal Tribunale di
Agrigento, appellata dalla , Parte_1
- riduce la condanna della appellante nei confronti di : a) Pt_1 Controparte_3
all'importo complessivo già attualizzato di euro 7.812,34 (di cui euro 831,75 per interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, su cui decorreranno gli interessi legali dalla presente decisione di appello al soddisfo;
b) all'importo di euro
565,50 per rimborso spese mediche, su cui rivalutazione e interessi sino al soddisfo.
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese anche del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre spese forfettarie ex art.2 D.M. n.
55/2014, c.p.a. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avv.
Giacomo Palermo.
Palermo 30.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo