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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/09/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2757/2020 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Milano Antonella in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliato;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Semeraro in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
in persona del legale rappresentate pro tempore; CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 4-11-2020 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e di in CP_2 Controparte_1
qualità rispettivamente di proprietario e di assicuratore del veicolo danneggiante al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 4-3-2019, alle ore 15,45 circa, mentre si trovava nella zona industriale di
Viggiano a bordo della moto HA AV targata EL21497 di sua proprietà, dopo aver impegnato l'incrocio tra Via G. di Vittorio e Via E. Mattei in direzione
Simar, la parte posteriore sinistra della moto era stata urtata dalla parte anteriore destra di un trattore stradale con semirimorchio targato FS956NB di proprietà della società e condotto da , che uscendo CP_2 Persona_1
improvvisamente ed imprevedibilmente dall'area di sosta “HUB1”, posta sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto, si era immesso su Via E. Mattei senza fermarsi allo stop;
2 - in seguito all'urto la moto aveva perso stabilità ed era andata ad impattare sul muretto dell'isola spartitraffico posto a destra della carreggiata, strisciando per qualche metro, fino a fermarsi tra il muretto e il margine della strada, facendo rovinare al suolo il suo conducente;
- in conseguenza del sinistro egli aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, dove, all'esito delle indagini eseguite e della consulenza ortopedica che aveva evidenziato “ginocchio dx …modico versamento globalmente dolente, riposo, divieto di carico”, era stato dimesso con diagnosi di “trauma contusivo ginocchio destro” e prognosi di 7 giorni s.c.;
- il giorno successivo, a causa del peggioramento del suo stato di salute, era tornato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa D'agri, dove gli era stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica con tac negativa in paziente con recente trauma a dinamica maggiore e tac total body negativa”;
- dalla visita di controllo ortopedico eseguita il 12-3-2019 era emerso
“versamento; non possibile la valutazione di eventuali lesioni muscolari o del legamento crociato”;
- all'esito della visita ortopedica di controllo eseguita in data 14-3-2019 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza gli era stato diagnosticato “emarto ginocchio dx artrocentesi 60 cc di liquido siero ematico, ginocchiera per 15 gg risonanza magnetica ghiaccio terapia medica riposo per 15 gg”, mentre alla visita ortopedica del 28-3-2019 gli era stata diagnosticata “sospetta lesione terzo posteriore piatto tibiale, sospetta lesione LCA, riposo per 20 gg divieto di carico tac ginocchio”;
- dalla visita ortopedica del 4-4-2019 era emerso “modesto avvallamento margine posteriore piatto tibiale esterno, tutore per 20 gg, evitare carico per 15 gg, ripetere R.M. tra 3-4 mesi”, mentre la visita dell'8-4-2019 aveva evidenziato
3 “esiti di trauma discorsivo ginocchio dx con lesione LCA ed avulsione inserzione
LCP, rimozione tutore, controllo 35 gg”;
- in data 28-5-2019 era risultata migliorata la situazione del LCP con guarigione della avulsione del piatto tibiale, mentre permaneva la lesione del LCA, per cui gli era stato consigliato intervento chirurgico di plastica legamentosa;
- dall'11-4-2019 al 7-6-2019 aveva fatto fisioterapia presso l'Ospedale di Villa
D'Agri;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente tecnico di parte dott. era emerso che aveva riportato per i fatti per cui Persona_2 Parte_1
è causa una invalidità permanente del 12%, oltre che una invalidità temporanea totale per 30 giorni, parziale al 75% per 10 giorni e parziale al 50% per ulteriori
52 giorni;
- in seguito all'incidente l'attore si era sottoposto ad intervento chirurgico al LCA;
- anche la moto aveva riportato danni a paramotore, pedana anteriore destra, attacco anteriore e posteriore pedana, protezione borsa sinistra e protezione borsa destra, coperchio trasmissione primaria, mondature parafango anteriore, faro posteriore tour pack, tubo collegamento scarico, collettori di scarico, terminale di scarico destro, terminale di scarico sinistro, manubrio, cerchio anteriore, coperchio borsa destra;
i suddetti danno erano stati quantificati nell'importo complessivo di euro 7.263,00 oltre Iva;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri del Comando di Villa
D'Agri, che avevano redatto apposito verbale e rapporto del sinistro;
- al momento dell'arrivo dei Carabinieri il camion era già stato spostato dal punto di impatto con la moto;
- gli era stato notificato verbale di accertamento per violazione dell'articolo 141 commi 2 e 11 del Codice della strada;
- egli aveva proposto avverso il suddetto verbale ricorso al Prefetto, che aveva
4 proceduto all'annullamento del verbale;
- le richieste di risarcimento dei danni reiteratamente formulate nei confronti di quale assicuratore di entrambi i veicoli, erano risultate Controparte_1
vane, in quanto la compagnia assicuratrice, pur avendo sottoposto il danneggiato ad accertamento sanitario a mezzo del proprio fiduciario, dott. Persona_3
non aveva formulato alcuna offerta di definizione transattiva;
[...]
- in data 4-7-2020 l'assicuratore gli aveva corrisposto la somma di euro 2.800,00, di cui euro 400,00 per spese legali, per i danni materiali riportati dal motociclo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente della società CP_2
quale proprietaria del veicolo condotto da , i convenuti
[...] Persona_1
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro nella misura complessiva di euro
45.301,36 (di cui euro 38.038,36 a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche ed euro 7.263,00 a titolo di danno materiale alla moto) o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-1-2021 si costituiva in giudizio la quale in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda risarcitoria, in quanto infondata e non provata sia nell'an che nel quantum; in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento del concorso di colpa dell'attore della causazione del sinistro per avere tenuto una velocità di guida non consona allo stato dei luoghi, venisse dichiarata congrua e satisfattiva di qualsivoglia pretesa risarcitoria la somma di euro 5.310,39 (di cui euro 800,00 per onorari) già corrisposta all'attore prima della instaurazione del giudizio. La compagnia assicuratrice deduceva, infine, di aver eseguito in data 9-6-2020 il
CP_ pagamento dell'importo di euro 2.211,20 in favore dell'
5 La società non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità della CP_2
notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletate la prova testimoniale richiesta dall'attore, una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite dal danneggiato in seguito al sinistro e una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e dei danni riportati dal veicolo coinvolto e veniva disposta l'acquisizione di copia conforme del rapporto redatto dai Carabinieri di Villa d'Agri e dei relativi allegati, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7
Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda appare opportuno procedere alla qualificazione dell'azione esercitata dal danneggiato.
ha agito in giudizio nei confronti e di Parte_1 Controparte_1
chiedendo la condanna dei convenuti in solido fra loro al CP_2
risarcimento del danno patrimoniale (per i danni materiali al veicolo e per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (sotto il profilo del danno morale e del danno alla salute per lesione dell'integrità psico-fisa con postumi permanenti quantificati nella percentuale del 12%) subito in seguito ad un incidente stradale e deducendo che il trattore targato FS956NB di proprietà di e CP_2
condotto da , nelle circostanze di luogo e di tempo descritte Persona_1
nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe urtato la moto di sua proprietà, provocandone la perdita di equilibrio, l'impatto con il muretto dell'isola spartitraffico e la caduta al suolo.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio - e, in particolare, dalla percentuale
6 di invalidità permanente (12%) che l'attore allega di aver riportato in seguito al sinistro e che è incompatibile con la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, applicabile soltanto al danno alla persona contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 dello stesso
Codice (9%) - emerge che ha esercitato nei confronti di Parte_1 [...]
l'azione diretta prevista dall'articolo 144 del Decreto Controparte_1
legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - il quale prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione…Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile -, citando in giudizio anche il responsabile civile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'attore non si è limitato ad allegare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario dell'autovettura, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Qualificata nei suddetti termini l'azione risarcitoria esercitata da , Parte_1
occorre rilevare che a completare il quadro normativo di riferimento applicabile nel caso che ci occupa concorre l'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
7 dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
8 dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016), salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Più nello specifico, nel caso di specie vengono in rilievo l'articolo 145 primo e secondo comma del Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) - che impone al conducente che si approssima ad una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e di dare la precedenza a chi proviene da destra laddove due veicoli stiano per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi - e l'articolo 141 secondo e terzo comma del Codice della strada - che impone al conducente del veicolo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo nei limiti di visibilità di fronte ad un ostacolo prevedibile e l'obbligo di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni -.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio si è verificato lo scontro fra la moto condotta da Pt_1
9 e il trattore con semirimorchio di proprietà della società e Pt_1 CP_2
condotto da , in quanto la relativa allegazione ad opera dell'attore Persona_1
non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice, che, pertanto, con il suo comportamento processuale ha esonerato la controparte dal relativo onus probandi almeno nel suo rapporto processuale con l'attore; in ogni caso, la verificazione dell'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dall'attore risulta provata anche sulla base del rapporto redatto dai
Carabinieri di Villa D'Agri intervenuti sul posto nella immediatezza del sinistro
(si veda la relazione acquisita dalla Cancelleria in data 9-7-2024).
Risulta, invece, specificamente contestata la dinamica dell'incidente descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio ad opera della convenuta
[...]
la quale ha allegato quantomeno un concorso di colpa Controparte_1
dell'attore nella causazione del sinistro, deducendo che lo stesso viaggiava ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e che ciò gli aveva impedito di arrestare il mezzo condotto e di effettuare una manovra di emergenza.
Occorre, pertanto, verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica dell'incidente alla luce delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e delle emergenze dell'istruttoria svolta.
Il materiale probatorio rilevante ed utilizzabile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è costituito dalla deposizione resa nel corso del giudizio dall'unico teste escusso, dal rapporto redatto dai Carabinieri di Villa D'Agri con i relativi allegati (fra cui i verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti e il fascicolo fotografico) e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta per la ricostruzione cinematica dell'incidente.
Quanto alla efficacia sul piano probatorio del rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, occorre procedere ad una distinzione fra le circostanze di fatto che i verbalizzanti hanno direttamente
10 constatato e le valutazioni e gli apprezzamenti che gli stessi hanno tratto dai dati di fatto acquisiti.
Per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(si veda ex plurimis Corte di cassazione n. 1384 del 1997).
Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n.
100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
11 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno dato atto di avere constatato che l'incidente stradale si è verificato a
Viggiano in località Contrada Valloni in prossimità del civico n. 30 fra la moto
HA AV Heritage targata EL21497 e l'autoarticolato Man targato
FS956NB, che al loro arrivo, presumibilmente a 15 minuti dall'incidente,
l'autoarticolato era stato rimosso per consentire la viabilità, mentre la moto si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'incidente, che il sinistro si era verificato in un tratto di strada asfaltato rettilineo con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, che il fondo stradale era asciutto, che il tempo era sereno con una buona visibilità e che sul manto stradale non vi erano tracce di frenata (si veda il rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di
Villa D'Agri acquisito dalla Cancelleria in data 9-7-2024).
Dal momento che gli agenti hanno riportato nel verbale redatto alcuni dati di fatto che hanno costituito oggetto di percezione diretta (la posizione del motociclo dopo l'impatto, la localizzazione dei danni riportati dai veicoli, le condizioni climatiche e del manto stradale), deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova.
Invece, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri in cui i verbalizzanti hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, dal momento che si tratta di giudizi valutativi, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna rilevanza sul piano probatorio.
Rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente è, invece, la deposizione resa dall'unico teste escusso nel corso del giudizio - della cui attendibilità estrinseca non vi sono ragioni di dubitare, in quanto soggetto estraneo agli interessi in causa, non legato alle parti da nessun rapporto e in posizione
12 ottimale rispetto alla scena del sinistro, in quanto il teste ha dichiarato di aver assistito all'incidente mentre era alla guida della sua autovettura nel senso di marcia opposto a quello percorso dalla moto condotta da -, il quale Parte_1
ha riferito di aver visto che l'autocarro si era immesso sulla strada che conduce al
Centro Oli senza rispettare il segnale di stop ed aveva urtato con la sua parte anteriore destra la parte posteriore sinistra della moto, la quale, al momento dell'impatto, si trovava già all'imbocco del bivio (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 10-11-2023). Testimone_1
La dinamica del sinistro riferita dal teste , oltre ad essere Testimone_1
credibile ed intrinsecamente attendibile, in quanto precisa e circostanziata, appare anche coerente con le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione cinematica del sinistro, il quale - all'esito del sopralluogo eseguito sul posto e di una simulazione della percorrenza di entrambi i veicoli e sulla base della documentazione fotografica in atti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dagli agenti verbalizzanti - ha concluso che “quanto alla dinamica dell'incidente, lo stesso si è verificato per la non consona velocità tenuta dalla moto;
il cui conducente, sig. , Parte_1
non ha avuto il totale controllo del mezzo e di non essere stato in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
tant'è che, all'incrocio di Via G di Vittorio con
Via E. Mattei, a causa della omessa precedenza “dovuta” dal conducente dell'autocisterna guidata dal sig. che uscendo da un'area Persona_1
Privata “Zona Parcheggi Hub-1 ed eseguendo una manovra “azzardata” ed in totale scarsa visibilità, tagliava la strada alla Moto, invadendo la corsia di marcia di quest'ultima, urtando con la parte anteriore destra dell'autocisterna
Contr ( la parte posteriore sinistro del vano porta oggetti, in strisciata, facendogli
13 perdere l'equilibrio per impattare, prima sul muretto-cordolo in c.a. alla distanza di ml. 21,40 e poi, in strisciata, sia lungo il predetto cordolo che sulla banchina- asfalto, per una lunghezza di ml. 23,00” (si veda pag. 17 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ). Persona_4
In particolare, con riferimento alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autocarro, il consulente nominato ha accertato che “il sig. , Persona_1
conducente a bordo dell'Autocisterna (MAN), tg. FS 956 NB, usciva dall'Area
Privata - Parcheggio Hub-1 percorreva una rampa carrabile in salita per immettersi su Via E. Mattei (Centro Oli-ENI) in direzione Est quando, giunto all'incrocio di Via G. di Vittorio con Via E. Mattei, non osservando l'obbligo di dare la precedenza a destra, invadeva entrambe le corsie di marcia ed impattava con lo spigolo anteriore destro dell'autocisterna la Moto (HA AV tg. EL
21497) proveniente dalla sua destra. A causa della particolare “Toponomastica”
e tipo di strada, l'autocisterna nell'effettuare tale manovra, non avendo visibilità alcuna sulla destra (dalla sua posizione di guida), effettuava l'attraversamento di detto incrocio in totale “oscurità”, non avendo la possibilità di guardare a destra poiché la visibilità era mascherata dalla cabina di guida (parte posteriore), che non consentiva né di guardare attraverso il finestrino laterale destro né dallo specchio retrovisore destro, in quanto la Cabina era “oscurata” (cfr. Tav. “A”) posizione 0S”- impatto -. Per cui il sig. nell'effettuare tale manovra si è Per_1
solo accertato che non venisse nessuno dal suo lato sinistro della Via G di
Vittorio (lato Nord), impegnando, così, detta corsia;
mentre nulla ha fatto o
“potuto fare” per accertare la visibilità-percorrenza di chi veniva dalla sua destra lungo la medesima Strada dal lato Sud)” (si veda pag. 14 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ; nello Persona_4
specifico, rispondendo alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte di il C.T.U. ha chiarito che “il conducente Controparte_1
14 dell'autocisterna sig. nel percorrere in salita la rampa HUB 1 Persona_1
(area Privata) ha costeggiato, “rasentando”, il suo margine destro costituito dal muretto di recinzione in c.a. al limite del palo della luce pubblica dell' (cfr Pt_2
foto n. 21 e 22); ove si evidenzia che il sig. ha eseguito una manovra Per_1
“errata” all'uscita, costeggiando il suo margine destro per immettersi su Via E.
Mattei, per trovarsi in posizione tangente/parallela alla linea-direzione di percorrenza dei veicoli che percorrono la Via G di Vittorio in direzione Nord.
Bene avrebbe fatto, invece, il conducente dell'Autocisterna, se, nell'uscire dall'Area Privata HUB 1, avesse costeggiato il suo margine sinistro in salita per giungere all'ampio piazzale rappresentato dalle foto n. 17 e 18, che gli avrebbe consentito, nell'effettuare tale manovra (corretta ma non eseguita), di eseguire una più ampia svolta di sterzata a destra (a tutto sterzo), al punto tale da assumere, all'incrocio con Via G di Vittorio, una posizione perpendicolare alla stessa e che gli avrebbe consentito un'ampia visibilità sia a sinistra che a destra dell'incrocio con Via G di Vittorio” (si veda la risposta alle osservazioni di parte riportata alle pag. 21 e 22 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ). Persona_4
D'altra parte, non soltanto non ha dimostrato di aver fatto il Parte_1
possibile per evitare l'impatto con l'autocisterna (sul manto stradale non sono state rinvenute tracce di frenata né di scarrocciamento) né che ogni manovra di emergenza sarebbe stata impossibile (perché ad esempio il motociclo aveva già impegnato l'incrocio), ma, al contrario, dall'istruttoria svolta è emerso che egli non si è uniformato pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza facendo il possibile per evitare lo scontro: infatti, con riferimento alla condotta di guida tenuta da , il C.T.U. ha accertato che “la Moto Parte_1
(1S”) un secondo prima dall'impatto ha avuto un momento di indecisione (a ml.
16,60 dal punto d'urto), considerato i notori tempi di reazione per i conducenti
15 con “normali” riflessi. Infatti, il si è trovato in una situazione di Pt_1
indecisione (in panico), nel dover decidere nella frazione di secondi a disposizione se frenare per fermarsi prima dello scontro oppure accelerare per superare il pericolo. È avvenuto che il sig. , nel momento di tale incertezza, Pt_1
decideva di accelerare per superare il pericolo imminente;
ma, considerato il peso proprio e quello della moto di circa kg. 400, tale accelerazione impressa sulla Moto non è stata sufficiente a superare l'ostacolo; tant'è che, alla già percorsa velocità di 60 Km/h. (a stima), imprimeva alla Moto una ulteriore velocità (oltre i 70 Km/h.); velocità, questa, che dopo la “strisciata con
l'autocisterna nella parte anteriore destra “sbandava”, perdeva l'equilibrio e finiva la sua corsa “in strisciata” alla distanza di ml. 23,00 dall'impatto sul cordolo in c.a. (cfr. foto n. 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38). È da evidenziare, però, che la moto, 2S” (due secondi) prima dell'impatto con l'autocisterna, aveva ampia visibilità nel guardare a sinistra per scorgere la presenza di una autocisterna che fuoriusciva dall'area privata - parcheggio Hub-1 che, come si evince dal rilievo nella tavola grafica (Tav. “A”), l'autocisterna raffigurata sempre in colore Verde
(posizione a 2S”) prima dall'impatto, aveva già superato il muro di recinzione dell'Area Privata ed aveva iniziato la manovra di uscita da tale area;
mentre, ad
1S” (un secondo) prima dall'impatto, l'autocisterna era completamente visibile dalla Moto sia perché aveva superato il muretto-recinzione dell'Area Privata sia per l'enorme ed imponente volume di ingombro della stessa. (cfr foto n. 3 e 4), allegato D) Fascicolo Fotografico dei Carabinieri”, precisando, altresì, che da una simulazione della percorrenza con una moto similare a quella condotta da era emerso che “percorrendo il medesimo tratto di strada, così Parte_1
come dichiarato dal sig. , ma alla velocità di 40 Km/h., si è accertato che, Pt_1
nel tempo di reazione di 1” (1 secondo), il conducente della Moto è riuscito a fermare (controllare) il veicolo, in una distanza di ml. 4,00 dall'avvistamento del
16 pericolo” (si vedano pagg. 9, 12 e 13 della relazione peritale depositata in data 11-
6-2024 dal geom. ). Persona_4
Anche il teste , che ha assistito al sinistro da una posizione Testimone_1
privilegiata, non ha riferito che il motociclista al momento dell'impatto aveva già impegnato l'incrocio, limitandosi a dichiarare che “la moto si trovava all'imbocco del bivio quando è stata investita” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 10-11-2023). Testimone_1
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico - che appaiono adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici, compatibili con la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e supportate dagli elementi di fatto acquisiti dagli agenti verbalizzanti in sede di rilievi - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa nel modo seguente: in data 4-3-2019, alle ore 15,40 circa, l'autocarro targato
FS956NB condotto da si immetteva, omettendo di dare la Persona_1
precedenza a destra ed occupando entrambe le corsie di marcia, sulla Via E.
Mattei in direzione Est, percorrendo in salita la rampa di uscita dall'area privata
HUB-1 e costeggiandone il margine destro, circostanza questa che gli impediva di avere piena visibilità sul lato destro della Via G. di Vittorio, sulla quale transitava in direzione Nord il motociclo targato EL21497 condotto da , il Parte_1
quale, giunto all'incrocio con Via E. Mattei ad una velocità di circa 60 Km/h, nel tentativo di superare l'ostacolo rappresentato dall'autocarro proveniente dalla sua sinistra, imprimeva alla moto un'ulteriore velocità (oltre i 70 km/h), che, tuttavia, non si rivelava sufficiente per superare il predetto autocarro, con il quale, pertanto veniva in collisione;
in particolare, il vano porta oggetti posteriore sinistro della moto urtava in strisciata la parte anteriore destra del parafango dell'autocisterna e,
a seguito dell'urto-strisciata impressa dal paraurti del trattore, la moto perdeva
17 l'equilibrio, andando prima ad impattare contro il cordolo posto sulla destra di Via
G. di Vittorio e poi proseguendo in strisciata la corsa per un'ulteriore distanza di m. 23 per arrestarsi nei pressi del palo Pt_2
Ne consegue che - tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto
(inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a destra, da un lato, e mancato rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione per evitare il verificarsi dello scontro, dall'altro) - la responsabilità dell'evento dannoso deve essere attribuita in misura concorrente a nella misura del 30% e al Parte_1
conducente del veicolo di proprietà della società nella misura del CP_2
70%.
Quanto alla posizione del proprietario del veicolo condotto da , Persona_1
responsabile nei suddetti limiti dell'incidente, l'articolo 2054 terzo comma c.c. configura in capo al proprietario del veicolo una responsabilità solidale con il conducente, responsabilità cui lo stesso può sottrarsi soltanto se fornisce la “prova liberatoria”, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso di specie il proprietario del veicolo non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha provato e neanche allegato fatti idonei a superare la presunzione relativa di responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c. e, per tale ragione, va condannato al risarcimento dei danni subiti dal conducente e proprietario del veicolo antagonista.
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno cagionato dal Controparte_1
conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile.
18 Ne consegue che la società e devono essere CP_2 Controparte_1
condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 70%.
Tanto premesso sull'an, in ordine al quantum del danno risarcibile, Parte_1
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute e per i danni materiali al motociclo di sua proprietà.
Posto che il risarcimento del danno soggiace agli ordinari principi di allegazione e di prova che regolano il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020), con riferimento agli esborsi che l'attore ha allegato di aver sostenuto per visite e cure mediche, ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento di tale voce di danno possa essere accolta nei limiti dell'importo di euro 320,48 (si vedano le fatture prodotte nel fascicolo di parte attrice), nonostante il nominato C.T.U. abbia riconosciuto la congruità di tali spese per il maggior importo di euro 354,63, dal momento che nel calcolo delle spese mediche sostenute non può essere incluso l'ammontare di una fattura non prodotta in giudizio dall'attore entro il termine per le produzioni documentali di cui all'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. (si veda pag. 19 della relazione peritale depositata dal dott. in data Persona_5
3-6-2024).
Quanto, invece, al risarcimento per i danni materiali riportati dal motociclo HA
AV targato EL21497 di proprietà dell'attore, al fine di dimostrare l'entità del danno lamentato e l'ammontare della spesa necessaria per la riparazione del veicolo, ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa datato 12-3- Parte_1
2019 redatto dalla e a lui intestato, in cui è stata Controparte_5
quantificata la somma necessaria per i lavori di meccanica, ed un preventivo redatto dalla e a lui intestato, in cui è quantificato Controparte_6
19 l'importo per i lavori di verniciatura e lamierato (si vedano i preventivi depositati nel fascicolo di parte attrice).
In proposito, appare opportuno osservare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, il preventivo di spesa necessaria per la riparazione della cosa danneggiata, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente soltanto valenza indiziaria a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013).
Però, dal momento che la compagnia assicuratrice non ha contestato in modo specifico che i danni riportati dal motociclo in seguito all'impatto con l'autocisterna siano quelli indicati nell'atto di citazione e riportati nei preventivi in atti, ma si è limitata a contestare la quantificazione degli importi necessari per la riparazione del motociclo HA AV e che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per la valutazione dei danni riportati dalla moto dell'attore ha accertato che “in considerazione della dinamica e dei luoghi dell'incidente, si ritiene che i danni al motociclo HA
Davinson tg. EL 21497 lamentati dall'attore, sono eziologicamente connessi all'incidente per cui è causa e non dovuti al semplice (primo urto), in quanto lievi, bensì alle conseguenze ulteriori dovute alla perdita di equilibrio posto in essere dalla imprudente e turbativa di guida causata dall'autocisterna che faceva sbandare la moto per poi strisciare rovinosamente sia contro il cordolo in c.a che sul manto stradale” e che “quanto ai danni subiti dalla moto HA AV, gli stessi sono connessi all'incidente, i cui costi per la riparazione sono riferiti ai lavori di carrozzeria-verniciatura, con stacco e riattacco pezzi, nonché danni meccanici così come meglio indicati nei due preventivi in atti (carrozzeria e
20 meccanica), i cui importi totali sono pari ad € 5.409,00, al netto dell'iva perché non fatturati, e con una riduzione per vetustà del 15% per i soli pezzi meccanici di ricambio” (si vedano pagg. 17 e 18 della relazione peritale depositata in data 11-
6-2024 dal geom. ), al proprietario del veicolo danneggiato Persona_4
deve essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
sotto il profilo del danno emergente nella misura corrispondente alle spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato a seguito del sinistro nella misura di euro 5.409,00, oltre Iva (si veda a proposito del riconoscimento dell'Iva sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno Corte di cassazione n. 8035 del 2009: nel ristoro a favore del danneggiato va incluso anche il pagamento dell'Iva, posto che questa, in quanto onere futuro e certo, concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito).
ha chiesto, poi, la liquidazione del danno non patrimoniale sia Parte_1
sotto il profilo del danno alla salute sia sotto il profilo del danno morale.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto- reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
21 economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, evidenziando che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020), a condizione che il danneggiato alleghi e provi, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, la riconducibilità alle lesioni riportate di un turbamento dello stato d'animo o di una sofferenza soggettiva (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto all'attore alcun incremento del
22 risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, dal momento che il danneggiato non ha allegato né provato un turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni riportate a seguito dell'incidente, limitandosi a chiedere la liquidazione di tale voce di danno.
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite dal danneggiato e che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subìto da deve essere riconosciuto Parte_1
limitatamente alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni riportate in seguito all'incidente.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che - sulla base della documentazione medica agli atti e delle risultanze dell'esame clinico effettuato - “a seguito dell'incidente motociclistico occorsogli in data 4/3/2019 il Sig. riportò, nella sostanza, un valido trauma Parte_1
contusivo-distorsivo al ginocchio destro con: - lesione sub-totale del legamento crociato anteriore, - frattura del margine posteriore dell'emipiatto tibiale esterno
- infrazione del margine inferiore del condilo femorale esterno, - lesione del corno posteriore del menisco interno”, che “le suddette lesioni risultano compatibili con gli accadimenti traumatici descritti in anamnesi e con l'uso dei mezzi protettivi previsti dal codice della strada per i motociclisti”, che “il predetto trauma determinò un danno biologico temporaneo totale di 30 (trenta) giorni, nonché un danno biologico temporaneo parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di 114 (centoquattordici) giorni” e che, infine,
“sono residuati postumi permanenti produttivi di 8 (otto) punti percentuali di esclusivo danno biologico permanente” (si veda pag. 20 della relazione peritale depositata in data 3-6-2024 dal dott. ). Persona_5
23 Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., il ricorso ai criteri a cui deve essere improntata la valutazione del nesso causale in medicina legale (criterio cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione) e, in particolare, al criterio di idoneità qualitativa (compatibilità fra la dinamica dell'incidente e la tipologia di danno lamentato che è stata accertata dal C.T.U.) e al criterio cronologico (contiguità temporale fra il sinistro e l'accertamento attraverso esami strumentali delle lesioni) induce a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Parte_1
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (44 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni permanenti (8%), nella somma complessiva di euro 18.321,31, di cui euro 13.433,65 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 4.887,66 per invalidità temporanea, di cui euro 1.685,40 per inabilità temporanea totale
(euro 56,18 x 30 giorni) ed euro 3.202,26 per inabilità temporanea parziale al 50%
(euro 28,09 x 114 giorni).
24 Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato Parte_1
nella somma complessiva di euro 24.050,79, di cui euro 320,48 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, euro 5.409,00 a titolo di rimborso degli esborsi necessari per la riparazione del motoveicolo ed euro 18.321,31 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre Iva sull'importo di euro 5.409,00,
e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del proprietario e dell'assicuratore dell'autoarticolato Man targato
FS956NB, riconosciuta la responsabilità concorrente nella misura del 70% del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro, la società CP_2
e devono essere condannati in solido fra loro al
[...] Controparte_1
pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 16.835,55 (corrispondente alla quota pari al 70% del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in favore del danneggiato), oltre Iva sull'importo di euro 3.786,30 (dovuto a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo).
Dall'importo riconosciuto in favore del danneggiato deve essere detratta la somma di euro 4.510,39 (già al netto delle spese legali), che ha Controparte_1
dedotto di aver corrisposto al danneggiato prima della instaurazione del giudizio e che l'attore non ha specificamente contestato di aver incassato, esonerando la controparte dal relativo onus probandi (si veda la missiva del 4-9-2019 prodotta al n. 4 nel fascicolo della compagnia assicuratrice): la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data del versamento (4-9-2019) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un ammontare complessivo di euro 5.358,34, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito
25 civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n.
1163 del 1998).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (4-3-2019) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, nonostante non possa operare per effetto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria proposta dall'attore la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo
92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022), ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per un terzo fra le parti le spese del giudizio in considerazione, da un lato, del riconoscimento di una quota di responsabilità in capo all'attore nella causazione del sinistro e, dall'altro, dell'atteggiamento assunto dalla compagnia assicuratrice, la quale ha pagato un acconto sulla somma dovuta già prima della instaurazione del giudizio e in questa sede, in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
26 Nella parte residua le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti e CP_2 [...]
in solido fra loro e devono essere liquidate come in Controparte_1
dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-
2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n.
17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del
Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente. Le spese relative alle C.T.U. espletate nel corso del giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
27 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 4-11-2020, da nei Parte_1
confronti di e di ogni contraria istanza, CP_2 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui
è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella Persona_1
misura del 70% e di nella misura del 30%; Parte_1
- condanna la società e in solido fra loro al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subìto dell'importo complessivo di euro
11.477,21, oltre all'Iva sull'importo di euro 3.786,30, agli interessi legali sull'intera somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno dal 4-3-2019 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- condanna la società e in solido fra loro al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore di di due terzi delle spese del giudizio, quota Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.748,00, di cui euro 363,34 per esborsi ed euro
3.384,66 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- pone definitivamente a carico della società e di CP_2 Controparte_1
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alle C.T.U., liquidate con
[...]
separati decreti.
Potenza, 16-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2757/2020 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria da sinistro stradale e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Milano Antonella in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliato;
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Semeraro in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- CONVENUTO -
NONCHE'
in persona del legale rappresentate pro tempore; CP_2
- CONVENUTO CONTUMACE -
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 4-11-2020 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti di e di in CP_2 Controparte_1
qualità rispettivamente di proprietario e di assicuratore del veicolo danneggiante al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un incidente stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 4-3-2019, alle ore 15,45 circa, mentre si trovava nella zona industriale di
Viggiano a bordo della moto HA AV targata EL21497 di sua proprietà, dopo aver impegnato l'incrocio tra Via G. di Vittorio e Via E. Mattei in direzione
Simar, la parte posteriore sinistra della moto era stata urtata dalla parte anteriore destra di un trattore stradale con semirimorchio targato FS956NB di proprietà della società e condotto da , che uscendo CP_2 Persona_1
improvvisamente ed imprevedibilmente dall'area di sosta “HUB1”, posta sulla sinistra rispetto al senso di marcia della moto, si era immesso su Via E. Mattei senza fermarsi allo stop;
2 - in seguito all'urto la moto aveva perso stabilità ed era andata ad impattare sul muretto dell'isola spartitraffico posto a destra della carreggiata, strisciando per qualche metro, fino a fermarsi tra il muretto e il margine della strada, facendo rovinare al suolo il suo conducente;
- in conseguenza del sinistro egli aveva riportato lesioni per le quali era stato trasportato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Villa D'Agri, dove, all'esito delle indagini eseguite e della consulenza ortopedica che aveva evidenziato “ginocchio dx …modico versamento globalmente dolente, riposo, divieto di carico”, era stato dimesso con diagnosi di “trauma contusivo ginocchio destro” e prognosi di 7 giorni s.c.;
- il giorno successivo, a causa del peggioramento del suo stato di salute, era tornato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Villa D'agri, dove gli era stata diagnosticata “cervicalgia post-traumatica con tac negativa in paziente con recente trauma a dinamica maggiore e tac total body negativa”;
- dalla visita di controllo ortopedico eseguita il 12-3-2019 era emerso
“versamento; non possibile la valutazione di eventuali lesioni muscolari o del legamento crociato”;
- all'esito della visita ortopedica di controllo eseguita in data 14-3-2019 presso l'Ospedale San Carlo di Potenza gli era stato diagnosticato “emarto ginocchio dx artrocentesi 60 cc di liquido siero ematico, ginocchiera per 15 gg risonanza magnetica ghiaccio terapia medica riposo per 15 gg”, mentre alla visita ortopedica del 28-3-2019 gli era stata diagnosticata “sospetta lesione terzo posteriore piatto tibiale, sospetta lesione LCA, riposo per 20 gg divieto di carico tac ginocchio”;
- dalla visita ortopedica del 4-4-2019 era emerso “modesto avvallamento margine posteriore piatto tibiale esterno, tutore per 20 gg, evitare carico per 15 gg, ripetere R.M. tra 3-4 mesi”, mentre la visita dell'8-4-2019 aveva evidenziato
3 “esiti di trauma discorsivo ginocchio dx con lesione LCA ed avulsione inserzione
LCP, rimozione tutore, controllo 35 gg”;
- in data 28-5-2019 era risultata migliorata la situazione del LCP con guarigione della avulsione del piatto tibiale, mentre permaneva la lesione del LCA, per cui gli era stato consigliato intervento chirurgico di plastica legamentosa;
- dall'11-4-2019 al 7-6-2019 aveva fatto fisioterapia presso l'Ospedale di Villa
D'Agri;
- dalla relazione medico-legale a firma del consulente tecnico di parte dott. era emerso che aveva riportato per i fatti per cui Persona_2 Parte_1
è causa una invalidità permanente del 12%, oltre che una invalidità temporanea totale per 30 giorni, parziale al 75% per 10 giorni e parziale al 50% per ulteriori
52 giorni;
- in seguito all'incidente l'attore si era sottoposto ad intervento chirurgico al LCA;
- anche la moto aveva riportato danni a paramotore, pedana anteriore destra, attacco anteriore e posteriore pedana, protezione borsa sinistra e protezione borsa destra, coperchio trasmissione primaria, mondature parafango anteriore, faro posteriore tour pack, tubo collegamento scarico, collettori di scarico, terminale di scarico destro, terminale di scarico sinistro, manubrio, cerchio anteriore, coperchio borsa destra;
i suddetti danno erano stati quantificati nell'importo complessivo di euro 7.263,00 oltre Iva;
- sul luogo dell'incidente erano intervenuti i Carabinieri del Comando di Villa
D'Agri, che avevano redatto apposito verbale e rapporto del sinistro;
- al momento dell'arrivo dei Carabinieri il camion era già stato spostato dal punto di impatto con la moto;
- gli era stato notificato verbale di accertamento per violazione dell'articolo 141 commi 2 e 11 del Codice della strada;
- egli aveva proposto avverso il suddetto verbale ricorso al Prefetto, che aveva
4 proceduto all'annullamento del verbale;
- le richieste di risarcimento dei danni reiteratamente formulate nei confronti di quale assicuratore di entrambi i veicoli, erano risultate Controparte_1
vane, in quanto la compagnia assicuratrice, pur avendo sottoposto il danneggiato ad accertamento sanitario a mezzo del proprio fiduciario, dott. Persona_3
non aveva formulato alcuna offerta di definizione transattiva;
[...]
- in data 4-7-2020 l'assicuratore gli aveva corrisposto la somma di euro 2.800,00, di cui euro 400,00 per spese legali, per i danni materiali riportati dal motociclo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo riconoscimento della responsabilità esclusiva nella causazione dell'incidente della società CP_2
quale proprietaria del veicolo condotto da , i convenuti
[...] Persona_1
venissero condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti a causa del sinistro nella misura complessiva di euro
45.301,36 (di cui euro 38.038,36 a titolo di danno biologico, danno morale e spese mediche ed euro 7.263,00 a titolo di danno materiale alla moto) o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-1-2021 si costituiva in giudizio la quale in via principale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda risarcitoria, in quanto infondata e non provata sia nell'an che nel quantum; in via subordinata, chiedeva che, previo accertamento del concorso di colpa dell'attore della causazione del sinistro per avere tenuto una velocità di guida non consona allo stato dei luoghi, venisse dichiarata congrua e satisfattiva di qualsivoglia pretesa risarcitoria la somma di euro 5.310,39 (di cui euro 800,00 per onorari) già corrisposta all'attore prima della instaurazione del giudizio. La compagnia assicuratrice deduceva, infine, di aver eseguito in data 9-6-2020 il
CP_ pagamento dell'importo di euro 2.211,20 in favore dell'
5 La società non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità della CP_2
notifica dell'atto di citazione, veniva dichiarata contumace.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale venivano espletate la prova testimoniale richiesta dall'attore, una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle lesioni subite dal danneggiato in seguito al sinistro e una consulenza tecnica d'ufficio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e dei danni riportati dal veicolo coinvolto e veniva disposta l'acquisizione di copia conforme del rapporto redatto dai Carabinieri di Villa d'Agri e dei relativi allegati, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 7
Maggio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda appare opportuno procedere alla qualificazione dell'azione esercitata dal danneggiato.
ha agito in giudizio nei confronti e di Parte_1 Controparte_1
chiedendo la condanna dei convenuti in solido fra loro al CP_2
risarcimento del danno patrimoniale (per i danni materiali al veicolo e per le spese mediche sostenute) e non patrimoniale (sotto il profilo del danno morale e del danno alla salute per lesione dell'integrità psico-fisa con postumi permanenti quantificati nella percentuale del 12%) subito in seguito ad un incidente stradale e deducendo che il trattore targato FS956NB di proprietà di e CP_2
condotto da , nelle circostanze di luogo e di tempo descritte Persona_1
nell'atto introduttivo del giudizio, avrebbe urtato la moto di sua proprietà, provocandone la perdita di equilibrio, l'impatto con il muretto dell'isola spartitraffico e la caduta al suolo.
Dalla lettura dell'atto introduttivo del giudizio - e, in particolare, dalla percentuale
6 di invalidità permanente (12%) che l'attore allega di aver riportato in seguito al sinistro e che è incompatibile con la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del Codice delle assicurazioni private, applicabile soltanto al danno alla persona contenuto nel limite previsto dall'articolo 139 dello stesso
Codice (9%) - emerge che ha esercitato nei confronti di Parte_1 [...]
l'azione diretta prevista dall'articolo 144 del Decreto Controparte_1
legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - il quale prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata
l'assicurazione…Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile -, citando in giudizio anche il responsabile civile, in quanto litisconsorte necessario, e contestualmente ha esercitato nei confronti di quest'ultimo l'azione ordinaria ex articolo 2054 c.c.: infatti, l'attore non si è limitato ad allegare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista, ma nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio ha anche chiesto la condanna in solido della compagnia assicuratrice e del proprietario dell'autovettura, proponendo, quindi, autonoma azione risarcitoria ordinaria nei confronti del responsabile civile.
Qualificata nei suddetti termini l'azione risarcitoria esercitata da , Parte_1
occorre rilevare che a completare il quadro normativo di riferimento applicabile nel caso che ci occupa concorre l'articolo 2054 secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
7 dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 9353 del 2019, Corte di cassazione n. 7061 del 2020: la presunzione di pari responsabilità sancita dall'articolo 2054 secondo comma c.c. ha carattere sussidiario ed opera non solo quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti, ma anche qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro): pertanto, nel caso in cui, sulla base del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, sia possibile accertare la dinamica dell'incidente, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054
c.c.
D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'articolo 2054 c.c., essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia o il mancato rispetto del segnale di stop, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso, tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, con la prova della riconducibilità
8 dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista
(si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 477 del 2003, Corte di cassazione n.
2734 del 1970, Corte di cassazione n. 3929 del 1984, Corte di cassazione n. 19115 del 2020, e Corte di cassazione n. 6941 del 2021).
Pertanto, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'articolo 2054 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 5679 del 1990 e Corte di cassazione n. 124 del 2016), salva l'ipotesi in cui la condotta colposa di uno dei conducenti sia stato tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro
(si veda in tal senso Corte di cassazione n. 29927 del 2024).
Più nello specifico, nel caso di specie vengono in rilievo l'articolo 145 primo e secondo comma del Decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) - che impone al conducente che si approssima ad una intersezione di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e di dare la precedenza a chi proviene da destra laddove due veicoli stiano per impegnare una intersezione ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi - e l'articolo 141 secondo e terzo comma del Codice della strada - che impone al conducente del veicolo di conservarne il controllo e di essere in grado di compiere in condizioni di sicurezza tutte le manovre necessarie, compreso l'arresto del veicolo nei limiti di visibilità di fronte ad un ostacolo prevedibile e l'obbligo di regolare la velocità in prossimità delle intersezioni -.
Tanto premesso in punto di diritto, in punto di fatto costituisce circostanza pacifica fra le parti che nelle circostanze di luogo e di tempo indicate nell'atto introduttivo del giudizio si è verificato lo scontro fra la moto condotta da Pt_1
9 e il trattore con semirimorchio di proprietà della società e Pt_1 CP_2
condotto da , in quanto la relativa allegazione ad opera dell'attore Persona_1
non ha costituito oggetto di specifica contestazione da parte della compagnia assicuratrice, che, pertanto, con il suo comportamento processuale ha esonerato la controparte dal relativo onus probandi almeno nel suo rapporto processuale con l'attore; in ogni caso, la verificazione dell'incidente nelle condizioni di luogo e di tempo descritte dall'attore risulta provata anche sulla base del rapporto redatto dai
Carabinieri di Villa D'Agri intervenuti sul posto nella immediatezza del sinistro
(si veda la relazione acquisita dalla Cancelleria in data 9-7-2024).
Risulta, invece, specificamente contestata la dinamica dell'incidente descritta dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio ad opera della convenuta
[...]
la quale ha allegato quantomeno un concorso di colpa Controparte_1
dell'attore nella causazione del sinistro, deducendo che lo stesso viaggiava ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e che ciò gli aveva impedito di arrestare il mezzo condotto e di effettuare una manovra di emergenza.
Occorre, pertanto, verificare se sia o meno possibile accertare la precisa dinamica dell'incidente alla luce delle ricostruzioni fattuali fornite dalle parti e delle emergenze dell'istruttoria svolta.
Il materiale probatorio rilevante ed utilizzabile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro è costituito dalla deposizione resa nel corso del giudizio dall'unico teste escusso, dal rapporto redatto dai Carabinieri di Villa D'Agri con i relativi allegati (fra cui i verbali di sommarie informazioni rese dalle persone presenti e il fascicolo fotografico) e dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta per la ricostruzione cinematica dell'incidente.
Quanto alla efficacia sul piano probatorio del rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dell'incidente, occorre procedere ad una distinzione fra le circostanze di fatto che i verbalizzanti hanno direttamente
10 constatato e le valutazioni e gli apprezzamenti che gli stessi hanno tratto dai dati di fatto acquisiti.
Per giurisprudenza consolidata i rapporti ed i verbali redatti dalla polizia giudiziaria fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti che il pubblico ufficiale afferma di avere personalmente compiuto o constatato e per quanto riguarda i fatti conoscitivi che non presuppongono alcun margine di apprezzamento, mentre, per quanto attiene alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza, riproducendole nel verbale, resta affidata alla libera valutazione del Giudice la veridicità delle dichiarazioni stesse
(si veda ex plurimis Corte di cassazione n. 1384 del 1997).
Se, poi, le stesse dichiarazioni sono relative a fatti sfavorevoli al dichiarante, occorre distinguere a seconda che siano state semplicemente verbalizzate dal pubblico ufficiale oppure anche sottoscritte dal dichiarante: nel primo caso, infatti, le suddette dichiarazioni devono essere qualificate come confessione stragiudiziale resa ad un terzo e, ai sensi dell'articolo 2735 primo comma seconda parte c.c., devono essere liberamente valutate dal giudice (Corte di cassazione n.
100 del 1982; n. 3309 del 1997); nel secondo caso, invece, essendo consacrate in una scrittura la cui paternità è da attribuirsi direttamente alla parte, hanno ordinaria efficacia probatoria.
Restano esclusi dalla fede privilegiata riconosciuta ai verbali ed ai rapporti redatti dalla polizia giudiziaria soltanto le dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, la cui veridicità deve essere oggetto di libero apprezzamento ad opera del
Giudice, i giudizi valutativi, in quanto gli stessi non attengono a fatti oggetto di percezione diretta del pubblico ufficiale, e gli apprezzamenti personali che sono mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono tanto rapidamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro oggettivo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 17106
11 del 2002 e Corte di cassazione n. 11751 del 2004).
Nel caso che ci occupa i verbalizzanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto hanno dato atto di avere constatato che l'incidente stradale si è verificato a
Viggiano in località Contrada Valloni in prossimità del civico n. 30 fra la moto
HA AV Heritage targata EL21497 e l'autoarticolato Man targato
FS956NB, che al loro arrivo, presumibilmente a 15 minuti dall'incidente,
l'autoarticolato era stato rimosso per consentire la viabilità, mentre la moto si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'incidente, che il sinistro si era verificato in un tratto di strada asfaltato rettilineo con un'unica carreggiata a doppio senso di marcia, che il fondo stradale era asciutto, che il tempo era sereno con una buona visibilità e che sul manto stradale non vi erano tracce di frenata (si veda il rapporto redatto dai Carabinieri della Stazione di
Villa D'Agri acquisito dalla Cancelleria in data 9-7-2024).
Dal momento che gli agenti hanno riportato nel verbale redatto alcuni dati di fatto che hanno costituito oggetto di percezione diretta (la posizione del motociclo dopo l'impatto, la localizzazione dei danni riportati dai veicoli, le condizioni climatiche e del manto stradale), deve ritenersi che la relativa attestazione faccia piena prova.
Invece, nessuna efficacia probatoria può essere attribuita alla parte del rapporto redatto dai Carabinieri in cui i verbalizzanti hanno effettuato la ricostruzione della dinamica dell'incidente, dal momento che si tratta di giudizi valutativi, ai quali per le suindicate ragioni non può essere attribuita alcuna rilevanza sul piano probatorio.
Rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica dell'incidente è, invece, la deposizione resa dall'unico teste escusso nel corso del giudizio - della cui attendibilità estrinseca non vi sono ragioni di dubitare, in quanto soggetto estraneo agli interessi in causa, non legato alle parti da nessun rapporto e in posizione
12 ottimale rispetto alla scena del sinistro, in quanto il teste ha dichiarato di aver assistito all'incidente mentre era alla guida della sua autovettura nel senso di marcia opposto a quello percorso dalla moto condotta da -, il quale Parte_1
ha riferito di aver visto che l'autocarro si era immesso sulla strada che conduce al
Centro Oli senza rispettare il segnale di stop ed aveva urtato con la sua parte anteriore destra la parte posteriore sinistra della moto, la quale, al momento dell'impatto, si trovava già all'imbocco del bivio (si vedano le dichiarazioni rese dal teste riportate nel verbale di udienza del 10-11-2023). Testimone_1
La dinamica del sinistro riferita dal teste , oltre ad essere Testimone_1
credibile ed intrinsecamente attendibile, in quanto precisa e circostanziata, appare anche coerente con le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione cinematica del sinistro, il quale - all'esito del sopralluogo eseguito sul posto e di una simulazione della percorrenza di entrambi i veicoli e sulla base della documentazione fotografica in atti e dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro dagli agenti verbalizzanti - ha concluso che “quanto alla dinamica dell'incidente, lo stesso si è verificato per la non consona velocità tenuta dalla moto;
il cui conducente, sig. , Parte_1
non ha avuto il totale controllo del mezzo e di non essere stato in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
tant'è che, all'incrocio di Via G di Vittorio con
Via E. Mattei, a causa della omessa precedenza “dovuta” dal conducente dell'autocisterna guidata dal sig. che uscendo da un'area Persona_1
Privata “Zona Parcheggi Hub-1 ed eseguendo una manovra “azzardata” ed in totale scarsa visibilità, tagliava la strada alla Moto, invadendo la corsia di marcia di quest'ultima, urtando con la parte anteriore destra dell'autocisterna
Contr ( la parte posteriore sinistro del vano porta oggetti, in strisciata, facendogli
13 perdere l'equilibrio per impattare, prima sul muretto-cordolo in c.a. alla distanza di ml. 21,40 e poi, in strisciata, sia lungo il predetto cordolo che sulla banchina- asfalto, per una lunghezza di ml. 23,00” (si veda pag. 17 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ). Persona_4
In particolare, con riferimento alla condotta di guida tenuta dal conducente dell'autocarro, il consulente nominato ha accertato che “il sig. , Persona_1
conducente a bordo dell'Autocisterna (MAN), tg. FS 956 NB, usciva dall'Area
Privata - Parcheggio Hub-1 percorreva una rampa carrabile in salita per immettersi su Via E. Mattei (Centro Oli-ENI) in direzione Est quando, giunto all'incrocio di Via G. di Vittorio con Via E. Mattei, non osservando l'obbligo di dare la precedenza a destra, invadeva entrambe le corsie di marcia ed impattava con lo spigolo anteriore destro dell'autocisterna la Moto (HA AV tg. EL
21497) proveniente dalla sua destra. A causa della particolare “Toponomastica”
e tipo di strada, l'autocisterna nell'effettuare tale manovra, non avendo visibilità alcuna sulla destra (dalla sua posizione di guida), effettuava l'attraversamento di detto incrocio in totale “oscurità”, non avendo la possibilità di guardare a destra poiché la visibilità era mascherata dalla cabina di guida (parte posteriore), che non consentiva né di guardare attraverso il finestrino laterale destro né dallo specchio retrovisore destro, in quanto la Cabina era “oscurata” (cfr. Tav. “A”) posizione 0S”- impatto -. Per cui il sig. nell'effettuare tale manovra si è Per_1
solo accertato che non venisse nessuno dal suo lato sinistro della Via G di
Vittorio (lato Nord), impegnando, così, detta corsia;
mentre nulla ha fatto o
“potuto fare” per accertare la visibilità-percorrenza di chi veniva dalla sua destra lungo la medesima Strada dal lato Sud)” (si veda pag. 14 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ; nello Persona_4
specifico, rispondendo alle osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte di il C.T.U. ha chiarito che “il conducente Controparte_1
14 dell'autocisterna sig. nel percorrere in salita la rampa HUB 1 Persona_1
(area Privata) ha costeggiato, “rasentando”, il suo margine destro costituito dal muretto di recinzione in c.a. al limite del palo della luce pubblica dell' (cfr Pt_2
foto n. 21 e 22); ove si evidenzia che il sig. ha eseguito una manovra Per_1
“errata” all'uscita, costeggiando il suo margine destro per immettersi su Via E.
Mattei, per trovarsi in posizione tangente/parallela alla linea-direzione di percorrenza dei veicoli che percorrono la Via G di Vittorio in direzione Nord.
Bene avrebbe fatto, invece, il conducente dell'Autocisterna, se, nell'uscire dall'Area Privata HUB 1, avesse costeggiato il suo margine sinistro in salita per giungere all'ampio piazzale rappresentato dalle foto n. 17 e 18, che gli avrebbe consentito, nell'effettuare tale manovra (corretta ma non eseguita), di eseguire una più ampia svolta di sterzata a destra (a tutto sterzo), al punto tale da assumere, all'incrocio con Via G di Vittorio, una posizione perpendicolare alla stessa e che gli avrebbe consentito un'ampia visibilità sia a sinistra che a destra dell'incrocio con Via G di Vittorio” (si veda la risposta alle osservazioni di parte riportata alle pag. 21 e 22 della relazione peritale depositata in data 11-6-2024 dal geom. ). Persona_4
D'altra parte, non soltanto non ha dimostrato di aver fatto il Parte_1
possibile per evitare l'impatto con l'autocisterna (sul manto stradale non sono state rinvenute tracce di frenata né di scarrocciamento) né che ogni manovra di emergenza sarebbe stata impossibile (perché ad esempio il motociclo aveva già impegnato l'incrocio), ma, al contrario, dall'istruttoria svolta è emerso che egli non si è uniformato pienamente alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza facendo il possibile per evitare lo scontro: infatti, con riferimento alla condotta di guida tenuta da , il C.T.U. ha accertato che “la Moto Parte_1
(1S”) un secondo prima dall'impatto ha avuto un momento di indecisione (a ml.
16,60 dal punto d'urto), considerato i notori tempi di reazione per i conducenti
15 con “normali” riflessi. Infatti, il si è trovato in una situazione di Pt_1
indecisione (in panico), nel dover decidere nella frazione di secondi a disposizione se frenare per fermarsi prima dello scontro oppure accelerare per superare il pericolo. È avvenuto che il sig. , nel momento di tale incertezza, Pt_1
decideva di accelerare per superare il pericolo imminente;
ma, considerato il peso proprio e quello della moto di circa kg. 400, tale accelerazione impressa sulla Moto non è stata sufficiente a superare l'ostacolo; tant'è che, alla già percorsa velocità di 60 Km/h. (a stima), imprimeva alla Moto una ulteriore velocità (oltre i 70 Km/h.); velocità, questa, che dopo la “strisciata con
l'autocisterna nella parte anteriore destra “sbandava”, perdeva l'equilibrio e finiva la sua corsa “in strisciata” alla distanza di ml. 23,00 dall'impatto sul cordolo in c.a. (cfr. foto n. 31, 32, 33, 34, 35, 37 e 38). È da evidenziare, però, che la moto, 2S” (due secondi) prima dell'impatto con l'autocisterna, aveva ampia visibilità nel guardare a sinistra per scorgere la presenza di una autocisterna che fuoriusciva dall'area privata - parcheggio Hub-1 che, come si evince dal rilievo nella tavola grafica (Tav. “A”), l'autocisterna raffigurata sempre in colore Verde
(posizione a 2S”) prima dall'impatto, aveva già superato il muro di recinzione dell'Area Privata ed aveva iniziato la manovra di uscita da tale area;
mentre, ad
1S” (un secondo) prima dall'impatto, l'autocisterna era completamente visibile dalla Moto sia perché aveva superato il muretto-recinzione dell'Area Privata sia per l'enorme ed imponente volume di ingombro della stessa. (cfr foto n. 3 e 4), allegato D) Fascicolo Fotografico dei Carabinieri”, precisando, altresì, che da una simulazione della percorrenza con una moto similare a quella condotta da era emerso che “percorrendo il medesimo tratto di strada, così Parte_1
come dichiarato dal sig. , ma alla velocità di 40 Km/h., si è accertato che, Pt_1
nel tempo di reazione di 1” (1 secondo), il conducente della Moto è riuscito a fermare (controllare) il veicolo, in una distanza di ml. 4,00 dall'avvistamento del
16 pericolo” (si vedano pagg. 9, 12 e 13 della relazione peritale depositata in data 11-
6-2024 dal geom. ). Persona_4
Anche il teste , che ha assistito al sinistro da una posizione Testimone_1
privilegiata, non ha riferito che il motociclista al momento dell'impatto aveva già impegnato l'incrocio, limitandosi a dichiarare che “la moto si trovava all'imbocco del bivio quando è stata investita” (si veda la deposizione resa dal testimone riportata nel verbale di udienza del 10-11-2023). Testimone_1
Alla luce delle considerazioni che precedono e sulla base delle risultanze processuali e, in particolare, delle conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico - che appaiono adeguatamente motivate, immuni da vizi logici e scientifici, compatibili con la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio e supportate dagli elementi di fatto acquisiti dagli agenti verbalizzanti in sede di rilievi - appare possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa nel modo seguente: in data 4-3-2019, alle ore 15,40 circa, l'autocarro targato
FS956NB condotto da si immetteva, omettendo di dare la Persona_1
precedenza a destra ed occupando entrambe le corsie di marcia, sulla Via E.
Mattei in direzione Est, percorrendo in salita la rampa di uscita dall'area privata
HUB-1 e costeggiandone il margine destro, circostanza questa che gli impediva di avere piena visibilità sul lato destro della Via G. di Vittorio, sulla quale transitava in direzione Nord il motociclo targato EL21497 condotto da , il Parte_1
quale, giunto all'incrocio con Via E. Mattei ad una velocità di circa 60 Km/h, nel tentativo di superare l'ostacolo rappresentato dall'autocarro proveniente dalla sua sinistra, imprimeva alla moto un'ulteriore velocità (oltre i 70 km/h), che, tuttavia, non si rivelava sufficiente per superare il predetto autocarro, con il quale, pertanto veniva in collisione;
in particolare, il vano porta oggetti posteriore sinistro della moto urtava in strisciata la parte anteriore destra del parafango dell'autocisterna e,
a seguito dell'urto-strisciata impressa dal paraurti del trattore, la moto perdeva
17 l'equilibrio, andando prima ad impattare contro il cordolo posto sulla destra di Via
G. di Vittorio e poi proseguendo in strisciata la corsa per un'ulteriore distanza di m. 23 per arrestarsi nei pressi del palo Pt_2
Ne consegue che - tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto
(inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza a destra, da un lato, e mancato rispetto da parte del danneggiato delle norme sulla circolazione per evitare il verificarsi dello scontro, dall'altro) - la responsabilità dell'evento dannoso deve essere attribuita in misura concorrente a nella misura del 30% e al Parte_1
conducente del veicolo di proprietà della società nella misura del CP_2
70%.
Quanto alla posizione del proprietario del veicolo condotto da , Persona_1
responsabile nei suddetti limiti dell'incidente, l'articolo 2054 terzo comma c.c. configura in capo al proprietario del veicolo una responsabilità solidale con il conducente, responsabilità cui lo stesso può sottrarsi soltanto se fornisce la “prova liberatoria”, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Nel caso di specie il proprietario del veicolo non si è costituito in giudizio e, pertanto, non ha provato e neanche allegato fatti idonei a superare la presunzione relativa di responsabilità di cui all'articolo 2054 c.c. e, per tale ragione, va condannato al risarcimento dei danni subiti dal conducente e proprietario del veicolo antagonista.
Configurandosi, poi, a carico dell'assicuratore una responsabilità solidale, seppure atipica - in quanto ad interesse unisoggettivo e caratterizzata da un diverso titolo e da una diversa estensione (titolo contrattuale e responsabilità limitata dal massimale in un caso, titolo extracontrattuale e responsabilità illimitata nell'altro)
-, anche è chiamata a rispondere del danno cagionato dal Controparte_1
conducente del veicolo assicurato unitamente al responsabile civile.
18 Ne consegue che la società e devono essere CP_2 Controparte_1
condannati in solido fra loro al risarcimento dei danni subiti dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa nella misura del 70%.
Tanto premesso sull'an, in ordine al quantum del danno risarcibile, Parte_1
ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute e per i danni materiali al motociclo di sua proprietà.
Posto che il risarcimento del danno soggiace agli ordinari principi di allegazione e di prova che regolano il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020), con riferimento agli esborsi che l'attore ha allegato di aver sostenuto per visite e cure mediche, ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento di tale voce di danno possa essere accolta nei limiti dell'importo di euro 320,48 (si vedano le fatture prodotte nel fascicolo di parte attrice), nonostante il nominato C.T.U. abbia riconosciuto la congruità di tali spese per il maggior importo di euro 354,63, dal momento che nel calcolo delle spese mediche sostenute non può essere incluso l'ammontare di una fattura non prodotta in giudizio dall'attore entro il termine per le produzioni documentali di cui all'articolo 183 sesto comma n. 2) c.p.c. (si veda pag. 19 della relazione peritale depositata dal dott. in data Persona_5
3-6-2024).
Quanto, invece, al risarcimento per i danni materiali riportati dal motociclo HA
AV targato EL21497 di proprietà dell'attore, al fine di dimostrare l'entità del danno lamentato e l'ammontare della spesa necessaria per la riparazione del veicolo, ha prodotto in giudizio un preventivo di spesa datato 12-3- Parte_1
2019 redatto dalla e a lui intestato, in cui è stata Controparte_5
quantificata la somma necessaria per i lavori di meccanica, ed un preventivo redatto dalla e a lui intestato, in cui è quantificato Controparte_6
19 l'importo per i lavori di verniciatura e lamierato (si vedano i preventivi depositati nel fascicolo di parte attrice).
In proposito, appare opportuno osservare che, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale da cui non vi sono ragioni per discostarsi, il preventivo di spesa necessaria per la riparazione della cosa danneggiata, in quanto redatto in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente soltanto valenza indiziaria a condizione che sia confermato in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
11765 del 2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013).
Però, dal momento che la compagnia assicuratrice non ha contestato in modo specifico che i danni riportati dal motociclo in seguito all'impatto con l'autocisterna siano quelli indicati nell'atto di citazione e riportati nei preventivi in atti, ma si è limitata a contestare la quantificazione degli importi necessari per la riparazione del motociclo HA AV e che il C.T.U. nominato nel corso del giudizio per la ricostruzione della dinamica dell'incidente e per la valutazione dei danni riportati dalla moto dell'attore ha accertato che “in considerazione della dinamica e dei luoghi dell'incidente, si ritiene che i danni al motociclo HA
Davinson tg. EL 21497 lamentati dall'attore, sono eziologicamente connessi all'incidente per cui è causa e non dovuti al semplice (primo urto), in quanto lievi, bensì alle conseguenze ulteriori dovute alla perdita di equilibrio posto in essere dalla imprudente e turbativa di guida causata dall'autocisterna che faceva sbandare la moto per poi strisciare rovinosamente sia contro il cordolo in c.a che sul manto stradale” e che “quanto ai danni subiti dalla moto HA AV, gli stessi sono connessi all'incidente, i cui costi per la riparazione sono riferiti ai lavori di carrozzeria-verniciatura, con stacco e riattacco pezzi, nonché danni meccanici così come meglio indicati nei due preventivi in atti (carrozzeria e
20 meccanica), i cui importi totali sono pari ad € 5.409,00, al netto dell'iva perché non fatturati, e con una riduzione per vetustà del 15% per i soli pezzi meccanici di ricambio” (si vedano pagg. 17 e 18 della relazione peritale depositata in data 11-
6-2024 dal geom. ), al proprietario del veicolo danneggiato Persona_4
deve essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1
sotto il profilo del danno emergente nella misura corrispondente alle spese necessarie per la riparazione del veicolo danneggiato a seguito del sinistro nella misura di euro 5.409,00, oltre Iva (si veda a proposito del riconoscimento dell'Iva sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno Corte di cassazione n. 8035 del 2009: nel ristoro a favore del danneggiato va incluso anche il pagamento dell'Iva, posto che questa, in quanto onere futuro e certo, concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito).
ha chiesto, poi, la liquidazione del danno non patrimoniale sia Parte_1
sotto il profilo del danno alla salute sia sotto il profilo del danno morale.
Appare opportuno in proposito rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto- reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
21 economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, evidenziando che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020), a condizione che il danneggiato alleghi e provi, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, la riconducibilità alle lesioni riportate di un turbamento dello stato d'animo o di una sofferenza soggettiva (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 339 del 2016: il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto all'attore alcun incremento del
22 risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, dal momento che il danneggiato non ha allegato né provato un turbamento dello stato d'animo riconducibile alle lesioni riportate a seguito dell'incidente, limitandosi a chiedere la liquidazione di tale voce di danno.
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite dal danneggiato e che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subìto da deve essere riconosciuto Parte_1
limitatamente alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni riportate in seguito all'incidente.
Il C.T.U. nominato nel corso del giudizio ha accertato, con giudizio che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, che - sulla base della documentazione medica agli atti e delle risultanze dell'esame clinico effettuato - “a seguito dell'incidente motociclistico occorsogli in data 4/3/2019 il Sig. riportò, nella sostanza, un valido trauma Parte_1
contusivo-distorsivo al ginocchio destro con: - lesione sub-totale del legamento crociato anteriore, - frattura del margine posteriore dell'emipiatto tibiale esterno
- infrazione del margine inferiore del condilo femorale esterno, - lesione del corno posteriore del menisco interno”, che “le suddette lesioni risultano compatibili con gli accadimenti traumatici descritti in anamnesi e con l'uso dei mezzi protettivi previsti dal codice della strada per i motociclisti”, che “il predetto trauma determinò un danno biologico temporaneo totale di 30 (trenta) giorni, nonché un danno biologico temporaneo parziale progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 50% di 114 (centoquattordici) giorni” e che, infine,
“sono residuati postumi permanenti produttivi di 8 (otto) punti percentuali di esclusivo danno biologico permanente” (si veda pag. 20 della relazione peritale depositata in data 3-6-2024 dal dott. ). Persona_5
23 Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il C.T.U., il ricorso ai criteri a cui deve essere improntata la valutazione del nesso causale in medicina legale (criterio cronologico, topografico, di idoneità qualitativa e quantitativa, di continuità fenomenica e di esclusione) e, in particolare, al criterio di idoneità qualitativa (compatibilità fra la dinamica dell'incidente e la tipologia di danno lamentato che è stata accertata dal C.T.U.) e al criterio cronologico (contiguità temporale fra il sinistro e l'accertamento attraverso esami strumentali delle lesioni) induce a ritenere accertato il rapporto di causalità fra il verificarsi del sinistro per cui è causa e le lesioni lamentate da . Parte_1
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore.
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa e tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (44 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni permanenti (8%), nella somma complessiva di euro 18.321,31, di cui euro 13.433,65 per invalidità permanente (risultante dal prodotto del valore punto corrispondente alla lesione riportata e del grado di invalidità permanente, cui va applicato il coefficiente demoltiplicatore corrispondente all'età del danneggiato al momento dell'illecito) ed euro 4.887,66 per invalidità temporanea, di cui euro 1.685,40 per inabilità temporanea totale
(euro 56,18 x 30 giorni) ed euro 3.202,26 per inabilità temporanea parziale al 50%
(euro 28,09 x 114 giorni).
24 Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito da in seguito al sinistro per cui è causa deve essere liquidato Parte_1
nella somma complessiva di euro 24.050,79, di cui euro 320,48 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute, euro 5.409,00 a titolo di rimborso degli esborsi necessari per la riparazione del motoveicolo ed euro 18.321,31 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre Iva sull'importo di euro 5.409,00,
e, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti del proprietario e dell'assicuratore dell'autoarticolato Man targato
FS956NB, riconosciuta la responsabilità concorrente nella misura del 70% del conducente del suddetto veicolo nella causazione del sinistro, la società CP_2
e devono essere condannati in solido fra loro al
[...] Controparte_1
pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 16.835,55 (corrispondente alla quota pari al 70% del danno patrimoniale e non patrimoniale liquidato in favore del danneggiato), oltre Iva sull'importo di euro 3.786,30 (dovuto a titolo di risarcimento per i danni materiali riportati dal veicolo).
Dall'importo riconosciuto in favore del danneggiato deve essere detratta la somma di euro 4.510,39 (già al netto delle spese legali), che ha Controparte_1
dedotto di aver corrisposto al danneggiato prima della instaurazione del giudizio e che l'attore non ha specificamente contestato di aver incassato, esonerando la controparte dal relativo onus probandi (si veda la missiva del 4-9-2019 prodotta al n. 4 nel fascicolo della compagnia assicuratrice): la suddetta somma deve essere rivalutata, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dalla data del versamento (4-9-2019) ad oggi (sulla base dell'ultimo indice Istat disponibile) per un ammontare complessivo di euro 5.358,34, in attuazione del consolidato orientamento giurisprudenziale che, in caso di versamento di un acconto nelle more della definizione del giudizio relativo alla liquidazione del danno da illecito
25 civile, impone di sottrarre l'acconto dall'ammontare del risarcimento, calcolato con riferimento al momento del sinistro, e di rivalutare la differenza oppure di rivalutare l'acconto già pagato e sottrarlo all'ammontare del risarcimento liquidato in moneta attuale (Corte di cassazione n. 2074 del 1989 e Corte di cassazione n.
1163 del 1998).
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) dalla data dell'evento dannoso (4-3-2019) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, ritiene questo Giudice che, nonostante non possa operare per effetto dell'accoglimento soltanto parziale della domanda risarcitoria proposta dall'attore la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo
92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 32061 del 2022), ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per compensare per un terzo fra le parti le spese del giudizio in considerazione, da un lato, del riconoscimento di una quota di responsabilità in capo all'attore nella causazione del sinistro e, dall'altro, dell'atteggiamento assunto dalla compagnia assicuratrice, la quale ha pagato un acconto sulla somma dovuta già prima della instaurazione del giudizio e in questa sede, in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del fatto dannoso.
26 Nella parte residua le spese processuali seguono il principio della soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dei convenuti e CP_2 [...]
in solido fra loro e devono essere liquidate come in Controparte_1
dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022
(Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-
2022 -, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n.
17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del
Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente. Le spese relative alle C.T.U. espletate nel corso del giudizio, liquidate con separati decreti, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
27 Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 4-11-2020, da nei Parte_1
confronti di e di ogni contraria istanza, CP_2 Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che l'incidente per cui
è causa è ascrivibile alla responsabilità concorrente di nella Persona_1
misura del 70% e di nella misura del 30%; Parte_1
- condanna la società e in solido fra loro al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore di a titolo di risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale subìto dell'importo complessivo di euro
11.477,21, oltre all'Iva sull'importo di euro 3.786,30, agli interessi legali sull'intera somma devalutata e via via rivalutata di anno in anno dal 4-3-2019 fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al saldo;
- condanna la società e in solido fra loro al CP_2 Controparte_1
pagamento in favore di di due terzi delle spese del giudizio, quota Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.748,00, di cui euro 363,34 per esborsi ed euro
3.384,66 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- compensa fra le parti le residue spese processuali;
- pone definitivamente a carico della società e di CP_2 Controparte_1
in solido fra loro il pagamento delle spese relative alle C.T.U., liquidate con
[...]
separati decreti.
Potenza, 16-9-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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