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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/09/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1290/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1290/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SILVIA ZEPPONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA
ZEPPONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, Parte_1
agisce nei confronti dell'Istituto chiedendo il riconoscimento
[...]
della malattia professionale ”tendinopatia dei rotatori spalla destra e sinistra”, denunciata ad in data 26.10.22 , con conseguente condanna di alle CP_1 CP_1
prestazioni di legge e refusione delle spese giudiziali.
Si costituisce ritualmente chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Svolta istruttoria testimoniale ed espletata Ctu medico legale, all'odierna camera di consiglio non partecipativa la causa è stata decisa mediante trattazione scritta, previo scambio di note autorizzate fra le parti.
La domanda della è infondata. Parte_1
Il Ctu medico-legale nominato (Prof. ), ha infatti Persona_1
accertato che: “la patologia denunciata dalla SI . Parte_1
non sia da considerare anche in modo concausale di natura
[...]
professionale ma dovuta a patologia comune di tipo degenerativo costituzionale
”.
Le risultanze della Ctu medico-legale appaiono al giudicante pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso Ctu ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che: “per
l'attività lavorativa svolta prevalente di badante non sussistano i requisiti per il riconoscimento anche concausale di malattia professionale denunciata
“tendinopatia dei rotatori spalla dx e sx ” sia per la discontinuità lavorativa come dimostrato dall'estratto sia per la mancanza di ripetitività e CP_2
gestualità negli atti lavorativi ( spostamenti della persona da letto a poltrona e/o carrozzina e assistenza nel bagno e altre attività) non continuativa per l'arco del turno lavorativo, ma occasionali con ampi periodi di recupero tra l'effettuazione degli spostamenti nell'arco giornaliero e con arti superiori non costantemente mantenuti elevati sopra la testa e in posizioni incongrue mantenute costantemente in tutto l'arco lavorativo”.
Alla luce di quanto prospettato, in assenza del prescritto requisito medico- legale, la domanda della va disattesa. Parte_1
Non si provvede sulle spese di lite stante la dichiarazione, ai sensi
2 dell'art. 152 disp att. c.p.c., di parte ricorrente.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento e da porsi a carico di parte resistente malgrado la soccombenza del ricorrente, in virtù del consolidato orientamento per cui si ritiene di estendere la disciplina dell'art. 152 disp att. c.p.c., anche alle spese di consulenza tecnica (in tal senso vedasi Cass.
n. 17644/2016).
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
RESPINGE il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1290/2024 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. SILVIA ZEPPONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SILVIA
ZEPPONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_1
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 2.12.2024, Parte_1
agisce nei confronti dell'Istituto chiedendo il riconoscimento
[...]
della malattia professionale ”tendinopatia dei rotatori spalla destra e sinistra”, denunciata ad in data 26.10.22 , con conseguente condanna di alle CP_1 CP_1
prestazioni di legge e refusione delle spese giudiziali.
Si costituisce ritualmente chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata.
Svolta istruttoria testimoniale ed espletata Ctu medico legale, all'odierna camera di consiglio non partecipativa la causa è stata decisa mediante trattazione scritta, previo scambio di note autorizzate fra le parti.
La domanda della è infondata. Parte_1
Il Ctu medico-legale nominato (Prof. ), ha infatti Persona_1
accertato che: “la patologia denunciata dalla SI . Parte_1
non sia da considerare anche in modo concausale di natura
[...]
professionale ma dovuta a patologia comune di tipo degenerativo costituzionale
”.
Le risultanze della Ctu medico-legale appaiono al giudicante pienamente condivisibili, apparendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Lo stesso Ctu ha accertato, con condivisibile ed esauriente motivazione medico-legale (alla quale si rimanda per tutti i dettagli tecnici), che: “per
l'attività lavorativa svolta prevalente di badante non sussistano i requisiti per il riconoscimento anche concausale di malattia professionale denunciata
“tendinopatia dei rotatori spalla dx e sx ” sia per la discontinuità lavorativa come dimostrato dall'estratto sia per la mancanza di ripetitività e CP_2
gestualità negli atti lavorativi ( spostamenti della persona da letto a poltrona e/o carrozzina e assistenza nel bagno e altre attività) non continuativa per l'arco del turno lavorativo, ma occasionali con ampi periodi di recupero tra l'effettuazione degli spostamenti nell'arco giornaliero e con arti superiori non costantemente mantenuti elevati sopra la testa e in posizioni incongrue mantenute costantemente in tutto l'arco lavorativo”.
Alla luce di quanto prospettato, in assenza del prescritto requisito medico- legale, la domanda della va disattesa. Parte_1
Non si provvede sulle spese di lite stante la dichiarazione, ai sensi
2 dell'art. 152 disp att. c.p.c., di parte ricorrente.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento e da porsi a carico di parte resistente malgrado la soccombenza del ricorrente, in virtù del consolidato orientamento per cui si ritiene di estendere la disciplina dell'art. 152 disp att. c.p.c., anche alle spese di consulenza tecnica (in tal senso vedasi Cass.
n. 17644/2016).
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
RESPINGE il ricorso;
Nulla per le spese di lite.
Spese di CTU da liquidarsi con separato provvedimento.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 09/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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