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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Monica ZEMA Consigliere
3) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1058/2022 R.G., avente per oggetto: “divisione”;
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Sebastiano Stefano ELIA;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. CP_1
, C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore MAIOLINO;
APPELLATE
E CONTRO
(C.F. nato a [...], il Controparte_3 C.F._4
07.12.1949, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mimma Coco;
APPELLATO
All'udienza cartolare del 7.11.2023, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse e
1 memorie.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21/12/2012, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, e ed CP_1 CP_2
esponeva di essere, unitamente alle convenute, comproprietaria pro-quota, per successione legittima di (di lei coniuge e padre delle convenute), Persona_1
oltre che di beni mobili, dei seguenti beni immobili:
1) immobile sito a Siracusa in via Monte Renna n. 44/A distinto al catasto al foglio 26
n. 1226, della quota di 4/6;
2) immobile sito a Siracusa in via Dinologo n. 18, della quota di 2/12, zona
Censuaria, distinto al catasto al foglio 45 n. 1061;
3) immobile sito a Siracusa in via Monte Renna n. 37, distinto al catasto al foglio 26 n.
3342.
Premesso che tutti i beni erano nel possesso esclusivo delle convenute, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione, tenendo conto dei frutti percepiti da ciascuno.
Si costituivano in giudizio e le quali, per quel che qui CP_1 CP_2
interessa, deducevano, quanto all'immobile di via Dinologo n. 18, di esserne comproprietarie solo per la quota di 2/12, e che vi erano altri comproprietari non facenti parte del giudizio de quo, indicati nella visura catastale prodotta.
Veniva disposta CTU e, durante l'espletamento della stessa, su ordine del Tribunale,
l'attrice integrava il contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile di via Dinologo n. 18, , , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, reiterando nei loro confronti le medesime richieste già formulate Controparte_3 nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva che una delle Controparte_3
comproprietarie, , era deceduta in data 12.1.2017 e, nel merito, Controparte_4
aderiva alla richiesta di divisione dell'immobile di via Dinologo 18, l'unico a cui aveva interesse in quanto comproprietario.
2 Con sentenza n. 889/2022 del 20.5.2022, il Tribunale di Siracusa così statuiva:
-dichiarava lo scioglimento tra le parti originarie della comunione ordinaria dell'immobile sito in Siracusa, via Monte Renna n. 37, stabilendone le modalità;
-rigettava la domanda di divisione dell'immobile di via Monte Renna n. 44 per difetto di integrità del contraddittorio;
-rigettava altresì la domanda di divisione dell'immobile di via Dinologo 18, rilevando che in ordine a questa era intervenuta rituale rinuncia dell'attrice con conseguente cessazione della materia del contendere al riguardo;
-condannava, quindi, l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti, nonché al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore del terzo, , Controparte_3
di una ulteriore somma (pari al 20% dell'importo come quantificato per spese); poneva, infine, le spese della CTU definitivamente a carico della attrice . Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre Parte_1
motivi di censura.
Si sono costituite e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello e formulando appello incidentale in merito alla quantificazione delle spese.
Si è costituito, altresì, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3
condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata quindi rimessa sul ruolo, su richiesta di parte appellante, cui aderivano le appellate e CP_1 CP_2
per formalizzare un accordo stragiudiziale intervenuto tra dette parti.
[...]
L'altro appellato si opponeva, dando atto che la transazione, cui non aveva partecipato, non ineriva ai capi impugnati che lo riguardavano.
Alla udienza del 7.11.2023, sono comparsi il procuratore delle appellate CP_1
a e il procuratore dell'appellato ;
[...] CP_2 Controparte_3
quest'ultimo ha insistito nella decisione dell'appello. L'appellante non è comparsa.
Quindi la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini per gli atti conclusionali.
^^^
3 Ciò premesso, va osservato che è pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già
prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti, perché ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può
derivarne ai fini della predetta cessazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, il difensore dell'appellante, con istanza depositata il 14.4.2023, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, come da transazione che allegava, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le appellate e CP_1
hanno aderito a tale richiesta. CP_2
Indi, pur in difetto di formale rinuncia, questa Corte deve rilevare che dal certificato notarile di avvenuta stipula (versato in atti), emerge che in ordine alla controversia tra (attrice in primo grado, e odierna appellante) e Parte_1
e (convenute in primo grado, e appellate), è cessata la CP_1 CP_2
materia del contendere, perché la lite tra di loro è stata definita con il detto accordo transattivo con cui è stato regolato anche il carico delle spese processuali, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado.
Per quanto attiene invece alla posizione dell'appellato (terzo Controparte_3
chiamato in primo grado), l'accordo, cui questi non ha partecipato, non ha definito anche la controversia nei suoi confronti, sì come da lui dedotto.
Va quindi esaminato il motivo di appello che attiene ai capi di sentenza che riguardano . Controparte_3
In particolare, l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nell'accogliere la domanda di condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di , ha affermato che è evidente che la CP_3 Parte_1
“ha promosso il giudizio senza usare la diligenza necessaria per la corretta Pt_1
4 istaurazione del contraddittorio e la individuazione delle “ giuste parti” del giudizio, proponendo così una domanda di divisione riguardo all'immobile di via Dinologo n.
18 senza preventivamente verificare la consistenza soggettiva della comproprietà dell'immobile e rinunciando alla domanda dopo aver evocato in giudizio gli altri comproprietari, alcuni dei quali, qual , costituitisi.” Controparte_3
L'appellante assume di avere invece citato in giudizio tutti i comproprietari dell'immobile di via Dinologo ma che, a seguito del decesso (in corso di causa) di una di essi, , ha preferito rinunciare alla divisione di detto immobile, Controparte_4
per ragioni di economia processuale poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di questa avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi del giudizio, già durato quasi 10 anni in primo grado senza che fosse stata emessa alcuna decisione.
Osserva la Corte che il motivo è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che "La responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte ne' la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilita' della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicche' possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in se', anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosita' dell'azione per contrarieta' al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr Cass Civ, SU, 27.11.2019 n. 31030).
Nella specie, emerge dagli atti che la , in realtà, inizialmente aveva chiesto Pt_1
soltanto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso di Per_1
e dunque, quanto all'immobile di via Dinologo, limitatamente alla quota (di
[...]
2/12) di spettanza del de cuius.
5 L'attrice ha poi comunque ottemperato all'ordine del giudice (di cui all'ordinanza resa all'udienza del 23.6.2015) di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, non coeredi, di detto bene (in comunione ordinaria), tra cui
[...]
, salvo poi rinunziare del tutto alla domanda relativa a detto bene dopo che CP_3
era intervenuto il decesso di una delle comuniste ordinarie.
Ed allora, l'argomentazione posta dal Tribunale a fondamento della condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. appare errata, non potendosi ravvisare colpa grave nell'esercizio dell'azione. Ed invero, l'attrice aveva correttamente evocato in giudizio soltanto le coeredi (uniche litisconsorti necessarie rispetto alla domanda formulata) e peraltro successivamente, su ordine del giudice, che evidentemente ha interpretato la domanda come estesa anche allo scioglimento della comunione ordinaria, ha provveduto ad integrare il contradditorio.
Quanto poi, alla successiva rinuncia alla domanda di divisione di detto immobile, essa non è altro che espressione della facoltà della parte di ridurre e modificare le conclusioni già formulate, in forza del generale principio della libera disponibilità per le parti della tutela giurisdizionale. Il suo esercizio, lungi dall'integrare un abuso dello strumento processuale, deve considerarsi dunque legittimo (e, peraltro, giustificato dalle evidenziate ragioni di economia processuale), con l'unica conseguenza, prevista dal legislatore codicistico, dell'obbligo di rimborso delle spese processuali alla parte nel frattempo costituitasi in giudizio (art. 306 c.p.c).
Da quanto segue discende che, ferma la condanna alla spese del giudizio di primo grado nei confronti di , va invece annullato il capo della sentenza Controparte_3
impugnata che contiene la condanna dell'appellante al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Spese processuali
Nei rapporti tra l'appellante e le appellate e CP_1 CP_2
vanno compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, come peraltro pattuito dalle stesse parti nell'accordo negoziale allegato.
Nei confronti dell'appellato , ricorrono invece giusti motivi, in Controparte_3
considerazione del parziale accoglimento dell'appello che lo riguarda, per compensare
6 le spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1058/2022 R.G., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siracusa n. 889/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia tra l'appellante e le appellate e Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
- annulla il capo di sentenza con cui è stata condannata al Parte_1
pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di di una Controparte_3
somma pari al 20% dell'importo liquidato come spese processuali;
- compensa tra le parti e e Parte_1 CP_1 CP_2
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- compensa tra la e le spese del presente grado di Pt_1 Controparte_3
giudizio;
- conferma nel resto la sentenza.
Così deciso in Catania il 7 febbraio 2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Monica ZEMA Consigliere
3) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1058/2022 R.G., avente per oggetto: “divisione”;
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
Sebastiano Stefano ELIA;
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] in data [...] (c.f. CP_1
, C.F._2
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_2 C.F._3
rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore MAIOLINO;
APPELLATE
E CONTRO
(C.F. nato a [...], il Controparte_3 C.F._4
07.12.1949, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mimma Coco;
APPELLATO
All'udienza cartolare del 7.11.2023, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse e
1 memorie.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 21/12/2012, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, e ed CP_1 CP_2
esponeva di essere, unitamente alle convenute, comproprietaria pro-quota, per successione legittima di (di lei coniuge e padre delle convenute), Persona_1
oltre che di beni mobili, dei seguenti beni immobili:
1) immobile sito a Siracusa in via Monte Renna n. 44/A distinto al catasto al foglio 26
n. 1226, della quota di 4/6;
2) immobile sito a Siracusa in via Dinologo n. 18, della quota di 2/12, zona
Censuaria, distinto al catasto al foglio 45 n. 1061;
3) immobile sito a Siracusa in via Monte Renna n. 37, distinto al catasto al foglio 26 n.
3342.
Premesso che tutti i beni erano nel possesso esclusivo delle convenute, chiedeva procedersi allo scioglimento della comunione, tenendo conto dei frutti percepiti da ciascuno.
Si costituivano in giudizio e le quali, per quel che qui CP_1 CP_2
interessa, deducevano, quanto all'immobile di via Dinologo n. 18, di esserne comproprietarie solo per la quota di 2/12, e che vi erano altri comproprietari non facenti parte del giudizio de quo, indicati nella visura catastale prodotta.
Veniva disposta CTU e, durante l'espletamento della stessa, su ordine del Tribunale,
l'attrice integrava il contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile di via Dinologo n. 18, , , e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, reiterando nei loro confronti le medesime richieste già formulate Controparte_3 nell'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio , il quale deduceva che una delle Controparte_3
comproprietarie, , era deceduta in data 12.1.2017 e, nel merito, Controparte_4
aderiva alla richiesta di divisione dell'immobile di via Dinologo 18, l'unico a cui aveva interesse in quanto comproprietario.
2 Con sentenza n. 889/2022 del 20.5.2022, il Tribunale di Siracusa così statuiva:
-dichiarava lo scioglimento tra le parti originarie della comunione ordinaria dell'immobile sito in Siracusa, via Monte Renna n. 37, stabilendone le modalità;
-rigettava la domanda di divisione dell'immobile di via Monte Renna n. 44 per difetto di integrità del contraddittorio;
-rigettava altresì la domanda di divisione dell'immobile di via Dinologo 18, rilevando che in ordine a questa era intervenuta rituale rinuncia dell'attrice con conseguente cessazione della materia del contendere al riguardo;
-condannava, quindi, l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti, nonché al pagamento ex art. 96 c.p.c. in favore del terzo, , Controparte_3
di una ulteriore somma (pari al 20% dell'importo come quantificato per spese); poneva, infine, le spese della CTU definitivamente a carico della attrice . Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato a tre Parte_1
motivi di censura.
Si sono costituite e chiedendo il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello e formulando appello incidentale in merito alla quantificazione delle spese.
Si è costituito, altresì, chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_3
condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c..
Posta una prima volta in decisione, la causa è stata quindi rimessa sul ruolo, su richiesta di parte appellante, cui aderivano le appellate e CP_1 CP_2
per formalizzare un accordo stragiudiziale intervenuto tra dette parti.
[...]
L'altro appellato si opponeva, dando atto che la transazione, cui non aveva partecipato, non ineriva ai capi impugnati che lo riguardavano.
Alla udienza del 7.11.2023, sono comparsi il procuratore delle appellate CP_1
a e il procuratore dell'appellato ;
[...] CP_2 Controparte_3
quest'ultimo ha insistito nella decisione dell'appello. L'appellante non è comparsa.
Quindi la causa veniva posta in decisione, con l'assegnazione di termini per gli atti conclusionali.
^^^
3 Ciò premesso, va osservato che è pacifico in giurisprudenza ritenere che la materia del contendere può ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale già
prospettata, facciano venir meno la necessità della pronuncia in precedenza richiesta;
le circostanze sopraggiunte devono riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da tutte le parti, perché ove su di esse sorga contrasto, nessuna conseguenza giuridica può
derivarne ai fini della predetta cessazione.
Orbene, nella fattispecie in esame, il difensore dell'appellante, con istanza depositata il 14.4.2023, ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia, come da transazione che allegava, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Le appellate e CP_1
hanno aderito a tale richiesta. CP_2
Indi, pur in difetto di formale rinuncia, questa Corte deve rilevare che dal certificato notarile di avvenuta stipula (versato in atti), emerge che in ordine alla controversia tra (attrice in primo grado, e odierna appellante) e Parte_1
e (convenute in primo grado, e appellate), è cessata la CP_1 CP_2
materia del contendere, perché la lite tra di loro è stata definita con il detto accordo transattivo con cui è stato regolato anche il carico delle spese processuali, con conseguente inefficacia della sentenza di primo grado.
Per quanto attiene invece alla posizione dell'appellato (terzo Controparte_3
chiamato in primo grado), l'accordo, cui questi non ha partecipato, non ha definito anche la controversia nei suoi confronti, sì come da lui dedotto.
Va quindi esaminato il motivo di appello che attiene ai capi di sentenza che riguardano . Controparte_3
In particolare, l'appellante ha criticato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, nell'accogliere la domanda di condanna ex art. 96, 3° co., c.p.c. proposta da
[...]
nei confronti di , ha affermato che è evidente che la CP_3 Parte_1
“ha promosso il giudizio senza usare la diligenza necessaria per la corretta Pt_1
4 istaurazione del contraddittorio e la individuazione delle “ giuste parti” del giudizio, proponendo così una domanda di divisione riguardo all'immobile di via Dinologo n.
18 senza preventivamente verificare la consistenza soggettiva della comproprietà dell'immobile e rinunciando alla domanda dopo aver evocato in giudizio gli altri comproprietari, alcuni dei quali, qual , costituitisi.” Controparte_3
L'appellante assume di avere invece citato in giudizio tutti i comproprietari dell'immobile di via Dinologo ma che, a seguito del decesso (in corso di causa) di una di essi, , ha preferito rinunciare alla divisione di detto immobile, Controparte_4
per ragioni di economia processuale poiché l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di questa avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi del giudizio, già durato quasi 10 anni in primo grado senza che fosse stata emessa alcuna decisione.
Osserva la Corte che il motivo è fondato.
La giurisprudenza ha chiarito che "La responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte ne' la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilita' della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicche' possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in se', anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosita' dell'azione per contrarieta' al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione" (cfr Cass Civ, SU, 27.11.2019 n. 31030).
Nella specie, emerge dagli atti che la , in realtà, inizialmente aveva chiesto Pt_1
soltanto lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dal decesso di Per_1
e dunque, quanto all'immobile di via Dinologo, limitatamente alla quota (di
[...]
2/12) di spettanza del de cuius.
5 L'attrice ha poi comunque ottemperato all'ordine del giudice (di cui all'ordinanza resa all'udienza del 23.6.2015) di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari, non coeredi, di detto bene (in comunione ordinaria), tra cui
[...]
, salvo poi rinunziare del tutto alla domanda relativa a detto bene dopo che CP_3
era intervenuto il decesso di una delle comuniste ordinarie.
Ed allora, l'argomentazione posta dal Tribunale a fondamento della condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. appare errata, non potendosi ravvisare colpa grave nell'esercizio dell'azione. Ed invero, l'attrice aveva correttamente evocato in giudizio soltanto le coeredi (uniche litisconsorti necessarie rispetto alla domanda formulata) e peraltro successivamente, su ordine del giudice, che evidentemente ha interpretato la domanda come estesa anche allo scioglimento della comunione ordinaria, ha provveduto ad integrare il contradditorio.
Quanto poi, alla successiva rinuncia alla domanda di divisione di detto immobile, essa non è altro che espressione della facoltà della parte di ridurre e modificare le conclusioni già formulate, in forza del generale principio della libera disponibilità per le parti della tutela giurisdizionale. Il suo esercizio, lungi dall'integrare un abuso dello strumento processuale, deve considerarsi dunque legittimo (e, peraltro, giustificato dalle evidenziate ragioni di economia processuale), con l'unica conseguenza, prevista dal legislatore codicistico, dell'obbligo di rimborso delle spese processuali alla parte nel frattempo costituitasi in giudizio (art. 306 c.p.c).
Da quanto segue discende che, ferma la condanna alla spese del giudizio di primo grado nei confronti di , va invece annullato il capo della sentenza Controparte_3
impugnata che contiene la condanna dell'appellante al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Spese processuali
Nei rapporti tra l'appellante e le appellate e CP_1 CP_2
vanno compensate le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, come peraltro pattuito dalle stesse parti nell'accordo negoziale allegato.
Nei confronti dell'appellato , ricorrono invece giusti motivi, in Controparte_3
considerazione del parziale accoglimento dell'appello che lo riguarda, per compensare
6 le spese del grado tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1058/2022 R.G., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Siracusa n. 889/2022, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia tra l'appellante e le appellate e Parte_1 CP_1 CP_2
[...]
- annulla il capo di sentenza con cui è stata condannata al Parte_1
pagamento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di di una Controparte_3
somma pari al 20% dell'importo liquidato come spese processuali;
- compensa tra le parti e e Parte_1 CP_1 CP_2
le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
- compensa tra la e le spese del presente grado di Pt_1 Controparte_3
giudizio;
- conferma nel resto la sentenza.
Così deciso in Catania il 7 febbraio 2024 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
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