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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
2024 92
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Ruvolo Presidente
Arianna Lo Vasco Giudice
Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARTANO FABIO, C.F._1
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. GUCCIARDO ANTONINO,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, avanzava domanda di Parte_1
separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 e 51, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario contratto con il 9.6.2010 nel Comune di NA (TP) (trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del Comune di NA (TP) dell'anno 2010, al n. 30, p. II, serie A) e che dalla loro unione sono nate due figlie 23.02.2015; 8.7.2019). Per_1 Per_2 Pertanto, chiedeva: “stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale
sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed
inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente la
responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli
con sé; - stabilire che la casa coniugale – di proprietà esclusiva del ricorrente – venga
assegnata alla Sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e CP_1
corredo;
- stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero
secondo quanto esposto in narrativa in mancanza di accordo con l'altro coniuge.
Si costituiva aderendo alla domanda, tuttavia contestando le deduzioni CP_1
avversarie.
In particolare, chiedeva: “- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
- stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed ispirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
- stabilire che la casa coniugale - di proprietà esclusiva del ricorrente - venga assegnata alla
Sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
CP_1 - stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero secondo quanto esposto i n narrativa di accordo con l'atro coniuge.”
Con ordinanza del 9/5/2024 veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis: “affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale, e con diritto di visita del genitore non collocatario con modalità e termini di cui al piano genitoriale allegato dalla parte resistente;
obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari ad €600,00 – € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse secondo Protocollo, ed €200,00 quale contributo per il mantenimento della stessa
; CP_1
rinunzia della resistente alla domanda di addebito della separazione a carico del marito, oltre che delle domande restitutorie di cui ai punti 7 e 8 della comparsa (salva la possibilità di azionare le stesse in autonomo giudizio);
compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 19/6/2024 le parti manifestavano la loro adesione alla proposta conciliativa.
In data 31/7/2024, con sentenza non definitiva, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 12/3/2025, decorsi i termini di legge, le parti chiedevano che venisse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla proposta conciliativa e la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 524/2024, pubblicata in data 1/8/2024. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.2010 da , nato a [...] il [...], con , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 9.4.1981, nel Comune di NA (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
NA dell'anno 2010, al n. 30, p. II, serie A) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa come riportate in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Michele Ruvolo Presidente
Arianna Lo Vasco Giudice
Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 92/2024, promossa da:
, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SAMMARTANO FABIO, C.F._1
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] C.F. , rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. GUCCIARDO ANTONINO,
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come all'udienza del 12.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, avanzava domanda di Parte_1
separazione e divorzio ex art. 473 bis 49 e 51, rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario contratto con il 9.6.2010 nel Comune di NA (TP) (trascritto CP_1
nei registri dello stato civile del Comune di NA (TP) dell'anno 2010, al n. 30, p. II, serie A) e che dalla loro unione sono nate due figlie 23.02.2015; 8.7.2019). Per_1 Per_2 Pertanto, chiedeva: “stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
- stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale
sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente
all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed
inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente la
responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli
con sé; - stabilire che la casa coniugale – di proprietà esclusiva del ricorrente – venga
assegnata alla Sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e CP_1
corredo;
- stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero
secondo quanto esposto in narrativa in mancanza di accordo con l'altro coniuge.
Si costituiva aderendo alla domanda, tuttavia contestando le deduzioni CP_1
avversarie.
In particolare, chiedeva: “- stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo entrambi titolari di adeguati redditi da lavoro;
- stabilire che entrambi i coniugi esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed ispirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà autonomamente la responsabilità genitoriale di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con se;
- stabilire che la casa coniugale - di proprietà esclusiva del ricorrente - venga assegnata alla
Sig.ra presso la quale è collocata la prole, con ogni arredo e corredo;
CP_1 - stabilire che il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici della prole e lavorativi dei genitori, ovvero secondo quanto esposto i n narrativa di accordo con l'atro coniuge.”
Con ordinanza del 9/5/2024 veniva formulata alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis: “affidamento condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre, cui è assegnata la casa coniugale, e con diritto di visita del genitore non collocatario con modalità e termini di cui al piano genitoriale allegato dalla parte resistente;
obbligo del ricorrente di corrispondere in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno pari ad €600,00 – € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie (€200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle stesse secondo Protocollo, ed €200,00 quale contributo per il mantenimento della stessa
; CP_1
rinunzia della resistente alla domanda di addebito della separazione a carico del marito, oltre che delle domande restitutorie di cui ai punti 7 e 8 della comparsa (salva la possibilità di azionare le stesse in autonomo giudizio);
compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 19/6/2024 le parti manifestavano la loro adesione alla proposta conciliativa.
In data 31/7/2024, con sentenza non definitiva, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo ai fini della prosecuzione del giudizio di divorzio.
All'udienza del 12/3/2025, decorsi i termini di legge, le parti chiedevano che venisse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni di cui alla proposta conciliativa e la causa veniva avviata a decisione.
*****
Il Tribunale, pertanto, prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per il divorzio, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla prima udienza di comparizione delle medesime nel procedimento per separazione personale, conclusosi con sentenza n. 524/2024, pubblicata in data 1/8/2024. Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Nulla va disposto per le spese del giudizio, non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 9.6.2010 da , nato a [...] il [...], con , nata a [...] Parte_1 CP_1
il 9.4.1981, nel Comune di NA (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
NA dell'anno 2010, al n. 30, p. II, serie A) alle condizioni di cui alla proposta conciliativa come riportate in parte motiva;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396;
- nulla per le spese del giudizio.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente est.
Michele Ruvolo