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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1216/23 RG in data 10.2.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Lucia Scannapieco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n. 126;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2
allegata alla memoria difensiva, dagli avv.ti Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Sabatini n. 7;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 12.12.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.23, , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 3.3.05 in Salerno con e che dalla loro unione Controparte_1 erano nati i figli 19.12.06) e (12.8.10), chiedeva dichiararsi la separazione Persona_1 Per_2 dalla coniuge.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, proponendo domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era da imputare alla violazione dell'obbligo di fedeltà, avendo il ricorrente intrapreso una relazione extraconiugale con altra donna.
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 3.5.23, stabilendosi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, disciplinandosi il diritto di visita del genitore non collocatario e prevedendo un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 250,00 ciascuna, oltre contribuzione nella misura del 50% per le spese straordinarie poste a carico del resistente, ed € 150,00 quale assegno di mantenimento in favore della resistente. La causa, infine, era rimessa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva depositata in data 10.11.23 veniva dichiarata la separazione tra i coniugi, rimettendosi la causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, all'udienza del 12.12.24, fissata in modalità di trattazione scritta, era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo già stata pronunciata sentenza di separazione, deve procedersi all'esame delle ulteriori domande spiegate, prima fra tutte quelle di addebito proposta da parte resistente.
In particolare, quest'ultima lamenta che la rottura dell'affectio coniugalis sarebbe stata causata dal tradimento del ricorrente con altra donna. Articola, tuttavia, prove generiche per alcuni versi ed altre invece riferibile a dopo l'allontanamento dalla casa familiare, come tali non idonee a comprovare l'addebito.
In proposito, si ricorda che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Nel caso di specie, dalla stessa ricostruzione dei fatti allegata nulla si dice quale fosse la situazione tra i coniugi prima dell'allontanamento dalla casa familiare e se sia stato il tradimento (laddove provato) che abbia determinato la rottura del vincolo matrimoniale. Le circostanze specifiche, difatti, attengono al periodo successivo all'allontanamento.
Ne segue il rigetto della domanda di addebito.
Quanto all'affido dei figli, si osserva che, nelle more del giudizio, il primogenito è divenuto maggiorenne, di talchè deve disciplinarsi la responsabilità genitoriale solo con riferimento a . Per_2
E con riferimento a quest'ultimo, si osserva che non vi è mai stata contestazione sulle modalità di affido, essendo così superfluo il suo ascolto. Va pertanto confermato l'affido di ad entrambi i Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale convivono i figli.
Quanto al diritto di visita, in considerazione dell'età di , vanno disposti incontri liberi, quando Per_2 il minore lo vorrà. CP_ La casa coniugale, sita in Salerno alla via R. Schiavone n. 13, concessa in godimento dallo alla resistente unitamente alla sorella, va assegnata a che l'abiterà unitamente ai figli. Controparte_1
Quanto al mantenimento dei figli, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro, dovendo così determinarsi la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti, risulta che il ricorrente è socio accomandatario in una società che svolge attività di ristorazione e pescheria;
ha dichiarato un reddito per l'anno 2020 di € 9926,00 e per l'anno 2021 di 6522,00. Tale attività ha visto ridurre il numero dei dipendenti, oltre a presentare un'esposizione debitoria per il mancato pagamento del canone di locazione dei locali (si veda intimazione di sfratto e lettera di rientro), nonché per i costi idrici (si veda intimazione di pagamento per € 11.000,00 circa).
La resistente, invece, non svolge attività lavorativa, anche se in precedenza collaborava con il ricorrente nell'attività di ristorazione e di pescheria.
All'inizio della separazione, egli corrispondeva autonomamente la somma di € 1000,00 per poi ridurla con il tempo. Effettivamente vi è un'esposizione debitoria notevole anche con l'Invim Italia.
A fronte di tale situazione, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di € 250,00 per figlio,
a titolo di mantenimento, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat. Inoltre, ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
Per quanto concerne, infine, la domanda di mantenimento per la resistente (questione questa di contrasto tra le parti), si ricorda che, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI, 15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n.
605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale di dover confermare la somma di €
150,00 a titolo di mantenimento per la resistente, rilevandosi che sussiste ad oggi una disparità reddituale e che anche la resistente ha dato un contributo per la gestione dell'attività lavorativa del coniuge.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare, in presenza del rigetto delle domande di addebito, è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda di addebito proposta da parte resistente;
2) affida il figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
Per_2
3) dispone che il padre possa incontrare liberamente il minore, quando egli lo vorrà; 4) determina in € 250,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla resistente per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, contratte nell'interesse dei figli;
6) determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento che il ricorrente è tenuto a corrispondere entro il 5 di ogni mese alla resistente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
7) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.3.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi