Sentenza 24 aprile 1978
Massime • 1
A seguito di vittorioso esperimento di revocatoria di vendita effettuata dal fallito, l'Obbligo dell'acquirente soccombente di restituire alla massa i frutti successivi alla domanda giudiziale puo essere esteso ai frutti normalmente percepibili, anziche solo a quelli minori in concreto percepiti, a condizione che, risulti dimostrato che la differenza fra i primi ed i secondi sia addebitabile a comportamento negligente dell'acquirente medesimo. (nella specie, con riguardo a revocatoria di vendita immobiliare, i giudici del merito avevano liquidato detti frutti nella misura del canone ricavabile dalla locazione del bene, ove fosse stato adeguatamente curato con manutenzione, anziche in quella minore del canone effettivamente percepito dal convenuto. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato tale statuizione per mancata indagine sul punto della imputabilita all'acquirente delle cattive condizioni dell'immobile).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/1978, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 24 aprile 1978 |
Testo completo
A seguito di vittorioso esperimento di revocatoria di vendita effettuata dal fallito, l'Obbligo dell'acquirente soccombente di restituire alla massa i frutti successivi alla domanda giudiziale puo essere esteso ai frutti normalmente percepibili, anziche solo a quelli minori in concreto percepiti, a condizione che, risulti dimostrato che la differenza fra i primi ed i secondi sia addebitabile a comportamento negligente dell'acquirente medesimo. (nella specie, con riguardo a revocatoria di vendita immobiliare, i giudici del merito avevano liquidato detti frutti nella misura del canone ricavabile dalla locazione del bene, ove fosse stato adeguatamente curato con manutenzione, anziche in quella minore del canone effettivamente percepito dal convenuto. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha cassato tale statuizione per mancata indagine sul punto della imputabilita all'acquirente delle cattive condizioni dell'immobile).*