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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2070 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Moraschi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza di decisione del 29 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. con termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per emissione della sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Grottaferrata il 09.11.1996 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 al n. 91, parte II, Serie A, anno 1996, con regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 24.05.2003) e (il Per_1 Per_2
12.05.2007);
- che in data 06.03.2020 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di abitare in un immobile di sua esclusiva proprietà unitamente ai propri figli e di percepire euro 1.300,00 mensili quale impiegata presso uno studio notarile;
- che il resistente non svolgeva attività lavorativa ma godeva di rendite di immobili di sua proprietà (diversi immobili siti nel comune di Cerveteri, Ladispoli
e Civitavecchia), era socio amministratore della società in nome collettivo MA
IP di VA CO e C. e, in data 30.11.2021, aveva venduto la casa coniugale per euro 230.000,00;
- che la figlia nelle more era divenuta maggiorenne ma non era Per_1 economicamente autosufficiente;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando i provvedimenti già emessi in sede di separazione e, in particolare, disponendo l'affidamento condiviso di Per_2
2 con disciplina del diritto di visita paterno come indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 10.01.2024 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente mentre il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate.
Con ordinanza emessa nella medesima data, in via provvisoria venivano fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, ed il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 29 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. disponendo la trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09.11.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affidamento congiunto del figlio con Per_2 collocamento presso la madre, diritto di visita del padre secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli e , maggiorenne non economicamente indipendente, di euro Per_2 Per_1
800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione, sia in relazione all'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre, sia con Per_2 riferimento all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 800,00 euro mensili. In ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età da parte del figlio possono essere accolte le richieste in merito alla Per_2
3 frequentazione con il padre.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha documentato la propria condizione reddituale e le possidenze immobiliari del resistente e le ulteriori circostanze relativa alla vendita di immobile e nomina quale amministratore della società MA IP di e C. (cfr. visura Controparte_1 catastale, visura camerale e rogito di vendita, allegati al ricorso) e che non si rilevano elementi tali da dovere modificare le statuizioni disposte all'esito del giudizio di separazione. Dagli estratti dei conti correnti depositati e dalle dichiarazioni dei redditi risultano confermate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito allo stipendio percepito di circa 1.300,00 euro mensili oltre all'assegno unico per i figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità tra i valori minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2070/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Grottaferrata il 09.11.1996 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 91, parte II, serie A, anno 1996;
4 2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento presso la madre ove è fissata la sua residenza;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo Per_2 diverso accordo tra i genitori: a) due giorni a settimana dalle ore 14 (o dal diverso orario di uscita scolastico) sino alle ore 21.30 allorché lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato con lui;
a fine settimana alternati dalle ore 14 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì sino al lunedì, allorché provvederà ad accompagnarlo a scuola o presso l 'abitazione materna entro le 10 in caso di chiusura scolastica;
c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; d) per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, al mantenimento dei figli , minorenne, e , Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione della somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di agosto 2023, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base agosto 2023;
5) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2070 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Moraschi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI All'udienza di decisione del 29 novembre 2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c. con termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. parte ricorrente precisava le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per emissione della sentenza.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 10.07.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, ha Parte_1 dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Grottaferrata il 09.11.1996 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 al n. 91, parte II, Serie A, anno 1996, con regime di separazione dei beni;
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 24.05.2003) e (il Per_1 Per_2
12.05.2007);
- che in data 06.03.2020 l'intestato Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- di abitare in un immobile di sua esclusiva proprietà unitamente ai propri figli e di percepire euro 1.300,00 mensili quale impiegata presso uno studio notarile;
- che il resistente non svolgeva attività lavorativa ma godeva di rendite di immobili di sua proprietà (diversi immobili siti nel comune di Cerveteri, Ladispoli
e Civitavecchia), era socio amministratore della società in nome collettivo MA
IP di VA CO e C. e, in data 30.11.2021, aveva venduto la casa coniugale per euro 230.000,00;
- che la figlia nelle more era divenuta maggiorenne ma non era Per_1 economicamente autosufficiente;
- che la separazione si è protratta ininterrottamente senza una riconciliazione e sono decorsi i termini di legge ai fini della proposizione della domanda di divorzio.
Tanto dedotto, la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando i provvedimenti già emessi in sede di separazione e, in particolare, disponendo l'affidamento condiviso di Per_2
2 con disciplina del diritto di visita paterno come indicato nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 10.01.2024 compariva per l'audizione la sola ricorrente ed il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente mentre il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate.
Con ordinanza emessa nella medesima data, in via provvisoria venivano fatti salvi i provvedimenti della separazione come vigenti, ed il Giudice rinviava la causa per la decisione all'udienza del 29 novembre 2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. disponendo la trattazione cartolare. Parte ricorrente depositava le note conclusive nei termini assegnati dal giudice delegato.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 09.11.1996, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett.
B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Sull'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto disporsi la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo l'affidamento congiunto del figlio con Per_2 collocamento presso la madre, diritto di visita del padre secondo quanto già disposto nella sentenza di separazione e un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli e , maggiorenne non economicamente indipendente, di euro Per_2 Per_1
800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ritiene che nulla osti alla conferma delle disposizioni adottate con la sentenza di separazione, sia in relazione all'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre, sia con Per_2 riferimento all'assegno di mantenimento da disporsi a carico del padre nella misura di 800,00 euro mensili. In ragione del prossimo raggiungimento della maggiore età da parte del figlio possono essere accolte le richieste in merito alla Per_2
3 frequentazione con il padre.
Con riferimento alle statuizioni economiche deve rilevarsi che la ricorrente ha documentato la propria condizione reddituale e le possidenze immobiliari del resistente e le ulteriori circostanze relativa alla vendita di immobile e nomina quale amministratore della società MA IP di e C. (cfr. visura Controparte_1 catastale, visura camerale e rogito di vendita, allegati al ricorso) e che non si rilevano elementi tali da dovere modificare le statuizioni disposte all'esito del giudizio di separazione. Dagli estratti dei conti correnti depositati e dalle dichiarazioni dei redditi risultano confermate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito allo stipendio percepito di circa 1.300,00 euro mensili oltre all'assegno unico per i figli.
Le spese straordinarie relative ai figli, con le specificazioni di cui al vigente
Protocollo del Tribunale di Civitavecchia, devono essere poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
La soccombenza del resistente, nonostante lo stesso sia rimasto contumace in corso di causa, giustifica la condanna alle spese di lite a suo carico ed a favore della ricorrente, che si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 e DM
147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento per valore indeterminabile di bassa complessità tra i valori minimi ed i medi in ragione delle fasi processuali concretamente svolte di studio, introduttiva, decisionale (cfr., in tal senso,
Cassazione civile, sez. VI, 29/05/2018, n. 13498 secondo cui: “Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2070/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Grottaferrata il 09.11.1996 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune al n. 91, parte II, serie A, anno 1996;
4 2) dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento presso la madre ove è fissata la sua residenza;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , salvo Per_2 diverso accordo tra i genitori: a) due giorni a settimana dalle ore 14 (o dal diverso orario di uscita scolastico) sino alle ore 21.30 allorché lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo aver cenato con lui;
a fine settimana alternati dalle ore 14 o dal diverso orario di uscita scolastico del venerdì sino al lunedì, allorché provvederà ad accompagnarlo a scuola o presso l 'abitazione materna entro le 10 in caso di chiusura scolastica;
c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali in modo da alternare negli anni le principali festività; d) per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno;
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, al mantenimento dei figli , minorenne, e , Per_2 Per_1 maggiorenne non economicamente autosufficiente, attraverso la corresponsione della somma di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio) a far data dal mese di agosto 2023, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base agosto 2023;
5) pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie
(mediche, di istruzione, sportive e ricreative) afferenti i figli secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
6) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7) condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia il 4 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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