Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
n. 650/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 06/04/2020 al n. 650 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2020 avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 230 del 2020
promossa da quale mandataria con rappresentanza di Parte_1 Parte_2
nella persona del l.r. pro tempore, e nella persona del l.r. pro
[...] Parte_3 tempore entrambe elettivamente domiciliate presso e nello studio dell'Avv. NANNELLI ROBERTO che le rappresenta e difende come da mandati ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DI CP_1
TOMASSO ELENA che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata/appellante incidentale - avente ad oggetto: Opposizione ex art. 2797 c.c.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
1) respingere siccome inammissibili e infondate l'opposizione e le domande proposte d con l'atto di citazione notificato il 11.4.2016; CP_1
2) vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio;
3) condannar a pagare la somma di Euro 9.004,97 oltre CP_1 Parte_3
interessi al tasso legale dal 9.3.2020 al saldo effettivo”. per la parte appellata/appellante incidentale:
“in via preliminare
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della societ Parte_3
per i motivi indicati in narrativa sub I)
[...]
- dichiarare inammissibile l'appello proposto da in Parte_1
qualità di mandataria con rappresentanza d (gi Parte_2 Controparte_2
per i motivi indicati in narrativa sub II);
[...] Parte_3
nel merito
- rigettare l'appello proposto d in qualità di mandataria Parte_1
con rappresentanza di (già e Parte_2 Controparte_2
per i motivi indicati in narrativa sub III); Parte_3
- in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliere integralmente le domande già avanzate da con CP_1
l'opposizione proposta, accertare che non esiste il diritto del e/o di Parte_2
a procedere alla vendita/realizzo dei titoli finanziari di proprietà Parte_3
d e per l'effetto ordinare a di svincolare i titoli finanziari di CP_1 Parte_2
proprietà dell'opponente.
- in ogni caso, con vittoria di spese, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
2 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva in giudizio CP_1
innanzi al Tribunale di Firenze il , proponendo Controparte_3
opposizione ai sensi degli artt. 2797, comma 2, c.c. e 615 c.p.c., al fine di sentire accertare la insussistenza del diritto del suddetto Istituto di credito di procedere alla vendita/realizzo dei titoli finanziari concessi in pegno con atto in data 28/3/2014 (e atto integrativo del 7/8/2015) nell'interesse della , Controparte_4
con conseguente ordine alla convenuta di svincolare i suddetti titoli finanziari di proprietà di esso opponente.
Esponeva a riguardo: a) di aver ricevuto in data 4 aprile 2016 dal CP_2
lettera raccomandata datata 25 marzo 2016 con la quale l'Istituto comunicava che,
stante la dichiarazione di fallimento della società beneficiaria (con sentenza del
Tribunale di Firenze in data 18/3/2016), decorsi cinque giorni dal ricevimento della missiva, avrebbe provveduto “al realizzo dei relativi titoli e all'utilizzo del controvalore per la decurtazione del nostro maggior credito vantato nei confronti della in relazione alle obbligazioni garantite”; b) Controparte_4
di aver contestato, già con missiva del 23/3/2016, la valida costituzione di una garanzia pignoratizia a favore della società fallita, ritenendo in ogni caso la stessa revocata, con contestuale richiesta di invio della documentazione relativa per verificarne la validità e diffida alla dal compiere qualsiasi attività diretta alla CP_5
realizzazione della garanzia contestata;
c) di non aver ricevuto alcuna documentazione da parte dell' a seguito della richiesta sopra indicata;
d) di CP_6
non aver ricevuto alcuna notifica dell'intimazione di pagamento del debito oltre accessori, con relativo avviso che, in mancanza, si procederà alla vendita, come previsto dall'art. 2797 c.c. (in relazione all'intimazione di pagamento al debitore
3 principale e al terzo che abbia costituito il pegno), così da porre il datore di pegno in condizione di proporre l'opposizione prevista dal 2° comma della disposizione citata.
Assumeva pertanto conclusivamente, a sostegno della proposta opposizione, che nella fattispecie la garanzia non era stata validamente costituita, per assoluta mancanza dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge, con conseguente insussistenza del diritto di controparte di procedere alla relativa escussione mediante vendita/realizzo dei titoli finanziari, in assenza di prova dell'esistenza di un titolo valido fornita ex adverso;
deduceva in rito che l'opposizione alla vendita della cosa data in pegno, ai sensi dell'art. 2797, comma 2, c.c., ha la medesima natura dell'opposizione all'esecuzione restando pertanto soggetta al relativo regime, salva la previsione della relativa proposizione entro cinque giorni dall'intimazione con l'avviso che si procederà alla vendita (di cui al comma 1) e l'attribuzione della controversia al giudice di cognizione competente per valore (e non già al giudice dell'esecuzione).
Il costituitosi in giudizio, contestava la domanda avversaria CP_2
rilevando che il contratto di pegno n. 22933 di cui trattasi era stato stipulato in data
28 marzo 2014 tra il e (socio della CP_2 CP_1 Controparte_4
e titolare del potere di firma nel relativo conto corrente), e che il conto
[...]
corrente intestato alla società garantita medesima, con gli affidamenti concessi dalla garantito dal suddetto pegno rilasciato dallo aveva avuto l'andamento CP_5 CP_1
risultante dagli estratti conto dal 1.1.2015 fino alla chiusura del conto, avvenuta il 13 aprile 2016; evidenziava che a quella data interveniva il passaggio a sofferenza del conto per la somma a debito di € 4.823.621,31, ammessa integralmente al passivo del
Fallimento della società medesima (dichiarato con sentenza del Tribunale di Firenze
n. 72/2016, in data 18.3.2016).
Tanto premesso, ha dedotto l'infondatezza degli assunti avversari atteso che:
a) l'obbligo ex art. 2797 c.c. per il creditore di intimare il pagamento prima di escutere il pegno è derogabile dalle parti anche mediante la previsione convenzionale di forme di realizzazione del pegno diverse da quelle indicate dalla legge (richiama a riguardo l'art. 5 del contratto di pegno con
4 cui le parti individuavano la procedura di realizzazione del pegno in termini difformi dal modello legale);
b) comunque, nel caso in esame, il debitore pignoratizio era stato informato dell'inadempimento dell'obbligato principale e posto nelle condizioni di adempiere spontaneamente evitando la realizzazione del pegno;
c) l'opposizione proponibile dal terzo è esclusivamente quella prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., che contempla la sola sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ha inoltre contestato gli assunti avversari in punto di valida costituzione del pegno per mancata prova della relativa esistenza e validità del titolo e della costituzione della garanzia pignoratizia nonché in relazione al rispetto degli obblighi imposti alla in tema di registrazione e trascrizione delle garanzie su strumenti finanziari CP_5
atteso l'avvenuto deposito del contratto di pegno (munito di sottoscrizione con il sistema della “datacertazione” sostitutivo della registrazione dei contratti ex art. 20,
comma 3, D. Lgs. n. 82/2005) e gli adempimenti dovuti ex art. 45 Reg. CONSOB n.
11768/1998, fermo restando che il contratto di pegno e relativa integrazione costituivano documenti già nella disponibilità dello e che questi, quale titolare CP_1
del potere di firma del conto corrente, aveva accesso a tutti i dati relativi al medesimo conto, cosicché tutta la documentazione poteva essere conservata e rimanere nella disponibilità del suddetto utilizzando la normale diligenza richiesta.
Sulla scorta di tali elementi ha concluso per il rigetto della proposta opposizione con vittoria di spese e onorari.
Ad esito di istruttoria documentale, le parti discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c. e la causa era pertanto definita con sentenza depositata in data 27 gennaio 2020, oggetto del proposto gravame.
Con tale pronuncia il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda dell'opponente nei seguenti termini:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
5 - in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di già Banco Popolare Società Cooperativa, a farsi pagare con prelazione Parte_2
rispetto agli altri creditori d sui titoli Obbligazioni Controparte_4
EUR 18.11.13 - 18.11.2 - 0 5,5% 359A SUB PER CP_2 Parte_4
NOMINALI - Valore: 500.000,00 - Divisa: EUR, di proprietà del sig. CP_1
oggetto del contratto di pegno n. 000022933, costituito con contratto del 28/03/14, e dell'atto integrativo del 07/08/15; dichiara compensate le spese di lite tra le parti in ragione di metà e condann
[...]
già Banco Popolare Società Cooperativa, alla rifusione, in favore del sig. Pt_2
delle restanti spese di lite, che liquida in euro 607,00 a titolo di spese e in CP_1
euro 5.755,5 a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e oltre a spese generali forfetarie”
Il primo Giudice, dato atto, in termini preliminari, della mancata riproposizione dell'eccezione relativa al mancato rispetto degli obblighi di registrazione e trascrizione delle garanzie su strumenti finanziari, accertava la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2787 comma 3 c.c. quanto alla scrittura di data certa e alla sufficiente indicazione della cosa data in pegno, ritenendo, per contro, non rispettato l'ulteriore requisito della sufficiente indicazione del credito garantito, non risultando possibile associare la costituzione di pegno a nessuna delle linee di credito intercorrenti tra BC e la al momento della formazione della garanzia (in CP_5
particolare non vi sarebbe alcuna corrispondenza, per ammontare, durata e modalità
di godimento, rispetto al contratto di apertura di conto corrente datato 14.12.2006
ovvero in quella, tra le quattro forme tecniche di affidamento concesse in pari data dalla denominata “promiscuo smobilizzo ita”). CP_5
Ciò posto, il Tribunale rilevava che la carenza di tale requisito, lungi dal determinare l'invalidità del contratto costitutivo di pegno, si risolveva nella inopponibilità ai terzi della prelazione pignoratizia, con il conseguente ripristino della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c. e della garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. in ipotesi di procedure concorsuali coinvolgenti il debitore principale;
sulla
6 scorta di quanto sopra, il Tribunale procedeva alla riqualificazione della domanda attorea affermando che poteva costituire oggetto di pronuncia solo l'accertamento
Co della insussistenza del diritto di a farsi pagare con prelazione rispetto agli altri creditori sulla cosa ricevuta in pegno, ma non anche la condanna della medesima opposta allo svincolo dei titoli di proprietà dell'opponente o comunque all'ottenimento degli effetti restitutori consequenziali a una pronuncia di invalidità
e inefficacia del contratto di pegno.
Stante l'esito del giudizio e la reciproca soccombenza delle parti regolava le spese nei termini sopra riportati.
2. Il giudizio di appello.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello quale Parte_1
mandataria con rappresentanza del (costituito per fusione tra il Parte_2
Banco Popolare Società Cooperativa e la , e Controparte_8 Parte_3
(quale cessionaria del credito - indicato con il numero di ndg 11076586 -
[...]
Co vantato da nei confronti di BC in forza di contratto di cessione dei crediti in blocco, in relazione alle posizioni di cui all'elenco depositato il 28.12.2018 presso il
Notaio di , rep. N. 5238). Persona_1 CP_8
A sostegno del proposto gravame, risultano articolati i seguenti motivi:
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
- Ritenuta ammissibilità del motivo di opposizione proposto dall'appellato di indeterminatezza del contratto di pegno per l'insufficiente indicazione del credito garantito: rileva l'appellante che con l'atto di citazione lo aveva opposto CP_1
l'escussione da parte della del pegno a suo tempo costituito esclusivamente a) CP_5
sulla base della omessa intimazione di pagamento nei confronti del debitore, ex art. 2797 c.c., prima di procedere alla vendita del bene medesimo in caso di mancata opposizione nel termine prescritto;
b) in relazione alla mancanza di prova di un valido titolo e della costituzione della garanzia pignoratizia nonché del mancato rispetto degli obblighi imposti alla in tema di registrazione e trascrizione delle garanzie CP_5
sugli strumenti finanziari.
7 Evidenzia, di contro, che solo in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.
l'odierno appellato sollevava l'ulteriore motivo di opposizione avente ad oggetto l'indeterminatezza del credito garantito dal pegno, risultando tale deduzione inammissibile perché del tutto eterogenea rispetto alla originaria prospettazione della domanda (come tempestivamente eccepito dalla opposta). CP_5
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Accoglimento del motivo di opposizione proposto dall'appellato di indeterminatezza del contratto di pegno per l'insufficiente indicazione del credito garantito.
L'appellante deduce, comunque, l'infondatezza del motivo di opposizione, ferma la sua inammissibilità per le ragioni sopra esposte;
richiama a riguardo la ricostruzione operata circa la vicenda del conto corrente acceso in data 15.11.2006 tra
[...]
(poi incorporata in e BC, recante Controparte_9 CP_2
numero 00133/114823 e - a seguito di cambi di numerazione - recante n.
2136.132672; evidenzia che BC aveva formulato richiesta di affidamento bancario in data 16.11.2006 per un importo di € 6.000.000 a tempo indeterminato e che la
Banca, in data 14.12.2006, aveva concesso € 2.000.000 affidando complessivamente
(compresa cioè detta apertura di credito), lo stesso giorno, la medesima correntista per € 6.000.000 (di questi € 2.000.000 per finanziamenti all'esportazione e aperture di credito documentarie); rileva che il pegno costituito con contratto n. 22933 di cui trattasi aveva garantito alla la restituzione alla medesima delle somme CP_8
anticipate con l'apertura di credito del 14.12.2006 fino alla concorrenza di € 1.000.000
sui titoli indicati, tanto destituendo di fondamento la ritenuta indeterminatezza del credito garantito;
la mancata menzione nel contratto di pegno del contratto di conto corrente non assumerebbe pertanto, ad avviso degli appellanti, alcun rilievo poiché il debito principale sorgeva non già con il contratto di conto corrente ma con l'apertura di credito (per importi ben noti allo che, in quanto titolare del potere di firma CP_1
sul conto corrente aperto il 15.11.2006 su cui era stato concesso l'affidamento, conosceva perfettamente l'andamento di detto conto al momento della costituzione della garanzia).
8 Nessun rilievo, secondo l'assunto dell'appellante, avrebbero pertanto la mancata coincidenza degli importi erogati al debitore principale e la garanzia rilasciata ovvero le diverse scadenze tra l'apertura di credito (a revoca) e il contratto di pegno.
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Conseguenze della indeterminatezza del contratto di pegno per l'insufficiente indicazione del credito garantito.
Secondo gli appellanti il primo Giudice avrebbe errato laddove affermava l'inopponibilità della prelazione pignoratizia nei confronti dei creditori della BC
atteso che detta inopponibilità riguarderebbe eventualmente i creditori dello : CP_1
nella sostanza la garanzia prestata conserverebbe la propria validità giacché lo CP_1
rimarrebbe comunque obbligato nei confronti della Banca, la quale tuttavia non potrà
escutere il pegno con prelazione rispetto ai creditori personali dello stesso garante
(cita, a riguardo, Cass. Sez. I, 19.11.2002, n. 16261).
Comunque, gli appellanti ribadiscono l'infondatezza dei due motivi di opposizione dedotti dallo con la originaria citazione di primo grado per le seguenti CP_1
considerazioni:
a) omessa intimazione di pagamento e avviso della vendita/realizzo: trattasi di regime derogabile dalle parti (Cass., Sez. III, n. 8721/2011; Cass., Sez. I, n.
13998/2008); all'art. 5 del contratto di pegno le parti, in coerenza con quanto sopra, avevano previsto una disciplina convenzionale in deroga che comunque era idonea a consentire allo Zini lo spontaneo adempimento ed evitare l'escussione del pegno;
b) mancata prova della valida costituzione del pegno e del rispetto degli obblighi imposti alla Banca in tema di registrazione e trascrizione su strumenti finanziari: il contratto aveva forma scritta e data certa (con applicazione del sistema “datacertazione” e la questione relativa a registrazione e trascrizione era rinunciata;
quanto all'esibizione dei documenti si tratta di atti in possesso dello Zini o comunque da questo conoscibili.
9 Sulla scorta di tali argomenti, gli appellanti hanno pertanto concluso come in epigrafe.
si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente 1) il difetto di CP_1
legittimazione passiva di in assenza di prova idonea della dedotta cessione Parte_3
del credito mediante deposito del relativo contratto e documentazione dell'avvenuta annotazione dell'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Imprese (nella fattispecie non costituirebbe prova idonea l'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in difetto di ulteriore documentazione rilevante); 2)
l'inammissibilità dell'appello per mancata individuazione delle parti specifiche della sentenza che vengono impugnate.
Nel merito, ha rilevato la infondatezza degli assunti sostenuti da controparte atteso che:
- quanto al primo motivo articolato ex adverso, la domanda volta all'accertamento della mancata costituzione di valida garanzia per difetto dei requisiti di legge era formulata fin dall'originario atto di citazione;
- quanto al secondo motivo, la puntuale disamina dei documenti contrattuali effettuata dal primo Giudice evidenziava che non sussisteva alcuna corrispondenza, per ammontare, durata e modalità di godimento, tra la linea di credito delineata nell'atto costitutivo di garanzia e il contratto di apertura di credito;
quanto al tenore del contratto, ove si fa riferimento all'apertura di credito a utilizzo promiscuo di euro 1 milione con validità 30.11.2014, contesta la sua riferibilità alla restituzione delle somme anticipate evidenziando che alcun documento contrattuale depositato da controparte reca la dicitura
“apertura di credito ad utilizzo promiscuo di eur 1.000.000 con validità
30.11.2014”; inoltre non vi sarebbe prova che il c/c n. 114823 della CP_9
sul quale era utilizzabile solo uno dei 4
[...] Controparte_10
affidamenti concessi alla BC nel 2006 (doc. 8, apertura di credito di euro
2.000.000 ) sia poi divenuto il c/c 132672, con la conseguenza della nullità del contratto di pegno;
10 - quanto alle conseguenze del dedotto vizio di indeterminatezza, rimanda all'appello incidentale proposto.
In sede di appello incidentale, l'appellato ha di seguito impugnato la sentenza nella parte in cui riqualificava la domanda desumendone non già la nullità del contratto ma la mera inopponibilità a terzi della prelazione pignoratizia;
evidenzia a tale riguardo che la compiuta individuazione del credito garantito rileva anche ai sensi dell'art. 1418 c.c. in relazione all'oggetto del contratto che deve essere possibile,
lecito, determinato e determinabile. Richiama a tale riguardo il principio elaborato da
Cass. n. 7214 del 2009 rilevando che mai alcuna contestazione era stata formulata circa la inopponibilità ai terzi e che tale accertamento determinava di fatto la inutilità della sentenza emessa.
Ha pertanto concluso come in epigrafe.
2.3 All'udienza di trattazione, tenutasi nelle forme del rito cartolare, la Corte ha raccolto le conclusioni delle parti come da note autorizzate (ove gli appellanti principali prendevano posizione in merito all'appello incidentale proposto ex adverso deducendone la inammissibilità e infondatezza) e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. LE QUESTIONI PRELIMINARI
3.1 Quanto alla questione relativa alla legittimazione di Parte_3
Afferma parte appellata che “L'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento. Tant'è vero che ai fini della prova della cartolarizzazione del credito, in sede giudiziale, è necessario produrre il contratto di cessione intercorso tra il cedente e il cessionario. Il solo avviso di cessione, infatti - come confermato anche recentissimamente da Giudici di legittimità e di merito (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 28/2/2020 n. 5617, sentenza Tribunale Ferrara, 09 Aprile 2019) - è
11 atto necessario ai fini dell'efficacia della cessione ma non è sufficiente, ex se, a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto.”
Controparte, in sede di comparsa conclusionale, contesta tali assunti rilevando che nella fattispecie trattasi di procedura particolare atteso che la cessione dei crediti tra il e la era realizzata ex art. 58 TUB e L. 130 del 1999 Parte_2 Parte_3
a favore di una società veicolo tramite un'operazione di cartolarizzazione, sottraendosi pertanto alle regole ordinarie fissate dall'art. 1260 e segg. cc.; ciò posto, evidenzia che la cessione del credito risulta adeguatamente documentata atteso che il credito del verso BC era contraddistinto dal codice identificativo ndg n. Parte_2
11076586, come risulta dal contratto di pegno del 28 marzo 2014, pure riportato a pagina 273 dell'allegato all'atto di deposito Notaio del 28.12.2018 allegato in Per_1
atti nonché nell'elenco dei rapporti ceduti (pagine 200 e 201), consultabile sul sito del all'indirizzo https://gruppo.bancobpm.it/project-ace/. Parte_2
Rileva la Corte la infondatezza dell'eccezione formulata dall'appellato.
Risultano allegati in atti l'atto di deposito presso il Notaio di , in data Per_1 CP_8
28 dicembre 2018, dell'elenco dei crediti ceduti (doc. 7 di parte appellante) e l'elenco dei crediti oggetto di cessione in formato pdf (doc. 9 di parte appellante) unitamente all'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Parte Seconda
n. 2 del 5.1.2019 allegata sub doc. 8).
Come affermato dalla Suprema Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 4277 del 10/02/2023
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto
12 non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”
Alla stregua delle produzioni documentali effettuate nell'interesse di deve Parte_3
ritenersi documentata l'avvenuta cessione del credito;
la parte appellata, nella propria comparsa conclusionale ripropone l'eccezione formulata alla luce della mancata produzione del contratto di cessione contestando le produzioni documentali sopra richiamate sotto il profilo della relativa incompletezza;
tali censure risultano peraltro superate dal deposito ex adverso, in data 5.10.2024, del documento 7) sopra citato completo dell'allegato A) contenente i crediti ceduti (tra cui figura il credito contraddistinto dal codice identificativo sopra richiamato, come riportato alla pag.
273).
3.2 Quanto all'ammissibilità dell'appello principale.
Anche tale eccezione risulta infondata.
L'appello proposto da e per il tramite della propria mandataria, Parte_2 Parte_3
ad esito di sintetica ricostruzione dei fatti di causa, reca specifica indicazione dei capi della sentenza oggetto di impugnativa, come richiamati nella rubrica relativa all'esposizione dei singoli motivi, esponendo - in termini chiari e concisi - le ragioni delle critiche formulate, le questioni giuridiche sottese nonché la loro rilevanza in ordine alla decisione impugnata;
l'atto di gravame risulta pertanto rispettoso delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c..
Si osserva a riguardo che le censure mosse dalla parte appellata, prive di fondamento ove si afferma la mancata specifica indicazione dei capi impugnati della sentenza, si incentrano piuttosto sulle argomentazioni delle parti appellanti - laddove ritenute inidonee a contrastare il provvedimento oggetto di gravame - e, pertanto, in critiche sostanzialmente attinenti al merito della controversia.
4. La dedotta inammissibilità della domanda “nuova”
Gli appellanti censurano la gravata sentenza nella parte in cui riteneva che l'eccezione di indeterminatezza della costituzione di pegno per insufficiente
13 indicazione del credito garantito costituisse “mera specificazione (la cui effettuazione in sede di prima memoria istruttoria è consentita dallo stesso dato letterale dell'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c.) della già avvenuta deduzione, sin dall'atto introduttivo dell'opposizione, del difetto dei requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per la costituzione del pegno”.
Assumono a riguardo l'estraneità di tale specifico motivo di opposizione rispetto alle ragioni indicate nell'originario atto di citazione come testualmente richiamate, di cui esso non costituiva precisazione o modificazione nel senso delineato dall'art. 183
comma 6 n. 1 c.p.c., invocando il principio di immodificabilità dei motivi nel giudizio di opposizione all'esecuzione applicabile anche all'ipotesi in esame, disciplinata dall'art. 2797 c.c..
Ritiene la Corte la infondatezza del motivo.
Come evidenziato dagli stessi appellanti principali, l'opponente - in sede di secondo motivo di opposizione - contestava la valida costituzione del contratto di pegno “per assoluta mancanza dei requisiti sia formali che sostanziali richiesti dalla legge per la sua validità” e concludeva assumendo “la mancata dimostrazione dell'esistenza nonché della validità della costituzione della garanzia pignoratizia”.
Così individuato il contenuto di tale motivo di opposizione, afferente alla dedotta insussistenza, in termini generali, dei presupposti di validità del contratto di pegno,
deve ritenersi che la specifica censura avente ad oggetto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito - articolata dall'opponente in sede di prima memoria istruttoria - costituisca esclusivamente una mera specificazione del motivo di opposizione già proposto, in quanto obiettivamente collegata alla verifica del rispetto della disciplina vigente in tema di requisiti di validità della garanzia pignoratizia (tanto che, in relazione al richiamato secondo motivo di opposizione formulato nell'originario atto di citazione, la parte resistente era posta in condizione di esercitare la propria difesa deducendo espressamente, in sede di comparsa di costituzione, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2787 c.c., in relazione al rispetto della forma scritta e della presenza di data certa, pur non argomentando in
14 alcun modo in ordine all'ulteriore previsione di detta norma, afferente la “sufficiente indicazione del credito”).
La censura di inammissibilità degli argomenti dedotti ex adverso in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. - in quanto integranti domanda nuova - risulta pertanto destituita di fondamento.
5. Nel merito: la questione relativa alla indeterminatezza del contratto di pegno per insufficiente indicazione del credito garantito e relative conseguenze giuridiche.
Risulta opportuna la trattazione unitaria del secondo e del terzo motivo dell'appello principale, e in quanto logicamente connesso, del motivo articolato in sede di appello incidentale in ordine alla operata “riqualificazione della domanda” e alle conseguenti ricadute in punto di tutela.
L'appellante incidentale contesta la decisione emessa dal primo Giudice, previa riqualificazione della domanda, assumendo che la garanzia pignoratizia sarebbe viziata da nullità per violazione dell'art. 1346 c.c., quale disciplina essenziale ai fini della validità della costituzione del pegno e della necessaria determinazione del credito, o della sua determinabilità, in relazione all'individuazione non solo dei soggetti del rapporto ma anche della fonte di esso (richiama a riguardo i principi espressi da Cass. Cass. Civ. n.7214 del 2009); evidenzia, inoltre, che nessuna domanda era mai stata formulata in ordine alla sussistenza della prelazione scaturente dalla costituzione del vincolo pignoratizio.
Rileva la Corte che le norme richiamate operano su piani diversi disciplinando rispettivamente la validità della pattuizione (l'art.1346 c.c.) e la opponibilità del pegno ai terzi creditori (l'art.2787, terzo comma, c.c.). Sulla base della giurisprudenza richiamata dall'appellante incidentale (ma, in tal senso, si pone anche Cass., Sez.1,
Sentenza n. 24790 del 05/12/2016), ai fini della validità della pattuizione è necessaria la determinazione o la determinabilità del credito, che presuppone l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, attraverso il riferimento ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva.
15 Ne consegue che la determinazione o la determinabilità del credito a favore del quale
è costituita la garanzia reale attiene all'oggetto stesso del contratto, requisito indispensabile ai fini della validità dello stesso ex art.1346 c.c., poiché la mancata individuazione del credito cui il pegno acceda fa venir meno la causa stessa di garanzia,
mentre “la mera determinabilità del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, comma
3, c.c., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito” (Cass., Sez.1, Sentenza
n. 24790 del 05/12/2016).
Nella fattispecie in esame, come peraltro espressamente indicato dal primo giudice a seguito di accurata disamina del testo contrattuale, dagli elementi di collegamento riportati nel contratto inter partes non risulta possibile associare la costituzione di
Co pegno a nessuna delle linee di credito intercorrenti tra e BC al momento della formazione della garanzia emergendo una situazione di indeterminatezza/indeterminabilità del credito oggetto di garanzia.
Come evidenziato nella sentenza impugnata:
“pur essendo il credito garantito indicato come apertura di credito, ossia come concessione di credito normalmente correlata a un rapporto di conto corrente, non risulta nell'atto costitutivo alcuna menzione di uno specifico rapporto di conto corrente cui la linea di credito accederebbe;
circostanza, questa, potenzialmente foriera di incertezza, emergendo, invece, dalla lettura del documento di sintesi delle varie forme di affidamento concesse dalla già l'intercorrenza con la CP_11
Banca di due distinti rapporti di conto su cui le linee di credito accederebbero (il n.114823, poi modificato nel 132672 a seguito della fusione, e il n. 237182);
- peraltro, a ben vedere, nell'ipotesi di specie, l'indeterminatezza del credito garantito non deriva già da una carenza di indicazione di elementi di identificazione e da un eccesso di genericità nella descrizione del credito garantito, quanto piuttosto dalla descrizione, nel corpo dell'atto costitutivo, di elementi di identificazione privi di riscontro nel novero dei rapporti di crediti intercorrenti tra la debitrice principale e
16 l garantita al momento della concessione di garanzia (di talché, a ben vedere, CP_5
a fronte di un siffatto quadro documentale, qualsivoglia CTU si sarebbe rivelata esplorativa, se non addirittura, ipotizzando come formulabili i quesiti come articolati Co d nelle proprie richieste istruttorie, superflua e ininfluente, in quanto afferente a dati fattuali già emergenti ex actis e di per sé inidonei a chiarire il collegamento tra il Co credito indicato nell'atto costitutivo di pegno e le linee di credito richiamati dall e accordate alla debitrice garantita):
- anzitutto, invero, quanto alla descrizione della natura della fonte del credito garantito, occorre rilevare come, dalla lettura delle produzioni fornite dalla CP_5
non sussista corrispondenza, per ammontare, durata e modalità di godimento, tra la linea di credito delineata nell'atto costitutivo di garanzia e il contratto di apertura di credito in conto corrente datato 14/12/06, avente a oggetto la concessione di credito per 2.000.000,00 euro, a tempo indeterminato, e senza specificazione delle modalità e delle forme di utilizzo del credito;
- ancora, la mancanza di corrispondenza sotto il profilo della durata temporale e dell'ammontare del credito garantito precludono l'identificazione di quest'ultimo in quella, tra le quattro forme tecniche di affidamento concesse in data 14/12/06 dalla
Banca, denominata “promiscuo smobilizzo ita”;
- a ben vedere, in ultima analisi, la descrizione delle plurime modalità di utilizzazione del credito concesso – in effetti corrispondenti, nel loro insieme, alle quattro diverse forme tecniche in cui è stato concesso affidamento alla correntista, in risposta a un'unica domanda della correntista e mediante un unico coevo atto costitutivo datato
14/12/06 - indurrebbe a ritenere genericamente richiamate dal contratto di pegno la complessiva operazione consistente nella concessione di affidamento con varie modalità di fruizione da parte dell al correntista;
sennonché, così opinando, CP_5
non si spiegherebbe il riferimento contenuto nella scrittura di pegno a una determinata data di scadenza della linea di credito (laddove, invece, le quattro forme tecniche di affidamento concesse risultano tutte a revoca), né tantomeno sussisterebbe corrispondenza tra l'importo oggetto di affidamento (pari a totali 6.000.000,00 euro) e
17 quello indicato nella descrizione del credito garantito;
né, tantomeno, si giustificherebbe il richiamo espresso a una forma di concessione di credito (quella dell'apertura di credito) ben diversa, per tipologia e modalità automatica di fruizione ed erogazione di liquidità, dalle operazioni c.d. di “castelletto di sconto” o di anticipi dietro presentazione di titoli.”
Quanto alle deduzioni formulate dall'appellante principale , esse si fondano sulle seguenti allegazioni: la riferibilità dell'operazione al c/c 00133/114823, di seguito divenuto n. 2133.132672 e poi n. 2136.132672, la richiesta di affidamento a tempo indeterminato per € 6.000.000 effettuata dalla correntista in data 16.11.2006, la successiva apertura di credito in conto corrente del 14.12.2006 per Euro
2.000.000,00, a tempo indeterminato, con affidamento della medesima correntista per complessivi Euro 6.000.000.
Nella sostanza, afferma l'appellante principale che il credito garantito dal contratto di pegno aveva per oggetto la restituzione delle somme anticipate, restituzione mai avvenuta poiché la debitrice principale era stata dichiarata fallita e lo non aveva CP_1
pagato la somma dovuta.
Tali allegazioni non giungono tuttavia a individuare nel testo contrattuale, indici di collegamento adeguati e riferimenti ad elementi prestabiliti, aventi una preordinata rilevanza obiettiva.
Il testo del contratto di pegno descriveva infatti, in termini del tutto avulsi dalle allegazioni dell'appellante, l'obbligazione oggetto di garanzia nella “apertura di credito ad utilizzo promiscuo di EUR. 1.000.000,00 …con validità 30.11.2014 utilizzabile sotto forma di finanziamenti all'importazione e/o sotto forma di aperture di credito documentario, accettazioni e fideiussioni estero c/terzi” in difetto pertanto di elementi idonei a garantire la stessa determinabilità del credito oggetto della garanzia pignoratizia in coerenza con l'esigenza di autosufficienza del testo contrattuale.
La ricostruzione svolta dagli appellanti ai fini della compiuta individuazione del credito oggetto della garanzia si fonda sull'allegazione di una serie di elementi tutti estranei al testo contrattuale (la riferibilità dell'operazione al c/c 00133/114823, di
18 seguito divenuto n. 2133.132672 e poi n. 2136.132672, la richiesta di affidamento a tempo indeterminato per € 6.000.000 effettuata dalla correntista in data 16.11.2006 e la successiva apertura di credito in conto corrente del 14.12.2006 per Euro
2.000.000,00, a tempo indeterminato, con affidamento della medesima correntista per complessivi Euro 6.000.000).
Nessuno degli elementi indicati dalla parte appellante trova compiuto riscontro nel testo contrattuale che, privo di alcun riferimento al complesso dei dati citati nell'atto di gravame in sede di ricostruzione della vicenda sottostante, si limita a indicare l'importo del credito garantito nella misura di € 1.000.000, con validità al 30.11.2014
e relativa utilizzabilità nelle varie forme indicate.
Assume pertanto decisivo rilievo l'assoluta assenza di dati obiettivi rinvenibili nel contratto di pegno inter partes, tali da integrare indici di collegamento adeguati e specifici riferimenti ad elementi prestabiliti;
si osserva a riguardo che, in tale contesto, gli argomenti forniti dall'appellante non risultano risolutivi non giungendo a individuare alcun elemento di collegamento rinvenibile nel testo contrattuale ai fini della compiuta individuazione del credito oggetto della garanzia e risolvendosi pertanto in una serie di argomenti esplicativi circa le considerazioni formulate dal primo Giudice quanto alla mancanza di corrispondenza sotto il profilo della durata temporale e dell'ammontare del credito garantito, senza tuttavia risolvere il problema dell'assenza di detti indici;
la sentenza impugnata, peraltro, nonostante l'obiettivo rilievo della mancata individuazione del credito garantito, giunge poi a limitare il proprio giudizio alla considerazione della impossibilità di riportare lo stesso a una delle quattro forme tecniche di affidamento concesse in data 14/12/06 dalla Banca, senza affrontare compiutamente la problematica della assoluta indeterminatezza del testo contrattuale per le ragioni sopra evidenziate.
Ne consegue l'accertamento della indeterminatezza e della stessa indeterminabilità
del credito garantito, e pertanto dell'oggetto della pattuizione contrattuale, in mancanza di indici di collegamento adeguati e aventi una preordinata rilevanza
19 obiettiva, contenuti nel testo della pattuizione contrattuale, la quale deve pertanto essere considerato nulla ai sensi dell'art. 1346 c.c..
Le ulteriori doglianze formulate in sede di appello principale restano assorbite dall'accoglimento dell'appello incidentale nei termini sopra esposti.
Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Attesa la parziale riforma della sentenza, deve procedersi alla regolamentazione delle spese processuali, in termini unitari, per entrambi i gradi di giudizio in ragione del complessivo esito della causa e delle ragioni poste a fondamento della decisione;
in tal senso ricorrono i presupposti per la compensazione nella metà delle spese del giudizio tenuto conto dell'esito del giudizio unitamente alla complessità e controvertibilità delle questioni trattate (tenuto conto dei parametri vigenti, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase decisoria, in assenza di istruttoria).
Ne consegue la conferma della pronuncia di primo grado in punto di spese dovendo pertanto rimanere disattesa la domanda di restituzione di quanto nelle more versato per tale titolo, come avanzata da Parte_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza rigettata, in accoglimento dell'appello incidentale e in corrispondente parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 230/2020 emessa dal
Tribunale di Firenze, confermata nel resto:
1. accoglie l'opposizione proposta da e, accertata la nullità del contratto CP_1
di pegno n. 000022933, costituito con contratto del 28/03/14, e dell'atto integrativo del 07/08/15 inter partes, dichiara l'insussistenza del diritto del e/o di Parte_2
i procedere alla vendita/realizzo dei titoli finanziari di proprietà Parte_3
di concessi in pegno e per l'effetto ordina al di svincolare i CP_1 Parte_2
suddetti titoli finanziari di proprietà dell'opponente;
20 2. dichiara compensate nella metà le spese di lite relative al presente grado di giudizio ponendo a carico delle appellanti, in solido tra loro, le ulteriori di pertinenza dell'appellante incidentale, liquidate per tale quota in € 5295,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge.
3. raddoppio del CU, ove dovuto, nei confronti degli appellanti.
Firenze, camera di consiglio del 3 marzo 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Daniela Lococo
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Mariani
NOTA. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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