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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3592 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in VIA FALCONE E BORSELLINO 80 TERMINI IMERESE, pres- so lo studio dell'avv. SODARO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA EMILIA, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 20/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il Sig. Parte_1
di anni 63 – macellaio con licenza media inferiore, con diagnosi di cardiopatia II classe
Nyha ed esiti di safenectomia destra, spondiloartrosi e discopatia L-S con lieve sofferenza neurogena L5-S1, tendinopatia della spalla destra, diabete mellito, storia di meningioma e di paralisi faciale periferica sinistra, ipertrofia prostatica benigna ed iperplasia delle corde vocali vere (sospetta BPCO ed OSAS), in atto, risulta affetto da infermità (difetto fisico o mentale) che determinano una permanente riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo, nell'attività principale o in eventuali attività confacenti, in virtù del sesso, dell'età, del titolo di studio, delle capacità e delle condizioni fisiche (art. 1 Legge 222/84 - assegno ordinario di invalidità), a decorrere dal 01/06/2024” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o parti. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un Parte_1
terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal 01/06/2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3592 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domici- Parte_1 C.F._1
liato in VIA FALCONE E BORSELLINO 80 TERMINI IMERESE, pres- so lo studio dell'avv. SODARO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. OMODEI ZORINI CARLA MARIA EMILIA, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
16/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 20/10/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con riduzione a meno di un terzo in modo permanente in occupazioni confa- centi alle sue attitudini, con decorrenza dalla data di presentazione della do- manda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Il Sig. Parte_1
di anni 63 – macellaio con licenza media inferiore, con diagnosi di cardiopatia II classe
Nyha ed esiti di safenectomia destra, spondiloartrosi e discopatia L-S con lieve sofferenza neurogena L5-S1, tendinopatia della spalla destra, diabete mellito, storia di meningioma e di paralisi faciale periferica sinistra, ipertrofia prostatica benigna ed iperplasia delle corde vocali vere (sospetta BPCO ed OSAS), in atto, risulta affetto da infermità (difetto fisico o mentale) che determinano una permanente riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo, nell'attività principale o in eventuali attività confacenti, in virtù del sesso, dell'età, del titolo di studio, delle capacità e delle condizioni fisiche (art. 1 Legge 222/84 - assegno ordinario di invalidità), a decorrere dal 01/06/2024” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del beneficio è successi- va alla data di deposito del ricorso in opposizione, vanno compensate tra le
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o parti. lecontainer Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalido con riduzione a meno di un Parte_1
terzo in modo permanente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal 01/06/2024; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 28/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile