Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4181 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
NRG 14638/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 1307/2014
TRA
(C.F. e P.I. n. ), in persona del liquidatore p.t., Parte_1 P.IVA_1
e (Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi, giusta mandato in Parte_2 CodiceFiscale_1
atti, dall'avv. Maurizio Molfini e dal p.avv. Gianluca Lombardo
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Andrea Adamo giusta mandato allegato al ricorso monitorio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3445/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10-
11.6.2020.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 14 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3445/2020 emesso in data 10-11.6.2020, questo Tribunale ingiungeva alla società quale debitrice principale, nonchè a , in Parte_1 Parte_2
qualità di fideiussore della prima, il pagamento solidale, in favore di Controparte_1
qualificatasi cessionaria del credito, della somma di € 6.697,89, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di saldo debitorio relativo al contratto di conto corrente n. 14/13347,
assistito da un contratto di apertura di credito fino all'importo di € 5.000,00 del 18.11.2015.
Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli ingiunti i quali, in via preliminare, contestavano la titolarità del credito in capo alla per mancata comunicazione Controparte_1
della cessione del credito.
In via subordinata al rigetto della prima eccezione, , in proprio e nella qualità di Parte_2
legale rappresentante della disconosceva la sottoscrizione da lui Parte_1
apparentemente apposta al contratto di fideiussione e all'atto di riconoscimento del debito depositati dalla controparte nella fase monitoria.
In via ulteriormente gradata, gli opponenti deducevano che il credito vantato fosse da imputare a pratiche illegittime poste in essere dall'opposta e, in particolare: 1) l'applicazione di interessi a un tasso usurario e, comunque, ultralegale;
2) l'illegittimo esercizio dello ius variandi; 3) la violazione del divieto di anatocismo;
4) l'applicazione della c.s.m. e di oneri sebbene non pattuiti;
5) l'erronea determinazione della valuta.
Concludevano, quindi, per l'accoglimento della spiegata opposizione, con conseguente revoca del decreto.
Si costituiva l'opposta la quale, deducendone l'infondatezza, insisteva per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 14 gennaio 2025 il giudice, invitate le parti alla discussione orale, ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è infondata.
1.1. In via preliminare, va superata la doglianza con cui gli opponenti hanno lamentato che non sarebbe stata loro comunicata l'intervenuta cessione del credito.
Al riguardo basta osservare che la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (Cass. 1770/2014).
Pertanto, non essendo contestato che la abbia Controparte_2
effettivamente ceduto il credito per cui è causa alla Nova Finanza s.r.l. (circostanza, del resto, documentata dalla creditrice mediante il deposito dell'atto di cessione), nessun dubbio residua in ordine alla titolarità del medesimo in capo all'odierna opposta né in ordine all'esigibilità di esso.
1.2. Occorre a questo punto rilevare che il credito in questa sede fatto valere dalla società opposta
è stato oggetto di un atto di riconoscimento, sottoscritto dal , in qualità sia di legale Parte_2
rappresentante della società correntista che di garante di quest'ultima, nel mese di luglio 2016
(doc. 5 in produzione monitoria).
Ora, tale documento, unitamente all'atto di fideiussione attribuito al , è stato oggetto di Parte_2
disconoscimento da parte degli ingiunti.
E però, a parere di chi scrive, detto disconoscimento è inammissibile perchè incompatibile con le difese spiegate nel merito.
E infatti, qualora le sottoscrizioni non fossero state apposte effettivamente dagli odierni opponenti, questi non avrebbero avuto alcun interesse né titolo a discettare nel merito della validità del rapporto debitorio: l'avere parte opponente discusso nel merito del rapporto debitorio, cioè, appare condotta logicamente incompatibile con l'operato disconoscimento.
In particolare, al di là delle doglianze sollevate in merito al carattere usurario degli interessi praticati dall'istituto di credito cedente nel corso del rapporto o alla natura illegittima della capitalizzazione operata con riferimento agli interessi passivi, gli opponenti hanno, con tutta evidenza, tacitamente riconosciuto l'esistenza del rapporto tra le parti nonché l'effettiva esecuzione dello stesso, laddove, nelle battute finali dell'atto di opposizione, hanno dichiarato che
“l'enormità delle spese, commissioni e interessi pretesi e percepiti dall'istituto, nonché le effettive modalità con le quali si è svolto il rapporto, hanno causato gravi danni economici agli istanti, contribuendo a determinare l'attuale stato di liquidazione della . Parte_1
Sicchè, in definitiva, il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sull'atto ricognitivo del debito e sul contratto di garanzia deve ritenersi superato dalla linea difensiva seguita dai debitori nel merito (in tal senso, cfr. Cass. n. 12448 del 19/7/2012 secondo cui “il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell'art.214 cpc, deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti”).
1.3. Accertata, nei termini che precedono, l'autenticità dei documenti depositati dalla creditrice, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., l'atto di ricognizione del debito determina un'inversione dell'onere della prova, con la conseguenza che non è più il creditore a dover provare il rapporto fondamentale ma è piuttosto chi ha effettuato la ricognizione a dover eventualmente dimostrare, con qualsiasi mezzo a disposizione, che in realtà il debito non sussiste.
Si badi che il riconoscimento non deroga ai principi generali di nullità ed inefficacia delle attribuzioni patrimoniali prive di causa: esso, pertanto, non spiega i suoi effetti se chi lo ha compiuto prova l'insussistenza del rapporto fondamentale o la sua invalidità fornendo la prova contraria avente a oggetto fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto (Cfr. Cass. 280/97).
In altri termini, la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (Cfr. Cass. 11332/09).
Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso di specie, si deve quindi ritenere provato il credito vantato dall'opposta e, a monte, il rapporto tra le parti.
E del resto l'opposta, andando oltre l'onere probatorio di cui era gravata, ha depositato, altresì, i titoli giustificativi del credito, ovvero il contratto di conto corrente concluso con la debitrice principale (con il relativo contratto di apertura di credito e con la copia integrale degli estratti conto) e l'atto di fideiussione rilasciate da . Parte_2
A fronte di ciò, sarebbe stato precipuo onere degli opponenti allegare e provare le cause estintive e/o modificative del credito ingiunto e, in modo specifico, le contestazioni sollevate, con particolare riferimento all'ammontare esatto delle somme oggetto della domanda di pagamento.
È opportuno precisare, sul punto, che in tali casi la contestazione della parte non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi non convenuti tra le parti, ovvero avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia) perchè ciò finirebbe con il rendere l'azione di accertamento del credito (sottesa alla richiesta di revoca del decreto opposto) meramente esplorativa.
I debitori, quindi, avevano l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite.
In altri termini, spettava ai debitori che hanno effettuato il riconoscimento allegare le ragioni di presunta illegittimità e dare la dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo.
Nella specie, tuttavia, gli opponenti non hanno assolto al proprio onere probatorio. Ciò vale, in primo luogo, con riguardo alle censure relative alla presunta applicazione di interessi in misura ultralegale, all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle valute e all'esercizio arbitrario dello ius variandi, rispetto alle quali la difesa della parte è stata limitata a una contestazione del tutto generica.
Quanto, poi, alla doglianza relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi,
l'infondatezza della stessa risulta evidente da una lettura, anche superficiale, del documento contrattuale in atti, pienamente conforme al disposto della deliberazione C.I.C.R. del 9 febbraio
2000 secondo cui è valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che nell'ambito dello stesso conto corrente sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Le osservazioni che precedono, infine, mantengono la loro validità anche in ordine all'eccezione di usurarietà dei tassi soglia applicati dalla banca.
Invero, la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Ebbene, gli istanti hanno solo vagamente allegato il presunto superamento del tasso soglia senza effettuare nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
Appena aggiungendo che tutte le doglianze sollevate dagli opponenti, solo accennate nell'atto introduttivo, non hanno trovato ulteriore sviluppo argomentativo nei successivi scritti difensivi dal momento che la parte neppure ha depositato le memorie istruttorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4. Per tutte le considerazioni che precedono, dunque, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3445/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10-
11.6.2020.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 14638/2020, così provvede:
A. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
3445/2020 emesso dal Tribunale di Napoli in data 10-11.6.2020;
B. Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, da liquidarsi in complessivi € 3.427,00 (di cui € 30,00 per spese ed € 3.397,00 per compensi) oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avv. Andrea Adamo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 28 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi