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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1103/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARTIN LUIGI, Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DUO' GIUSEPPINA Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. LODI ROBERTO ( C.F._3
APPELLATO
Avverso la sentenza 1416 del 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, riformare la sentenza n. 1416/2021 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 15.12.2021 e non notificata e, conseguentemente: accertare per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e per l'effetto Controparte_1 ritenere e dichiarare che l'Avv. si è reso responsabile della mancata comunicazione al Dott. Controparte_1 [...]
dell'avvenuta notifica della sentenza n°1029 del 20/06/2019, con conseguente mancata possibilità per il Parte_2 Dott. di proporre appello avverso detta sentenza;
Parte_2 ritenere e dichiarare risolto il contratto di mandato professionale, e sempre per l'effetto condannare l'Avv.
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal Dott. patrimoniali e non patrimoniali, presenti CP_1 Parte_2 e futuri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, 4% C.P.A. e 22%
IVA. In via istruttoria
Si insiste affinché il Giudice oggi adito voglia disporre CTU tecnico-contabile
L'appellato ha concluso come segue: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, nel merito ed in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1416/2021, emessa e pubblicata il 15.12.2021, nella causa rubricata al n. 2141/2020 R.G., resa tra (C.F. ), Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e l'avv. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 74 e, per l'effetto, respingere il C.F._2 proposto gravame. Con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia l'avvocato Parte_2 [...]
per l'udienza del 15 ottobre 2020, deducendo la sua responsabilità professionale in CP_1 relazione all'attività difensiva prestata nella causa civile n. R.G. 744/2016, promossa dal nei Pt_2 Contr confronti della per accertare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della medesima banca, finanziatrice della (società di cui il era socio) per i danni causati al CP_3 Pt_2
che aveva prestato garanzie personali e perso un cospicuo patrimonio. Pt_2
In particolare, l'attore dedusse due distinti profili di responsabilità professionale del suo difensore avv. in primo luogo, il fatto che l'avvocato non avesse partecipato personalmente CP_1 all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., facendosi sostituire da un collega, senza asseritamente fornirgli le adeguate istruzioni per la discussione della causa, e senza insistere, in particolare, per la ammissione della Ctu richiesta nelle difese precedenti;
in secondo luogo il fatto che l'avv. dopo la definizione del giudizio, nonostante le insistenti richieste, non avesse reso CP_1 noto al cliente la avvenuta notifica della sentenza, con la conseguente decorrenza del termine breve per impugnare, così rendendo inevitabile la decadenza dalla impugnazione.
L'avv.Giovanardì si costituì tardivamente, nel termine per la prima memoria ex art.183 comma 6° cpc, contestando la domanda;
precisò di essere stato nominato, in sostituzione di altro difensore, solo dopo la conclusione dell'istruttoria e appena prima della decisione finale;
rilevò anche che la Ctu richiesta non avrebbe comunque consentito di accertare la responsabilità della perché il quesito articolato Pt_3 era teso ad analizzare esclusivamente la condizione patrimoniale e reddituale del ed era del Pt_2 tutto inidoneo a dimostrare la responsabilità della banca, nella gestione complessiva del rapporto di finanziamento, cosicchè anche la ammissione della Ctu non avrebbe modificato l'esito della causa. Dedusse inoltre che aveva chiaramente spiegato al proprio assistito che non era opportuno proporre appello, perché la domanda proposta nei confronti della banca si scontrava sia con la formazione del giudicato, che con una insufficienza probatoria.
La causa è stata istruita con l'assunzione di un teste, e discussa e decisa in primo grado con la sentenza 1416 del 2021, pubblicata il 15.12.2021, che respingeva la domanda, con i seguenti passaggi logico- giuridici: escludeva che vi fosse stata condotta negligente del difensore, per avere delegato un sostituto alla udienza di discussione, rilevando che il sostituto, avv.Cantoni, aveva partecipato alla udienza precisando le conclusioni secondo le istruzioni ricevute, insistendo anche per la ammissione della Ctu contabile già richiesta dal precedente difensore;
escludeva altresì, in ragione della deposizione del teste
Cantoni, che il difensore avesse omesso di avvertire il cliente della avvenuta notifica della sentenza, così precludendogli la possibilità di proporre appello;
riteneva assorbito (omettendo quindi di affrontare il tema) l'ulteriore profilo relativo alla impossibilità di successo di un eventuale appello. ha impugnato, con atto di citazione notificato il 10.6.2022, articolando tre motivi Parte_2
pagina 2 di 5 d'appello; si è costituito nel giudizio l'avv. contestando i motivi di gravame Controparte_1 proposti;
la causa in secondo grado è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe in esito alla udienza cartolare del 17 settembre 2024.
***
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto provato che l'avvocato avesse avvertito il cliente della avvenuta notifica della sentenza di primo grado, CP_1 Contr nella causa contro affidandosi alla deposizione del teste avv.Cantoni, che formava Pt_2 tuttavia – in tesi- contrasto con le prove documentali;
deduce la violazione dell'art.116 cpc, per il carattere irrazionale e ingiustificato dell'esercizio da parte del giudice della discrezionalità nella valutazione della prova. Chiede quindi che la Corte in riforma del capo della decisione, accerti la responsabilità per colpa professionale dell'avv. con condanna dello stesso al risarcimento di CP_1 tutti i danni.
Con il secondo motivo contesta il mancato accertamento del danno patrimoniale e del nesso di Contr causalità, rilevando che il danno derivava in prima battuta dalla scorretta condotta della che aveva di fatto spogliato il di tutte le sue proprietà immobiliari, determinando lo stato di Pt_2 insolvenza della e procedendo alla escussione delle garanzie fornite dal la sentenza CP_3 Pt_2 di primo grado, di rigetto, avrebbe ben potuto essere appellata, e l'odierno appellante avrebbe potuto dare prova di come i documenti già versati in atti fossero idonei a dimostrare lo scorretto Contr comportamento di con probabile accoglimento da parte della Corte di Appello della istanza di
CTU contabile
Con il terzo motivo l'appellante contesta la mancata quantificazione del danno, questione che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuta assorbita, avendo erroneamente ritenuto che non fosse dimostrato l'inadempimento del professionista. Assume che una Ctu contabile avrebbe potuto fare Contr emergere tutta una serie di avvenimenti derivanti dalla condotta tenuta dalla e per essa dai propri funzionari e dipendenti, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che hanno generato il totale default della e la rovina del dottor Tali condotte erano state CP_3 Pt_2 dettagliatamente descritte nella memoria istruttoria depositata in primo grado. L'appellante osserva che il giudice aveva dato rilievo ad una segnalazione a sofferenza di del 2008, e poi era caduto in CP_4 Contr Contr errore, affermando che l'insolvenza della era anteriore all'intervento della laddove invece Contr la mancata messa a disposizione delle liquidità ascrivibile alla era datata al 2007… quindi anteriore.
I motivi si trattano congiuntamente, perché il primo, volto ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'avv. per avere omesso di avvertire il cliente della avvenuta CP_1 notifica della sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve, è strettamente connesso al secondo e al terzo, con cui viene dedotta la erroneità della decisione, per non avere accertato il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno rappresentato, costituito Contr dalla mancata condanna della e per non avere liquidato, anche a mezzo di una Ctu, il danno.
Giova premettere infatti, per chiarezza espositiva, che laddove sia dedotta una responsabilità da inadempimento del difensore, anche il positivo accertamento dell'eventuale inadempimento, o inesatto adempimento, non comporta ex se la affermazione della responsabilità, essendo in ogni caso necessario verificare la esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del difensore e il danno, tramite quello che viene definito "giudizio controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato (l'orientamento, granitico, è ovvia e necessaria conseguenza del principio della causalità, fondante della responsabilità civile, vedi da ultimo Cass.28903 del 2024).
pagina 3 di 5 In altri termini nel caso di specie va appurato, secondo una valutazione prognostica positiva, se Contr l'appello in ipotesi proposto avverso la decisione nei confronti della avrebbe avuto – sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza - esito positivo per l'assistito, tale da consentirgli di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, e la liquidazione del danno: dunque, l'accoglimento degli ultimi due motivi della impugnazione è necessario anche al fine di ritenere fondato il primo, che isolatamente considerato non consente di pervenire alla riforma della prima decisione.
Ciò premesso, ed esaminando la prima doglianza, è vero che il primo giudice ha privilegiato, sul piano probatorio, la deposizione testimoniale dell'avv.Cantoni, senza esaminare approfonditamente le incalzanti mail con cui il dottor dal 18 luglio 2019, aveva chiesto informazioni precise al Pt_2 proprio legale sulla data di notifica della sentenza, e il termine ultimo per la proposizione dell'appello Contr nei confronti della il tenore delle mail (depositate fin dal primo grado e testualmente riportate nell'atto di appello) pone effettivamente un dubbio circa il fatto che il difensore avesse tempestivamente riferito al cliente della notifica della sentenza, avvenuta in realtà sin dal 17 luglio
2019, e del conseguente decorso del termine breve, e il dubbio si risolve, in ragione della ripartizione dell'onere della prova che regola la fattispecie, a favore del cliente, ritenendo quindi non dimostrato l'esatto adempimento del dovere dell'avvocato di informarlo della notifica avvenuta, e dei ristretti tempi per la proposizione dell'appello.
Tuttavia è anche vero che il complesso delle emergenze, anche documentali, acquisite agli atti fanno ritenere sia che l'appello non avesse alcuna possibilità di successo, sia che il dottor e il suo Pt_2 difensore dell'epoca avessero effettivamente trattato della opportunità o meno di impugnare la sentenza Contr 1029 del 2019 che aveva respinto la domanda di condanna di arrivando ad escluderla.
Che le parti avessero trattato della inopportunità dell'appello, è dimostrato, oltre che dalla testimonianza dell'avv.Cantoni, valorizzata dal primo giudice, anche dal documento 8 prodotto in primo grado dalla difesa una mail del 27 ottobre 2019, in cui il dottor fa CP_1 Pt_2 riferimento ad un incontro fissato tra lui e il difensore per il 29 ottobre, per trovare altre strade, nella consapevolezza che appellare la sentenza sarebbe stato inutile.
Vi è da aggiungere che la inutilità dell'appello (secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”) risulta oggettivamente apprezzabile, ed evidente, dagli atti e documenti di causa, il che preclude per quanto già detto, l'accoglimento del gravame.
La difesa attrice, infatti, in questa sede non affronta e non contesta la prima, e determinante, ragione Contr addotta dal giudice della causa contro a fondamento del rigetto della domanda di Pt_2 condanna della ossia la formazione di un precedente giudicato, nel rapporto tra il dottor Pt_3 Pt_2
e la a cui era stata riconosciuta la spettanza delle somme dovute per il saldo passivo del conto Pt_3 corrente ipotecario: per quanto risulta dalla chiarissima motivazione della sentenza 1029 del 2019, Contr infatti, aveva già in precedenza fatto valere il credito risultante dal saldo passivo del conto corrente ipotecario, sia nei confronti della società debitrice insinuandolo al passivo del CP_3 relativo fallimento, sia nei confronti del garante, con un decreto ingiuntivo, che era stato opposto, ma confermato all'esito del giudizio con sentenza passata in giudicato. Contr La precedente formazione del giudicato tra il dottor e la sulla spettanza della somma, in Pt_2 ragione dei titoli azionati, ossia i rapporti contrattuali che la banca aveva intrattenuto, di finanziamento ipotecario con la società, e di garanzia con il dottor ha necessariamente precluso, (poiché la Pt_2 sentenza di rigetto della opposizione divenuta definitiva fa stato ex art.2909 cc, tra le parti di quel rapporto) ogni possibile accertamento dell'inadempimento della banca alla obbligazioni assunte, che il dottor quindi inutilmente allegava nella causa successivamente intentata contro la banca. Pt_2
In difetto di contestazione, l'argomento addotto sul punto nella sentenza 1029 del 2019 resta valido ed insuperato, cosicchè è escluso che la mancata proposizione dell'appello abbia impedito l'accertamento pagina 4 di 5 della responsabilità della banca, per la mancata erogazione dell'ultima tranche del finanziamento, e per ogni altro inadempimento al contratto, atteso che tali accertamenti erano inammissibili.
Né vi è spazio per ritenere, una volta esclusa la responsabilità da inadempimento contrattuale, che sotto Contr altri profili la domanda di accertamento e condanna della avesse una seria probabilità di accoglimento: la rappresentazione resa nell'appello della condotta foriera di responsabilità tenuta dalla banca è infatti complessivamente generica, e comunque si fonda principalmente su condotte di Contr inadempimento contrattuale;
in buona sostanza il dottor ritiene responsabile la e solo Pt_2 essa, sia del fallimento della società, che della perdita del proprio patrimonio personale, a seguito delle garanzie prestate;
e propone, ancora in questa sede, di formulare il seguente quesito al ctu “Dica il
C.T.U., alla luce della documentazione in atti e di quella che riterrà necessaria acquisire direttamente presso gli enti e gli istituti bancari, analizzando i contratti di conto corrente ipotecario n.280121 e del conto corrente n.280173, ed analizzando i vari S.A.L. e i conseguenti atti di restrizioni ipotecarie, e sulla base dei contratti stipulati e delle fidejussioni rilasciate, se la ha erogato l'intera somma CP_2 accordata con la linea di credito del conto corrente ipotecario e nel conto corrente ordinario per un totale pari a €.1'936'000,00, o se invece ha erogato una somma inferiore all'accordato impedendo alla di portare a termine il proprio intervento edilizio. Dica il C.T.U. se, dopo aver Parte_4 esaminato la suddetta documentazione e verificato l'effettiva somma erogata, se i conseguenti giudizi proposti ai danni del Dott. erano riferiti a somme non dovute nel loro totale ammontare a Pt_2 causa delle errate restrizioni ipotecarie effettuate da nonché da mancati accrediti di somme CP_2 incassate”.
Conclusivamente: la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza 1029 del 2019 non può dirsi sia stata, secondo il criterio del più probabile che non, foriera di danni per il dottor e la Pt_2 domanda proposta avverso il suo difensore dell'epoca è infondata e va respinta, con conferma della decisione resa sul punto in primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in misura prossima al minimo per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, vista la linearità della decisione e in difetto di nota spese;
non vi è ragione di modificare la decisione di primo grado, nella parte in cui ha compensato motivatamente le spese di primo grado, in difetto di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'appello, e conferma integralmente la sentenza impugnata, n.1416 del 2021, resa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, che si liquidano in €
5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1103/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARTIN LUIGI, Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DUO' GIUSEPPINA Controparte_1 C.F._2 e dell'avv. LODI ROBERTO ( C.F._3
APPELLATO
Avverso la sentenza 1416 del 2021 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, riformare la sentenza n. 1416/2021 del Tribunale di Reggio Emilia pubblicata in data 15.12.2021 e non notificata e, conseguentemente: accertare per tutti i motivi indicati nell'atto di citazione l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'Avv. e per l'effetto Controparte_1 ritenere e dichiarare che l'Avv. si è reso responsabile della mancata comunicazione al Dott. Controparte_1 [...]
dell'avvenuta notifica della sentenza n°1029 del 20/06/2019, con conseguente mancata possibilità per il Parte_2 Dott. di proporre appello avverso detta sentenza;
Parte_2 ritenere e dichiarare risolto il contratto di mandato professionale, e sempre per l'effetto condannare l'Avv.
[...] al risarcimento di tutti i danni subiti dal Dott. patrimoniali e non patrimoniali, presenti CP_1 Parte_2 e futuri, nella misura che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15%, 4% C.P.A. e 22%
IVA. In via istruttoria
Si insiste affinché il Giudice oggi adito voglia disporre CTU tecnico-contabile
L'appellato ha concluso come segue: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza respinta, nel merito ed in via principale: confermare la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1416/2021, emessa e pubblicata il 15.12.2021, nella causa rubricata al n. 2141/2020 R.G., resa tra (C.F. ), Parte_2 C.F._1 nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e l'avv. (C.F. Controparte_1
), nato a [...] il [...], ivi residente in [...]n. 74 e, per l'effetto, respingere il C.F._2 proposto gravame. Con condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione convenne in giudizio avanti al Tribunale di Reggio Emilia l'avvocato Parte_2 [...]
per l'udienza del 15 ottobre 2020, deducendo la sua responsabilità professionale in CP_1 relazione all'attività difensiva prestata nella causa civile n. R.G. 744/2016, promossa dal nei Pt_2 Contr confronti della per accertare la responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale della medesima banca, finanziatrice della (società di cui il era socio) per i danni causati al CP_3 Pt_2
che aveva prestato garanzie personali e perso un cospicuo patrimonio. Pt_2
In particolare, l'attore dedusse due distinti profili di responsabilità professionale del suo difensore avv. in primo luogo, il fatto che l'avvocato non avesse partecipato personalmente CP_1 all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., facendosi sostituire da un collega, senza asseritamente fornirgli le adeguate istruzioni per la discussione della causa, e senza insistere, in particolare, per la ammissione della Ctu richiesta nelle difese precedenti;
in secondo luogo il fatto che l'avv. dopo la definizione del giudizio, nonostante le insistenti richieste, non avesse reso CP_1 noto al cliente la avvenuta notifica della sentenza, con la conseguente decorrenza del termine breve per impugnare, così rendendo inevitabile la decadenza dalla impugnazione.
L'avv.Giovanardì si costituì tardivamente, nel termine per la prima memoria ex art.183 comma 6° cpc, contestando la domanda;
precisò di essere stato nominato, in sostituzione di altro difensore, solo dopo la conclusione dell'istruttoria e appena prima della decisione finale;
rilevò anche che la Ctu richiesta non avrebbe comunque consentito di accertare la responsabilità della perché il quesito articolato Pt_3 era teso ad analizzare esclusivamente la condizione patrimoniale e reddituale del ed era del Pt_2 tutto inidoneo a dimostrare la responsabilità della banca, nella gestione complessiva del rapporto di finanziamento, cosicchè anche la ammissione della Ctu non avrebbe modificato l'esito della causa. Dedusse inoltre che aveva chiaramente spiegato al proprio assistito che non era opportuno proporre appello, perché la domanda proposta nei confronti della banca si scontrava sia con la formazione del giudicato, che con una insufficienza probatoria.
La causa è stata istruita con l'assunzione di un teste, e discussa e decisa in primo grado con la sentenza 1416 del 2021, pubblicata il 15.12.2021, che respingeva la domanda, con i seguenti passaggi logico- giuridici: escludeva che vi fosse stata condotta negligente del difensore, per avere delegato un sostituto alla udienza di discussione, rilevando che il sostituto, avv.Cantoni, aveva partecipato alla udienza precisando le conclusioni secondo le istruzioni ricevute, insistendo anche per la ammissione della Ctu contabile già richiesta dal precedente difensore;
escludeva altresì, in ragione della deposizione del teste
Cantoni, che il difensore avesse omesso di avvertire il cliente della avvenuta notifica della sentenza, così precludendogli la possibilità di proporre appello;
riteneva assorbito (omettendo quindi di affrontare il tema) l'ulteriore profilo relativo alla impossibilità di successo di un eventuale appello. ha impugnato, con atto di citazione notificato il 10.6.2022, articolando tre motivi Parte_2
pagina 2 di 5 d'appello; si è costituito nel giudizio l'avv. contestando i motivi di gravame Controparte_1 proposti;
la causa in secondo grado è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate in epigrafe in esito alla udienza cartolare del 17 settembre 2024.
***
Con il primo motivo l'appellante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto provato che l'avvocato avesse avvertito il cliente della avvenuta notifica della sentenza di primo grado, CP_1 Contr nella causa contro affidandosi alla deposizione del teste avv.Cantoni, che formava Pt_2 tuttavia – in tesi- contrasto con le prove documentali;
deduce la violazione dell'art.116 cpc, per il carattere irrazionale e ingiustificato dell'esercizio da parte del giudice della discrezionalità nella valutazione della prova. Chiede quindi che la Corte in riforma del capo della decisione, accerti la responsabilità per colpa professionale dell'avv. con condanna dello stesso al risarcimento di CP_1 tutti i danni.
Con il secondo motivo contesta il mancato accertamento del danno patrimoniale e del nesso di Contr causalità, rilevando che il danno derivava in prima battuta dalla scorretta condotta della che aveva di fatto spogliato il di tutte le sue proprietà immobiliari, determinando lo stato di Pt_2 insolvenza della e procedendo alla escussione delle garanzie fornite dal la sentenza CP_3 Pt_2 di primo grado, di rigetto, avrebbe ben potuto essere appellata, e l'odierno appellante avrebbe potuto dare prova di come i documenti già versati in atti fossero idonei a dimostrare lo scorretto Contr comportamento di con probabile accoglimento da parte della Corte di Appello della istanza di
CTU contabile
Con il terzo motivo l'appellante contesta la mancata quantificazione del danno, questione che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuta assorbita, avendo erroneamente ritenuto che non fosse dimostrato l'inadempimento del professionista. Assume che una Ctu contabile avrebbe potuto fare Contr emergere tutta una serie di avvenimenti derivanti dalla condotta tenuta dalla e per essa dai propri funzionari e dipendenti, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, che hanno generato il totale default della e la rovina del dottor Tali condotte erano state CP_3 Pt_2 dettagliatamente descritte nella memoria istruttoria depositata in primo grado. L'appellante osserva che il giudice aveva dato rilievo ad una segnalazione a sofferenza di del 2008, e poi era caduto in CP_4 Contr Contr errore, affermando che l'insolvenza della era anteriore all'intervento della laddove invece Contr la mancata messa a disposizione delle liquidità ascrivibile alla era datata al 2007… quindi anteriore.
I motivi si trattano congiuntamente, perché il primo, volto ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento dell'avv. per avere omesso di avvertire il cliente della avvenuta CP_1 notifica della sentenza di primo grado, con conseguente decorrenza del termine breve, è strettamente connesso al secondo e al terzo, con cui viene dedotta la erroneità della decisione, per non avere accertato il nesso causale tra l'inadempimento del professionista e il danno rappresentato, costituito Contr dalla mancata condanna della e per non avere liquidato, anche a mezzo di una Ctu, il danno.
Giova premettere infatti, per chiarezza espositiva, che laddove sia dedotta una responsabilità da inadempimento del difensore, anche il positivo accertamento dell'eventuale inadempimento, o inesatto adempimento, non comporta ex se la affermazione della responsabilità, essendo in ogni caso necessario verificare la esistenza del rapporto di causalità tra la condotta del difensore e il danno, tramite quello che viene definito "giudizio controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato (l'orientamento, granitico, è ovvia e necessaria conseguenza del principio della causalità, fondante della responsabilità civile, vedi da ultimo Cass.28903 del 2024).
pagina 3 di 5 In altri termini nel caso di specie va appurato, secondo una valutazione prognostica positiva, se Contr l'appello in ipotesi proposto avverso la decisione nei confronti della avrebbe avuto – sulla base della regola della preponderanza dell'evidenza - esito positivo per l'assistito, tale da consentirgli di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni, e la liquidazione del danno: dunque, l'accoglimento degli ultimi due motivi della impugnazione è necessario anche al fine di ritenere fondato il primo, che isolatamente considerato non consente di pervenire alla riforma della prima decisione.
Ciò premesso, ed esaminando la prima doglianza, è vero che il primo giudice ha privilegiato, sul piano probatorio, la deposizione testimoniale dell'avv.Cantoni, senza esaminare approfonditamente le incalzanti mail con cui il dottor dal 18 luglio 2019, aveva chiesto informazioni precise al Pt_2 proprio legale sulla data di notifica della sentenza, e il termine ultimo per la proposizione dell'appello Contr nei confronti della il tenore delle mail (depositate fin dal primo grado e testualmente riportate nell'atto di appello) pone effettivamente un dubbio circa il fatto che il difensore avesse tempestivamente riferito al cliente della notifica della sentenza, avvenuta in realtà sin dal 17 luglio
2019, e del conseguente decorso del termine breve, e il dubbio si risolve, in ragione della ripartizione dell'onere della prova che regola la fattispecie, a favore del cliente, ritenendo quindi non dimostrato l'esatto adempimento del dovere dell'avvocato di informarlo della notifica avvenuta, e dei ristretti tempi per la proposizione dell'appello.
Tuttavia è anche vero che il complesso delle emergenze, anche documentali, acquisite agli atti fanno ritenere sia che l'appello non avesse alcuna possibilità di successo, sia che il dottor e il suo Pt_2 difensore dell'epoca avessero effettivamente trattato della opportunità o meno di impugnare la sentenza Contr 1029 del 2019 che aveva respinto la domanda di condanna di arrivando ad escluderla.
Che le parti avessero trattato della inopportunità dell'appello, è dimostrato, oltre che dalla testimonianza dell'avv.Cantoni, valorizzata dal primo giudice, anche dal documento 8 prodotto in primo grado dalla difesa una mail del 27 ottobre 2019, in cui il dottor fa CP_1 Pt_2 riferimento ad un incontro fissato tra lui e il difensore per il 29 ottobre, per trovare altre strade, nella consapevolezza che appellare la sentenza sarebbe stato inutile.
Vi è da aggiungere che la inutilità dell'appello (secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”) risulta oggettivamente apprezzabile, ed evidente, dagli atti e documenti di causa, il che preclude per quanto già detto, l'accoglimento del gravame.
La difesa attrice, infatti, in questa sede non affronta e non contesta la prima, e determinante, ragione Contr addotta dal giudice della causa contro a fondamento del rigetto della domanda di Pt_2 condanna della ossia la formazione di un precedente giudicato, nel rapporto tra il dottor Pt_3 Pt_2
e la a cui era stata riconosciuta la spettanza delle somme dovute per il saldo passivo del conto Pt_3 corrente ipotecario: per quanto risulta dalla chiarissima motivazione della sentenza 1029 del 2019, Contr infatti, aveva già in precedenza fatto valere il credito risultante dal saldo passivo del conto corrente ipotecario, sia nei confronti della società debitrice insinuandolo al passivo del CP_3 relativo fallimento, sia nei confronti del garante, con un decreto ingiuntivo, che era stato opposto, ma confermato all'esito del giudizio con sentenza passata in giudicato. Contr La precedente formazione del giudicato tra il dottor e la sulla spettanza della somma, in Pt_2 ragione dei titoli azionati, ossia i rapporti contrattuali che la banca aveva intrattenuto, di finanziamento ipotecario con la società, e di garanzia con il dottor ha necessariamente precluso, (poiché la Pt_2 sentenza di rigetto della opposizione divenuta definitiva fa stato ex art.2909 cc, tra le parti di quel rapporto) ogni possibile accertamento dell'inadempimento della banca alla obbligazioni assunte, che il dottor quindi inutilmente allegava nella causa successivamente intentata contro la banca. Pt_2
In difetto di contestazione, l'argomento addotto sul punto nella sentenza 1029 del 2019 resta valido ed insuperato, cosicchè è escluso che la mancata proposizione dell'appello abbia impedito l'accertamento pagina 4 di 5 della responsabilità della banca, per la mancata erogazione dell'ultima tranche del finanziamento, e per ogni altro inadempimento al contratto, atteso che tali accertamenti erano inammissibili.
Né vi è spazio per ritenere, una volta esclusa la responsabilità da inadempimento contrattuale, che sotto Contr altri profili la domanda di accertamento e condanna della avesse una seria probabilità di accoglimento: la rappresentazione resa nell'appello della condotta foriera di responsabilità tenuta dalla banca è infatti complessivamente generica, e comunque si fonda principalmente su condotte di Contr inadempimento contrattuale;
in buona sostanza il dottor ritiene responsabile la e solo Pt_2 essa, sia del fallimento della società, che della perdita del proprio patrimonio personale, a seguito delle garanzie prestate;
e propone, ancora in questa sede, di formulare il seguente quesito al ctu “Dica il
C.T.U., alla luce della documentazione in atti e di quella che riterrà necessaria acquisire direttamente presso gli enti e gli istituti bancari, analizzando i contratti di conto corrente ipotecario n.280121 e del conto corrente n.280173, ed analizzando i vari S.A.L. e i conseguenti atti di restrizioni ipotecarie, e sulla base dei contratti stipulati e delle fidejussioni rilasciate, se la ha erogato l'intera somma CP_2 accordata con la linea di credito del conto corrente ipotecario e nel conto corrente ordinario per un totale pari a €.1'936'000,00, o se invece ha erogato una somma inferiore all'accordato impedendo alla di portare a termine il proprio intervento edilizio. Dica il C.T.U. se, dopo aver Parte_4 esaminato la suddetta documentazione e verificato l'effettiva somma erogata, se i conseguenti giudizi proposti ai danni del Dott. erano riferiti a somme non dovute nel loro totale ammontare a Pt_2 causa delle errate restrizioni ipotecarie effettuate da nonché da mancati accrediti di somme CP_2 incassate”.
Conclusivamente: la mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza 1029 del 2019 non può dirsi sia stata, secondo il criterio del più probabile che non, foriera di danni per il dottor e la Pt_2 domanda proposta avverso il suo difensore dell'epoca è infondata e va respinta, con conferma della decisione resa sul punto in primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate in misura prossima al minimo per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa, vista la linearità della decisione e in difetto di nota spese;
non vi è ragione di modificare la decisione di primo grado, nella parte in cui ha compensato motivatamente le spese di primo grado, in difetto di appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'appello, e conferma integralmente la sentenza impugnata, n.1416 del 2021, resa dal Tribunale di Reggio Emilia;
- condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, che si liquidano in €
5.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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