Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3896/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3896/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 14.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
PIAZZA CASALBORE N. 25 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO REMIGIO
(c.f.: ) e dell'Avv. FIORILLO VINCENZO ( ) C.F._2 C.F._3
PIAZZA CASALBORE, 25 SALERNO, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._4
PIAZZA CASALBORE N. 25 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO REMIGIO
(c.f.: ) e dell'Avv. FIORILLO VINCENZO ( ) C.F._2 C.F._3
PIAZZA CASALBORE, 25 SALERNO, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._5
VIA TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. IANNONE
MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente Controparte_2 C.F._7
domiciliato in VIA TORINO N.8 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv.
IANNONE MAURO (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
Pagina 1 di 8
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._8
VIA VANVITELLI 74 84085 MERCATO SAN SEVERINO , presso lo studio dell'Avv.
GUADAGNO CARMINE (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._9
CHIAMATO IN CAUSA
(c.f.: ), Controparte_4 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in PIAZZA M. FILANGIERI 4 SALERNO , presso lo studio dell'Avv. NEGRI ANTONIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._10
difeso;
CHIAMATO IN CAUSA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in punto di qualificazione giuridica della domanda attorea, si osserva quanto segue.
La domanda con la quale l'attore fa valere, in proprio favore, i limiti che, ex lege, vincolano le facoltà ricompresse nell'altrui diritto di proprietà denunziandone la violazione, non tende aduno sterile accertamento del regime vincolistico e della sua violazione, bensì – attraverso la contestazione del fatto posto in essere dal convenuto come illegittimamente impositivo sul fondo dell'attore d'un peso non consentito in ragione della sussistenza dei limiti legali e la consequenziale richiesta di condanna all'eliminazione di quanto realizzato o d'inibitoria di quanto si vorrebbe realizzare in violazione degli stessi – tende a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione d'una servitù avente ad oggetto una situazione di fatto realizzata in contrasto con altra tutelata dal limite violato e, quindi, lesiva del corrispondente diritto al mantenimento della detta situazione qua ante ed al suo ripristino, onde va qualificata come negatoria servitutis (cfr. Cass. S.U. n. 13523/2006).
Deve preliminarmente rilevarsi, inoltre, che la illiceità di una costruzione realizzata a distanza inferiore di quella prescritta dalle norme regolamentari, e la conseguente facoltà del proprietario del fondo confinante di chiedere la riduzione in pristino, secondo la previsione
Pagina 2 di 8 dell'articolo 872 c.c., non restano escluse dal fatto che la costruzione medesima sia stata eseguita in conformità di licenza o concessione edilizia, poiché' tali provvedimenti amministrativi non incidono sui suddetti rapporti, ne' pregiudicano i diritti soggettivi dei terzi,
i quali rimangono tutelabili davanti al giudice ordinario (senza che si renda necessaria da parte di detto giudice una delibazione incidentale della legittimità o meno di quei provvedimenti) (Cass Ord. N. 23543 del 28.09.2018).
Anche l'eventuale sanatoria degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici – amministrativi, penali e/o fiscali – e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali previste dal Codice civile e dalle norme regolamentari di esse integratrici.
In altri termini la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati dato che il conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell'opera, in queste compresa la sua ubicazione, e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali (Cass. Sentenza n.ro 14916 del 16.07.2015).
In merito alla violazione o meno delle distanze legali da parte della convenuta nella realizzazione del manufatto, oggetto di censure da parte dell'attrice, occorre tener presente che le norme degli strumenti urbanistici integrano la disciplina dettata dal c.c. nelle materie regolate dall'articolo 873 c.c. e ss., ove tendano ad armonizzare l'interesse pubblico ad un ordinato assetto urbanistico del territorio con l'interesse privato relativo ai rapporti intersoggettivi di vicinato sicché' vanno incluse in tale novero le disposizioni del piano regolatore generale dell'ente territoriale che stabiliscano la distanza minima delle costruzioni dal confine del fondo e da contrapposti edifici (v. Sez. U, Sentenza n. 20107 del 24/09/2014
Rv. 632855; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 3854 del 18/02/2014 Rv. 629629; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 24013 del 24/09/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17390 del 30/08/2004; Cass 9.2.2016 n.
2574); a tal uopo il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni (Cass.
Sent n.17692 del 29.07.2009 e Cass. Sent. N. 2563 del 02.02.2009).
Nel caso di specie, a seguito dell'espletata ctu - le cui conclusioni il Tribunale ritiene di condividere, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e degli accertamenti eseguiti- si è accertato che i due balconi realizzati, ex novo, sulla facciata del
Pagina 3 di 8 fabbricato Rainone-Fanni prospiciente la corte comune, ed in aderenza al muro perimetrale del primo e secondo livello del fabbricato di proprietà violano la distanza CP_5
minima di un metro e mezzo (1,5 m) dai confini, ai sensi dell'art. 905 del Codice Civile, in quanto prospicienti su proprietà comune e costruiti in aderenza al muro di altra proprietà.; che il sottotetto, così come ristrutturato e modificato nella sagoma a seguito dei lavori eseguiti dai sig.ri Rainone-Fanni, viola le distanze fra costruzioni, e, nella fattispecie, fra la parte sopraelevata del sottotetto in argomento e l'adiacente sottotetto di proprietà della parte attrice, non rispettando la distanza minima di tre metri (3 m) prevista dall'art. 873 del Codice Civile;
che in entrambi i casi, ai fini dell'eliminazione delle violazioni accertate, sarà necessario procedere al ripristino dei luoghi, riportando la sagoma esterna del fabbricato di proprietà
Rainone-Fanni a quella esistente prima dei lavori oggetto di causa;
che come previsto dalle norme tecniche delle costruzioni vigenti, le procedure di demolizione dovranno essere precedute da un'attenta progettazione strutturale ed una nuova verifica statico-sismica dell'intero immobile di proprietà Rainone-Fanni, utilizzando tutte le tecniche finalizzate a scongiurare qualsiasi danno alle adiacenti costruzioni.
Pertanto, i convenuti vanno condannati a ripristinare lo status quo ante mediante demolizione delle opere secondo le modalità indicate dal ctu.
Quanto all'azione di risarcimento del danno occorre considerare che la Suprema Corte
(Cassazione n. 25935/2022) ha risolto la questione sulla base di alcuni precedenti principi giurisprudenziali in materia espressi in alcune precedenti pronunce. In particolare, è stata richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cassazione n. 25082/2020) secondo cui la violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso.
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha fatto riferimento a suoi precedenti (tra cui Cass
Civ. 21501/2018) in cui si è affermato che in tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria. Il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi, come detto, in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto,
Pagina 4 di 8 certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Infine, quanto alla liquidazione equitativa, è stato ricordato che la lesione del diritto di proprietà, conseguente all'esercizio abusivo di una servitù, è di per sé produttiva di un danno, il cui accertamento non richiede, pertanto, una specifica attività probatoria e per il risarcimento del quale il giudice deve procedere ai sensi dell'art. 1226 c.c., (cfr. Cassazione
12630/2019).
Sulla base di dette premesse, non avendo parte convenuta offerto elementi idonei ad escludere l'esistenza del danno, il Tribunale ritiene equo e congruo liquidare in favore di parte attrice il danno nella misura di euro 5.000,00.
Pertanto, parte convenuta va condannata al pagamento di tale somma in favore della parte attrice, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Va, invece, rigettata, l'ulteriore domanda risarcitoria afferente danni da lesioni, distacchi di intonaco e infiltrazioni provocate dai lavori eseguiti dai convenuti, attesa l'assenza di prove in ordine al nesso di causalità.
Quanto alla richiesta di fissare una somma per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna, si osserva quanto segue.
Il provvedimento con il quale il giudice del merito, ex art. 614-bis cod. proc. civ., concede (o nega) la misura coercitiva indiretta ivi prevista (c.d. astreinte, mutuata dall'ordinamento francese), secondo la condivisa opinione di autorevole dottrina, ha natura di provvedimento in rito, perché la misura "non definisce un preesistente rapporto sostanziale fra le parti (e soprattutto non definisce un oggetto del giudizio contenzioso), bensì fa nascere un nuovo rapporto obbligatorio con il fine prettamente processuale di dare esecuzione forzata indiretta alla pronuncia giudiziale".
Il Tribunale ritiene l'istanza di parte attrice meritevole di accoglimento, in quanto non manifestamente iniqua, e tenuto conto del valore della causa (ex art. 15 cpc: rendita catastale pari ad euro 216,91×50), della natura della prestazione (facere), dei rischi connessi al mancato adempimento della prestazione (impossibilità per un mezzo di soccorso di transitare sulla strada per accedere alla proprietà attorea in caso di eventuale emergenza), fissa la somma di euro 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente decisione.
Quanto alla domanda di garanzia formulata dai convenuti nei confronti dell'arch. CP_3
, terzo chiamato in causa, si osserva quanto segue.
[...]
Pagina 5 di 8 In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, "individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente (Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8014; Cass. Sez. 3, 09/07/2019, n. 18342).
La S.C. ha più volte affermato che si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto "alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico" (Cass. civ., Sez. II, 21/03/2023, n. 8058; Cass. civ., Sez. II, 12/02/2021, n.
3686; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2017, n. 1214; Cass. civ., Sez. II, 19/07/2016, n. 14759).
In tale quadro, è stato anche precisato che la costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori (Cass. civ., Sez. II, 11/03/2019, n. 6917; Cass. civ., Sez. II, 30/01/2003, n.
1513).
Nel caso di specie, è agevolmente rilevabile la responsabilità professionale dell'arch.
incaricato della progettazione di intervento di profonda ristrutturazione edilizia CP_3
dell'immobile dei convenuti, pur avendo correttamente ed opportunamente curato la parte amministrativa della pratica, non ha valutato e riscontrato la sussistenza di problematiche civilistiche in termini di rispetto delle distanze legali fra costruzioni, invero sussistenti nella fattispecie in esame.
Non risulta, nella fattispecie concreta, la necessità di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., circostanza peraltro neppure dedotta dalla difesa del terzo chiamato.
L'arch. deve essere pertanto condannato a tenere indenne i committenti convenuti CP_3
da ogni esborso che gli stessi dovranno sopportare in conseguenza della presente sentenza (id est risarcimento del danno).
Per quanto concerne la posizione della terza chiamata deve essere accolta Parte_3
la domanda di manleva svolta dall'assicurato nei confronti di detta compagnia assicurativa.
E infatti, la copertura assicurativa professionale azionata nel presente giudizio è operante in forza del disposto dell'art.
2.1 delle Condizioni generali di assicurazione.
Pagina 6 di 8 Accertato l'errore dell'arch. nel non aver accertato la sussistenza di diritti di terzi CP_3
confinanti ostativi all'opera da lui progettata, la polizza, temporalmente vigente, deve ritenersi operante;
ne consegue la condanna della terza chiamata nei limiti delle Parte_3
condizioni di cui al contratto assicurativo quanto a scoperto (euro 250,00) e massimale (E
100.000,00 per il sinistro).
La va quindi condannata a rilevare indenne il proprio assicurato di quanto Parte_4
questi sarà chiamato a pagare in esecuzione della presente sentenza.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dei convenuti nei confronti degli attori;
la soccombenza del terzo chiamato nei confronti dei convenuti CP_3
e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Le spese legali del terzo non vanno, invece, rimborsate dalla per CP_3 Parte_4
non essersi il primo avvalso del patto di gestione della lite – contenuto nelle condizioni generali di contratto – ed aver scelto un proprio difensore (cfr. Cass. 4202/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e per l'effetto accerta che i due balconi realizzati, ex novo, sulla facciata del fabbricato Rainone-Fanni prospiciente la corte comune, ed in aderenza al muro perimetrale del primo e secondo livello del fabbricato di proprietà
violano la distanza minima di un metro e mezzo (1,5 m) dai confini, CP_5 ai sensi dell'art. 905 del Codice Civile, in quanto prospicienti su proprietà comune e costruiti in aderenza al muro di altra proprietà; accerta che il sottotetto, così come ristrutturato e modificato nella sagoma a seguito dei lavori eseguiti dai sig.ri Pt_5
viola le distanze fra costruzioni, e, nella fattispecie, fra la parte sopraelevata del
[...] sottotetto in argomento e l'adiacente sottotetto di proprietà della parte attrice, non rispettando la distanza minima di tre metri (3 m) prevista dall'art. 873 del Codice
Civile;
2) Condanna i convenuti a ripristinare lo stato dei luoghi mediante esecuzione dei lavori indicati dal ctu;
3) Condanna e al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2
e della somma di euro 5.000,00; Parte_1 Parte_2
4) Condanna e al pagamento delle spese di lite Controparte_1 Controparte_2
in favore degli avv.ti Vincenzo Fiorillo e Remigio Fiorillo, difensori degli attori
Pagina 7 di 8 dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 578,00 per spese vive ed euro 7.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
5) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della ctu come liquidate con separato decreto;
6) Condanna il terzo chiamato a rimborsare ai convenuti le somme di Controparte_3
cui ai precedenti capi 3), 4) e 5);
7) Condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'avv. Mauro Controparte_3
Iannone, difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
7000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
8) Condanna la terza chiamata a rimborsare ad , Parte_4 Controparte_3
detratto lo scoperto di euro 250,00, le somme di cui al precedente capo 6);
9) Fissa in euro 20,00 al giorno la somma che i convenuti dovranno corrispondere alla parte attrice per ogni giorno ritardo nell'esecuzione del precedente capo 1);
Così deciso in Nocera Inferiore, 04/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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