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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/09/2025, n. 2870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2870 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon ConSIliere dott. Federico Bressan ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 699/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 5.4.2023, vertente
TRA
(già , C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI. , con sede legale in Malo Parte_3
(VI), Via Galileo Galilei n. 19, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Viero,
TI RB, CH UG e CA CA, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Venezia Mestre, Via San Pio X n. 1, appellante principale/convenuta in primo grado
E
C.F. e P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante SI. , con sede legale in Malo (VI), Via del Lavoro n. CP_2
60, rappresentata e difesa dagli avvocati IC RT e Lara Formenton, con domicilio eletto presso lo Studio legale AFPC s.t.a., in Vicenza, Via Jacchia n. 115, appellata/attrice in primo grado
E
, C.F. residente in [...] C.F._1
Megiaro n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Veronese, con domicilio eletto presso il difensore, in Schio (VI), Via Baccarini n. 2, appellato e appellante incidentale/convenuto in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 364/2023, pubblicata il
23.2.2023 a parziale definizione del procedimento n. 811/2018 R.G. promosso da nei confronti di e di con atto di citazione Controparte_1 Parte_2 CP_3 notificato il 18.1.2018, in punto concorrenza sleale denigratoria e confusoria e risarcimento danni;
causa rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [IN : Pt_2
“Nel merito: 1) in parziale riforma della sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 22.02.2023 e resa pubblica il 23.02.2023: a) accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità della soc. Pt_1
anche in ragione della totale autonomia/indipendenza commerciale/economica
[...] del SI. , in relazione ai presunti fatti di concorrenza sleale Controparte_4 denigratoria che si sarebbero verificati dopo il procedimento di descrizione (causa n.
4504/2011 R.G. del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa); b) accertarsi e dichiararsi che l'utilizzo da parte della soc. del Parte_1 nome a dominio “Pharmabox24.es” non costituisce atto di concorrenza sleale verso la soc. né violazione della disciplina in materia di marchi;
c) per Controparte_1
l'effetto, condannarsi la soc. a rimborsare/restituire alla soc. Controparte_1 Pt_2 le spese/i costi di pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado n.
[...]
364/2023 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa per un ammontare complessivo pari ad euro 28.060,00, come da contabile del
19.05.2023 (all. 8) oltre agli interessi legali (ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.) maturati dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2) Spese e competenze del doppio grado del giudizio integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria: A. Per le ragioni esposte in atti, e, nello specifico in ragione del valore/rilevanza impropriamente attribuita ai documenti considerati ai fini della decisione (tra cui, in particolare, quelli contenenti le presunte trascrizioni delle registrazioni telefoniche effettuate dalla SI.ra , anche Parte_4 in violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali) si insiste per:
1. la rimessione della causa in istruttoria;
2. l'ammissione, in ogni caso, delle circostanze di prova dedotte della soc. nella seconda memoria ex art. Parte_1
183 VI° comma c.p.c. del 08.10.2019 con i testimoni ivi indicati”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: CP_3
2 “Nel merito: 1) Nulla oppone all'accoglimento dell'appello proposto dalla soc. Pt_2
(ora s.p.a.) avverso la sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia
[...]
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 22.02.2023 e resa pubblica il
23.02.2023. 2) In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il
22.02.2023 e resa pubblica il 23.02.2023, dichiararsi, per tutte le ragioni dedotte in atti, l'assenza di responsabilità del SI. in relazione alla registrazione CP_3 ed all'utilizzo da parte della soc. del nome a dominio “Pharmabox24.es”, Parte_1 non essendo configurabile come atto di concorrenza sleale verso la soc. CP_1
né quale violazione della disciplina in materia di marchi. 2) Spese e competenze
[...] del doppio grado del giudizio integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria chiede siano ammesse le circostanze dedotte:
a) a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del
09.10.2019, con i testimoni ivi indicati non ammesse dal Giudice con ordinanza del
01.06.2020; b) a prova contraria nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 29.10.2019, con i testimoni ivi indicati. Riservata la replica”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'appellante, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata. Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dal SI. nella propria comparsa di costituzione con CP_3 appello incidentale, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali e c.p.a.”
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, (società operante Controparte_1 nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di distributori automatici di prodotti farmaceutici) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società concorrente Pt_2
(ora e l'allora suo amministratore, , lamentando il
[...] Pt_1 CP_3 compimento a proprio danno da parte dei convenuti di condotte di concorrenza sleale
(denigratoria e confusoria) e di contraffazione di marchio, chiedendo, in particolare:
A) nel merito “a) accertarsi e dichiararsi che ha diffuso sul mercato notizie Parte_2 sui prodotti e sull'attività dell'attrice non corrispondenti al vero, non corrette e comunque idonee a determinarne un ingiusto discredito ex art. 2598 n. 2 c.c.; -
3 inibirsi definitivamente a la diffusione di notizie sull'attività e i prodotti Parte_2 dell'attrice, fissando a carico di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una Parte_2 somma non inferiore a € 30.000,00 – o altra ritenuta di giustizia – per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata;
- accertarsi e dichiararsi che la registrazione da parte del SI. e l'utilizzo da parte di del CP_3 Parte_2 nome a dominio “pharmabox24.es”, consistente nella creazione della “redirect” verso il sito della convenuta www.pharmat24.com costituisce violazione dell'art. 22, commi
1 e 2 c.p.i., e atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., e ciò in ragione dei diritti di marchio e del preuso attoreo del segno “Pharmabox24”; conseguentemente disporre l'assegnazione in via definitiva del nome a dominio
“pharmabox24.es”, attualmente assegnato a , all'attrice; - accertarsi e CP_3 dichiararsi che l'utilizzo a scopo pubblicitario da parte di dell'immagine Parte_2 fotografica rappresentante il modello “Pharmapoint24” dell'attrice (di cui ai docc. 30
e 34 e meglio identificato in atti), all'interno del proprio sito internet www.pharmat24.com costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e
3, c.c.; - inibirsi definitivamente a l'utilizzo a scopo pubblicitario di Parte_2 immagini riconducibili all'attrice, fissando una somma non inferiore a € 10.000,00 –
o altra ritenuta di giustizia – per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
- condannare e il SI. , in solido o ciascuno per Parte_2 CP_3 quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle violazioni per cui è causa, liquidandoli seguendo i criteri e tenendo conto delle circostanze esposte nel contesto presente atto, e nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che il Tribunale riterrà di giustizia, occorrendo facendone liquidazione in una somma globale stabilita ex art. 125, co. 2, c.p.i. o 1226 c.c., in ogni caso con la rivalutazione
e gli interessi da quando dovuti fino al saldo;
- ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella rivista di settore “
[...]
” e sul quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera”, stabilendo che Pt_5 ciò possa avvenire a cura di con diritto di quest'ultima di ripetizione Controparte_1 delle spese di pubblicazione dietro semplice presentazione alla convenuta delle relative fatture di spesa;
- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”; B) in via istruttoria: “- ordinare a l'esibizione dei libri e delle scritture contabili Parte_2 attestanti le vendite dei propri distributori automatici e disporre C.T.U. contabile al fine della liquidazione del danno subìto dall'attrice”.
Nello specifico, a fondamento delle domande così proposte deduceva:
4 A) con riguardo alla lamentata concorrenza sleale denigratoria:
i) che la convenuta società concorrente operante nello stesso settore Parte_2 commerciale, nel 2011 aveva promosso contro un procedimento Controparte_1 di descrizione ex art. 129 c.p.i., avente ad oggetto il distributore automatico denominato “Pharmabox24”, prodotto da che sosteneva si Controparte_1 Pt_2 ponesse in contraffazione con un proprio titolo brevettuale;
ii) che ottenuta la descrizione con decreto inaudita altera parte, sia nel Pt_2 corso delle operazioni di descrizione svoltesi presso alcune farmacie, con il concorso del suo amministratore , sia successivamente alla conferma della misura CP_3 richiesta, tramite il proprio rivenditore, SI. , titolare della ditta Controparte_4 individuale “Zero24”, aveva posto in essere condotte di concorrenza sleale denigratoria consistenti nel divulgare notizie non veritiere circa i prodotti di etichettati come realizzati in contraffazione della privativa di CP_1 Pt_2 distorcendo fraudolentemente il contenuto e gli effetti del provvedimento di descrizione , presentato come un provvedimento giurisdizionale che conteneva un accertamento circa la sussistenza della contraffazione brevettuale, così inducendo i clienti di a recedere, e/o comunque a non coltivare i rapporti commerciali CP_1 in essere con la stessa;
iii) che instaurato il procedimento di merito, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1789/2015, aveva accertato la parziale nullità del brevetto di ed escluso Parte_2
l'interferenza tra i prodotti di quest'ultima e quelli di la quale, nel CP_1 frattempo, aveva subito ingenti danni a causa delle illecite condotte realizzate dalla convenuta;
B) con riguardo alla lamentata contraffazione di marchio e alla concorrenza sleale confusoria: iv) che utilizzava il marchio “Pharmabox24” quantomeno dal 2011 per CP_1 contraddistinguere un proprio distributore automatico, fatto che doveva essere certamente noto alla convenuta poiché il prodotto sul quale era stata Parte_2 disposta la descrizione nel 2011 era appunto contraddistinto dal nome commerciale
“Pharmabox24”;
v) che aveva appreso che in data 25.6.2014 aveva registrato a CP_3 proprio nome il domain name www.pharmabox24.es e creato quindi un “redirect” che reindirizzava le ricerche degli utenti che si connettevano a detto dominio verso il sito web della convenuta, www.pharmat24.com;
5 vi) che si trattava, quindi, di una condotta integrante, da un lato, la contraffazione di un proprio marchio – fatto rilevante ex art. 22 c.p.i. – e dall'altro concorrenza sleale confusoria e per scorrettezza professionale;
vii) che a seguito di tali fatti aveva depositato le seguenti domande di registrazione:
- in data 10.12.2014, domanda di registrazione del marchio denominativo italiano
“Pharmabox24” per la classe 7 di Nizza, marchio registrato il 28.10.2015; - in data
4.8.2015, domanda per marchio denominativo italiano “Pharmabox24” per le classi
35 e 37; - in data 5.10.2015, domanda di registrazione del marchio spagnolo
“Pharmabox24”; - in data 21.12.2015 domanda di registrazione del marchio Europeo
“Pharmabox24”; viii) che la priorità dell'uso del marchio a proprio favore era stato CP_5 riconosciuto nell'ambito di un procedimento giudiziario spagnolo (in particolare, la società spagnola Comercial Enoc S.r.l., rivenditrice dei distributori di aveva Pt_2 proposto opposizione avverso la registrazione del marchio spagnolo, invocando l'anteriorità del marchio “Pharmabox 24”, depositato in malafede, ma il Tribunale di
, nel procedimento per rivendica del marchio radicato da aveva CP_6 CP_1 riconosciuto il diritto di di surrogarsi all'importatrice spagnola nella CP_1 titolarità del marchio spagnolo); ix) che nel sito www.pharmat24.com IN pubblicava delle fotografie che raffiguravano alcuni distributori prodotti e commercializzati da così CP_1 ponendo in essere un'ulteriore condotta di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi.
2. Si costituiva in causa contestando in fatto e in diritto le domande Parte_2 attoree, nello specifico sostenendo:
i) con riguardo alle contestate condotte di concorrenza sleale denigratoria asseritamente verificatesi nel corso delle operazioni di descrizione, di essersi limitata a partecipare al procedimento di descrizione, come era suo diritto, senza tuttavia porre in essere alcuna condotta denigratoria. Quanto invece alle condotte asseritamente poste in essere dopo l'esecuzione della descrizione, di essere priva di legittimazione passiva, essendo l'unico responsabile di dette condotte, quand'anche dimostrate, tale , con il quale non aveva alcun rapporto di Controparte_4 Pt_2 lavoro/collaborazione coordinata e che operava in totale autonomia, non essendo nemmeno agente e/o concessionario di limitandosi a rivendere i distributori Pt_2 prodotti da apponendovi il proprio marchio “Zero24”; Pt_2
ii) con riguardo alla contestata condotta di contraffazione di marchio mediante registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es e di concorrenza sleale
6 confusoria, di operare sul mercato spagnolo sin dal 2008, e quindi prima ancora di e di avere registrato tale nome a dominio al fine di tutelare il suo CP_1 precedente nome a dominio www.pharmat24.es. mediante la registrazione di nomi a dominio similari. Ha quindi contestato che il segno Pharmabox 24 avesse acquistato, in Spagna, nel 2014, una notorietà tale da poter essere tutelato come marchio di fatto, trattandosi di segno confondibile con altri nomi simili. Ha comunque negato l'attualità del redirect, affermando che il sito era inattivo, contestando le risultanze della perizia informatica prodotta dall'attrice, che si riferiva al 15 luglio 2016, e quindi a una data anteriore di circa due anni rispetto al deposito della domanda. Ha precisato di avere sospeso il redirect dall'1.8.2016, eccependo quindi il difetto di interesse ad agire della società attrice;
iii) con riguardo alla domanda di concorrenza sleale fondata sulla presunta pubblicazione di fotografie di prodotti di che la fotografia depositata CP_1 dall'attrice rappresentava molti distributori automatici, alcuni dei quali erano di Pt_2
Ha dedotto che i distributori farmaceutici realizzati dalle due società erano comunque diversi e tale circostanza escludeva la paventata confusione,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse, il rigetto delle domande attoree e comunque di essere autorizzata a chiamare in causa quale effettivo Persona_1 responsabile delle condotte denunciate.
3. Si costituiva anche il secondo convenuto ( ) sostenendo: CP_3
A) con riguardo alla contestata condotta denigratoria:
i) di non aver posto in essere nessuna condotta denigratoria in danno di che non poteva comunque ravvisarsi sulla base della sola pendenza del CP_1 procedimento di descrizione giudiziale, avviato da in totale buona fede;
Pt_2
ii) di essere estraneo rispetto a tutte le condotte poste in essere successivamente all'esecuzione della descrizione, che dovevano essere ascritte al solo;
Persona_1
B) con riguardo alla contestata registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es:
iii) di non poter essere destinatario di alcun addebito personale di responsabilità atteso che all'epoca dei fatti era un semplice dipendente di avendo cessato la Pt_2 carica di amministratore il 28 gennaio 2014, e quindi di aver agito seguendo le direttive della propria datrice di lavoro e nel suo esclusivo interesse. Risultava, per l'effetto, carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea difettando della qualifica di imprenditore e non potendosi pertanto ravvisare tra le parti alcun rapporto concorrenziale;
iv) l'infondatezza nel merito della tesi attorea, considerato:
7 a) che la registrazione del nome a dominio che aveva effettuato su richiesta di era legittima secondo le regole del registro della ccTLD “.es”, proprio perché Pt_2 non violava alcun diritto di marchio registrato, essendo quindi onere della società attrice dimostrare l'esistenza di un marchio di fatto, esteso al territorio della Spagna, che fosse di rilevanza tale da vietare la registrazione del nome a dominio da parte di
, perché il mero uso della denominazione “Pharmabox24” non ear tale da Parte_6 impedire l'altrettanto legittimo uso fatto da altri della stessa denominazione;
b) che tale dimostrazione era peraltro inverosimile, atteso che nel 2014 il nome
“Pharmabox24” non costituiva alcun marchio di fatto, perché non aveva innanzitutto le caratteristiche di novità e di distintività e dunque non aveva i requisiti richiesti per i marchi registrati. Nel 2014 esisteva una società spagnola denominata “Pharmabox
S.L.” costituita a Leon nel 2001. Inoltre, in rete si trovavano una serie di imprese e siti operanti con il nome “ , così come molto diffusa era la prassi di CP_5 associare li numero “24” alla parola “pharma”. La stessa aveva utilizzato per Pt_2 prima la denominazione “pharmat24” per contraddistinguere i propri prodotti e registrato per prima il nome a dominio “pharmat24.com” (dal 2007). CP_1 realizzando prodotti del tutto simili a quelli di ed essendosi affacciata sul Pt_2 mercato soltanto in un momento successivo, aveva dunque l'onere di scegliere per i propri prodotti una denominazione che potesse contraddistinguerli in maniera netta e che non fosse del tutto simile a quella di Pt_2
c) che affinché il presunto marchio non registrato “Pharmabox24” fosse tale da impedire la registrazione del nome a dominio “pharmabox24.es” era comunque necessario che tale segno avesse acquisito una notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. Nel caso di specie, invece, non c'era alcuna notorietà “non meramente locale” del segno
“Pharmabox24”, tale da impedire la registrazione di un relativo nome a dominio da parte di terzi, non essendo a tal fine sufficiente la mera vendita di un singolo prodotto su tale mercato, ma servendo la conoscenza effettiva del segno da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'attrice era quindi tenuta a dimostrare l'avvenuta, concreta produzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal segno “Pharmabox24” nel mercato spagnolo in modo continuativo e per un periodo di tempo apprezzabile prima della data di registrazione del nome a dominio, il 25.6.2014;
d) che in assenza di un marchio registrato, o almeno di un marchio non registrato diffuso e conosciuto sul mercato di riferimento, l'attrice non aveva alcuna legittima aspettativa a una tutela esclusiva del segno “Pharmabox24”, ma faceva, semmai,
8 uso di tale segno a livello locale e limitato, così come lo facevano anche tante altre imprese, ivi incluse quelle che operavano su internet. Pertanto, considerata l'assenza di un vero e proprio marchio, o almeno di una legittima aspettativa di registrazione,
e che nella registrazione dei nomi a dominio vige il principio “first come, first served”, aveva un indubbio interesse a difendere la propria registrazione del dominio Pt_2
“pharmat24.es”, e ha quindi legittimamente registrato per mezzo del suo dipendente
, a difesa del precedente nome a dominio “pharmat24.com” e di quello CP_3
”pharmat24.es”, anche il nome “pharmabox24.es”, proprio per evitare l'ulteriore diffondersi di nomi a dominio simili a quello di Pt_2
e) che anche il “quantum” del danno in ipotesi sofferto da doveva CP_1 ritenersi privo di fondamento, oltre che indimostrato, considerato: - che non poteva invocarsi la disposizione di cui all'art. 125 c.p.i., non essendo stata violata nessuna privativa industriale da parte del SI. ; - che le vendite dei prodotti CP_3 commercializzati da non erano abitualmente effettuate tramite internet, CP_1 ma i prodotti venivano semplicemente pubblicizzati e presentati online, dipendendo in realtà la vendita, stante la particolare caratteristica molto tecnica dei prodotti, dal contatto diretto e personale con il venditore;
- che il re-direct era stato disattivato da tempo e che dalla disattivazione l'unico potenziale danno sofferto da era CP_1 quello derivante dalla indisponibilità del nome a dominio in questione, che tuttavia doveva ritenersi a ben vedere irrilevante per l'attrice, considerato che la stessa limitava la sua attività pubblicitaria su Internet al sito www.pharmabox24.com, mentre dimostrava totale disinteresse per la registrazione del second level domain
“pharmabox24” nei registri degli altri ccTLD quali “.de”, “.fr” e “.uk”., concludendo, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
4. Autorizzata l'istanza di chiamata in causa di , avanzata sia dalla Persona_1 convenuta che dalla stessa attrice questi non si Parte_2 Controparte_1 costituiva, essendo stato nelle more dichiarato fallito dal Tribunale di Torino in qualità di titolare della ditta individuale “Zero24”, in conseguenza del quale evento il processo veniva dichiarato interrotto (con ordinanza del 21.11.2018) e quindi riassunto da nei confronti del Fallimento, che non tuttavia non si CP_1 costituiva. Nel costituirsi in riassunzione, eccepiva l'incompetenza del Tribunale Pt_2 di Venezia in favore di quella del Tribunale di Torino quale foro concorsuale, in tesi competente a decidere, non solo le domande proposte contro il fallimento , Per_1 che incidevano sulla ripartizione dell'attivo, ma anche quelle nei confronti delle altre parti convenute, in ragione della connessione tra le stesse e della dedotta sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario. Nella memoria depositata ex art. 183,
9 comma 6, n. 1), dichiarava di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei Controparte_7 confronti del , con riserva di eventualmente perseguire il fallito al suo Parte_7 rientro in bonis.
5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale offerta dalle parti nei limiti ammessi con ordinanza dell'1/3.6.2020, e quindi parzialmente decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, non definitivamente provvedendo, ha:
1) dichiarato inammissibili le domande proposte da Parte_8 nei confronti di;
Persona_1
2) accertato la responsabilità di per alcune delle condotte di Parte_2 concorrenza sleale denigratoria prospettate dall'attrice (in particolare, ha ritenuto sussistere la denunciata concorrenza sleale denigratoria con riguardo a fatti successivi all'esecuzione della descrizione, accertando episodi di denigrazione con riferimento alle MA LL , , CP_8 Controparte_9 CP_10
e alla FA Comunale di Cusano Milanino);
[...]
3) inibito a di porre in essere ulteriori condotte di concorrenza sleale Parte_2 denigratoria, ossia di divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed altresì di utilizzare a tal fine il provvedimento di Controparte_1 descrizione prodotto dall'attrice sub doc. 4 e 5, fissando una penale di € 5.000,00 per ogni successiva violazione;
4) accertato che e , in solido tra loro, hanno posto in Parte_2 CP_3 essere gli atti di contraffazione del marchio Pharmabox 24 e gli atti di concorrenza sleale confusoria meglio descritti in motivazione;
5) dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse di ad ottenere Controparte_1 in suo favore la reintestazione del nome a dominio www.pharmabox24.es;
6) disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza nel quotidiano “Il
Corriere della Sera”, per due volte a distanza di 15 giorni, e su due numeri consecutivi della rivista di settore “Tema farmacia” a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta;
7) rimesso la causa in istruttoria, disponendo C.T.U. tecnico-contabile per la quantificazione del danno.
6. Ha proposto appello deducendo, nell'ordine: Parte_2
a) quanto alla concorrenza sleale denigratoria, che la responsabilità di è Pt_2 stata ritenuta ed affermata sulla base di un'errata valutazione delle prove assunte nel giudizio – e, nello specifico, sulla base di dichiarazioni testimoniali, da un lato meramente confermative di una serie di registrazioni telefoniche illegittime siccome
10 acquisite in violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, e dall'altro comunque eccessivamente valorizzate, essendosi alle stesse attribuito un SInificato
e una portata di convincimento eccedente il reale contenuto delle propalazioni rese dai testi – e di un assunto giuridico non pertinente, né coerente con i fatti di causa,
e cioè che dovrebbe rispondere in proprio per l'attività autonomamente Parte_2 compiuta da , soggetto che non risultava però in alcun modo Controparte_4 formalmente alla stessa legato, essendone in realtà un mero cliente;
b) quanto alla contraffazione del marchio “Pharmabox24” e alla concorrenza sleale confusoria, che il Tribunale ha erroneamente valorizzato ai fini della decisione la documentazione prodotta da quantunque priva di data certa, contestata CP_1
e disconosciuta dalle parti convenute, nonché la deposizione testimoniale resa dalla SI.ra , che avrebbe dovuto invece ritenersi inattendibile in quanto Parte_4 compagna di vita e convivente del legale rappresentante della società attrice, ed ancora per aver ritenuto in capo a quest'ultima la sussistenza di un danno in re ipsa, in realtà insussistente, chiedendo, quindi, sulla base di tali ragioni, in (parziale) riforma della sentenza impugnata e previa inibitoria: “a) accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità della soc. anche in ragione della totale autonomia/indipendenza Parte_2 commerciale/economica del SI. , in relazione ai presunti fatti di Controparte_4 concorrenza sleale denigratoria che si sarebbero verificati dopo il procedimento di descrizione (causa n. 4504/2011 R.G. del Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa); b) accertarsi e dichiararsi che l'utilizzo da parte della soc. del nome a dominio “Pharmabox24.es” non costituisce atto di Parte_2 concorrenza sleale verso la soc. né violazione della disciplina in Controparte_1 materia di marchi”.
7. si è costituita in giudizio prendendo posizione sulle ragioni CP_1 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. si è costituito in causa aderendo all'impugnazione proposta da CP_3
e proponendo a propria volta appello incidentale con specifico (ed CP_11 esclusivo) riguardo al punto 3 della sentenza (e cioè quella testualmente rubricata:
“Sulla violazione del marchio Pharmabox24; sulla concorrenza sleale confusoria”), assumendone l'erroneità per aver dato una lettura, e una conseguente valutazione, superficiale delle risultanze probatorie, riproponendo quindi le argomentazioni sviluppate in primo grado a supporto della richiesta di accertare e dichiarare la propria assenza di responsabilità in relazione alla registrazione e all'utilizzo da parte di CP_12
[...]
[...] del nome a dominio “Pharmabox24.es”, non essendo configurabile come atto di
[...] concorrenza sleale verso la soc. né quale violazione della disciplina Controparte_1 in materia di marchi.
9. Rinunciata da l'istanza cautelare e fissata, da ultimo, per la data del Parte_2
4.9.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti e di seguito depositato gli scritti conclusivi.
10. Con nota depositata nel proprio fascicolo telematico il 3.9.2025, la difesa dell'appellante ha dato atto che nelle more il Tribunale di Venezia ha Parte_1 definitivamente deciso la causa 811/2018 R.G. Trib. Venezia, depositando la sentenza definitiva n. 3382/2025, con la quale ha quantificato gli importi dovuti dai convenuti in favore di per i titoli di responsabilità individuati nella sentenza Controparte_1 non definitiva, e ha quindi chiesto che la trattazione del presente procedimento d'appello venga differita in vista e in funzione della sua riunione, ex art. 274 c.p.c.,
a quello (n. 1543/2025 R.G.) iscritto presso questa stessa Corte a seguito della proposizione dell'autonomo gravame dalla medesima presentato avverso la sentenza definitiva.
11. Attesa l'insussistenza delle condizioni per potersi accogliere l'istanza di differimento, trattandosi di procedimenti che si trovano in diversa fase processuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di (ora . Parte_2 Pt_1
12. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la responsabilità di in relazione a una serie di condotte di Parte_2 concorrenza sleale denigratoria che sarebbero state compiute “successivamente all'esecuzione della descrizione”, e segnatamente per avere: i) supposto l'esistenza di condotte denigratorie da parte della convenuta senza averne verificato Parte_2
l'effettivo/concreto compimento (è ad esempio il caso della valorizzazione del dato dell'invio di fax, invece non confermato dai testimoni e/o dalla documentazione prodotta); ii) impropriamente richiamato ed applicato un principio giuridico (peraltro emesso con riferimento a una fattispecie diversa) senza aver preventivamene verificato l'esistenza dei relativi presupposti e condizioni di fatto;
iii) conseguentemente configurato una responsabilità esclusiva di per attività poste Pt_2 in essere da un soggetto terzo ed estraneo alla sua attività imprenditoriale, con il quale non era mai esistito alcun rapporto/relazione di diretta collaborazione
12 commerciale. Il particolare, il Tribunale ha fondato la decisione:
1. da un lato, sulla considerazione/valutazione di alcune delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria;
2. dall'altro, sul richiamo a un principio giuridico, o, meglio, a una massima giurisprudenziale, ritenuta applicabile e valida/valevole nel caso in esame.
Entrambi i supporti argomentativi sarebbero però insufficienti a reggere la decisione.
Quanto al primo, tutte le deposizioni citate in sentenza si contraddistinguerebbero:
a) per limitarsi a dare conferma a una serie di conversazioni telefoniche precedentemente registrate da una dipendente della stessa (la Controparte_1 SI.ra ), che non potevano però essere acquisite al compendio Parte_4 probatorio di causa in quanto illegalmente eseguite, conservate e trasmesse in contrasto con le disposizioni del G.D.P.R. (Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali), ed in particolare, con gli artt. 5 e 6 sul trattamento dei dati e sulla liceità del relativo trattamento;
b) per essere state piuttosto generiche, e comunque prive di una chiara, precisa e circostanziata individuazione dell'autore e responsabile dei
(pretesi) atteggiamenti denigratori, e conseguentemente inidonee a sostenere adeguatamente la grave pronuncia adottata nei confronti di Quanto al secondo Pt_2 risulta invece trascurata, e comunque non adeguatamente valutata la circostanza che l'autore materiale dell'azione tipica denigratoria (e cioè il SI. ) non Controparte_4 agiva in nome e per conto, e/o comunque in base a ordini e/o direttive di Parte_2 che solo impropriamente (e per una evidente approssimazione linguistica) il predetto
è stato configurato/rappresentato dai testimoni come agente/promoter della prima, mentre in realtà aveva un suo ben specifico ed esclusivo interesse alla vendita dei distributori (da lui acquistati e di cui era unico proprietario) e, quindi, a promuoverne le caratteristiche rispetto a quelli della concorrenza, il che vale ad interrompere ogni nesso di causalità tra i fatti denunciati e la condotta di e Parte_2 conseguentemente ad escluderne la responsabilità. In sintesi, la corretta applicazione del principio giuridico richiamato in sentenza presuppone: a) che il terzo abbia agito nell'interesse altrui (nel caso di specie era invece titolare di un suo Controparte_4 esclusivo ed autonomo interesse); b) che sussista una relazione/un collegamento oggettivo tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, per cui il primo risulti, in qualche modo, legittimato ad agire nell'interesse del secondo (nel caso di specie mancava invece un simile rapporto tra i due soggetti – e cioè il , da un lato, e Per_1
dall'altro – che operavano in totale autonomia l'uno dall'altra, mancando, Parte_2 tra i due, anche un rapporto di mera collaborazione commerciale).
13 12.1 Per ragioni di più agevole valutazione della doglianza è opportuno riportare la statuizione impugnata.
Afferma il Tribunale in relazione alla contestata perpetrazione di atti di concorrenza sleale denigratoria da parte di successivamente al procedimento di Parte_2 descrizione: “(omissis) All'esito dell'istruttoria svolta possono invece ritenersi confermate le condotte denigratorie poste in essere successivamente all'esecuzione della descrizione. Segnatamente: - il teste , socio della Testimone_1 farmacia LL di , nel confermare il contenuto della trascrizione telefonica CP_8 prodotta da parte attrice come doc. n. 15, ha dichiarato che, nel 2013, dopo aver acquistato un distributore aveva ricevuto la visita di , il quale CP_1 Per_1 aveva millantato che il distributore della società attrice fosse copiato dal loro;
il teste ha precisato che, a sostegno di tali dichiarazioni, il promoter aveva fatto recapitare via fax presso la farmacia il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia,
e, dopo l'invio, aveva insistito affinché comprasse un distributore di ha Tes_1 Pt_2 dichiarato che il fax con il provvedimento del Tribunale gli era stato inviato dalla stessa E' quindi confermato che con la collaborazione di , Pt_2 Pt_2 Per_1 utilizzava strumentalmente il provvedimento giurisdizionale di descrizione per cercare di indurre la clientela ad interrompere i contratti con e ad acquistare CP_1 presso e che divulgava notizie fuorvianti ed inveritiere circa il contenuto Pt_2 Per_1 di detto provvedimento;
- il teste della farmacia S GI, ha Testimone_2 confermato di avere intrattenuto dei contatti con per acquistare un CP_1 prodotto che non è stato poi acquistato e ha confermato il contenuto di una conversazione telefonica (doc. n. 17), nel corso della quale riferiva alla dipendente di
SI.ra , di avere ricevuto la visita del SI. , il CP_1 Pt_4 Parte_9 quale, dopo avere riferito della pendenza di una lite tra e per Pt_2 CP_1 contraffazione, aveva fatto pervenire in farmacia una copia del provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia;
nel corso della telefonata, RT aveva dichiarato alla “sembra, da quello che si capisce, che effettivamente il Giudice Pt_4 sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche modo copiata”. Il teste ha poi riferito che, quel punto, la moglie, referente della farmacia, si è orientata per acquistare un diverso distributore, a parità di costi, per evitare il rischio di comperare un prodotto contraffatto. È quindi evidente che la scelta della FA S . è stata indotta CP_9 dalle dichiarazioni di sulla presunta contraffazione, dichiarazioni rafforzate Per_1 dalla lettura del provvedimento di descrizione, che evidentemente non aveva Per_1 contestualizzato nella sua esatta portata, poiché il teste aveva inteso che tale provvedimento contenesse un accertamento circa la dedotta contraffazione;
il fax
14 deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità, dalla stessa Pt_2 ossia dal soggetto che aveva la disponibilità del documento. I fatti sono avvenuti nel
2013, come dimostra la mail inviata da RT il 29 maggio 2013 per recedere dalle trattative (doc. n. 16 di parte attrice), e quindi a distanza di quasi due anni dall'esecuzione della descrizione, quando era pendente il giudizio di merito;
- il teste
, della farmacia Mazzoleni di Berbenno (BG) ha confermato di Testimone_3 avere intrattenuto una conversazione telefonica con la SI.ra , nella quale Pt_4 rappresentava che un rivenditore si era presentato in farmacia asserendo che i distributori di erano copiati. Il teste, seppur aiutato dal suggerimento CP_1 della SI.ra , ha confermato trattarsi di un rivenditore Del resto, può Pt_4 Pt_2 essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto;
il teste, infine, ha collocato i fatti nel 2019, in data antecedente al mese di luglio, quando la sede della farmacia si era trasferita. I fatti si sono quindi verificati quando il giudizio di merito tra le parti era già stato definito ed era invece pendente il presente giudizio. Si tratta pertanto di notizie palesemente denigratorie in quanto avvenute dopo che il giudizio di merito aveva già escluso la contraffazione tra prodotti. Tali condotte non possono essere ricondotte a , che aveva interrotto già da tempo la collaborazione con Per_1
(cfr. doc. n. 5 . Va poi chiarito che tale episodio, sopravvenuto alla Pt_2 Pt_2 proposizione della domanda, trova fondamento nel titolo azionato (reiterate condotte denigratorie), dovendosi pertanto ritenere pienamente ammissibile il capitolato dedotto da parte attrice circa tali fatti nella seconda memoria ex art 183, VI comma.,
c.p.c.; - la teste , dipendente di della cui attendibilità non v'è Pt_4 CP_1 ragione alcuna di dubitare, ha confermato di avere intrattenuto le conversazioni telefoniche con i testi di cui sopra ed ha altresì confermato il contenuto di altre conversazioni telefoniche, tra le quali assume particolare rilevanza la telefonata intercorsa con l'IN. , della farmacia Comunale di Cusano Milanino, nel Persona_2 Per_ corso della quale confermava di avere ricevuto il provvedimento di conferma della descrizione del Tribunale di Venezia, di non comprenderne a pieno il contenuto
e di avere orientato le proprie scelte imprenditoriali verso altre società concorrenti in ragione dell'esistenza di un litigio tra e al fine di non incorrere in Pt_2 CP_1 alcun rischio. Tale conversazione è avvenuta nell'ottobre 2013, come dimostra la mail Per_ di pari data, inviata dalla a subito dopo la conversazione (doc. n. 18). Pt_4
Conclusivamente, l'istruttoria svolta ha dato contezza del compimento di plurime
15 condotte denigratorie a mezzo delle quali, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione delle operazioni di descrizione, il provvedimento giurisdizionale emanato dall''intestato Tribunale veniva abusivamente utilizzato da per Pt_2 divulgare notizie false circa la natura contraffattoria dei distributori automatici commercializzati da tali condotte sono connotate da particolare gravità, CP_1 non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. Delle condotte sopra descritte deve certamente ritenersi responsabile non solo per avere effettivamente concorso nei fatti, CP_13 mediante trasmissione alle farmacie interessate del provvedimento giurisdizionale di descrizione, ma anche perché la stessa è tenuta a rispondere delle condotte poste in essere da nel suo esclusivo interesse. Ed invero, sul punto il Tribunale ritiene Per_1 di condividere l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo il quale
“Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un
"pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale” (Cass. civ. n.
18772/2019). Non vi sono invece elementi per poter ascrivere la corresponsabilità di detti fatti anche a . In ragione di quanto sin qui esposto, va inibito a CP_3 di porre in essere ulteriori condotte denigratorie, ossia di divulgare false Parte_2 notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed Controparte_1 altresì di utilizzare a tal fine i provvedimenti dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n.
5. Va inoltre fissata una penale dissuasiva che si ritiene di quantificare in euro 5.000,00 per ogni successiva violazione, tenuto conto della particolare gravità della condotta”.
16 12.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo risulta infondato in relazione a tutti i profili dedotti e non può pertanto essere accolto.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente accertato, sulla base del compendio probatorio (documentale e testimoniale) acquisito agli atti, che la convenuta Pt_2
in epoca immediatamente successiva al procedimento di descrizione che era
[...] stato dalla medesima promosso contro sia (inizialmente) per il Controparte_1 tramite del proprio rivenditore (soggetto da ritenersi Controparte_4 pacificamente in stabile rapporto d'affari con quale rivenditore dei Parte_2 distributori di medicinali dalla medesima prodotti, e quindi avente con questa una stabile relazione di interessi tale da far ritenere in termini di adeguata credibilità razionale che lo stesso, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non rilevando in tale prospettiva che lo stesso potesse perseguire in tal modo anche un proprio personale interesse imprenditoriale – cosa peraltro pienamente comprensibile – non richiedendosi l'esclusività dell'interesse in capo all'imprenditore rimasto comunque avvantaggiato dalla condotta anticoncorrenziale), sia, in seguito, per il tramite di altri rivenditori/agenti rimasti ignoti, abbia posto in essere una reiterata attività di concorrenza sleale denigratoria nei confronti della propria concorrente CP_1
(con la quale all'epoca dei fatti aveva in corso il giudizio di merito secondario al riferito procedimento di descrizione), intuitivamente finalizzata a un accaparramento di clientela in danno di questa, ovvero comunque al suo sviamento, strumentalizzando opportunisticamente il contenuto del provvedimento di descrizione (di cui sola poteva disporre, essendone l'altro soggetto titolato la stessa e che provvedeva CP_1
a trasmettere alle farmacie interessate: v., in particolare, per l'evidenza del suo contenuto in parte qua la trascrizione della telefonata intercorsa tra P. per Pt_4
e il socio della farmacia LL di , doc. 14 e 15 del fasc. di primo CP_1 CP_8 grado di parte attrice), facendo credere che i prodotti della concorrente fossero stati ritenuti dall'Autorità giudiziaria in contraffazione dei propri, o comunque provocare nei farmacisti interpellati, con i quali aveva interloquito (per il tramite della propria dipendente e del proprio legale rappresentante), una disaffezione verso i CP_14 prodotti di anche a costo di subirne a propria volta un pregiudizio. La CP_1 ricostruzione del fatto, al di là di modeste – e a ben vedere non rilevanti – omissioni di ricordo in cui possano essere incorsi i testi di riferimento (sentiti a distanza di anni dai fatti e quindi comprensibilmente impossibilitati a rendere una deposizione perfettamente lineare anche in relazione ai particolari secondari, peraltro implementabile sulla base della trascrizione della pertinente conversazione telefonica,
17 costituente prova documentale pienamente utilizzabile), risulta conforme alle evidenze di causa e anche razionalmente credibile, tenuto conto della ripetizione del medesimo schema diffamatorio utilizzato dal propalatore, all'evidenza studiato e realizzato in esecuzione di un preciso disegno illecito, utilizzando in maniera strumentale un provvedimento giudiziale il cui contenuto veniva fatto intendere ai farmacisti fosse chiaramente a favore di e a sfavore di mentre in Pt_2 CP_1 realtà non aveva affatto un tale contenuto, nonché rappresentando immotivatamente il rischio di non ricevere da la necessaria assistenza post vendita. CP_1
12.3 Scendendo a un'analisi di maggior dettaglio in relazione alle doglianze sollevate dalla difesa di si osserva quanto segue. Parte_2
A) Sulla contestata violazione dei principi in materia di tutela dei dati personali.
IN assume che nel registrare le conversazioni telefoniche intrattenute CP_1 con i farmacisti contattati, nel conservare i relativi files-audio e quindi nel farne un utilizzo in sede giudiziale producendoli nel presente giudizio unitamente alle trascrizioni delle telefonate, avrebbe violato le prescrizioni del G.D.P.R. (Regolamento
UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del ConSIlio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), ed in particolare gli artt. 5 e 6 sul trattamento dei dati e sulla liceità del relativo trattamento. Per l'effetto, dette registrazioni, in quanto violative di tali disposizioni, non avrebbero potuto essere utilizzate/considerate ai fini della decisione della causa e tale rilievo dovrebbe fare ora la Corte atteso che, trattandosi (in tesi) di disposizioni di natura cogente/imperativa, la loro violazione può essere rilevata in ogni stato e grado di giudizio, anche d'ufficio. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, e/o comunque deciso, sulle contestazioni sollevate da omettendo di verificare la conformità Pt_2 delle trascrizioni prodotte ai rispettivi file-audio, donde la inutilizzabilità, nullità ed inefficacia delle trascrizioni ai fini probatori.
Va in proposito anzitutto sottolineato come dette censure non siano state tempestivamente sollevate dalla difesa della convenuta, attuale appellante, nei termini ora rappresentati.
Invero, aveva prodotto già in allegato all'atto di citazione le trascrizioni CP_1 delle telefonate (sub doc. 9, 14, 15, 16, 17), riservandosi in quella sede di produrre i files audio su supporto cd-rom. In comparsa di risposta la difesa di però nulla Pt_2 aveva eccepito, né comunque controdedotto, in parte qua. Con la seconda memoria produceva due ulteriori trascrizioni di telefonate (sub doc. 39 e 40) ed il CP_1 cd rom contenente tutte le telefonate a cui aveva fatto riferimento in atti. IN
18 replicava nella terza memoria eccependo l'inutilizzabilità delle telefonate prodotte dalla controparte in difetto della formalizzazione di una specifica istanza di trascrizione a mezzo di c.t.u. (senza, quindi, contestare l'esatta corrispondenza tra le trascrizioni eseguite dalla controparte e il contenuto dei relativi files audio, di cui pure avrebbe potuto estrarre copia e sottoporre ad ascolto e verifica), ed inoltre (per quanto in termini del tutto generici) la violazione della legislazione in materia di privacy (D.L.gs n. 196/2003) nella misura in cui porrebbe un preciso limite funzionale e temporale all'acquisizione dei dati personali, sollevando, quindi, delle questioni non esattamente corrispondenti a quelle ora dedotte come motivo di impugnazione.
Si tratta in ogni caso di rilievi infondati.
Quanto al profilo della pretesa illegittimità della captazione delle conversazioni e della loro conservazione e successivo utilizzo, deve escludersi qualsiasi violazione di legge sub specie di nullità, non essendo, per contro, il concetto di utilizzabilità/inutilizzabilità pertinente al sistema delle prove nel processo civile, retto dal principio di atipicità, e comunque considerato che i files audio riproducenti un flusso di conversazioni, e le relative trascrizioni, integrano una prova documentale, il cui accesso nel processo è regolamentato dall'art. 2712 c.c. (cfr. Cass., Sez. L, n.
33809/2021, Rv. 662774 – 02: “Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile”).
In disparte il rilievo che le conversazioni telefoniche di cui si tratta risalgono tutte al
2013 – con la sola eccezione di quella intervenuta tra il dott. , Testimone_3 titolare della FA Mazzoleni di Berbenno (BG) e la responsabile commerciale di
( ), avvenuta il 9.9.2019 – e quindi anteriormente CP_1 Parte_4 all'entrata in vigore del citato regolamento comunitario (applicabile dal 25.5.2018), va in proposito debitamente considerato:
a) che si tratta di conversazioni telefoniche intercorse tra la società attrice (per il tramite della propria responsabile commerciale, dott.ssa , ovvero CP_14 direttamente del proprio l.r.) e una serie di farmacisti che erano, o avrebbero potuto essere, in rapporti di fornitura con la medesima società, i quali nulla hanno eccepito in merito alla violazione del proprio diritto alla privacy (peraltro ontologicamente inconfigurabile, tenuto conto che la riservatezza non opera quando è lo stesso titolare del relativo diritto a rinunciarvi, come nel caso in cui parli con altri, tanto più di un
19 argomento che la controparte gli aveva affacciato essere pertinente a un rapporto contenzioso e che le informazioni che andava chiedendo erano a tal fine strumentali), così come in relazione alle modalità di trattamento dei dati (peraltro nella specie non richiedente il consenso della parte interessata, atteso che in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del D.L.gs n. 196 del
2003, prescinde dal consenso della parte interessata, ovviamente a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo necessario al suo perseguimento, e non è neppure limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata: cfr. Cass. 33809/2021);
b) che il trattamento deve ritenersi comunque lecitamente operato, considerato che le registrazioni delle telefonate, la conservazione dei relativi files audio, la trascrizione delle conversazioni e la loro produzione in giudizio sono avvenuti esclusivamente a fini difensivi (fini che risultavano ben presenti ed evidenti già nel
2013, atteso che a quell'epoca, in pendenza di giudizio avente ad oggetto la nullità del brevetto di e l'interferenza tra i prodotti di questa e quelli di Pt_2 CP_1 quest'ultima era stata edotta dell'esistenza di condotte di discredito commerciale poste in essere dalla concorrente per il tramite di soggetti alla stessa Pt_2 riconducibili) e senza alcuna violazione dei canoni della correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo (donde l'esclusione della violazione degli artt. 4 e 11 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196). Il legislatore ha invero dato peculiare (e prevalente) rilevanza al diritto di agire e difendersi in giudizio e tale diritto, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso si è costantemente espressa la Corte di Cassazione, affermando la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse, e nella specie chiaramente lo era (cfr. Cass. 8239/2003; 10690/2008; Cass.
12285/2008; Cass. 3358/2009; Cass. 15327/2009; Cass. 8459/2020: “In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del D.L.gs n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta
20 all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse eSIenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit.”; Cass. 29829/2024: “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt.
4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti)”).
Quanto invece alla contestata necessità che l'istruttore disponesse c.t.u. al fine di procedere alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, va ribadito quanto prima evidenziato, e cioè che i files audio e le relative trascrizioni sono stati ritualmente introdotti nel processo come documenti e quindi legittimamente utilizzati dal Collegio
a supporto della decisione, non avendo la parte convenuta sollevato alcuna pertinente e specifica contestazione in merito. Costituisce, invero, principio noto quello per cui, affinché nel giudizio civile si voglia disconoscere una registrazione, non è sufficiente una mera contestazione – non basta cioè eccepire genericamente che quella conversazione non sia mai avvenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti in causa (contestazione peraltro nella specie non affacciata neppure in questi indeterminati termini) – ma il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., 9526/2010; Cass. 1250/2018).
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che nel caso di specie la sentenza non ha preso in considerazione direttamente le registrazioni telefoniche, ma piuttosto la conferma in sede testimoniale del contenuto dei documenti relativi alla trascrizione di tali conversazioni (doc. 9, 14, 15, 17, 39, 40 fasc. att. cit.), che comunque, per quanto detto, conservano piena validità quali riscontri documentali della narrazione attorea.
21 In definitiva, le registrazioni telefoniche prodotte in causa da sono state CP_1 effettuate, per conto della stessa, dalla lavoratrice dipendente e responsabile commerciale, dott.ssa (campione A, docc. 9, 14, 15, 39, 40 fasc. att.), Parte_4
e dal suo legale rappresentante, SI. (campione A, doc. 17 fasc. att.) CP_2 per precostituirsi la prova del pregiudizio subito e poter così esercitare la difesa dei propri diritti pretesamente lesi dalla condotta diffamatoria e anticoncorrenziale posta in essere dalla concorrente avvalendosi di soggetti alla medesima collegati Parte_2 da rapporti di dipendenza diretta, ovvero da rapporti di collaborazione. Il mezzo di prova della registrazione telefonica era quindi pertinente alla tesi difensiva e finalizzata ad accertare giudizialmente la condotta di denigrazione commerciale posta in essere dalla concorrente. Dunque, il suo utilizzo in causa va considerato certamente lecito ex artt. 7, 22, co. 5, 24, 46-47 D.L.gs n. 196/2003 e ora dall'art. 6, lett. f), del Reg. UE n. 2016/679 e non necessario il consenso delle persone le cui dichiarazioni sono state oggetto di registrazione.
B) Sulla contestata contraddittorietà ed insufficienza delle deposizioni testimoniali valorizzate dal Tribunale.
L'appellante contesta la lettura, e la conseguente valutazione, fatta dal Tribunale con riguardo alle deposizioni rese dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
, e . Si tratterebbe, secondo l'appellante, di
[...] Testimone_3 Parte_4 deposizioni testimoniali alle quali il Tribunale avrebbe attribuito una portata di convincimento eccedente il loro effettivo contenuto e SInificato e che non sarebbero, pertanto, state idonee, laddove correttamente intese, a sostenere adeguatamente la decisione circa la riconduzione a della condotta di illecita concorrenza Pt_2 denigratoria denunciata dall'attrice.
Le deduzioni sviluppate dall'appellante al riguardo (v. atto d'appello, pag. 10 – 15) sono infondate, e non meritano pertanto accoglimento, tanto più considerato che il loro contenuto va inteso, e implementato, tenendo conto del contenuto della corrispondente conversazione telefonica relativa al medesimo fatto oggetto della deposizione, come detto non fatta oggetto di specifica contestazione da parte convenuta-appellante e comunque confermata da ciascun teste di riferimento.
➢ Riguardo alla deposizione di , l'appellante sostiene Testimone_1 che quanto ritenuto dal Tribunale non troverebbe effettivo riscontro in quanto esposto dal testimone. Inoltre, e comunque, il teste avrebbe fatto affermazioni (in merito al coinvolgimento di frutto di un suo personale convincimento, in quanto Parte_2 prive di adeguato conforto negli atti di causa.
22 Il teste ha dichiarato: “sub 14, 15 [della seconda memoria di parte “14. CP_1
La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare (campione A, doc. 14, in particolare dal minuto 00:26 e trascrizione che le si rammostra sub. doc. 14) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , Parte_4 responsabile commerciale di il 28/06/2013. 15. Il contenuto di tale Controparte_1 registrazione telefonica è genuino e veritiero e viene da lei confermato”]: “Premetto di essere socio della FA LL sita in , titolare è mio padre, CP_8 Per_3
. Ricordo che nel 2013, quando abbiamo ristrutturato la farmacia, abbiamo
[...] acquistato da un distributore automatico di medicinali. Dopo Controparte_1
l'acquisto, ma prima che procedessimo all'installazione del distributore, si presentò in agenzia un promoter di una società concorrente, mi pare il quale millantava Pt_2 che il distributore da me acquistato fosse copiato dal loro, mi pare, e insisteva affinché acquistassi un suo distributore. Io gli dissi che non ero interessato perché ormai avevo già provveduto all'acquisto. Posso dire di avere intrattenuto anche una telefonata con [recte, ], che conosco. Non ricordo esattamente Parte_10 Pt_4 il contenuto di tutta la conversazione ma, ora che mi viene esibito il doc. n. 14, posso dire che il dialogo verteva sugli argomenti indicati nel testo. Posso confermare di avere ricevuto un provvedimento del Tribunale di Venezia, che ora non ho più, e di avere chiesto a chiarimenti su come comportarmi. Il fax mi era stato Parte_4 inviato da Lo posso dire perché il promoter che si era presentato in farmacia Pt_2 mi aveva preannunciato che mi avrebbe inviato tale fax”; sub 28, 29 della stessa memoria istruttoria [“La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare
(campione A, doc. 15, in particolare dal minuto 00:00 al minuto 05:39 e dal minuto
08:00 al minuto 08:31 e trascrizione che le si rammostra sub. doc. 15) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , responsabile Parte_4 commerciale di nel luglio 201329. Il contenuto di tale registrazione Controparte_1 telefonica è genuino e veritiero e viene da lei confermato”]: “Dopo circa 10-15 giorni dall'invio del fax si ripresentò in farmacia il promoter di cui accennavo prima, il quale insisteva nuovamente affinché acquistassi un loro distributore. Esibitomi il doc. n. 15, ricordo di avere intrattenuto una seconda conversazione telefonica con Parte_10
[ ], il cui contenuto riconosco nel testo del documento, e posso anche dire che Pt_4 il nome del promoter era ”. Per_1
Il Tribunale, come già visto, ha valutato la deposizione in questi termini: “- il teste
, socio della farmacia LL di , nel confermare Testimone_1 CP_8 il contenuto della trascrizione telefonica prodotta da parte attrice come doc. n. 15, ha dichiarato che, nel 2013, dopo aver acquistato un distributore aveva CP_1
23 ricevuto la visita di , il quale aveva millantato che il distributore della società Per_1 attrice fosse copiato da loro;
il teste ha precisato che, a sostegno di tali dichiarazioni, il promoter aveva fatto recapitare via fax presso la farmacia il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia, e, dopo l'invio, aveva insistito affinchè Tes_1 comprasse un distributore ha dichiarato che il fax con il provvedimento del Pt_2
Tribunale gil era stato inviato dalla stessa È quindi confermato che con Pt_2 Pt_2 la collaborazione di , utilizzava strumentalmente il provvedimento Per_1 giurisdizionale di descrizione per cercare di indurre la clientela ad interrompere i contratti con e ad acquistare presso e che divulgava notizie CP_1 Pt_2 Per_1 fuorvianti e inveritiere circa il contenuto di detto provvedimento” (v. sentenza, pag.
12).
Appare evidente, dalla contestuale disamina della deposizione e del pertinente capo della motivazione, come non vi sia in realtà alcuna incompatibilità tra la prima e la corrispondente valutazione fattane dal Tribunale.
Riguardo alle pretese incongruità intrinseche alla deposizione va invece osservato:
a) l'appellante sostiene che il teste non avrebbe fatto alcun Testimone_1 riferimento a nella registrazione telefonica, ma solo in occasione della Pt_2 testimonianza in giudizio. Ora, in disparte il rilievo che la notazione è comunque irrilevante, avendo il teste fatto proprio questa affermazione avanti all'istruttore, assumendosene la responsabilità, e che il difensore di non ha in allora Pt_2 provveduto nella sede propria, e quindi in occasione della deposizione, a meglio verificarne la fondatezza e la tenuta, chiedendo al giudice di rivolgere al teste (ex art. 253, co. 1, seconda parte, c.p.c.) tutte le domande che riteneva opportune ed utili a chiarire i fatti così come esposti, sta di fatto che così non è. Nel doc. 14 di p.a., corrispondente alla prima parte della telefonata tra P. e Controparte_15 [...]
, il cui contenuto è stato confermato dal teste, si legge infatti che Controparte_16 alla domanda fatta dalla : “Ma chi è che le ha mandato questo fax?” (ovvero Pt_4 il fax contenente l'ordinanza giudiziale) il farmacista aveva risposto: “Ehm…sono quelli che si chiamano…Pharmat 24” e “Pharmat 24”, come risulta pacificamente dagli atti, è il modello di distributore automatico per prodotti farmaceutici venduto da
Dunque il dott. nella registrazione telefonica faceva proprio riferimento Pt_2 Tes_1
a (circostanza confermata poi in sede testimoniale: “il fax mi era stato inviato Pt_2 da ); Pt_2
b) è apodittica, e comunque infondata, l'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe “una idea personale del testimone (peraltro insolitamente sopraggiunta dopo la conversazione telefonica) che il SI. operasse in nome e per Controparte_4
24 conto della convenuta ed è per questo (errato) convincimento/assioma che sostiene che il fax gli sarebbe stato inviato proprio dalla medesima società” (v. atto d'appello, pag. 11, 2° cpv.). Come si evince in maniera sostanzialmente chiara dalla lettura congiunta delle due trascrizioni (doc. 14 e 15 cit. di p.a.), il dott. Testimone_1 non ha affatto “congetturato” circa l'identità del soggetto che si era presentato (in almeno due occasioni) presso la sua farmacia, ma ha, anzi, riferito fatti concreti, appresi per conoscenza diretta, che identificavano con certezza detto soggetto in
(concessionario esclusivo di per il Nord-ovest per il Controparte_4 Parte_2 tramite della sua D.I. “Zero24”) e lo riconducevano senza margini di incertezza alla società effettiva e reale interessata all'attività di denigrazione della Pt_2 Tes concorrente Il ste ha invero riferito alla , con dovizia di CP_1 Pt_4 particolari (essendo la telefonata intervenuta in epoca coeva ai fatti), di aver subito una pressante (ed inopportuna) condotta molesta da parte di un soggetto dallo stesso indubbiamente individuato in , che gli aveva in due occasioni Controparte_4 rappresentato che loro (in tal modo sottintendendo il coinvolgimento della ditta costruttrice, e cioè di stavano facendo di tutto per impedire l'ulteriore Pt_2 commercializzazione dei prodotti di in quanto (dichiaratamente, ma CP_1 falsamente) realizzati in violazione della privativa (che, si badi, veniva rivendicata nel giudizio di merito in quel momento pendente avanti al Tribunale di Venezia – e sarebbe quindi spettata – a e non certamente alla ditta individuale Parte_2
Zero24 del ), come reso evidente dal provvedimento emesso dal Tribunale che Per_1 il predetto, in occasione della prima “visita” si era fatto spedire dal suo capoarea
(inteso, all'evidenza, il capoarea di non potendolo essere della Zero24, ditta Pt_2 individuale direttamente riconducibile al , che quindi non aveva soggetti Per_1 sovraordinati, mentre logicamente doveva rispondere al capoarea di in quanto Pt_2 concessionario della medesima per il Nord ovest;
che la concorrente non aveva una struttura rilevante (era cioè un piccolo produttore) e non avrebbe pertanto potuto fornire un'adeguata assistenza;
che altri farmacisti avevano recentemente revocato gli ordini fatti a CP_1
c) infondata, infine, è anche la tesi secondo cui l'affermazione fatta dal D'ST
in udienza di aver ricevuto il fax contenente l'ordinanza di descrizione Tes_1 proprio da troverebbe una chiara smentita: - nel doc. 13 di che Pt_2 CP_1 reca un numero di fax non riconducibile a - in quanto riferito dalla stessa Pt_2
a pag. 35 della propria comparsa conclusionale (v. atto d'appello, pag. CP_1
11: “(omissis) È, quindi, una idea personale del testimone (peraltro insolitamente sopraggiunta dopo la conversazione telefonica) che il SI. ( ) Per_1 CP_4
25 operasse in nome e per conto della convenuta ed è per questo (errato) convincimento/assioma che sostiene che il fax gli sarebbe stato inviato proprio dalla medesima società. Tale affermazione, tuttavia, è doppiamente smentita (e, quindi, non poteva essere considerata ai fini della decisione): a) dal doc. 13 prodotto dalla soc. si tratta dalla riproduzione del fax (che riporta la copia Controparte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa) che sarebbe stato trasmesso alla farmacia “LL”, gestita dal SI.
[...]
; il numero da cui sarebbe stato inviato è un'utenza che non è Testimone_1 riconducibile alla soc. e la dicitura/scrittura apposta a mano la attribuisce Parte_2
a “Zero24”, denominazione della ditta individuale con cui operava il SI.
[...] CP_ ; b) dalla stessa la quale, a pag. 35 della comparsa CP_4 Controparte_1 conclusionale si legge “si consideri inoltre il doc. 13: trattasi della copia dell'ordinanza di conferma della descrizione giudiziale di cui al doc. 5 inviata a mezzo fax dal Per_1 alla FA LL di il 28/06/2013”.”. Va anzitutto sottolineato come la CP_8 circostanza che il numero di utenza da cui sarebbe stato inviato il fax alla farmacia
LL non sarebbe riconducibile a rappresenta un fatto che non è mai stato Pt_2 allegato, né provato, dalla convenuta appellante, né risulta comunque provato neppure nella presente fase processuale. In ogni caso, se anche il numero dell'utenza trasmittente non fosse direttamente riconducibile agli uffici di ciò sarebbe Pt_2 comunque irrilevante in quanto (e per essa il suo capoarea, o un qualsiasi altro Pt_2 soggetto dalla stessa incaricato) avrebbe ben potuto inviare il fax contenente l'ordinanza (di cui, come già detto, a parte la controparte essa sola CP_1 poteva legittimamente disporre) utilizzando un'altra utenza. La circostanza che all'inizio del processo di primo grado (il doc. 13 fasc. att. è stato depositato dall'attrice con l'atto di citazione) il procuratore di abbia scritto a mano sul CP_1 documento una propria supposizione, ovvero che tale fax sarebbe stato inviato da
Zero24, e che tale congettura sia stata ripetuta in comparsa conclusionale appare irrilevante, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie del presente procedimento: il teste , infatti, ha confermato in sede testimoniale che il fax Tes_1 gli era stato inviato da “il fax mi era stato inviato da Lo posso dire Pt_2 Pt_2 perché il promoter che si era presentato in farmacia mi aveva preannunciato che mi avrebbe inviato tale fax” (v. verbale d'udienza del 21.9.2021), circostanza che trova conferma nella registrazione telefonica (“Questo qui mi ha fatto chiamare dal suo capoarea dove mi ha mandato un fax con un'ordinanza del Tribunale di Venezia dove dice che la macchina è copiata…sono quelli com'è che si chiamano…Pharmat24”).
D'altra parte, è logico e ragionevole ritenere che il fax sia stato recapitato alla
26 FA LL proprio da (o comunque su istruzione di in quanto era Pt_2 Pt_2 tale società ad avere la disponibilità del provvedimento giudiziale, come correttamente rilevato dal Tribunale con riferimento alla FA S. GI (cfr. sentenza, pag. 12, ultime due righe).
➢ Riguardo alla deposizione di , l'appellante sostiene che, a ben Testimone_2 vedere, detto teste si sarebbe limitato a dichiarare di avere interloquito unicamente con il SI. senza poi metterlo in relazione con come agente, Controparte_4 Pt_2 promoter o simili. Anche in questo caso, quindi, il Tribunale, che peraltro neppure avrebbe esaminato la registrazione, avrebbe formulato delle conclusioni affrettate (“il fax deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità dalla stessa ), Pt_2 che non trovano riscontro nella relativa deposizione.
Nello specifico, l'RT, assunto come teste, rese le seguenti dichiarazioni sulle circostanze dedotte da parte attrice: “Sono un collaboratore familiare nella farmacia gestita da mia moglie. Ricordo che, non ricordo in quale anno, ho intrattenuto dei contatti con per acquistare un distributore automatico di prodotti da CP_1 farmacia. Non ho poi acquistato il prodotto. Sub 39) esibito al teste il doc. n. 17 di parte attrice il teste risponde: confermo di avere intrattenuto una telefonata dal contenuto corrispondente al testo che mi viene esibito. Potrebbe essere nel 2013 ma non ricordo esattamente. Il Giudice ritiene a questo punto superflua l'audizione della registrazione e l'assunzione del capitolo 40”.
Il Tribunale ha valorizzato la deposizione in questi termini: “il teste Testimone_2 della farmacia S GI, ha confermato di avere intrattenuto dei contatti con per acquistare un prodotto che non è stato poi acquistato ed ha CP_1 confermato il contenuto di una conversazione telefonica (doc. n. 17), nel corso della quale riferiva alla dipendente di SI.ra , di avere ricevuto la CP_1 Pt_4 visita del SI. , il quale, dopo avere riferito della pendenza di una lite Parte_9 tra e per contraffazione, aveva fatto pervenire in farmacia una Pt_2 CP_1 copia del provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia;
nel corso della telefonata, RT aveva dichiarato alla “sembra, da quello che si capisce, Pt_4 che effettivamente il Giudice sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche modo copiata”. Il teste ha poi riferito che, quel punto, la moglie, referente della farmacia, si è orientata per acquistare un diverso distributore, a parità di costi, per evitare il rischio di comperare un prodotto contraffatto. È quindi evidente che la scelta della
FA S. GI è stata indotta dalle dichiarazioni di sulla presunta Per_1 contraffazione, dichiarazioni rafforzate dalla lettura del provvedimento di descrizione, che evidentemente non aveva contestualizzato nella sua esatta portata, Per_1
27 poiché il teste aveva inteso che tale provvedimento contenesse un accertamento circa la dedotta contraffazione;
il fax deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità, dalla stessa ossia dal soggetto che aveva la disponibilità del Pt_2 documento. I fatti sono avvenuti nel 2013, come dimostra la mail inviata da RT il 29 maggio 2013 per recedere dalle trattative (doc. n. 16 di parte attrice), e quindi
a distanza di quasi due anni dall'esecuzione della descrizione, quando era pendente il giudizio di merito”.
Ora, considerato il contenuto della deposizione, il ricordo dell'RT deve ritenersi esattamente coincidente con il contenuto della conversazione telefonica dallo stesso intrattenuta con il legale rappresentante di con riguardo alla Controparte_1 tematica di cui è causa, e cioè la reiterata condotta diffamatoria che avrebbe Pt_2 posto in essere in danno della concorrente a partire quantomeno dal CP_1
2013, ed è quindi il seguente: “F: Guardi, io ho già spiegato tutto alla SInora . Pt_4
Niente... nel senso che... diciamo oramai abbiamo rinunciato ehmmm.... Niente, è saltata fuori questa... questo lite in sospeso che c'è tra voi e questa IN pertanto, insomma, abbiamo ritenuto più prudente rivolgerci alla concorrenza, tutto lì. Cioè, non c'è granché da spiegare. La vostra macchina ci piaceva, come ci piaceva quell'altra. Più o meno quello che ci costava... diciamo le offerte erano simili, diciamo ehm... pertanto, per non saper né leggere né scrivere ed evitare di correre del rischi abbiamo scelto quegli altri, tutto lì. P: Ma dottore, le chiedo... F: Non c'è granché altro da dire. P: Ma le chiedo, ma cos'è successo? Nel senso, mi dice "sono Pt_4 tornata dalla visita dal dottore, tutto andava bene, il giorno dopo o comunque non so... il lunedì, qualche giorno dopo, mi chiama il dottore e mi dice "guarda, non... non procediamo, annulla il leasing annulla tutto quanto perché... perché c'è questa situazione Ma cosa è successo, questo mi sfugge dottore. F: "Questa situazione è che appunto siamo venuti a conoscenza di questa lite, diciamo questa questione in sospeso che c'è tra voi e la per cui... le dico io non è che voglia entrare nel Pt_2 merito della questione ehm... come ho detto alla SInora cerchi di capire anche Pt_4
i nostri punti di vista. Qui intorno, tra l'altro, diciamo nella zona, il 99% delle farmacie che han messo su i distributori li ha messi di questa vostra ditta concorrente e pertanto... semplicemente quello... tutto li, non è che non c'è le dico granchè da spiegare, ecco. P: Ho capito, ma è stato quindi un suo collega a riferirle di questo... anche qua, veramente è tutto da dimostrare, ma vabbè.... F: Ah no, per carità.
Veramente erano voci che mi erano già arrivate, diciamo... che mi erano già arrivate all'orecchio. Poi, il... come si dice... il SInor ... sicuramente lei lo conoscerà. Per_1
P. Sì. F:... ci ha fatto arrivare questa... questa copia di questa... sentenza, insomma
28 di questa cosa che... P: Ah, sentenza addirittura! Ma, dottore lei riesce gentilmente ad inviarmi una copia. F: Mah, io guardi... P: No, dottore, le chiedo... della sentenza.
Perché se mi parla di sentenza, devo sinceramente vedere anch'io. Sono
Amministratore, non posso sinceramente permettere che circoli del materiale che...
F: Eh, ma glielo chieda... glielo chiedo al SInor ... eh, lui le farà avere... la Per_1 stessa cosa che ha fatto avere a me. P: No, ma dottore ma se mi parla di sentenza, no... eh ma dottore, nel momento in cui mi dice che le ha girato una sentenza... sentenza è qualcosa di molto grave da un punto di vista, diciamo, tecnico. F: non è nè grave, nè non grave, cioè... adesso io l'ho chiamata sentenza li c'è una... una... boh, un foglio scritto dal Tribunale di Venezia. Qui leggendo si capisce che loro vi hanno fatto, diciamo in qualche maniera... vi hanno chiamato in causa per una macchina che secondo loro è copiata e che sembra, da quello che si capisce, che effettivamente il giudice sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche maniera copiata. Dopodiché io... come dico, non vado a farmi la punta al cervello più di quello nel senso che, come le ho detto, le offerte erano più o meno uguali e quindi... a questo punto... tutto lì. P: comunque dottore, va bene, d'accordo ma... l'ultima cosa.
Quindi, fondamentalmente lei ha ricevuto questo documento e da lì ho cambiato idea.
F: Eh, insomma, diciamo che mi son fatto un ragionamento, ecco. Tutto lì. Come le ho detto, se ci fosse stato... se quelle offerte fossero state particolarmente diverse, magari ci avrei pensato ancora e avrei deciso magari di scegliere voi, se la vostra offerta fosse stata particolarmente migliore di quell'altra. Siccome più o meno le offerte si equivalevano, ho scelto di fare la strada più semplice, mi dispiace per voi eh, cioè... mì rendo conto... P: ma no, si figuri dottore F: sto solo cercando... non voglio essere né crudo né... maleducato, ecco. Voglio solo che lei capisca un attimino cioè si metta nei... nei nostri panni, ecco, tutto li... Mia moglie era un po' spaventata da questo cosa e abbiamo... come lo ho detto già prima, nella nostra zona le macchine, chi ha il distributore automatico, il 99 su 100 ce l'ha di quest'altra ditta concorrente. Come ho detto alla SInora , non volevamo fare "i più furbi del Pt_4
", ecco, lo sono di origini venete per cui (risata)... è tutto ecco non c'è grosso Pt_11 altro da dire, ecco. P: Vabbe, mi dispiace sinceramente, anche perché..... F: dispiace anche a me, guardi. Anche perché la SInora è una persona veramente squisita, Pt_4 avevamo instaurato un ottimo rapporto, tra l'altro è anche molto preparata, ci ha spiegato tutto bene e... come le dica... mi mi dispiace. L'ho già detto anche a lei, mi dispiace molto. Però come dico, mia moglie era un po' spaventata da questa questione e mi ha detto "senti, tanto più o meno siamo li, le macchine circa si equivalgano. Tanto fino a quando non l'avremo qui, non potremo mai dire se una
29 delle due è meglio dell'altra. Più o meno ci sembra che le caratteristiche tecniche sono quelle, il costo era più o meno quello, e al che bah, abbiamo preso questa scelta in quel senso. P. va bene. F: come ho detto anche alla SInora , mi dispiace Pt_12 molto perché comunque abbiamo parlato, abbiamo trattato per un certo periodo.... purtroppo, poi... è andato così. P: va bene dottore, la ringrazio. Buon lavoro intanto.
Grazie. Buonasera. F: stia bene, arrivederci. P: arrivederci, salve”).
Il contenuto delle circostanze riferite dall'RT è assolutamente chiaro, rendendo evidente, e seriamente non equivocabile, che mentre stava trattando CP_1 con la farmacia San GI la vendita di uno dei suoi distributori automatici di farmaci, ed essendo la trattativa in una fase ormai avanzata, (che, Controparte_4 si ricorda ancora una volta, all'epoca risultava essere il concessionario esclusivo di per la zona Nord ovest, circostanza questa mai positivamente smentita Pt_2 dall'appellante, ad es. indicando quale diversamente fosse detto rivenditore esclusivo, se non la Zero24) si recò presso detta farmacia e, reiterando la stessa metodica denigratoria già realizzata presso la farmacia LL, propalò false circostanze in merito al fatto che il prodotto di costituiva contraffazione CP_1 dell'analogo distributore automatico realizzato da rafforzando quindi Pt_2 nell'interlocutore detto falso convincimento consegnando la richiamata ordinanza del
Tribunale di Venezia, all'evidenza presentata come l'atto giudiziario che confermava la propria narrazione, creando in tal modo nell'interlocutore una situazione di dubbio ritenuta opportunisticamente insuperabile.
In tale prospettiva non assume alcun rilievo favorevole all'appellante la deduzione che l'RT abbia riferito dell'esistenza di “voci” dello stesso tenore in merito all'esistenza di una “lite” tra e avente ad oggetto l'attività di Pt_2 CP_1 contraffazione del brevetto della prima da parte della seconda che all'epoca sarebbero già circolate nell'ambiente delle farmacie, sicché la determinazione della farmacia
San GI di non acquistare il dispositivo di non sarebbe stata l'effetto CP_1 dell'esibizione dell'ordinanza di descrizione, quanto di un più ampio ventaglio di ragioni non riconducibili a Pt_2
Invero, in disparte il rilievo che tali “voci” non possono che essere state create e diffuse “ad arte” se non dalla stessa (e cioè dall'unico soggetto che aveva un Pt_2 reale interesse a demolire la credibilità commerciale della concorrente prima ancora che il Tribunale di Venezia si pronunciasse sul merito della vertenza iniziata con il procedimento di descrizione – fatto intervenuto solo nel 2015 con l'emanazione della sentenza n. 1789/2015 – creando un clima di sospetto attorno a in modo CP_1 da allarmare i potenziali clienti del rischio di rimanere “invischiati” in spiacevoli
30 vicende legali nel caso avessero acquistato prodotti e lasciando loro CP_1 intendere la necessità di cambiare al più presto fornitore allo scopo di assicurarsi la possibilità di proseguire senza problemi l'attività di vendita, sta di fatto che nella specie la determinazione che l'RT e la moglie (titolare della farmacia) assunsero in merito all'opportunità di “non acquistare” il distributore automatico di CP_1 fu senza dubbio l'effetto dell'iniziativa denigratoria assunta dal confortata Per_1 dall'esibizione del predetto provvedimento del Tribunale di Venezia.
➢ Riguardo alla deposizione del dr. , l'appellante sostiene che Testimone_3 quanto dallo stesso riferito non sarebbe a ben vedere credibile – in ragione: 1 del suggestivo suggerimento avanzato dall'interlocutrice nel corso della CP_14 relativa conversazione telefonica, come emerge dalla lettura della trascrizione (doc.
40 di;
2 dell'invio al testimone da parte del difensore di parte Controparte_1 attrice del documento che avrebbe dovuto confermare all'udienza del 23.2.2021; 3 del fatto che l'audio della conversazione non fu fatto ascoltare al teste prima di confermarlo e che comunque il teste non ha mai chiaramente menzionato la società
(“non mi ricordo neanche il nome … l'ho visto solo … solo una volta”, Parte_2 mentre la conferma del nome suggerito dalla SI.ra è stata solo dubitativa: Pt_4
“mi sembra sia quella”) – con la conseguenza che il convincimento trattone dal
Tribunale sarebbe fallace.
Ora, il teste si è così espresso: “Sentito sui capitoli ammessi di parte attrice così risponde: “Mia moglie ed io siamo titolari di una farmacia sita a Verbenno (BG).
Premetto di avere intrattenuto dei contatti con qualche anno fa. Abbiamo CP_1 conosciuto la società in occasione di una fiera di settore e poi abbiamo intrattenuto delle trattative per l'acquisto di un distributore, ricordo di un incontro presso la nostra farmacia”. Cap 54) [“La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare
(campione A, doc.40, in particolare dal minuto 07:02 al minuto 10:45 e trascrizione che le si mostra sub. doc.40) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , responsabile commerciale di il Parte_4 Controparte_1
09/09/2019”]. Esibito al teste il doc. n. 40 il teste risponde: “Posso dire di avere avuto modo di vedere il documento, che riconosco, perché ho preso contatti con lo studio legale di parte attrice quando mi è arrivata l'intimazione a testimoniare, chiedendo dei chiarimenti, essendo passati molti anni. Ho chiesto di ricevere il testo del documento che avrei dovuto confermare e mi è stato trasmesso via mail.
Confermo di avere ricevuto esclusivamente il doc. n. 40 che oggi mi viene esibito.
Ricordo quindi di avere intrattenuto con un referente di non ricordo CP_1 esattamente con chi, una telefonata dal contenuto equivalente al testo del documento
31 che mi viene oggi mostrato. Mi pare che la telefonata sia avvenuta prima del trasferimento della mia farmacia ad altra sede, era quindi in data antecedente al luglio 2019. Ricordo che quando ho ricevuto la telefonata ero ancora nella sede precedente. Era comunque l'anno 2019”.
Il contenuto della trascrizione confermata dal teste è invece il seguente: “P: Dottore, le rubo ancora un secondo... ehm... per un dettaglio, nel senso che sono rimasta un po' così... angosciata, mi passi il termine, dal fatto che IC mi riferiva che un nostro, presumo, concorrente le avrebbe detto che la nostra macchina è copiata. M: sì, è vero. E' vero, vero, vero. Che c'è una causa legale di mezzo... mi può dare un minuto e arrivo subito. P: Come no. M: servo un cliente. P: Come no. M: Servo un cliente, se mi dà un secondo arrivo subito. Ok. P: Certo, assolutamente. M: eccoci qua. P: eccomi, dottore. Ehm... allora, cioè mi conferma che è vero che le hanno detto che... M: mi hanno detto, non mi ricordo i dettagli, però sì mi hanno detto che... insomma... c'era... insomma... questo fatto di non esserci la spirale, quindi, diciamo questa modalità di... con cui i prodotti venivano dispensati erano stati... erano stati copiati. Poi, cosa ci sia di vero... P: no, no. Ci tengo a precisare che questa cosa che le è stata detta è assolutamente falsa. Lo screditare il concorrente con questa modalità non è cosa che mi piace, però ecco... tengo a precisare questo. Poi magari entreremo nel merito... io quello che le volevo chiedere, dottore, è... ma è stato un rivenditore locale a riferirle questo? Si ricorda chi? quello non me lo ricordo proprio
Non mi ricordo neanche il nome onestamente, ehm... devo fare un po' mente locale... ma non me lo ricordo. Onestamente no, l'ho visto solo...solo una volta, devo andare
a rivedere, ho qualche bigliettino, sicuramente ho qualcosa in giro anche di quello... ma con il trasloco di mezzo, veramente devo andare a risalire a carte in giro e non... la persona onestamente... P: dottore, se le dico... sparo due nomi che mi vengono così in mente... IN... M: eh, mi sembra, mi sembra, mi sembra. Mi sembra sia quella, sì. Mi sembra proprio quella, sì. Se non sbaglio è proprio quella. P: Ok. M: Sì, mi sembra proprio quella. P: Va bene, magari le chiederò la gentilezza di approfondire perché vorrei chiaramente cercare di capire chi mette in circolazione queste... M: ho capito, ho capito, va bene P:... queste informazioni”.
Il Tribunale a propria volta ha valutato la deposizione nei seguenti termini: “- il teste
, della farmacia di Berbenno (BG) ha confermato di Testimone_3 CP_10 avere intrattenuto una conversazione telefonica con la SI.ra , nella quale Pt_4 rappresentava che un rivenditore si era presentato in farmacia asserendo che i distributori di erano copiati. Il teste, seppur aiutato dal suggerimento CP_1 della SI.ra , ha confermato trattarsi di un rivenditore Del resto, può Pt_4 Pt_2
32 essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto;
il teste, in fine, ha collocato i fatti nel 2019, in data antecedente al mese di luglio, quando la sede della farmacia si era trasferita. I fatti si sono quindi verificati dunque quando il giudizio di merito tra le parti era già stato definito ed era invece pendente il presente giudizio.
Si tratta pertanto di notizie palesemente denigratorie, in quanto avvenute dopo che il giudizio di merito aveva già escluso la contraffazione tra prodotti. Tali condotte non possono essere ricondotte a , che aveva interrotto già da tempo la Per_1 collaborazione con (cfr. doc. n 5 . Va poi chiarito che tale episodio, Pt_2 Pt_2 sopravvenuto alla proposizione della domanda, trova fondamento nel titolo azionato
(reiterate condotte denigratorie), dovendosi pertanto ritenere pienamente ammissibile il capitolato dedotto da parte attrice circa tali fatti nella seconda memoria ex art 183, VI comma., c.p.c.”.
Ciò posto va escluso qualsiasi profilo di invalidità della deposizione, tenuto conto che non si tratta di una prova acquisita in violazione di un divieto e che comunque il difensore di nulla ha eccepito alla chiusura della prova. Pt_2
Quanto alla pretesa mancanza di genuinità della risposta che il dott. Tes_3 aveva dato alla nella telefonata il cui contenuto è stato dallo stesso Pt_4 confermato in sede di esame testimoniale, il Tribunale ha esaustivamente spiegato perché ciò non ne avrebbe in concreto condizionato la risposta, rendendola “non apprezzabile” e non “credibile”, ma l'appellante non ha svolto al riguardo una puntuale critica di tale ragione decisoria, limitandosi “a dubitare della genuinità e dell'attendibilità della testimonianza”, formula chiaramente a-specifica e inidonea a superare la richiamata motivazione per cui “può essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto”, donde l'inammissibilità della censura, peraltro infondata, considerato che la conferma del nome suggerito dalla nel Pt_4 corso della telefonata non è stata solo dubitativa. Invero, il climax mnemonico ascendente del dott. è stato evidente e SInificativo: “Eh, mi sembra, mi Tes_3 sembra, mi sembra. Mi sembra sia quella, sì. Mi sembra proprio quella, sì. Se non sbaglio è proprio quella” (ovvero IN) per poi concludere dicendo “Sì, mi sembra proprio quella”. Nessun incalzamento da parte della dott.ssa , ma una Pt_4
33 semplice domanda a cui è seguita una risposta affermativa sempre più decisa da parte del farmacista. D'altra parte, fa parte del normale meccanismo mnemonico umano avere difficoltà, dopo un lasso di tempo considerevole, a ricordare con immediatezza il nome di un soggetto e tuttavia, una volta che l'interlocutore nomina il soggetto, riconoscerlo come nominativo corretto.
Da ultimo, non si ritiene di ravvisare alcun vizio, né alcun condizionamento incidente sulla credibilità del teste, nel fatto che il dott. , prima dell'udienza in cui Tes_3 avrebbe dovuto deporre, sia stato contattato dal legale di e che abbia CP_1 ricevuto da questi la trascrizione della conversazione di riferimento, di cui, si badi, era stato parte interlocutrice, e non costituiva, quindi, un documento ignoto.
Ai sensi dell'art. 55 del Codice Deontologico Forense, “l'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”, ma nella specie di tali forzature o suggestioni non vi è allegazione, né comunque prova.
➢ Riguardo, infine, alla deposizione della dott.ssa , responsabile Parte_4 commerciale di l'appellante si è limitata ad insinuare il dubbio che Controparte_1 questa, pur normativamente capace di testimoniare, abbia reso dichiarazioni compiacenti per il solo fatto di essere, oltre che impiegata commerciale di la compagna del legale rappresentante di detta società e l'autrice della CP_1 maggior parte delle telefonate sulle quali i testimoni di riferimento sono stati chiamati a deporre.
Si tratta di rilievi all'evidenza di per sé “deboli” e privi di qualsiasi reale incidenza sul contenuto della deposizione dalla medesima resa in sede testimoniale, neanche in minima parte fatta oggetto di censura da parte appellante.
Oltre che inammissibile per difetto di specificità, la censura lo è anche per la novità della questione dedotta. Invero, solo in questa sede di gravame ha eccepito Pt_2 che la teste sarebbe la compagna convivente del legale rappresentante Parte_4 di , e che pertanto la deposizione dalla stessa resa CP_1 CP_2 sarebbe inattendibile.
Va inoltre rilevato che l'eccezione si basa su una produzione documentale (v. doc. 4
e 5 di parte appellante) inammissibile, in quanto tardiva (ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”) e comunque irrilevante, considerato che detti certificati non risultano pertinenti al caso in esame,
34 riportando la residenza dei SI.ri e , rispettivamente alla data del Pt_4 CP_2
20.3.2023 e del 22.3.2023, e non dunque all'epoca in cui è fu sentita la teste , Pt_4 ovvero il 23.2.2021, e quindi ben due anni prima.
Con l'ulteriore considerazione che l'appellante non ha mai eccepito alcunché in merito all'attendibilità della teste (e si ricorda che ai sensi dell'art. 252, comma 2, Pt_4
c.p.c. “le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone”) e che la Suprema
Corte ha ribadito che il giudizio di inattendibilità del testimone è escluso da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti processuali, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità del teste (Cass. 2295/2021).
C) Sul principio di diritto sulla base del quale il Tribunale ha fondato l'estensione a delle condotte realizzate da . Pt_2 Controparte_4
L'appellante assume come errata l'estensione a sé della responsabilità per le condotte denigratorie realizzate da in danno di in quanto Controparte_4 Controparte_1 nel caso in esame risulterebbe carente proprio la prova dell'esistenza di un rapporto tra i due soggetti funzionale al raggiungimento di un unico e identico interesse comune. In tal senso deporrebbero le seguenti circostanze: - era Controparte_4 titolare/esercente di una propria distinta ed autonoma attività imprenditoriale;
- non vi è evidenza che lo stesso fosse agente/concessionario di né che fosse Parte_2 alla medesima altrimenti legato da un rapporto contrattuale;
- provvedeva, tra l'altro, all'acquisto dei macchinari/distributori di che poi rivendeva in completa Pt_2 autonomia (apponendovi il proprio marchio) e gestendo in proprio anche tutte le fasi successive di installazione e assistenza tecnica, senza che dalle relative vendite derivasse a un qualche vantaggio/profitto economico. In tale contesto Parte_2 risulterebbe evidente che il aveva un suo ben specifico ed esclusivo interesse Per_1 alla vendita dei distributori (da lui acquistati e di cui era unico proprietario) e, quindi,
a promuoverne le caratteristiche rispetto a quelli della concorrenza e tale circostanza vale ad interrompere ogni nesso di causalità tra i fatti denunciati e la condotta di con conseguente esclusione di ogni sua possibile responsabilità. Pt_2
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Conclusivamente,
l'istruttoria svolta ha dato contezza del compimento di plurime condotte denigratorie
a mezzo delle quali, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione delle operazioni di descrizione, il provvedimento giurisdizionale emanato dall''intestato Tribunale veniva abusivamente utilizzato da per divulgare notizie false circa la natura Pt_2
35 contraffattoria dei distributori automatici commercializzati da tali CP_1 condotte sono connotate da particolare gravità, non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. Delle condotte sopra descritte deve certamente ritenersi responsabile non solo per avere Parte_2 effettivamente concorso nei fatti, mediante trasmissione alle farmacie interessate del provvedimento giurisdizionale di descrizione, ma anche perché la stessa è tenuta a rispondere delle condotte poste in essere da nel suo esclusivo interesse. Ed Per_1 invero, sul punto il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo il quale “Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art.
2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con
l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale” (Cass. civ. n. 18772/2019). Non vi sono invece elementi per poter ascrivere la corresponsabilità di detti fatti anche a . CP_3
In ragione di quanto sin qui esposto, va inibito a di porre in essere ulteriori Parte_2 condotte denigratorie, ossia di divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed altresì di utilizzare a tal fine i Controparte_1 provvedimenti dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n. 5” (cfr. sentenza, pag. 13/14).
Alla luce di quanto già più volte sottolineato in relazione alle evidenze di causa, la decisione è corretta e va confermata, mentre, per contro, la doglianza è infondata e va quindi respinta, dovendo confermarsi l'insegnamento posto a fondamento della sentenza impugnata secondo cui, nel caso in cui gli illeciti concorrenziali siano compiuti da un terzo interposto, il quale agisca per conto, o comunque in collegamento, con un imprenditore concorrente di quello danneggiato, che ne trae
36 vantaggio, entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale, essendo necessaria e sufficiente una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo necessaria la prova di un pactum sceleris tra i due soggetti.
E' invero noto che una categoria di ipotesi di concorrenza sleale posta in essere da soggetti terzi, anche operanti al di fuori di specifiche istruzioni dell'imprenditore avvantaggiato, e tuttavia determinanti la responsabilità di quest'ultimo a titolo di concorrenza sleale, è costituita dagli atti di concorrenza sleale posti in essere da soggetti che collaborano con l'impresa in modo del tutto autonomo e che possono anche essere a loro volta imprenditori, sia pure non concorrenti del danneggiato.
Anche in questo caso la responsabilità dell'imprenditore trova la sua ragion d'essere nel vantaggio che egli riceve dall'atto sleale in danno dei suoi concorrenti (tipiche ipotesi sono gli atti dell'agente o rappresentante, o del distributore). Come affermato più volte dalla S.C., infatti, “elemento essenziale è la sussistenza di una relazione tra il terzo, autore dell'atto, e l'imprenditore avvantaggiato dell'atto stesso, tale da qualificare l'agire del terzo come diretto ad avvantaggiare consapevolmente ed esclusivamente l'imprenditore” (cfr. Cass. 9117/2012; Cass. 5375/2001).
In tale prospettiva l'imprenditore è quindi responsabile per gli atti di concorrenza sleale compiuti da terzi che, pur non operando nel quadro di un rapporto di diretta subordinazione, e/o direzione, con l'imprenditore, cooperino ad altro titolo con l'imprenditore stesso e in tale qualità realizzino l'atto di concorrenza sleale. In questi casi la responsabilità si fonda sull'art. 2598, n. 3, c.c., ai sensi del quale l'imprenditore
è responsabile per concorrenza sleale anche se si avvale indirettamente di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. La responsabilità dell'imprenditore per gli atti dei collaboratori autonomi (quali agenti o distributori) sussiste, dunque, anche nel caso in cui soggetti terzi operino al di fuori di specifiche istruzioni dell'imprenditore avvantaggiato, costituendo elemento essenziale della responsabilità indiretta dell'imprenditore la sussistenza di una relazione tra il terzo, autore dell'atto, e l'imprenditore avvantaggiato dall'atto stesso, tale da qualificare l'agire del terzo come diretto ad avvantaggiare consapevolmente l'imprenditore
(Cass. 9117/2012, Rv. 622656 – 01: “La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non ravvisabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", senza che, tuttavia, la configurabilità dell'illecito concorrenziale sia da escludere quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo
37 interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta;
per contro, in mancanza di tale collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.”; Cass. 18772/2019, Rv. 654770 – 01: “Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art.
2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con
l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale”).
In altri termini, poiché ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imprenditore
è sufficiente che il collegamento tra terzo e imprenditore si realizzi sul piano della causalità materiale, non rileva l'esistenza di una delibazione comune riguardo al compimento dell'atto illecito e la condotta del terzo determina comunque la responsabilità della società avvantaggiata a titolo di concorrenza sleale proprio in quanto l'imprenditore riceve un vantaggio ingiusto dall'atto sleale realizzato in danno dei suoi concorrenti. Risultano, per l'effetto, insufficienti, e quindi inconducenti, le deduzioni dell'appellante secondo cui: i) occorre tenere presente che il era Per_1 titolare di una propria distinta e autonoma attività imprenditoriale;
b) non Per_1 rivestiva il ruolo di agente/concessionario di (circostanza questa peraltro Pt_2 allegata ab origine da riscontrata su base documentale e tuttavia mai CP_1 adeguatamente smentita dalla difesa di che pure poteva fornire agevolmente Pt_2 la controprova, se la circostanza non fosse stata effettivamente corrispondente al vero); iii) provvedeva all'acquisto dei distributori di per poi rivenderli in Per_1 Pt_2 autonomia.
In ogni caso, le evidenze di causa riscontrano adeguatamente l'esistenza all'epoca dei fatti di una relazione qualificata ai fini di cui si tratta tra (che peraltro Parte_2 continuò anche in seguito nella campagna denigratoria contro CP_1 avvalendosi del contributo di altri soggetti, come dimostrato dall'episodio che
38 interessò il dott. , SInificativo del fatto che l'ideazione a monte Tes_3 era riconducibile proprio a e funzionale al raggiungimento
Pt_2 Controparte_4 di un unico e identico interesse comune ( eliminava dal mercanto una pericolosa
Pt_2 concorrente, il ampliava il proprio “giro d'affari” legato ai distributori Per_1 automatici la quale peraltro ha ammesso che il nel corso degli anni
Pt_2 Per_1 aveva rivenduto ben 110 distributori automatici a marchio .
Pt_2
Convincono, in particolare, in questo senso i doc.ti 35 e 36 del fascicolo di primo grado di parte attrice, che attestano come dal 2007 al 2014 (e quindi nel periodo di riferimento dei fatti di causa) la ditta individuale Zero24 di sia Controparte_4 stata per un lungo periodo rivenditrice delle macchine denominate “Pharmat24” costruite da nonché concessionaria esclusiva per il nord-ovest del marchio Pt_2
“ . Nel sito internet di Zero24 (www.zero24.info, doc. 36 fasc. att.) nel periodo Pt_2
2012-2014 era presente il marchio “IN” e l'immagine di alcuni distributori della convenuta come il modello “Pharmat24”. Anche nel doc. 54, All. A, fasc. att.
(costituito da una pagina estratta dal sito internet hotfrog.it che pubblicizza aziende italiane) si legge che la ditta Zero24 di era concessionaria per Controparte_4
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del marchio Pt_2
La stabile relazione tra e trova altresì riscontro nei doc.ti 5 e 6 di parte
Pt_2 Per_1 convenuta. In particolare, nel ricorso cautelare proposto nel 2016 da nei Per_1 confronti di (doc. 5 fasc. , lo stesso confermava di promuovere i propri
Pt_2 Pt_2 prodotti sul sito www.zero24.info (ossia lo stesso sito internet di cui al doc. 36) e di aver acquistato da nel periodo 2007-2014 oltre cento distributori automatici
Pt_2 per distribuirli presso le farmacie. Ancora, riferiva che si era in seguito rivolta
Pt_2 ai clienti di Zero24 proponendo un adeguamento fiscale a fronte di corrispettivo economico, proponendosi quale unica titolata per essere la produttrice del software.
Nel medesimo procedimento giudiziario riferiva di essere solito contattare una Pt_2 volta venduto il prodotto, per provvedere alla consegna del distributore presso il cliente finale mediante l'utilizzo di corrieri che si recavano presso per il ritiro Pt_2 della merce e trasportavano il distributore fino alle farmacie. Ha inoltre affermato che
“…IN …si recava sistematicamente e ripetutamente da tutti i clienti Zero24 presso
i quali quest'ultima aveva distribuito le macchine acquistate presso stessa, per Pt_2 proporre l'adeguamento fiscale a fronte di corrispettivo economico, identificandosi come la 'produttrice software' delle proprie macchine… (cfr. doc. 13) …Tale circostanza si dimostrava un chiaro intento di voler estromettere Zero24 dal rapporto con i propri clienti…Peraltro, nonostante Zero24 avesse interpellato in qualità Pt_2 di soggetto operante servizi di assistenza presso i farmacisti clienti finali e “Gestore”
39 ai sensi di legge…” (doc. 5 fasc. pag. 6, 7). L'ordinanza cautelare di cui al doc. Pt_2
6 fasc. ha confermato il collegamento precisando che “il contatto tra i clienti e Pt_2 sarebbe avvenuto limitatamente alla proposta di acquisto del software e non Pt_2 già dei macchinari, di cui tra l'altro i clienti erano a conoscenza del fatto che si trattava di produzione incidendo quindi in un ambito di proposta merceologica diverso Pt_2 da quello dei macchinari e finalizzato all'adeguamento normativo”.
Risulta, quindi, confermato che all'epoca dei fatti esisteva una stabile relazione commerciale tra il e attestata dal fatto che il primo nel corso degli anni Per_1 Pt_2 aveva acquistato un numero considerevole di macchine (oltre un centinaio) e che aveva un interesse immediato e diretto affinché il vendesse quanti più Pt_2 Per_1 distributori possibili, costituendo tali soggetti due anelli della medesima catena produttivo-commerciale (è invero ovvio che quanti più distributori avesse venduto il
, tanti più ne avrebbe venduti in quanto casa madre); ugualmente Per_1 Pt_2 evidente risulta poi il fatto che in qualità di produttore, avesse la possibilità di Pt_2 fornire ai propri collaboratori (rivenditori, concessionari, agenti) tutte le “armi” e le strategie commerciali per permettere ai propri operatori sul mercato di essere vincenti con il proprio prodotto (in questo senso le richiamate risultanze del doc. 13 del fasc. att. [trattasi della copia dell'ordinanza di conferma della descrizione giudiziale, di cui al doc. 5 fasc. att., inviata a mezzo fax alla FA LL di il 28.6.2013] e le dichiarazioni dei testi RT (doc. 17 fasc. att. e verbale CP_8
d'udienza del 23.2.2021) e (doc. 14 fasc. att. e verbale d'udienza del Tes_1
21.9.2021).
Tale relazione trova piena conferma nella vicenda in esame: invero, poiché fu Pt_2
a promuovere il ricorso cautelare contro è evidente che fu la stessa CP_1
a trasmettere tale documento al , e quindi ai farmacisti, al fine della Pt_2 Per_1 diffusione della notizia tra la clientela. Ed è parimenti intuitivo che fu sempre a Pt_2 comunicare al la circostanza che i distributori automatici di Per_1 CP_1 costituissero contraffazione dei propri prodotti (circostanza che il Tribunale ha poi accertato non sussistere), indicandogli di usare tale notizia come “leva” sul mercato per convincere i clienti ad acquistare i prodotti anziché gli omologhi di Pt_2
E d'altra parte, come avrebbe potuto il conoscere la vertenza CP_1 Per_1 riguardante il procedimento di descrizione giudiziale tra e se la Pt_2 CP_1 circostanza non gli fosse stata partecipata da e chi altri se non avrebbe Pt_2 Pt_2 potuto diffondere l'ordinanza di descrizione giudiziale e consegnarla ai farmacisti, anche tramite il , come sleale arma di vendita. L'asserito totale distacco e Per_1 assoluta autonomia operativa tra e si scontra con un dato di fatto: Pt_2 Per_1
40 l'ordinanza relativa al procedimento giudiziale promosso da contro Pt_2 CP_1 veniva utilizzata dal proprio rivenditore che con insistiti accessi presso Per_1 numerose farmacie divulgava notizie inveritiere circa il contenuto di tale provvedimento e ciò non sarebbe stato possibile se non vi fosse stato un rapporto di collaborazione commerciale tra i due soggetti.
In conclusione, poiché ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imprenditore rimasto avvantaggiato è sufficiente provare la relazione tra lo stesso e il terzo autore della condotta denigratoria e poiché tale relazione è stata adeguatamente provata in causa ed è di tutta evidenza la comunanza di interesse, ogni ulteriore approfondimento sulla presunta estraneità di alla condotta del suo rivenditore Pt_2 risulta superfluo. Come già detto, la giurisprudenza non richiede una prova diretta del “pactum sceleris”, accontentandosi che sia dimostrata la relazione di collegamento tra i due, la comunanza di interesse e l'indebito vantaggio tratto dal responsabile. Il fatto poi che tra e il ad un certo momento Parte_2 Per_1
(successivo ai fatti di causa) sia insorta una controversia, non esclude il fatto che (in precedenza) gli stessi abbiano cooperato nella commissione degli illeciti di cui è causa, avendo un interesse convergente nei confronti della concorrente CP_1
Va da ultimo sottolineato che gli episodi illeciti sono stati certamente numerosi e compiuti in un lasso di tempo prolungato, il che rende razionalmente implausibile che non fosse pienamente consapevole dell'azione denigratoria contro la Pt_2 concorrente e non l'abbia assecondata. CP_1
13. Il secondo motivo dell'appello principale denuncia l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta violazione del marchio Pharmabox24 e alla concorrenza sleale confusoria realizzata da mediante la registrazione del nome a dominio Parte_2 www.pharmabox24.es., lesiva dei diritti di sul marchio “Pharmabox24”, CP_1
e l'illecito redirect attivato sul proprio nome a dominio. Nello specifico il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire decisiva rilevanza ai documenti dell'attrice. Tali documenti, sarebbero inutilizzabili in quanto difetterebbero di data certa, non ne sarebbe stata provata la genuinità/assenza di alterazioni (in particolare per quanto riguarda le pagine web e i video), riguarderebbero fatti e circostanza che non erano noti a e non sarebbero comunque in grado di attestare una diffusione capillare Pt_2 prima del 2014 nel mercato spagnolo del distributore “Pharmabox24” di CP_1
La deposizione testimoniale resa da sarebbe inattendibile per le ragioni Parte_4 già in precedenza esposte. Non sarebbe poi stato adeguatamente valorizzato il dato che “Pharmat 24” e “Pharmabox 24” sono termini molti simili e assonanti, tra loro facilmente confondibili, circostanza che ha giustificato la scelta di effettuare la
41 registrazione di entrambi i domini (pharmat24.es e pharmabox24.es) e che il nome
“pharmabox” risulta a sua volta piuttosto generico e certamente non caratterizzante e distintivo, tanto da esser presente e diffuso in Europa con denominazioni similari e/o comunque analoghe. Parimenti trascurata risulterebbe poi la circostanza che alcun pregiudizio poteva ragionevolmente derivare a operando Controparte_1 questa nel settore di riferimento con il “più ampio” dominio www.pharmabox24.com.
Il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi a ben vedere in termini critici con la motivazione della decisione assunta dal Tribunale in parte qua, ma limitandosi ad affermarne l'insufficienza, non potendo (in tesi) attribuirsi rilevanza alla documentazione prodotta dall'attrice (peraltro non specificamente enucleata tra tutta quella da quest'ultima prodotta in causa e quindi considerata e valorizzata dal Tribunale), in quanto inutilizzabile perché mancante di data certa, perché non ne sarebbe stata provata la genuinità e l'assenza di alterazioni
(in particolare per quanto riguarda le pagine web ed i video), perché riguarderebbe fatti e circostanze che non erano (né potevano) essere noti e conosciuti a Parte_2
e perché non in grado di attestare una diffusione capillare, prima del 2014, nel mercato spagnolo dei prodotti di ed in particolare del prodotto Controparte_1 denominato 24, né alla deposizione resa al riguardo dalla collaboratrice CP_5 di dott.ssa , per le ragioni già esposte riguardo alla sua CP_1 CP_14 inattendibilità conseguente al legale sentimentale con il legale rappresentante della società attrice.
Si tratta di rilievi generici, esposti in termini apodittici e privi della necessaria, specifica, connessione con la pronuncia impugnata, oltre che, comunque, irrilevanti, facendo riferimento a circostanze quali: a) la data certa (che non è necessario venisse apposta a nessuno dei documenti prodotti e valorizzati dal Tribunale, potendo la data di riferimento essere dimostrata in altro modo, come nella specie è effettivamente avvenuto attraverso la deposizione della teste ); b) l'assenza di alterazioni Pt_4
(che era semmai onere della convenuta allegare, anche con riguardo al profilo della loro concreta rilevanza ai fini di causa, e quindi provare); c) la previa conoscenza da parte di (fatto anche questo inconferente, atteso che l'appellante, per sua Pt_2 stessa ammissione, operava nello stesso mercato e risulta peraltro inverosimile, e comunque affatto smentito, che non fosse all'epoca a conoscenza della presenza nel mercato spagnolo di un'altra società italiana – appunto – concorrente CP_1 con l'offerta del distributore pharmabox24, fatto positivamente accertato dal
Tribunale con convincente motivazione). Quanto alla pretesa inidoneità della documentazione di parte attrice a provare la diffusione in Spagna del prodotto
42 Pharmabox24 di prima del 2014, si tratta ancora una volta di CP_1 un'affermazione che non è poi stata sviluppata nel corpo del motivo, non bastando certamente a tal fine l'affermazione (rimasta peraltro priva di riscontro) che Pt_2 all'epoca disponesse già di una rete commerciale ampiamente radicata e stabilizzata sul mercato spagnolo, trattandosi di un argomento diverso e non conducente, rilevando semmai, ai fini del presente giudizio, il momento di ingresso nel mercato spagnolo di prodotti recanti il segno pharmat24, fatto la cui rilevanza è stata comunque sminuita dal Tribunale con puntuale motivazione. Riguardo, infine, alla pretesa inattendibilità della teste è sufficiente rinviare a quanto già più Parte_4 sopra osservato
La disamina comparata del contenuto della sentenza in parte qua (v. § 3., pag.
14/18) e del motivo in disamina (v. atto d'appello, pag. 19/20) rende il rilievo di immediata evidenza.
Il Tribunale si è invero così pronunciato: “È altresì fondata la domanda incentrata sulla contraffazione del marchio Pharmabox24. In via preliminare, va osservato che, nonostante la condotta lamentata consista nella registrazione di un nome a dominio spagnolo, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 della L. n. 218/1995. Va poi ricordato che si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. UE
n. 864/2007, poiché il responsabile e il danneggiato risiedono entrambi abitualmente in Italia;
tale disposizione si applica anche alle condotte di concorrenza sleale ai sensi del rinvio operato dall'art. 6, comma 2, del medesimo Reg. UE, in forza del quale qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente si applica l'art.
4. Venendo al merito della questione, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 22 c.p.i., è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità
o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che, in data 25/06/2014, abbia CP_3 ottenuto la registrazione, a suo nome, del nome a dominio www.pharmabox24.es.
(cfr. doc. 20 parte attrice): tale registrazione è stata effettuata nell'interesse di Pt_2
[...
tanto che ha creato un redirect dal sito in questione al sito internet di CP_3 Pt_2
[...
www.pharmat24.com. È altresì documentato che, tra il dicembre 2014 e il 2015, ha registrato il marchio 24 in ambito nazionale, spagnolo e CP_1 CP_5 comunitario (doc. n. 22, 23, 24 e 25). L'istruttoria svolta ha poi dato contezza che il
43 segno Pharmabox 24 aveva assunto distintività ed era noto, nel mercato spagnolo, anche prima della registrazione e in particolare nel momento in cui ha registrato CP_3 il nome a dominio oggetto di contestazione. È inoltre documentato che parte attrice aveva registrato il nome a dominio www.pharmabox24.com in data anteriore alla registrazione del nome a dominio spagnolo da parte di . Segnatamente, parte CP_3 attrice ha depositato: - fatture commerciali destinate a clienti/rivenditori spagnoli, ovvero alla distributrice spagnola Comercial Enoc, risalenti al 2012, nel quale viene indicato tra i prodotti il distributore Pharmabox24 ( doc. n. 26 e 42); le fatture sono state riconosciute dalla teste;
- corrispondenza che contiene offerte di Pt_4 vendita o di acquisto di prodotti 24 rivolte o provenienti a soggetti CP_5 spagnoli, corredate da schede tecniche del prodotto, dove, oltre al nome commerciale
Pharmabox24, compare l'utilizzo del nome a dominio www.pharmabox24.com ( doc.
n. 43- 44 A e 44 B); - estratti web archive di pagine web che pubblicizzano, in data
09.07.2013, il distributore Pharmabox 24 nell'ambito di farmacie spagnole, nelle quali viene rappresentato un distributore che reca in modo evidente il segno pharmabox24
( doc. n. 45 A); - il catalogo “Olevending” del marzo 2014; tale catalogo, proveniente da un gruppo di società distributrici che operano in tutto il territorio spagnolo (pag.
5) rivolto alla clientela spagnola, pubblicizza il distributore Pharmabox 24 alla pagina
2, dedicando a tale prodotto , contraddistinto dal marchio denominativo pharmabox24 scritto in carattere maiuscolo, un'intera pagina. Il prodotto viene poi menzionato tra i prodotti di punta anche nelle pagine successive. Alle pagine 16-17 del catalogo vengono, infine, indicate le farmacie ove i distributori hanno CP_18 installato il distributore nel territorio spagnolo in data 03 marzo 2014: si CP_5 tratta di distributori sparsi in diversi territori della Spagna - alcuni estratti di video caricati dalla società attrice su youtube in data antecedente al 25.06.2014; taluni dei video prodotti sono stati riconosciuti dalla teste , la quale ha confermato che Pt_4
i video erano stati caricati su YouTube nel 2011 e 2012 e ha riconosciuto anche la propria persona all'interno delle immagini. Si tratta di video certamente indirizzati anche al mercato spagnolo, come dimostrano le didascalie scritte in spagnolo, ad es. nel doc. n. 467 A e 47 b); - il Doc. n. 48, che contiene una mail redatta nel 2012, nella quale l'importatrice spagnola trasmette a un articolo e CP_18 CP_1 anche un link riferito a un servizio televisivo che parla delle macchine Pharmabox 24, comunicandole che il prodotto ha avuto un grande esito. È stato poi anche prodotto il video pubblicitario (doc. n. 48 A) in lingua spagnola, ove un farmacista pubblicizza un distributore con marchio Pharmabox24 chiaramente visibile al secondo 00.44 del video;
- la sentenza del Tribunale di Oviedo del 10/05/2017, la quale, nell'ambito di
44 una controversia intercorsa tra e Comercial Enoc srl, ha dato atto che il CP_1 marchio Pharmabox 24 aveva trovato ingresso nel territorio spagnolo grazie alla collaborazione tra e Comercial Enoc;
ha quindi accolto la domanda di CP_1 rivendica di riconoscendo che Comercial Enoc, successivamente CP_1 divenuta distributrice di aveva registrato il marchio in malafede. Il Tribunale Pt_2 ha quindi riconosciuto che, anche nel territorio spagnolo, la diffusione del marchio
Pharmabox 24 era attribuibile a Il marchio in questione, che era stato CP_1 registrato da Comercial Enoc in data 10/09/2014, poco dopo la registrazione del nome a dominio oggetto del presente giudizio, è quindi stato reintestato a favore di
(doc. n. 50). Ritiene inoltre il Tribunale che il segno Pharmabox24 si CP_1 distingua dal segno Pharmat24, utilizzato da parte convenuta per contraddistinguere
i propri prodotti. Va innanzitutto premesso il segno pharmat24 non è un marchio registrato. Si tratta inoltre di un segno debole, poiché composto da un lemma
(pharmat24) che evoca il concetto di prodotto farmaceutico e della sua reperibilità per 24 ore. Da ciò consegue che anche lievi differenze consentono di escludere
l'interferenza tra detto segno e il segno Pharmabox24 di parte attrice, che si distingue da quello utilizzato da mediante l'introduzione dell'ulteriore parola “box”, che Pt_2 introduce il concetto di scatola-contenitore; a ciò si aggiunga che i segni utilizzati dalla convenuta sono accomunati dall'utilizzo del suffisso “mat” (“Pharmat, Shopmat,
Selfmat”), non presente nel segno di parte attrice. Fondamentale è poi rilevare che i prodotti a segno pharmat24 risultano avere trovato ingresso nel mercato spagnolo solo a far data dal 2012 e non dal 2007, nel quale risultavano venduti solo in Italia
(cfr. doc. n. 7 parte convenuta). In assenza di SInificativa documentazione in tal senso, non v'è dunque prova del fatto che il segno pharmat24 avesse assunto, nel mercato spagnolo, ampia notorietà prima dell'introduzione del marchio CP_5
24. Da quanto sin qui esposto consegue l'illiceità della condotta di la quale ha Pt_2 registrato, nel suo interesse, non solo il nome a dominio pharmat24, ma anche il nome a dominio www.pharmabox24.es, del tutto identico al segno anteriormente utilizzato da parte attrice per contraddistinguere i medesimi prodotti. Va infatti ricordato che ai fini della contraffazione di un segno altrui da parte del nome a dominio rileva l'esame del second level domain, che, nel caso in esame, è esattamente identico al segno utilizzato da per contraddistinguere uno CP_1 dei propri prodotti. Va quindi accertato che la registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es costituisce contraffazione del marchio Pharmabox 24 di parte attrice. Di tale condotta è chiamata a rispondere non solo la società ma Parte_2 anche , quale concorrente nell'illecito. Essendo tuttavia appurato che, in corso CP_3
45 di causa, il nome a dominio è stato reintestato in favore dell'attrice, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda reintestazione del sito, come riconosciuto dalla stessa nelle conclusioni, pur dovendosi CP_1 tener conto della soccombenza virtuale di parte convenuta in punto spese di lite.
Permane invece l'interesse alla domanda risarcitoria. Va poi accertato che l'avere creato un redirect tra il nome a dominio wwww.pharmabox24.es, illecitamente registrato da nell'interesse della convenuta, e il sito www.pharmat24.com, CP_3 riconducibile alla convenuta, costituisce evidente atto di concorrenza sleale confusoria. Ed invero, l'utente che si collegava al nome a dominio www.pharnabox24.es, del tutto identico al segno distintivo utilizzato da parte attrice, veniva indirizzato al sito internet della società convenuta, concorrente, donde poteva certamente essere tratto in errore circa la provenienza dei prodotti pubblicizzati, ritenendo di acquistare prodotti della società attrice, anziché della convenuta. Si tratta di condotta connotata da evidente malafede, poiché la convenuta, in ragione delle controversie pendenti, certamente era a conoscenza del fatto che l'attrice utilizzava il segno e certamente non poteva ignorare che tale segno CP_19 fosse utilizzato anche in Spagna, sia per i rapporti intercorsi con la società spagnola che era stata, fino a poco tempo prima, distributrice di sia perché dalla CP_1 documentazione depositata, quali i cataloghi che certamente dovevano essere noti agli operatori del settore, emerge che i distributori pharmabox24 erano distribuiti anche in Spagna. La circostanza che il redirect non sia più attivo non esclude l'illiceità delle condotte tenute sino alla cessazione del reindirizzamento, che, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta, è rimasto attivo sino al mese di agosto 2016, per essere poi stato cancellato (cfr. teste ). La responsabilità di tali condotte va Testimone_4 ascritta solidalmente a e a : la circostanza che egli abbia agito Pt_2 CP_3 nell'interesse di non esclude una sua personale e propria responsabilità per i Pt_2 fatti illeciti per cui è causa, del quale è l'autore materiale, dovendosi peraltro rilevare che egli era non solo procuratore, ma anche socio della convenuta, e quindi portatore di un interesse proprio, coincidente con quello della società, a far sì che i prodotti di acquisissero ampia visibilità sul mercato”. Pt_2
A fronte di tale analitica (e apprezzabile) motivazione, l'appellante si è per contro limitata a rilevare: “Anche in questo caso la pronuncia ha dato decisiva rilevanza: a) alla documentazione prodotta dall'attrice; b) all'unica testimonianza assunta sul punto, resa dalla SI.ra . Per quanto riguarda i documenti va ribadita la Parte_4 loro inutilizzabilità in quanto: - mancano di data certa;
- non ne è stata provata la genuinità/l'assenza di alterazioni (in particolare per quanto riguarda le pagine web
46 ed i video); - riguardano fatti e circostanze che non erano (né potevano) essere noti
e conosciuti alla soc. - non sono in grado di attestare una diffusione Parte_2 capillare, prima del 2014, nel mercato spagnolo dei prodotti della soc. CP_1
e, in particolare, del prodotto denominato Pharmabox 24. Relativamente alla
[...] deposizione testimoniale della SI.ra valgono in primis, le Parte_4 considerazioni esposte con riferimento al precedente capo della sentenza oggetto di impugnazione, circa l'attendibilità della testimone la quale, in quanto compagna del legale rappresentante della soc. non dà alcuna garanzia di essere Controparte_1 stata obiettiva e capace di ricostruire/esporre i fatti in modo oggettivo e distaccato.
La stessa risulta, peraltro, l'artefice dei video allegati agli atti (che evidentemente aveva interesse a confermare!). Il Giudice di prime cure evidenzia, inoltre, che “i prodotti a segno pharmat24 risultano avere trovato ingresso nel mercato spagnolo solo a far data dal 2012 e non dal 2007”; in verità è documentato che la soc. Pt_2 operasse e fosse presente in Spagna già dal 2008 (dapprima con il prodotto
[...]
“Shopmat 24” e, poi, con il distributore “Pharmat 24”), quindi, molto prima che
l'attrice cominciasse a commerciare i suoi distributori. Pertanto, nel momento in cui
è stata effettuata la registrazione del dominio “pharmabox24.es” (giugno 2014) la rete commerciale della soc. era già ampiamente radicata e stabilizzata nel Parte_2 mercato spagnolo, circostanza che ha legittimato una tutela “estesa” e ad ampio raggio del suo marchio. “Pharmat 24” e “ 24” sono, infatti, termini molti CP_5 simili ed assonanti, facilmente confondibili: circostanza che ha giustificato la scelta di effettuare la registrazione di entrambi i domini (pharmat24.es ed pharmabox24.es).
Del resto, il nome “pharmabox” è piuttosto generico e certamente non caratterizzante
e distintivo, tanto da esser presente e diffuso in Europa con denominazioni similari
e/o comunque analoghe. A tutto ciò va aggiunto (circostanza non presa in considerazione dal Giudice di primo grado) che alcun pregiudizio può essere concretamente derivato alla soc. operando nel settore di Controparte_1 riferimento con il “più ampio” dominio www.pharmabox24.com”.
B) L'appello incidentale di . CP_3
14. ha proposto appello incidentale limitato alla statuizione da ultimo CP_3 esaminata (e segnatamente quella sviluppata in sentenza nel paragrafo 3., rubricato:
“Sulla violazione del marchio Pharmabox24. sulla concorrenza sleale confusoria”), nello specifico lamentandone l'erroneità per aver ritenuto che il segno pharmabox24 fosse dotato di una sua “distintività” e fosse configurabile, nel mercato spagnolo, un suo sicuro, diretto, collegamento con la soc. e i suoi prodotti ben Controparte_1 prima che lo stesso effettuasse la registrazione del nome a dominio “www.pharmabox
47 24.es”. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circostanza non sarebbe stata compiutamente provata.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto nella sostanza gli stessi argomenti indicati dall'appellante principale ( .l.) nel suo atto di impugnazione, e quindi: Parte_13
i) mancanza di certa riferibilità temporale della documentazione prodotta dall'attrice: - le fatture e i cataloghi allegati da rispettivamente sub 42 CP_1
e sub 43 sarebbero privi di data certa e non sarebbe stata comunque fornita la prova della loro genuinità/autenticità; - i documenti n. 44A e n. 44B sarebbero mere stampe, prive di data certa;
- analogamente anche i documenti doc. n. 45 sarebbero privi di data certa;
- non sarebbe stata fornita la prova della data in cui sarebbero stati registrati i video caricati sul canale “Youtube”, né quando sarebbero avvenute le relative visualizzazioni, ovvero la loro effettiva divulgazione nel territorio spagnolo;
- il documento n. 48, prodotto in primo grado da risulterebbe una Controparte_1 stampa priva di data certa e il link ivi richiamato non sarebbe “attivo” e quindi verificabile;
ii) assenza di capacità distintiva univoca del segno pharmabox, attestata anche dalla documentazione dimessa in primo grado, il che escluderebe che possa essersi consolidata una diretta correlazione “segno (Pharmabox24)/azienda ( ”, CP_1
e ciò anche in ragione della stabile e diffusa presenza di e dei suoi prodotti, Parte_2 anche ad uso farmaceutico, nel mercato spagnolo in epoca antecedente;
iii) inattendibilità della teste a causa della sua relazione con il l.r. di Pt_4
CP_1 iv) inidoneità del redirect al sito internet di (peraltro non più attivo Parte_2 dall'1.8.2016) a costituire condotta di concorrenza sleale tale da provocare un qualche danno economico a Qualsiasi utente di media diligenza sarebbe CP_1 stato in grado di rendersi conto e di individuare, in modo trasparente e oggettivo, quale fosse la “provenienza dei prodotti pubblicizzati”. In ogni caso, posto che il sito non permetteva di effettuare acquisti on-line (né risulta che tale opzione fosse prevista/possibile sul sito di il cliente/utente del sito certamente non si CP_1 trovava nella condizione di ritenere “di acquistare prodotti della società attrice anziché della convenuta”. Difetterebbero, quindi, i presupposti per configurare un'oggettiva situazione di confusione tra i prodotti delle due aziende suscettibile di causare un danno economico-patrimoniale alla società concorrente;
v) concreta estraneità ai fatti, essendosi limitato a dare esecuzione a una richiesta della propria datrice di lavoro ( , rispetto alla quale era comunque privo di Parte_2 un proprio personale interesse.
48 Quanto ai profili di censura sub i) e iii) basta rinviare a quanto già osservato esaminando il corrispondente motivo di impugnazione di E' appena il caso di Pt_2 aggiungere: - riguardo alla censura sub i), che diversamente da quanto sostenuto in questo secondo grado, non vi è stato alcun tempestivo disconoscimento della documentazione prodotta da e poi valorizzata dal Tribunale. Con CP_1 riguardo al materiale video, questo è stato mostrato alla testimone Parte_4 all'udienza del 23.2.2021, la quale ha confermato che i video erano stati da lei personalmente scaricati dal canale YouTube, che gli stessi hanno ad oggetto il prodotto Pharmabox24 di e che erano disponibili sul web da data CP_1 antecedente al 25.6.2014; - riguardo alla censura sub iii), che nessuna doglianza di inammissibilità e inattendibilità della deposizione è mai stata ritualmente sollevata in primo grado da difesa di parte . CP_3
Quanto alla doglianza sub ii), questa è palesemente inammissibile per difetto di specificità, non articolando alcuna compiuta critica al percorso argomentativo seguito dal Tribunale sopra riportato.
Quanto alla doglianza sub iv) – per cui anche se fossero ritenute provate le circostanze relative al preuso del marchio Pharmabox24 sul mercato spagnolo da parte di andrebbe in ogni caso escluso che la redirect del nome a CP_1 dominio pharmabox24.es al sito di abbia concretamente costituito una condotta Pt_2 di concorrenza sleale tale da provocare un qualche danno economico alla parte attrice, non avendo questa fornito la prova di avere subito alcun pregiudizio in dipendenza di tale fatto – la stessa presenta concorrenti profili di inammissibilità (per evidente difetto di specificità, non facendo alcun reale riferimento al contenuto della sentenza, che pure sul punto si è SInificativamente diffusa: v. sentenza, pag. 17, seconda parte) e di infondatezza. In particolare, non trova riscontro la tesi, a questo punto apodittica, per cui il sito di aveva “un contenuto meramente Pt_2 informativo/divulgativo con riportati in modo chiaro ed esplicito i dati relativi alla tipologia/natura di articoli inseriti ed alla relativa azienda produttrice” e che quindi
“qualsiasi utente di media diligenza era in grado di rendersi conto e di individuare in modo trasparente ed oggettivo, quale fosse la 'provenienza dei prodotti pubblicizzati”. Irrilevante risulta poi l'argomento che i siti internet di e di Pt_2 non sarebbero stati dei siti di e-commerce (non permettendo, quindi di CP_1 effettuare acquisti on-line), dovendo comunque ritenersi che gli stessi fossero una
“vetrina” delle due aziende concorrenti, sicché il fatto che abbia attivato sul Pt_2 proprio sito web una redirect da un nome a dominio (spagnolo) che coincide con il
49 marchio Pharmabox24 dell'attrice è un fatto che – intuitivamente – non può non aver creato confusione sul mercato spagnolo.
Quanto, infine, alla doglianza sub v), meramente assertivo (e come tale inammissibile) e comunque infondato è l'assunto secondo cui si sarebbe limitato CP_3
a dare esecuzione a una richiesta della propria datrice di lavoro ( , non essendo
Pt_2 portatore di un interesse proprio, dato che alcun vantaggio economico poteva concretamente derivargli dalla registrazione del nome a dominio e dall'utilizzo da parte di Come è stato correttamente osservato dal Tribunale, “la circostanza
Pt_2 che egli abbia agito nell'interesse di non esclude una sua personale e propria
Pt_2 responsabilità per i fatti illeciti per cui è causa, del quale è l'autore materiale, dovendosi peraltro rilevare che egli era non solo procuratore ma anche socio della convenuta e quindi portatore di un interesse proprio, coincidente con quello della società, a far sì che i prodotti di acquisissero ampia visibilità sul mercato”. Si
Pt_2 veda, a riprova il doc. 51, All. A-B, del fascicolo di primo grado di parte attrice, avente ad oggetto le visure di e le cariche ricoperte da nel corso degli
Pt_2 CP_3 anni. Come si evince dalla visura storica, il SI. venne nominato in data CP_3
31.7.2009 conSIliere di amministrazione di e in data 14.8.2009 ne Parte_2 assunse addirittura la carica di amministratore delegato. Come si evince dalla visura ordinaria (doc. 51, all. B, fasc. att., pag. 6) alla data del 5.1.2010 era CP_3 già titolare di quote societarie (pari a euro 3.000,00 di quote nominali). A far data dal 28.1.2014 cessava dalla carica di conSIliere e amministratore delegato e veniva nominato procuratore affinché, in nome e per conto di potesse compiere una Pt_2 serie di operazioni, tra cui stipulare contratti di acquisto di beni e servizi e concludere contrati di vendita con clienti. Dal 22.5.2019 ha rivestito nuovamente la carica CP_3 di amministratore delegato ed era (quantomeno sino al 2019) titolare del 3% del capitale sociale di Parte_2
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico (in solido) di e di (rispettivamente appellante Parte_1 CP_3 principale e appellante incidentale) e a favore della appellata con Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore
50 indeterminabile di complessità media” e riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M.
n. 55/2014 cit. in ragione del numero delle controparti.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( e dell'appellante incidentale ( ), Parte_1 CP_3 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la rispettiva impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 699/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da (già ; Parte_1 Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
c) conferma, per l'effetto, la impugnata sentenza non definitiva n. 364/2023 del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
d) condanna in solido gli appellanti (principale e incidentale) a rimborsare alla appellata le spese di lite del presente secondo grado, che Controparte_1 liquida, per compensi, in complessivi € 15.802,80, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale (società Pt_1
e dell'appellante incidentale ( ) dei presupposti di cui all'art.
[...] CP_3
13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio dell'11 settembre 2025
Il ConSIliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
51
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon ConSIliere dott. Federico Bressan ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 699/2023 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 5.4.2023, vertente
TRA
(già , C.F. e P.I. , in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, SI. , con sede legale in Malo Parte_3
(VI), Via Galileo Galilei n. 19, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Viero,
TI RB, CH UG e CA CA, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Venezia Mestre, Via San Pio X n. 1, appellante principale/convenuta in primo grado
E
C.F. e P.I. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante SI. , con sede legale in Malo (VI), Via del Lavoro n. CP_2
60, rappresentata e difesa dagli avvocati IC RT e Lara Formenton, con domicilio eletto presso lo Studio legale AFPC s.t.a., in Vicenza, Via Jacchia n. 115, appellata/attrice in primo grado
E
, C.F. residente in [...] C.F._1
Megiaro n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Veronese, con domicilio eletto presso il difensore, in Schio (VI), Via Baccarini n. 2, appellato e appellante incidentale/convenuto in primo grado
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 364/2023, pubblicata il
23.2.2023 a parziale definizione del procedimento n. 811/2018 R.G. promosso da nei confronti di e di con atto di citazione Controparte_1 Parte_2 CP_3 notificato il 18.1.2018, in punto concorrenza sleale denigratoria e confusoria e risarcimento danni;
causa rimessa in decisione all'udienza del 4.9.2025 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante principale [IN : Pt_2
“Nel merito: 1) in parziale riforma della sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 22.02.2023 e resa pubblica il 23.02.2023: a) accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità della soc. Pt_1
anche in ragione della totale autonomia/indipendenza commerciale/economica
[...] del SI. , in relazione ai presunti fatti di concorrenza sleale Controparte_4 denigratoria che si sarebbero verificati dopo il procedimento di descrizione (causa n.
4504/2011 R.G. del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa); b) accertarsi e dichiararsi che l'utilizzo da parte della soc. del Parte_1 nome a dominio “Pharmabox24.es” non costituisce atto di concorrenza sleale verso la soc. né violazione della disciplina in materia di marchi;
c) per Controparte_1
l'effetto, condannarsi la soc. a rimborsare/restituire alla soc. Controparte_1 Pt_2 le spese/i costi di pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado n.
[...]
364/2023 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa per un ammontare complessivo pari ad euro 28.060,00, come da contabile del
19.05.2023 (all. 8) oltre agli interessi legali (ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c.) maturati dalla data del pagamento al saldo effettivo. 2) Spese e competenze del doppio grado del giudizio integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria: A. Per le ragioni esposte in atti, e, nello specifico in ragione del valore/rilevanza impropriamente attribuita ai documenti considerati ai fini della decisione (tra cui, in particolare, quelli contenenti le presunte trascrizioni delle registrazioni telefoniche effettuate dalla SI.ra , anche Parte_4 in violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali) si insiste per:
1. la rimessione della causa in istruttoria;
2. l'ammissione, in ogni caso, delle circostanze di prova dedotte della soc. nella seconda memoria ex art. Parte_1
183 VI° comma c.p.c. del 08.10.2019 con i testimoni ivi indicati”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [ ]: CP_3
2 “Nel merito: 1) Nulla oppone all'accoglimento dell'appello proposto dalla soc. Pt_2
(ora s.p.a.) avverso la sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia
[...]
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 22.02.2023 e resa pubblica il
23.02.2023. 2) In via incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 364/2023, emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il
22.02.2023 e resa pubblica il 23.02.2023, dichiararsi, per tutte le ragioni dedotte in atti, l'assenza di responsabilità del SI. in relazione alla registrazione CP_3 ed all'utilizzo da parte della soc. del nome a dominio “Pharmabox24.es”, Parte_1 non essendo configurabile come atto di concorrenza sleale verso la soc. CP_1
né quale violazione della disciplina in materia di marchi. 2) Spese e competenze
[...] del doppio grado del giudizio integralmente rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto avvocato, che ha anticipato le prime e non percepito il compenso. In via istruttoria chiede siano ammesse le circostanze dedotte:
a) a prova diretta nella seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del
09.10.2019, con i testimoni ivi indicati non ammesse dal Giudice con ordinanza del
01.06.2020; b) a prova contraria nella terza memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. del 29.10.2019, con i testimoni ivi indicati. Riservata la replica”;
➢ conclusioni di parte appellata [ : Controparte_1
“Nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dall'appellante, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata. Rigettare tutte le domande ed eccezioni proposte dal SI. nella propria comparsa di costituzione con CP_3 appello incidentale, confermando nei relativi punti la Sentenza impugnata. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre spese generali e c.p.a.”
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, (società operante Controparte_1 nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di distributori automatici di prodotti farmaceutici) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società concorrente Pt_2
(ora e l'allora suo amministratore, , lamentando il
[...] Pt_1 CP_3 compimento a proprio danno da parte dei convenuti di condotte di concorrenza sleale
(denigratoria e confusoria) e di contraffazione di marchio, chiedendo, in particolare:
A) nel merito “a) accertarsi e dichiararsi che ha diffuso sul mercato notizie Parte_2 sui prodotti e sull'attività dell'attrice non corrispondenti al vero, non corrette e comunque idonee a determinarne un ingiusto discredito ex art. 2598 n. 2 c.c.; -
3 inibirsi definitivamente a la diffusione di notizie sull'attività e i prodotti Parte_2 dell'attrice, fissando a carico di ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una Parte_2 somma non inferiore a € 30.000,00 – o altra ritenuta di giustizia – per ogni violazione
o inosservanza successivamente constatata;
- accertarsi e dichiararsi che la registrazione da parte del SI. e l'utilizzo da parte di del CP_3 Parte_2 nome a dominio “pharmabox24.es”, consistente nella creazione della “redirect” verso il sito della convenuta www.pharmat24.com costituisce violazione dell'art. 22, commi
1 e 2 c.p.i., e atto di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., e ciò in ragione dei diritti di marchio e del preuso attoreo del segno “Pharmabox24”; conseguentemente disporre l'assegnazione in via definitiva del nome a dominio
“pharmabox24.es”, attualmente assegnato a , all'attrice; - accertarsi e CP_3 dichiararsi che l'utilizzo a scopo pubblicitario da parte di dell'immagine Parte_2 fotografica rappresentante il modello “Pharmapoint24” dell'attrice (di cui ai docc. 30
e 34 e meglio identificato in atti), all'interno del proprio sito internet www.pharmat24.com costituisce atto di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1, 2 e
3, c.c.; - inibirsi definitivamente a l'utilizzo a scopo pubblicitario di Parte_2 immagini riconducibili all'attrice, fissando una somma non inferiore a € 10.000,00 –
o altra ritenuta di giustizia – per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza;
- condannare e il SI. , in solido o ciascuno per Parte_2 CP_3 quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dall'attrice in conseguenza delle violazioni per cui è causa, liquidandoli seguendo i criteri e tenendo conto delle circostanze esposte nel contesto presente atto, e nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che il Tribunale riterrà di giustizia, occorrendo facendone liquidazione in una somma globale stabilita ex art. 125, co. 2, c.p.i. o 1226 c.c., in ogni caso con la rivalutazione
e gli interessi da quando dovuti fino al saldo;
- ordinare ex art. 126 c.p.i. la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza nella rivista di settore “
[...]
” e sul quotidiano a tiratura nazionale “Corriere della Sera”, stabilendo che Pt_5 ciò possa avvenire a cura di con diritto di quest'ultima di ripetizione Controparte_1 delle spese di pubblicazione dietro semplice presentazione alla convenuta delle relative fatture di spesa;
- spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”; B) in via istruttoria: “- ordinare a l'esibizione dei libri e delle scritture contabili Parte_2 attestanti le vendite dei propri distributori automatici e disporre C.T.U. contabile al fine della liquidazione del danno subìto dall'attrice”.
Nello specifico, a fondamento delle domande così proposte deduceva:
4 A) con riguardo alla lamentata concorrenza sleale denigratoria:
i) che la convenuta società concorrente operante nello stesso settore Parte_2 commerciale, nel 2011 aveva promosso contro un procedimento Controparte_1 di descrizione ex art. 129 c.p.i., avente ad oggetto il distributore automatico denominato “Pharmabox24”, prodotto da che sosteneva si Controparte_1 Pt_2 ponesse in contraffazione con un proprio titolo brevettuale;
ii) che ottenuta la descrizione con decreto inaudita altera parte, sia nel Pt_2 corso delle operazioni di descrizione svoltesi presso alcune farmacie, con il concorso del suo amministratore , sia successivamente alla conferma della misura CP_3 richiesta, tramite il proprio rivenditore, SI. , titolare della ditta Controparte_4 individuale “Zero24”, aveva posto in essere condotte di concorrenza sleale denigratoria consistenti nel divulgare notizie non veritiere circa i prodotti di etichettati come realizzati in contraffazione della privativa di CP_1 Pt_2 distorcendo fraudolentemente il contenuto e gli effetti del provvedimento di descrizione , presentato come un provvedimento giurisdizionale che conteneva un accertamento circa la sussistenza della contraffazione brevettuale, così inducendo i clienti di a recedere, e/o comunque a non coltivare i rapporti commerciali CP_1 in essere con la stessa;
iii) che instaurato il procedimento di merito, il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1789/2015, aveva accertato la parziale nullità del brevetto di ed escluso Parte_2
l'interferenza tra i prodotti di quest'ultima e quelli di la quale, nel CP_1 frattempo, aveva subito ingenti danni a causa delle illecite condotte realizzate dalla convenuta;
B) con riguardo alla lamentata contraffazione di marchio e alla concorrenza sleale confusoria: iv) che utilizzava il marchio “Pharmabox24” quantomeno dal 2011 per CP_1 contraddistinguere un proprio distributore automatico, fatto che doveva essere certamente noto alla convenuta poiché il prodotto sul quale era stata Parte_2 disposta la descrizione nel 2011 era appunto contraddistinto dal nome commerciale
“Pharmabox24”;
v) che aveva appreso che in data 25.6.2014 aveva registrato a CP_3 proprio nome il domain name www.pharmabox24.es e creato quindi un “redirect” che reindirizzava le ricerche degli utenti che si connettevano a detto dominio verso il sito web della convenuta, www.pharmat24.com;
5 vi) che si trattava, quindi, di una condotta integrante, da un lato, la contraffazione di un proprio marchio – fatto rilevante ex art. 22 c.p.i. – e dall'altro concorrenza sleale confusoria e per scorrettezza professionale;
vii) che a seguito di tali fatti aveva depositato le seguenti domande di registrazione:
- in data 10.12.2014, domanda di registrazione del marchio denominativo italiano
“Pharmabox24” per la classe 7 di Nizza, marchio registrato il 28.10.2015; - in data
4.8.2015, domanda per marchio denominativo italiano “Pharmabox24” per le classi
35 e 37; - in data 5.10.2015, domanda di registrazione del marchio spagnolo
“Pharmabox24”; - in data 21.12.2015 domanda di registrazione del marchio Europeo
“Pharmabox24”; viii) che la priorità dell'uso del marchio a proprio favore era stato CP_5 riconosciuto nell'ambito di un procedimento giudiziario spagnolo (in particolare, la società spagnola Comercial Enoc S.r.l., rivenditrice dei distributori di aveva Pt_2 proposto opposizione avverso la registrazione del marchio spagnolo, invocando l'anteriorità del marchio “Pharmabox 24”, depositato in malafede, ma il Tribunale di
, nel procedimento per rivendica del marchio radicato da aveva CP_6 CP_1 riconosciuto il diritto di di surrogarsi all'importatrice spagnola nella CP_1 titolarità del marchio spagnolo); ix) che nel sito www.pharmat24.com IN pubblicava delle fotografie che raffiguravano alcuni distributori prodotti e commercializzati da così CP_1 ponendo in essere un'ulteriore condotta di concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi.
2. Si costituiva in causa contestando in fatto e in diritto le domande Parte_2 attoree, nello specifico sostenendo:
i) con riguardo alle contestate condotte di concorrenza sleale denigratoria asseritamente verificatesi nel corso delle operazioni di descrizione, di essersi limitata a partecipare al procedimento di descrizione, come era suo diritto, senza tuttavia porre in essere alcuna condotta denigratoria. Quanto invece alle condotte asseritamente poste in essere dopo l'esecuzione della descrizione, di essere priva di legittimazione passiva, essendo l'unico responsabile di dette condotte, quand'anche dimostrate, tale , con il quale non aveva alcun rapporto di Controparte_4 Pt_2 lavoro/collaborazione coordinata e che operava in totale autonomia, non essendo nemmeno agente e/o concessionario di limitandosi a rivendere i distributori Pt_2 prodotti da apponendovi il proprio marchio “Zero24”; Pt_2
ii) con riguardo alla contestata condotta di contraffazione di marchio mediante registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es e di concorrenza sleale
6 confusoria, di operare sul mercato spagnolo sin dal 2008, e quindi prima ancora di e di avere registrato tale nome a dominio al fine di tutelare il suo CP_1 precedente nome a dominio www.pharmat24.es. mediante la registrazione di nomi a dominio similari. Ha quindi contestato che il segno Pharmabox 24 avesse acquistato, in Spagna, nel 2014, una notorietà tale da poter essere tutelato come marchio di fatto, trattandosi di segno confondibile con altri nomi simili. Ha comunque negato l'attualità del redirect, affermando che il sito era inattivo, contestando le risultanze della perizia informatica prodotta dall'attrice, che si riferiva al 15 luglio 2016, e quindi a una data anteriore di circa due anni rispetto al deposito della domanda. Ha precisato di avere sospeso il redirect dall'1.8.2016, eccependo quindi il difetto di interesse ad agire della società attrice;
iii) con riguardo alla domanda di concorrenza sleale fondata sulla presunta pubblicazione di fotografie di prodotti di che la fotografia depositata CP_1 dall'attrice rappresentava molti distributori automatici, alcuni dei quali erano di Pt_2
Ha dedotto che i distributori farmaceutici realizzati dalle due società erano comunque diversi e tale circostanza escludeva la paventata confusione,
e quindi chiedendo, sulla base di tali premesse, il rigetto delle domande attoree e comunque di essere autorizzata a chiamare in causa quale effettivo Persona_1 responsabile delle condotte denunciate.
3. Si costituiva anche il secondo convenuto ( ) sostenendo: CP_3
A) con riguardo alla contestata condotta denigratoria:
i) di non aver posto in essere nessuna condotta denigratoria in danno di che non poteva comunque ravvisarsi sulla base della sola pendenza del CP_1 procedimento di descrizione giudiziale, avviato da in totale buona fede;
Pt_2
ii) di essere estraneo rispetto a tutte le condotte poste in essere successivamente all'esecuzione della descrizione, che dovevano essere ascritte al solo;
Persona_1
B) con riguardo alla contestata registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es:
iii) di non poter essere destinatario di alcun addebito personale di responsabilità atteso che all'epoca dei fatti era un semplice dipendente di avendo cessato la Pt_2 carica di amministratore il 28 gennaio 2014, e quindi di aver agito seguendo le direttive della propria datrice di lavoro e nel suo esclusivo interesse. Risultava, per l'effetto, carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea difettando della qualifica di imprenditore e non potendosi pertanto ravvisare tra le parti alcun rapporto concorrenziale;
iv) l'infondatezza nel merito della tesi attorea, considerato:
7 a) che la registrazione del nome a dominio che aveva effettuato su richiesta di era legittima secondo le regole del registro della ccTLD “.es”, proprio perché Pt_2 non violava alcun diritto di marchio registrato, essendo quindi onere della società attrice dimostrare l'esistenza di un marchio di fatto, esteso al territorio della Spagna, che fosse di rilevanza tale da vietare la registrazione del nome a dominio da parte di
, perché il mero uso della denominazione “Pharmabox24” non ear tale da Parte_6 impedire l'altrettanto legittimo uso fatto da altri della stessa denominazione;
b) che tale dimostrazione era peraltro inverosimile, atteso che nel 2014 il nome
“Pharmabox24” non costituiva alcun marchio di fatto, perché non aveva innanzitutto le caratteristiche di novità e di distintività e dunque non aveva i requisiti richiesti per i marchi registrati. Nel 2014 esisteva una società spagnola denominata “Pharmabox
S.L.” costituita a Leon nel 2001. Inoltre, in rete si trovavano una serie di imprese e siti operanti con il nome “ , così come molto diffusa era la prassi di CP_5 associare li numero “24” alla parola “pharma”. La stessa aveva utilizzato per Pt_2 prima la denominazione “pharmat24” per contraddistinguere i propri prodotti e registrato per prima il nome a dominio “pharmat24.com” (dal 2007). CP_1 realizzando prodotti del tutto simili a quelli di ed essendosi affacciata sul Pt_2 mercato soltanto in un momento successivo, aveva dunque l'onere di scegliere per i propri prodotti una denominazione che potesse contraddistinguerli in maniera netta e che non fosse del tutto simile a quella di Pt_2
c) che affinché il presunto marchio non registrato “Pharmabox24” fosse tale da impedire la registrazione del nome a dominio “pharmabox24.es” era comunque necessario che tale segno avesse acquisito una notorietà, intesa come conoscenza effettiva del marchio da parte del pubblico dei consumatori interessati. Nel caso di specie, invece, non c'era alcuna notorietà “non meramente locale” del segno
“Pharmabox24”, tale da impedire la registrazione di un relativo nome a dominio da parte di terzi, non essendo a tal fine sufficiente la mera vendita di un singolo prodotto su tale mercato, ma servendo la conoscenza effettiva del segno da parte del pubblico dei consumatori interessati. L'attrice era quindi tenuta a dimostrare l'avvenuta, concreta produzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal segno “Pharmabox24” nel mercato spagnolo in modo continuativo e per un periodo di tempo apprezzabile prima della data di registrazione del nome a dominio, il 25.6.2014;
d) che in assenza di un marchio registrato, o almeno di un marchio non registrato diffuso e conosciuto sul mercato di riferimento, l'attrice non aveva alcuna legittima aspettativa a una tutela esclusiva del segno “Pharmabox24”, ma faceva, semmai,
8 uso di tale segno a livello locale e limitato, così come lo facevano anche tante altre imprese, ivi incluse quelle che operavano su internet. Pertanto, considerata l'assenza di un vero e proprio marchio, o almeno di una legittima aspettativa di registrazione,
e che nella registrazione dei nomi a dominio vige il principio “first come, first served”, aveva un indubbio interesse a difendere la propria registrazione del dominio Pt_2
“pharmat24.es”, e ha quindi legittimamente registrato per mezzo del suo dipendente
, a difesa del precedente nome a dominio “pharmat24.com” e di quello CP_3
”pharmat24.es”, anche il nome “pharmabox24.es”, proprio per evitare l'ulteriore diffondersi di nomi a dominio simili a quello di Pt_2
e) che anche il “quantum” del danno in ipotesi sofferto da doveva CP_1 ritenersi privo di fondamento, oltre che indimostrato, considerato: - che non poteva invocarsi la disposizione di cui all'art. 125 c.p.i., non essendo stata violata nessuna privativa industriale da parte del SI. ; - che le vendite dei prodotti CP_3 commercializzati da non erano abitualmente effettuate tramite internet, CP_1 ma i prodotti venivano semplicemente pubblicizzati e presentati online, dipendendo in realtà la vendita, stante la particolare caratteristica molto tecnica dei prodotti, dal contatto diretto e personale con il venditore;
- che il re-direct era stato disattivato da tempo e che dalla disattivazione l'unico potenziale danno sofferto da era CP_1 quello derivante dalla indisponibilità del nome a dominio in questione, che tuttavia doveva ritenersi a ben vedere irrilevante per l'attrice, considerato che la stessa limitava la sua attività pubblicitaria su Internet al sito www.pharmabox24.com, mentre dimostrava totale disinteresse per la registrazione del second level domain
“pharmabox24” nei registri degli altri ccTLD quali “.de”, “.fr” e “.uk”., concludendo, quindi, per il rigetto delle domande attoree.
4. Autorizzata l'istanza di chiamata in causa di , avanzata sia dalla Persona_1 convenuta che dalla stessa attrice questi non si Parte_2 Controparte_1 costituiva, essendo stato nelle more dichiarato fallito dal Tribunale di Torino in qualità di titolare della ditta individuale “Zero24”, in conseguenza del quale evento il processo veniva dichiarato interrotto (con ordinanza del 21.11.2018) e quindi riassunto da nei confronti del Fallimento, che non tuttavia non si CP_1 costituiva. Nel costituirsi in riassunzione, eccepiva l'incompetenza del Tribunale Pt_2 di Venezia in favore di quella del Tribunale di Torino quale foro concorsuale, in tesi competente a decidere, non solo le domande proposte contro il fallimento , Per_1 che incidevano sulla ripartizione dell'attivo, ma anche quelle nei confronti delle altre parti convenute, in ragione della connessione tra le stesse e della dedotta sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario. Nella memoria depositata ex art. 183,
9 comma 6, n. 1), dichiarava di rinunciare a qualsivoglia pretesa nei Controparte_7 confronti del , con riserva di eventualmente perseguire il fallito al suo Parte_7 rientro in bonis.
5. La causa è stata istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale offerta dalle parti nei limiti ammessi con ordinanza dell'1/3.6.2020, e quindi parzialmente decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il Tribunale, non definitivamente provvedendo, ha:
1) dichiarato inammissibili le domande proposte da Parte_8 nei confronti di;
Persona_1
2) accertato la responsabilità di per alcune delle condotte di Parte_2 concorrenza sleale denigratoria prospettate dall'attrice (in particolare, ha ritenuto sussistere la denunciata concorrenza sleale denigratoria con riguardo a fatti successivi all'esecuzione della descrizione, accertando episodi di denigrazione con riferimento alle MA LL , , CP_8 Controparte_9 CP_10
e alla FA Comunale di Cusano Milanino);
[...]
3) inibito a di porre in essere ulteriori condotte di concorrenza sleale Parte_2 denigratoria, ossia di divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed altresì di utilizzare a tal fine il provvedimento di Controparte_1 descrizione prodotto dall'attrice sub doc. 4 e 5, fissando una penale di € 5.000,00 per ogni successiva violazione;
4) accertato che e , in solido tra loro, hanno posto in Parte_2 CP_3 essere gli atti di contraffazione del marchio Pharmabox 24 e gli atti di concorrenza sleale confusoria meglio descritti in motivazione;
5) dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse di ad ottenere Controparte_1 in suo favore la reintestazione del nome a dominio www.pharmabox24.es;
6) disposto la pubblicazione del dispositivo della sentenza nel quotidiano “Il
Corriere della Sera”, per due volte a distanza di 15 giorni, e su due numeri consecutivi della rivista di settore “Tema farmacia” a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta;
7) rimesso la causa in istruttoria, disponendo C.T.U. tecnico-contabile per la quantificazione del danno.
6. Ha proposto appello deducendo, nell'ordine: Parte_2
a) quanto alla concorrenza sleale denigratoria, che la responsabilità di è Pt_2 stata ritenuta ed affermata sulla base di un'errata valutazione delle prove assunte nel giudizio – e, nello specifico, sulla base di dichiarazioni testimoniali, da un lato meramente confermative di una serie di registrazioni telefoniche illegittime siccome
10 acquisite in violazione delle disposizioni sulla tutela dei dati personali, e dall'altro comunque eccessivamente valorizzate, essendosi alle stesse attribuito un SInificato
e una portata di convincimento eccedente il reale contenuto delle propalazioni rese dai testi – e di un assunto giuridico non pertinente, né coerente con i fatti di causa,
e cioè che dovrebbe rispondere in proprio per l'attività autonomamente Parte_2 compiuta da , soggetto che non risultava però in alcun modo Controparte_4 formalmente alla stessa legato, essendone in realtà un mero cliente;
b) quanto alla contraffazione del marchio “Pharmabox24” e alla concorrenza sleale confusoria, che il Tribunale ha erroneamente valorizzato ai fini della decisione la documentazione prodotta da quantunque priva di data certa, contestata CP_1
e disconosciuta dalle parti convenute, nonché la deposizione testimoniale resa dalla SI.ra , che avrebbe dovuto invece ritenersi inattendibile in quanto Parte_4 compagna di vita e convivente del legale rappresentante della società attrice, ed ancora per aver ritenuto in capo a quest'ultima la sussistenza di un danno in re ipsa, in realtà insussistente, chiedendo, quindi, sulla base di tali ragioni, in (parziale) riforma della sentenza impugnata e previa inibitoria: “a) accertarsi e dichiararsi l'assenza di responsabilità della soc. anche in ragione della totale autonomia/indipendenza Parte_2 commerciale/economica del SI. , in relazione ai presunti fatti di Controparte_4 concorrenza sleale denigratoria che si sarebbero verificati dopo il procedimento di descrizione (causa n. 4504/2011 R.G. del Tribunale di Venezia – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa); b) accertarsi e dichiararsi che l'utilizzo da parte della soc. del nome a dominio “Pharmabox24.es” non costituisce atto di Parte_2 concorrenza sleale verso la soc. né violazione della disciplina in Controparte_1 materia di marchi”.
7. si è costituita in giudizio prendendo posizione sulle ragioni CP_1 dell'impugnazione e chiedendone il rigetto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
8. si è costituito in causa aderendo all'impugnazione proposta da CP_3
e proponendo a propria volta appello incidentale con specifico (ed CP_11 esclusivo) riguardo al punto 3 della sentenza (e cioè quella testualmente rubricata:
“Sulla violazione del marchio Pharmabox24; sulla concorrenza sleale confusoria”), assumendone l'erroneità per aver dato una lettura, e una conseguente valutazione, superficiale delle risultanze probatorie, riproponendo quindi le argomentazioni sviluppate in primo grado a supporto della richiesta di accertare e dichiarare la propria assenza di responsabilità in relazione alla registrazione e all'utilizzo da parte di CP_12
[...]
[...] del nome a dominio “Pharmabox24.es”, non essendo configurabile come atto di
[...] concorrenza sleale verso la soc. né quale violazione della disciplina Controparte_1 in materia di marchi.
9. Rinunciata da l'istanza cautelare e fissata, da ultimo, per la data del Parte_2
4.9.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra trascritti e di seguito depositato gli scritti conclusivi.
10. Con nota depositata nel proprio fascicolo telematico il 3.9.2025, la difesa dell'appellante ha dato atto che nelle more il Tribunale di Venezia ha Parte_1 definitivamente deciso la causa 811/2018 R.G. Trib. Venezia, depositando la sentenza definitiva n. 3382/2025, con la quale ha quantificato gli importi dovuti dai convenuti in favore di per i titoli di responsabilità individuati nella sentenza Controparte_1 non definitiva, e ha quindi chiesto che la trattazione del presente procedimento d'appello venga differita in vista e in funzione della sua riunione, ex art. 274 c.p.c.,
a quello (n. 1543/2025 R.G.) iscritto presso questa stessa Corte a seguito della proposizione dell'autonomo gravame dalla medesima presentato avverso la sentenza definitiva.
11. Attesa l'insussistenza delle condizioni per potersi accogliere l'istanza di differimento, trattandosi di procedimenti che si trovano in diversa fase processuale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di (ora . Parte_2 Pt_1
12. Il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto accertata la responsabilità di in relazione a una serie di condotte di Parte_2 concorrenza sleale denigratoria che sarebbero state compiute “successivamente all'esecuzione della descrizione”, e segnatamente per avere: i) supposto l'esistenza di condotte denigratorie da parte della convenuta senza averne verificato Parte_2
l'effettivo/concreto compimento (è ad esempio il caso della valorizzazione del dato dell'invio di fax, invece non confermato dai testimoni e/o dalla documentazione prodotta); ii) impropriamente richiamato ed applicato un principio giuridico (peraltro emesso con riferimento a una fattispecie diversa) senza aver preventivamene verificato l'esistenza dei relativi presupposti e condizioni di fatto;
iii) conseguentemente configurato una responsabilità esclusiva di per attività poste Pt_2 in essere da un soggetto terzo ed estraneo alla sua attività imprenditoriale, con il quale non era mai esistito alcun rapporto/relazione di diretta collaborazione
12 commerciale. Il particolare, il Tribunale ha fondato la decisione:
1. da un lato, sulla considerazione/valutazione di alcune delle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria;
2. dall'altro, sul richiamo a un principio giuridico, o, meglio, a una massima giurisprudenziale, ritenuta applicabile e valida/valevole nel caso in esame.
Entrambi i supporti argomentativi sarebbero però insufficienti a reggere la decisione.
Quanto al primo, tutte le deposizioni citate in sentenza si contraddistinguerebbero:
a) per limitarsi a dare conferma a una serie di conversazioni telefoniche precedentemente registrate da una dipendente della stessa (la Controparte_1 SI.ra ), che non potevano però essere acquisite al compendio Parte_4 probatorio di causa in quanto illegalmente eseguite, conservate e trasmesse in contrasto con le disposizioni del G.D.P.R. (Reg. UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali), ed in particolare, con gli artt. 5 e 6 sul trattamento dei dati e sulla liceità del relativo trattamento;
b) per essere state piuttosto generiche, e comunque prive di una chiara, precisa e circostanziata individuazione dell'autore e responsabile dei
(pretesi) atteggiamenti denigratori, e conseguentemente inidonee a sostenere adeguatamente la grave pronuncia adottata nei confronti di Quanto al secondo Pt_2 risulta invece trascurata, e comunque non adeguatamente valutata la circostanza che l'autore materiale dell'azione tipica denigratoria (e cioè il SI. ) non Controparte_4 agiva in nome e per conto, e/o comunque in base a ordini e/o direttive di Parte_2 che solo impropriamente (e per una evidente approssimazione linguistica) il predetto
è stato configurato/rappresentato dai testimoni come agente/promoter della prima, mentre in realtà aveva un suo ben specifico ed esclusivo interesse alla vendita dei distributori (da lui acquistati e di cui era unico proprietario) e, quindi, a promuoverne le caratteristiche rispetto a quelli della concorrenza, il che vale ad interrompere ogni nesso di causalità tra i fatti denunciati e la condotta di e Parte_2 conseguentemente ad escluderne la responsabilità. In sintesi, la corretta applicazione del principio giuridico richiamato in sentenza presuppone: a) che il terzo abbia agito nell'interesse altrui (nel caso di specie era invece titolare di un suo Controparte_4 esclusivo ed autonomo interesse); b) che sussista una relazione/un collegamento oggettivo tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, per cui il primo risulti, in qualche modo, legittimato ad agire nell'interesse del secondo (nel caso di specie mancava invece un simile rapporto tra i due soggetti – e cioè il , da un lato, e Per_1
dall'altro – che operavano in totale autonomia l'uno dall'altra, mancando, Parte_2 tra i due, anche un rapporto di mera collaborazione commerciale).
13 12.1 Per ragioni di più agevole valutazione della doglianza è opportuno riportare la statuizione impugnata.
Afferma il Tribunale in relazione alla contestata perpetrazione di atti di concorrenza sleale denigratoria da parte di successivamente al procedimento di Parte_2 descrizione: “(omissis) All'esito dell'istruttoria svolta possono invece ritenersi confermate le condotte denigratorie poste in essere successivamente all'esecuzione della descrizione. Segnatamente: - il teste , socio della Testimone_1 farmacia LL di , nel confermare il contenuto della trascrizione telefonica CP_8 prodotta da parte attrice come doc. n. 15, ha dichiarato che, nel 2013, dopo aver acquistato un distributore aveva ricevuto la visita di , il quale CP_1 Per_1 aveva millantato che il distributore della società attrice fosse copiato dal loro;
il teste ha precisato che, a sostegno di tali dichiarazioni, il promoter aveva fatto recapitare via fax presso la farmacia il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia,
e, dopo l'invio, aveva insistito affinché comprasse un distributore di ha Tes_1 Pt_2 dichiarato che il fax con il provvedimento del Tribunale gli era stato inviato dalla stessa E' quindi confermato che con la collaborazione di , Pt_2 Pt_2 Per_1 utilizzava strumentalmente il provvedimento giurisdizionale di descrizione per cercare di indurre la clientela ad interrompere i contratti con e ad acquistare CP_1 presso e che divulgava notizie fuorvianti ed inveritiere circa il contenuto Pt_2 Per_1 di detto provvedimento;
- il teste della farmacia S GI, ha Testimone_2 confermato di avere intrattenuto dei contatti con per acquistare un CP_1 prodotto che non è stato poi acquistato e ha confermato il contenuto di una conversazione telefonica (doc. n. 17), nel corso della quale riferiva alla dipendente di
SI.ra , di avere ricevuto la visita del SI. , il CP_1 Pt_4 Parte_9 quale, dopo avere riferito della pendenza di una lite tra e per Pt_2 CP_1 contraffazione, aveva fatto pervenire in farmacia una copia del provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia;
nel corso della telefonata, RT aveva dichiarato alla “sembra, da quello che si capisce, che effettivamente il Giudice Pt_4 sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche modo copiata”. Il teste ha poi riferito che, quel punto, la moglie, referente della farmacia, si è orientata per acquistare un diverso distributore, a parità di costi, per evitare il rischio di comperare un prodotto contraffatto. È quindi evidente che la scelta della FA S . è stata indotta CP_9 dalle dichiarazioni di sulla presunta contraffazione, dichiarazioni rafforzate Per_1 dalla lettura del provvedimento di descrizione, che evidentemente non aveva Per_1 contestualizzato nella sua esatta portata, poiché il teste aveva inteso che tale provvedimento contenesse un accertamento circa la dedotta contraffazione;
il fax
14 deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità, dalla stessa Pt_2 ossia dal soggetto che aveva la disponibilità del documento. I fatti sono avvenuti nel
2013, come dimostra la mail inviata da RT il 29 maggio 2013 per recedere dalle trattative (doc. n. 16 di parte attrice), e quindi a distanza di quasi due anni dall'esecuzione della descrizione, quando era pendente il giudizio di merito;
- il teste
, della farmacia Mazzoleni di Berbenno (BG) ha confermato di Testimone_3 avere intrattenuto una conversazione telefonica con la SI.ra , nella quale Pt_4 rappresentava che un rivenditore si era presentato in farmacia asserendo che i distributori di erano copiati. Il teste, seppur aiutato dal suggerimento CP_1 della SI.ra , ha confermato trattarsi di un rivenditore Del resto, può Pt_4 Pt_2 essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto;
il teste, infine, ha collocato i fatti nel 2019, in data antecedente al mese di luglio, quando la sede della farmacia si era trasferita. I fatti si sono quindi verificati quando il giudizio di merito tra le parti era già stato definito ed era invece pendente il presente giudizio. Si tratta pertanto di notizie palesemente denigratorie in quanto avvenute dopo che il giudizio di merito aveva già escluso la contraffazione tra prodotti. Tali condotte non possono essere ricondotte a , che aveva interrotto già da tempo la collaborazione con Per_1
(cfr. doc. n. 5 . Va poi chiarito che tale episodio, sopravvenuto alla Pt_2 Pt_2 proposizione della domanda, trova fondamento nel titolo azionato (reiterate condotte denigratorie), dovendosi pertanto ritenere pienamente ammissibile il capitolato dedotto da parte attrice circa tali fatti nella seconda memoria ex art 183, VI comma.,
c.p.c.; - la teste , dipendente di della cui attendibilità non v'è Pt_4 CP_1 ragione alcuna di dubitare, ha confermato di avere intrattenuto le conversazioni telefoniche con i testi di cui sopra ed ha altresì confermato il contenuto di altre conversazioni telefoniche, tra le quali assume particolare rilevanza la telefonata intercorsa con l'IN. , della farmacia Comunale di Cusano Milanino, nel Persona_2 Per_ corso della quale confermava di avere ricevuto il provvedimento di conferma della descrizione del Tribunale di Venezia, di non comprenderne a pieno il contenuto
e di avere orientato le proprie scelte imprenditoriali verso altre società concorrenti in ragione dell'esistenza di un litigio tra e al fine di non incorrere in Pt_2 CP_1 alcun rischio. Tale conversazione è avvenuta nell'ottobre 2013, come dimostra la mail Per_ di pari data, inviata dalla a subito dopo la conversazione (doc. n. 18). Pt_4
Conclusivamente, l'istruttoria svolta ha dato contezza del compimento di plurime
15 condotte denigratorie a mezzo delle quali, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione delle operazioni di descrizione, il provvedimento giurisdizionale emanato dall''intestato Tribunale veniva abusivamente utilizzato da per Pt_2 divulgare notizie false circa la natura contraffattoria dei distributori automatici commercializzati da tali condotte sono connotate da particolare gravità, CP_1 non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. Delle condotte sopra descritte deve certamente ritenersi responsabile non solo per avere effettivamente concorso nei fatti, CP_13 mediante trasmissione alle farmacie interessate del provvedimento giurisdizionale di descrizione, ma anche perché la stessa è tenuta a rispondere delle condotte poste in essere da nel suo esclusivo interesse. Ed invero, sul punto il Tribunale ritiene Per_1 di condividere l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo il quale
“Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un
"pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale” (Cass. civ. n.
18772/2019). Non vi sono invece elementi per poter ascrivere la corresponsabilità di detti fatti anche a . In ragione di quanto sin qui esposto, va inibito a CP_3 di porre in essere ulteriori condotte denigratorie, ossia di divulgare false Parte_2 notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed Controparte_1 altresì di utilizzare a tal fine i provvedimenti dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n.
5. Va inoltre fissata una penale dissuasiva che si ritiene di quantificare in euro 5.000,00 per ogni successiva violazione, tenuto conto della particolare gravità della condotta”.
16 12.2 La decisione è corretta e va confermata. Per contro, il motivo risulta infondato in relazione a tutti i profili dedotti e non può pertanto essere accolto.
In sintesi, il Tribunale ha ritenuto adeguatamente accertato, sulla base del compendio probatorio (documentale e testimoniale) acquisito agli atti, che la convenuta Pt_2
in epoca immediatamente successiva al procedimento di descrizione che era
[...] stato dalla medesima promosso contro sia (inizialmente) per il Controparte_1 tramite del proprio rivenditore (soggetto da ritenersi Controparte_4 pacificamente in stabile rapporto d'affari con quale rivenditore dei Parte_2 distributori di medicinali dalla medesima prodotti, e quindi avente con questa una stabile relazione di interessi tale da far ritenere in termini di adeguata credibilità razionale che lo stesso, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non rilevando in tale prospettiva che lo stesso potesse perseguire in tal modo anche un proprio personale interesse imprenditoriale – cosa peraltro pienamente comprensibile – non richiedendosi l'esclusività dell'interesse in capo all'imprenditore rimasto comunque avvantaggiato dalla condotta anticoncorrenziale), sia, in seguito, per il tramite di altri rivenditori/agenti rimasti ignoti, abbia posto in essere una reiterata attività di concorrenza sleale denigratoria nei confronti della propria concorrente CP_1
(con la quale all'epoca dei fatti aveva in corso il giudizio di merito secondario al riferito procedimento di descrizione), intuitivamente finalizzata a un accaparramento di clientela in danno di questa, ovvero comunque al suo sviamento, strumentalizzando opportunisticamente il contenuto del provvedimento di descrizione (di cui sola poteva disporre, essendone l'altro soggetto titolato la stessa e che provvedeva CP_1
a trasmettere alle farmacie interessate: v., in particolare, per l'evidenza del suo contenuto in parte qua la trascrizione della telefonata intercorsa tra P. per Pt_4
e il socio della farmacia LL di , doc. 14 e 15 del fasc. di primo CP_1 CP_8 grado di parte attrice), facendo credere che i prodotti della concorrente fossero stati ritenuti dall'Autorità giudiziaria in contraffazione dei propri, o comunque provocare nei farmacisti interpellati, con i quali aveva interloquito (per il tramite della propria dipendente e del proprio legale rappresentante), una disaffezione verso i CP_14 prodotti di anche a costo di subirne a propria volta un pregiudizio. La CP_1 ricostruzione del fatto, al di là di modeste – e a ben vedere non rilevanti – omissioni di ricordo in cui possano essere incorsi i testi di riferimento (sentiti a distanza di anni dai fatti e quindi comprensibilmente impossibilitati a rendere una deposizione perfettamente lineare anche in relazione ai particolari secondari, peraltro implementabile sulla base della trascrizione della pertinente conversazione telefonica,
17 costituente prova documentale pienamente utilizzabile), risulta conforme alle evidenze di causa e anche razionalmente credibile, tenuto conto della ripetizione del medesimo schema diffamatorio utilizzato dal propalatore, all'evidenza studiato e realizzato in esecuzione di un preciso disegno illecito, utilizzando in maniera strumentale un provvedimento giudiziale il cui contenuto veniva fatto intendere ai farmacisti fosse chiaramente a favore di e a sfavore di mentre in Pt_2 CP_1 realtà non aveva affatto un tale contenuto, nonché rappresentando immotivatamente il rischio di non ricevere da la necessaria assistenza post vendita. CP_1
12.3 Scendendo a un'analisi di maggior dettaglio in relazione alle doglianze sollevate dalla difesa di si osserva quanto segue. Parte_2
A) Sulla contestata violazione dei principi in materia di tutela dei dati personali.
IN assume che nel registrare le conversazioni telefoniche intrattenute CP_1 con i farmacisti contattati, nel conservare i relativi files-audio e quindi nel farne un utilizzo in sede giudiziale producendoli nel presente giudizio unitamente alle trascrizioni delle telefonate, avrebbe violato le prescrizioni del G.D.P.R. (Regolamento
UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del ConSIlio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati), ed in particolare gli artt. 5 e 6 sul trattamento dei dati e sulla liceità del relativo trattamento. Per l'effetto, dette registrazioni, in quanto violative di tali disposizioni, non avrebbero potuto essere utilizzate/considerate ai fini della decisione della causa e tale rilievo dovrebbe fare ora la Corte atteso che, trattandosi (in tesi) di disposizioni di natura cogente/imperativa, la loro violazione può essere rilevata in ogni stato e grado di giudizio, anche d'ufficio. Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto, e/o comunque deciso, sulle contestazioni sollevate da omettendo di verificare la conformità Pt_2 delle trascrizioni prodotte ai rispettivi file-audio, donde la inutilizzabilità, nullità ed inefficacia delle trascrizioni ai fini probatori.
Va in proposito anzitutto sottolineato come dette censure non siano state tempestivamente sollevate dalla difesa della convenuta, attuale appellante, nei termini ora rappresentati.
Invero, aveva prodotto già in allegato all'atto di citazione le trascrizioni CP_1 delle telefonate (sub doc. 9, 14, 15, 16, 17), riservandosi in quella sede di produrre i files audio su supporto cd-rom. In comparsa di risposta la difesa di però nulla Pt_2 aveva eccepito, né comunque controdedotto, in parte qua. Con la seconda memoria produceva due ulteriori trascrizioni di telefonate (sub doc. 39 e 40) ed il CP_1 cd rom contenente tutte le telefonate a cui aveva fatto riferimento in atti. IN
18 replicava nella terza memoria eccependo l'inutilizzabilità delle telefonate prodotte dalla controparte in difetto della formalizzazione di una specifica istanza di trascrizione a mezzo di c.t.u. (senza, quindi, contestare l'esatta corrispondenza tra le trascrizioni eseguite dalla controparte e il contenuto dei relativi files audio, di cui pure avrebbe potuto estrarre copia e sottoporre ad ascolto e verifica), ed inoltre (per quanto in termini del tutto generici) la violazione della legislazione in materia di privacy (D.L.gs n. 196/2003) nella misura in cui porrebbe un preciso limite funzionale e temporale all'acquisizione dei dati personali, sollevando, quindi, delle questioni non esattamente corrispondenti a quelle ora dedotte come motivo di impugnazione.
Si tratta in ogni caso di rilievi infondati.
Quanto al profilo della pretesa illegittimità della captazione delle conversazioni e della loro conservazione e successivo utilizzo, deve escludersi qualsiasi violazione di legge sub specie di nullità, non essendo, per contro, il concetto di utilizzabilità/inutilizzabilità pertinente al sistema delle prove nel processo civile, retto dal principio di atipicità, e comunque considerato che i files audio riproducenti un flusso di conversazioni, e le relative trascrizioni, integrano una prova documentale, il cui accesso nel processo è regolamentato dall'art. 2712 c.c. (cfr. Cass., Sez. L, n.
33809/2021, Rv. 662774 – 02: “Le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un'operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole, rispettivamente, processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del rito penale ed ignota al processo civile”).
In disparte il rilievo che le conversazioni telefoniche di cui si tratta risalgono tutte al
2013 – con la sola eccezione di quella intervenuta tra il dott. , Testimone_3 titolare della FA Mazzoleni di Berbenno (BG) e la responsabile commerciale di
( ), avvenuta il 9.9.2019 – e quindi anteriormente CP_1 Parte_4 all'entrata in vigore del citato regolamento comunitario (applicabile dal 25.5.2018), va in proposito debitamente considerato:
a) che si tratta di conversazioni telefoniche intercorse tra la società attrice (per il tramite della propria responsabile commerciale, dott.ssa , ovvero CP_14 direttamente del proprio l.r.) e una serie di farmacisti che erano, o avrebbero potuto essere, in rapporti di fornitura con la medesima società, i quali nulla hanno eccepito in merito alla violazione del proprio diritto alla privacy (peraltro ontologicamente inconfigurabile, tenuto conto che la riservatezza non opera quando è lo stesso titolare del relativo diritto a rinunciarvi, come nel caso in cui parli con altri, tanto più di un
19 argomento che la controparte gli aveva affacciato essere pertinente a un rapporto contenzioso e che le informazioni che andava chiedendo erano a tal fine strumentali), così come in relazione alle modalità di trattamento dei dati (peraltro nella specie non richiedente il consenso della parte interessata, atteso che in materia di trattamento dei dati personali, il diritto di difesa in giudizio, che prevale su quello di inviolabilità della corrispondenza, consentendo, ai sensi dell'art. 24, lett. f), del D.L.gs n. 196 del
2003, prescinde dal consenso della parte interessata, ovviamente a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo necessario al suo perseguimento, e non è neppure limitato alla pura e semplice sede processuale, ma si estende a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata formalmente instaurata: cfr. Cass. 33809/2021);
b) che il trattamento deve ritenersi comunque lecitamente operato, considerato che le registrazioni delle telefonate, la conservazione dei relativi files audio, la trascrizione delle conversazioni e la loro produzione in giudizio sono avvenuti esclusivamente a fini difensivi (fini che risultavano ben presenti ed evidenti già nel
2013, atteso che a quell'epoca, in pendenza di giudizio avente ad oggetto la nullità del brevetto di e l'interferenza tra i prodotti di questa e quelli di Pt_2 CP_1 quest'ultima era stata edotta dell'esistenza di condotte di discredito commerciale poste in essere dalla concorrente per il tramite di soggetti alla stessa Pt_2 riconducibili) e senza alcuna violazione dei canoni della correttezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del loro utilizzo (donde l'esclusione della violazione degli artt. 4 e 11 del D.L.gs 30 giugno 2003, n. 196). Il legislatore ha invero dato peculiare (e prevalente) rilevanza al diritto di agire e difendersi in giudizio e tale diritto, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l'effettiva tutela. In tal senso si è costantemente espressa la Corte di Cassazione, affermando la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell'interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest'ultimo interesse, e nella specie chiaramente lo era (cfr. Cass. 8239/2003; 10690/2008; Cass.
12285/2008; Cass. 3358/2009; Cass. 15327/2009; Cass. 8459/2020: “In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del D.L.gs n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta
20 all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse eSIenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo. In particolare, la conservazione del dato personale, se funzionale all'accesso alla giustizia, rientra nelle operazioni di trattamento ex art. 22, comma 5, del d.lgs. cit.”; Cass. 29829/2024: “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita purché sia strumentale all'esercizio del diritto di difesa, la cui esplicazione non è limitata alla sede processuale, ma si estende anche alla precostituzione di prove utilizzabili nel processo, quali che siano le modalità con cui sono stati acquisiti, stante la prevalenza del diritto di difesa, sempre ché sia esercitato nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt.
4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittima la produzione in giudizio di una corrispondenza elettronica fondamentale per sostenere la domanda di addebito della separazione, pur se acquisita qualche mese prima della pendenza del giudizio, in quanto rispettosa dei requisiti indicati agli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 ratione temporis vigenti)”).
Quanto invece alla contestata necessità che l'istruttore disponesse c.t.u. al fine di procedere alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, va ribadito quanto prima evidenziato, e cioè che i files audio e le relative trascrizioni sono stati ritualmente introdotti nel processo come documenti e quindi legittimamente utilizzati dal Collegio
a supporto della decisione, non avendo la parte convenuta sollevato alcuna pertinente e specifica contestazione in merito. Costituisce, invero, principio noto quello per cui, affinché nel giudizio civile si voglia disconoscere una registrazione, non è sufficiente una mera contestazione – non basta cioè eccepire genericamente che quella conversazione non sia mai avvenuta o che le voci registrate non corrispondano alle parti in causa (contestazione peraltro nella specie non affacciata neppure in questi indeterminati termini) – ma il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., 9526/2010; Cass. 1250/2018).
Per completezza di disamina è appena il caso di aggiungere che nel caso di specie la sentenza non ha preso in considerazione direttamente le registrazioni telefoniche, ma piuttosto la conferma in sede testimoniale del contenuto dei documenti relativi alla trascrizione di tali conversazioni (doc. 9, 14, 15, 17, 39, 40 fasc. att. cit.), che comunque, per quanto detto, conservano piena validità quali riscontri documentali della narrazione attorea.
21 In definitiva, le registrazioni telefoniche prodotte in causa da sono state CP_1 effettuate, per conto della stessa, dalla lavoratrice dipendente e responsabile commerciale, dott.ssa (campione A, docc. 9, 14, 15, 39, 40 fasc. att.), Parte_4
e dal suo legale rappresentante, SI. (campione A, doc. 17 fasc. att.) CP_2 per precostituirsi la prova del pregiudizio subito e poter così esercitare la difesa dei propri diritti pretesamente lesi dalla condotta diffamatoria e anticoncorrenziale posta in essere dalla concorrente avvalendosi di soggetti alla medesima collegati Parte_2 da rapporti di dipendenza diretta, ovvero da rapporti di collaborazione. Il mezzo di prova della registrazione telefonica era quindi pertinente alla tesi difensiva e finalizzata ad accertare giudizialmente la condotta di denigrazione commerciale posta in essere dalla concorrente. Dunque, il suo utilizzo in causa va considerato certamente lecito ex artt. 7, 22, co. 5, 24, 46-47 D.L.gs n. 196/2003 e ora dall'art. 6, lett. f), del Reg. UE n. 2016/679 e non necessario il consenso delle persone le cui dichiarazioni sono state oggetto di registrazione.
B) Sulla contestata contraddittorietà ed insufficienza delle deposizioni testimoniali valorizzate dal Tribunale.
L'appellante contesta la lettura, e la conseguente valutazione, fatta dal Tribunale con riguardo alle deposizioni rese dai testimoni , Testimone_1 Tes_2
, e . Si tratterebbe, secondo l'appellante, di
[...] Testimone_3 Parte_4 deposizioni testimoniali alle quali il Tribunale avrebbe attribuito una portata di convincimento eccedente il loro effettivo contenuto e SInificato e che non sarebbero, pertanto, state idonee, laddove correttamente intese, a sostenere adeguatamente la decisione circa la riconduzione a della condotta di illecita concorrenza Pt_2 denigratoria denunciata dall'attrice.
Le deduzioni sviluppate dall'appellante al riguardo (v. atto d'appello, pag. 10 – 15) sono infondate, e non meritano pertanto accoglimento, tanto più considerato che il loro contenuto va inteso, e implementato, tenendo conto del contenuto della corrispondente conversazione telefonica relativa al medesimo fatto oggetto della deposizione, come detto non fatta oggetto di specifica contestazione da parte convenuta-appellante e comunque confermata da ciascun teste di riferimento.
➢ Riguardo alla deposizione di , l'appellante sostiene Testimone_1 che quanto ritenuto dal Tribunale non troverebbe effettivo riscontro in quanto esposto dal testimone. Inoltre, e comunque, il teste avrebbe fatto affermazioni (in merito al coinvolgimento di frutto di un suo personale convincimento, in quanto Parte_2 prive di adeguato conforto negli atti di causa.
22 Il teste ha dichiarato: “sub 14, 15 [della seconda memoria di parte “14. CP_1
La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare (campione A, doc. 14, in particolare dal minuto 00:26 e trascrizione che le si rammostra sub. doc. 14) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , Parte_4 responsabile commerciale di il 28/06/2013. 15. Il contenuto di tale Controparte_1 registrazione telefonica è genuino e veritiero e viene da lei confermato”]: “Premetto di essere socio della FA LL sita in , titolare è mio padre, CP_8 Per_3
. Ricordo che nel 2013, quando abbiamo ristrutturato la farmacia, abbiamo
[...] acquistato da un distributore automatico di medicinali. Dopo Controparte_1
l'acquisto, ma prima che procedessimo all'installazione del distributore, si presentò in agenzia un promoter di una società concorrente, mi pare il quale millantava Pt_2 che il distributore da me acquistato fosse copiato dal loro, mi pare, e insisteva affinché acquistassi un suo distributore. Io gli dissi che non ero interessato perché ormai avevo già provveduto all'acquisto. Posso dire di avere intrattenuto anche una telefonata con [recte, ], che conosco. Non ricordo esattamente Parte_10 Pt_4 il contenuto di tutta la conversazione ma, ora che mi viene esibito il doc. n. 14, posso dire che il dialogo verteva sugli argomenti indicati nel testo. Posso confermare di avere ricevuto un provvedimento del Tribunale di Venezia, che ora non ho più, e di avere chiesto a chiarimenti su come comportarmi. Il fax mi era stato Parte_4 inviato da Lo posso dire perché il promoter che si era presentato in farmacia Pt_2 mi aveva preannunciato che mi avrebbe inviato tale fax”; sub 28, 29 della stessa memoria istruttoria [“La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare
(campione A, doc. 15, in particolare dal minuto 00:00 al minuto 05:39 e dal minuto
08:00 al minuto 08:31 e trascrizione che le si rammostra sub. doc. 15) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , responsabile Parte_4 commerciale di nel luglio 201329. Il contenuto di tale registrazione Controparte_1 telefonica è genuino e veritiero e viene da lei confermato”]: “Dopo circa 10-15 giorni dall'invio del fax si ripresentò in farmacia il promoter di cui accennavo prima, il quale insisteva nuovamente affinché acquistassi un loro distributore. Esibitomi il doc. n. 15, ricordo di avere intrattenuto una seconda conversazione telefonica con Parte_10
[ ], il cui contenuto riconosco nel testo del documento, e posso anche dire che Pt_4 il nome del promoter era ”. Per_1
Il Tribunale, come già visto, ha valutato la deposizione in questi termini: “- il teste
, socio della farmacia LL di , nel confermare Testimone_1 CP_8 il contenuto della trascrizione telefonica prodotta da parte attrice come doc. n. 15, ha dichiarato che, nel 2013, dopo aver acquistato un distributore aveva CP_1
23 ricevuto la visita di , il quale aveva millantato che il distributore della società Per_1 attrice fosse copiato da loro;
il teste ha precisato che, a sostegno di tali dichiarazioni, il promoter aveva fatto recapitare via fax presso la farmacia il provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia, e, dopo l'invio, aveva insistito affinchè Tes_1 comprasse un distributore ha dichiarato che il fax con il provvedimento del Pt_2
Tribunale gil era stato inviato dalla stessa È quindi confermato che con Pt_2 Pt_2 la collaborazione di , utilizzava strumentalmente il provvedimento Per_1 giurisdizionale di descrizione per cercare di indurre la clientela ad interrompere i contratti con e ad acquistare presso e che divulgava notizie CP_1 Pt_2 Per_1 fuorvianti e inveritiere circa il contenuto di detto provvedimento” (v. sentenza, pag.
12).
Appare evidente, dalla contestuale disamina della deposizione e del pertinente capo della motivazione, come non vi sia in realtà alcuna incompatibilità tra la prima e la corrispondente valutazione fattane dal Tribunale.
Riguardo alle pretese incongruità intrinseche alla deposizione va invece osservato:
a) l'appellante sostiene che il teste non avrebbe fatto alcun Testimone_1 riferimento a nella registrazione telefonica, ma solo in occasione della Pt_2 testimonianza in giudizio. Ora, in disparte il rilievo che la notazione è comunque irrilevante, avendo il teste fatto proprio questa affermazione avanti all'istruttore, assumendosene la responsabilità, e che il difensore di non ha in allora Pt_2 provveduto nella sede propria, e quindi in occasione della deposizione, a meglio verificarne la fondatezza e la tenuta, chiedendo al giudice di rivolgere al teste (ex art. 253, co. 1, seconda parte, c.p.c.) tutte le domande che riteneva opportune ed utili a chiarire i fatti così come esposti, sta di fatto che così non è. Nel doc. 14 di p.a., corrispondente alla prima parte della telefonata tra P. e Controparte_15 [...]
, il cui contenuto è stato confermato dal teste, si legge infatti che Controparte_16 alla domanda fatta dalla : “Ma chi è che le ha mandato questo fax?” (ovvero Pt_4 il fax contenente l'ordinanza giudiziale) il farmacista aveva risposto: “Ehm…sono quelli che si chiamano…Pharmat 24” e “Pharmat 24”, come risulta pacificamente dagli atti, è il modello di distributore automatico per prodotti farmaceutici venduto da
Dunque il dott. nella registrazione telefonica faceva proprio riferimento Pt_2 Tes_1
a (circostanza confermata poi in sede testimoniale: “il fax mi era stato inviato Pt_2 da ); Pt_2
b) è apodittica, e comunque infondata, l'affermazione dell'appellante secondo cui sarebbe “una idea personale del testimone (peraltro insolitamente sopraggiunta dopo la conversazione telefonica) che il SI. operasse in nome e per Controparte_4
24 conto della convenuta ed è per questo (errato) convincimento/assioma che sostiene che il fax gli sarebbe stato inviato proprio dalla medesima società” (v. atto d'appello, pag. 11, 2° cpv.). Come si evince in maniera sostanzialmente chiara dalla lettura congiunta delle due trascrizioni (doc. 14 e 15 cit. di p.a.), il dott. Testimone_1 non ha affatto “congetturato” circa l'identità del soggetto che si era presentato (in almeno due occasioni) presso la sua farmacia, ma ha, anzi, riferito fatti concreti, appresi per conoscenza diretta, che identificavano con certezza detto soggetto in
(concessionario esclusivo di per il Nord-ovest per il Controparte_4 Parte_2 tramite della sua D.I. “Zero24”) e lo riconducevano senza margini di incertezza alla società effettiva e reale interessata all'attività di denigrazione della Pt_2 Tes concorrente Il ste ha invero riferito alla , con dovizia di CP_1 Pt_4 particolari (essendo la telefonata intervenuta in epoca coeva ai fatti), di aver subito una pressante (ed inopportuna) condotta molesta da parte di un soggetto dallo stesso indubbiamente individuato in , che gli aveva in due occasioni Controparte_4 rappresentato che loro (in tal modo sottintendendo il coinvolgimento della ditta costruttrice, e cioè di stavano facendo di tutto per impedire l'ulteriore Pt_2 commercializzazione dei prodotti di in quanto (dichiaratamente, ma CP_1 falsamente) realizzati in violazione della privativa (che, si badi, veniva rivendicata nel giudizio di merito in quel momento pendente avanti al Tribunale di Venezia – e sarebbe quindi spettata – a e non certamente alla ditta individuale Parte_2
Zero24 del ), come reso evidente dal provvedimento emesso dal Tribunale che Per_1 il predetto, in occasione della prima “visita” si era fatto spedire dal suo capoarea
(inteso, all'evidenza, il capoarea di non potendolo essere della Zero24, ditta Pt_2 individuale direttamente riconducibile al , che quindi non aveva soggetti Per_1 sovraordinati, mentre logicamente doveva rispondere al capoarea di in quanto Pt_2 concessionario della medesima per il Nord ovest;
che la concorrente non aveva una struttura rilevante (era cioè un piccolo produttore) e non avrebbe pertanto potuto fornire un'adeguata assistenza;
che altri farmacisti avevano recentemente revocato gli ordini fatti a CP_1
c) infondata, infine, è anche la tesi secondo cui l'affermazione fatta dal D'ST
in udienza di aver ricevuto il fax contenente l'ordinanza di descrizione Tes_1 proprio da troverebbe una chiara smentita: - nel doc. 13 di che Pt_2 CP_1 reca un numero di fax non riconducibile a - in quanto riferito dalla stessa Pt_2
a pag. 35 della propria comparsa conclusionale (v. atto d'appello, pag. CP_1
11: “(omissis) È, quindi, una idea personale del testimone (peraltro insolitamente sopraggiunta dopo la conversazione telefonica) che il SI. ( ) Per_1 CP_4
25 operasse in nome e per conto della convenuta ed è per questo (errato) convincimento/assioma che sostiene che il fax gli sarebbe stato inviato proprio dalla medesima società. Tale affermazione, tuttavia, è doppiamente smentita (e, quindi, non poteva essere considerata ai fini della decisione): a) dal doc. 13 prodotto dalla soc. si tratta dalla riproduzione del fax (che riporta la copia Controparte_1 dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa) che sarebbe stato trasmesso alla farmacia “LL”, gestita dal SI.
[...]
; il numero da cui sarebbe stato inviato è un'utenza che non è Testimone_1 riconducibile alla soc. e la dicitura/scrittura apposta a mano la attribuisce Parte_2
a “Zero24”, denominazione della ditta individuale con cui operava il SI.
[...] CP_ ; b) dalla stessa la quale, a pag. 35 della comparsa CP_4 Controparte_1 conclusionale si legge “si consideri inoltre il doc. 13: trattasi della copia dell'ordinanza di conferma della descrizione giudiziale di cui al doc. 5 inviata a mezzo fax dal Per_1 alla FA LL di il 28/06/2013”.”. Va anzitutto sottolineato come la CP_8 circostanza che il numero di utenza da cui sarebbe stato inviato il fax alla farmacia
LL non sarebbe riconducibile a rappresenta un fatto che non è mai stato Pt_2 allegato, né provato, dalla convenuta appellante, né risulta comunque provato neppure nella presente fase processuale. In ogni caso, se anche il numero dell'utenza trasmittente non fosse direttamente riconducibile agli uffici di ciò sarebbe Pt_2 comunque irrilevante in quanto (e per essa il suo capoarea, o un qualsiasi altro Pt_2 soggetto dalla stessa incaricato) avrebbe ben potuto inviare il fax contenente l'ordinanza (di cui, come già detto, a parte la controparte essa sola CP_1 poteva legittimamente disporre) utilizzando un'altra utenza. La circostanza che all'inizio del processo di primo grado (il doc. 13 fasc. att. è stato depositato dall'attrice con l'atto di citazione) il procuratore di abbia scritto a mano sul CP_1 documento una propria supposizione, ovvero che tale fax sarebbe stato inviato da
Zero24, e che tale congettura sia stata ripetuta in comparsa conclusionale appare irrilevante, in quanto in contrasto con le risultanze istruttorie del presente procedimento: il teste , infatti, ha confermato in sede testimoniale che il fax Tes_1 gli era stato inviato da “il fax mi era stato inviato da Lo posso dire Pt_2 Pt_2 perché il promoter che si era presentato in farmacia mi aveva preannunciato che mi avrebbe inviato tale fax” (v. verbale d'udienza del 21.9.2021), circostanza che trova conferma nella registrazione telefonica (“Questo qui mi ha fatto chiamare dal suo capoarea dove mi ha mandato un fax con un'ordinanza del Tribunale di Venezia dove dice che la macchina è copiata…sono quelli com'è che si chiamano…Pharmat24”).
D'altra parte, è logico e ragionevole ritenere che il fax sia stato recapitato alla
26 FA LL proprio da (o comunque su istruzione di in quanto era Pt_2 Pt_2 tale società ad avere la disponibilità del provvedimento giudiziale, come correttamente rilevato dal Tribunale con riferimento alla FA S. GI (cfr. sentenza, pag. 12, ultime due righe).
➢ Riguardo alla deposizione di , l'appellante sostiene che, a ben Testimone_2 vedere, detto teste si sarebbe limitato a dichiarare di avere interloquito unicamente con il SI. senza poi metterlo in relazione con come agente, Controparte_4 Pt_2 promoter o simili. Anche in questo caso, quindi, il Tribunale, che peraltro neppure avrebbe esaminato la registrazione, avrebbe formulato delle conclusioni affrettate (“il fax deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità dalla stessa ), Pt_2 che non trovano riscontro nella relativa deposizione.
Nello specifico, l'RT, assunto come teste, rese le seguenti dichiarazioni sulle circostanze dedotte da parte attrice: “Sono un collaboratore familiare nella farmacia gestita da mia moglie. Ricordo che, non ricordo in quale anno, ho intrattenuto dei contatti con per acquistare un distributore automatico di prodotti da CP_1 farmacia. Non ho poi acquistato il prodotto. Sub 39) esibito al teste il doc. n. 17 di parte attrice il teste risponde: confermo di avere intrattenuto una telefonata dal contenuto corrispondente al testo che mi viene esibito. Potrebbe essere nel 2013 ma non ricordo esattamente. Il Giudice ritiene a questo punto superflua l'audizione della registrazione e l'assunzione del capitolo 40”.
Il Tribunale ha valorizzato la deposizione in questi termini: “il teste Testimone_2 della farmacia S GI, ha confermato di avere intrattenuto dei contatti con per acquistare un prodotto che non è stato poi acquistato ed ha CP_1 confermato il contenuto di una conversazione telefonica (doc. n. 17), nel corso della quale riferiva alla dipendente di SI.ra , di avere ricevuto la CP_1 Pt_4 visita del SI. , il quale, dopo avere riferito della pendenza di una lite Parte_9 tra e per contraffazione, aveva fatto pervenire in farmacia una Pt_2 CP_1 copia del provvedimento giurisdizionale del Tribunale di Venezia;
nel corso della telefonata, RT aveva dichiarato alla “sembra, da quello che si capisce, Pt_4 che effettivamente il Giudice sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche modo copiata”. Il teste ha poi riferito che, quel punto, la moglie, referente della farmacia, si è orientata per acquistare un diverso distributore, a parità di costi, per evitare il rischio di comperare un prodotto contraffatto. È quindi evidente che la scelta della
FA S. GI è stata indotta dalle dichiarazioni di sulla presunta Per_1 contraffazione, dichiarazioni rafforzate dalla lettura del provvedimento di descrizione, che evidentemente non aveva contestualizzato nella sua esatta portata, Per_1
27 poiché il teste aveva inteso che tale provvedimento contenesse un accertamento circa la dedotta contraffazione;
il fax deve essere stato recapitato in farmacia, con ogni probabilità, dalla stessa ossia dal soggetto che aveva la disponibilità del Pt_2 documento. I fatti sono avvenuti nel 2013, come dimostra la mail inviata da RT il 29 maggio 2013 per recedere dalle trattative (doc. n. 16 di parte attrice), e quindi
a distanza di quasi due anni dall'esecuzione della descrizione, quando era pendente il giudizio di merito”.
Ora, considerato il contenuto della deposizione, il ricordo dell'RT deve ritenersi esattamente coincidente con il contenuto della conversazione telefonica dallo stesso intrattenuta con il legale rappresentante di con riguardo alla Controparte_1 tematica di cui è causa, e cioè la reiterata condotta diffamatoria che avrebbe Pt_2 posto in essere in danno della concorrente a partire quantomeno dal CP_1
2013, ed è quindi il seguente: “F: Guardi, io ho già spiegato tutto alla SInora . Pt_4
Niente... nel senso che... diciamo oramai abbiamo rinunciato ehmmm.... Niente, è saltata fuori questa... questo lite in sospeso che c'è tra voi e questa IN pertanto, insomma, abbiamo ritenuto più prudente rivolgerci alla concorrenza, tutto lì. Cioè, non c'è granché da spiegare. La vostra macchina ci piaceva, come ci piaceva quell'altra. Più o meno quello che ci costava... diciamo le offerte erano simili, diciamo ehm... pertanto, per non saper né leggere né scrivere ed evitare di correre del rischi abbiamo scelto quegli altri, tutto lì. P: Ma dottore, le chiedo... F: Non c'è granché altro da dire. P: Ma le chiedo, ma cos'è successo? Nel senso, mi dice "sono Pt_4 tornata dalla visita dal dottore, tutto andava bene, il giorno dopo o comunque non so... il lunedì, qualche giorno dopo, mi chiama il dottore e mi dice "guarda, non... non procediamo, annulla il leasing annulla tutto quanto perché... perché c'è questa situazione Ma cosa è successo, questo mi sfugge dottore. F: "Questa situazione è che appunto siamo venuti a conoscenza di questa lite, diciamo questa questione in sospeso che c'è tra voi e la per cui... le dico io non è che voglia entrare nel Pt_2 merito della questione ehm... come ho detto alla SInora cerchi di capire anche Pt_4
i nostri punti di vista. Qui intorno, tra l'altro, diciamo nella zona, il 99% delle farmacie che han messo su i distributori li ha messi di questa vostra ditta concorrente e pertanto... semplicemente quello... tutto li, non è che non c'è le dico granchè da spiegare, ecco. P: Ho capito, ma è stato quindi un suo collega a riferirle di questo... anche qua, veramente è tutto da dimostrare, ma vabbè.... F: Ah no, per carità.
Veramente erano voci che mi erano già arrivate, diciamo... che mi erano già arrivate all'orecchio. Poi, il... come si dice... il SInor ... sicuramente lei lo conoscerà. Per_1
P. Sì. F:... ci ha fatto arrivare questa... questa copia di questa... sentenza, insomma
28 di questa cosa che... P: Ah, sentenza addirittura! Ma, dottore lei riesce gentilmente ad inviarmi una copia. F: Mah, io guardi... P: No, dottore, le chiedo... della sentenza.
Perché se mi parla di sentenza, devo sinceramente vedere anch'io. Sono
Amministratore, non posso sinceramente permettere che circoli del materiale che...
F: Eh, ma glielo chieda... glielo chiedo al SInor ... eh, lui le farà avere... la Per_1 stessa cosa che ha fatto avere a me. P: No, ma dottore ma se mi parla di sentenza, no... eh ma dottore, nel momento in cui mi dice che le ha girato una sentenza... sentenza è qualcosa di molto grave da un punto di vista, diciamo, tecnico. F: non è nè grave, nè non grave, cioè... adesso io l'ho chiamata sentenza li c'è una... una... boh, un foglio scritto dal Tribunale di Venezia. Qui leggendo si capisce che loro vi hanno fatto, diciamo in qualche maniera... vi hanno chiamato in causa per una macchina che secondo loro è copiata e che sembra, da quello che si capisce, che effettivamente il giudice sia d'accordo che sta cosa è stata in qualche maniera copiata. Dopodiché io... come dico, non vado a farmi la punta al cervello più di quello nel senso che, come le ho detto, le offerte erano più o meno uguali e quindi... a questo punto... tutto lì. P: comunque dottore, va bene, d'accordo ma... l'ultima cosa.
Quindi, fondamentalmente lei ha ricevuto questo documento e da lì ho cambiato idea.
F: Eh, insomma, diciamo che mi son fatto un ragionamento, ecco. Tutto lì. Come le ho detto, se ci fosse stato... se quelle offerte fossero state particolarmente diverse, magari ci avrei pensato ancora e avrei deciso magari di scegliere voi, se la vostra offerta fosse stata particolarmente migliore di quell'altra. Siccome più o meno le offerte si equivalevano, ho scelto di fare la strada più semplice, mi dispiace per voi eh, cioè... mì rendo conto... P: ma no, si figuri dottore F: sto solo cercando... non voglio essere né crudo né... maleducato, ecco. Voglio solo che lei capisca un attimino cioè si metta nei... nei nostri panni, ecco, tutto li... Mia moglie era un po' spaventata da questo cosa e abbiamo... come lo ho detto già prima, nella nostra zona le macchine, chi ha il distributore automatico, il 99 su 100 ce l'ha di quest'altra ditta concorrente. Come ho detto alla SInora , non volevamo fare "i più furbi del Pt_4
", ecco, lo sono di origini venete per cui (risata)... è tutto ecco non c'è grosso Pt_11 altro da dire, ecco. P: Vabbe, mi dispiace sinceramente, anche perché..... F: dispiace anche a me, guardi. Anche perché la SInora è una persona veramente squisita, Pt_4 avevamo instaurato un ottimo rapporto, tra l'altro è anche molto preparata, ci ha spiegato tutto bene e... come le dica... mi mi dispiace. L'ho già detto anche a lei, mi dispiace molto. Però come dico, mia moglie era un po' spaventata da questa questione e mi ha detto "senti, tanto più o meno siamo li, le macchine circa si equivalgano. Tanto fino a quando non l'avremo qui, non potremo mai dire se una
29 delle due è meglio dell'altra. Più o meno ci sembra che le caratteristiche tecniche sono quelle, il costo era più o meno quello, e al che bah, abbiamo preso questa scelta in quel senso. P. va bene. F: come ho detto anche alla SInora , mi dispiace Pt_12 molto perché comunque abbiamo parlato, abbiamo trattato per un certo periodo.... purtroppo, poi... è andato così. P: va bene dottore, la ringrazio. Buon lavoro intanto.
Grazie. Buonasera. F: stia bene, arrivederci. P: arrivederci, salve”).
Il contenuto delle circostanze riferite dall'RT è assolutamente chiaro, rendendo evidente, e seriamente non equivocabile, che mentre stava trattando CP_1 con la farmacia San GI la vendita di uno dei suoi distributori automatici di farmaci, ed essendo la trattativa in una fase ormai avanzata, (che, Controparte_4 si ricorda ancora una volta, all'epoca risultava essere il concessionario esclusivo di per la zona Nord ovest, circostanza questa mai positivamente smentita Pt_2 dall'appellante, ad es. indicando quale diversamente fosse detto rivenditore esclusivo, se non la Zero24) si recò presso detta farmacia e, reiterando la stessa metodica denigratoria già realizzata presso la farmacia LL, propalò false circostanze in merito al fatto che il prodotto di costituiva contraffazione CP_1 dell'analogo distributore automatico realizzato da rafforzando quindi Pt_2 nell'interlocutore detto falso convincimento consegnando la richiamata ordinanza del
Tribunale di Venezia, all'evidenza presentata come l'atto giudiziario che confermava la propria narrazione, creando in tal modo nell'interlocutore una situazione di dubbio ritenuta opportunisticamente insuperabile.
In tale prospettiva non assume alcun rilievo favorevole all'appellante la deduzione che l'RT abbia riferito dell'esistenza di “voci” dello stesso tenore in merito all'esistenza di una “lite” tra e avente ad oggetto l'attività di Pt_2 CP_1 contraffazione del brevetto della prima da parte della seconda che all'epoca sarebbero già circolate nell'ambiente delle farmacie, sicché la determinazione della farmacia
San GI di non acquistare il dispositivo di non sarebbe stata l'effetto CP_1 dell'esibizione dell'ordinanza di descrizione, quanto di un più ampio ventaglio di ragioni non riconducibili a Pt_2
Invero, in disparte il rilievo che tali “voci” non possono che essere state create e diffuse “ad arte” se non dalla stessa (e cioè dall'unico soggetto che aveva un Pt_2 reale interesse a demolire la credibilità commerciale della concorrente prima ancora che il Tribunale di Venezia si pronunciasse sul merito della vertenza iniziata con il procedimento di descrizione – fatto intervenuto solo nel 2015 con l'emanazione della sentenza n. 1789/2015 – creando un clima di sospetto attorno a in modo CP_1 da allarmare i potenziali clienti del rischio di rimanere “invischiati” in spiacevoli
30 vicende legali nel caso avessero acquistato prodotti e lasciando loro CP_1 intendere la necessità di cambiare al più presto fornitore allo scopo di assicurarsi la possibilità di proseguire senza problemi l'attività di vendita, sta di fatto che nella specie la determinazione che l'RT e la moglie (titolare della farmacia) assunsero in merito all'opportunità di “non acquistare” il distributore automatico di CP_1 fu senza dubbio l'effetto dell'iniziativa denigratoria assunta dal confortata Per_1 dall'esibizione del predetto provvedimento del Tribunale di Venezia.
➢ Riguardo alla deposizione del dr. , l'appellante sostiene che Testimone_3 quanto dallo stesso riferito non sarebbe a ben vedere credibile – in ragione: 1 del suggestivo suggerimento avanzato dall'interlocutrice nel corso della CP_14 relativa conversazione telefonica, come emerge dalla lettura della trascrizione (doc.
40 di;
2 dell'invio al testimone da parte del difensore di parte Controparte_1 attrice del documento che avrebbe dovuto confermare all'udienza del 23.2.2021; 3 del fatto che l'audio della conversazione non fu fatto ascoltare al teste prima di confermarlo e che comunque il teste non ha mai chiaramente menzionato la società
(“non mi ricordo neanche il nome … l'ho visto solo … solo una volta”, Parte_2 mentre la conferma del nome suggerito dalla SI.ra è stata solo dubitativa: Pt_4
“mi sembra sia quella”) – con la conseguenza che il convincimento trattone dal
Tribunale sarebbe fallace.
Ora, il teste si è così espresso: “Sentito sui capitoli ammessi di parte attrice così risponde: “Mia moglie ed io siamo titolari di una farmacia sita a Verbenno (BG).
Premetto di avere intrattenuto dei contatti con qualche anno fa. Abbiamo CP_1 conosciuto la società in occasione di una fiera di settore e poi abbiamo intrattenuto delle trattative per l'acquisto di un distributore, ricordo di un incontro presso la nostra farmacia”. Cap 54) [“La registrazione telefonica che le viene fatta ascoltare
(campione A, doc.40, in particolare dal minuto 07:02 al minuto 10:45 e trascrizione che le si mostra sub. doc.40) ha ad oggetto una conversazione telefonica avvenuta tra Lei e la SI.ra , responsabile commerciale di il Parte_4 Controparte_1
09/09/2019”]. Esibito al teste il doc. n. 40 il teste risponde: “Posso dire di avere avuto modo di vedere il documento, che riconosco, perché ho preso contatti con lo studio legale di parte attrice quando mi è arrivata l'intimazione a testimoniare, chiedendo dei chiarimenti, essendo passati molti anni. Ho chiesto di ricevere il testo del documento che avrei dovuto confermare e mi è stato trasmesso via mail.
Confermo di avere ricevuto esclusivamente il doc. n. 40 che oggi mi viene esibito.
Ricordo quindi di avere intrattenuto con un referente di non ricordo CP_1 esattamente con chi, una telefonata dal contenuto equivalente al testo del documento
31 che mi viene oggi mostrato. Mi pare che la telefonata sia avvenuta prima del trasferimento della mia farmacia ad altra sede, era quindi in data antecedente al luglio 2019. Ricordo che quando ho ricevuto la telefonata ero ancora nella sede precedente. Era comunque l'anno 2019”.
Il contenuto della trascrizione confermata dal teste è invece il seguente: “P: Dottore, le rubo ancora un secondo... ehm... per un dettaglio, nel senso che sono rimasta un po' così... angosciata, mi passi il termine, dal fatto che IC mi riferiva che un nostro, presumo, concorrente le avrebbe detto che la nostra macchina è copiata. M: sì, è vero. E' vero, vero, vero. Che c'è una causa legale di mezzo... mi può dare un minuto e arrivo subito. P: Come no. M: servo un cliente. P: Come no. M: Servo un cliente, se mi dà un secondo arrivo subito. Ok. P: Certo, assolutamente. M: eccoci qua. P: eccomi, dottore. Ehm... allora, cioè mi conferma che è vero che le hanno detto che... M: mi hanno detto, non mi ricordo i dettagli, però sì mi hanno detto che... insomma... c'era... insomma... questo fatto di non esserci la spirale, quindi, diciamo questa modalità di... con cui i prodotti venivano dispensati erano stati... erano stati copiati. Poi, cosa ci sia di vero... P: no, no. Ci tengo a precisare che questa cosa che le è stata detta è assolutamente falsa. Lo screditare il concorrente con questa modalità non è cosa che mi piace, però ecco... tengo a precisare questo. Poi magari entreremo nel merito... io quello che le volevo chiedere, dottore, è... ma è stato un rivenditore locale a riferirle questo? Si ricorda chi? quello non me lo ricordo proprio
Non mi ricordo neanche il nome onestamente, ehm... devo fare un po' mente locale... ma non me lo ricordo. Onestamente no, l'ho visto solo...solo una volta, devo andare
a rivedere, ho qualche bigliettino, sicuramente ho qualcosa in giro anche di quello... ma con il trasloco di mezzo, veramente devo andare a risalire a carte in giro e non... la persona onestamente... P: dottore, se le dico... sparo due nomi che mi vengono così in mente... IN... M: eh, mi sembra, mi sembra, mi sembra. Mi sembra sia quella, sì. Mi sembra proprio quella, sì. Se non sbaglio è proprio quella. P: Ok. M: Sì, mi sembra proprio quella. P: Va bene, magari le chiederò la gentilezza di approfondire perché vorrei chiaramente cercare di capire chi mette in circolazione queste... M: ho capito, ho capito, va bene P:... queste informazioni”.
Il Tribunale a propria volta ha valutato la deposizione nei seguenti termini: “- il teste
, della farmacia di Berbenno (BG) ha confermato di Testimone_3 CP_10 avere intrattenuto una conversazione telefonica con la SI.ra , nella quale Pt_4 rappresentava che un rivenditore si era presentato in farmacia asserendo che i distributori di erano copiati. Il teste, seppur aiutato dal suggerimento CP_1 della SI.ra , ha confermato trattarsi di un rivenditore Del resto, può Pt_4 Pt_2
32 essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto;
il teste, in fine, ha collocato i fatti nel 2019, in data antecedente al mese di luglio, quando la sede della farmacia si era trasferita. I fatti si sono quindi verificati dunque quando il giudizio di merito tra le parti era già stato definito ed era invece pendente il presente giudizio.
Si tratta pertanto di notizie palesemente denigratorie, in quanto avvenute dopo che il giudizio di merito aveva già escluso la contraffazione tra prodotti. Tali condotte non possono essere ricondotte a , che aveva interrotto già da tempo la Per_1 collaborazione con (cfr. doc. n 5 . Va poi chiarito che tale episodio, Pt_2 Pt_2 sopravvenuto alla proposizione della domanda, trova fondamento nel titolo azionato
(reiterate condotte denigratorie), dovendosi pertanto ritenere pienamente ammissibile il capitolato dedotto da parte attrice circa tali fatti nella seconda memoria ex art 183, VI comma., c.p.c.”.
Ciò posto va escluso qualsiasi profilo di invalidità della deposizione, tenuto conto che non si tratta di una prova acquisita in violazione di un divieto e che comunque il difensore di nulla ha eccepito alla chiusura della prova. Pt_2
Quanto alla pretesa mancanza di genuinità della risposta che il dott. Tes_3 aveva dato alla nella telefonata il cui contenuto è stato dallo stesso Pt_4 confermato in sede di esame testimoniale, il Tribunale ha esaustivamente spiegato perché ciò non ne avrebbe in concreto condizionato la risposta, rendendola “non apprezzabile” e non “credibile”, ma l'appellante non ha svolto al riguardo una puntuale critica di tale ragione decisoria, limitandosi “a dubitare della genuinità e dell'attendibilità della testimonianza”, formula chiaramente a-specifica e inidonea a superare la richiamata motivazione per cui “può essere comprensibile che, al momento della telefonata, il testimone non ricordasse esattamente la società dalla quale proveniva il soggetto che ha riferito informazioni inveritiere e che se lo sia ricordato solo nel corso della discussione, nell'ambito della quale stava anche servendo un cliente e quindi era distratto”, donde l'inammissibilità della censura, peraltro infondata, considerato che la conferma del nome suggerito dalla nel Pt_4 corso della telefonata non è stata solo dubitativa. Invero, il climax mnemonico ascendente del dott. è stato evidente e SInificativo: “Eh, mi sembra, mi Tes_3 sembra, mi sembra. Mi sembra sia quella, sì. Mi sembra proprio quella, sì. Se non sbaglio è proprio quella” (ovvero IN) per poi concludere dicendo “Sì, mi sembra proprio quella”. Nessun incalzamento da parte della dott.ssa , ma una Pt_4
33 semplice domanda a cui è seguita una risposta affermativa sempre più decisa da parte del farmacista. D'altra parte, fa parte del normale meccanismo mnemonico umano avere difficoltà, dopo un lasso di tempo considerevole, a ricordare con immediatezza il nome di un soggetto e tuttavia, una volta che l'interlocutore nomina il soggetto, riconoscerlo come nominativo corretto.
Da ultimo, non si ritiene di ravvisare alcun vizio, né alcun condizionamento incidente sulla credibilità del teste, nel fatto che il dott. , prima dell'udienza in cui Tes_3 avrebbe dovuto deporre, sia stato contattato dal legale di e che abbia CP_1 ricevuto da questi la trascrizione della conversazione di riferimento, di cui, si badi, era stato parte interlocutrice, e non costituiva, quindi, un documento ignoto.
Ai sensi dell'art. 55 del Codice Deontologico Forense, “l'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”, ma nella specie di tali forzature o suggestioni non vi è allegazione, né comunque prova.
➢ Riguardo, infine, alla deposizione della dott.ssa , responsabile Parte_4 commerciale di l'appellante si è limitata ad insinuare il dubbio che Controparte_1 questa, pur normativamente capace di testimoniare, abbia reso dichiarazioni compiacenti per il solo fatto di essere, oltre che impiegata commerciale di la compagna del legale rappresentante di detta società e l'autrice della CP_1 maggior parte delle telefonate sulle quali i testimoni di riferimento sono stati chiamati a deporre.
Si tratta di rilievi all'evidenza di per sé “deboli” e privi di qualsiasi reale incidenza sul contenuto della deposizione dalla medesima resa in sede testimoniale, neanche in minima parte fatta oggetto di censura da parte appellante.
Oltre che inammissibile per difetto di specificità, la censura lo è anche per la novità della questione dedotta. Invero, solo in questa sede di gravame ha eccepito Pt_2 che la teste sarebbe la compagna convivente del legale rappresentante Parte_4 di , e che pertanto la deposizione dalla stessa resa CP_1 CP_2 sarebbe inattendibile.
Va inoltre rilevato che l'eccezione si basa su una produzione documentale (v. doc. 4
e 5 di parte appellante) inammissibile, in quanto tardiva (ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”) e comunque irrilevante, considerato che detti certificati non risultano pertinenti al caso in esame,
34 riportando la residenza dei SI.ri e , rispettivamente alla data del Pt_4 CP_2
20.3.2023 e del 22.3.2023, e non dunque all'epoca in cui è fu sentita la teste , Pt_4 ovvero il 23.2.2021, e quindi ben due anni prima.
Con l'ulteriore considerazione che l'appellante non ha mai eccepito alcunché in merito all'attendibilità della teste (e si ricorda che ai sensi dell'art. 252, comma 2, Pt_4
c.p.c. “le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità del testimone e questi deve fornire in proposito i chiarimenti necessari. Delle osservazioni e dei chiarimenti si fa menzione nel processo verbale prima dell'audizione del testimone”) e che la Suprema
Corte ha ribadito che il giudizio di inattendibilità del testimone è escluso da vincoli di parentela o coniugali con una delle parti processuali, non potendo l'attendibilità degli stessi essere esclusa aprioristicamente, senza altri elementi da cui il giudice possa desumere la perdita di credibilità del teste (Cass. 2295/2021).
C) Sul principio di diritto sulla base del quale il Tribunale ha fondato l'estensione a delle condotte realizzate da . Pt_2 Controparte_4
L'appellante assume come errata l'estensione a sé della responsabilità per le condotte denigratorie realizzate da in danno di in quanto Controparte_4 Controparte_1 nel caso in esame risulterebbe carente proprio la prova dell'esistenza di un rapporto tra i due soggetti funzionale al raggiungimento di un unico e identico interesse comune. In tal senso deporrebbero le seguenti circostanze: - era Controparte_4 titolare/esercente di una propria distinta ed autonoma attività imprenditoriale;
- non vi è evidenza che lo stesso fosse agente/concessionario di né che fosse Parte_2 alla medesima altrimenti legato da un rapporto contrattuale;
- provvedeva, tra l'altro, all'acquisto dei macchinari/distributori di che poi rivendeva in completa Pt_2 autonomia (apponendovi il proprio marchio) e gestendo in proprio anche tutte le fasi successive di installazione e assistenza tecnica, senza che dalle relative vendite derivasse a un qualche vantaggio/profitto economico. In tale contesto Parte_2 risulterebbe evidente che il aveva un suo ben specifico ed esclusivo interesse Per_1 alla vendita dei distributori (da lui acquistati e di cui era unico proprietario) e, quindi,
a promuoverne le caratteristiche rispetto a quelli della concorrenza e tale circostanza vale ad interrompere ogni nesso di causalità tra i fatti denunciati e la condotta di con conseguente esclusione di ogni sua possibile responsabilità. Pt_2
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Conclusivamente,
l'istruttoria svolta ha dato contezza del compimento di plurime condotte denigratorie
a mezzo delle quali, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione delle operazioni di descrizione, il provvedimento giurisdizionale emanato dall''intestato Tribunale veniva abusivamente utilizzato da per divulgare notizie false circa la natura Pt_2
35 contraffattoria dei distributori automatici commercializzati da tali CP_1 condotte sono connotate da particolare gravità, non solo perché hanno diffuso notizie tendenziose abusando di un provvedimento giurisdizionale favorevole, che tuttavia non conteneva alcun accertamento circa la dedotta contraffazione, ma anche per il fatto di essere state reiterate per lungo tempo, anche a distanza di molti anni dall'esecuzione della descrizione e addirittura dopo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di contraffazione proposta da parte attrice. Delle condotte sopra descritte deve certamente ritenersi responsabile non solo per avere Parte_2 effettivamente concorso nei fatti, mediante trasmissione alle farmacie interessate del provvedimento giurisdizionale di descrizione, ma anche perché la stessa è tenuta a rispondere delle condotte poste in essere da nel suo esclusivo interesse. Ed Per_1 invero, sul punto il Tribunale ritiene di condividere l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, secondo il quale “Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art.
2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con
l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale” (Cass. civ. n. 18772/2019). Non vi sono invece elementi per poter ascrivere la corresponsabilità di detti fatti anche a . CP_3
In ragione di quanto sin qui esposto, va inibito a di porre in essere ulteriori Parte_2 condotte denigratorie, ossia di divulgare false notizie circa la presunta natura contraffattoria dei prodotti di ed altresì di utilizzare a tal fine i Controparte_1 provvedimenti dell'intestato Tribunale prodotto da parte attrice come doc. n. 4 o come doc. n. 5” (cfr. sentenza, pag. 13/14).
Alla luce di quanto già più volte sottolineato in relazione alle evidenze di causa, la decisione è corretta e va confermata, mentre, per contro, la doglianza è infondata e va quindi respinta, dovendo confermarsi l'insegnamento posto a fondamento della sentenza impugnata secondo cui, nel caso in cui gli illeciti concorrenziali siano compiuti da un terzo interposto, il quale agisca per conto, o comunque in collegamento, con un imprenditore concorrente di quello danneggiato, che ne trae
36 vantaggio, entrambi rispondono in via solidale a titolo di concorrenza sleale, essendo necessaria e sufficiente una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo necessaria la prova di un pactum sceleris tra i due soggetti.
E' invero noto che una categoria di ipotesi di concorrenza sleale posta in essere da soggetti terzi, anche operanti al di fuori di specifiche istruzioni dell'imprenditore avvantaggiato, e tuttavia determinanti la responsabilità di quest'ultimo a titolo di concorrenza sleale, è costituita dagli atti di concorrenza sleale posti in essere da soggetti che collaborano con l'impresa in modo del tutto autonomo e che possono anche essere a loro volta imprenditori, sia pure non concorrenti del danneggiato.
Anche in questo caso la responsabilità dell'imprenditore trova la sua ragion d'essere nel vantaggio che egli riceve dall'atto sleale in danno dei suoi concorrenti (tipiche ipotesi sono gli atti dell'agente o rappresentante, o del distributore). Come affermato più volte dalla S.C., infatti, “elemento essenziale è la sussistenza di una relazione tra il terzo, autore dell'atto, e l'imprenditore avvantaggiato dell'atto stesso, tale da qualificare l'agire del terzo come diretto ad avvantaggiare consapevolmente ed esclusivamente l'imprenditore” (cfr. Cass. 9117/2012; Cass. 5375/2001).
In tale prospettiva l'imprenditore è quindi responsabile per gli atti di concorrenza sleale compiuti da terzi che, pur non operando nel quadro di un rapporto di diretta subordinazione, e/o direzione, con l'imprenditore, cooperino ad altro titolo con l'imprenditore stesso e in tale qualità realizzino l'atto di concorrenza sleale. In questi casi la responsabilità si fonda sull'art. 2598, n. 3, c.c., ai sensi del quale l'imprenditore
è responsabile per concorrenza sleale anche se si avvale indirettamente di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. La responsabilità dell'imprenditore per gli atti dei collaboratori autonomi (quali agenti o distributori) sussiste, dunque, anche nel caso in cui soggetti terzi operino al di fuori di specifiche istruzioni dell'imprenditore avvantaggiato, costituendo elemento essenziale della responsabilità indiretta dell'imprenditore la sussistenza di una relazione tra il terzo, autore dell'atto, e l'imprenditore avvantaggiato dall'atto stesso, tale da qualificare l'agire del terzo come diretto ad avvantaggiare consapevolmente l'imprenditore
(Cass. 9117/2012, Rv. 622656 – 01: “La concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non ravvisabile, pertanto, ove manchi il presupposto soggettivo del cosiddetto "rapporto di concorrenzialità", senza che, tuttavia, la configurabilità dell'illecito concorrenziale sia da escludere quando l'atto lesivo venga compiuto da un soggetto (il cosiddetto terzo
37 interposto), il quale agisca per conto di un concorrente del danneggiato, o comunque in collegamento con lo stesso, dovendo, in tal caso, ritenersi il terzo responsabile in solido con l'imprenditore che si sia giovato della sua condotta;
per contro, in mancanza di tale collegamento tra l'autore del comportamento lesivo e l'imprenditore concorrente, il terzo può essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.”; Cass. 18772/2019, Rv. 654770 – 01: “Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art.
2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore;
ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con
l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale”).
In altri termini, poiché ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imprenditore
è sufficiente che il collegamento tra terzo e imprenditore si realizzi sul piano della causalità materiale, non rileva l'esistenza di una delibazione comune riguardo al compimento dell'atto illecito e la condotta del terzo determina comunque la responsabilità della società avvantaggiata a titolo di concorrenza sleale proprio in quanto l'imprenditore riceve un vantaggio ingiusto dall'atto sleale realizzato in danno dei suoi concorrenti. Risultano, per l'effetto, insufficienti, e quindi inconducenti, le deduzioni dell'appellante secondo cui: i) occorre tenere presente che il era Per_1 titolare di una propria distinta e autonoma attività imprenditoriale;
b) non Per_1 rivestiva il ruolo di agente/concessionario di (circostanza questa peraltro Pt_2 allegata ab origine da riscontrata su base documentale e tuttavia mai CP_1 adeguatamente smentita dalla difesa di che pure poteva fornire agevolmente Pt_2 la controprova, se la circostanza non fosse stata effettivamente corrispondente al vero); iii) provvedeva all'acquisto dei distributori di per poi rivenderli in Per_1 Pt_2 autonomia.
In ogni caso, le evidenze di causa riscontrano adeguatamente l'esistenza all'epoca dei fatti di una relazione qualificata ai fini di cui si tratta tra (che peraltro Parte_2 continuò anche in seguito nella campagna denigratoria contro CP_1 avvalendosi del contributo di altri soggetti, come dimostrato dall'episodio che
38 interessò il dott. , SInificativo del fatto che l'ideazione a monte Tes_3 era riconducibile proprio a e funzionale al raggiungimento
Pt_2 Controparte_4 di un unico e identico interesse comune ( eliminava dal mercanto una pericolosa
Pt_2 concorrente, il ampliava il proprio “giro d'affari” legato ai distributori Per_1 automatici la quale peraltro ha ammesso che il nel corso degli anni
Pt_2 Per_1 aveva rivenduto ben 110 distributori automatici a marchio .
Pt_2
Convincono, in particolare, in questo senso i doc.ti 35 e 36 del fascicolo di primo grado di parte attrice, che attestano come dal 2007 al 2014 (e quindi nel periodo di riferimento dei fatti di causa) la ditta individuale Zero24 di sia Controparte_4 stata per un lungo periodo rivenditrice delle macchine denominate “Pharmat24” costruite da nonché concessionaria esclusiva per il nord-ovest del marchio Pt_2
“ . Nel sito internet di Zero24 (www.zero24.info, doc. 36 fasc. att.) nel periodo Pt_2
2012-2014 era presente il marchio “IN” e l'immagine di alcuni distributori della convenuta come il modello “Pharmat24”. Anche nel doc. 54, All. A, fasc. att.
(costituito da una pagina estratta dal sito internet hotfrog.it che pubblicizza aziende italiane) si legge che la ditta Zero24 di era concessionaria per Controparte_4
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta del marchio Pt_2
La stabile relazione tra e trova altresì riscontro nei doc.ti 5 e 6 di parte
Pt_2 Per_1 convenuta. In particolare, nel ricorso cautelare proposto nel 2016 da nei Per_1 confronti di (doc. 5 fasc. , lo stesso confermava di promuovere i propri
Pt_2 Pt_2 prodotti sul sito www.zero24.info (ossia lo stesso sito internet di cui al doc. 36) e di aver acquistato da nel periodo 2007-2014 oltre cento distributori automatici
Pt_2 per distribuirli presso le farmacie. Ancora, riferiva che si era in seguito rivolta
Pt_2 ai clienti di Zero24 proponendo un adeguamento fiscale a fronte di corrispettivo economico, proponendosi quale unica titolata per essere la produttrice del software.
Nel medesimo procedimento giudiziario riferiva di essere solito contattare una Pt_2 volta venduto il prodotto, per provvedere alla consegna del distributore presso il cliente finale mediante l'utilizzo di corrieri che si recavano presso per il ritiro Pt_2 della merce e trasportavano il distributore fino alle farmacie. Ha inoltre affermato che
“…IN …si recava sistematicamente e ripetutamente da tutti i clienti Zero24 presso
i quali quest'ultima aveva distribuito le macchine acquistate presso stessa, per Pt_2 proporre l'adeguamento fiscale a fronte di corrispettivo economico, identificandosi come la 'produttrice software' delle proprie macchine… (cfr. doc. 13) …Tale circostanza si dimostrava un chiaro intento di voler estromettere Zero24 dal rapporto con i propri clienti…Peraltro, nonostante Zero24 avesse interpellato in qualità Pt_2 di soggetto operante servizi di assistenza presso i farmacisti clienti finali e “Gestore”
39 ai sensi di legge…” (doc. 5 fasc. pag. 6, 7). L'ordinanza cautelare di cui al doc. Pt_2
6 fasc. ha confermato il collegamento precisando che “il contatto tra i clienti e Pt_2 sarebbe avvenuto limitatamente alla proposta di acquisto del software e non Pt_2 già dei macchinari, di cui tra l'altro i clienti erano a conoscenza del fatto che si trattava di produzione incidendo quindi in un ambito di proposta merceologica diverso Pt_2 da quello dei macchinari e finalizzato all'adeguamento normativo”.
Risulta, quindi, confermato che all'epoca dei fatti esisteva una stabile relazione commerciale tra il e attestata dal fatto che il primo nel corso degli anni Per_1 Pt_2 aveva acquistato un numero considerevole di macchine (oltre un centinaio) e che aveva un interesse immediato e diretto affinché il vendesse quanti più Pt_2 Per_1 distributori possibili, costituendo tali soggetti due anelli della medesima catena produttivo-commerciale (è invero ovvio che quanti più distributori avesse venduto il
, tanti più ne avrebbe venduti in quanto casa madre); ugualmente Per_1 Pt_2 evidente risulta poi il fatto che in qualità di produttore, avesse la possibilità di Pt_2 fornire ai propri collaboratori (rivenditori, concessionari, agenti) tutte le “armi” e le strategie commerciali per permettere ai propri operatori sul mercato di essere vincenti con il proprio prodotto (in questo senso le richiamate risultanze del doc. 13 del fasc. att. [trattasi della copia dell'ordinanza di conferma della descrizione giudiziale, di cui al doc. 5 fasc. att., inviata a mezzo fax alla FA LL di il 28.6.2013] e le dichiarazioni dei testi RT (doc. 17 fasc. att. e verbale CP_8
d'udienza del 23.2.2021) e (doc. 14 fasc. att. e verbale d'udienza del Tes_1
21.9.2021).
Tale relazione trova piena conferma nella vicenda in esame: invero, poiché fu Pt_2
a promuovere il ricorso cautelare contro è evidente che fu la stessa CP_1
a trasmettere tale documento al , e quindi ai farmacisti, al fine della Pt_2 Per_1 diffusione della notizia tra la clientela. Ed è parimenti intuitivo che fu sempre a Pt_2 comunicare al la circostanza che i distributori automatici di Per_1 CP_1 costituissero contraffazione dei propri prodotti (circostanza che il Tribunale ha poi accertato non sussistere), indicandogli di usare tale notizia come “leva” sul mercato per convincere i clienti ad acquistare i prodotti anziché gli omologhi di Pt_2
E d'altra parte, come avrebbe potuto il conoscere la vertenza CP_1 Per_1 riguardante il procedimento di descrizione giudiziale tra e se la Pt_2 CP_1 circostanza non gli fosse stata partecipata da e chi altri se non avrebbe Pt_2 Pt_2 potuto diffondere l'ordinanza di descrizione giudiziale e consegnarla ai farmacisti, anche tramite il , come sleale arma di vendita. L'asserito totale distacco e Per_1 assoluta autonomia operativa tra e si scontra con un dato di fatto: Pt_2 Per_1
40 l'ordinanza relativa al procedimento giudiziale promosso da contro Pt_2 CP_1 veniva utilizzata dal proprio rivenditore che con insistiti accessi presso Per_1 numerose farmacie divulgava notizie inveritiere circa il contenuto di tale provvedimento e ciò non sarebbe stato possibile se non vi fosse stato un rapporto di collaborazione commerciale tra i due soggetti.
In conclusione, poiché ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imprenditore rimasto avvantaggiato è sufficiente provare la relazione tra lo stesso e il terzo autore della condotta denigratoria e poiché tale relazione è stata adeguatamente provata in causa ed è di tutta evidenza la comunanza di interesse, ogni ulteriore approfondimento sulla presunta estraneità di alla condotta del suo rivenditore Pt_2 risulta superfluo. Come già detto, la giurisprudenza non richiede una prova diretta del “pactum sceleris”, accontentandosi che sia dimostrata la relazione di collegamento tra i due, la comunanza di interesse e l'indebito vantaggio tratto dal responsabile. Il fatto poi che tra e il ad un certo momento Parte_2 Per_1
(successivo ai fatti di causa) sia insorta una controversia, non esclude il fatto che (in precedenza) gli stessi abbiano cooperato nella commissione degli illeciti di cui è causa, avendo un interesse convergente nei confronti della concorrente CP_1
Va da ultimo sottolineato che gli episodi illeciti sono stati certamente numerosi e compiuti in un lasso di tempo prolungato, il che rende razionalmente implausibile che non fosse pienamente consapevole dell'azione denigratoria contro la Pt_2 concorrente e non l'abbia assecondata. CP_1
13. Il secondo motivo dell'appello principale denuncia l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta violazione del marchio Pharmabox24 e alla concorrenza sleale confusoria realizzata da mediante la registrazione del nome a dominio Parte_2 www.pharmabox24.es., lesiva dei diritti di sul marchio “Pharmabox24”, CP_1
e l'illecito redirect attivato sul proprio nome a dominio. Nello specifico il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire decisiva rilevanza ai documenti dell'attrice. Tali documenti, sarebbero inutilizzabili in quanto difetterebbero di data certa, non ne sarebbe stata provata la genuinità/assenza di alterazioni (in particolare per quanto riguarda le pagine web e i video), riguarderebbero fatti e circostanza che non erano noti a e non sarebbero comunque in grado di attestare una diffusione capillare Pt_2 prima del 2014 nel mercato spagnolo del distributore “Pharmabox24” di CP_1
La deposizione testimoniale resa da sarebbe inattendibile per le ragioni Parte_4 già in precedenza esposte. Non sarebbe poi stato adeguatamente valorizzato il dato che “Pharmat 24” e “Pharmabox 24” sono termini molti simili e assonanti, tra loro facilmente confondibili, circostanza che ha giustificato la scelta di effettuare la
41 registrazione di entrambi i domini (pharmat24.es e pharmabox24.es) e che il nome
“pharmabox” risulta a sua volta piuttosto generico e certamente non caratterizzante e distintivo, tanto da esser presente e diffuso in Europa con denominazioni similari e/o comunque analoghe. Parimenti trascurata risulterebbe poi la circostanza che alcun pregiudizio poteva ragionevolmente derivare a operando Controparte_1 questa nel settore di riferimento con il “più ampio” dominio www.pharmabox24.com.
Il motivo risulta inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi a ben vedere in termini critici con la motivazione della decisione assunta dal Tribunale in parte qua, ma limitandosi ad affermarne l'insufficienza, non potendo (in tesi) attribuirsi rilevanza alla documentazione prodotta dall'attrice (peraltro non specificamente enucleata tra tutta quella da quest'ultima prodotta in causa e quindi considerata e valorizzata dal Tribunale), in quanto inutilizzabile perché mancante di data certa, perché non ne sarebbe stata provata la genuinità e l'assenza di alterazioni
(in particolare per quanto riguarda le pagine web ed i video), perché riguarderebbe fatti e circostanze che non erano (né potevano) essere noti e conosciuti a Parte_2
e perché non in grado di attestare una diffusione capillare, prima del 2014, nel mercato spagnolo dei prodotti di ed in particolare del prodotto Controparte_1 denominato 24, né alla deposizione resa al riguardo dalla collaboratrice CP_5 di dott.ssa , per le ragioni già esposte riguardo alla sua CP_1 CP_14 inattendibilità conseguente al legale sentimentale con il legale rappresentante della società attrice.
Si tratta di rilievi generici, esposti in termini apodittici e privi della necessaria, specifica, connessione con la pronuncia impugnata, oltre che, comunque, irrilevanti, facendo riferimento a circostanze quali: a) la data certa (che non è necessario venisse apposta a nessuno dei documenti prodotti e valorizzati dal Tribunale, potendo la data di riferimento essere dimostrata in altro modo, come nella specie è effettivamente avvenuto attraverso la deposizione della teste ); b) l'assenza di alterazioni Pt_4
(che era semmai onere della convenuta allegare, anche con riguardo al profilo della loro concreta rilevanza ai fini di causa, e quindi provare); c) la previa conoscenza da parte di (fatto anche questo inconferente, atteso che l'appellante, per sua Pt_2 stessa ammissione, operava nello stesso mercato e risulta peraltro inverosimile, e comunque affatto smentito, che non fosse all'epoca a conoscenza della presenza nel mercato spagnolo di un'altra società italiana – appunto – concorrente CP_1 con l'offerta del distributore pharmabox24, fatto positivamente accertato dal
Tribunale con convincente motivazione). Quanto alla pretesa inidoneità della documentazione di parte attrice a provare la diffusione in Spagna del prodotto
42 Pharmabox24 di prima del 2014, si tratta ancora una volta di CP_1 un'affermazione che non è poi stata sviluppata nel corpo del motivo, non bastando certamente a tal fine l'affermazione (rimasta peraltro priva di riscontro) che Pt_2 all'epoca disponesse già di una rete commerciale ampiamente radicata e stabilizzata sul mercato spagnolo, trattandosi di un argomento diverso e non conducente, rilevando semmai, ai fini del presente giudizio, il momento di ingresso nel mercato spagnolo di prodotti recanti il segno pharmat24, fatto la cui rilevanza è stata comunque sminuita dal Tribunale con puntuale motivazione. Riguardo, infine, alla pretesa inattendibilità della teste è sufficiente rinviare a quanto già più Parte_4 sopra osservato
La disamina comparata del contenuto della sentenza in parte qua (v. § 3., pag.
14/18) e del motivo in disamina (v. atto d'appello, pag. 19/20) rende il rilievo di immediata evidenza.
Il Tribunale si è invero così pronunciato: “È altresì fondata la domanda incentrata sulla contraffazione del marchio Pharmabox24. In via preliminare, va osservato che, nonostante la condotta lamentata consista nella registrazione di un nome a dominio spagnolo, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 della L. n. 218/1995. Va poi ricordato che si applica la legge italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. UE
n. 864/2007, poiché il responsabile e il danneggiato risiedono entrambi abitualmente in Italia;
tale disposizione si applica anche alle condotte di concorrenza sleale ai sensi del rinvio operato dall'art. 6, comma 2, del medesimo Reg. UE, in forza del quale qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente si applica l'art.
4. Venendo al merito della questione, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 22 c.p.i., è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità
o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Nel caso in esame, è pacifico e documentato che, in data 25/06/2014, abbia CP_3 ottenuto la registrazione, a suo nome, del nome a dominio www.pharmabox24.es.
(cfr. doc. 20 parte attrice): tale registrazione è stata effettuata nell'interesse di Pt_2
[...
tanto che ha creato un redirect dal sito in questione al sito internet di CP_3 Pt_2
[...
www.pharmat24.com. È altresì documentato che, tra il dicembre 2014 e il 2015, ha registrato il marchio 24 in ambito nazionale, spagnolo e CP_1 CP_5 comunitario (doc. n. 22, 23, 24 e 25). L'istruttoria svolta ha poi dato contezza che il
43 segno Pharmabox 24 aveva assunto distintività ed era noto, nel mercato spagnolo, anche prima della registrazione e in particolare nel momento in cui ha registrato CP_3 il nome a dominio oggetto di contestazione. È inoltre documentato che parte attrice aveva registrato il nome a dominio www.pharmabox24.com in data anteriore alla registrazione del nome a dominio spagnolo da parte di . Segnatamente, parte CP_3 attrice ha depositato: - fatture commerciali destinate a clienti/rivenditori spagnoli, ovvero alla distributrice spagnola Comercial Enoc, risalenti al 2012, nel quale viene indicato tra i prodotti il distributore Pharmabox24 ( doc. n. 26 e 42); le fatture sono state riconosciute dalla teste;
- corrispondenza che contiene offerte di Pt_4 vendita o di acquisto di prodotti 24 rivolte o provenienti a soggetti CP_5 spagnoli, corredate da schede tecniche del prodotto, dove, oltre al nome commerciale
Pharmabox24, compare l'utilizzo del nome a dominio www.pharmabox24.com ( doc.
n. 43- 44 A e 44 B); - estratti web archive di pagine web che pubblicizzano, in data
09.07.2013, il distributore Pharmabox 24 nell'ambito di farmacie spagnole, nelle quali viene rappresentato un distributore che reca in modo evidente il segno pharmabox24
( doc. n. 45 A); - il catalogo “Olevending” del marzo 2014; tale catalogo, proveniente da un gruppo di società distributrici che operano in tutto il territorio spagnolo (pag.
5) rivolto alla clientela spagnola, pubblicizza il distributore Pharmabox 24 alla pagina
2, dedicando a tale prodotto , contraddistinto dal marchio denominativo pharmabox24 scritto in carattere maiuscolo, un'intera pagina. Il prodotto viene poi menzionato tra i prodotti di punta anche nelle pagine successive. Alle pagine 16-17 del catalogo vengono, infine, indicate le farmacie ove i distributori hanno CP_18 installato il distributore nel territorio spagnolo in data 03 marzo 2014: si CP_5 tratta di distributori sparsi in diversi territori della Spagna - alcuni estratti di video caricati dalla società attrice su youtube in data antecedente al 25.06.2014; taluni dei video prodotti sono stati riconosciuti dalla teste , la quale ha confermato che Pt_4
i video erano stati caricati su YouTube nel 2011 e 2012 e ha riconosciuto anche la propria persona all'interno delle immagini. Si tratta di video certamente indirizzati anche al mercato spagnolo, come dimostrano le didascalie scritte in spagnolo, ad es. nel doc. n. 467 A e 47 b); - il Doc. n. 48, che contiene una mail redatta nel 2012, nella quale l'importatrice spagnola trasmette a un articolo e CP_18 CP_1 anche un link riferito a un servizio televisivo che parla delle macchine Pharmabox 24, comunicandole che il prodotto ha avuto un grande esito. È stato poi anche prodotto il video pubblicitario (doc. n. 48 A) in lingua spagnola, ove un farmacista pubblicizza un distributore con marchio Pharmabox24 chiaramente visibile al secondo 00.44 del video;
- la sentenza del Tribunale di Oviedo del 10/05/2017, la quale, nell'ambito di
44 una controversia intercorsa tra e Comercial Enoc srl, ha dato atto che il CP_1 marchio Pharmabox 24 aveva trovato ingresso nel territorio spagnolo grazie alla collaborazione tra e Comercial Enoc;
ha quindi accolto la domanda di CP_1 rivendica di riconoscendo che Comercial Enoc, successivamente CP_1 divenuta distributrice di aveva registrato il marchio in malafede. Il Tribunale Pt_2 ha quindi riconosciuto che, anche nel territorio spagnolo, la diffusione del marchio
Pharmabox 24 era attribuibile a Il marchio in questione, che era stato CP_1 registrato da Comercial Enoc in data 10/09/2014, poco dopo la registrazione del nome a dominio oggetto del presente giudizio, è quindi stato reintestato a favore di
(doc. n. 50). Ritiene inoltre il Tribunale che il segno Pharmabox24 si CP_1 distingua dal segno Pharmat24, utilizzato da parte convenuta per contraddistinguere
i propri prodotti. Va innanzitutto premesso il segno pharmat24 non è un marchio registrato. Si tratta inoltre di un segno debole, poiché composto da un lemma
(pharmat24) che evoca il concetto di prodotto farmaceutico e della sua reperibilità per 24 ore. Da ciò consegue che anche lievi differenze consentono di escludere
l'interferenza tra detto segno e il segno Pharmabox24 di parte attrice, che si distingue da quello utilizzato da mediante l'introduzione dell'ulteriore parola “box”, che Pt_2 introduce il concetto di scatola-contenitore; a ciò si aggiunga che i segni utilizzati dalla convenuta sono accomunati dall'utilizzo del suffisso “mat” (“Pharmat, Shopmat,
Selfmat”), non presente nel segno di parte attrice. Fondamentale è poi rilevare che i prodotti a segno pharmat24 risultano avere trovato ingresso nel mercato spagnolo solo a far data dal 2012 e non dal 2007, nel quale risultavano venduti solo in Italia
(cfr. doc. n. 7 parte convenuta). In assenza di SInificativa documentazione in tal senso, non v'è dunque prova del fatto che il segno pharmat24 avesse assunto, nel mercato spagnolo, ampia notorietà prima dell'introduzione del marchio CP_5
24. Da quanto sin qui esposto consegue l'illiceità della condotta di la quale ha Pt_2 registrato, nel suo interesse, non solo il nome a dominio pharmat24, ma anche il nome a dominio www.pharmabox24.es, del tutto identico al segno anteriormente utilizzato da parte attrice per contraddistinguere i medesimi prodotti. Va infatti ricordato che ai fini della contraffazione di un segno altrui da parte del nome a dominio rileva l'esame del second level domain, che, nel caso in esame, è esattamente identico al segno utilizzato da per contraddistinguere uno CP_1 dei propri prodotti. Va quindi accertato che la registrazione del nome a dominio www.pharmabox24.es costituisce contraffazione del marchio Pharmabox 24 di parte attrice. Di tale condotta è chiamata a rispondere non solo la società ma Parte_2 anche , quale concorrente nell'illecito. Essendo tuttavia appurato che, in corso CP_3
45 di causa, il nome a dominio è stato reintestato in favore dell'attrice, deve dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda reintestazione del sito, come riconosciuto dalla stessa nelle conclusioni, pur dovendosi CP_1 tener conto della soccombenza virtuale di parte convenuta in punto spese di lite.
Permane invece l'interesse alla domanda risarcitoria. Va poi accertato che l'avere creato un redirect tra il nome a dominio wwww.pharmabox24.es, illecitamente registrato da nell'interesse della convenuta, e il sito www.pharmat24.com, CP_3 riconducibile alla convenuta, costituisce evidente atto di concorrenza sleale confusoria. Ed invero, l'utente che si collegava al nome a dominio www.pharnabox24.es, del tutto identico al segno distintivo utilizzato da parte attrice, veniva indirizzato al sito internet della società convenuta, concorrente, donde poteva certamente essere tratto in errore circa la provenienza dei prodotti pubblicizzati, ritenendo di acquistare prodotti della società attrice, anziché della convenuta. Si tratta di condotta connotata da evidente malafede, poiché la convenuta, in ragione delle controversie pendenti, certamente era a conoscenza del fatto che l'attrice utilizzava il segno e certamente non poteva ignorare che tale segno CP_19 fosse utilizzato anche in Spagna, sia per i rapporti intercorsi con la società spagnola che era stata, fino a poco tempo prima, distributrice di sia perché dalla CP_1 documentazione depositata, quali i cataloghi che certamente dovevano essere noti agli operatori del settore, emerge che i distributori pharmabox24 erano distribuiti anche in Spagna. La circostanza che il redirect non sia più attivo non esclude l'illiceità delle condotte tenute sino alla cessazione del reindirizzamento, che, secondo quanto emerso dall'istruttoria svolta, è rimasto attivo sino al mese di agosto 2016, per essere poi stato cancellato (cfr. teste ). La responsabilità di tali condotte va Testimone_4 ascritta solidalmente a e a : la circostanza che egli abbia agito Pt_2 CP_3 nell'interesse di non esclude una sua personale e propria responsabilità per i Pt_2 fatti illeciti per cui è causa, del quale è l'autore materiale, dovendosi peraltro rilevare che egli era non solo procuratore, ma anche socio della convenuta, e quindi portatore di un interesse proprio, coincidente con quello della società, a far sì che i prodotti di acquisissero ampia visibilità sul mercato”. Pt_2
A fronte di tale analitica (e apprezzabile) motivazione, l'appellante si è per contro limitata a rilevare: “Anche in questo caso la pronuncia ha dato decisiva rilevanza: a) alla documentazione prodotta dall'attrice; b) all'unica testimonianza assunta sul punto, resa dalla SI.ra . Per quanto riguarda i documenti va ribadita la Parte_4 loro inutilizzabilità in quanto: - mancano di data certa;
- non ne è stata provata la genuinità/l'assenza di alterazioni (in particolare per quanto riguarda le pagine web
46 ed i video); - riguardano fatti e circostanze che non erano (né potevano) essere noti
e conosciuti alla soc. - non sono in grado di attestare una diffusione Parte_2 capillare, prima del 2014, nel mercato spagnolo dei prodotti della soc. CP_1
e, in particolare, del prodotto denominato Pharmabox 24. Relativamente alla
[...] deposizione testimoniale della SI.ra valgono in primis, le Parte_4 considerazioni esposte con riferimento al precedente capo della sentenza oggetto di impugnazione, circa l'attendibilità della testimone la quale, in quanto compagna del legale rappresentante della soc. non dà alcuna garanzia di essere Controparte_1 stata obiettiva e capace di ricostruire/esporre i fatti in modo oggettivo e distaccato.
La stessa risulta, peraltro, l'artefice dei video allegati agli atti (che evidentemente aveva interesse a confermare!). Il Giudice di prime cure evidenzia, inoltre, che “i prodotti a segno pharmat24 risultano avere trovato ingresso nel mercato spagnolo solo a far data dal 2012 e non dal 2007”; in verità è documentato che la soc. Pt_2 operasse e fosse presente in Spagna già dal 2008 (dapprima con il prodotto
[...]
“Shopmat 24” e, poi, con il distributore “Pharmat 24”), quindi, molto prima che
l'attrice cominciasse a commerciare i suoi distributori. Pertanto, nel momento in cui
è stata effettuata la registrazione del dominio “pharmabox24.es” (giugno 2014) la rete commerciale della soc. era già ampiamente radicata e stabilizzata nel Parte_2 mercato spagnolo, circostanza che ha legittimato una tutela “estesa” e ad ampio raggio del suo marchio. “Pharmat 24” e “ 24” sono, infatti, termini molti CP_5 simili ed assonanti, facilmente confondibili: circostanza che ha giustificato la scelta di effettuare la registrazione di entrambi i domini (pharmat24.es ed pharmabox24.es).
Del resto, il nome “pharmabox” è piuttosto generico e certamente non caratterizzante
e distintivo, tanto da esser presente e diffuso in Europa con denominazioni similari
e/o comunque analoghe. A tutto ciò va aggiunto (circostanza non presa in considerazione dal Giudice di primo grado) che alcun pregiudizio può essere concretamente derivato alla soc. operando nel settore di Controparte_1 riferimento con il “più ampio” dominio www.pharmabox24.com”.
B) L'appello incidentale di . CP_3
14. ha proposto appello incidentale limitato alla statuizione da ultimo CP_3 esaminata (e segnatamente quella sviluppata in sentenza nel paragrafo 3., rubricato:
“Sulla violazione del marchio Pharmabox24. sulla concorrenza sleale confusoria”), nello specifico lamentandone l'erroneità per aver ritenuto che il segno pharmabox24 fosse dotato di una sua “distintività” e fosse configurabile, nel mercato spagnolo, un suo sicuro, diretto, collegamento con la soc. e i suoi prodotti ben Controparte_1 prima che lo stesso effettuasse la registrazione del nome a dominio “www.pharmabox
47 24.es”. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la circostanza non sarebbe stata compiutamente provata.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto nella sostanza gli stessi argomenti indicati dall'appellante principale ( .l.) nel suo atto di impugnazione, e quindi: Parte_13
i) mancanza di certa riferibilità temporale della documentazione prodotta dall'attrice: - le fatture e i cataloghi allegati da rispettivamente sub 42 CP_1
e sub 43 sarebbero privi di data certa e non sarebbe stata comunque fornita la prova della loro genuinità/autenticità; - i documenti n. 44A e n. 44B sarebbero mere stampe, prive di data certa;
- analogamente anche i documenti doc. n. 45 sarebbero privi di data certa;
- non sarebbe stata fornita la prova della data in cui sarebbero stati registrati i video caricati sul canale “Youtube”, né quando sarebbero avvenute le relative visualizzazioni, ovvero la loro effettiva divulgazione nel territorio spagnolo;
- il documento n. 48, prodotto in primo grado da risulterebbe una Controparte_1 stampa priva di data certa e il link ivi richiamato non sarebbe “attivo” e quindi verificabile;
ii) assenza di capacità distintiva univoca del segno pharmabox, attestata anche dalla documentazione dimessa in primo grado, il che escluderebe che possa essersi consolidata una diretta correlazione “segno (Pharmabox24)/azienda ( ”, CP_1
e ciò anche in ragione della stabile e diffusa presenza di e dei suoi prodotti, Parte_2 anche ad uso farmaceutico, nel mercato spagnolo in epoca antecedente;
iii) inattendibilità della teste a causa della sua relazione con il l.r. di Pt_4
CP_1 iv) inidoneità del redirect al sito internet di (peraltro non più attivo Parte_2 dall'1.8.2016) a costituire condotta di concorrenza sleale tale da provocare un qualche danno economico a Qualsiasi utente di media diligenza sarebbe CP_1 stato in grado di rendersi conto e di individuare, in modo trasparente e oggettivo, quale fosse la “provenienza dei prodotti pubblicizzati”. In ogni caso, posto che il sito non permetteva di effettuare acquisti on-line (né risulta che tale opzione fosse prevista/possibile sul sito di il cliente/utente del sito certamente non si CP_1 trovava nella condizione di ritenere “di acquistare prodotti della società attrice anziché della convenuta”. Difetterebbero, quindi, i presupposti per configurare un'oggettiva situazione di confusione tra i prodotti delle due aziende suscettibile di causare un danno economico-patrimoniale alla società concorrente;
v) concreta estraneità ai fatti, essendosi limitato a dare esecuzione a una richiesta della propria datrice di lavoro ( , rispetto alla quale era comunque privo di Parte_2 un proprio personale interesse.
48 Quanto ai profili di censura sub i) e iii) basta rinviare a quanto già osservato esaminando il corrispondente motivo di impugnazione di E' appena il caso di Pt_2 aggiungere: - riguardo alla censura sub i), che diversamente da quanto sostenuto in questo secondo grado, non vi è stato alcun tempestivo disconoscimento della documentazione prodotta da e poi valorizzata dal Tribunale. Con CP_1 riguardo al materiale video, questo è stato mostrato alla testimone Parte_4 all'udienza del 23.2.2021, la quale ha confermato che i video erano stati da lei personalmente scaricati dal canale YouTube, che gli stessi hanno ad oggetto il prodotto Pharmabox24 di e che erano disponibili sul web da data CP_1 antecedente al 25.6.2014; - riguardo alla censura sub iii), che nessuna doglianza di inammissibilità e inattendibilità della deposizione è mai stata ritualmente sollevata in primo grado da difesa di parte . CP_3
Quanto alla doglianza sub ii), questa è palesemente inammissibile per difetto di specificità, non articolando alcuna compiuta critica al percorso argomentativo seguito dal Tribunale sopra riportato.
Quanto alla doglianza sub iv) – per cui anche se fossero ritenute provate le circostanze relative al preuso del marchio Pharmabox24 sul mercato spagnolo da parte di andrebbe in ogni caso escluso che la redirect del nome a CP_1 dominio pharmabox24.es al sito di abbia concretamente costituito una condotta Pt_2 di concorrenza sleale tale da provocare un qualche danno economico alla parte attrice, non avendo questa fornito la prova di avere subito alcun pregiudizio in dipendenza di tale fatto – la stessa presenta concorrenti profili di inammissibilità (per evidente difetto di specificità, non facendo alcun reale riferimento al contenuto della sentenza, che pure sul punto si è SInificativamente diffusa: v. sentenza, pag. 17, seconda parte) e di infondatezza. In particolare, non trova riscontro la tesi, a questo punto apodittica, per cui il sito di aveva “un contenuto meramente Pt_2 informativo/divulgativo con riportati in modo chiaro ed esplicito i dati relativi alla tipologia/natura di articoli inseriti ed alla relativa azienda produttrice” e che quindi
“qualsiasi utente di media diligenza era in grado di rendersi conto e di individuare in modo trasparente ed oggettivo, quale fosse la 'provenienza dei prodotti pubblicizzati”. Irrilevante risulta poi l'argomento che i siti internet di e di Pt_2 non sarebbero stati dei siti di e-commerce (non permettendo, quindi di CP_1 effettuare acquisti on-line), dovendo comunque ritenersi che gli stessi fossero una
“vetrina” delle due aziende concorrenti, sicché il fatto che abbia attivato sul Pt_2 proprio sito web una redirect da un nome a dominio (spagnolo) che coincide con il
49 marchio Pharmabox24 dell'attrice è un fatto che – intuitivamente – non può non aver creato confusione sul mercato spagnolo.
Quanto, infine, alla doglianza sub v), meramente assertivo (e come tale inammissibile) e comunque infondato è l'assunto secondo cui si sarebbe limitato CP_3
a dare esecuzione a una richiesta della propria datrice di lavoro ( , non essendo
Pt_2 portatore di un interesse proprio, dato che alcun vantaggio economico poteva concretamente derivargli dalla registrazione del nome a dominio e dall'utilizzo da parte di Come è stato correttamente osservato dal Tribunale, “la circostanza
Pt_2 che egli abbia agito nell'interesse di non esclude una sua personale e propria
Pt_2 responsabilità per i fatti illeciti per cui è causa, del quale è l'autore materiale, dovendosi peraltro rilevare che egli era non solo procuratore ma anche socio della convenuta e quindi portatore di un interesse proprio, coincidente con quello della società, a far sì che i prodotti di acquisissero ampia visibilità sul mercato”. Si
Pt_2 veda, a riprova il doc. 51, All. A-B, del fascicolo di primo grado di parte attrice, avente ad oggetto le visure di e le cariche ricoperte da nel corso degli
Pt_2 CP_3 anni. Come si evince dalla visura storica, il SI. venne nominato in data CP_3
31.7.2009 conSIliere di amministrazione di e in data 14.8.2009 ne Parte_2 assunse addirittura la carica di amministratore delegato. Come si evince dalla visura ordinaria (doc. 51, all. B, fasc. att., pag. 6) alla data del 5.1.2010 era CP_3 già titolare di quote societarie (pari a euro 3.000,00 di quote nominali). A far data dal 28.1.2014 cessava dalla carica di conSIliere e amministratore delegato e veniva nominato procuratore affinché, in nome e per conto di potesse compiere una Pt_2 serie di operazioni, tra cui stipulare contratti di acquisto di beni e servizi e concludere contrati di vendita con clienti. Dal 22.5.2019 ha rivestito nuovamente la carica CP_3 di amministratore delegato ed era (quantomeno sino al 2019) titolare del 3% del capitale sociale di Parte_2
III
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico (in solido) di e di (rispettivamente appellante Parte_1 CP_3 principale e appellante incidentale) e a favore della appellata con Controparte_1 riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle fasi in cui si è concreto sviluppato il giudizio d'appello nell'ambito dello scaglione “causa di valore
50 indeterminabile di complessità media” e riconosciuto l'aumento ex art. 4, co. 2, D.M.
n. 55/2014 cit. in ragione del numero delle controparti.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale ( e dell'appellante incidentale ( ), Parte_1 CP_3 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la rispettiva impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 699/2023 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'appello principale proposto da (già ; Parte_1 Parte_2
b) rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
c) conferma, per l'effetto, la impugnata sentenza non definitiva n. 364/2023 del
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa;
d) condanna in solido gli appellanti (principale e incidentale) a rimborsare alla appellata le spese di lite del presente secondo grado, che Controparte_1 liquida, per compensi, in complessivi € 15.802,80, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
e) dà atto della sussistenza a carico della appellante principale (società Pt_1
e dell'appellante incidentale ( ) dei presupposti di cui all'art.
[...] CP_3
13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (principale e incidentale) a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di conSIlio dell'11 settembre 2025
Il ConSIliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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