Articolo 1651 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1612Articolo 1625
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9 ottobre 2010
Art. 1651. Nomina a milite 1. Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all'articolo 1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale. 2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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