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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6582/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Silvana Quaranta;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Tommaso Bozza;
Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.6.2024, il chiedeva Parte_1
condannarsi a pagare la somma di euro 122.228,48 (al Controparte_1
netto di ritenute fiscali) a titolo di recupero di maggiorazione di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e ulteriori compensi indebitamente percepiti quale segretario generale nel periodo dal
24.9.2007 al 26.9.2011.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda o in subordine ridursi la somma dovuta ad euro 57.320,56 e, in via riconvenzionale, condannarsi il ricorrente a pagare euro 71.363,32 di cui euro 5.163,20 a titolo di arretrati di retribuzione tabellare, euro 36.200,00
a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione ed euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla retribuzione di risultato, o in subordine a pagare l'eccedenza di tali somme rispetto a quelle eventualmente dovute al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla convenuta nella memoria di costituzione, di prescrizione decennale dell'avverso diritto alla ripetizione delle somme erogate a titolo di retribuzione di risultato e di compensi per incarichi aggiuntivi.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi, a tale riguardo, che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un.
2.12.2010 n. 24418), anche ove la p.a. agisca per il recupero di somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti:
cfr. Cons. Stato 20.9.2012 n. 4989 e Cons. Stato 14.10.2004 n. 6654; e ciò,
in quanto proprio la dedotta mancanza di un titolo giustificativo del pagamento esclude che tali somme possano considerarsi quali crediti di
2 lavoro, assoggettabili, come tali, alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.; il termine decennale di prescrizione decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., dalla data del pagamento asseritamente indebito che, nel caso in esame, risale, come si evince dai conteggi attorei, rispettivamente all'anno 2008 per la retribuzione di risultato e agli anni
2008, 2009 e 2010 per gli ulteriori compensi aggiuntivi, così che il termine decennale di prescrizione scadeva al più tardi, ovvero per il recupero dei crediti più recenti, il 31.12.2020.
Ebbene, tale termine è stato una prima volta tempestivamente interrotto dal ricorrente mediante richiesta stragiudiziale di messa in mora ex art. 1219
c.c. (interruttiva della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.c.), datata 12.2.2013
e ricevuta il 26.2.2013; da quest'ultima data, tuttavia, il termine decennale di prescrizione ha ripreso a decorrere ed è questa volta vanamente scaduto,
in difetto di ulteriori e tempestivi atti interruttivi, il 26.2.2023, rivelandosi così tardiva la richiesta stragiudiziale senza data, spedita il 25.5.2023 e ricevuta il 30.5.2023, ovvero oltre il decennio utile, mentre non costituisce valido atto interruttivo la richiesta stragiudiziale intermedia, anch'essa senza data, spedita il 17.2.2018 e ricevuta il 23.2.2018, in quanto avente ad oggetto esclusivo il recupero della maggiorazione della retribuzione di posizione, e non anche della retribuzione di risultato e degli ulteriori compensi aggiuntivi ora in esame.
Nulla è dovuto, pertanto, dalla convenuta a titolo di ripetizione della retribuzione di risultato e di ulteriori compensi aggiuntivi, per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
3 Nel merito, e con esclusivo riferimento alla ripetizione della maggiorazione della retribuzione di posizione, la domanda è fondata per quanto di ragione.
La detta maggiorazione è stata erogata alla convenuta in forza della c.d. clausola di galleggiamento prevista dall'art. 41 co. 5 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il quale dispone che “gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.
Ebbene, nel caso in esame tale maggiorazione non spettava, in quanto parametrata alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti di grado più elevato del Comune ricorrente, la quale è stata a sua volta indebitamente erogata in misura superiore al minimo, così come statuito in varie pronunce giudiziali, anche di legittimità, tra cui Cass. 27.5.2024 nn.
14762 e 14765 versate in atti.
Deve al riguardo evidenziarsi che, a norma dell'art. 24 co. 1 d.l.vo
30.3.2001 n. 165, “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che
il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”.
La contrattazione collettiva nazionale di comparto individua quali componenti del trattamento economico accessorio la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato: si veda, in tal senso, l'art. 33 co. 1 ccnl dirigenza regioni ed enti locali 10.4.1996, a mente del quale “la
4 struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone
delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa
speciale; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato”.
A sua volta, il successivo ccnl 23.12.1999 elenca, all'art. 26 co. 1, le risorse utilizzabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ma demanda, all'art. 4 co. 1 lett. g), alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente la definizione dei
“criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato”.
Ebbene, nel Comune di non è stato mai stipulato alcun Parte_1
contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale,
come accertato nella relazione in data 21.1.2009 prot. n. 36861, redatta del servizio ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di verifica amministrativo-contabile eseguita presso detto ente e versata in atti.
Né possono valere, quali contratti collettivi decentrati integrativi, i verbali della delegazione trattante in data 28.7.2000 e 12.2.2001, in difetto dei necessari requisiti di forma e contenuto, oltre che delle modalità procedurali stabilite dall'art. 5 ccnl 23.12.1999, trattandosi di atti meramente preliminari e propedeutici alla stipula del ccdi, in concreto,
come detto, mai avvenuta;
in ogni caso, tali accordi si riferiscono in via esclusiva agli anni dal 1998 al 2001, e pertanto a periodo irrilevante ai fini della decisione.
5 Inoltre, per gli anni 2002 e seguenti non è stato costituito, come rilevato in detta relazione, l'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in cui confluiscono le risorse individuate dall'art. 26 ccnl 23.12.1999; ancora, nel periodo che qui interessa, come segnalato nella citata relazione, non è stata effettuata la graduazione delle posizioni dirigenziali, prescritta ai fini del trattamento accessorio dall'art. 24 co.1
d.l.vo 30.3.2001 n. 165 e dall'art. 27 co. 1 ccnl 23.12.1999; infine, il nucleo di valutazione, al quale compete, a norma dell'art. 23 ccnl 10.4.1996 come sost. dall'art. 14 ccnl 23.12.1999, la verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti dai dirigenti, cui è subordinata, ex art. 29 co. 2 ccnl
23.12.1999, l'erogazione della retribuzione di risultato, ha espresso il proprio parere soltanto negli anni 2004, 2005 e 2006, come pure evidenziato nella citata relazione ispettiva.
Ebbene, le molteplici e gravi irregolarità sopra evidenziate non possono che determinare, quale inevitabile conseguenza, la spettanza ai dirigenti, nel periodo in contestazione (24.9.2007 – 26.9.2011), della retribuzione di posizione nella misura minima lorda annua per tredici mensilità
determinata dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché la non spettanza agli stessi dirigenti della retribuzione di risultato, siccome non determinata dal ccnl, neppure nei valori minimo e massimo.
Conseguentemente, neppure spetta alla convenuta la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dalla c.d. clausola di galleggiamento.
E' appena il caso di rilevare a questo punto che la giurisprudenza di legittimità ha esteso ai segretari comunali il principio, valevole per i dirigenti, secondo il quale, “ai fini della determinazione della retribuzione
6 accessoria, l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della p.a., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire
una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura
economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione
collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo”: cfr. Cass.
19.3.2024 n. 7370, Cass.
7.8.2019 n. 21166, Cass. 10.11.2016 n. 22934,
Cass. 25.9.2015 n. 19040, Cass. 25.3.2014 n. 6956.
Più in generale, deve osservarsi che, per insegnamento della S.C., “l'atto con il quale il datore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico,
stabilendone il compenso, in quanto attinente alla gestione del rapporto, ha natura privatistica e (…) qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, tenuto a conformare la propria condotta alla legge nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo (…). Si è inoltre affermato che in relazione al trattamento economico ed ai principi inderogabili fissati al
riguardo dal d.l.vo 165/2001, l'atto deliberativo non è sufficiente a
costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al dipendente,
occorrendo anche la conformità alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la p.a., a ciò tenuta in forza della
previsione di cui al richiamato art. 97 Cost., deve ripristinare la legalità
7 violata (cfr. tra le più recenti Cass. 3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass.
25108/2017, tutte richiamate da Cass. 3278/2020)”: in tal senso, cfr. Cass.
21.5.2024 n. 14142.
In ordine, poi, alla determinazione in concreto dell'indebito, può farsi riferimento ai conteggi a firma della dott.ssa allegati al Persona_1
fascicolo di parte ricorrente, ma con le due rettifiche che seguono.
In primo luogo, come rilevato dalla convenuta, una volta esclusa la maggiorazione in forza della c.d. clausola di galleggiamento, l'eccedenza indebitamente erogata deve essere parametrata non – come nei conteggi attorei – alla differenza tra la retribuzione di posizione percepita
(comprensiva della indebita maggiorazione) e quella ordinariamente prevista dal ccnl per i dirigenti, e pertanto, con riferimento all'intero periodo in contestazione, in misura di euro 169.525,63 lordi, bensì alla minore differenza tra la retribuzione di posizione percepita (comprensiva della indebita maggiorazione) e quella ordinariamente prevista dall'art. 41
co.
1-3 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, e pertanto in misura di euro 125.786,32 lordi.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che da quest'ultima somma vanno detratte non solo le ritenute fiscali (in tal senso, cfr. Cass. 23.1.2023 n.
1963), ma anche le ritenute previdenziali, trattandosi di somme a loro volta,
a norma dell'art. 19 l.
4.4.1952 n. 218, non percepite dalla convenuta, e pertanto non ripetibili nei confronti della stessa perché mai entrate nella sua sfera patrimoniale, così che la somma dovuta in restituzione, al netto di tali ritenute, ammonta ad euro 62.483,76.
8 Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a pagare al ricorrente quest'ultimo importo, sul quale sono dovuti gli interessi, decorrenti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della indebita percezione, dovendosi nel caso in esame escludere la buona fede dell'accipiens in considerazione della peculiarità del ruolo del segretario comunale, il quale, a norma dell'art. 97 co. 2 d.l.vo
18.8.2000 n. 267, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, sicché deve presumersi che la convenuta, quale soggetto preposto, in ragione del proprio ruolo, a presidio della legalità dell'operato dell'ente, dovesse essere ben consapevole della mancanza di un valido titolo di attribuzione dei compensi per cui è causa, e quindi della natura indebita degli stessi.
Per analoghe ragioni si rivela infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione dell'avverso credito con quello da lei vantato a titolo di risarcimento del danno – quale “interesse positivo” o in subordine quale “interesse negativo” – derivante da responsabilità
precontrattuale ascrivibile al ricorrente ai sensi degli artt. 1175, Pt_1
1337 e 1338 c.c. per avere esso ingenerato, con il suo comportamento scorretto, consistito nella omessa informazione alla convenuta circa i vizi delle procedure prodromiche al riconoscimento delle voci retributive per cui è causa, un legittimo affidamento circa l'entità del trattamento economico pattuito.
La convenuta invoca, a tale riguardo, la sentenza della Corte costituzionale
27.1.2023 n. 8, la quale – nel dichiarare infondata la questione di legittimità
9 costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata con riferimento alla necessità di tutela del legittimo affidamento riposto nella spettanza di prestazioni
(previdenziali o, come nel caso che ci occupa, retributive) indebitamente erogate da soggetti pubblici – ha evidenziato l'esistenza nell'ordinamento nazionale di un apparato idoneo allo scopo, essenzialmente imperniato sui doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1337 c.c.; e tuttavia, la pronuncia in esame non ha mancato di precisare che
“l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens”, della quale, però, si è già rilevata la mancanza nel caso in esame, attesa la particolare qualità professionale della convenuta.
Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale, proposta dalla convenuta per il pagamento di euro 5.163,20 per differenze sugli arretrati corrisposti a titolo di incrementi della retribuzione tabellare, di euro
36.200,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001 e di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances relativa alla retribuzione di risultato ex art. 42 ccnl cit., deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione,
ritualmente sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva a seguito di riconvenzionale, di prescrizione quinquennale degli avversi crediti.
L'eccezione è fondata.
Deve anzitutto evidenziarsi, al riguardo, che non è nella specie invocabile il disposto, invocato dalla convenuta, di cui all'art. 1242 co. 2 c.c., secondo cui “la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta
10 quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”, e ciò sia perché la convenuta, lungi dal limitarsi ad opporre i crediti ora in esame in compensazione, ne ha fatto oggetto di domanda riconvenzionale, sia perché, per insegnamento della S.C., la citata norma non opera nella ipotesi di compensazione impropria o atecnica (cfr. Cass. 25.11.2002 n. 16561 e
Cass.
3.11.1986 n. 6426), ricorrente quando, come nel presente caso, i reciproci debiti e crediti scaturiscono da un medesimo rapporto giuridico –
quale, nella specie, il rapporto di lavoro – presupponendo l'operatività delle regole sulla compensazione l'autonomia dei rapporti da cui traggono origine le contrapposte ragioni di credito delle parti.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il credito vantato dalla convenuta a titolo di differenze sugli arretrati per incrementi stipendiali introdotti dal ccnl 1.3.2011, in ragione della sua natura retributiva, è soggetto alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., decorrente dalla data di stipulazione dello stesso ccnl, o al più tardi dal mese di giugno dello stesso anno 2011, quando gli arretrati sono stati corrisposti alla convenuta in misura – asseritamente – parziale;
ebbene, il detto termine quinquennale è vanamente scaduto il 30.6.2016, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
Viceversa, i crediti vantati dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001 e alla retribuzione di risultato ex art. 42 dello stesso
11 ccnl, derivando da responsabilità contrattuale, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.: in tal senso, cfr.
Cass. 13.2.2024 n. 3990.
Ebbene, in relazione al credito vantato dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il termine di prescrizione decennale, decorrente al più tardi – trattandosi di emolumenti che, nella prospettazione della convenuta, sarebbero maturati negli anni 2007, 2008 e
2009 – dal 31.12.2009, è vanamente scaduto il 31.12.2019, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
In relazione, poi, al credito vantato dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla retribuzione di risultato ex
art. 42 ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il termine di prescrizione decennale, rispettivamente decorrente – trattandosi di emolumenti che,
nella prospettazione della convenuta, sarebbero maturati negli anni 2008,
2009 e 2010 – dal 31 dicembre di ciascuno dei detti anni, è vanamente scaduto, per l'anno 2008, il 31.12.2018, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
Quanto infine alla retribuzione di risultato relativa agli anni 2009 e 2010,
deve osservarsi che i corrispondenti atti interruttivi, ovvero la richiesta
12 stragiudiziale senza data, spedita il 25.1.2013 e ricevuta il 28.1.2013 e la richiesta stragiudiziale datata 13.1.2016, spedita il 15.1.2016 e ricevuta il
19.1.2016 (mentre nessuna richiesta contiene la nota senza data protocollata il 16.5.2016 e non risulta altresì prodotta in giudizio documentazione attestante la spedizione e la ricezione delle missive datate
23.3.2018 e 16.6.2023), benché tempestivi (poiché succedutisi di volta in volta entro il decennio utile), non si rivelano tuttavia idonei allo scopo, in quanto riferiti a crediti maturati a titolo retributivo e non risarcitorio,
avendovi la convenuta richiesto il pagamento della retribuzione di risultato e non invece il risarcimento del danno da perdita di chances, come ha fatto invece per la prima volta, e quindi tardivamente, nella memoria di costituzione in giudizio.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale deve essere disattesa per intervenuta prescrizione di tutti i crediti con la stessa azionati, e restandone così assorbito l'esame di merito.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma di euro 62.483,76
oltre interessi legali decorrenti dal giorno della indebita percezione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 5.360,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Silvana Quaranta.
13 Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
14
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6582/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 15.4.2025, promossa da
, con l'avv. Silvana Quaranta;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Tommaso Bozza;
Controparte_1
resistente
avente ad oggetto: indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 28.6.2024, il chiedeva Parte_1
condannarsi a pagare la somma di euro 122.228,48 (al Controparte_1
netto di ritenute fiscali) a titolo di recupero di maggiorazione di retribuzione di posizione, retribuzione di risultato e ulteriori compensi indebitamente percepiti quale segretario generale nel periodo dal
24.9.2007 al 26.9.2011.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda o in subordine ridursi la somma dovuta ad euro 57.320,56 e, in via riconvenzionale, condannarsi il ricorrente a pagare euro 71.363,32 di cui euro 5.163,20 a titolo di arretrati di retribuzione tabellare, euro 36.200,00
a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione ed euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla retribuzione di risultato, o in subordine a pagare l'eccedenza di tali somme rispetto a quelle eventualmente dovute al ricorrente.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, ritualmente sollevata dalla convenuta nella memoria di costituzione, di prescrizione decennale dell'avverso diritto alla ripetizione delle somme erogate a titolo di retribuzione di risultato e di compensi per incarichi aggiuntivi.
Il motivo è fondato.
Deve premettersi, a tale riguardo, che l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. Sez. Un.
2.12.2010 n. 24418), anche ove la p.a. agisca per il recupero di somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti:
cfr. Cons. Stato 20.9.2012 n. 4989 e Cons. Stato 14.10.2004 n. 6654; e ciò,
in quanto proprio la dedotta mancanza di un titolo giustificativo del pagamento esclude che tali somme possano considerarsi quali crediti di
2 lavoro, assoggettabili, come tali, alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c.; il termine decennale di prescrizione decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., dalla data del pagamento asseritamente indebito che, nel caso in esame, risale, come si evince dai conteggi attorei, rispettivamente all'anno 2008 per la retribuzione di risultato e agli anni
2008, 2009 e 2010 per gli ulteriori compensi aggiuntivi, così che il termine decennale di prescrizione scadeva al più tardi, ovvero per il recupero dei crediti più recenti, il 31.12.2020.
Ebbene, tale termine è stato una prima volta tempestivamente interrotto dal ricorrente mediante richiesta stragiudiziale di messa in mora ex art. 1219
c.c. (interruttiva della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.c.), datata 12.2.2013
e ricevuta il 26.2.2013; da quest'ultima data, tuttavia, il termine decennale di prescrizione ha ripreso a decorrere ed è questa volta vanamente scaduto,
in difetto di ulteriori e tempestivi atti interruttivi, il 26.2.2023, rivelandosi così tardiva la richiesta stragiudiziale senza data, spedita il 25.5.2023 e ricevuta il 30.5.2023, ovvero oltre il decennio utile, mentre non costituisce valido atto interruttivo la richiesta stragiudiziale intermedia, anch'essa senza data, spedita il 17.2.2018 e ricevuta il 23.2.2018, in quanto avente ad oggetto esclusivo il recupero della maggiorazione della retribuzione di posizione, e non anche della retribuzione di risultato e degli ulteriori compensi aggiuntivi ora in esame.
Nulla è dovuto, pertanto, dalla convenuta a titolo di ripetizione della retribuzione di risultato e di ulteriori compensi aggiuntivi, per intervenuta prescrizione del relativo diritto.
3 Nel merito, e con esclusivo riferimento alla ripetizione della maggiorazione della retribuzione di posizione, la domanda è fondata per quanto di ragione.
La detta maggiorazione è stata erogata alla convenuta in forza della c.d. clausola di galleggiamento prevista dall'art. 41 co. 5 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il quale dispone che “gli enti assicurano, altresì, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa”.
Ebbene, nel caso in esame tale maggiorazione non spettava, in quanto parametrata alla retribuzione di posizione percepita dai dirigenti di grado più elevato del Comune ricorrente, la quale è stata a sua volta indebitamente erogata in misura superiore al minimo, così come statuito in varie pronunce giudiziali, anche di legittimità, tra cui Cass. 27.5.2024 nn.
14762 e 14765 versate in atti.
Deve al riguardo evidenziarsi che, a norma dell'art. 24 co. 1 d.l.vo
30.3.2001 n. 165, “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che
il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità”.
La contrattazione collettiva nazionale di comparto individua quali componenti del trattamento economico accessorio la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato: si veda, in tal senso, l'art. 33 co. 1 ccnl dirigenza regioni ed enti locali 10.4.1996, a mente del quale “la
4 struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale si compone
delle seguenti voci: 1) stipendio tabellare;
2) indennità integrativa
speciale; 3) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4) retribuzione di posizione;
5) retribuzione di risultato”.
A sua volta, il successivo ccnl 23.12.1999 elenca, all'art. 26 co. 1, le risorse utilizzabili per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ma demanda, all'art. 4 co. 1 lett. g), alla contrattazione decentrata integrativa a livello di ente la definizione dei
“criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e a quella di risultato”.
Ebbene, nel Comune di non è stato mai stipulato alcun Parte_1
contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigenziale,
come accertato nella relazione in data 21.1.2009 prot. n. 36861, redatta del servizio ispettivo del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di verifica amministrativo-contabile eseguita presso detto ente e versata in atti.
Né possono valere, quali contratti collettivi decentrati integrativi, i verbali della delegazione trattante in data 28.7.2000 e 12.2.2001, in difetto dei necessari requisiti di forma e contenuto, oltre che delle modalità procedurali stabilite dall'art. 5 ccnl 23.12.1999, trattandosi di atti meramente preliminari e propedeutici alla stipula del ccdi, in concreto,
come detto, mai avvenuta;
in ogni caso, tali accordi si riferiscono in via esclusiva agli anni dal 1998 al 2001, e pertanto a periodo irrilevante ai fini della decisione.
5 Inoltre, per gli anni 2002 e seguenti non è stato costituito, come rilevato in detta relazione, l'apposito fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, in cui confluiscono le risorse individuate dall'art. 26 ccnl 23.12.1999; ancora, nel periodo che qui interessa, come segnalato nella citata relazione, non è stata effettuata la graduazione delle posizioni dirigenziali, prescritta ai fini del trattamento accessorio dall'art. 24 co.1
d.l.vo 30.3.2001 n. 165 e dall'art. 27 co. 1 ccnl 23.12.1999; infine, il nucleo di valutazione, al quale compete, a norma dell'art. 23 ccnl 10.4.1996 come sost. dall'art. 14 ccnl 23.12.1999, la verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti dai dirigenti, cui è subordinata, ex art. 29 co. 2 ccnl
23.12.1999, l'erogazione della retribuzione di risultato, ha espresso il proprio parere soltanto negli anni 2004, 2005 e 2006, come pure evidenziato nella citata relazione ispettiva.
Ebbene, le molteplici e gravi irregolarità sopra evidenziate non possono che determinare, quale inevitabile conseguenza, la spettanza ai dirigenti, nel periodo in contestazione (24.9.2007 – 26.9.2011), della retribuzione di posizione nella misura minima lorda annua per tredici mensilità
determinata dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché la non spettanza agli stessi dirigenti della retribuzione di risultato, siccome non determinata dal ccnl, neppure nei valori minimo e massimo.
Conseguentemente, neppure spetta alla convenuta la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dalla c.d. clausola di galleggiamento.
E' appena il caso di rilevare a questo punto che la giurisprudenza di legittimità ha esteso ai segretari comunali il principio, valevole per i dirigenti, secondo il quale, “ai fini della determinazione della retribuzione
6 accessoria, l'attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l'adozione, ad opera della p.a., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non è sufficiente, di per sé, a costituire
una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore, giacché la misura
economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione
collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per inadempimento dell'amministrazione nei confronti del dipendente per non essere pervenuta alla conclusione del contratto collettivo”: cfr. Cass.
19.3.2024 n. 7370, Cass.
7.8.2019 n. 21166, Cass. 10.11.2016 n. 22934,
Cass. 25.9.2015 n. 19040, Cass. 25.3.2014 n. 6956.
Più in generale, deve osservarsi che, per insegnamento della S.C., “l'atto con il quale il datore di lavoro pubblico assegna al dipendente un incarico,
stabilendone il compenso, in quanto attinente alla gestione del rapporto, ha natura privatistica e (…) qualora l'atto adottato risulti in contrasto con norma imperativa, l'ente pubblico, tenuto a conformare la propria condotta alla legge nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni che trovano titolo nell'atto illegittimo (…). Si è inoltre affermato che in relazione al trattamento economico ed ai principi inderogabili fissati al
riguardo dal d.l.vo 165/2001, l'atto deliberativo non è sufficiente a
costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al dipendente,
occorrendo anche la conformità alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, in assenza della quale l'atto risulta essere affetto da nullità, con la conseguenza che la p.a., a ciò tenuta in forza della
previsione di cui al richiamato art. 97 Cost., deve ripristinare la legalità
7 violata (cfr. tra le più recenti Cass. 3826/2016, Cass. 16088/2016 e Cass.
25108/2017, tutte richiamate da Cass. 3278/2020)”: in tal senso, cfr. Cass.
21.5.2024 n. 14142.
In ordine, poi, alla determinazione in concreto dell'indebito, può farsi riferimento ai conteggi a firma della dott.ssa allegati al Persona_1
fascicolo di parte ricorrente, ma con le due rettifiche che seguono.
In primo luogo, come rilevato dalla convenuta, una volta esclusa la maggiorazione in forza della c.d. clausola di galleggiamento, l'eccedenza indebitamente erogata deve essere parametrata non – come nei conteggi attorei – alla differenza tra la retribuzione di posizione percepita
(comprensiva della indebita maggiorazione) e quella ordinariamente prevista dal ccnl per i dirigenti, e pertanto, con riferimento all'intero periodo in contestazione, in misura di euro 169.525,63 lordi, bensì alla minore differenza tra la retribuzione di posizione percepita (comprensiva della indebita maggiorazione) e quella ordinariamente prevista dall'art. 41
co.
1-3 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, e pertanto in misura di euro 125.786,32 lordi.
In secondo luogo, deve evidenziarsi che da quest'ultima somma vanno detratte non solo le ritenute fiscali (in tal senso, cfr. Cass. 23.1.2023 n.
1963), ma anche le ritenute previdenziali, trattandosi di somme a loro volta,
a norma dell'art. 19 l.
4.4.1952 n. 218, non percepite dalla convenuta, e pertanto non ripetibili nei confronti della stessa perché mai entrate nella sua sfera patrimoniale, così che la somma dovuta in restituzione, al netto di tali ritenute, ammonta ad euro 62.483,76.
8 Conclusivamente, deve condannarsi la convenuta a pagare al ricorrente quest'ultimo importo, sul quale sono dovuti gli interessi, decorrenti, ex art. 2033 c.c., dal giorno della indebita percezione, dovendosi nel caso in esame escludere la buona fede dell'accipiens in considerazione della peculiarità del ruolo del segretario comunale, il quale, a norma dell'art. 97 co. 2 d.l.vo
18.8.2000 n. 267, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”, sicché deve presumersi che la convenuta, quale soggetto preposto, in ragione del proprio ruolo, a presidio della legalità dell'operato dell'ente, dovesse essere ben consapevole della mancanza di un valido titolo di attribuzione dei compensi per cui è causa, e quindi della natura indebita degli stessi.
Per analoghe ragioni si rivela infondata l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di compensazione dell'avverso credito con quello da lei vantato a titolo di risarcimento del danno – quale “interesse positivo” o in subordine quale “interesse negativo” – derivante da responsabilità
precontrattuale ascrivibile al ricorrente ai sensi degli artt. 1175, Pt_1
1337 e 1338 c.c. per avere esso ingenerato, con il suo comportamento scorretto, consistito nella omessa informazione alla convenuta circa i vizi delle procedure prodromiche al riconoscimento delle voci retributive per cui è causa, un legittimo affidamento circa l'entità del trattamento economico pattuito.
La convenuta invoca, a tale riguardo, la sentenza della Corte costituzionale
27.1.2023 n. 8, la quale – nel dichiarare infondata la questione di legittimità
9 costituzionale dell'art. 2033 c.c. sollevata con riferimento alla necessità di tutela del legittimo affidamento riposto nella spettanza di prestazioni
(previdenziali o, come nel caso che ci occupa, retributive) indebitamente erogate da soggetti pubblici – ha evidenziato l'esistenza nell'ordinamento nazionale di un apparato idoneo allo scopo, essenzialmente imperniato sui doveri di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede ex art. 1337 c.c.; e tuttavia, la pronuncia in esame non ha mancato di precisare che
“l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens”, della quale, però, si è già rilevata la mancanza nel caso in esame, attesa la particolare qualità professionale della convenuta.
Passando ora all'esame della domanda riconvenzionale, proposta dalla convenuta per il pagamento di euro 5.163,20 per differenze sugli arretrati corrisposti a titolo di incrementi della retribuzione tabellare, di euro
36.200,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances relativa alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001 e di euro 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances relativa alla retribuzione di risultato ex art. 42 ccnl cit., deve in via preliminare esaminarsi l'eccezione,
ritualmente sollevata dal ricorrente nella memoria difensiva a seguito di riconvenzionale, di prescrizione quinquennale degli avversi crediti.
L'eccezione è fondata.
Deve anzitutto evidenziarsi, al riguardo, che non è nella specie invocabile il disposto, invocato dalla convenuta, di cui all'art. 1242 co. 2 c.c., secondo cui “la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta
10 quando si è verificata la coesistenza dei due debiti”, e ciò sia perché la convenuta, lungi dal limitarsi ad opporre i crediti ora in esame in compensazione, ne ha fatto oggetto di domanda riconvenzionale, sia perché, per insegnamento della S.C., la citata norma non opera nella ipotesi di compensazione impropria o atecnica (cfr. Cass. 25.11.2002 n. 16561 e
Cass.
3.11.1986 n. 6426), ricorrente quando, come nel presente caso, i reciproci debiti e crediti scaturiscono da un medesimo rapporto giuridico –
quale, nella specie, il rapporto di lavoro – presupponendo l'operatività delle regole sulla compensazione l'autonomia dei rapporti da cui traggono origine le contrapposte ragioni di credito delle parti.
Tanto premesso, deve rilevarsi che il credito vantato dalla convenuta a titolo di differenze sugli arretrati per incrementi stipendiali introdotti dal ccnl 1.3.2011, in ragione della sua natura retributiva, è soggetto alla prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4) c.c., decorrente dalla data di stipulazione dello stesso ccnl, o al più tardi dal mese di giugno dello stesso anno 2011, quando gli arretrati sono stati corrisposti alla convenuta in misura – asseritamente – parziale;
ebbene, il detto termine quinquennale è vanamente scaduto il 30.6.2016, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
Viceversa, i crediti vantati dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001 e alla retribuzione di risultato ex art. 42 dello stesso
11 ccnl, derivando da responsabilità contrattuale, sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.: in tal senso, cfr.
Cass. 13.2.2024 n. 3990.
Ebbene, in relazione al credito vantato dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 41 co. 4 del ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il termine di prescrizione decennale, decorrente al più tardi – trattandosi di emolumenti che, nella prospettazione della convenuta, sarebbero maturati negli anni 2007, 2008 e
2009 – dal 31.12.2009, è vanamente scaduto il 31.12.2019, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
In relazione, poi, al credito vantato dalla convenuta a titolo di risarcimento del danno da perdita di chances in relazione alla retribuzione di risultato ex
art. 42 ccnl per i segretari comunali 16.5.2001, il termine di prescrizione decennale, rispettivamente decorrente – trattandosi di emolumenti che,
nella prospettazione della convenuta, sarebbero maturati negli anni 2008,
2009 e 2010 – dal 31 dicembre di ciascuno dei detti anni, è vanamente scaduto, per l'anno 2008, il 31.12.2018, in quanto nessuno degli atti stragiudiziali prodotti in giudizio dalla convenuta fa riferimento al credito ora in esame, che risulta così tardivamente rivendicato per la prima volta nella memoria di costituzione in giudizio.
Quanto infine alla retribuzione di risultato relativa agli anni 2009 e 2010,
deve osservarsi che i corrispondenti atti interruttivi, ovvero la richiesta
12 stragiudiziale senza data, spedita il 25.1.2013 e ricevuta il 28.1.2013 e la richiesta stragiudiziale datata 13.1.2016, spedita il 15.1.2016 e ricevuta il
19.1.2016 (mentre nessuna richiesta contiene la nota senza data protocollata il 16.5.2016 e non risulta altresì prodotta in giudizio documentazione attestante la spedizione e la ricezione delle missive datate
23.3.2018 e 16.6.2023), benché tempestivi (poiché succedutisi di volta in volta entro il decennio utile), non si rivelano tuttavia idonei allo scopo, in quanto riferiti a crediti maturati a titolo retributivo e non risarcitorio,
avendovi la convenuta richiesto il pagamento della retribuzione di risultato e non invece il risarcimento del danno da perdita di chances, come ha fatto invece per la prima volta, e quindi tardivamente, nella memoria di costituzione in giudizio.
Conclusivamente, la domanda riconvenzionale deve essere disattesa per intervenuta prescrizione di tutti i crediti con la stessa azionati, e restandone così assorbito l'esame di merito.
Le spese di causa seguono ex art. 91 c.p.c. la prevalente soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi anticipante.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma di euro 62.483,76
oltre interessi legali decorrenti dal giorno della indebita percezione;
rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di causa, liquidate in euro 379,50 per esborsi ed euro 5.360,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Silvana Quaranta.
13 Taranto, 15.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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