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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1270 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7410/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7410/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 19/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato al domicilio digitale dell'Avv. Benigno
Valeria ( ), dalla quale è rappresentato e difesa, unitamente all' C.F._1
Avv. Allamprese Laura Sofia (c.f.: , in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione depositato telematicamente;
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in Controparte_2 proprio favore, dell'importo complessivo di euro 52.926,81, ovvero della diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di maggiori esborsi da essa sostenuti nell'ambito di una convenzione edificatoria conclusa con la prima.
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
In particolare, a fondamento della proposta domanda, parte attrice deduceva: — di aver approvato con delibera C.C. 11/9/1990 n. 63 il Piano di Edilizia Economica Popolare di
Via Viggiano assegnando il relativo lotto n. 10 alla società alla Controparte_2
; — che con Convenzione del 22/10/1999 (Rep. n.314) il Comune di
[...] cedeva alla l'area edificabile Parte_1 Controparte_2 compresa nel P.E.E.P. di Via Viggiano, lotto n. 10, dell'estensione di mq. 2.732,14, in CT al Fol.1, parte delle particelle nn. 565, 568, 570 e 504 nonché le particelle nn. 566, 580, 581
e 569 per intero;
— che l'art. 8 della suddetta Convenzione prevedeva espressamente essere a carico della Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione” e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione
d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; — che le procedure espropriative avviate dal – sia per l'acquisizione delle aree da assegnare alle Pt_1
Cooperative edilizie, sia per l'acquisizione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione nella zona P.E.E.P. di via Viggiano – avevano ingenerato un contenzioso da parte dei proprietari dei suoli espropriati, che proposero diverse opposizioni alla stima innanzi alla Corte di Appello di Napoli ed alla Corte di
Cassazione, con conseguente rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali;
— il quindi, è stato Pt_1 obbligato a corrispondere ai proprietari espropriati maggiori oneri, nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona PEEP di Via Viggiano;
—in particolare, in relazione alla , esso aveva provveduto Controparte_2 Pt_1 al pagamento di maggiori oneri, e a ciò andavano ad aggiungersi le spese legali sostenute dal attore nei giudizi innanzi la Corte di Appello di Napoli e in Pt_1
Cassazione e nei giudizi avanti al G.A. e al G.O. relativamente al recupero del corrispettivo — non versato — del prezzo di cessione delle aree nel lotto n. 10; — che nel caso di specie, a norma dell'art. 35, L. n 865/1971, la realizzazione del P.E.E.P. deve esser effettuata "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione;
— che il quindi, stante la Pt_1 corresponsione di maggiori oneri e accessori ai proprietari espropriati nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona P.E.E.P. di Via Viggiano, sarebbe a tutt'oggi creditore della convenuta del complessivo Controparte_2 importo di euro 52.926,81, richiesti con atti di diffida e messa in mora del 20/02/14 e del
22/3/2018 rimasti privi di riscontro.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“1. condannare la convenuta , Codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Frattaminore (NA), CAP 80020, Piazza San Maurizio n. 5, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 52.926,81 (euro cinquantaduemilanovecentoventisei,81#) s.e.o. ovvero della diversa maggiore o
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condannare, la convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.”
Ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della convenuta (come da ordinanza del 15/12/2022), essa veniva ritualmente eseguita dall'attrice in data 22/12/2022 (tramite notificazione eseguita al legale rappresentante delle società convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come comprovato in atti dalla attrice con deposito telematico operato in data 09/01/2023) e, tuttavia, quest'ultima non si costituiva in giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta di parte attrice, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, rilevata l'assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, con provvedimento reso in data
23/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata la contumacia della società convenuta che, nonostante la rituale notifica in rinnovazione dell'atto di citazione eseguita nei propri confronti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
In diritto, giova premettere che l'art. 35, comma 12, L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti — 22.10.1999), recitava: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.”.
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso Pt_1 di pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione. In altri termini, la norma appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2, c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa
è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità dell'intero contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (cfr. Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032; Cass.
12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007, n. 16651), in ossequio al generale principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi perseguiti (cfr. Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n.
7803; Cass. n. 5269//2002, Cassazione civile sez. I 22/10/2008, n. 25582).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa (segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n. 7820;
Cons. Stato, Sezione Quarta, 14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi CP_3
Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, n. 175; , Sezione Prima, 22 Parte_2 ottobre 1999, n. 768) che ha parimenti affermato: a) che la L. n. 865 del 1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero Pt_1
l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del di recuperare quanto speso Pt_1 sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, laddove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme Pt_1 relative a quanto "maggiormente" (ed "effettivamente") pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, perché necessarie per la n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi, dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la "completa" copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la Pt_1 relativa urbanizzazione, restando in potere dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la "rideterminazione" del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere, appunto, di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
Sulla scorta dei su illustrati consolidati principi giurisprudenziali può, dunque, certamente predicarsi la fondatezza delle domande attoree, avendo l'istante agito in giudizio, non tanto per chiedere il pagamento del corrispettivo della cessione (così come disciplinato dal richiamato art. 7 della convenzione), quanto piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati;
tale ultima casistica, invero, risulta essere espressamente disciplinata in convenzione dal successivo art. 8.
Giova evidenziare, infatti, che i richiamati artt. 7 e 8 della convenzione in atti non sono in antinomia l'uno con l'altro; il primo (l'art. 7) disciplina il corrispettivo della cessione e l'altro (l'art. 8) il principio del pareggio economico dell'operazione, richiamando, peraltro, pedissequamente quanto previsto dalla su richiamata normativa imperativa di settore. Anzi, per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame non avesse sancito una previsione simile a quella effettivamente prevista nell'art. 8 stipulato tra le parti, bensì si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo
“fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia.
Ciò precisato, dunque, va evidenziato che parte attrice ha rivendicato nel presente giudizio il diritto al conguaglio rispetto a quanto ricevuto dalla convenuta quale corrispettivo della convenzione di cessione stipulata in attuazione del piano P.E.E.P. approvato, per effetto di diversi giudizi di opposizione alla stima intentati dai rispettivi proprietari espropriati ai sensi del D.P.R. 38/2003. Le sentenze (emesse dalla Corte di
Appello di Napoli e dalla Cassazione a definizione del suddetto contenzioso) con le n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
quali il attore è stato condannato a corrispondere agli espropriati somme Pt_1 aggiuntive sono state tutte prodotte in atti da parte attrice.
Nel caso di specie, è chiaramente documentato in atti che le somme di cui il Pt_1 attore ha chiesto la corresponsione da parte della convenuta non attengono affatto a condanne propriamente “risarcitorie” riportate nei confronti dei terzi espropriati, bensì
a rideterminazione delle relative indennità di esproprio operate dalla Corte di Appello
(e dalla Cassazione in sindacato delle relative sentenze) a seguito di procedimenti di opposizione alla stima proposte dagli stessi espropriati interessati. Sotto tale profilo, ai fini dell'esigibilità dei conguagli a carico degli assegnatari delle aree P.E.E.P., nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento del che ha ritenuto di Pt_1 resistere nell'ambito dei predetti contenziosi.
In assenza di una sanzione per responsabilità processuale o di altre evidenze di un comportamento processuale scorretto, deve ritenersi che la scelta di difendersi in giudizio costituisca opzione tesa proprio alla maggiore garanzia degli interessi dei cessionari delle aree, chiamati, in sostanza, a sostenere i costi di espropriazione, pur essendo estranei ai giudizi di opposizione alla stima. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Parma 980/2016), infatti, l' CP_4 resiste in giudizio alle pretese degli originari proprietari anche nell'interesse degli assegnatari dei lotti: infatti, se anziché resistere avesse corrisposto ciò che i proprietari chiedevano, avrebbe verosimilmente dovuto sopportare un esborso maggiore e, stante la previsione legislativa di recupero dei maggiori oneri, avrebbe reso sicuramente ancor più onerosa la ripartizione pro quota nei confronti degli assegnatari. Né, per altro verso,
è emersa in alcun modo la violazione dell'iter amministrativo ex lege previsto per l'acquisizione di aree private per fini pubblicistici o il compimento, da parte dell'Amministrazione attrice, di atti materiali illeciti nel compimento dei relativi espropri.
In definitiva, le somme che il attore è stato condannato a corrispondere ai Pt_1 proprietari espropriati a seguito dei giudizi di opposizione alla stima da questi ultimi promossi non costituiscono altro che il giusto e necessario indennizzo
(giurisdizionalmente sancito dalle sentenze innanzi più volte richiamate), funzionale all'acquisizione delle aree in discorso e alla loro successiva attribuzione alla odierna convenuta, non risultando esse, di contro, in rapporto causale diretto con eventuali ed ipotetici illeciti commessi dall'Ente attore (il che ne esclude, in radice, qualsivoglia causale risarcitoria in senso stretto). Del resto, la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I,
18/05/2017, n. 12545), ha avuto modo di affermare che il dettato della L. n. 865 del 1971, art. 35, commi 8 e 12, non contempla "alcun elemento in grado di limitare l'estensione semantica solo ad "alcune spese" della procedura, quali il costo delle aree, e non piuttosto a
"tutte le spese" della procedura". Infatti è stato chiarito che "il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione”.
Anzi, nel medesimo solco di tali pronunce si inserisce, altresì, la pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020, n. 14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1 acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree”.
Il Comune attore ha, dunque, documentalmente provato tutte le spese sostenute per le causali in precedenza illustrate, con la documentazione prodotta e richiamata nell'atto di citazione, avverso la quale alcun elemento contrario è stato dedotto e provato dalla convenuta (rimasta radicalmente contumace nel caso di specie).
La convenuta è tenuta, pertanto, al CP_1 Controparte_1 pagamento dei maggiori oneri di esproprio sostenuti dal e relativi alle Pt_1 sentenze richiamate in citazione, e relative spese legali, nella misura di euro 52.926,81
(cinquantaduemilanovecentoventisei/81), riferita alla quota di relativa spettanza, trattandosi di maggiori oneri versati dal ai proprietari di fondi Parte_1 espropriati ove localizzare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria (rete stradale e sottoservizi rete fognaria, idrica e di pubblica illuminazione) nel comparto del
PEEP di Via Viggiano.
La quantificazione della somma innanzi indicata trova puntuale riscontro nella G.M.
24/10/2013 n. 155 e nelle determine n. 119 del 10/03/2017 e n. 147 del 04/04/2018, di rettifica ed integrazione a cui è allegato il prospetto “Ripartizione spese comuni derivanti da sentenze sostituisce allegato “A” e “B” PEEP di Via Viggiano” (tutti documenti prodotti in atti da parte istante), in cui è chiaramente indicata la suddetta somma di euro
52.926,81 (di cui euro 42.519,79 per le sentenze rese dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Cassazione — richiamate in citazione e nelle delibere in atti — ed euro 10.407,02 per transazione ), così come richiesta dal attore. Per_1 Pt_1
Sulla predetta somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi, ex art. 1124, comma 1, c.c., al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7410/2022
R.G.A.C., pendente tra — attore — e Parte_1 [...]
— convenuta — , ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in motivazione, condanna la convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva Parte_1 di euro 52.926,81 (cinquantaduemilanovecentoventisei/81), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice,
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Parte_1 lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.900,00
(settemilanovecento/00), di cui euro 900,00 (novecento/00) per spese, ed euro 7.000,00
(settemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7410/2022 R.G.A.C., assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 19/12/2024, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato al domicilio digitale dell'Avv. Benigno
Valeria ( ), dalla quale è rappresentato e difesa, unitamente all' C.F._1
Avv. Allamprese Laura Sofia (c.f.: , in virtù di procura in calce C.F._2 all'atto di citazione depositato telematicamente;
ATTORE
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t.; P.IVA_2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato alla controparte, il
[...]
conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in Controparte_2 proprio favore, dell'importo complessivo di euro 52.926,81, ovvero della diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di maggiori esborsi da essa sostenuti nell'ambito di una convenzione edificatoria conclusa con la prima.
n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
In particolare, a fondamento della proposta domanda, parte attrice deduceva: — di aver approvato con delibera C.C. 11/9/1990 n. 63 il Piano di Edilizia Economica Popolare di
Via Viggiano assegnando il relativo lotto n. 10 alla società alla Controparte_2
; — che con Convenzione del 22/10/1999 (Rep. n.314) il Comune di
[...] cedeva alla l'area edificabile Parte_1 Controparte_2 compresa nel P.E.E.P. di Via Viggiano, lotto n. 10, dell'estensione di mq. 2.732,14, in CT al Fol.1, parte delle particelle nn. 565, 568, 570 e 504 nonché le particelle nn. 566, 580, 581
e 569 per intero;
— che l'art. 8 della suddetta Convenzione prevedeva espressamente essere a carico della Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione” e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione
d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; — che le procedure espropriative avviate dal – sia per l'acquisizione delle aree da assegnare alle Pt_1
Cooperative edilizie, sia per l'acquisizione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione nella zona P.E.E.P. di via Viggiano – avevano ingenerato un contenzioso da parte dei proprietari dei suoli espropriati, che proposero diverse opposizioni alla stima innanzi alla Corte di Appello di Napoli ed alla Corte di
Cassazione, con conseguente rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali;
— il quindi, è stato Pt_1 obbligato a corrispondere ai proprietari espropriati maggiori oneri, nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona PEEP di Via Viggiano;
—in particolare, in relazione alla , esso aveva provveduto Controparte_2 Pt_1 al pagamento di maggiori oneri, e a ciò andavano ad aggiungersi le spese legali sostenute dal attore nei giudizi innanzi la Corte di Appello di Napoli e in Pt_1
Cassazione e nei giudizi avanti al G.A. e al G.O. relativamente al recupero del corrispettivo — non versato — del prezzo di cessione delle aree nel lotto n. 10; — che nel caso di specie, a norma dell'art. 35, L. n 865/1971, la realizzazione del P.E.E.P. deve esser effettuata "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione;
— che il quindi, stante la Pt_1 corresponsione di maggiori oneri e accessori ai proprietari espropriati nell'interesse esclusivo delle Cooperative Edilizie della zona P.E.E.P. di Via Viggiano, sarebbe a tutt'oggi creditore della convenuta del complessivo Controparte_2 importo di euro 52.926,81, richiesti con atti di diffida e messa in mora del 20/02/14 e del
22/3/2018 rimasti privi di riscontro.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni:
“1. condannare la convenuta , Codice fiscale Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Frattaminore (NA), CAP 80020, Piazza San Maurizio n. 5, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 52.926,81 (euro cinquantaduemilanovecentoventisei,81#) s.e.o. ovvero della diversa maggiore o
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minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2. condannare, la convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.”
Ordinata la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio nei confronti della convenuta (come da ordinanza del 15/12/2022), essa veniva ritualmente eseguita dall'attrice in data 22/12/2022 (tramite notificazione eseguita al legale rappresentante delle società convenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come comprovato in atti dalla attrice con deposito telematico operato in data 09/01/2023) e, tuttavia, quest'ultima non si costituiva in giudizio.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta di parte attrice, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, all'esito, rilevata l'assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2024, con provvedimento reso in data
23/12/2024 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito, va dichiarata la contumacia della società convenuta che, nonostante la rituale notifica in rinnovazione dell'atto di citazione eseguita nei propri confronti, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, la domanda proposta da parte attrice si è rivelata fondata e merita accoglimento per quanto in appresso osservato.
In diritto, giova premettere che l'art. 35, comma 12, L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti — 22.10.1999), recitava: “I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge
18 aprile 1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, è determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.”.
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Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso Pt_1 di pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione. In altri termini, la norma appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2, c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa
è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità dell'intero contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (cfr. Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032; Cass.
12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007, n. 16651), in ossequio al generale principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi perseguiti (cfr. Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n.
7803; Cass. n. 5269//2002, Cassazione civile sez. I 22/10/2008, n. 25582).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa (segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n. 7820;
Cons. Stato, Sezione Quarta, 14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi CP_3
Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, n. 175; , Sezione Prima, 22 Parte_2 ottobre 1999, n. 768) che ha parimenti affermato: a) che la L. n. 865 del 1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal per concedere il diritto di superficie sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero Pt_1
l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonchè al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del di recuperare quanto speso Pt_1 sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, laddove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme Pt_1 relative a quanto "maggiormente" (ed "effettivamente") pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, perché necessarie per la n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi, dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la "completa" copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la Pt_1 relativa urbanizzazione, restando in potere dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la "rideterminazione" del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere, appunto, di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
Sulla scorta dei su illustrati consolidati principi giurisprudenziali può, dunque, certamente predicarsi la fondatezza delle domande attoree, avendo l'istante agito in giudizio, non tanto per chiedere il pagamento del corrispettivo della cessione (così come disciplinato dal richiamato art. 7 della convenzione), quanto piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati;
tale ultima casistica, invero, risulta essere espressamente disciplinata in convenzione dal successivo art. 8.
Giova evidenziare, infatti, che i richiamati artt. 7 e 8 della convenzione in atti non sono in antinomia l'uno con l'altro; il primo (l'art. 7) disciplina il corrispettivo della cessione e l'altro (l'art. 8) il principio del pareggio economico dell'operazione, richiamando, peraltro, pedissequamente quanto previsto dalla su richiamata normativa imperativa di settore. Anzi, per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame non avesse sancito una previsione simile a quella effettivamente prevista nell'art. 8 stipulato tra le parti, bensì si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo
“fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia.
Ciò precisato, dunque, va evidenziato che parte attrice ha rivendicato nel presente giudizio il diritto al conguaglio rispetto a quanto ricevuto dalla convenuta quale corrispettivo della convenzione di cessione stipulata in attuazione del piano P.E.E.P. approvato, per effetto di diversi giudizi di opposizione alla stima intentati dai rispettivi proprietari espropriati ai sensi del D.P.R. 38/2003. Le sentenze (emesse dalla Corte di
Appello di Napoli e dalla Cassazione a definizione del suddetto contenzioso) con le n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
quali il attore è stato condannato a corrispondere agli espropriati somme Pt_1 aggiuntive sono state tutte prodotte in atti da parte attrice.
Nel caso di specie, è chiaramente documentato in atti che le somme di cui il Pt_1 attore ha chiesto la corresponsione da parte della convenuta non attengono affatto a condanne propriamente “risarcitorie” riportate nei confronti dei terzi espropriati, bensì
a rideterminazione delle relative indennità di esproprio operate dalla Corte di Appello
(e dalla Cassazione in sindacato delle relative sentenze) a seguito di procedimenti di opposizione alla stima proposte dagli stessi espropriati interessati. Sotto tale profilo, ai fini dell'esigibilità dei conguagli a carico degli assegnatari delle aree P.E.E.P., nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento del che ha ritenuto di Pt_1 resistere nell'ambito dei predetti contenziosi.
In assenza di una sanzione per responsabilità processuale o di altre evidenze di un comportamento processuale scorretto, deve ritenersi che la scelta di difendersi in giudizio costituisca opzione tesa proprio alla maggiore garanzia degli interessi dei cessionari delle aree, chiamati, in sostanza, a sostenere i costi di espropriazione, pur essendo estranei ai giudizi di opposizione alla stima. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Parma 980/2016), infatti, l' CP_4 resiste in giudizio alle pretese degli originari proprietari anche nell'interesse degli assegnatari dei lotti: infatti, se anziché resistere avesse corrisposto ciò che i proprietari chiedevano, avrebbe verosimilmente dovuto sopportare un esborso maggiore e, stante la previsione legislativa di recupero dei maggiori oneri, avrebbe reso sicuramente ancor più onerosa la ripartizione pro quota nei confronti degli assegnatari. Né, per altro verso,
è emersa in alcun modo la violazione dell'iter amministrativo ex lege previsto per l'acquisizione di aree private per fini pubblicistici o il compimento, da parte dell'Amministrazione attrice, di atti materiali illeciti nel compimento dei relativi espropri.
In definitiva, le somme che il attore è stato condannato a corrispondere ai Pt_1 proprietari espropriati a seguito dei giudizi di opposizione alla stima da questi ultimi promossi non costituiscono altro che il giusto e necessario indennizzo
(giurisdizionalmente sancito dalle sentenze innanzi più volte richiamate), funzionale all'acquisizione delle aree in discorso e alla loro successiva attribuzione alla odierna convenuta, non risultando esse, di contro, in rapporto causale diretto con eventuali ed ipotetici illeciti commessi dall'Ente attore (il che ne esclude, in radice, qualsivoglia causale risarcitoria in senso stretto). Del resto, la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I,
18/05/2017, n. 12545), ha avuto modo di affermare che il dettato della L. n. 865 del 1971, art. 35, commi 8 e 12, non contempla "alcun elemento in grado di limitare l'estensione semantica solo ad "alcune spese" della procedura, quali il costo delle aree, e non piuttosto a
"tutte le spese" della procedura". Infatti è stato chiarito che "il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto
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tipico di una grandezza variabile, nel senso che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione”.
Anzi, nel medesimo solco di tali pronunce si inserisce, altresì, la pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020, n. 14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1 acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree”.
Il Comune attore ha, dunque, documentalmente provato tutte le spese sostenute per le causali in precedenza illustrate, con la documentazione prodotta e richiamata nell'atto di citazione, avverso la quale alcun elemento contrario è stato dedotto e provato dalla convenuta (rimasta radicalmente contumace nel caso di specie).
La convenuta è tenuta, pertanto, al CP_1 Controparte_1 pagamento dei maggiori oneri di esproprio sostenuti dal e relativi alle Pt_1 sentenze richiamate in citazione, e relative spese legali, nella misura di euro 52.926,81
(cinquantaduemilanovecentoventisei/81), riferita alla quota di relativa spettanza, trattandosi di maggiori oneri versati dal ai proprietari di fondi Parte_1 espropriati ove localizzare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria (rete stradale e sottoservizi rete fognaria, idrica e di pubblica illuminazione) nel comparto del
PEEP di Via Viggiano.
La quantificazione della somma innanzi indicata trova puntuale riscontro nella G.M.
24/10/2013 n. 155 e nelle determine n. 119 del 10/03/2017 e n. 147 del 04/04/2018, di rettifica ed integrazione a cui è allegato il prospetto “Ripartizione spese comuni derivanti da sentenze sostituisce allegato “A” e “B” PEEP di Via Viggiano” (tutti documenti prodotti in atti da parte istante), in cui è chiaramente indicata la suddetta somma di euro
52.926,81 (di cui euro 42.519,79 per le sentenze rese dalla Corte di Appello di Napoli e dalla Cassazione — richiamate in citazione e nelle delibere in atti — ed euro 10.407,02 per transazione ), così come richiesta dal attore. Per_1 Pt_1
Sulla predetta somma vanno, altresì, riconosciuti gli interessi, ex art. 1124, comma 1, c.c., al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle n. 7410/2022 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 7410/2022 R.G.A.C.
prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro
52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato
D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7410/2022
R.G.A.C., pendente tra — attore — e Parte_1 [...]
— convenuta — , ogni Controparte_1 contraria istanza disattesa e domanda e questione assorbita, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in motivazione, condanna la convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attore,
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva Parte_1 di euro 52.926,81 (cinquantaduemilanovecentoventisei/81), oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
2. condanna parte convenuta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice,
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di Parte_1 lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.900,00
(settemilanovecento/00), di cui euro 900,00 (novecento/00) per spese, ed euro 7.000,00
(settemila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 01/04/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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