Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 3722/2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n. 249/2019 pubblicata l'8.2.2019, vertente
TRA
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ciancio, presso il C.F._2
cui studio elettivamente domiciliano in Telese, via Vallo Rotondo n. 6°, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: Email_1
o all'indirizzo mail Email_2
appellanti
CONTRO
(C.F. e P.IVA , in persona del Presidente e Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t. dott. elett.te dom.to in Napoli alla via Giuseppe Controparte_2
Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv. Alfredo Flajani (c.f. ), e C.F._3 dell'Avv. Giovanni Flajani (c.f. ), dai quali è rapp.to e difeso giusta C.F._4
procura ad litem posta su foglio separato. L'Avv. Alfredo Flajani e l'Avv. Giovanni Flajani
Email_4
appellata
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 30.4.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter comma 4 c.p.c, nessuna delle parti depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 2.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, le parti non depositavano note scritte e veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter comma 4 cpc fino alle ore 12 del 30.4.2025 per il deposito di note scritte, con ordinanza depositata il 3.4.2025, regolarmente comunicata alle parti.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio
2023 ( cfr art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l.
29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 3722/2019 proposto da e , così provvede: Parte_1 Parte_2
a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 30.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello