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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Dott. AT Aru Presidente relatore
Dott. Maria Luisa Scarpa Consigliere
Dott. Antonio Angioi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: risarcimento danni nella causa iscritta al n. 28 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
, nata il [...]), in Montana (Bulgaria), CF. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Iglesias via XX C.F._1
Settembre n.84 presso lo studio dell'Avv. Alessandra ER che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in primo grado;
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 28 novembre
2022 comunicata con nota prot. n. 4020/2022 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF. CP_1
e , nata a [...] il [...] C.F._2 CP_2
CF. , entrambi residenti in Cagliari, elettivamente C.F._3 domiciliati in Cagliari viale Regina Margherita n. 26 presso lo studio dell'avv.
Marinella Collu e dell'avv.to Lucia Pischedda che li rappresentano e difendono in forza di procura in calce la comparsa di costituzione del presente grado;
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI
1 All'udienza del 16 giugno 2023 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia ogni contraria istanza ed eccezione respinta, disporre:
IN VIA PRELIMINARE
La sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ricorrendone i presupposti
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
In riforma della sentenza impugnata, accertato il danno sulla persona di per tutti gli atti e i fatti indicati ed accertato il nesso causale con Parte_1
il comportamento dei genitori, che essi vengano condannati, ritenuti responsabili in tutto o in gran parte del predetto, al pagamento in favore dell'attrice di una somma non inferiore a €.80.000,00 o quell'altra di giustizia maggiore o minore valutata dalla Corte (2043 cc. e 2059 cc 1226 cc.) e congrua al danno patito in conseguenza del comportamento dei genitori poichè colpevoli del fallimento adottivo e dei danni alla ragazza.
In considerazione della resistenza palesata ed ostinata in tutti gli atti di causa dai convenuti si chiede la pronunzia della responsabilità aggravata in capo ai medesimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc.
Si chiede, sempre che la Corte lo ritenga necessario, secondo il suo prudente e autorevole apprezzamento, che venga messa TU sulla persona di Pt_1
per la concreta e specifica valutazione del danno e del nesso causale.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio del primo grado e del secondo.”
Nell'interesse degli appellati (come da comparsa di costituzione):
“Affinchè la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna dell'appellante al pagamento delle spese della TU sostenute dai soli convenuti e al pagamento integrale delle spese di lite del primo grado.”
IN FATTO E IN DIRITTO
2 Con sentenza n. 2836/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020 il
Tribunale di Cagliari ha rigettato la domanda proposta con atto di citazione del 22 luglio 2015 da nei confronti dei genitori adottivi Parte_1 [...]
e per vedersi risarcire il danno patito a causa delle CP_2 CP_1
incapacità genitoriali e delle condotte da essi tenute, dichiarando compensate per la metà le spese di lite e ponendo la restante metà a carico dell'attrice.
L'originaria domanda di di vedersi corrispondere un Parte_1
contributo per il proprio mantenimento è stata infatti rinunciata nel corso del giudizio.
Il giudice di prime cure premesso che “anche all'interno del rapporto giuridicamente rilevante derivante dalla filiazione, la violazione dei doveri esistente in capo ai genitori, oltre a trovare sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass., n. 562 del 10.04.2012 e n.
3079 del 16.2.2015).” e che la parte attrice aveva “domandato il risarcimento del danno subito in conseguenza delle condotte ascritte ai convenuti, genitori adottivi, i quali si sarebbero dimostrati inadeguati al ruolo genitoriale assunto, non comprendendo i particolari bisogni della figlia determinati dall'originario abbandono da parte della madre biologica e utilizzando un modello di genitorialità che non teneva conto del suo vissuto” ha esaminato la complessa vicenda che ha riguardato le parti, caratterizzata, in base alle allegazioni dell'attrice, da un sistematico abuso di mezzi di correzione da parte dei genitori adottivi, dando conto delle emergenze istruttorie in atti in relazione ai diversi periodi nei quali la relazione genitoriale si è sviluppata per poi concludere che “all'esito del giudizio, non appare ascrivibile in capo ai convenuti una condotta, dolosa o colposa, idonea a causare il danno lamentato da parte attrice.”. Ha quindi disatteso le ulteriori istanze istruttorie formulate dalle parti, considerato che, in mancanza di una condotta lesiva imputabile ai convenuti, non doveva essere disposta alcuna consulenza in ordine alla quantificazione del danno asseritamente subito, mentre le ragioni della decisione rendevano superflue le ulteriori richieste istruttorie formulate dai genitori.
Il Tribunale, dopo aver rilevato che:
3 - il punto di massima criticità nella relazione tra le parti in causa doveva considerarsi l'episodio accaduto nel mese di aprile 2009, quando l'attrice, all'epoca minorenne, era stata collocata nella comunità Casa Emmaus da parte del Tribunale per i Minorenni a seguito di uno scontro con la figura paterna, il quale aveva rincorso la figlia, scappata da casa, “malmenandola con calci, mentre era riversa a terra”, causandole contusioni multiple;
- successivamente con decreto n. 532/2011 del 5 aprile 2011 il Tribunale per i Minorenni aveva dichiarato la decadenza dei convenuti dalla responsabilità genitoriale, decreto confermato con provvedimento del 17 giugno 2011 dalla
Corte d'Appello di Cagliari;
seguendo l'impostazione di cui alla comparsa conclusionale dell'attrice, ha esaminato le varie fasi da lei enucleate.
Con riguardo al danno riconducibile alla preadozione, il Tribunale ha osservato che i coniugi “si erano sottoposti a tutto l'iter procedurale, Pt_1
tramite le competenti strutture pubbliche, funzionale a verificare la loro idoneità all'adozione anche alla luce delle peculiarità del caso concreto, dimostrando anche una particolare diligenza nell'apprendere anche rudimenti della lingua bulgara.” Tale iter aveva avuto un esito positivo, culminato nel perfezionamento della procedura di adozione.
Con riguardo al periodo temporale immediatamente successivo all'adozione e fino all'interruzione della coabitazione nel 2009, nel quale l'attrice “ha lamentato di essere stata vittima di sistematiche condotte violente, maltrattanti e svilenti, evidenziando l'incapacità dei genitori di comprendere il suo vissuto, le sue esigenze e aspirazioni, e di adeguare il loro modello genitoriale ritenuto eccessivamente rigido”, il Tribunale ha ritenuto non provate in causa le condotte ascritte ai convenuti, evidenziando che la valutazione di inidoneità genitoriale resa nei loro confronti dai giudici minorili doveva ritenersi neutra nel caso concreto rispetto alla ipotizzata responsabilità risarcitoria, non contenendo i provvedimenti alcun accertamento di condotte dolose o colpose rilevanti ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Il giudice di prime cure ha richiamato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio da esso officiato nonché il fatto che “a fronte dell'atteggiamento oppositivo della minore, determinato “da una idealizzazione della madre biologica che la madre adottiva, anche solo con
4 la sua presenza, destrutturava;
l'adozione è stata vissuta da come la Pt_1 prova concreta dell'abbandono materno e come impossibilità ad un nuovo incontro con la madre biologica” (pag. 116 TU), i genitori “abbiano cercato di ottenere un aiuto anche specialistico, al fine di comprendere fino in fondo
i bisogni della minore e gli strumenti necessari per farvi fronte. Invero, sotto questo punto di vista, non può in alcun modo ravvisarsi una condotta sine iure nella scelta di un professionista piuttosto che di un altro, o nella preferenza di un trattamento farmacologico rispetto ad uno di tipo psicoterapico.”
Dopo aver evidenziato, con riguardo alla sentenza di patteggiamento a carico del padre, intervenuta a seguito dell'episodio avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 aprile 2009, che l'attrice non aveva proposto alcuna domanda di risarcimento del danno causato da reato, dovendosi peraltro considerare che tale sentenza non aveva alcuna efficacia agli effetti civili, e che piuttosto ella aveva proposto una domanda risarcitoria allegando una condotta ripetuta e di varia natura, asseritamente posta in essere in modo costante dai genitori, dalla quale era derivato un danno biologico e morale/esistenziale, il giudice di prime cure con riguardo al periodo successivo dei rapporti tra le parti, ossia quello relativo al collocamento in comunità e al procedimento dinanzi al
Tribunale per i Minorenni, ha ritenuto non rilevante ai fini del presente giudizio risarcitorio l'atteggiamento dei convenuti che avevano partecipato ai percorsi di supporto al nucleo familiare al fine di favorire una ripresa dei rapporti tra le parti, “mantenendo ferma la loro visione circa l'effettivo andamento della loro vicenda familiare e di ciò che sarebbe stato necessario per un recupero della relazione parentale”, atteggiamento che aveva condotto ad una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il giudice di prime cure ha infatti affermato che tale condotta non fosse censurabile “salvo affermare che l'ordinamento imponesse ai genitori nel caso di specie di partecipare ai percorsi suggeriti dal Tribunale per i
Minorenni e di adeguarsi in modo automatico alle opinioni dei professionisti intervenuti, affermazione che di per sé è fallace atteso che qualsiasi percorso di supporto terapeutico può raggiungere il suo risultato soltanto a fronte di una intima e personale adesione del soggetto interessato e della sua effettiva volontà e capacità di mettere in dubbio il proprio comportamento. Ne
5 consegue che il mero dato rappresentato dal fallimento dei percorsi di riavvicinamento, dal mantenimento delle convinzioni dei convenuti non può essere di per sé considerata una condotta, dolosa o colposa, posta in essere in contrasto con l'ordinamento giuridico.”
Il Tribunale ha poi valutato le condotte dei genitori, elencate nel provvedimento della Corte d'Appello di Cagliari ed individuate dall'attrice quali fatti idonei a dimostrare la tesi della responsabilità risarcitoria dei convenuti. Al riguardo si legge nella sentenza:
“Nel dettaglio, la Corte d'Appello aveva individuato taluni fatti idonei a dimostrare, a suo giudizio, “l'oggettiva incapacità dei genitori ad ascoltare la minore e i suoi bisogni” e segnatamente:
- nel settembre 2009: per iniziativa della signora ER, dopo una accesa discussione, i genitori avevano interrotto ogni rapporto con la figlia;
- nel settembre del medesimo anno, e la madre si erano incontrate Pt_1 casualmente a un distributore;
a fronte dell'avvicinamento di , la Pt_1 madre le aveva risposto in modo duro “non si sorride se non si è felici”, causando una discussione e il pianto della figlia;
- nel Natale dello stesso anno i coniugi si erano rifiutati di scambiare Pt_1
i doni con la figlia, chiedendo di riferire alla figlia che “loro erano in lutto e non rientrava nelle loro intenzioni fare dei doni per il Natale”, salvo poi farle pervenire un regalo senza volerla incontrare;
- la mancata consegna degli abiti preferiti da e la mancata Pt_1
informazione sullo stato di salute del nonno in occasione di un suo ricovero, giustificato con la possibilità per l'attrice di sentirlo direttamente o di ottenere informazioni dalla zia;
- il mancato intervento volto a favorire un effettivo recupero del rapporto di
con il fratello, quest'ultimo esposto a continui interventi sollecitatori Pt_1
e condizionanti.
Tali condotte, a ben vedere, non appaiono idonee a determinare la lesione di un diritto avente un referente costituzionale in capo all'attrice: più nel dettaglio, si tratta di condotte che devono essere collocate nell'ambito di una fase finale di disgregazione del rapporto genitore-figlio in cui necessariamente anche lo standard di condotta diligente del genitore deve essere parametrato al caso concreto e alle sue peculiarità. Invero, ciò che si
6 intende dire è che la condotta dei convenuti, non essendo caratterizzata da dolo, per essere ritenuta negligente e idonea a causare un danno, deve in primo luogo essere ritenuta in contrasto con il parametro valutativo della diligenza esigibile in base a parametri sociali di condotta nel caso concretamente considerato. Assumendo tale prospettiva di analisi, non si può ravvisare una condotta negligente in capo al genitore, che nell'ambito di una conclamata e duratura crisi relazionale con il figlio (che ha richiesto
l'intervento di vari professionisti qualificati) mantiene uno standard di condotta oppositivo ma non direttamente contrastante con i propri doveri genitoriali, e rispetto al quale difficilmente si potrebbe esigere un comportamento alternativo, atteso che vorrebbe dire pretermettere integralmente le ragioni che hanno determinato il conflitto.”
Infine, il giudice di prime cure ha ritenuto non provato che sia stata la condotta dei genitori a determinare l'allontanamento dei due fratelli, atteso che le dinamiche tra essi certificate dal consulente tecnico, unico elemento conoscitivo in atti, rilevavano il dolore provato da per il CP_3
comportamento della EL.
Il Tribunale ha quindi concluso: “In questo quadro, si è progressivamente giunti al fallimento dei tentativi di riavvicinamento tra le parti determinato, come rilevato anche dal consulente tecnico, da molteplici fattori, ascrivibili ad entrambe le parti e alla mancanza di un supporto adeguato alle criticità del caso concreto;
la circostanza per la quale, anche nell'ambito dell'ultima seduta di psicoterapia, la madre abbia stigmatizzando il comportamento della figlia, etichettandolo come psicopatologico, evidenzia il fallimento dei percorsi avviati dal Tribunale dei
Minorenni, ma di per sé non costituisce una condotta negligente non autorizzata dall'ordinamento.
In conclusione, giova osservare richiamando ancora l'elaborato peritale, che il disturbo da stress post traumatico (DSPT) rilevato in capo all'attrice dal suo consulente di parte e l'ulteriore danno esistenziale e morale siano precedenti all'adozione e che “sebbene i genitori adottivi non siano stati capaci di far fronte alla problematicità della situazione, tuttavia gli stessi hanno cercato un supporto attraverso vari professionisti precedentemente all'allontanamento della ragazza da casa ed anche successivamente”.
7 In sintesi, all'esito del giudizio, non appare ascrivibile in capo ai convenuti una condotta, dolosa o colposa, idonea a causare il danno lamentato da parte attrice…”
*****
Con atto di citazione notificato il 15 gennaio 2021 ha proposto appello avverso detta sentenza rassegnando le conclusioni in epigrafe Parte_1
trascritte.
Si sono costituiti in giudizio e che hanno CP_2 CP_1 concluso per il rigetto dell'appello ed hanno proposto appello incidentale avverso la statuizione sulle spese.
All'udienza del 16 giugno 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con rinuncia dei difensori ai termini per il deposito di atti difensivi finali, già precedentemente depositati.
Primo motivo di appello
Violazione dell'art. 116 cpc ed erronea valutazione delle risultanze processuali che hanno determinato il Giudice a ritenere che nel comportamento dei genitori di non vi sia dolo o colpa grave;
mancata Pt_1
corretta valutazione di tutto il materiale probatorio portato alla sua attenzione nel corso dell'istruttoria, nonché motivazione lacunosa, insufficiente e contraddittoria in relazione al punto decisivo della controversia;
tutti elementi, questi, che hanno portato il Giudicante ad emettere un giudizio di assoluta incolpevolezza dei medesimi rispetto a questo triste fallimento adottivo e a non pronunziare la responsabilità aggravata invece richiesta ex art. 96 cpc.
Con il primo articolato motivo di impugnazione lamenta Parte_1
la mancata valutazione da parte del giudice di prime cure dei fatti e del materiale probatorio a sua disposizione, confrontandosi specificamente con la motivazione della sentenza solo da pag. 53 dell'atto di appello, dopo un lungo riepilogo delle risultanze emerse nei giudizi minorili e la contestazione della decisione del Tribunale di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, nominando Ctu la dott.ssa , su quesiti che erano fuori del thema ERsona_1
probandum, investendo la valutazione dei rapporti fra le parti mentre, considerato che i fatti di cui alla sentenza penale di condanna e di cui ai decreti minorili, erano ormai definitivamente accertati, la consulenza avrebbe dovuto
8 essere incentrata sulla persona di essa appellante e sulla valutazione del danno psichico e psicologico da essa sofferto a causa della condotta colpevole dei genitori, comprovata dai documenti prodotti, qualora non fosse stata ritenuta meritevole di adesione la consulenza di parte a firma della dottoressa ER_2
versata in atti.
Ad avviso della Corte, per le ragioni che si vengono ad esporre, deve condividersi la conclusione, alla quale è giunto il Tribunale, di ritenere non provata una condotta dei genitori dolosa o colposa idonea a causare il danno lamentato da parte attrice con conseguente insussistenza del diritto al risarcimento del danno azionato, seppure la motivazione deve essere integrata con le argomentazioni che si vengono ad esporre.
Non può dubitarsi che l'epilogo della dolorosa vicenda familiare oggetto del presente giudizio, nonostante gli interventi ed i supporti attivati
ER nel corso degli anni, sia stato il fallimento del percorso adottivo (TU , pag. 123) che, alla luce dei provvedimenti dei giudici minorili, è riconducibile alla incapacità dei genitori, nonostante i percorsi ed i sostegni intrapresi, di adottare modelli familiari ed educativi diversi, meno rigidi, di mettere in discussione la loro idoneità come genitori per cercare di trovare una diversa soluzione ai problemi ed alle difficoltà sorte nel loro rapporto con , non Pt_1
riuscendo ad accogliere, sostenere ed accettare l'esistenza di una situazione di profonda sofferenza della figlia legata al vissuto abbandonico della primissima infanzia.
È altrettanto vero, tuttavia, che nessun accertamento della colpevolezza dei genitori si rinviene in detti provvedimenti, nei quali - al contrario - si precisa con chiarezza che la pronuncia di decadenza non ha carattere sanzionatorio del comportamento genitoriale, avendo fondamentalmente una funzione preventiva di tutela della minore.
In particolare si legge:
- nel decreto del Tribunale per i Minorenni del 5.4.2011 “in base all'art. 330 cc deve essere infatti dichiarata la decadenza del genitore che viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli;
tali comportamenti, però, non devono necessariamente essere attribuibili a dolo o colpa dei genitori” e tale declaratoria “prescinde quindi dalla responsabilità dei genitori.”
9 - nel decreto della Corte d'Appello del 17.6.2011: “quanto poi alla mancanza di violazione dei doveri genitoriali o di abuso della potestà, la Corte ritiene del tutto condivisibile la pronuncia del primo giudice perché aderente alla finalità di tutela del minore, giacché la decadenza della potestà non è una sanzione da comminare al genitore colpevole di tali violazioni ma strumento per assicurare al minore il venir meno della situazione per lui pregiudizievole determinata anche da inidoneità oggettiva dei genitori rispetto alle sue esigenze e bisogni. Il presupposto è, infatti, rappresentato dalla situazione di grave pregiudizio per il minore determinata da comportamenti riferibili al genitore anche se incolpevole perché, ad esempio, dipendenti da tratti della personalità o da oggettive limitazioni. Nel caso in esame, come visto, sussiste tale presupposto perché la riscontrata oggettiva inidoneità dei coniugi
[...]
rispetto ai bisogni di accudimento, accoglienza, accettazione e Parte_2 riparazione dell'abbandono subito da ha generato per questa una Pt_1
situazione di grande sofferenza, consentendo anche la stratificazione nel tempo della situazione di conflittualità esistente.”
E' vero, come si legge nell'atto di appello, che non era compito dei giudici minorili attribuire responsabilità, e che “il giudizio di colpa in quella sede non poteva trovare nessun ingresso sia perché non lo chiedeva la natura della causa sia perché nessuna richiesta delle parti era stata effettuata in tal senso.” ma è altrettanto vero che in questo giudizio la valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria doveva investire l'accertamento di un comportamento doloso o quanto meno colposo dei convenuti.
Le esposte considerazioni consentono di disattendere le censure sollevate dall'appellante relativamente alla disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice di prime cure, non limitata all'accertamento dell'asserito danno da essa subito, ma piuttosto volta non ad accertare i fatti oggettivi posti a fondamento dei provvedimenti di decadenza, risultanti agli atti, ma ad approfondirne le cause nell'ottica di un accertamento dei presupposti della domanda risarcitoria esperita sotto il profilo dell'an debeatur, totalmente pretermesso negli atti di causa dell'appellante. È per questa ragione che l'accertamento peritale non si è concentrato solo su Pt_1
alla disamina della sua personalità, del suo vissuto e del suo
[...]
patimento, così come ella avrebbe voluto e come ha ribadito anche nella
10 comparsa conclusionale, ma si è estesa anche ai genitori, al fratello, agli operatori ed ai professionisti coinvolti a vario titolo nella vicenda.
Tanto premesso, ad avviso del Collegio, così come ritenuto dal
Tribunale, parte appellante non ha fornito la prova che i genitori non abbiano assolto ai propri doveri ed abbiano tenuto la condotta stigmatizzata dai provvedimenti dei giudici minorili intenzionalmente o, quanto meno, per loro colpa, dovendosi disattendere l'impostazione dell'atto di impugnazione che ricollega automaticamente la responsabilità risarcitoria alla violazione dei doveri genitoriali che ha condotto alla pronuncia di decadenza confermata in primo e secondo grado.
Sulla necessità della ricorrenza dell'elemento soggettivo per la configurabilità dell'illecito endofamiliare legittimante un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. si richiamano, con riferimento all'ipotesi di mancato riconoscimento della paternità Cass., nn. 22.496/2021; 34950/2022.
Si osserva ancora che non può condividersi l'assunto di cui all'atto di appello secondo cui gli elementi del fascicolo del procedimento penale, peraltro neppure specificamente indicati, fonderebbero una presunzione ai sensi dell'art. 2729 c.c. della responsabilità dolosa e/o colposa dei Fodde, essendo la prova presuntiva funzionale a provare un fatto ignoto.
La Corte fonda il suo convincimento sulle argomentazioni di seguito esposte.
I. Contrariamente a quanto si legge nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dei non si legge che essi erano Pt_1 stati dichiarati non idonei all'adozione di ma solo a quella del Pt_1 fratellino. Essi, ottenuta l'idoneità all'adozione internazionale per uno o più minori, recatisi in Bulgaria, conosciuti in un istituto i due fratellini, hanno deciso di adottarli entrambi.
Al fatto evidenziato in sentenza che i si erano sottoposti a tutto Pt_1
l'iter procedurale, tramite le competenti strutture pubbliche, funzionale a verificare la loro idoneità all'adozione, il giudice di prime cure, non ha in alcun modo fatto conseguire “sulla base di un giudizio ex ante, evidentemente, insindacabile, la totale e assoluta liceità dei comportamenti
11 successivi, qualsiasi essi siano” come inopinatamente e immotivatamente sostenuto dall'appellante.
Il Tribunale ha semplicemente evidenziato che riguardo al danno riconducibile alla fase della preadozione, i convenuti erano stati ritenuti idonei anche all'adozione internazionale, con un iter procedurale
(notoriamente lungo, severo ed approfondito, aggiunge la Corte), per affrontare il percorso adottivo e confrontarsi con i vissuti abbandonici, presenti a vario titolo e grado nei minori adottati, senza che in quella fase possa essere loro ascritta una qualche responsabilità per aver adottato Pt_1
e Essi hanno poi superato positivamente il percorso di affidamento CP_3 preadottivo successivo all'arrivo in Italia, anch'esso verificato dagli operatori, talché l'assunto che fin dai primissimi tempi del percorso Pt_1
non fosse stata pienamente accolta dai con un rifiuto di costoro per le Pt_1
sue origini bulgare ed il suo passato, è privo di riscontri. Con riguardo al cambiamento del nome (il nome bulgaro di era ), condotta dei Pt_1 ER_3 genitori ribadita più volte nell'atto di appello come indicativa della loro mancata accettazione della storia pregressa di , la Corte è ben Pt_1
consapevole che il nome è oggetto di un diritto della personalità, riconosciuto dalla legge (artt.
6-8 del Codice Civile), che la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo del 1989, ratificata da 196 Paesi, tra i quali l'Italia, all'art. 8, comma 1, dispone: ”Gli Stati Parte si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciuto dalla legge, senza ingerenze illegali.”, dell'importanza per il bambino adottato, riconosciuta unanimamente dagli psicologi, del mantenimento del nome originario salvo ipotesi eccezionali. Tuttavia nel caso all'esame si ritiene che a detta scelta dei genitori possa essere riconosciuta una finalità protettiva, considerato che il nome bulgaro in italiano assumeva un significato e assonanze tali che avrebbe potuto mettere in difficoltà la bambina nei rapporti sociali con i pari, renderla un facile bersaglio di derisione, esporla a domande indiscrete e a situazioni di disagio. L'agito de quo non può pertanto essere letto quale rifiuto dei genitori delle origini bulgare della figlia, così come da costei prospettato.
12 II. Con riguardo al periodo precedente al 26 aprile 2009 (con riguardo a questo episodio si rimanda appresso), come sopra esposto, il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le condotte violente asseritamente poste in essere in modo sistematico da parte dei genitori e riferite da , osservando che Pt_1
tutta la documentazione in atti riportava esclusivamente le dichiarazioni rese sul punto da costei, che esse non sono assolutamente accertate nei provvedimenti assunti dai giudici minorili, che le prove dedotte al riguardo, non ammesse dal giudice istruttore, non erano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni.
A fronte di tale valutazione, l'appellante non ha indicato specificamente le fonti di prova dei maltrattamenti fisici sistematici asseritamente da lei subiti fino all'episodio del 26 aprile 2009, non valutate dal Tribunale, richiamando genericamente gli atti prodotti, salvo la dichiarazione resa da , sentito a sommarie informazioni in Testimone_1
sede penale il 12 maggio 2011. Egli, un tempo amico di famiglia con la quale era entrato in collisione per essere intervenuto per favorire un incontro tra e ha confermato l'uso da parte dei di punizioni Pt_1 CP_3 Pt_1
corporali, di cui aveva saputo da essi direttamente in quanto si confrontavano sui metodi educativi, ammettendo che era accaduto che ne avesse fatto uso anche lui, ha riferito di un episodio di forza tra e la madre accaduto Pt_1
qualche mese prima del 26 aprile 2009, ha dichiarato di non aver mai visto personalmente lividi o ecchimosi nel corpo di e che costei Pt_1
successivamente aveva riferito a sua moglie che accadeva che venisse picchiata e di aver capito che ciò non avvenisse occasionalmente.
Seppure si concorda con l'appellante che gli atti del procedimento penale, prodotti ritualmente in giudizio, sono utilizzabili quali prove atipiche, la dichiarazione di non colma la lacuna probatoria rilevata Testimone_1
dal giudice di prime cure relativamente al periodo precedente al 26 aprile
2009, stante la genericità della dichiarazione e avendo la stessa CP_2
ammesso, in momenti di esasperazione, di aver talvolta inferto qualche schiaffo a . Pt_1
Su condotte violente dei genitori a danno della figlia nulla si legge negli atti del procedimento minorile, promosso a seguito dell'episodio del 26 aprile 2009, condotte che, per la loro gravità, peraltro avrebbero comportato
13 l'immediata pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, intervenuta solo due anni dopo. Occorre altresì evidenziare che le dichiarazioni di relative a tali condotte dei genitori rese al Pubblico Pt_1
Ministero, non hanno avuto seguito in sede penale benché, per la loro sistematicità e frequenza, avrebbero integrato il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p.
Con riguardo alle prove dedotte e non ammesse dal giudice istruttore, la loro mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale e nell'atto di appello escludono che ad esse possa essere riconosciuto in qualche rilievo.
In ordine all'allegazione di di una condotta violenta dei Parte_1 genitori a suo carico si riporta il passo della consulenza tecnica d'ufficio ER (pagg. 118-119 TU ): “La scrivente, tuttavia, negli incontri peritali, ha rilevato una profonda diversità tra quanto riportato dai genitori e quanto riferito da . I genitori hanno evidenziato che qualche “schiaffo” alla Pt_1
figlia, in momenti di esasperazione, è stato utilizzato ma entrambi descrivono una situazione di vita familiare insostenibile e l'utilizzo sporadico di suddetto mezzo di correzione corporale. , invece, descrive mestoli rotti e Pt_1
spezzati, di legno, e il proseguo di percosse con mestoli di acciaio. Suddetta dinamica violenta avrebbe dovuto causare delle lesioni fisiche importanti e visibile a molte persone che frequentavano la famiglia, inoltre, ha Pt_1 sempre praticato danza che impone l'utilizzo di un body che lascia scoperte gambe e braccia, pertanto o vi è stata un atteggiamento omertoso da parte della maestra di danza nel non denunciare suddette lesioni, Parte_3
oppure sono da attribuire ad un pensiero persecutorio e delirante della ragazza.”
L'ausiliario ha poi rilevato che riguardo all'episodio del 26 aprile
2009 la ragazza aveva riferito al fratello che per un lungo periodo non era riuscita a camminare per le percosse ricevute, quadro fisico patologico non riscontrato nel referto medico prodotto agli atti e non riportato dalle persone coinvolte. Anche alla luce di quanto emerso negli incontri peritali, il TU ha concluso che seppure può affermarsi che i signori avevano utilizzato Pt_1
metodi di correzione inadeguati, tuttavia la situazione descritta da Pt_1
14 “non sembra supportata dalla realtà dei fatti e da un vissuto psicologico adeguato alla violenza che narra”.
Si concorda con l'assunto dell'appellante che nella violenza endofamiliare le dichiarazioni della vittima sono spesso l'unica fonte probatoria dei maltrattamenti. Tuttavia occorre considerare che i maltrattamenti raccontati da che, a suo dire, si verificavano spesso a Pt_1
partire dalla quinta elementare e si erano intensificati durante le medie ed ancor di più durante le superiori, quando aveva iniziato ad essere picchiata anche dal padre, le procuravano lividi per i quali non riusciva a muoversi e per i quali aveva avuto paura di morire (vedasi sommarie informazioni rese il
19 novembre 2010 al Pubblico Ministero minorile, al fratello che CP_3 ha negato, ha ricordato di una volta che c'era sangue a terra causato dalle ER percosse e dai mestoli di legno rotti, pag. 82 TU ), avrebbero con ogni ragionevole presunzione dovuto comportare lesioni fisiche mai segnalate né dalle istituzioni scolastiche né dalla maestra di danza, talché esse risultano prive di ogni riscontro oggettivo.
Alla luce delle esposte considerazioni si ritiene pertanto di condividere la valutazione del Tribunale del mancato raggiungimento della prova delle condotte violente.
III. Con riguardo alla condotta asseritamente svilente e denigratoria delle sue origini tenuta dai genitori, l'unico elemento probatorio a sostegno delle allegazioni attoree è la dichiarazione di , già sopra Testimone_1
richiamata, il quale alla domanda “Sa se fosse stato oggetto di frasi Pt_1 ingiuriose da parte dei genitori?” ha risposto “si per loro stessa ammissione nel senso che loro stessi mi avevano detto di essersi rivolti alla figlia ricordandole le umili origini, apostrofando la madre naturale come una donnaccia e dicendole che lei, intendo , avrebbe fatto la stessa fine;
Pt_1 ho inteso con lo scopo di spronarla negli studi e nell'adottare un comportamento più corretto. È anche capitato più volte nel corso degli anni che , parlandomi della figlia abbia fatto gli stessi riferimenti ingiuriosi CP_2
nei confronti della madre naturale e della ragazza stessa. Non ho mai personalmente assistito ad episodi in cui i genitori dicevano tali frasi direttamente alla ragazza in mia presenza. Su tale punto, con mia moglie gli abbiamo sempre sconsigliato di parlare male della madre naturale.” .
15 La genericità della dichiarazione non consente di individuare quante volte, in che termini ed in quale periodo i abbiano tenuto tale condotta, Pt_1
sicuramente gravemente denigratoria ed offensiva, nei confronti direttamente di , apparendo per il vero non del tutto credibile che essi abbiano Pt_1
riconosciuto con un amico di aver posto in essere una condotta assolutamente disdicevole.
Deve altresì rilevarsi che il fratello biologico di , ha CP_3 Pt_1
negato che la madre adottiva insultasse la madre biologica a lui comune nonché ha affermato che i genitori adottivi avevano rispettato tantissimo la
ER EL (pagg. 81-82 TU ).
ha negato di aver offeso la madre biologica di CP_2 Pt_1 ma di aver contestato alla figlia l'inadeguatezza dei suoi comportamenti con l'altro sesso, dovendosi al riguardo evidenziare che dagli atti risulta che la precocità della minore nei rapporti con gli uomini sia stata ragione di forti (e comprensibili) preoccupazioni per i genitori, che hanno attivato forti meccanismi di controllo ai quali ha reagito con fughe ripetute, e di Pt_1 sofferenza per “ricorda che delle persone avevano scritto sul muro CP_3 della scuola “puttana” ed egli aveva capito che la EL non si comportava bene, “provocava” i ragazzi e questo non è stato bello per lui perché lo ER riconoscevano come suo fratello” pag. 75 TU ).
L'esame delle risultanze istruttorie, conduce a confermare anche per quanto riguarda la condotta asseritamente svilente e denigratoria delle origini dell'attrice, la valutazione del giudice di prime cure del mancato raggiungimento di una prova convincente della stessa.
IV. Riguardo all'episodio del 27 aprile 2009 a seguito del quale CP_1
ha patteggiato la pena di quattro mesi di reclusione, sostituita con pena pecuniaria per il reato di abuso di mezzi di correzione ai sensi dell'art. 571 comma 2 c.p., in esito al quale ha avuto inizio la procedura davanti al
Tribunale per i Minorenni con il collocamento di presso la Comunità Pt_1
Emmaus di Elmas, l'appellante ha censurato solo genericamente la sentenza laddove il Tribunale aveva ritenuto che essa non aveva proposto una domanda di risarcimento del danno causato da reato, riferendo il danno ad una condotta ripetuta di varia natura, complessivamente considerata, posta in essere in modo costante dai genitori, individuando l'episodio come significativo di una
16 cesura dei rapporti familiari e non come fonte autonoma di danno. Essa si è infatti limitata ad affermare che era stata posta anche la domanda risarcitoria per il fatto costitutivo di reato.
Premesso che non risponde al vero quanto si legge nell'atto di appello ovvero che sia stata accompagnata all'ospedale per fratture Pt_1 CP_4
multiple ai fianchi e che essa sia stata vittima di un pestaggio, considerato che risulta dal referto medico del Pronto Soccorso del 27.4.2009 che non vi era presenza di tumefazioni, di versamenti, di ecchimosi, di lesioni (Il dott.
medico del 118, sentito a sommarie informazioni l'8 febbraio 2011 ha ER_4 dichiarato “preciso di aver rilevato sulla minore alcune minime manifestazioni cutanee iperemiche come da lieve contusione da percossa.
Preciso di aver valutato come irrilevanti sotto un profilo traumatologico tali segni.”), si legge nel decreto di questa Corte - Sezione Minorenni del 17 giugno 2011: “l'accaduto è stato ricostruito nei suoi elementi essenziali, data la sua scarsa influenza sulla dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, sulla base di quanto risultava dalla notazione di polizia giudiziaria e delle allegate dichiarazioni delle persone che avevano assistito al fatto. Non vi era, quindi, alcuna necessità o esigenza di procedere ad una verifica dell'attendibilità della versione dei testimoni ed il raffronto con quella differente fornita da ”. CP_5
Non può pertanto condividersi il rilievo che nell'atto di appello viene dato a detto accadimento, sicuramente molto grave seppure esso deve inserito in un momento altamente disfunzionale delle dinamiche familiari, laddove, a fondamento della domanda risarcitoria si pone la volontà di vedere riconosciuta a carico dei genitori una responsabilità civile per aver avuto nel corso degli anni quale “unica vera certezza…. la convinzione della loro integerrima condotta” (cfr. pag. 18 atto di appello), trovando conferma l'assunto dell'ausiliario che riconduce questa causa ad una lotta di potere
(vedasi appresso).
ERaltro anche nelle perizie allegate per comprovarlo, il danno asseritamente subito da riconducibile alla condotta dei genitori é Pt_1 quantificato in relazione all'esperienza filiale complessivamente considerata, senza alcun riferimento all'episodio specifico.
17 Deve condividersi pertanto la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto non proposta la domanda di risarcimento dei danni quale conseguenza del reato di cui alla sentenza di patteggiamento.
V. Trova invece assolutamente riscontro negli atti di causa, ed in particolare nella motivazione dei provvedimenti dei giudici minorili, la rigidità e la incapacità dei genitori nel leggere l'andamento della loro vicenda familiare e nell'individuare gli agiti che avrebbero potuto favorire la ripresa dei rapporti con la figlia e il recupero della relazione parentale, che li ha condotti ad assumere una posizione conflittuale con tutti gli operatori e la comunità. Con il comportamento tenuto fino all'inserimento di in comunità, Pt_1
attraverso modalità di accudimento estremamente coercitive e svalutanti, hanno mostrato ampi limiti e difficoltà a porsi in una posizione empatica nei confronti della figlia, a capirne i bisogni profondi scaturenti da un vissuto abbandonico particolarmente doloroso. Nonostante gli interventi predisposti, essi non sono riusciti ad affrontare i compiti educativi necessari per assicurare il sano sviluppo psico-affettivo e materiale della figlia in una prospettiva diversa da quella del modello familiare rigido e giudicante da essi ritenuto giusto ed ideale, fondato sul dovere e sulla correzione.
*****
Tanto premesso, tuttavia, ad avviso di questa Corte, per le ragioni che si vengono ad esporre, non possono ravvisarsi nell'agito dei genitori elementi di colpevolezza che conducano all'accertamento della ricorrenza di un illecito civile foriero di una fondatezza della pretesa risarcitoria azionata.
In primo luogo pare necessario luogo chiarire che non è in discussione il profondo affetto che i genitori nutrono verso , riconosciuto sia dai Pt_1
giudici minorili che dai consulenti tecnici che si sono pronunciati sulle dinamiche del nucleo familiare Pt_1
Si richiama il seguente passo motivazionale del decreto del Tribunale per i Minorenni depositato il 5 aprile 2011: “E' bene peraltro ribadire che il
TM ritiene che i coniugi vogliano davvero bene alla figlia. Pt_1
Ripercorrendo le tappe dell'adozione della minore e del fratello, del loro inserimento nella nuova famiglia, delle difficili problematiche affrontate, delle molte difficoltà superate, dell'inserimento sociale dei fratelli e del loro complessivo comportamento, traspare in modo evidente un affetto profondo
18 da parte dei genitori ed in particolare della madre verso Pt_1 assolutamente ricambiato da quest'ultima.”
Anche nel decreto di questa Corte del 17 giugno 2011 si legge che i genitori erano “riusciti a stabilire, soprattutto la madre, un forte legame affettivo con la minore e hanno dimostrato attenzione per varie esigenze della stessa seguendola nello studio, avviandola alla danza in cui eccelle ed incoraggiandola a proseguire in tale disciplina…”
L'amore dei genitori nei suoi confronti non è negato neppure da ER
(pagg. 15, 22 TU ). Significativo è anche il ricordo di suor Pt_1 ER_5
referente della Casa Emmaus che ha accolto , laddove ha riferito che il Pt_1 primo colloquio con i era avvenuto presso la loro casa “dove tutto Pt_1
ER nella casa parlava di ” (pag. 97 TU ) nonché la sua definizione Pt_1 del rapporto genitori-figlia quale “un'amorevolezza reciproca conflittuale” ER (pag. 100 TU ).
Lo stesso , le cui dichiarazioni sono state sopra Testimone_1 richiamate, ha detto “sono comunque personalmente convinto che entrambi, sia che , vogliono un gran bene alla figlia ma non riescano ad ER_6 CP_2
entrare in sintonia con lei.”
Si legge ancora nella consulenza tecnica d'ufficio del dott.
[...] disposta dal giudice minorile (pag. 28 TU : “Come già ER_7 ER_7
più volte è stato detto, il TU è assolutamente convinto che, in perfetta buona fede e coerentemente con i propri valori e con le precedenti esperienze di vita, i signori abbiano dedicato a le loro energie, il loro Pt_1 Pt_1
impegno, il loro sacrificio nel corso di questi anni;
come anche a loro è stato detto;
e anche chiaro che, di fronte alle difficoltà che incontravano, si sono interrogati ed hanno cercato anche negli esperti che conoscevano indicazioni
e supporto…. Il loro impegno ha comunque portato la figlia a raggiungere la terza liceo scientifico senza bocciature, ad acquisire una buona padronanza della lingua italiana, ad ottenere risultati più che soddisfacenti nella danza classica, ad inserirsi in un contesto relazionale. Ma ciò non è bastato a
per raggiungere un soddisfacente equilibrio emotivo…”. Pt_1
Non può pertanto revocarsi in dubbio che gli agiti dei genitori abbiano sempre avuto quale obiettivo il perseguimento di quello che per essi era il bene di , seppure secondo un modello educativo rigido, caratterizzato Pt_1
19 da regole indiscutibili e aspettative elevate, fattore di rischio dei percorsi adottivi secondo la letteratura specializzata, e con incapacità di acquisire nuove prospettive riguardo alle cause del disagio familiare.
Altra considerazione fondante la valutazione di insussistenza dell'elemento soggettivo in termini di colpa è quella che, a fronte dell'atteggiamento oppositivo della minore, i genitori abbiano da subito cercato di ottenere un aiuto, anche specialistico, al fine di comprendere fino in fondo i suoi bisogni ed acquisire gli strumenti necessari per farvi fronte.
Essi si sono rivolti spontaneamente a degli specialisti per ricevere aiuto, dovendosi condividere l'assunto del Tribunale secondo cui non è certamente possibile sindacare la scelta di un professionista piuttosto che di un altro e l'affidarsi alla diagnosi e alle cure dello specialista consultato. ER
In particolare risulta dalla TU (pag. 40 TU ma vedasi anche la TU espletata nel giudizio minorile) che essi si sono rivolti nel corso del tempo al Consultorio familiare (dott.ssa ), alla psichiatra dott.ssa ERsona_8
ER_1
al dott. al Servizio di Neuropsichiatria Infantile pubblico ER_9
quando era in prima media (dott.sse e ) per poi Pt_1 ER_11 ER_12
rivolgersi nel 2009 al prof. , noto professionista, il quale ERsona_13 aveva formulato diagnosi “di sindrome psichiatrica in comorbilità caratterizzata da un disturbo di deficit dell'attenzione….con disturbo oppositivo provocatorio e con difficoltà di controllo degli impulsi” in un quadro di rischio per “per lo sviluppo di un disturbo bipolare Pt_1 dell'umore.”, diagnosi per il vero non condivisa dal consulente tecnico d'ufficio officiato dal giudice minorile, il dott. , che ha ERsona_7
formulato una diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio, prescrivendo per la minore una psicoterapia individuale con la dottoressa Parte_4
che nel caso avrebbe dovuto indirizzare la minore per una terapia farmacologica dal dott. , psichiatra. ER_14
ER
Dalla TU (pag. 24 TU ) risulta che il prof. consulente ER_13
di parte dei genitori aveva riportato di aver incontrato la ragazza insieme a costoro per tre volte, il 23.2.2009, il 23.3.2009 ed il 7.4.2009, di aver prescritto la prima volta il farmaco , che non avendo nessuno parlato Org_1
della resistenza al farmaco aveva prescritto un ulteriore farmaco, il Org_2
che poi la ER, la volta successiva, aveva riferito di non aver mai
20 somministrato. Il 26 aprile 2009 si è poi verificato l'episodio che ha condotto all'inserimento di in comunità. Non vi è stato pertanto assolutamente Pt_1
il tempo per poter rivolgersi ad un altro terapeuta.
Il fatto che i genitori, fidandosi pienamente dello specialista al quale si erano rivolti, definito un luminare dalla EL della ER, peraltro notissimo professionista, abbiano ritenuto che i comportamenti di Pt_1
fossero ricollegati a disturbi di tipo psichico, non si vede come possa essere ad essi ascritto a titolo di colpa, nonostante il fatto che successivamente tale diagnosi non sia stata condivisa dal TU, dott. , dissonanza ERsona_7
sicuramente foriera di criticità nel prosieguo degli interventi di sostegno. E non può tacersi che tale convinzione dei genitori, si ripete, supportata da un autorevole parere medico che essi non avevano gli strumenti per confutare, risulta dalle dichiarazioni di essere stata una delle maggiori ragioni Pt_1
del conflitto ed è stata la causa dell'interruzione da parte sua della terapia ER_1 familiare iniziata dal nucleo col dott. nel novembre 2010 (vedasi e-mail inviata da il 16.12.2010 di cui alla relazione del 7.3.2011 della Pt_1
Comunità con la quale ella ha spiegato ai genitori il motivo per il quale interrompeva la terapia familiare).
Risulta che i seguirono un percorso di sostegno alla Pt_1
genitorialità con la dottoressa nel 2009 seguirono per un anno un ER_15
percorso di psicoterapia con i dottori , approvato dal dott. Org_3 [...]
e i quali hanno riferito sedute a cadenza ER_7 ERsona_16
quindicinale molto intense, dove la coppia fu molto puntuale e partecipe, e la ER_1 dottoressa ha ricordato una partecipazione emotiva importante da parte
ER dei genitori (pagg. 83-86 TU ).
Risulta altresì che essi hanno dato la loro disponibilità ad una terapia ER_1 ER_1 familiare, iniziata col dr. a seguito della difficoltà del dott. , originariamente individuato per operare egli a Cagliari e Roma, che poi non si poté svolgere in quanto si rifiutò di partecipare agli incontri Pt_1
ER_1 successivi al primo. Deve evidenziarsi che il dott. sentito dalla TU, ER (pagg. 109-111 TU ), ha riferito che la psicologa che seguiva Pt_1
aveva ipotizzato delle difficoltà sostenendo che la ragazza non fosse pronta e che una ventina di giorni dopo il primo incontro la ragazza aveva scritto una e-mail ai genitori per comunicare loro che non sarebbe più andata in terapia
21 familiare, perché loro la consideravano ancora sofferente ricollegandosi alla
ER_1 diagnosi fatta dal prof. Il dott. ha precisato che aveva contattato ER_13
la terapeuta della ragazza, dott.ssa per dirle che come terapeuta Parte_4
della ragazza doveva motivarla per farla partecipare alla terapia familiare, insistendo molto, la quale aveva ripetutamente sostenuto che non ce Pt_1
ER_1 la faceva. Il dott. ha chiarito che nella seduta non era stata criticata la famiglia di origine, che la reazione della ragazza era stata incongrua e che alcune sue affermazioni non erano corrette. Risulta pertanto smentita, quanto meno nel corso del tempo, l'affermazione di secondo cui Testimone_1
i coniugi non sarebbero stati dell'avviso di intraprendere una terapia Pt_1
familiare.
Non può pertanto in alcun modo essere condivisa l'affermazione di cui all'atto di impugnazione secondo cui “i genitori non hanno volutamente cercato di capire quali comportamenti usare rispetto a questo elemento di specialità, ovvero lo stato di abbandono di ”. Pt_1
I genitori comunque hanno cercato di adoperarsi per recuperare il rapporto con la figlia, partecipando ai diversi percorsi senza che il mancato raggiungimento del risultato sperato possa essere ad essi imputato, dovendosi concordare pienamente sul punto con il giudice di prime cure.
Né d'altronde si può tacere dell'esito positivo che il percorso adottivo ha avuto rispetto al fratello di , elemento sicuramente Pt_1 CP_3
rafforzante negli odierni appellanti delle proprie convinzioni riguardo ai propri sistemi educativi, alla bontà del proprio comportamento ed alla individuazione in della causa del disagio familiare, senza che essi Pt_1
avessero gli strumenti per valutare il diverso impatto del vissuto abbandonico, conseguente al più intenso rapporto con la madre biologica e alla diversa età, dei due fratellini, nonché l'oggettiva difficoltà e complessità della situazione che essi si sono trovati ad affrontare anche considerato che gli agiti della figlia, le ripetute fughe anche per più giorni, i comportamenti legati alla precocità sessuale, la esponevano a situazioni oggettivamente molto pericolose e preoccupanti.
Ad avviso del Collegio sono assai significative le dichiarazioni rese al
TU dott. , da lui ritenute ampiamente condivisibili, dalla ERsona_7 EL dell'odierna appellata, : “La signora AT ha ERsona_18
22 ribadito che la EL era convinta di sapere davvero cosa fosse meglio per la figlia. Ha aggiunto che era inutile chiedere ad una persona rigida di cambiare dicendole che era rigida, e che si doveva trovare il modo di per aiutarla a cambiare ciò che doveva essere cambiato senza giudicare gli sforzi che aveva fatto in tutti gli anni precedenti per aiutare la figlia […] Ha ribadito che la difficoltà della EL rispetto al cambiamento era dovuta alla convinzione che ciò che lei faceva ed aveva fatto era il bene della figlia.”
L'inserimento in comunità di è stato un momento di Pt_1
importantissima cesura nei rapporti familiari.
Nella relazione della Comunità del 2 ottobre 2009 con riguardo alla relazione con i si descrivono tre tappe: Pt_1
- il periodo che va dall'inserimento a metà luglio in cui, pur non essendovi stato alcun contatto diretto, la madre si era resa “presente per alcuni aspetti come curare i rapporti con l'ente lirico per l'audizione, darci indicazioni per le ripetizioni di latino, prendere contatti con la professoressa di latino, suggerisce il menu per la festa di compleanno, portare appunti di latino e apparecchio per i denti)”;
- da metà agosto 2009 ai primi di settembre 2009 vi era stato un periodo di riavvicinamento dei genitori con la figlia, culminato nell'incontro il 14 agosto a Villasimius in cui, grazie alla calorosa accoglienza dei genitori, l'incontro si era svolto in un clima di assoluta serenità, alla presenza di suor , ER_5
aveva parlato da sola con la madre per due ore, si erano abbracciate Pt_1
ed anche nel periodo successivo la relazione tra i genitori e la minore si era svolta in termini costruttivi e positivi;
la richiesta dei genitori di trattenere a dormire quella notte è stata respinta da che riteneva Pt_1 Parte_5
non pronta. Tale rifiuto è stato vissuto dei genitori come la perdita di Pt_1 un'occasione fondamentale per la ricostruzione del rapporto con la figlia ER (pag. 45 TU );
- dal 7 settembre 2009 si era invece verificata una nuova interruzione drastica dei rapporti a seguito di alcuni episodi che avevano riacceso il conflitto tra madre e figlia.
Tali episodi sono stati considerati dalla Corte nel decreto del 17 giugno 2011 e di essi il Tribunale nella sentenza oggi impugnata ha dato una lettura che esclude comportamenti colposi in capo ai genitori. L'appellante
23 contesta la non esigibilità di un comportamento alternativo dei genitori ed afferma che non può sostenersi che essi non abbiano rappresentato una violazione del dovere genitoriale, avendo concorso alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In disparte che la versione e la lettura di tali episodi è divergente per le parti in causa, si concorda con il Tribunale laddove inserisce tali fatti in una dinamica di conflitto non risolto ed ancora in essere, valendo per essi pertanto le considerazioni più generali della incapacità dei genitori di affrontare il rapporto con in una diversa prospettiva. Pt_1
Nei decreti dei giudici minorili si evidenzia il forte contrasto dei con la struttura comunitaria, dopo una prima fase positiva di Pt_1
collaborazione.
Anche con riguardo a tale condotta non pare tuttavia ravvisabile un profilo di colpa.
Ad avviso della Corte, occorre infatti considerare che la dinamica conflittuale di con la madre è stata sicuramente “amplificata con Pt_1
l'inclusione di nuovi personaggi coinvolti, come per esempio suor ER_19
che si è costituita come femminile positivo ed accudente per .
[...] Pt_1
Va rilevato, infatti, che ha effettuato l'investimento affettivo positivo Pt_1
su suor , referente della comunità Casa Emmaus, proiettando sulla ER_5
stessa tendenzialmente contenuti positivi ed, avendo operato una scissione, proiettando invece sulla madre adottiva unicamente quelli negativi. Suor
è divenuta il surrogato materno buono, tuttavia, va rilevato che ER_5
suddetto investimento è stato possibile in quanto consapevolmente Pt_1 non l'ha mai dovuta chiamare “mamma” e connotarla simbolicamente come tale, non affiancandole internamente alla madre biologica idealizzata.” (pag. ER 117 TU ).
Con l'arrivo di suor quale responsabile della struttura, ER_5 Pt_1
instaura con lei un rapporto preferenziale (vedasi sua dichiarazione del
30.9.2009, pag. 5 del decreto del Tribunale del 5 aprile 2011); anche il dott.
ha evidenziato il coinvolgimento vissuto dalla minore con la ERsona_7 responsabile della comunità (che aveva “esplicato nei confronti di una Pt_1 azione di maternage”) e, utilizzando le parole della EL di , CP_2
24 la competizione di costei con , fonte di costanti tensioni, accuse e Parte_5
incertezze.
Nello stesso periodo il TU dott. riteneva opportuna ERsona_7
una interruzione delle comunicazioni tra minore e genitori da attuarsi attraverso e-mail, rapporti che erano ripresi in un secondo momento in spazi neutri.
Altro elemento sicuramente controproducente per la serenità dei rapporti è stato il fatto, segnalato anche dall'ausiliario officiato dal giudice minorile, che i genitori hanno mantenuto la responsabilità genitoriale fino al decreto del 5 aprile 2011 (e non 2009 come indicato nella comparsa conclusionale dell'appellante), essendo stati affidati con il decreto del 2 luglio
2009 alla responsabile della comunità i poteri connessi alla potestà genitoriale nella gestione della vita ordinaria della ragazza e negli ordinari rapporti con le autorità sanitarie e scolastiche senza peraltro limitare i genitori nella loro potestà genitoriale. Ciò ha comportato inevitabili incertezze e contrasti riguardo sia alle informazioni relative alla vita di , di cui essi si Pt_1
lamentavano non essere messi al corrente (si lamentarono per esempio di non aver saputo direttamente dalla struttura di atti autolesionistici di , Pt_1 appresi da terzi e confermati dall'insegnante di danza) sia alle scelte educative, rispetto alle quali vi era totale divergenza tra la famiglia e la comunità (pag. 17 TU , in relazione alle quali i genitori ER_7
ritenevano, dal loro punto di vista comprensibilmente, di aver conservato appieno il loro ruolo.
Gli esposti, oggettivi, elementi, non ad essi riferibili, hanno sicuramente condizionato negativamente i rapporti tra i e la struttura Pt_1
comunitaria, e non hanno consentito neppure chiarezza riguardo alla regolamentazione degli incontri con , che risultano, dagli atti del Pt_1
procedimento minorile depositati, essere stati assoggettati nel corso del tempo a diverse discipline.
Parimenti deve segnalarsi la complessità dei rapporti instauratisi tra i vari professionisti interessati a vario titolo della situazione dei singoli componenti del nucleo familiare e tra questi professionisti e i singoli componenti della vicenda (dalla relazione del 7.3.2011 risulta che la responsabile della comunità aveva sottolineato in una e-mail, che non è dato
25 conoscere, le criticità individuate rispetto all'avvio del percorso di terapia ER_1 familiare col dott. per essere stato scelto dai genitori). I professionisti non hanno avuto la medesima opinione riguardo alle terapie da seguire, ed in particolare riguardo all'inizio della terapia familiare che è stata posposta nel tempo, venendosi a determinare una situazione di attesa che può aver ingenerato erronee convinzioni di rifiuto riferibile all'altra parte del rapporto genitoriale. ER Dalla consulenza tecnica d'ufficio risulta (pagg. 119 e ss. TU ) che il maggior carico di sofferenza sia derivato a dal fatto che i genitori Pt_1 non l'abbiano più cercata dopo l'inserimento in Comunità- alloggio. “Su questo elemento sono stati convocati sentiti tutti i professionisti attivi nella vicenda passata ed è emerso che il non contatto tra ed i genitori è Pt_1
stato influenzato da molteplici fattori come il ritenere non Pt_1
“pronta”per una terapia familiare ed, in seguito, la scelta volontaria della ragazza di non partecipare alla terapia familiare, testimoniata dal dr. Tes_2
La scrivente ritiene che sia sia i genitori non siano stati
[...] Pt_1
sufficientemente supportati in una fase di vita drammatica dove il temporeggiare ha comportato l'interruzione dapprima graduale e poi definitiva dei rapporti.”
Questa conclusione pare alla Corte pienamente condivisibile, non potendosi ascrivere, per le ragioni sopra esposte, ad una condotta colposa della coppia genitoriale il mancato svolgimento della terapia familiare, rifiutato da , il conseguente allontanamento dei genitori ed il fallimento Pt_1
del percorso adottivo.
Non può revocarsi in dubbio che essi si siano sicuramente rivelati inidonei ad affrontare le assai complesse e dolorose problematiche di Pt_1 che “ha riferito un passato preadottivo traumatico caratterizzato non solo dall'abbandono inspiegato da parte dei genitori, ma anche da un vissuto, riferito all'istituzionalizzazione di abusi e maltrattamenti perpetrati: ha riferito di essere stata costretta ad ingerire feci, di aver assistito a qualche episodio indefinito di violenza (ricorda il sangue), di una precedente adozione fallita in cui si racconta di aver agito in modo che precedenti Pt_1 genitori adottivi la riportassero in istituto per non separarsi dal fratello.” ER (pagg. 123-124 TU ) ma ciò non si ritiene possa essere loro ascritto
26 nemmeno a titolo di colpa se “I genitori, non hanno saputo riconoscere da attribuire un significato al comportamento della figlia anche perché
ER totalmente privi di strumenti psicologici per farlo.” (pag. 115 TU ), senza riuscire ad acquisirli nonostante i percorsi intrapresi.
L'esclusione di una responsabilità a titolo di colpa in capo ai genitori pare, ad avviso del Collegio, trovare conferma nelle pagine della TU dott.ssa
ER
(pagg. 115 ess.) laddove ella tratteggia alcune caratteristiche di personalità dei partecipanti alla vicenda: “Il signor . manca CP_5
di assertività e capacità di autodeterminarsi a causa del profondo legame di dipendenza affettiva dalla moglie. Il dilemma di , infatti, risulta legato Pt_1
ad un processo di triangolazione funzionale (Fivaz Depaursinge, 1999) fallito che è divenuto, invece, un processo di triangolazione patologica: per la storia di vita precedente all'adozione, connotata da un maschile rifiutante,
ha sempre ricercato un rapporto esclusivo con il padre che ha provato Pt_1
ad avvicinare seduttivamente ed è riuscita in questo intento esclusivamente nella relazione strettamente diadica con lo stesso che, tuttavia si destrutturava nell'inclusione in suddetta dinamica della signora ER. La scrivente ritiene che suddetta dinamica abbia ingenerato emozioni negative in ed esacerbato il conflitto con la madre, vissuta come onnipotente e Pt_1 dispotica….. La prevedibilità del comportamento paterno, vissuto da Pt_1
come non protettivo ed abbandonico, ha certamente riattivato antiche dinamiche passate e posto la ragazza in una condizione di sofferenza, tuttavia, si rileva che il signor non ha avuto la possibilità di modificare Pt_1
il proprio comportamento in quanto, ad oggi, non sembra averne consapevolezza……. Il rapporto di con la madre è apparso centrato Pt_1 sull'ambivalenza di entrambe: da un lato emerge il desiderio di strutturare un ideale di relazione dall'altro ciascuna attiva la parte disfunzionale dell'altra… ritornando strettamente sul rapporto madre-figlia, va sottolineato che il rapporto si è basato, fin da principio, su molteplici proiezioni da parte di e della signora ER che, ancora oggi, fanno Pt_1
da sfondo alla relazione. La signora ER accede alla genitorialità dopo una ferita narcisistica importante ovvero la diagnosi di sterilità a suo carico ed un doloroso percorso di fecondazione assistita fallito. Nel passato della signora ER, inoltre, vi è un elemento di sofferenza comune anche alla
27 figlia : hanno subito un abbandono inspiegabile dalla madre, amata e Pt_1
investita positivamente da entrambe. La madre biologica di , senza Pt_1
spiegazioni, sparisce dalla sua vita, e la madre della signora ER, allo stesso modo, decide di togliersi la vita. La signora ER, pertanto, a parere della scrivente, accede al percorso di adozione, ed in seguito alla genitorialità, con un bisogno risarcitorio di essere riconosciuta, amata e di riparare un'antica ferita. , dall'altra parte, accede all'adozione con Pt_1 un'idealizzazione della madre biologica (che l'ha protetta da un vuoto emotivo e conseguentemente da un crollo psichico immediato) che la madre adottiva, anche solo con la sua presenza, destrutturava. L'adozione è stata vissuta da come la prova concreta dell'abbandono materno e come Pt_1
l'impossibilità di nuovo incontro con la madre biologica. stessa ci Pt_1
racconta come la figura della madre biologica sia stata in proiettata in maniera allucinatoria al punto che la ragazza ha dichiarato di sentire la voce interiore della madre biologica che la consolava nei momenti di sconforto”
Il rapporto madre - figlia si è basato, fin da principio, su una dinamica relazionale centrata sul potere: “La scrivente, durante la consulenza…. ha assistito al reiterarsi di una dinamica di potere in cui anche la signora
ER è pienamente coinvolta…. ricerca ancora qualcuno che le Pt_1
rimandi di aver vinto rispetto ad un materno che ha vissuto come dispotico e la signora ER si difende dimostrando alla figlia di non avere mai ceduto rispetto al suo ruolo.”.
Non può revocarsi in dubbio della profonda sofferenza psichica di tutti gli attori, compresa , di questa dolorosissima vicenda familiare ma con Pt_1
altrettanto certezza, alla luce delle argomentazioni esposte può affermarsi che a nessuno di essi siano riconducibili agiti illeciti connotati da profili di colpa
(né tantomeno di dolo), non potendosi dubitare che i genitori abbiano agito, con i limiti dei propri tratti di personalità, per il vero adombrati nel decreto di questa Corte del 17 giugno 2011, e delle proprie capacità, per perseguire il bene della figlia e il suo reinserimento nel nucleo familiare.
L'insussistenza di una responsabilità sotto il profilo dell' an, conduce a condividere pienamente la valutazione del Tribunale di non disporre una consulenza tecnica d'ufficio per quantificare l'asserito danno biologico subito da a causa del comportamento illecito dei genitori, dovendosi peraltro Pt_1
28 ER richiamare le osservazioni della TU dott.ssa alla relazione all'uopo prodotta dall'attrice, ritenuta dall'ausiliario non avere carattere di attendibilità scientifica (per i metodi utilizzati) e di approfondimento, essendo anche basata su soli cinque incontri.
Si osserva in ogni caso che la stessa relazione prodotta dall'attrice in allegato alle note autorizzate del 13 gennaio 2019 a firma prof. ERsona_20
e prof. quantifica il danno biologico imputabile ai
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fatti di causa nella misura del 6%, peggiorativa di uno stato anteriore caratterizzato da una preesistenza psicopatologica, determinante una invalidità del 10%, ben lontana dalla quantificazione di cui alla relazione della dott.ssa ER_2
Il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta da , Pt_1
ad avviso del Collegio, trova pieno supporto nella giurisprudenza del giudice di legittimità secondo cui “Il tipo di danno endofamiliare della species di cui al rapporto filiale illustrato nei precedenti arresti è sempre quello derivante dal disinteresse, protratto per anni, del genitore nei confronti del figlio.” (così
Cass., n. 11.097/2020 alla cui esauriente motivazione si richiama per una completa sintesi degli arresti giurisprudenziali in materia).
Si pone nella stessa linea Cass., n. 9188/2021 che ha confermato la condanna in favore dei due figli adottati al risarcimento dei danni del padre che aveva interrotto in modo esclusivo e traumatico l'unione coniugale, attuando un repentino allontanamento geografico con il trasferimento in una città diversa e costituendo un nuovo nucleo familiare con la nascita di un altro figlio, venendo a determinare una grave condizione di deprivazione e senso di abbandono nei figli adottati.
Nel caso scrutinato nessun disinteresse per può essere ascritto Pt_1
ai dovendosi concludere, aderendo alle valutazioni del consulente Pt_1 tecnico d'ufficio officiato in primo grado, che essi “hanno fatto ciò che potevano, ciò che erano in grado di fare ” a fronte di una situazione sicuramente complessa e difficile, che avrebbe richiesto altre risorse, altri vissuti, altri schemi mentali, la cui mancanza non può però certo essere addebitata ai genitori a titolo di colpa. Il fatto di essere professionisti affermati, con un buon livello sociale e culturale, come al contrario afferma l'appellante, non assicura il superamento dei limiti che possono conseguire a
29 tratti di personalità e vissuti dolorosi, come dimostrato nel caso di specie in cui non possono revocarsi in dubbio gli sforzi profusi, nei diversi percorsi terapeutici intrapresi dagli odierni appellati,che sono stati peraltro rafforzati nelle loro convinzioni dal noto professionista al quale si sono rivolti e nel quale hanno riposto ogni fiducia.
Letta la comparsa conclusionale dell'appellante, si osserva che è estranea al thema decidendum ogni considerazione relativa ai profili economici inerenti il mantenimento di da parte dei genitori e le Pt_1 rimostranze relative al fatto che essa aveva dovuto accettare un'offerta di lavoro avuta tramite i che avevano così sospeso la corresponsione Pt_1 dell'assegno di mantenimento, rinunciando al sogno di praticare la danza classica a livello professionistico.
Parimenti non pare poi possano assumere rilevanza le condotte delle parti successive all'instaurazione del presente giudizio nel lontano luglio
2015 nell'ambito del quale i genitori si sono sentiti trattare dalla figlia come ER
“criminali” (pag. 93 TU ) ed indegni e la cui conclusione oggi viene vista come una partenza per un processo di riappacificazione (pag. 49, TU
ER
), forse possibile se tutti i componenti della famiglia prenderanno Pt_1
atto con questa sentenza che le dolorosissime dinamiche relazionali che si sono sviluppate per anni non sono ascrivibili alla mancanza di amore, di impegno e di interesse ma all'incapacità incolpevole di ciascuno di accettare se stesso e l'altro con i propri limiti ed il proprio vissuto, incapacità che, anche per una serie di circostanze sfortunate, i numerosi interventi pure predisposti non sono stati sufficienti ad emendare.
Secondo motivo di appello
Violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso e disatteso le richieste effettuate da parte attrice e precisamente l'espunzione dalla TU delle dichiarazioni del CTP di parte convenuta per essere state prodotte fuori termine.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
Rigettata dal giudice istruttore l'istanza di remissione in termini formulata dai convenuti, né il TU, che si era riservato di rispondere alle stesse previa autorizzazione formale del giudice, nè il Tribunale hanno di esse tenuto conto.
30 Appello incidentale
Con l'appello incidentale i hanno censurato la statuizione sulle Pt_1
spese, stante la errata parziale compensazione e la mancata disposizione riguardo alle spese di consulenza tecnica d'ufficio da porsi a carico dell'attrice in quanto soccombente.
ER quanto riguarda le spese della consulenza tecnica d'ufficio, sulle quali effettivamente la sentenza nulla ha previsto (cfr. Cass., n. 10.804/2020:
“Si configura il vizio di omessa pronuncia se nella statuizione sulle spese di lite non venga indicata la parte sulla quale graveranno definitivamente quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio poiché tale statuizione non può ricomprenderle implicitamente, a nulla rilevando che esse abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato ex art. 168 d.P.R. n.
115 del 2002. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, aveva taciuto sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d'ufficio eseguita in primo grado).), esse devono essere poste a carico di ciascuna parte per la metà, essendo stata disposta nel comune interesse.
Deve essere invece rigettato l'appello avverso la compensazione per la metà delle spese di lite fondata dal Tribunale in ragione “del venir meno della materia del contendere con riferimento alla domanda di mantenimento”, senza che tale statuizione sia stata scalfita dall'impugnazione incidentale proposta.
Sulle spese di lite
Il Collegio ritiene di dichiarare compensate le spese di lite del presente grado del giudizio considerato il rigetto dell'appello incidentale con riguardo alla statuizione delle spese di lite di primo grado nonché la complessità della vicenda familiare oggetto della presente decisione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza di primo grado che per il resto conferma:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
31 2. Rigetta l'appello incidentale proposto da e CP_1 CP_2
avverso la statuizione della sentenza di primo grado relativa alla compensazione parziale delle spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, liquidate come in atti;
4. Dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
5. Si da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello dell' 8 gennaio 2024
Il Presidente relatore
AT Aru
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