Versione
15 agosto 2012
15 agosto 2012
Art. 14. Limiti di spesa, controlli e sanzioni concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito e movimento politico che partecipa alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , come da ultimo modificata dalla presente legge.
3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».
2. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati, 11, 12, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il Presidente della Camera dei deputati, 13, 14 e 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , come da ultimo modificata dalla presente legge.
3. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;
b) all'articolo 10, primo comma, le parole: «nel numero 2» sono sostituite dalle seguenti: «nei numeri 2) e 5-bis)»;
c) all'articolo 11, primo comma, le parole: «3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «3), 4), 5) e 5-bis)».
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2021, n. 6414Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: CAPIZZI Dott. Ettore PRESIDENTE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. DELL'ERBA Dott. Rosa Maria CONSIGLIERE riunita in camera di consiglio, all'udienza del 29. 9. 2021, all'esito della trattazione scritta ex art. 23 del DL n. 137 del 220, come conv. con L. n. 176/2020, e da ultimo prorogato dal DL n. 105/21, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 T R A Parte_1 P.IVA_1(CF ), Collegio di controllo sulle spese elettorali e fonti di …Leggi di più...
- art. 12 L. n. 515/93·
- rappresentanza legale·
- segretario politico·
- art. 97 Statuto UDC·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- art. 9 L. n. 96/2012·
- rendicontazione spese elettorali·
- segretario amministrativo·
- legittimazione passiva·
- trasparenza finanziamento partiti