Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Linda Pattonelli Presidente
dott.ssa Laura Maione Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 8310/2023 tra le parti:
in persona del Controparte_1
Curatore rappresentato e difeso dall'avv. SIMONE Controparte_2
GIUGNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STEFANO
CIULLI in Fucecchio Via C.A. Dalla Chiesa n. 25, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e
, Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi sociali.
1
Attore:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di
Impresa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, ex amministratore della società a responsabilità Controparte_4
SI , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2392, 2393, Controparte_3
2394, 2394 bis, 2476 e 2486 c.c. e 146 L.F., salvo altri, per i danni tutti cagionati alla società fallita ed alla massa dei creditori per i motivi ed in relazione ai fatti descritti in narrativa;
b) per l'effetto, condannare il medesimo convenuto SI al Controparte_3 risarcimento in favore della Curatela dei danni tutti cagionati alla società fallita ed alla massa dei creditori, danni che si quantificano nella misura alternativa di:
• € 287.819,42, nel caso di adesione all'ipotesi 4.1 descritta in narrativa;
• € 634.033,00, nel caso di adesione all'ipotesi 4.2 descritta in narrativa;
ovvero in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa e/o che sarà determinata, anche in via equitativa, dall'Ecc.mo Tribunale adito, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio cautelare e della presente causa di merito”.
FATTO E DIRITTO
La ha Parte_1 esercitato l'azione di responsabilità prevista dall'art. 146 comma 2, L.F. nei confronti dell'ex amministratore unico e liquidatore della società, CP_3
chiedendo il risarcimento dei danni causati da atti di mala gestio
[...] alla società e ai suoi creditori.
L'attrice ha riferito che con sentenza n. 39 del 16.6.2021 il Tribunale di Pisa ha dichiarato il fallimento di Controparte_1 società esercente attività di edilizia, costituita in data 26.3.2010; ha
2 affermato che presso la sede sociale non è stata reperita alcuna traccia della documentazione sociale obbligatoria e necessaria per una compiuta ricostruzione delle vicende sociali e che gli ultimi bilanci depositati sono quelli relativi agli anni 2013, 2014 e 2015; ha rilevato che in ogni caso la gestione sociale è stata progressivamente abbandonata tanto che a partire dall'esercizio 2019 -epoca in cui è stata costituita altra società, la che prosegue di fatto l'attività Controparte_5 precedentemente esercitata dalla fallita- non sono più state emesse fatture ed è stato interrotto il rapporto con l'unico dipendente.
L'attrice addebita al convenuto di aver violato l'obbligo di conservare le scritture contabili e di consegnarle al curatore, di aver disperso l'attivo sociale, visto che, per espressa ammissione dello stesso convenuto, non è stata preservata alcuna componente attiva liquidabile in favore del ceto creditorio e di aver consentito ai soci prelievi ingiustificati -peraltro in una situazione di capitale non interamente versato- per un importo complessivo di € 341.400 secondo una prassi confermata dallo stesso il quale ha CP_3 ammesso che i soci erano soliti effettuare prelievi per uso personale.
La Curatela ha chiesto di liquidare il danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare mancando le scritture contabili e sussistendo delle irregolarità nella poca documentazione a disposizione, così quantificando un pregiudizio di € 287.819,42; in alternativa ha domandato di liquidare il danno calcolando l'ammontare dei prelievi illegittimamente eseguiti in favore dei soci per € 341.400, da sommare all'importo di €
292.633 indicato nel bilancio 2015 come credito verso i soci.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si è costituito in giudizio rimanendo contumace.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali dell'attrice e, concessi i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note conclusive, all'udienza del 13.5.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** *** ***
3 L'attrice ha domandato il risarcimento dei danni per atti di mala gestio compiuti dall'amministratore e liquidatore della società fallita quantificandoli in via alternativa nel deficit fallimentare o nell'entità dei prelievi dei soci.
Alla prima udienza il GI ha chiesto alla parte di precisare il criterio di quantificazione del danno che è richiesto in via principale e la parte ha affermato di domandare in tesi la liquidazione fondata sui singoli prelievi e in ipotesi il criterio dello sbilancio fallimentare.
In effetti tale ultimo criterio, sebbene previsto oggi espressamente dall'art. 2486 c.c., è da ritenere quale parametro di liquidazione del danno residuale, laddove invece deve essere preferita l'applicazione di un metodo di stima del danno puntuale e analitico.
Nel caso in esame avendo l'attrice affermato di domandare in via principale la quantificazione del danno analitica basata sui prelievi ingiustificati dalle casse sociali, l'unico addebito mosso nei confronti dell'AU che viene in rilievo ai fini dell'indagine cui è chiamato questo Collegio è quello afferente alla distrazione di somme.
Ciò posto, si osserva che agli atti è depositata la relazione del Curatore
(doc. 4) la quale rileva che dal 2015 al 2018 sono state prelevate somme per l'importo complessivo di € 341.400 e che i soci hanno ammesso di effettuare prelevamenti a scopo personale dal conto della società: ora, tenuto conto che
è principio pacifico quello per cui le attestazioni del curatore fallimentare, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando hanno a oggetto fatti da lui compiuti o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, si può ritenere accertata la sussistenza della condotta illecita imputata dalla Curatela ovvero aver eseguito o aver consentito che l'altro socio eseguisse (i soci erano due al 50% ciascuno) prelievi dell'importo indicato dal Curatore (dal momento che ciò è stato oggetto di dichiarazione confessoria da parte di dinanzi al CP_3
Curatore), peraltro emergente dagli estratti conto riferiti agli anni dal 2015 al
2018 versati in atti (docc. 5/8) nei quali è possibile riscontrare una quantità rilevantissima di prelievi operati sul conto della società.
4 La documentazione acquisita al giudizio non consente di comprendere le ragioni dei numerosissimi prelievi, eseguiti oltretutto per la maggior parte in contanti;
d'altronde rimanendo contumace il convenuto ha rinunciato a introdurre in causa elementi utili a dimostrare la causa giustificativa posta alla base dei prelevamenti imputati.
A ciò si deve aggiungere anche la considerazione che gli stessi soci, e quindi anche il convenuto, hanno riferito al Curatore di essere soliti prelevare somme dalle casse sociali per uso personale e tali dichiarazioni, proprio perché rese di fronte a un pubblico ufficiale, possono essere qui utilizzate per fondare la decisione del Tribunale.
Infine, mette conto rilevare che desta qualche sospetto anche la tempistica di tali prelievi, tutti eseguiti negli anni immediatamente antecedenti all'epoca -2019- a partire dalla quale la società è stata di fatto abbandonata senza poste attive ma soltanto con un ingente ammontare di debiti.
Le considerazioni svolte consentono di affermare la sussistenza dell'illecito imputato al convenuto in relazione alla distrazione di risorse sociali (essendo risultato assolto l'onere di allegazione e prova in capo alla
Curatela e, al contrario, non esplicitato l'onere di difesa del convenuto rimasto contumace – cfr. tra le molte Tribunale Milano 3.5.23 “In relazione agli atti distrattivi dell'organo gestorio, la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società (o al curatore, in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima) che agisce per il risarcimento del danno di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio, restando a carico dell'amministratore convenuto di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività d'impresa”, Tribunale Milano 1.12.21 “La natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo gestorio quanto ai fatti distrattivi e, una volta dimostrati, resta a carico del convenuto
l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle somme nell'esercizio dell'attività di impresa”) e il danno deve essere quantificato tenuto conto dell'entità dei
5 prelievi pari a € 341.100, a cui deve essere aggiunto l'importo di € 292.633 indicato nel bilancio 2015 come credito verso i soci.
Infatti, sotto tale ultimo profilo, si osserva che il Curatore nella relazione ex art. 33 LF ha dichiarato di aver rinvenuto a partire dal bilancio
2015 una voce riferita a “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti”, aumentati nel tempo e divenuti nell'ultimo bilancio depositato dall'AU pari a
€ 292.633. Ora, il fatto che detto importo e detta causale siano stati riportati nei bilanci sociali è un fatto che emerge dalla relazione e dalla rilevazione compiuto dal Curatore;
questi, poi, ha riferito che la scarsa documentazione a disposizione non ha consentito di comprendere la genesi di detto credito;
tuttavia, considerato che si tratta di una annotazione contabile contra se, si può ritenere il fatto accertato, che peraltro emerge dalla stessa lettura della nota integrativa al bilancio 2015 (doc. 10).
E allora poiché l'amministratore avrebbe dovuto riscuotere quei crediti
-dovendosi così intendere l'addebito alla base della richiesta risarcitoria formulata sul punto dalla parte- e non essendovi prova che vi sia stato un tentativo di esazione degli stessa da parte del convenuto, si deve concludere per la sussistenza dell'illecito.
Al riguardo, pur ribadito il principio secondo il quale il danno sussiste solo in caso di prova della irrecuperabilità del credito, va osservato che nel caso di specie, da un lato, le stesse dichiarazioni del convenuto rese dinanzi al Curatore evidenziano che i crediti non sono più recuperabili e, dall'altro lato, la contumacia del convenuto ha impedito l'introduzione in giudizio di elementi utili a ricostruire gli accadimenti della vita sociale (peraltro l'eventuale non corretta tenuta delle scritture da parte dell'AU ridonda a suo danno in una fattispecie come quella de qua); infatti, la documentazione nella disponibilità della Curatela non consente di comprendere le ragioni poste alla base delle appostazioni contabili in esame e, anche laddove l'attrice avesse prodotto i verbali assembleari, non sarebbe venuto meno il dubbio sul titolo dei crediti, dal momento che non è detto che all'interno di quei verbali vi fosse una indicazione del titolo delle annotazioni contabili sui crediti verso soci.
6 In conclusione il danno che è tenuto a risarcire Controparte_3 ammonta a € 634.033, che costituisce debito di valuta;
sulla somma sono dovuti gli interessi legali dalla data dell'illecito al saldo.
Il danno è da qualificare come debito di valuta, e quindi ne deve essere esclusa la rivalutazione monetaria, dal momento che nel caso di specie il controvalore monetario del danno coincide esattamente con la stessa somma liquida distratta, sicché la mera restituzione di tale somma è idonea a compensare la perdita costituita dalla deminutio patrimonii: in altri termini, il danno emergente nella fattispecie in esame consiste esattamente nell'ammanco di una somma già determinata nel suo ammontare, non insorgendo la necessità di compiere alcuna operazione di liquidazione, sicché
l'obbligazione risarcitoria soggiace a un regime assimilabile a quello dei debiti di valuta. Da tale considerazioni discende che all'importo dovuto a titolo risarcitorio saranno applicabili le norme di cui agli artt. 1224 e 1284
c.c., a tenore delle quali sono dovuti i soli interessi legali, ferma la prova, a carico del danneggiato, del maggior danno;
prova questa, incombente su parte attrice, nel caso di specie non fornita, essendo mancata, ancora prima,
l'allegazione di ulteriori voci di danno-conseguenza, dal momento che è stata anzitutto omessa l'allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme di cui parte convenuta ha provocato la fuoriuscita dal patrimonio sociale e dell'importo aggiuntivo che le stesse, in conseguenza di tale impiego, avrebbero fruttato con certezza o elevata probabilità.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri medi dello scaglione di valore determinato dal decisum per le fasi di studio e introduttiva e dei minimi per quella istruttoria, limitata alle sole produzioni documentali, e per quella decisoria in ragione del solo deposito della comparsa conclusionale senza repliche, tenuto conto del valore della causa, delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza. Le spese devono essere refuse in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione della parte al patrocinio a spese a carico dello Stato;
tuttavia
7 non è operata alcuna dimidiazione in applicazione del principio di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 64/2024.
L'attrice ha domandato altresì la refusione delle spese del cautelare ma non risulta dagli atti che né ante causam né in corso di causa vi sia stato un procedimento d'urgenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna a pagare alla Curatela Controparte_3 [...]
€ 633.733, oltre agli interessi come Parte_1 in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna a rifondere allo Stato le spese di lite, Controparte_3 liquidate in € 18.420,00 per compensi, oltre alle spese anticipate o prenotate a debito, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 27.5.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
Il Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli
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