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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI;
per Parte_1
l'Avv. Giuseppina Americo in sostituzione dell'avv. Parte_2
DI SALVO ROSARIO, con il dr. Alessandro Di Salvo ai fini della pratica forense.
L'Avv. Badalucco discute e conclude riportandosi nel contenuto degli scritti introduttivi e nelle note conclusive.
L'Avv. Americo si riporta a tutto quanto dedotto e nel contenuto delle ultime note conclusive.
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 15.30, all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 6384 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(CF: , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Houel n. 4, presso lo studio dell'Avv. Eros G. Badalucco che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato telematicamente in atti;
CONTRO
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Palermo via G. Carducci n. 2, nello studio dell'Avv. Rosario Di Salvo come da procura allegata telematicamente in atti.
Oggetto: azione di restituzione di bene immobile da parte dell'usufruttuario nei confronti della nuda proprietaria;
azione di risarcimento del danno.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa: in accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, respinge la domanda di restituzione dell'immobile azionata dall'attore.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidandole in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancellerie per gli adempimenti di rito.
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 447-bi c.p.c. in data 20 maggio 2024 Parte_1 ha allegato di essere usufruttuario dell'immobile sito in Palermo, in via XXVII Maggio n.
19 e del locale box di pertinenza, in virtù del contratto di compravendita del 27 giugno 2001
e di avervi abitato con la moglie nuda proprietaria sino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, ha lamentato il fatto che quest'ultima anche dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale -21 febbraio 2013- ha continuato ad abitare l'immobile e che, a causa di ciò, egli ha dovuto locarne un altro, sostenendo il relativo onere.
In base a ciò ha chiesto la condanna della nuda proprietaria al rilascio del bene oggetto dell'usufrutto oltre al risarcimento del danno nella misura di € 600,00 mensili a decorrere dal 21 febbraio 2013, o nella diversa misura e dalla diversa data ritenuta all'esito dell'istruttoria.
Ritualmente e tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto Parte_2
della domanda, proponendo in via riconvenzionale quella di nullità della disposizione negoziale costitutiva del diritto di usufrutto per carenza del prezzo quale elemento essenziale.
In subordine ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta di tale negozio, allegando che la pattuizione aveva trovato ragione nelle necessità di generare l'apparente riconducibilità del bene al nei rapporti con l'Istituto di credito mutuante;
soltanto Parte_1 il infatti, aveva all'epoca del negozio un'occupazione lavorativa stabile. Parte_1
2 A tal proposito ha aggiunto di aver pagato il prezzo della compravendita integralmente con denaro proprio, restituendo in contanti al l'ammontare corrispondente alle rate Parte_1
del mutuo.
In ulteriore subordine, facendo appello a quanto dispone l'art. 801 c.c., ha chiesto la revoca dell'usufrutto per ingratitudine, tenuto conto della sua totale abnegazione nei confronti dell'ex marito durante il matrimonio.
Nel corso dell'udienza dell'11 settembre 2024 è stato disposto il mutamento del rito ex art., 427 c.p.c., dal momento che la controversia, avente per oggetto l'esecuzione del negozio costitutivo dell'usufrutto mediante riconoscimento dello ius possidendi dell'usufruttuario non rientra nel catalogo dell'art. 447-bis c.p.c. Fissata, perciò, l'udienza di trattazione venivano assegnati alle Parti i termini di rito.
Con la memoria assertiva, ha osservato che l'atto pubblico di Parte_1
compravendita ha avuto ad oggetto il contestuale trasferimento da parte dei venditori dell'usufrutto in Suo favore e della nuda proprietà in favore della verso il Pt_2
pagamento di un unico corrispettivo, imputabile ai due diversi diritti in quel modo costituiti.
In altri termini, mediante il contratto veniva disposta la “contemporanea alienazione di diritti di natura diversa ed il beneficio prima casa”: lui acquistava l'usufrutto vitalizio e la convenuta acquistava la nuda proprietà.
Sotto ulteriore profilo, l'attore ha osservato che dalla documentazione bancaria in atti emerge, chiaramente che il pagamento dell'immobile era stato eseguito da lui: mediante bonifico permanente di € 542,00 dal dicembre 2002 al gennaio 2004 e di € 600 dal febbraio
2004 in poi, approvvigionando il conto (di cui era contitolare con la CP_1 Pt_2
attraverso il conto intestato interamente a lui. In base a ciò ha contestato CP_2
l'azione di simulazione, comunque prescritta.
Con la memoria assertiva la convenuta ha ribadito l'inefficacia del contratto costitutivo dell'usufrutto e ha contestato l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione che, infatti, essendo di accertamento è imprescrittibile.
Nel corso dell'udienza odierna i Difensori hanno discusso la causa come da verbale.
***
La domanda azionata da contro per il rilascio Parte_1 Parte_2 dell'immobile che fungeva da casa familiare sino alla loro separazione giudiziale si radica sull'accordo costitutivo dell'usufrutto contenuto nel “negozio soggettivamente complesso”
(così qualificato dall'attore nella memoria assertiva) del 27 giugno 2001.
3 L'attore, in particolare, senza chiedere l'accertamento del proprio diritto reale, lamenta il fatto che, anche in seguito allo scioglimento del matrimonio, la coniuge nuda proprietaria mai assegnataria dell'immobile, continua ad abitarlo anziché rilasciarlo in suo favore.
Nei termini sintetizzati l'iniziativa processuale dell'attore non costituisce, come invece ritenuto dal convenuto, un'azione di rivendica ma un'azione personale (Sez. 3, Sentenza n.
23086 del 10/12/2004), tesa a far valere le sue prerogative di usufruttuario nel rapporto personale pendente con la nuda proprietaria in virtù del negozio costitutivo del diritto reale minore.
In tal senso va del resto valorizzato il fatto che lo stesso ricorrente ha introdotto il giudizio secondo le forme dell'azione contrattuale dell'art. 447 bis c.p.c. -seppure fuori dallo specifico abito di applicazione. Di modo che risulta fondata la sua opposizione all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata durante la prima udienza.
Stabilito ciò, per analizzare il merito della vicenda, occorre subito evidenziare che in base all'art. 3 del contratto del 27 giugno 2001 i venditori hanno trasferito la proprietà dell'immobile in favore di : art. 3 “La signora Parte_2 Parte_2 acquista da oggi la proprietà degli immobili in oggetto”. Solo in tal modo si spiega il contenuto dell'art. 1 in base al quale la acquistava la nuda proprietà e il Pt_2 Parte_1
la proprietà. E, infatti, posto che il diritto di nuda proprietà non si annovera tra i diritti reali tipici (Sez. 3 - , Ordinanza n.10017/2023), in applicazione del criterio ermeneutico di conservazione degli effetti del contratto, l'unico modo di interpretare l'intera vicenda negoziale è quello che approda alla seguente conclusione: i signori e CP_3 CP_4 cedevano la proprietà in favore della che, nell'ambito del negozio Pt_3
“soggettivamente complesso”, attraverso un distino accordo con il costituiva in Parte_1 suo favore l'usufrutto.
A conferma di ciò si deve valorizzare il fatto che è stato convenuto in favore dei venditori un unico prezzo corrispondente ad un unico sinallagma relativo al trasferimento del diritto di proprietà, essendo d'altra parte evidente il disinteresse per i danti causa circa l'articolazione dei rapporti interni tra le altre parti intervenuto nel negozio.
In tale quadro ricostruttivo, l'accordo concluso tra la e il risulta nullo Pt_3 Parte_1
in assenza di prezzo (Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 6142/2022). È perciò fondata l'eccezione in tal senso articolata dalla convenuta con la conseguenza che il titolo allegato dall'attore non è idoneo a sostenere la pretesa di rilascio del bene.
4 Ne consegue che la pretesa avente a oggetto il rilascio del bene non può essere accolta e che la connessa domanda di risarcimento del danno risulta radicalmente infondata.
Non sussiste interesse allo scrutinio della domanda riconvenzionale di simulazione che, tenuto conto della natura condizionata, va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, della natura della questione controversa, della lite, dell'attività istruttoria in concreto espletata, in euro 4.000,0 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
Così deciso a Palermo il 27 marzo 2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta del provvedimento predisposta con l'intervento dei e . Parte_4 Parte_5
5
Verbale udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 27/03/2025 davanti al giudice Dr. Filippo Lo Presti sono comparsi per l'Avv. BADALUCCO EROS GIOVANNI;
per Parte_1
l'Avv. Giuseppina Americo in sostituzione dell'avv. Parte_2
DI SALVO ROSARIO, con il dr. Alessandro Di Salvo ai fini della pratica forense.
L'Avv. Badalucco discute e conclude riportandosi nel contenuto degli scritti introduttivi e nelle note conclusive.
L'Avv. Americo si riporta a tutto quanto dedotto e nel contenuto delle ultime note conclusive.
Il Giudice
Riserva la decisione all'esito della camera di consiglio odierna.
Il Giudice, alle ore 15.30, all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025 , riaperto il verbale del procedimento n. 6384 del RG dell'anno 2024 , pronuncia la sentenza -
dando lettura - assenti le parti - del dispositivo e delle ragioni della decisione, e ne fa deposito in Cancelleria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PALERMO Nella persona del Dott. Filippo Lo Presti, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 6384 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024
TRA
(CF: , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Palermo, Via Houel n. 4, presso lo studio dell'Avv. Eros G. Badalucco che lo rappresenta e difende in virtù di mandato allegato telematicamente in atti;
CONTRO
1 (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
Palermo via G. Carducci n. 2, nello studio dell'Avv. Rosario Di Salvo come da procura allegata telematicamente in atti.
Oggetto: azione di restituzione di bene immobile da parte dell'usufruttuario nei confronti della nuda proprietaria;
azione di risarcimento del danno.
DISPOSITIVO
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa eccezione e difesa: in accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata dalla convenuta, respinge la domanda di restituzione dell'immobile azionata dall'attore.
Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidandole in euro 4.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Manda la Cancellerie per gli adempimenti di rito.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 447-bi c.p.c. in data 20 maggio 2024 Parte_1 ha allegato di essere usufruttuario dell'immobile sito in Palermo, in via XXVII Maggio n.
19 e del locale box di pertinenza, in virtù del contratto di compravendita del 27 giugno 2001
e di avervi abitato con la moglie nuda proprietaria sino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, ha lamentato il fatto che quest'ultima anche dopo il deposito del ricorso per la separazione giudiziale -21 febbraio 2013- ha continuato ad abitare l'immobile e che, a causa di ciò, egli ha dovuto locarne un altro, sostenendo il relativo onere.
In base a ciò ha chiesto la condanna della nuda proprietaria al rilascio del bene oggetto dell'usufrutto oltre al risarcimento del danno nella misura di € 600,00 mensili a decorrere dal 21 febbraio 2013, o nella diversa misura e dalla diversa data ritenuta all'esito dell'istruttoria.
Ritualmente e tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto Parte_2
della domanda, proponendo in via riconvenzionale quella di nullità della disposizione negoziale costitutiva del diritto di usufrutto per carenza del prezzo quale elemento essenziale.
In subordine ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta di tale negozio, allegando che la pattuizione aveva trovato ragione nelle necessità di generare l'apparente riconducibilità del bene al nei rapporti con l'Istituto di credito mutuante;
soltanto Parte_1 il infatti, aveva all'epoca del negozio un'occupazione lavorativa stabile. Parte_1
2 A tal proposito ha aggiunto di aver pagato il prezzo della compravendita integralmente con denaro proprio, restituendo in contanti al l'ammontare corrispondente alle rate Parte_1
del mutuo.
In ulteriore subordine, facendo appello a quanto dispone l'art. 801 c.c., ha chiesto la revoca dell'usufrutto per ingratitudine, tenuto conto della sua totale abnegazione nei confronti dell'ex marito durante il matrimonio.
Nel corso dell'udienza dell'11 settembre 2024 è stato disposto il mutamento del rito ex art., 427 c.p.c., dal momento che la controversia, avente per oggetto l'esecuzione del negozio costitutivo dell'usufrutto mediante riconoscimento dello ius possidendi dell'usufruttuario non rientra nel catalogo dell'art. 447-bis c.p.c. Fissata, perciò, l'udienza di trattazione venivano assegnati alle Parti i termini di rito.
Con la memoria assertiva, ha osservato che l'atto pubblico di Parte_1
compravendita ha avuto ad oggetto il contestuale trasferimento da parte dei venditori dell'usufrutto in Suo favore e della nuda proprietà in favore della verso il Pt_2
pagamento di un unico corrispettivo, imputabile ai due diversi diritti in quel modo costituiti.
In altri termini, mediante il contratto veniva disposta la “contemporanea alienazione di diritti di natura diversa ed il beneficio prima casa”: lui acquistava l'usufrutto vitalizio e la convenuta acquistava la nuda proprietà.
Sotto ulteriore profilo, l'attore ha osservato che dalla documentazione bancaria in atti emerge, chiaramente che il pagamento dell'immobile era stato eseguito da lui: mediante bonifico permanente di € 542,00 dal dicembre 2002 al gennaio 2004 e di € 600 dal febbraio
2004 in poi, approvvigionando il conto (di cui era contitolare con la CP_1 Pt_2
attraverso il conto intestato interamente a lui. In base a ciò ha contestato CP_2
l'azione di simulazione, comunque prescritta.
Con la memoria assertiva la convenuta ha ribadito l'inefficacia del contratto costitutivo dell'usufrutto e ha contestato l'eccezione di prescrizione dell'azione di simulazione che, infatti, essendo di accertamento è imprescrittibile.
Nel corso dell'udienza odierna i Difensori hanno discusso la causa come da verbale.
***
La domanda azionata da contro per il rilascio Parte_1 Parte_2 dell'immobile che fungeva da casa familiare sino alla loro separazione giudiziale si radica sull'accordo costitutivo dell'usufrutto contenuto nel “negozio soggettivamente complesso”
(così qualificato dall'attore nella memoria assertiva) del 27 giugno 2001.
3 L'attore, in particolare, senza chiedere l'accertamento del proprio diritto reale, lamenta il fatto che, anche in seguito allo scioglimento del matrimonio, la coniuge nuda proprietaria mai assegnataria dell'immobile, continua ad abitarlo anziché rilasciarlo in suo favore.
Nei termini sintetizzati l'iniziativa processuale dell'attore non costituisce, come invece ritenuto dal convenuto, un'azione di rivendica ma un'azione personale (Sez. 3, Sentenza n.
23086 del 10/12/2004), tesa a far valere le sue prerogative di usufruttuario nel rapporto personale pendente con la nuda proprietaria in virtù del negozio costitutivo del diritto reale minore.
In tal senso va del resto valorizzato il fatto che lo stesso ricorrente ha introdotto il giudizio secondo le forme dell'azione contrattuale dell'art. 447 bis c.p.c. -seppure fuori dallo specifico abito di applicazione. Di modo che risulta fondata la sua opposizione all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione sollevata durante la prima udienza.
Stabilito ciò, per analizzare il merito della vicenda, occorre subito evidenziare che in base all'art. 3 del contratto del 27 giugno 2001 i venditori hanno trasferito la proprietà dell'immobile in favore di : art. 3 “La signora Parte_2 Parte_2 acquista da oggi la proprietà degli immobili in oggetto”. Solo in tal modo si spiega il contenuto dell'art. 1 in base al quale la acquistava la nuda proprietà e il Pt_2 Parte_1
la proprietà. E, infatti, posto che il diritto di nuda proprietà non si annovera tra i diritti reali tipici (Sez. 3 - , Ordinanza n.10017/2023), in applicazione del criterio ermeneutico di conservazione degli effetti del contratto, l'unico modo di interpretare l'intera vicenda negoziale è quello che approda alla seguente conclusione: i signori e CP_3 CP_4 cedevano la proprietà in favore della che, nell'ambito del negozio Pt_3
“soggettivamente complesso”, attraverso un distino accordo con il costituiva in Parte_1 suo favore l'usufrutto.
A conferma di ciò si deve valorizzare il fatto che è stato convenuto in favore dei venditori un unico prezzo corrispondente ad un unico sinallagma relativo al trasferimento del diritto di proprietà, essendo d'altra parte evidente il disinteresse per i danti causa circa l'articolazione dei rapporti interni tra le altre parti intervenuto nel negozio.
In tale quadro ricostruttivo, l'accordo concluso tra la e il risulta nullo Pt_3 Parte_1
in assenza di prezzo (Cass. civ. Sez. 2 -, Sentenza n. 6142/2022). È perciò fondata l'eccezione in tal senso articolata dalla convenuta con la conseguenza che il titolo allegato dall'attore non è idoneo a sostenere la pretesa di rilascio del bene.
4 Ne consegue che la pretesa avente a oggetto il rilascio del bene non può essere accolta e che la connessa domanda di risarcimento del danno risulta radicalmente infondata.
Non sussiste interesse allo scrutinio della domanda riconvenzionale di simulazione che, tenuto conto della natura condizionata, va dichiarata assorbita.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, della natura della questione controversa, della lite, dell'attività istruttoria in concreto espletata, in euro 4.000,0 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%
Così deciso a Palermo il 27 marzo 2025
Il giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Minuta del provvedimento predisposta con l'intervento dei e . Parte_4 Parte_5
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