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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/09/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2296/2021 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Milano, avente pec Parte_1 P.IVA_1
Email_1
NEI CONFRONTI DI
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Controparte_1 P.IVA_2
Ema_ Ricci, avente pec . egione.emilia-romagna.it); Email_3
E NEI CONFRONTI DI
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, avente pec
Email_4
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1560/2021, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava le domande avanzate nel agosto 2019 da avverso la Regione Emilia Parte_1
Romagna ed il Presidente di tale regione in qualità di Commissario Delegato, di seguito trascritte:
- dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o in ogni caso revocare e/o disapplicare il Decreto n. 1069 del 5.6.2019 del Presidente della
Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, di revoca del contributo concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 (nonché, se del caso, il “Preavviso di revoca
Prot. uscita. N. PG/2019/294211 del 26.3.2019); conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla concessione e alla erogazione del contributo richiesto con domanda Prot. n. CR/2013/0131186 presentata nell'ambito del bando avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013 - Asse 2 - Attività II 2.1 -
Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma - Anno 2013” e già concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 per la somma di Euro 158.725,00 per tutti i motivi espositi in narrativa;
-condannare dunque le convenute all'erogazione e conseguente pagamento a favore di in C.P. del contributo richiesto con domanda Prot. n. Parte_1
CR/2013/0131186 presentata nell'ambito del bando avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013
- Asse 2 - Attività II 2.1 - Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma - Anno 2013” e già concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 per la somma di
Euro 158.725,00 ovvero all'erogazione e pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche se del caso con valutazione equitativa
e/o secondo giustizia, per tutti i motivi espositi in narrativa>.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente parte attrice, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
*
Resistevano entrambe le appellate.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Prima di esaminare i motivi, in cui si articola il gravame, è opportuno illustrare la pacifica scaturigine dell'odierno procedimento.
2 società attiva nel settore biomedicale, con domanda del 28 maggio 2013, Parte_1 partecipava al bando per investimenti produttivi delle imprese site nell'area colpita dal sisma del maggio 2012, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 16/2013, in relazione al progetto di ivi descritto.
Il contributo veniva concesso nell'importo di € 158.725, con provvedimento del luglio 2014.
In data 7.8.2015, chiedeva procedersi alla relativa erogazione. Parte_1
Intervenuto e poi revocato un provvedimento di revoca del contributo, in data 26.3.2019, il responsabile del procedimento inoltrava a un nuovo preavviso di revoca del Parte_1 contributo, contestando, questa volta, la violazione dell'art. 15.2 della DGR n. 16/2013. presentava tempestivamente le proprie osservazioni. Parte_1
Nel giugno 2019 veniva revocata la concessione del contributo per le ragioni di cui al suindicato preavviso.
3) Da qui l'instaurazione del procedimento ad opera di , conclusosi con l'impugnata Parte_1 sentenza di rigetto delle domande attoree.
4) Con il primo ed secondo motivo si contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che la , oggetto del richiesto contributo, non fosse di proprietà di ma della società di leasing, cui essa aveva venduto il proprio fabbricato, all'interno Parte_1 del quale la stessa era stata realizzata.
Parte appellante deduce, specificatamente, quanto segue:
< Il Giudice di primo grado afferma che non risulta proprietaria dell'immobile in Parte_1 cui è collocato il bene strumentale oggetto di contributo (la “Camera bianca”), ma che lo detiene “in virtù di un contratto di locazione finanziaria del 10 aprile 2013”, desumendo quindi da tale circostanza che anche la Camera bianca non sarebbe di proprietà di e che, Parte_1 pertanto, l'istruttoria relativa alla domanda di contributo sarebbe stata erroneamente svolta sul presupposto che il beneficiario fosse in realtà il proprietario del bene (anziché un mero utilizzatore del bene stesso, in forza del suddetto contratto di locazione finanziaria).
3 Ebbene, tale statuizione del Tribunale di Bologna è errata, in quanto fondata su un presupposto altrettanto errato, ossia che la Camera bianca sarebbe ricompresa nel contratto di leasing: ed, invece, la Camera bianca è sì collocata all'interno dello stabilimento dove svolge la Parte_1 propria attività di impresa (costituendone tra l'altro un elemento fondamentale dell'attività produttiva), ma in realtà è un bene strumentale del tutto autonomo ed indipendente rispetto al fabbricato e, soprattutto, la stessa non è mai stata oggetto del contratto di leasing stipulato tra ora Mediocredito e . Parte_2 Controparte_2 Parte_1
Il leasing è stato infatti soltanto lo strumento operativo utilizzato da per riacquistare Parte_1 la disponibilità del fabbricato, una volta che lo stesso è stato edificato grazie alle risorse provenienti dalla vendita alla società di leasing del terreno sul quale è stato costruito il fabbricato stesso;
la Camera bianca, da parte sua, è rimasta invece del tutto estranea a tale operazione (pur essendo collocata fisicamente all'interno del fabbricato oggetto della locazione finanziaria)>.
5)I motivi in esame sono palesemente infondati, atteso che la, che secondo parte appellante sarebbe un mero bene strumentale collocato all'interno del fabbricato venduto, è piuttosto una parte dello stesso, come indubitabile già per le sue dimensioni di 1.000 mq. ed a fronte della sua descrizione contenuta nella stessa relazione illustrativa del progetto presentata da per ottenere il contributo, di seguito riportata: Parte_1
< CAMERA BIANCA: di nuova costruzione, copre una superficie di 1.000 mq;
sono stati utilizzati parametri costruttivi e strutturali di livelli qualitativi molto superiori rispetto alle precedenti camere bianche, che hanno permesso di alzare le caratteristiche dell'ambiente
a contaminazione controllata a livello farmaceutico>.
6)Del tutto evidente è, dunque, che la vendita alla società di leasing dell'intero fabbricato comprendeva la, la cui disponibilità in capo a scaturiva, pertanto, Parte_1 dal contratto di leasing, con conseguente superfluità delle prove testimoniali, nelle quali parte appellante continua ad insistere, proprio per provare tale disponibilità.
7) Con ulteriore motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia <acriticamente confermato quanto si legge nel decreto di revoca, ossia che il “ progetto” - dunque la camera bianca sarebbe stato “realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa”, laddove, invece, è documentalmente dimostrato corso giudizio primo grado come sia stata realtà completamente realizzata, e così inserita processo produttivo di< i>
4 Parte_1
8) Il motivo in esame è inammissibile, in quanto afferisce una considerazione estranea al percorso argomentativo del primo giudice, effettuata solo per completezza, posto che il primo giudice ha motivato la legittimità della revoca, osservando, piuttosto, che, essendo la bianca> di proprietà della società di leasing, le spese sostenute e rendicontate da Parte_1 erano pari a zero.
9) Nulla, peraltro, in ordine alla mancata rendicontazione delle spese, ha osservato Parte_1 che dunque pretende un contributo in mancanza del suo presupposto logico: la comprovata effettuazione di spese per il progetto de quo.
10)Da qui la revoca della concessione del contributo e, dunque, l'infondatezza, del richiamo al principio dell'affidamento, di cui al successivo motivo di gravame, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento ad opera del primo giudice dei principi di correttezza e buona fede da parte della P.A.
11)Parte appellante contesta, inoltre, come il primo giudice non abbia esaminato la contestazione, di cui all'atto di citazione, di violazione dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 da parte della P.A.
12) Vero essendo che il giudice di prime cure non ha esaminato tale contestazione, deve provvedervi il collegio, rilevando come sia palesemente infondata, afferendo la suindicata norma provvedimenti amministrativi illegittimi, mentre non è in discussione la legittimità del provvedimento di concessione del contributo de quo.
13) Al rigetto dei motivi già esaminati consegue il rigetto dell'ultimo motivo, afferente la regolamentazione delle spese, che ne presupponeva l'accoglimento.
14)Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5 15) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2296/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado, liquidate nei confronti di ciascuna di esse, in € 11.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Manuela Velotti Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2296/2021 R.G.
PROMOSSA DA
), con il patrocinio dell'Avv. Nicola Milano, avente pec Parte_1 P.IVA_1
Email_1
NEI CONFRONTI DI
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Controparte_1 P.IVA_2
Ema_ Ricci, avente pec . egione.emilia-romagna.it); Email_3
E NEI CONFRONTI DI
PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO
DELEGATO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, avente pec
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1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1560/2021, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, rigettava le domande avanzate nel agosto 2019 da avverso la Regione Emilia Parte_1
Romagna ed il Presidente di tale regione in qualità di Commissario Delegato, di seguito trascritte:
- dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare invalido e/o illegittimo e/o inefficace e/o in ogni caso revocare e/o disapplicare il Decreto n. 1069 del 5.6.2019 del Presidente della
Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato, di revoca del contributo concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 (nonché, se del caso, il “Preavviso di revoca
Prot. uscita. N. PG/2019/294211 del 26.3.2019); conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla concessione e alla erogazione del contributo richiesto con domanda Prot. n. CR/2013/0131186 presentata nell'ambito del bando avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013 - Asse 2 - Attività II 2.1 -
Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma - Anno 2013” e già concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 per la somma di Euro 158.725,00 per tutti i motivi espositi in narrativa;
-condannare dunque le convenute all'erogazione e conseguente pagamento a favore di in C.P. del contributo richiesto con domanda Prot. n. Parte_1
CR/2013/0131186 presentata nell'ambito del bando avente ad oggetto “POR FESR 2007-2013
- Asse 2 - Attività II 2.1 - Bando per gli investimenti produttivi delle imprese nell'area colpita dal sisma - Anno 2013” e già concesso con Decreto n. 1218 dell'11.7.2014 per la somma di
Euro 158.725,00 ovvero all'erogazione e pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, anche se del caso con valutazione equitativa
e/o secondo giustizia, per tutti i motivi espositi in narrativa>.
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Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente parte attrice, insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
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Resistevano entrambe le appellate.
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 19.11.2024, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Prima di esaminare i motivi, in cui si articola il gravame, è opportuno illustrare la pacifica scaturigine dell'odierno procedimento.
2 società attiva nel settore biomedicale, con domanda del 28 maggio 2013, Parte_1 partecipava al bando per investimenti produttivi delle imprese site nell'area colpita dal sisma del maggio 2012, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 16/2013, in relazione al progetto di ivi descritto.
Il contributo veniva concesso nell'importo di € 158.725, con provvedimento del luglio 2014.
In data 7.8.2015, chiedeva procedersi alla relativa erogazione. Parte_1
Intervenuto e poi revocato un provvedimento di revoca del contributo, in data 26.3.2019, il responsabile del procedimento inoltrava a un nuovo preavviso di revoca del Parte_1 contributo, contestando, questa volta, la violazione dell'art. 15.2 della DGR n. 16/2013. presentava tempestivamente le proprie osservazioni. Parte_1
Nel giugno 2019 veniva revocata la concessione del contributo per le ragioni di cui al suindicato preavviso.
3) Da qui l'instaurazione del procedimento ad opera di , conclusosi con l'impugnata Parte_1 sentenza di rigetto delle domande attoree.
4) Con il primo ed secondo motivo si contesta come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che la , oggetto del richiesto contributo, non fosse di proprietà di ma della società di leasing, cui essa aveva venduto il proprio fabbricato, all'interno Parte_1 del quale la stessa era stata realizzata.
Parte appellante deduce, specificatamente, quanto segue:
< Il Giudice di primo grado afferma che non risulta proprietaria dell'immobile in Parte_1 cui è collocato il bene strumentale oggetto di contributo (la “Camera bianca”), ma che lo detiene “in virtù di un contratto di locazione finanziaria del 10 aprile 2013”, desumendo quindi da tale circostanza che anche la Camera bianca non sarebbe di proprietà di e che, Parte_1 pertanto, l'istruttoria relativa alla domanda di contributo sarebbe stata erroneamente svolta sul presupposto che il beneficiario fosse in realtà il proprietario del bene (anziché un mero utilizzatore del bene stesso, in forza del suddetto contratto di locazione finanziaria).
3 Ebbene, tale statuizione del Tribunale di Bologna è errata, in quanto fondata su un presupposto altrettanto errato, ossia che la Camera bianca sarebbe ricompresa nel contratto di leasing: ed, invece, la Camera bianca è sì collocata all'interno dello stabilimento dove svolge la Parte_1 propria attività di impresa (costituendone tra l'altro un elemento fondamentale dell'attività produttiva), ma in realtà è un bene strumentale del tutto autonomo ed indipendente rispetto al fabbricato e, soprattutto, la stessa non è mai stata oggetto del contratto di leasing stipulato tra ora Mediocredito e . Parte_2 Controparte_2 Parte_1
Il leasing è stato infatti soltanto lo strumento operativo utilizzato da per riacquistare Parte_1 la disponibilità del fabbricato, una volta che lo stesso è stato edificato grazie alle risorse provenienti dalla vendita alla società di leasing del terreno sul quale è stato costruito il fabbricato stesso;
la Camera bianca, da parte sua, è rimasta invece del tutto estranea a tale operazione (pur essendo collocata fisicamente all'interno del fabbricato oggetto della locazione finanziaria)>.
5)I motivi in esame sono palesemente infondati, atteso che la
< CAMERA BIANCA: di nuova costruzione, copre una superficie di 1.000 mq;
sono stati utilizzati parametri costruttivi e strutturali di livelli qualitativi molto superiori rispetto alle precedenti camere bianche, che hanno permesso di alzare le caratteristiche dell'ambiente
a contaminazione controllata a livello farmaceutico>.
6)Del tutto evidente è, dunque, che la vendita alla società di leasing dell'intero fabbricato comprendeva la
7) Con ulteriore motivo, parte appellante contesta come il primo giudice abbia <acriticamente confermato quanto si legge nel decreto di revoca, ossia che il “ progetto” - dunque la camera bianca sarebbe stato “realizzato in misura inferiore al 50% del totale della spesa”, laddove, invece, è documentalmente dimostrato corso giudizio primo grado come sia stata realtà completamente realizzata, e così inserita processo produttivo di< i>
4 Parte_1
8) Il motivo in esame è inammissibile, in quanto afferisce una considerazione estranea al percorso argomentativo del primo giudice, effettuata solo per completezza, posto che il primo giudice ha motivato la legittimità della revoca, osservando, piuttosto, che, essendo la bianca> di proprietà della società di leasing, le spese sostenute e rendicontate da Parte_1 erano pari a zero.
9) Nulla, peraltro, in ordine alla mancata rendicontazione delle spese, ha osservato Parte_1 che dunque pretende un contributo in mancanza del suo presupposto logico: la comprovata effettuazione di spese per il progetto de quo.
10)Da qui la revoca della concessione del contributo e, dunque, l'infondatezza, del richiamo al principio dell'affidamento, di cui al successivo motivo di gravame, con il quale ci si duole del mancato riconoscimento ad opera del primo giudice dei principi di correttezza e buona fede da parte della P.A.
11)Parte appellante contesta, inoltre, come il primo giudice non abbia esaminato la contestazione, di cui all'atto di citazione, di violazione dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 da parte della P.A.
12) Vero essendo che il giudice di prime cure non ha esaminato tale contestazione, deve provvedervi il collegio, rilevando come sia palesemente infondata, afferendo la suindicata norma provvedimenti amministrativi illegittimi, mentre non è in discussione la legittimità del provvedimento di concessione del contributo de quo.
13) Al rigetto dei motivi già esaminati consegue il rigetto dell'ultimo motivo, afferente la regolamentazione delle spese, che ne presupponeva l'accoglimento.
14)Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
5 15) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2296/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna parte appellante alla refusione, in favore delle parti appellate, delle spese del grado, liquidate nei confronti di ciascuna di esse, in € 11.000, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 9.9.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
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