Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, proposto da
GI AG, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cateno Miano, con domicilio eletto presso lo studio IA LO in TA, via Giacomo Leopardi n.103;
contro
Comune di Limina, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
della antigiuridicità del silenzio serbato sull’istanza del 24.5.2024, con la quale il ricorrente ha diffidato il Comune di Limina a scegliere tra la restituzione o l’acquisizione sanante di alcuni suoi terreni, siti in Limina, individuati in catasto al foglio 8, part.lle 1033, 1034 (in parte), 1035, occupati per la realizzazione di interventi di regimazione delle acque piovane nel territorio comunale, nell’ambito del programma di P.C. per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, a seguito di perizia di variante n. 2 del 2.5.2007, approvata con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 28.12.2007;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto in Notar Anna Ventura del 7.7.2019 (Rep. n. 3.497), il Sig. GI AG ha acquistato dai Sig.ri NA DO e RE DO i terreni individuati nel catasto terreni del comune di Limina al foglio 8 ai numeri di particella che seguono:113 di are 50,00; 1033 di are 7.52; 1034 di are 3.68; 1035 di are 4.94; 1036 di are 11.40, 1115 di are 11.49; nonché parzialmente il fabbricato con annessa tettoia e corte, individuato nel catasto fabbricati del detto Comune al foglio 8, particella 1069 subalterno 2, contrada Fontana snc, piano terra, categ. C/2, cl. 1, cons. mq. 47, superficie catastale mq. 58.
All’interno del sopra indicato atto di vendita veniva precisato che:
- le particelle 1033 e 1034 “ derivano dalla originaria particella 113 di are 61,20 ”;
- le particelle 1035 e 1036 ” derivano dalla originaria particella 114 di are 28,80 ”;
- “ la porzione del terreno anzi descritto è stata da tempo occupata dal Comune di Limina per la realizzazione di una strada; sicchè la vendita viene effettuata in considerazione dell’attuale stato dei luoghi e con l’ulteriore precisazione che l’eventuale indennità di espropriazione sarà interamente riscossa dall’odierna parte acquirente, senza che nulla possa essere eccepito dall’odierna parte venditrice ”.
Al fine di acquisire maggior contezza del reale stato delle aree sopra indicate, il Sig. GI AG affidava incarico al tecnico geom. Alessandro Lo Giudice, il quale, in esito all’esame dei luoghi, giungeva alla conclusione che il Comune di Limina aveva abusivamente occupato e trasformato irreversibilmente, in esito alla deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 28.12.2007 per la realizzazione dei lavori di “ regimazione delle acque piovane nel territorio comunale, nell’ambito del programma di p.c. per la prevenzione dissesti idrogeologici ” cui non aveva mai fatto seguito la tempestiva adozione di un decreto di esproprio, le seguenti aree:
- l’intera particella 1033 di mq. 752;
- l’intera particella 1035 di mq. 494;
- una porzione della part. 1034, pari a mq. 27.
Il Sig. GI AG, con istanza del 27 maggio 2024, invitava quindi il Comune di Limina a perfezionare il procedimento espropriativo mai concluso, ed al contempo a procedere alla restituzione dei terreni sopra indicati previa loro restituzione al pristino stato, ove il predetto ente locale non intendesse altrimenti provvedere a norma dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.
A fronte della mancata risposta del Comune di Limina, il Sig. GI AG agiva contro il silenzio amministrativvo con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 23 marzo 2025.
Il Comune intimato non si costituiva in giudizio.
In data 5 giugno 2025 si teneva la camera di consiglio per l’esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato, in quanto l’art. 2 della legge n. 241/1990 impone all’Amministrazione di concludere con apposito provvedimento il procedimento avviato dal soggetto interessato, salvo particolari ipotesi derogatorie che in questa sede non rilevano.
Pertanto, va ordinato al Comune di Limina di provvedere sull’istanza dell’interessato nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per l’ipotesi di persistente inadempienza viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Limina, affinché provveda entro i novanta giorni successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Seconda): 1) accoglie il ricorso in epigrafe e ordina al Comune di Limina di definire il procedimento nel termine di cui in motivazione; 2) per l’ipotesi di persistente inadempienza dell’Amministrazione intimata nomina quale commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Limina, il quale provvederà nei novanta giorni successivi; 3) condanna il Comune di Limina alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO