Sentenza 22 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 22/08/2023, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/08/2023
N. 04837/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2019, proposto da:
CO EL, DE EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Di Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
SE IE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 7291 del 1° giugno 2017 rilasciato dal Comune di Piedimonte Matese e dei provvedimenti ad esso connessi e conseguenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIBAC;
Vista la nota del 23 maggio 2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 giugno 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno è comparso tra le parti;
Viste le richieste di passaggio in decisione, senza discussione da remoto, depositata il 23 giugno 2023, dai ricorrenti ed il successivo 27 dal MIBAC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, notificato il 12 marzo 2019 e depositato il successivo 11 aprile, CO EL e DE EL, hanno impugnato, per l’annullamento, il permesso a costruire n. 7291 del 1° giugno 2017 rilasciato dal comune di Piedimonte Matese a IE SE, Hanno impugnato anche gli atti presupposti al permesso, tra cui l’autorizzazione paesaggistica prot. n. 530T.A./4511/5 del 4 aprile 2017 e l’attestazione sulla conformità del progetto prot. n. 1775 dell’11 luglio 2016, rilasciati sempre dal Comune di Piedimonte Matese, nonché il parere favorevole prot. n. 225 del 23 agosto 2016 emesso dalla Soprintendenza Archeologica di Belle Arti e del Paesaggio per le provincie di Caserta e Benevento.
Hanno dedotto una serie di censure volte a contestare la legittimità degli atti impugnati.
Si è costituito in giudizio il MIBAC con atto depositato il 17 aprile 2019.
In vista dell’udienza pubblica del 29 giugno 2023 – calendarizzata in attuazione del Piano di riduzione dell’arretrato approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in applicazione dell’art. 16 delle norme di attuazione del c.p.a. – i ricorrenti, con nota depositata il 23 maggio 2023, hanno rappresentano che:
a) successivamente alla notifica del ricorso e dell’iscrizione a ruolo dello stesso, il Comune di Piedimonte Matese provvedeva in autotutela ad annullare il predetto permesso di costruire con atto prot. n. 7081 del 17 maggio 2019 (cfr. documento versato in atti in data 20 giugno 2019).
b) Tale decisione sorgeva a seguito di un riesame della pratica, all’esito del quale l’ente comunale, in accoglimento delle doglianze degli odierni ricorrenti, riscontrava l’illegittimità del cambio di destinazione d’uso e la violazione dell’art. 12-bis della L. 19/2009.
c) A ciò si aggiungeva - come si legge nel citato provvedimento in autotutela dell’ente comunale - anche la decisione della controinteressata IE SE che comunicava (con nota prot. 4936 del 4 aprile 2019) di rinunciare al permesso di costruire sopra richiamato.
d) Il provvedimento di annullamento adottato dal Comune e la comunicazione della controinteressata di rinunciare al permesso di costruire determinano la cessata materia del contendere anche in merito agli atti presupposti ed endo-procedimentali.
Di quanto sopra, al Collegio non rimane che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Si ravvisano, in relazione alle ragioni che hanno condotto all’esito della presente controversia per compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO